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Diritto fallimentare, prof Villa, Sbobinature di Diritto fallimentare

Sbobinature complete e dettagliate di tutte le lezioni del corso di diritto fallimentare tenuto dal prof Villa nell'anno accademico 2024-2025. Sono riportati e analizzati in modo chiaro tutti gli articoli citati in aula. Il materiale è l'ideale per prepararsi in maniera ottimale all'esame e sapersi orientare in una materia complicata come quella in questione.

Tipologia: Sbobinature

2024/2025

In vendita dal 25/02/2026

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Diritto fallimentare
Lezione 1 del 17 febbraio
Il testo di riferimento è il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, d.lgs 12/01/2019 n. 14, in
attuazione della legge delega 2017 n 155.
3 correttivi eseguiti su alcune norme nel 2020, 2022 e 2024.
Il decreto ha abrogato la legge fallimentare, che fino al 2019 era in vigore (regio decreto 267 del
1942). Essa disciplinava la procedura del fallimento e del concordato preventivo.
Nel 2019 viene elaborato il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, che contiene nozioni
ulteriori.
Il Codice è stato approvato il 12 gennaio 2019 e pubblicato in gazzetta ufficiale il 14 febbraio, con
vacatio legis molto estesa al fine di consentire alle imprese di adeguarsi alla normativa (entra in
vigore 18 mesi dopo). È stata infatti una rivoluzione.
Scoppia però la pandemia, le imprese sono in difficoltà (cassa integrazione e misure di sostegno), e
ci si chiede se le nuove disposizioni debbano effettivamente trovare applicazione.
Alla fine il codice entra in vigore il 15 luglio 2022, avendo già subito un paio di correttivi.
Le procedure antecedenti sono sempre regolate dal regio decreto.
Novità del codice è eliminare la procedura del fallimento, sostituita nel nome dalla liquidazione
giudiziale (ex fallimento).
Il codice contiene anche una serie di altri strumenti per regolare la crisi o l’insolvenza (altre
procedure, alcune solo contrattuali).
Ha una struttura estesa: titolo I, art 1-11 disposizioni generali, titolo II, art 12-25 undecies
composizione negoziata della crisi, concordato semplificato e segnalazioni per l’anticipata
emersione della crisi (nuovo titolo, che si riferisce all’idea nuova di far emergere anticipatamente la
situazione di crisi o insolvenza, per salvaguardare l’impresa debitrice. Contiene la composizione
negoziale della crisi, strumento per gestire la crisi o l’insolvenza anticipatamente, e segnalazioni per
l’anticipata emersione della crisi), titolo III, art 26-55 procedure di regolazione della crisi e
dell’insolvenza, che disciplina il procedimento per la regolazione giudiziale della crisi e
dell’insolvenza (nuove norme processuali, es su giurisdizione, competenza, misure cautelari
nell’ambito della regolazione della crisi e dell’insolvenza), titolo IV, art 56-120 quinquies strumenti
di regolazione della crisi, sugli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza (tutte le misure
e gli accordi nuovi per regolare la crisi e l’insolvenza senza andare alla liquidazione giudiziale e
possibilmente risanare la posizione del debitore), titolo V, art 121-283 liquidazione giudiziale, su
liquidazione giudiziale e liquidazione controllata (ex fallimento, la parte che ricalca di più la legge
fallimentare), la procedura più sostanziosa, titolo VI, art 284-292 disposizioni relative ai gruppi d’
imprese, titolo VII, art 293-316 liquidazione coatta amministrativa, che fin dall’origine delle norme
fallimentari prevedeva che alcuni soggetti con rilevanza pubblica fossero sottoposti a procedure
speciali (es banche, assicurazioni, cooperative ecc), titolo VIII su liquidazione giudiziale e misure
cautelari penali, titolo IX sulle disposizioni penali (es bancarotta), titolo X, art 348-374 disposizioni
per l’attuazione del codice, norme di coordinamento e disciplina transitoria.]
La materia disciplina una situazione debitoria, in caso di crisi o insolvenza, art 2740 e 2741 c.c. (il
debitore risponde dell’adempimento delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri; i
creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salvo cause legittime di
prelazione, ovvero pegno, ipoteca e privilegio).
Il debito si riferisce a qualunque soggetto, escluso Stato ed enti pubblici, perché storicamente la
materia era dedicata agli imprenditori, art 2082 c.c.
Già a partire però dalla legge n. 3 del 2012 è stata introdotta una legge su crisi e insolvenza di chi
non è imprenditore. Il Codice riprede il concetto del debitore comune, ossia del sovraindebitato.
Negli anni ‘80 invece non si pensava che un non imprenditore potesse necessitare dell’intervento di
una procedura speciale, perciò ci si regolava con il c.c in caso di debiti.
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Diritto fallimentare Lezione 1 del 17 febbraio Il testo di riferimento è il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, d.lgs 12/01/2019 n. 14, in attuazione della legge delega 2017 n 155. 3 correttivi eseguiti su alcune norme nel 2020, 2022 e 2024. Il decreto ha abrogato la legge fallimentare, che fino al 2019 era in vigore (regio decreto 267 del 1942). Essa disciplinava la procedura del fallimento e del concordato preventivo. Nel 2019 viene elaborato il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, che contiene nozioni ulteriori. Il Codice è stato approvato il 12 gennaio 2019 e pubblicato in gazzetta ufficiale il 14 febbraio, con vacatio legis molto estesa al fine di consentire alle imprese di adeguarsi alla normativa (entra in vigore 18 mesi dopo). È stata infatti una rivoluzione. Scoppia però la pandemia, le imprese sono in difficoltà (cassa integrazione e misure di sostegno), e ci si chiede se le nuove disposizioni debbano effettivamente trovare applicazione. Alla fine il codice entra in vigore il 15 luglio 2022, avendo già subito un paio di correttivi. Le procedure antecedenti sono sempre regolate dal regio decreto. Novità del codice è eliminare la procedura del fallimento, sostituita nel nome dalla liquidazione giudiziale (ex fallimento). Il codice contiene anche una serie di altri strumenti per regolare la crisi o l’insolvenza (altre procedure, alcune solo contrattuali). Ha una struttura estesa: titolo I, art 1-11 disposizioni generali, titolo II, art 12-25 undecies composizione negoziata della crisi, concordato semplificato e segnalazioni per l’anticipata emersione della crisi (nuovo titolo, che si riferisce all’idea nuova di far emergere anticipatamente la situazione di crisi o insolvenza, per salvaguardare l’impresa debitrice. Contiene la composizione negoziale della crisi, strumento per gestire la crisi o l’insolvenza anticipatamente, e segnalazioni per l’anticipata emersione della crisi), titolo III, art 26-55 procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza, che disciplina il procedimento per la regolazione giudiziale della crisi e dell’insolvenza (nuove norme processuali, es su giurisdizione, competenza, misure cautelari nell’ambito della regolazione della crisi e dell’insolvenza), titolo IV, art 56-120 quinquies strumenti di regolazione della crisi, sugli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza (tutte le misure e gli accordi nuovi per regolare la crisi e l’insolvenza senza andare alla liquidazione giudiziale e possibilmente risanare la posizione del debitore), titolo V, art 121-283 liquidazione giudiziale, su liquidazione giudiziale e liquidazione controllata (ex fallimento, la parte che ricalca di più la legge fallimentare), la procedura più sostanziosa, titolo VI, art 284-292 disposizioni relative ai gruppi d’ imprese, titolo VII, art 293-316 liquidazione coatta amministrativa, che fin dall’origine delle norme fallimentari prevedeva che alcuni soggetti con rilevanza pubblica fossero sottoposti a procedure speciali (es banche, assicurazioni, cooperative ecc), titolo VIII su liquidazione giudiziale e misure cautelari penali, titolo IX sulle disposizioni penali (es bancarotta), titolo X, art 348-374 disposizioni per l’attuazione del codice, norme di coordinamento e disciplina transitoria.] La materia disciplina una situazione debitoria, in caso di crisi o insolvenza, art 2740 e 2741 c.c. (il debitore risponde dell’adempimento delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri; i creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salvo cause legittime di prelazione, ovvero pegno, ipoteca e privilegio). Il debito si riferisce a qualunque soggetto, escluso Stato ed enti pubblici, perché storicamente la materia era dedicata agli imprenditori, art 2082 c.c. Già a partire però dalla legge n. 3 del 2012 è stata introdotta una legge su crisi e insolvenza di chi non è imprenditore. Il Codice riprede il concetto del debitore comune, ossia del sovraindebitato. Negli anni ‘80 invece non si pensava che un non imprenditore potesse necessitare dell’intervento di una procedura speciale, perciò ci si regolava con il c.c in caso di debiti.

Il presupposto soggettivo del diritto fallimentare è quindi l’imprenditore, il soggetto clou, nonché il sovraindebitato. L’art 2 del Codice ci fornisce alcune definizioni fondamentali: Insolvenza = stato del debitore che coincide col non essere più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, il quale si manifesta tramite inadempimenti o altri fatti esteriori (è la situazione più grave). Potrei es essere solidissimo patrimonialmente, ma se non ho liquidità per pagare il mio flusso debitorio sono insolvente. È perciò una situazione di difficoltà finanziaria, non necessariamente patrimoniale. Crisi = stato del debitore che rende probabile l’insolvenza, inteso come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi (concetto introdotto negli ultimi anni). Si riferisce all’idea di intervenire prima di giungere all’insolvenza. A livello soggettivo pertanto ci riferiamo all’imprenditore e al sovraindebitato, mentre a livello oggettivo alle situazioni di insolvenza e crisi, in caso di tensione tra un debitore e dei creditori. Lezione 2 del 19 febbraio Sovraindebitamento = stato di crisi o insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal c.c. o da leggi speciali in caso di crisi o insolvenza. Chi è l’imprenditore minore? Art 2 lettera d del codice d) «impresa minore»: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348; La liquidazione giudiziale è il fallimento, la procedura più importante. Essa, fin dalla legge fallimentare, riguarda l’imprenditore commerciale (non agricolo), e non minore, oltre che privato (no enti pubblici). Il codice della crisi sancisce che tutti gli altri debitori sono sovraindebitati (ogni debitore, fatta eccezione per l’imprenditore commerciale di una certa dimensione, non piccolo). Presupposto soggettivo Dunque il codice considera due aree di soggetti: l’imprenditore commerciale privato non piccolo, che è soggetto alla liquidazione giudiziale, e il sovraindebitato. La lettera c dell’art 2, che definisce il sovraindebitamento, è un’occasione di gestione con una procedura concorsuale dell’indebitamento, perché fa sì che chi non è imprenditore commerciale grande e ha problemi con i debiti non sia abbandonato al c.c. Vanno invece esclusi dal codice della crisi lo Stato e gli enti pubblici. Riassumendo: Articolo 1, Ambito di applicazione

condizione così come la vorrà descrivere (nella maggioranza dei casi dichiarerà la crisi, se però si è insolventi realmente, solo su richiesta del pm o del creditore, si attiverà la liquidazione giudiziale o quella controllata). Es di istituto per risolvere la crisi o l’insolvenza è il piano di risanamento, strumento privatistico redatto dall’imprenditore, art 56 del codice, o l’accordo di ristrutturazione dei debiti. Altro strumento è il concordato preventivo, art 84. Tipologie di procedure/strumenti Titolo V tratta della liquidazione giudiziale e controllata, mentre nel titolo IV abbiamo tutti gli altri strumenti/misure (quelli che può chiedere solo il debitore, e che si possono basare su crisi o insolvenza). Esempio pratico: io posso essere insolvente e non fare nulla. Se nessuno mi fa fallire me la cavo. Oppure posso essere insolvente e chiedere uno degli strumenti del titolo IV, e me la cavo se il piano va bene e risano la situazione. Oppure posso essere insolvente e avere uno o più creditori o il pm che chiedono che io sia dichiarato fallito, e ottengono che si apra la procedura. Il fatto che il codice scriva ‘crisi o insolvenza’ per far sì che il debitore possa chiedere l’adozione di uno degli strumenti del titolo IV è semplicemente perché non gli è sbarrata la porta se nel rappresentare la situazione ci sono elementi che fanno pensare all’insolvenza. Io intanto chiedo lo strumento che mi interessa. Abbiamo così delineato gli elementi chiave da tenere in considerazione: il presupposto oggettivo e soggettivo, e le tipologie di procedure/strumenti utilizzabili. Lezione 3 del 21 febbraio Quali procedure/strumenti prevede in concreto il codice? La legge fallimentare del 1942 (regio decreto n° 267) prevedeva solo il fallimento e il concordato preventivo, due procedure concorsuali basate sulla differenza che con una veniva liquidato (venduto forzosamente, autoritativamente) tutto l’attivo del fallito per soddisfare tutti i debitori, con la conseguenza che il fallito cessava di esistere se non residuava nulla (procedura autoritativa, aperta su richiesta della controparte del debitore, dell’imprenditore insolvente, ovvero il/i creditore/i), con l’altra (che si apre su istanza del debitore) si ha uno strumento per il debitore, nell’ottica di: liquidare i suoi beni per soddisfare i creditori (è un ottica liquidatoria gestita del debitore, concordato preventivo liquidatorio), o far continuare l’impresa (concordato preventivo in continuità aziendale). Nb: nel fallimento, attuale liquidazione giudiziale, la gestione dell’impresa passa ad un soggetto terzo, il curatore, nominato dal tribunale, mentre nel concordato preventivo la gestione dell’azienda rimane nelle mani del debitore (vantaggio per l’imprenditore). A partire dal 2006/2007 ci sono state riforme della legge fallimentare, e si è iniziato ad inserire nel sistema altre procedure/strumenti volte alla stessa finalità, la gestione del rapporto debito/credito tra un debitore e i suoi creditori/il suo creditore. Bisogna anche tenere presente che nel 2012 è entrata in vigore la legge n°3, che si riferisce al sovraindebitato, e che il codice della crisi del 2019 ha recepito tutto questo panorama in espansione. Ne è scaturito il titolo IV, che contiene tutti questi nuovi strumenti di regolazione della crisi/insolvenza. Il titolo V invece contiene la liquidazione giudiziale e quella concordata, due procedure autoritative liquidatorie, una per l’imprenditore commerciale privato non piccolo, l’altra per il sovraindebitato. Strumenti Nell’art 2 del codice, alla lettera m-bis, abbiamo la definizione di strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza. Sono le misure, gli accordi e le procedure diversi dalla liquidazione giudiziale e controllata, volte al risanamento dell’impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura

delle sue attività e passività o del capitale, o alla liquidazione del patrimonio o delle attività che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi. Sono quindi previsti anche accordi, strumenti totalmente negoziali (no intervento di pubblica autorità, del tribunale prevalentemente). Procedure = successione specifica di atti, che vanno da un atto iniziale ad uno di chiusura Liquidazione giudiziale e controllata sono invece nel titolo V, e sono le uniche procedure che possono essere aperte su iniziativa di soggetti diversi dal debitore, da terzi. Art 37: iniziativa per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alla liquidazione giudiziale ‘La domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza è proposta con ricorso del debitore. La domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta con ricorso del debitore (auto fallimento), degli organi e delle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa (es Consob), di uno o più creditori o del pubblico ministero’. Art 121: presupposti della liquidazione giudiziale ‘Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza’. Art 268: liquidazione controllata Il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare, con ricorso al tribunale competente, l’apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni. Quando il debitore è in stato di effettiva insolvenza la domanda può essere presentata da un creditore (deroga che avvicina la liquidazione controllata a quella giudiziale, perché il presupposto è l’insolvenza e la può chiedere anche un creditore). Quindi il 100% degli strumenti li può chiedere il debitore, mentre la liquidazione giudiziale e controllata possono essere chieste anche da altri soggetti.] Le due principali finalità degli strumenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza sono, come detto, il risanamento dell’impresa o la liquidazione del patrimonio o delle attività. Quando invece dico ‘liquidazione’ intendo individuare l’attivo, fotografarlo e venderlo con vendite pubbliche/online a qualsiasi acquirente terzo interessato, e ripartire il ricavato tra i creditori. Questo va sottolineato, perché non bisogna pensare che i creditori possano direttamente prendere possesso di parte dell’attivo (es prendere un bene dell’impresa), è contrario ai principi del sistema (divieto di patto commissorio, art 2744 c.c.) Lo stesso avviene per la procedura esecutiva individuale, l’esecuzione forzata (es banca pignora il bene che viene venduto). L’altra finalità è il risanamento dell’impresa (lavoro o sull’attivo, vendendo, o sulle passività, per cui pago solo una percentuale al creditore, in tempi più lunghi o con obbligazioni ecc). Tali strumenti, a richiesta del solo debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi (non è uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza o liquidatorio), art 12 del codice. ‘L'imprenditore commerciale e agricolo può chiedere la nomina di un esperto al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, quando si trova nelle condizioni di crisi o insolvenza, oppure quando si trova anche soltanto in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa’ Quindi il presupposto soggettivo è l’imprenditore commerciale o agricolo (compreso quello piccolo). Sono una serie di trattative a sé tra debitore e creditore/i, che vogliono prevenire la situazione di crisi o di insolvenza (il nuovo codice vuole fare emergere tempestivamente queste situazioni). Si svolge sotto il controllo della camera di commercio competente. La c.n.c. è uno strumento per tutti gli imprenditori, ma non per il sovraindebitato.

Per cui quando faccio i riparti delle somme va considerato il principio di cui al 2741 (cause legittime di prelazione), e devo anche considerare un’ulteriore categoria, i creditori pre-deducibili (art 6 del codice della crisi). I creditori pre-deducibili vanno soddisfatti prima di tutti, anche di quelli provvisti di cause legittime di prelazione. In linea generale le cause di prelazione operano su un bene (es immobile ipotecato), salvo privilegio generale su tutti i beni mobili, mentre i crediti pre-deducibili, nell’ambito della procedura, vanno liquidati per primi e per intero. Cosa accade se il debitore non riesce a pagare nemmeno i crediti pre-deducibili? La procedura si chiude subito. Se es sono il debitore e sto preparando il piano per il concordato preventivo ma non arrivo a coprire i creditori pre-deducibili non posso procedere con il concordato stesso. Almeno i crediti pre-deducibili vanno coperti. Art 6: prededucibilità dei crediti ‘Oltre ai crediti così espressamente qualificati dalla legge, sono prededucibili: a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese nell'esercizio delle funzioni rientranti nella competenza dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento; b) i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati; c) i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 47; d) i crediti legalmente sorti, durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi o dal debitore per il buon esito dello strumento. La prededuzione opera in caso di apertura del concorso e permane anche quando si susseguono più procedure’. Pertanto secondo la lettera d per avere un credito pre-deducibile bisogna avere un credito legalmente sorto, di base successivo all’apertura dello strumento, nonché funzionale alla procedura o allo strumento (es compenso del curatore del fallimento o dell’avvocato). In questi casi si matura un credito pre-deducibile, da pagare per intero e prima di qualsiasi altra categoria di creditori. Se non ci fosse tale previsione il soggetto in procedura o che usa uno strumento non potrebbe più avere rapporti con l’esterno (se non assicuro all’avvocato di essere pagato in pre-deduzione non accetterebbe di difendermi). Quindi la gerarchia dei crediti nel diritto fallimentare prevede prima quelli pre-deducibili, poi quelli con cause legittime di prelazione in relazione ad un bene, i crediti chirografari e infine quelli postergati. È in tale ordine che vanno soddisfatti i creditori. Art 221: ordine di distribuzione delle somme Le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo sono liquidate nel seguente ordine: crediti pre- deducibili, crediti ammessi regolarmente alla procedura con prelazione sulle cose vendute, crediti chirografari.

I chirografari sono la voce più importante, da cui si capisce se ha senso aprire la procedura (se può avere buon esito), perché quelli pre-dedeucibili sono creati in previsione della procedura stessa, mentre le cause legittime di prelazione sono già fissate. Ci sono poi i crediti postergati, che probabilmente non verranno soddisfatti. È una forma punitiva per tale tipo di creditore, che viene fissato dalla legge o tramite accordo. Lettera c art 6 afferma poi che i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, sono pre-deducibili nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo. La ratio della norma è invogliare il professionista a lavorare sul piano di concordato preventivo. Il concordato preventivo si può sì aprire, ma potrebbe anche essere che non arrivi all’omologa finale, che non vada a buon fine. In tal caso si può aprire la liquidazione giudiziale, oppure potrebbe non accadere nulla (l’imprenditore se la cava in qualche modo). La lettera c è importante perché se il concordato è aperto e va male e si apre la liquidazione giudiziale, il creditore può chiedere anche in essa che il credito sia pre-deducibile. Di regola si distingue tra crediti che sono anteriori all’apertura della procedura o dello strumento (crediti concorsuali), e crediti ad essa successivi. Ciò significa che se il credito è anteriore all’apertura della procedura, di base o ha causa di prelazione o è chirografario. È importante dirlo perché quando devo fare i conti e considerare tutto il passivo considererò tutto il passivo che mi porto dietro fino al momento in cui apro la procedura. I crediti successivi ad essa o sono pre-deducibili o sono inesistenti, perché non sono sorti legalmente (es giorno dopo il fallimento mando un ordine e il fornitore lo esegue: è credito inesistente). Effetti strumenti/procedure Qualsiasi strumento e istituto/procedura studiamo bisogna considerare che esso genera degli effetti, i quali possono nascere o dalla domanda (del debitore o di altri legittimati), o dalla dichiarazione di apertura da parte del giudice. Tali effetti possono incidere sul debitore, sui creditori, sugli atti pregiudizievoli ai creditori e sui rapporti giuridici pendenti. Sul debitore = ha ancora la gestione del patrimonio dell’impresa? In alcuni sì (titolo IV), nelle liquidazioni no Sui creditori = visto fino ad ora in relazione a consistenza del credito, es se sono creditore anteriore potrei essere pagato solo in parte se chirografario L’apertura della procedura blocca poi le iniziative individuali, le cause che possono fare i singoli creditori (per questo la procedura concorsuale è utile per il debitore) Sugli atti pregiudizievoli = azione revocatoria (es prima di fallire cedo tutto l’attivo ad una nuova mia società: è atto pregiudizievole che si può rendere inefficace) Sui rapporti giuridici pendenti = contratti in corso di esecuzione (gestione dinamica del patrimonio con l’apertura della procedura) Lezione 5 del 26 febbraio Tempestiva rilevazione della crisi Più importante novità del codice è quella di introdurre misure volte alla rilevazione tempestiva della crisi d’impresa, per cui ci si rivolge potenzialmente a tutte le imprese.

Il titolo IX del codice, in particolare l’art 322, disciplina la bancarotta fraudolenta, mentre il 323 quella semplice, nel caso in cui l’imprenditore sia dichiarato in liquidazione giudiziale. Se l’imprenditore non agisce tempestivamente rischia una responsabilità anche penale come detto (se sono in crisi e sto andando verso l’insolvenza, ogni giorno che passa rischio di aggravare il dissesto, per cui il pm o il creditore civile possono conteggiare giorno per giorno il danno che ho arrecato alla società). La responsabilità può essere solo civile, collegata anche al fatto che ai sensi dell’art 37 e 120 bis le iniziative per aprire uno dei nostri strumenti sono attivabili su iniziativa del debitore (in alcuni casi è un dovere). Es quando si apre la liquidazione giudiziale è nominato un curatore dal tribunale, che prende la gestione dell’impresa e gestisce tutto l’attivo in senso dinamico. Ciò vuol dire anche considerare eventuali crediti contenziosi. Tipica causa che fa il curatore è l’azione di responsabilità contro i vecchi amministratori e sindaci, contro chi gestiva la società quando era in bonis (prima di fallire). Se questi non avevano attivato misure adeguate, e se il curatore calcola con l’aiuto dei suoi consulenti l’aggravamento del dissesto, fa uno scenario contro fattuale (spiega cosa sarebbe successo se fossi stato diligente), e può chiedere la differenza. Le iniziative sono disciplinate all’art 37 (nonché al 322 e 323 per la responsabilità penale) e 120 bis del codice. Dunque gli art 3 e 2086 c.c sugli assetti adeguati sono sanzionati a livello civile e penale, poiché l’imprenditore deve prendere delle iniziative.

  1. Segnalazioni: Possono essere interne o esterne (sia a livello interno all’impresa che a livello esterno devono esserci delle segnalazioni di crisi). Queste sono volte a stimolare l’imprenditore a prendere l’iniziativa. Le segnalazioni interne sono disciplinate all’art 25 octies, e viaggiano dall’organo di controllo agli amministratori. Come iniziativa specifica abbiamo l’istanza per l’apertura della c.n.c, di cui all’art 17. Art 25 octies: Segnalazione dell'organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale (revisione legale dei conti prevista per alcune srl e spa). Siamo al titolo II capo III, segnalazioni per l’anticipata emersione della crisi ‘L'organo di controllo societario (sindaci) e il soggetto incaricato della revisione legale, nell'esercizio delle rispettive funzioni, segnalano, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17 (c.n.c). La segnalazione è motivata, è trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione (pec) e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese’. NB: non necessariamente deve accadere qualcosa, è una segnalazione interna, ma rimane sullo sfondo il tema della responsabilità. ‘La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo (quindi ai soci) ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative (c.n.c) sono valutate ai fini dell'attenuazione o esclusione della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del codice civile o dall'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39’. Art 2407 c.c. e art 15 del d.lgs 39/2010 sono le norme sulla responsabilità dei sindaci o del revisore. Pertanto la tempestività della segnalazione può essere valutata dal giudice per attenuare o escludere la responsabilità (per incentivare l’organo di controllo il comma 2 afferma che se si verifica poi una situazione di crisi ma c’è stata segnalazione può essere esclusa la responsabilità di sindaci e revisore). Riguardo le segnalazioni esterne abbiamo il 25 novies: inps, inail, agenzia delle entrate possono segnalare una situazione di debito all’imprenditore (anche individuale) e all’organo di controllo, stimolandoli ad effettuare l’istanza di c.n.c, se ne ricorrono i presupposti.

Questo non è però mai un obbligo sanzionato.

  1. C.n.c: Art 12 ‘ L'imprenditore commerciale e agricolo può chiedere la nomina di un esperto al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, quando si trova nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) o b), oppure quando si trova anche soltanto in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico- finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa. La nomina avviene con le modalità di cui all'articolo 13, commi 6, 7 e 8 L'esperto agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa e preservando, nella misura possibile, i posti di lavoro’. Non è uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza (art 2 m-bis), e non è una procedura concorsuale, dal momento che non mi rivolgo ad una pubblica autorità ma alla camera di commercio/industria/artigianato locale, dove ho la sede dell’impresa (posso comunque fare in alcuni casi dei ricorsi al tribunale, per chiedere un certo provvedimento). Manca poi il requisito dell’universalità, poiché non necessariamente viene in considerazione tutto l’attivo, ma si svolgono presso la camera di commercio delle trattative tra l’imprenditore e i creditori, e della generalità, dato che le trattative sono svolte con un esperto, che può convocare i creditori che ritiene opportuni. É dunque un percorso di trattative per individuare una soluzione per il superamento della situazione di cui all’art 12 comma 1. L’istanza telematica che si fa alla camera di commercio prevede la nomina di un esperto appunto (commercialista o revisore legale dei conti), che agevola le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati (es soggetto confinante con l’impresa, e c’è possibile problema di inquinamento), per individuare una soluzione per il superamento della crisi o dell’insolvenza, preservando nella misura possibile i posti di lavoro. Presupposti della c.n.c: soggettivo = imprenditore tout court, anche agricolo e minore (art 25 quater, ‘L'imprenditore commerciale e agricolo, che presenta congiuntamente i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) e che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, può chiedere la nomina dell'esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa’); oggettivo = pre crisi, crisi e insolvenza L’imprenditore minore è disciplinato ai sensi dell’art 2 lettera d: «impresa minore» = l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti (da sapere bene!)
  2. un attivo patrimoniale (stato patrimoniale) di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
  3. ricavi (conto economico, il fatturato), in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
  4. un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila (al momento del deposito dell’istanza); i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348’. Lezione 6 del 28 febbraio La c.n.c è uno strumento totalmente nuovo, inserito dal codice. L’imprenditore minore è un sovraindebitato, come specifica la lettera c dell’art 2.

Dà inizio al procedimento (i protagonisti sono dunque la camera di commercio e la commissione, la quale individua l’esperto quando viene presentata l’istanza). ‘L'istanza di nomina dell'esperto indipendente è presentata tramite la piattaforma telematica di cui all'articolo 13 mediante la compilazione di un modello, ivi disponibile, contenente le informazioni utili ai fini della nomina e dello svolgimento dell'incarico da parte dell'esperto nominato’. L’ istanza viene caricata telematicamente attraverso la piattaforma, e presentata in camera di commercio dall’imprenditore. ‘L'imprenditore, al momento della presentazione dell'istanza, inserisce nella piattaforma telematica: a) i bilanci approvati degli ultimi tre esercizi, se non già depositati presso l'ufficio del registro delle imprese, oppure, per gli imprenditori che non sono tenuti al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta, nonché una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell'istanza (2); a-bis) in caso di mancata approvazione dei bilanci, i progetti di bilancio o una situazione economico- patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell'istanza (3); b) un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all'articolo 13, comma 2, e una relazione chiara e sintetica sull'attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative che intende adottare; c) l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell'esistenza di diritti reali e personali di garanzia; d) una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 (autocertificazione sotto la propria responsabilità) sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale o per l'accertamento dello stato di insolvenza e una dichiarazione con la quale attesta di non avere depositato domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza, anche nelle ipotesi di cui agli articoli 44, comma 1, lettera a), e 74 o con ricorso depositato ai sensi dell'articolo 54, comma 3 (4); e) il certificato unico dei debiti tributari di cui all'articolo 364, comma 1; f) la situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia delle entrate-Riscossione; g) il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi di cui all'articolo 363, comma 1; h) un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell'istanza’. Ciò significa che ci può essere la possibilità di pendenza contemporanea di più procedure, ma l’imprenditore non deve aver depositato istanza per altri strumenti di composizione della crisi/insolvenza. Di conseguenza è possibile fare una domanda di c.n.c mentre pende liquidazione giudiziale (se si è già in liquidazione giudiziale non è più possibile). ‘L'esperto, verificati la propria indipendenza e il possesso delle competenze e della disponibilità di tempo necessarie per lo svolgimento dell'incarico, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della nomina, comunica all'imprenditore l'accettazione e contestualmente inserisce nella piattaforma la dichiarazione di accettazione. L'esperto non può assumere più di due incarichi contemporaneamente’(è attività complessa). ‘L'esperto, accettato l'incarico, convoca senza indugio l'imprenditore per valutare l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce delle informazioni assunte dall'organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica. L'imprenditore partecipa personalmente, può farsi assistere da consulenti e informa l'esperto sullo stato delle trattative che conduce senza la sua presenza. Se ritiene che le prospettive di risanamento sono concrete l'esperto incontra le altre parti interessate al processo di risanamento e prospetta le possibili strategie di intervento fissando i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata’. L’imprenditore, dichiarata la sua situazione, rimane quindi capo della sua impresa, per cui dal lato attivo resta al comando. Dal lato passivo invece non per forza sono coinvolti tutti i creditori (solo le parti interessate).

‘Se non ravvisa concrete prospettive di risanamento, all'esito della convocazione o in un momento successivo, l'esperto ne dà notizia all'imprenditore e al segretario generale della camera di commercio che dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata entro i successivi cinque giorni lavorativi’. Sono quindi trattative che possono avere esito positivo o negativo (archiviazione). Nel secondo caso probabilmente però i riflettori sull’impresa si sono ormai accesi, e sopravverranno (se non già pendenti) iniziative poste in essere dai creditori, sia individuali (cause individuali, anche esecutive come pignoramento) che collettive (liquidazione giudiziale). ‘Nel corso delle trattative l'esperto può invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede, il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa o se è alterato l'equilibrio del rapporto in ragione di circostanze sopravvenute. Le parti sono tenute (no obbligo) a collaborare tra loro per rideterminare il contenuto del contratto o adeguare le prestazioni alle mutate condizioni’. Le parti devono partecipare alle trattative in buona fede. I contratti pendenti sono i contratti in esecuzione (ogni procedura/strumento ha infatti effetti sui creditori, sul debitore e sui contratti pendenti). L’esperto può essere sostituito se ci sono dubbi sulla sua indipendenza. ‘L'incarico dell'esperto si considera concluso se, decorsi centottanta giorni dalla accettazione della nomina, le parti non hanno individuato, anche a seguito di sua proposta, una soluzione adeguata per il superamento delle condizioni di cui all'articolo 12, comma 1. Fermo quanto previsto dal comma 5, quarto periodo, l'incarico può proseguire per non oltre centottanta giorni quando lo richiedono l'imprenditore o le parti con le quali sono in corso le trattative e l'esperto vi acconsente, oppure quando l'imprenditore ha fatto ricorso al tribunale ai sensi degli articoli 19 e 22’. Posso quindi fare anche ricorso al tribunale durante la c.n.c in alcuni casi, pur essendo uno strumento privatistico. ‘Al termine dell'incarico l'esperto redige una relazione finale, che inserisce nella piattaforma e comunica all'imprenditore, a coloro che hanno partecipato alle trattative e, in caso di concessione delle misure protettive e cautelari di cui agli articoli 18 e 19, al giudice che le ha emesse, il quale ne dichiara cessati gli effetti’. Al termine dell’incarico c’è una relazione finale da parte dell’esperto. Se non ci sono i presupposti per risanare, la c.n.c viene archiviata. Agli art 18 19 e 22 ci sono una serie di previsioni speciali di ricorso al giudice. Dunque ricapitolando: abbiamo la convocazione, le trattative/archiviazione immediata, 180 gg+ 180gg al max se no soluzione, e relazione finale. Esiti c.n.c: art 17 comma 5 e art 23:

  1. archiviazione
  2. soluzione = a) contratto con uno o più creditori/parti interessate a operazione di risanamento per la continuità aziendale, b) convenzione di moratoria, c) accordo con i creditori aderenti e le altre parti interessate, tramite l’intervento dell’esperto, d) piano attestato di risanamento, e) accordo di ristrutturazione dei debiti, f) concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, g) accedere a strumento di regolazione della crisi/insolvenza del codice, del d.lgs 270/1999 o del d.l. 347/2003) Art 23: conclusione delle trattative ‘Quando è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui all'articolo 12, comma 1, le parti possono, alternativamente: a) concludere un contratto, con uno o più creditori oppure con una o più parti interessate all'operazione di risanamento, che produce gli effetti di cui all'articolo 25-bis, comma 1, se, secondo la relazione dell'esperto di cui all'articolo 17, comma 8, è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni (strumento strettamente privatistico); b) concludere la convenzione di moratoria di cui all'articolo 62 (riscadenzio i debiti con i creditori) c) concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori aderenti e dalle altre parti interessate all'operazione di risanamento che vi hanno aderito nonché dall'esperto che produce gli

quali viene esercitata l'attività d'impresa. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano. Non sono inibiti i pagamenti.’ Sono misure temporanee. Art 19: Procedimento relativo alle misure protettive e cautelari ‘Quando l'imprenditore formula la richiesta di cui all'articolo 18, comma 1, con ricorso presentato al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, entro il giorno successivo alla pubblicazione dell'istanza e dell'accettazione dell'esperto, chiede la conferma o la modifica delle misure protettive e, ove occorre, l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative’. Bisogna quindi fare ricorso al tribunale entro il giorno successivo per chiedere la conferma delle misure protettive. Il tribunale deciderà in contraddittorio, sentiti anche i creditori interessati. ‘Il tribunale, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa con decreto l'udienza, da tenersi preferibilmente con sistemi di videoconferenza’. ‘All'udienza il tribunale, sentite le parti e chiamato l'esperto a esprimere il proprio parere sulla funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative e a rappresentare l'attività che intende svolgere ai sensi dell'articolo 12, comma 2, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, nomina, se occorre, un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile (il ctu) e procede agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai provvedimenti cautelari richiesti ai sensi del comma 1 e ai provvedimenti di conferma, revoca o modifica delle misure protettive’. ‘Se le misure protettive o i provvedimenti cautelari richiesti incidono sui diritti dei terzi, devono essere sentiti. Il tribunale provvede con ordinanza con la quale stabilisce la durata, non inferiore a trenta e non superiore a centoventi giorni, delle misure protettive e, se occorre, dei provvedimenti cautelari disposti, tenendo conto delle misure eventualmente già concesse ai sensi dell'articolo 54, comma 1. Sentito l'esperto, il tribunale può limitare le misure a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a determinati creditori o categorie di creditori’. Secondo l’art 8 del codice, la durata massima delle misure protettive, fino alla omologazione dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza (il concordato preventivo) o alla apertura della procedura di insolvenza (liquidazione giudiziale), non può superare il periodo, anche non continuativo, di dodici mesi, inclusi eventuali rinnovi o proroghe, tenuto conto delle misure protettive di cui all'articolo 18. Art 21: Gestione dell'impresa in pendenza delle trattative Riguardo gli effetti sul debitore, che conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa (incentivo fondamentale per andare in c.n.c, molto utile perché si mantiene il controllo, si bloccano i debitori, ci si espone solo in camera di commercio ecc). L'imprenditore deve però informare preventivamente l'esperto, per iscritto, del compimento di atti di straordinaria amministrazione, nonché dell'esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento. Art 22: autorizzazioni del tribunale ‘Su richiesta dell'imprenditore il tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, può: a) autorizzare l'imprenditore, ai fini del riconoscimento della prededuzione, a contrarre finanziamenti in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie, oppure autorizzare l'accordo con la banca e l'intermediario finanziario alla riattivazione di linee di credito sospese b) autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti dai soci prededucibili c) autorizzare una o più società appartenenti ad un gruppo di imprese di cui all'articolo 25 a contrarre finanziamenti prededucibili d) autorizzare l'imprenditore a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all'articolo 2560, secondo comma, del codice civile, dettando le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti; resta fermo l'articolo 2112 del codice civile. Il tribunale verifica altresì il rispetto del principio di competitività nella selezione dell'acquirente’.

Per quanto concerne la lettera a, il tribunale ricorre per riconoscere la prededuzione. Ciò significa che i finanziamenti autorizzati dal tribunale pongono il creditore in una posizione di creditore prededucibile (pagato prima di tutti gli altri). La prededuzione si mantiene anche se si apre un’altra procedura (art 6 codice). Quindi, come faccio ad ottenere un finanziamento se sono andato in c.n.c e nessuno si fida? Se il tribunale riconosce i presupposti posso ottenere un finanziamento, rassicurando il creditore che si tratta di finanziamenti con rimborso prededucibile. Lezione 7 del 3 marzo Per quale motivo, se possibile, è meglio evitare la liquidazione giudiziale? Perché le principali fattispecie penali sono collegate ad essa (es reato di bancarotta), per cui conviene attivare quella controllata (non così sanzionatoria). Tornando alla c.n.c bisogna ricordare che ci possono essere delle parentesi davanti al giudice, la più importante delle quali è quella relativa alle misure protettive. Il punto più importante su cui soffermarsi è relativo al fatto che il comma 3 art 18 codice stabilisce che queste scattano dal giorno della pubblicazione dell’istanza di c.n.c (semi-automatismo, per cui non serve un giudice che le conceda, basta che imprenditore faccia istanza di c.n.c, anche se vanno poi confermate). Il procedimento cautelare per la conferma delle misure relative misure è molto breve e semplificato (tribunale riceve istanza, notifica della convocazione ai creditori, svolgimento rapida udienza in cui li sente e decisione in merito). Nell’ambito del codice ci sono anche procedimenti ordinari (modello di cognizione, con atto di citazione, comparsa di risposta, presentazione memorie, udienza, sentenza idonea a passare in giudicato), es il curatore deve fare una causa per promuovere un’azione revocatoria. È una vera e propria causa ordinaria, che poteva fare un creditore prima dell’apertura della liquidazione giudiziale (art 2901 c.c). La ratio delle misure protettive è quella di accordare al debitore in crisi una finestra temporale per svolgere le trattative con i creditori senza che il piano economico-finanziario sia costantemente messo in discussione dalle aggressioni al patrimonio da parte degli stessi. La durata max delle misure protettive in ambito della c.n.c è di 120 gg (art 19) da pubblicazione della domanda al registro imprese, ma se ricorro poi ad altri strumenti di gestione della crisi che le prevedono esse possono essere accordate per un periodo complessivo di un anno (art 8, principi generali). Cosa accade per le altre procedure? Nel concordato preventivo, titolo IV, art 84 e seguenti, è prevista ugualmente l’applicazione delle misure protettive (come per la c.n.c), ma no più automatic stay come nell’art 168 legge fallimentare (quando chiedevo il concordato ottenevo automaticamente il blocco delle azioni esecutive e cautelari). Ciò è previsto dall’art 54 comma 2 e 55 del codice. Queste misure sono contenute nel titolo III, art 27-55, poiché il codice cerca di raggruppare tutte le norme processuali in questa parte (es giurisdizione, competenza, domanda per l’accesso alle procedure ecc). NB: nel titolo III ci sono sia norme generali (es art 40: domanda di accesso agli strumenti), sia norme specifiche per un procedimento (es art 49: dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, o art 46: effetti della domanda di accesso al concordato preventivo). Per la liquidazione giudiziale invece si fa riferimento agli art 150 e seguenti (effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale per i creditori). L’art 150 corrisponde all’art 51 della ex legge fallimentare: divieto di azioni esecutive e cautelari individuali

da c.p.c in cui vale sempre la prededuzione, oppure pensiamo al caso tipico in cui ho fatto qualcosa con il concordato preventivo e poi arriva la liquidazione giudiziale: il curatore può attaccare con l’azione revocatoria degli atti fatti nel concordato?), o che vi siano due domande che concorrono insieme (ai sensi dell’art 37 posso avere delle iniziative sia dei creditori/pm, sia delle iniziative del debitore, il quale può rispondere all’iniziativa di un creditore chiedendo lo strumento meno sanguinoso, e si fa riferimento all’art 7). Posso chiedere la c.n.c se qualcuno mi chiede contro l’apertura della liquidazione giudiziale? Sì, fino a quando non viene emessa la sentenza. Vedere articolo su e-learning Art 7: Trattazione unitaria delle domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alle procedure di insolvenza ‘Le domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alle procedure di insolvenza (liquidazione giudiziale e controllata) sono trattate in un unico procedimento e ogni domanda sopravvenuta è riunita a quella già pendente. Il procedimento si svolge nelle forme di cui agli articoli 40 e 41’. Se infatti il debitore chiede es di essere ammesso a concordato preventivo, e un creditore chiede la liquidazione giudiziale, riunisco le domande in un unico procedimento. ‘Nel caso di proposizione di più domande, il tribunale esamina in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata, a condizione che: a) la domanda medesima non sia manifestamente inammissibile; b) il piano non sia manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati (strumenti del titolo IV); Es ho 3 cantine nel comune di Magenta e le voglio vendere a 500k c) nella proposta siano espressamente indicate la convenienza per i creditori o, in caso di concordato in continuità aziendale, le ragioni della assenza di pregiudizio per i creditori’. La priorità viene perciò data al tentativo di salvare l’impresa. La lettera c è un esempio di norma che dà un punto di riferimento, il cui scopo è assicurare ai creditori una soddisfazione almeno pari a quella che si otterrebbe in caso di liquidazione (con lo strumento diverso dalla liquidazione dimostro che la soddisfazione è almeno pari a quella ottenibile con la situazione più sanguinosa, per cui non è conveniente procedere con la liquidazione stessa). Il problema è come calcolare ciò che il creditore otterrebbe con la liquidazione giudiziale, in cui è il curatore a gestire l’impresa (può fare cause contro chi ha danneggiato la società). Nel concordato preventivo poi, se possibile, si deve anche ragionare rispetto alla convenienza in relazione alle possibili cause che si possono fare nella liquidazione giudiziale. Quindi ci possono essere più procedure. Nel nostro sistema possiamo quindi avere più procedimenti: uno dopo l’altro o domande congiunte. Nel secondo caso la regola cardine è quella dell’art 7. Procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale è un procedimento prodromico, anteriore all’apertura della vera e propria liquidazione giudiziale, che inizia dal giorno della sentenza. I casi di chiusura della liquidazione giudiziale sono previsti dall’art 233 del codice, mentre la sentenza di sua apertura dal 49. Per aprire la liquidazione giudiziale serve infatti un procedimento specifico davanti al tribunale, che con sentenza accerta l’insolvenza e i presupposti soggettivi. Il procedimento si svolge appunto davanti al tribunale, e con la sentenza sono nominati il giudice delegato della procedura (il magistrato) e il curatore (art 49). La sentenza di apertura della liquidazione giudiziale è subito efficace e operativa, con una serie corposa di conseguenze, tra cui quelle sopracitate. Ovviamente essa sarà impugnabile (corte d’appello e Cassazione). NB: L’appello non sospende l’attività del curatore (se poi si stabilisce che non ci doveva essere liquidazione giudiziale la situazione va ripristinata ex ante).

Il procedimento di apertura è uno degli esempi di procedimenti che bisogna sapere, infatti il codice è pieno di altri sub procedimenti (es procedimento di accertamento del passivo, per cui se sono un creditore e si apre liquidazione giudiziale, devo far accertare il mio credito all’interno della procedura dal giudice delegato. Ciò è possibile tramite la partecipazione ad un procedimento per l’accertamento del passivo, art 200 e seguenti). Il codice usa modelli procedimentali vari, a seconda dell’accertamento che deve fare (es per le misure protettive, art 18 e 19 nell’ambito della c.n.c, art 54 e 55 in generale, c’è il richiamo al procedimento per le misure cautelari, art 669-bis c.p.c). Il procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale inizia con un ricorso depositato in cancelleria del tribunale, cui segue il decreto del giudice per la convocazione ad un’udienza. C’è poi un’eventuale fase istruttoria (se devo ascoltare qualcuno o fare una ctu), e poi la causa viene decisa (apro la liquidazione o respingo il decreto per la sua apertura), per cui si giunge ad una sentenza del tribunale in composizione collegiale. Se devo ragionare in merito ad un procedimento devo guardare al titolo III, come visto. Esso inizia all’art 26 in merito alla giurisdizione (rileva il comi sia per la giurisdizione che per la competenza, cioè il centro degli interessi principali, e un regolamento UE del 2015). Art 26: giurisdizione italiana ‘L'imprenditore che ha all'estero il centro degli interessi principali può essere ammesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o assoggettato a una procedura di insolvenza nella Repubblica italiana anche se è stata aperta analoga procedura all'estero, quando ha una dipendenza in Italia. Il trasferimento del centro degli interessi principali all'estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana se è avvenuto nell'anno antecedente il deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza. Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea. Il tribunale, quando apre una procedura di insolvenza transfrontaliera ai sensi del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, dichiara se la procedura è principale, secondaria o territoriale’. Qualsiasi tribunale deve infatti sempre controllare tutti i presupposti processuali. Segue la competenza, di cui all’art 27 (no comma 1). Rispetto alle nostre procedure essa è del tribunale, mentre corte d’appello e Cassazione intervengono nella fasi impugnatorie (non presenti in tutti i procedimenti del codice). Art 27: competenza per materia e per territorio ‘Per i procedimenti di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza diversi da quelli di cui al comma 1 e le controversie che ne derivano è competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali’. Quest’ultimo sostanzialmente coincide con il centro di amministrazione dell’impresa (non una sede secondaria es). ‘Il centro degli interessi principali del debitore si presume coincidente: a) per la persona fisica esercente attività d'impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale; b) per la persona fisica non esercente attività d'impresa, con la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, con l'ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita. Se questo non è in Italia, la competenza è del Tribunale di Roma; c) per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attività d'impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale o, se sconosciuta, secondo quanto previsto nella lettera b), con riguardo al legale rappresentante’. Importante è la lettera c, per quanto ci riguarda. Art 28: trasferimento del centro degli interessi principali ‘Il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva ai fini della competenza quando è intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale o controllata’.