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Diritto Fallimentare , primo semestre 2017, Appunti di Diritto fallimentare

Appunti di Diritto Fallimentare (Prof. Villa) necessari e sufficienti per sostenere l'esame in qualità di frequentante.

Tipologia: Appunti

2016/2017

Caricato il 14/12/2017

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Diritto Fallimentare 2017/2018
Prof. Villa Alberto
Primo Semestre - Quarto Anno
2.10.17
Orari: 9.00/10.30
Orari: 12.30/14.00
Libro: A. NIGRO - D. VATTERMOLI, Diritto della crisi delle imprese, Il Mulino, ultima edizione + Legge
Fallimentare
Supporto allo studio:!
R.D: 267 /1942!
D.lgs 270/99!
D.L. 347/2003!
Codice civile !
Codice di procedura civile.
Freq: argomenti fatti a lezione + consultazione di libro di testo / alcuni argomenti vengon esaltati e non sono
oggetto d’esame.
Non Freq: Libro + legge fall
————
02.10.17
Quando si parla di diritto fallimentare o crisi d’impresa (identica cosa).!
Diritto fallimentare si riferisce al fallimento, procedura concorsuale che soprattutto per lo studio è il punto di
riferimento. Il fallimento è il modello nostro di riferimento. Con il passare degli anni, Italia dal’42 a oggi è
cambiata, cos’ anche la crisi dell’impresa, altre procedure concorsuali, altri istituti, si sono diffusi e aggiunti. !
Basilarmentre si studia i fallimento però allargando studiamo la CRISI DELL IMPRESE che è regolata da altri
Procedura. Il fallimento è una di esse.!
Le altre sono:!
- Il concordato preventivo
- La liquidazione coatta amministrativa
- La amministrazione straordinaria delle grandi imprese !
!
Queste quattro procedure , basilarmente cosa sono? Sono procedimenti, quindi una scissione di atti nel
tempo ,si presentano come una successione di atti per cui ho complessivamente un procedimento che is svolge
in un certo arco con certe fasi , basilarmente dedicati all’imprenditore (2082 c.c. FIGURA
DELL’IMPRENDITORE). !
I procedimenti sono dedicati a chi è imprenditore. !
Nei testi si parla an che delle procedure da sovraindebitamento introdotte nel 2012 che riguardano TUTTI I
CITTADINI (piano, accordo, liquidazione). Questo procedure del 2012 riguardano i non imprenditori (NOI
NON LE TRATTIAMO).
Un’impresa coinvolge u a serie di soggetti da dipendenti, fornitori e soci, e l’impresa se è grande è collettiva e
fin dal medioevo si è avverata l’esigenza di dare regolazione a sé alla crisi d’impresa —> se non paga il singolo,
non me ne frega, lo regola il c.c. , perchè l’inadempimento del singolo non mi allarma , invece fin dal
medioevo inizia una serie di norme che portano a questo diritto fallimentare perchè la crisi del mercante era un
fatto NON privato ma un fatto che a catena , come un domino, rischiava di propagarsi e assumeva rilevanza di
tipo pubblico. Regolamentazione speciale.
L’evoluzione dei tempi porta questo meccanismo ad alterarsi: oggi anche il consumatore assume talmente tanti
finanziamenti che da una problematica di rilevanza pubblica PUR essendo singolo (procedure di
sovraindebitamento per il NON imprenditore).
PROCEDIMENTI PER IMPRENDITORE I NSTATO DI CRISI
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[email protected] [email protected] Orari: 9.00/10. Orari: 12.30/14. Libro: A. NIGRO - D. VATTERMOLI, Diritto della crisi delle imprese, Il Mulino, ultima edizione + Legge Fallimentare Supporto allo studio: R.D: 267 / D.lgs 270/ D.L. 347/ Codice civile Codice di procedura civile. Freq: argomenti fatti a lezione + consultazione di libro di testo / alcuni argomenti vengon esaltati e non sono oggetto d’esame. Non Freq: Libro + legge fall ———— 02.10. Quando si parla di diritto fallimentare o crisi d’impresa (identica cosa). Diritto fallimentare si riferisce al fallimento, procedura concorsuale che soprattutto per lo studio è il punto di riferimento. Il fallimento è il modello nostro di riferimento. Con il passare degli anni, Italia dal’42 a oggi è cambiata, cos’ anche la crisi dell’impresa, altre procedure concorsuali, altri istituti, si sono diffusi e aggiunti. Basilarmentre si studia i fallimento però allargando studiamo la CRISI DELL IMPRESE che è regolata da altri Procedura. Il fallimento è una di esse. Le altre sono:

  • Il concordato preventivo
  • La liquidazione coatta amministrativa
  • La amministrazione straordinaria delle grandi imprese Queste quattro procedure , basilarmente cosa sono? Sono procedimenti, quindi una scissione di atti nel tempo ,si presentano come una successione di atti per cui ho complessivamente un procedimento che is svolge in un certo arco con certe fasi , basilarmente dedicati all’imprenditore (2082 c.c. FIGURA DELL’IMPRENDITORE). I procedimenti sono dedicati a chi è imprenditore. Nei testi si parla an che delle procedure da sovraindebitamento introdotte nel 2012 che riguardano TUTTI I CITTADINI (piano, accordo, liquidazione). Questo procedure del 2012 riguardano i non imprenditori (NOI NON LE TRATTIAMO). Un’impresa coinvolge u a serie di soggetti da dipendenti, fornitori e soci, e l’impresa se è grande è collettiva e fin dal medioevo si è avverata l’esigenza di dare regolazione a sé alla crisi d’impresa —> se non paga il singolo, non me ne frega, lo regola il c.c. , perchè l’inadempimento del singolo non mi allarma , invece fin dal medioevo inizia una serie di norme che portano a questo diritto fallimentare perchè la crisi del mercante era un fatto NON privato ma un fatto che a catena , come un domino, rischiava di propagarsi e assumeva rilevanza di tipo pubblico. Regolamentazione speciale. L’evoluzione dei tempi porta questo meccanismo ad alterarsi: oggi anche il consumatore assume talmente tanti finanziamenti che da una problematica di rilevanza pubblica PUR essendo singolo (procedure di sovraindebitamento per il NON imprenditore). PROCEDIMENTI PER IMPRENDITORE I NSTATO DI CRISI

Il presupposto della crisi è geniale per tute le procedura, vedremo po i che a differenza delle procedure sarà declinato. Senza addentrarci in definizione di stampo economico difficile, ma rimanendo su livello generale, innanzitutto le crisi possono essere di tipo patrimoniale o non patrimoniale. Patrimoniale —> evidentemente in relazione alle condizioni economiche dell’azienda. (2545 c.c.).

  1. Posso essere anche economiche o patrimoniali in senso stretto: Posso avere più passivo che attivo o non riesco a produrre utile, sono sempre in perdita. L’impresa ogni anno genera perdite e non utili. Basilarmente ho più debiti, più passivo che attivo e genero perdite (crisi patrimoniale)
  2. Altra tipologia è quella finanziaria , cioè, relativa alla liquidità, alla possibilità di far fronte a obblighi che ho assunto pagando attraverso lo strumenti principale del riempimento delle obbligazioni, quindi il pagamento in denaro. La crisi patrimoniale può essere patrimoniale i senso stretto o finanziaria. Il fallimento lo attivo quando c’è una insolvenza, ma l’insolvenza crisi patrimoniale FINANZIARIA, relativa al pagamento delle proprie obbligazioni. Nel concordato preventivo basta una situazione di crisi. Es. due costituiscono una società, hanno una grande idea e hanno anche una disponibilità di una serie di immobilizzazioni materiali , magari degli uffici perchè li ottengono e hanno una idea da implementare che è geniale, ma magari in fase di start up non ottengono finanziamenti. Potrebbero avere un’impresa che a livello di numeri e patrimonio sta bene, perchè hanno immobilizzazioni materiali e immateriali, però senza liquidità e questa impresa potrebbe divenire insolvente pur con un certo patrimonio. Non Patrimoniale —> relativa a una non corretta gestione dell’impresa anche a livello di rispetto delle norme, liceità dei comportamenti. Mandano i crisi economico tipo non corretta gestione a livello di procedure o atti illeciti (Alcune procedura, tipo liquidazione coatta amministrativa e anche altre procedure minori si riferiscono a situazioni di crisi non per forza patrimoniali. (Es. in banca vengono commesse gravi irregolarità: queste comportano un problema patrimoniale economico, ma può scattare una procedura per la gestione di quell’istituto anche se vengono accertate gravi irregolarità nella gestione. ) I procedimenti regolano la crisi. Con una legge fallimentare abbiamo sottomano tutto. Artt. 1 e ss (fino al 4) introduzione , da 5 fino a 159 c’è tutta la procedura fallimentare (regio decreto 267 1942 artt. 5 e ss). Gli imprenditori preferiscono il concordato preventivo oggigiorno, ma il diritto fallimentare resta comunque un argomento centrale. Titolo 1: disposizioni generali Titolo 2: fallimento Titolo 3: concordato preventivo: Artt 160 e ss —> procedura più famosa perchè ha la caratteristica fondamentale di avere un elemento privato , cioè consiste in un accordo tra l’imprenditore e il creditore (banca) , o i soci, o i fornitori , o i dipendenti. La controparte dell’imprenditore in crisi p basilarmente tutto l’ambito dei creditori. Una soluzione, che postula un accordo è u accordo tra imprenditore in crisi e suoi creditori. Un accordo che viene omologato dal tribunale , una procedura che prevede una soluzione negoziata , quasi privata, ma sotto controllo del tribunali fallimentare. Per essere chiaro il fallimento è tutto giurisdizionale , sottoposto a controllo del tribunale. Alla fine della disposizione su concordato presenti o agli articoli 194 e ss, abbiamo la LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA. (Il titolo quarto non c’è più) —> Art 187 c’è l’amministrazione controllata (ABROGATA) Titolo 5 —> liquidazione coatta amministrativa. Procedura concorsuale relativa alla situazione di crisi d’impresa ma tipicamente pubblica (banche assicurazioni coop). Crisi in cui l’allarme è al quadrato. La crisi dell’imprenditore genera la necessità di regole diverse. Fin dal 1800 si erano studiate una serie di regole per gestire insolvenza, crisi, a volte anche on patrimoniale , però tutta una serie di tipologie di imprese con rilevanza pubblicistica elevata: Liquidazione (liquidare il patrimonio. Uno dei passaggi più tipici) coatta (fatta forzosamente) amministrativa (sono procedure che in larga parte sono gestite da autorità amministrativa che può essere varia). Procedure giudiziarie : davanti. Organo giurisdizionale —> organo giurisdizionale è presente nel fallimento (tribunale fallimentare e concordato preventivo) Fallimenti e concordato preventivo sono sotto area di giurisdizione per esigenza di tutta massima dei soggetti coinvolti tutela di dirti soggettivi in questione.
  • Fine: produzione e scambio di beni o servizi 5 ottobre Chi è l’imprenditore commerciale? Art. 2195; esclusa l’attività agricola (Art. 2135 c.c.). Sono fallibili solo gli imprenditori , non gli agricoltori. App. Torino 26.10.2007 —> imprenditore agricolo = partecipazione diretta alla cura e allo sviluppo di un determinato ciclo biologico. —> Privato: escluse tutte le imprese pubbliche indicate e previste ex legge per la cura ( eccezione: per imprese di diritto privato con partecipazione pubblica) di un interesse pubblico. —> Non piccolo: Art 2221 c.c. e Art 2082 c.c.. Art 2 l.f.: non fallisce chi dimostra —> tema dell’onere della prova il giudice deve dare una risposta ; determinare chi soccombe se non si verifica un certo presupposto. NON SUPERIORE:
  1. attivo 300k euro nei 3 esercizi pregressi
  2. Valore della produzione inferiore o uguale a 200k euro nei 3 esercizi pregressi
  3. Deviti anche non scaduti inferiori o uguali a 500k euro N.B. —> deve dimostrare il ricorrente —> in questo caso è il creditore N.B. —> se non abbiamo notizie certe sulla dimensione l’imprenditore fallisce. Regola esclusiva è l’Art. 1, 2° comma, l.f. PRINCIPIO DELLA RAGIONE PIU’ LIQUIDA Di norma non rileva la forma con la quale esercita l’impresa: individuale o collettiva —> rileva il fatto di essere imprenditore. PRESUPPOSTO OGGETTIVO —> insolvenza —> Art 5 l.f. : Imprenditore in stato di insolvenza è dichiarato fallito. A dimostrare l’insolvenza deve essere il ricorrente = creditore. Crisi —> inefficienza organizzativa e economica —> squilibrio finanziario. Insolvenza: Debitore non in grado di soddisfare regolarmente la sua obbligazione e deve essere attuale (l’insolvenza) ATTUALE INCAPACITA’ DI ADEMPIERE AD OBBLIGAZIONI CASS N°1760/2008 —> Non è in grado di adempiere alle obbligazioni regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali. Inadempimento —> uno degli indici di insolvenza Crisi (presupposto del concordato preventivo)—> più ampia dell’insolvenza 9 ottobre Procedura per la dichiarazione di fallimento —> Artt. 5 e ss. l.f. Subprocedimento —> verifica che i requisiti di insolvenza siano concreti —> PROCEDIMENTO Tribunale di Parma , in composizione collegiale: Sentenza (Dichiarazione di fallimento n° 31/ Vi sono più ricorsi:
  • SPA —> fornitore
  • PM
  • Manager o direttori sportivi 19-03-2015 (tutte le parti convocate) Problema —> inadempimento finanziario. —> stato di insolvenza conclamata ed irreversibile —> sussistono i presupposti per la dichiarazione: la sentenza nominerà il curatore ed giudice delegato e darà autorizzazione se continuare comunque l’attività o no.
  1. accenna i presupposti
  2. Dichiara il fallimento
  3. Nomina il giudice delegato curatore e comitato dei creditori
  4. Fissa i termini del procedimento in accertamento del passivo —> il giudice delegato deciderà a quanto ammonta il debito complessivo (Ogni creditori prima dichiara il proprio debito) Processo: Procedimento - Provvedimento - Impugnazione
  • Procedimento: ciò che si legge nella sentenza - giudice (art 9, 1° co, l.f.) - composizione collegiale (Art. 15, 1° co. l.f.) con possibilità di delega ad un solo giudice relatore per l’istruttoria (ma la decisione deve essere comunque collegiale) Giurisdizione: 1° Presupposto del giudice italiano Convenzione internazionale e norme ue (Reg. CE 1346/2000 , distingue tra procedure primarie e secondarie) —> Ad esempio per le imprese con sedi in più paesi. Norme interne Art. 9 l.f. Se ho una sede secondaria in Italia posso farla dichiarare fallita in Italia , anche se vie è già un provvedimento aperto all’estero. —> esistenza di una sede secondaria:principio di territorialità è diverso dal Pincio di universalità. Se fallisce la sede principale —> fallisce la sede secondaria. Competenza: 2° presupposto Art. 9 l.f.
  • Tribunale: x materia
  • Sede principale dell’impresa (effettivo centro direttivo, non coincide per forza con la sede legale ): Per territorio
  • Non rileva il trasferimento intervenuto nell’anno precedente Procedimento: Iniziativa, Artt. 6, 7 l.f.
  1. ricorso di uno o + creditori
  2. Ricorso del debitore
  3. Richiesta del PM quando l’insolvenza risulta da procedimento penale o civile —> A volte le richieste si sommano oppure ci sono un sacco di ipotesi in cui da una procedura posso passare ad un’altra procedura , tipo concordato preventivo. Art. 217 l.f. —> Bancarotta Art 142 l.f. —> esdebitazione (possibilità di essere liberati da ogni debito, accordo con i debitori) : beneficiario, accordato a chi è fallito. In questo caso non si deve avere collaborato a ritardare la procedura N.B. —> non c’è la dichiarazione di fallimento d’ufficio, però c’è la richiesta del PM CHE A VOLTE COLLEGA LE SITUAZIONI N.B. —> 270/99 giudice ha la possibilità di dichiarare insolvenza d’ufficio Art. 7 2° co. l.f. —> PM chiede se insolvenza è segnalata da un giudice in un procedimento civile Procedimento: Iter Art 15 (147, 3° co) l.f. Creditore fa ricorso —> il tribunale convoca le parti con decreto e notifica al debitore —> deposito di determinati documenti —> udienza di audizione delle parti —> eventuale fase istruttoria —> eventuale applicazione di misure cautelare —> decisione: 1) RITO: TRIBUNALE VERIFICA la giurisdizione e la competenza. 2) MERITO: presupposti soggettivi e oggettivi per fallire. PROVE —> portate dalle parti —> il ricorrente deve promuovere lo studi di imprenditore. —> chieste dal giudice Provvedimenti —> Rito / Merito (la più frequente è la richiesta di fallimento. 10 ottobre Il giudice relatore rimette al collegio per decidere:
  • provvedimenti —> rito: 1) giurisdizione 2) competenza: 9 bis 1-3 co° l.f.: se ho una dichiarazione di incompetenza ( emessa dallo stesso tribunale che si dichiara incompetente ) , ho la possibilità di attivare la
  • Curatore: nominato dalla sentenza dichiarativa
  • Comitato dei creditori: solitamente nominato dal giudice delegato Art. 24 l.f. ( Il tribunale che ha dichiarato il fallimento, qualunque ne sia il valore deve conoscere tutte le azioni che ne derivano. Il tribunale ha attività giurisdizionale di trattazione di cause) : funzioni esterne Sono azioni che hanno come presupposto il fallimento: i casi
  1. Art. 2901 —> azione che un creditore può utilizzare, verso debitore che lo ha frodato (Azione revocatoria fallimentare)
  2. Art. 66 l.f. —> curatore può avvalersi di azione revocatoria verso il debitore (azione revocatoria ordinaria)
  3. Il giudizio di recupero di beni venduti come atto inopponibile Art. 44 l.f. —> tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci. Mantengono la competenza ordinaria —> giudizi pendenti alla dichiarazione di fallimento / giudizi di responsabilità controlli amministratori dell’ente dichiarato fallito Qualora si fa valere un credito verso il fallito oltre al profilo ella competenza, rileva quello della previsione ex legge di un procedimento speciale. Art. 23 l.f. —> funzioni (provvedimenti davanti al tribunale) interne (il tribunale risolve delle controversie) Quali funzioni?
  • Funzioni decisorie Reclami contro i decreti del giudice delegato (Art. 26 l.f. —> procedimento camerale più allargato Reclami contro i decreti del giudice delegato emessi sui regali contro i procedimenti Gli atti del curatore e comitato dei creditori (Art. 36 l.f.) —> procedimento camerale più rapido Impugnazioni contro il decreto di esecutività dello stato passivo (art. 99 l.f.) Funzioni amministrative

Sbobine di diritto fallimentare 2 ottobre Materiale su cui preparare l’esame: Pdf della legge fallimentare (Regio decreto del 1942 n°267) però è stato continuamente oggetto di riforme le leggi speciali del codice civile. Guglielmucci Contatti: [email protected] [email protected] Quando parliamo di diritto fallimentare ci ritroviamo a parlare di crisi delle imprese. Il diritto fallimentare fa riferimento al fallimento, cioè la procedura concorsuale che è il nostro modello di riferimento. Con il passare degli anni sono state istituite altre procedure concorsuali ed altri istituti si sono diffusi e aggiunti. Noi studiamo il fallimento ma anche la crisi delle imprese , la quale è regolata anche da altre procedure, quindi non solo fallimento ma anche:

  • concordato preventivo
  • liquidazione coatta amministrativa
  • amministrazione straordinaria delle grandi imprese Queste quattro procedure sono basilarmente dei procedimenti ( cioè una successione di atti nel tempo ) dedicati a quella figura prevista nel nostro ordinamento che è l’imprenditore —> Art 2082 c.c. ( Troviamo menzionati nei testi anche le procedure di sovraindebitamento che riguardano tutti i cittadini, non solo gli imprenditori (piano, accordo, liquidazione), ma queste NON saranno oggetto del corso.) Un’impresa, per le sue caratteristiche, coinvolge tutta una serie di soggetti e quindi ha una rilevanza pubblica , per questo motivo gli è stata data una regolamentazione a sé. Il fallimento di un’impresa non è un fatto esclusivamente privato. —> Ora questo meccanismo si è alterato: anche il consumatore ne combina talmente tante che crea una problematica di rilevanza pubblica pur essendo un singolo, quindi si è avvertita la necessità di sviluppare procedure di sovraindebitamento per il “non-imprenditore”. <— Procedimenti per l’imprenditore in stato di crisi Questo è il presupposto per tutte queste procedure, poi a seconda delle procedure verrà declinato. Le crisi possono essere di tipo patrimoniale ( in relazione alle condizioni economiche dell’azienda ) o non patrimoniale ( relative a una non corretta gestione dell’impresa anche a livello di rispetto delle norme e liceità dei comportamenti ). Es: alcune procedure, in particolare la liquidazione coatta amministrativa, si riferiscono a situazioni di crisi non necessariamente patrimoniali, come, per esempio, se in una banca vengono commesse gravi irregolarità. Sono aspetti che mandano in crisi l’azienda, come la commissione di atti illeciti. Le crisi patrimoniali a loro volta possono essere:
  • economiche o patrimoniali in senso stretto^ (il patrimonio netto è negativo, cioè è più il passivo dell’attivo, oppure non produco un utile ed ogni anno l’impresa genera perdite [ e non utili ])
  • finanziaria^ ( relativa alla liquidità, alla possibilità^ di^ far^ fronte^ agli^ obblighi^ che^ mi^ sono^ assunto^ pagando ). —> La procedura più importante è il fallimento: lo attivo quando c’è uno stato di insolvenza, cioè una crisi patrimoniale finanziaria, relativa al pagamento delle proprie obbligazioni. (Posso avere una crisi economica ma non finanziaria e viceversa). —> Es: impresa che a livello del patrimonio sta bene, non è in negativo, ma non ha liquidità. Crisi finanziaria: insolvenza, crisi di liquidità, non ha liquidità per pagare i fornitori ed i dipendenti. Legge fallimentare 267/ Struttura:
  • Ci sono delle^ disposizioni generali^ site agli^ Artt. 1,2,3,4 l.f.
  • Dall’ Art. 5, l.f.^ fino all’ Art.159, l.f^ , c’è tutta^ la procedura fallimentare
  • Dall’^ Artt. 160, e ss, l.f.^ ,titolo terzo:^ Il concordato preventivo^ è la procedura ai giorni nostri più famosa, poiché presenta un elemento anche privato, cioè l’accordo tra l’imprenditore in crisi ed i suoi creditori. E’ un

La tutela dei diritti può essere:

  • Giurisdizionale (Art. 101 e ss, Cost. fatta dal giudice)
  • Non giurisdizionale (Contratto) La tutela giurisdizionale si suddivide in:
  1. Dichiarativa (attraverso la quale il giudice dichiara una norma concreta, sono tutte dichiarazioni. Es. condanno tizio a pagare caio, attuazione della regola astratta in concreto)
  2. Esecutiva (quando il debitore non adempie comunque, è un’esecuzione coattiva, con la forza. Possiamo avere diversi tipi di tutela giurisdizionale esecutiva: a) Esecuzione indiretta: cose infungibili / b. Esecuzione diretta: cose fungibili. A loro volta possono essere in forma specifica —> denaro oppure espropriazione —> denaro oggetto dell’obbligo) L’espropriazione poi può essere: Singolare —> creditore attua l’azione esecutiva al suo debitore , beni vengono resi in considerazione singolarmente. Oppure può essere Concorsuale —> Lato attivo : non rileva il diritto soggettivo su quel bene , è di tutta la massa attiva. Lato passivo : vengono in considerazione tutti i creditori al momento dell’apertura della procedura (generalità del creditore) 3) Cautelare Tutela esecutiva : Volta a far ottenere al titolare del diritto leso dall’illecito, l’utilità che il titolare (del diritto leso) avrebbe ottenuto in assenza dell’illecito. Possiamo poi trovare vari tipi di esecuzione: Esecuzione indiretta : quando ho un obbligo infungibile ( Es. obbligo di non fare), due imprese che continuano a fregarsi tra loro i dipendenti, allora l’ordine del giudice è di non fare , ma essendo un obbligo di non fare lo può fare solo l’imprenditore. Esecuzione diretta : relativa agli obblighi fungibili, in primis il pagamento di denaro. Tramite un’esecuzione diretta sui beni del debitore, l’esecuzione può essere: in forma specifica (se si tratta di un fare/rilasciare, perché l’ufficiale giudiziario compie proprio quella prestazione li), espropriazione quando la prima prestazione è di denaro ( non posso andare dal debitore e prendere direttamente il denaro ma prendere dei beni del debitore, che farò vendere e così potrò soddisfare il mio credito sul ricavato). L’espropriazione diretta contro il debitore in relazione ad obblighi che hanno ad oggetto somme di denaro è un’attività di individuazione dei beni del debitore diretta a farli vendere ed ottenere il ricavato: questa esecuzione esiste con modalità singolari o con modalità concorsuali:
  3. Modalità singolare la si studia in diritto civile: creditore fa un’azione esecutiva contro il proprio debitore, degli altri creditori non mi importa, non è rilevante quale bene vado a prendere
  4. Espropriazione concorsuale : dal lato attivo parlo di una universalità dei beni del debitore/imprenditore, non considero il singolo diritto di proprietà (per es. sul televisore, non rileva il diritto soggettivo su quel bene), cambia tutto quando posso prendere l’universalità attiva del mio debitore perché quando ho una universalità, non è che il diritto di recedere da un contratto è pignorabile, se invece ho una procedura concorsuale e quindi sono un curatore, divento un gestore del fallimento dell’impresa x e mi ritrovo a dover gestire tutto il patrimonio ed anche governare i contratti che sono ancora pendenti, e decidere se esercitare quel diritto di recesso o meno. Ho il “soggetto fallimento” che, attraverso il rappresentante (il curatore) assume la gestione dell’universalità, quindi la gestisce anche arricchendo il patrimonio. —> Un curatore bravo dovrebbe sviscerare tutte le possibilità, controllare fino all’ultima virgola, e gestire questa massa attiva per incrementarla il più possibile. Dal lato passivo ho la generalità dei creditori dell’imprenditore: al momento dell’apertura della procedura vengono chiamati e presi tutti in considerazione, poichè devono partecipare alla procedura. E’ generale sia dal lato attivo che passivo (somma di tutti i debiti). Come struttura sono sostanzialmente espropriativi, cioè attuano la responsabilità dell’imprenditore Art. 2740 c.c.: “il debitore risponde all’adempimento dei suoi obblighi con tutti i suoi beni presenti e futuri” —> responsabilità patrimoniale attuata con una procedura di tipo concorsuale e tendenzialmente di tipo espropriativo. Gestisco quella massa attiva e traggo da essa il denaro per adempiere alle obbligazioni. Struttura dei nostri procedimenti concorsuali: tendenzialmente espropriativi nel senso che vado ad attuare la responsabilità patrimoniale del debitore. Conseguenza della concorsualità passiva: tendono a rispettare la parconditio creditorum Art. 2741 c.c..

Riassunto: Siccome sono concorsuali anche dal lato passivo, devo convocare tutti i creditori e quindi non ho il singolo creditore che si può prendere un bene e andare via. Qui, invece, convocando tutti si crea un problema di come tratto tutti: ci troviamo di fronte alla regola della parconditio creditorum. Tendenzialmente i creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore e ciò significa che, se siamo tutti creditori uguali (chirografari, senza cause di prelazione) e il rapporto tra attivo e passivo è 10%, tutti noi dobbiamo essere soddisfatti al 10% del credito che abbiamo (ovviamente non significa che ci verrà liquidata la stessa somma). Nel concordato preventivo, basato su una proposta fatta dal debitore, si deve individuare una percentuale effettiva per evitare la dichiarazione di fallimento , proposta che deve (ovviamente) essere accettata dai creditori, con la coscienza che se lo faranno fallire, magari prenderanno meno (una percentuale minore). Art. 2741 c.c. —> “I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione. Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche." Art. 2741 c.c. —> “salve le cause legittime di prelazione” = sono tassative. Privilegi (previsti dalla legge per determinate tipologie di credito), pegno, ipoteca. Art. 2741 c.c. —> “I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione. Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche." Importi limitati per chi non vanta un diritto di prelazione —> Es: Gli stipendi dei dipendenti sono privilegiati e quindi devono essere pagati prima di altri. Parcondicio creditorum è tendenziale poiché ci sono le cause di prelazione; inoltre nella stessa legge fallimentare ci sono delle deroghe a tale principio. PARCONDICIO CREDITORUM E’ UN PRINCIPIO TENDENZIALE —> La Parcondicio Creditorum non è un principio assoluto ma è un principio tendenziale di natura processuale che può subire deroghe nei casi in cui vengono in rilievo interessi ritenuti prevalenti; la fonte legale dei privilegi e la loro tipicità comportano la tassatività della graduatoria di questi privilegi. Funzionalmente, a cosa sono volti questi procedimenti? Sono in funzione del soddisfacimento dei creditori: in tutte le procedure lo scopo presente è quello di assicurare tale soddisfacimento. Ci sono altri scopi che emergono ma non sono una costante e comunque vengono messi in secondo piano. Es: funzione di eliminare un’impresa non più efficiente dal mercato. Potremmo parlare di tutela collettiva del credito, ossia di quel diritto soggettivo che era leso e che viene tutelato tramite un procedimento concorsuale, quindi collettivo, che vede il coinvolgimento di tutti i soggetti che hanno avuto interesse o un qualsiasi contatto con l’impresa. Fallimento E’ la prima procedura, poiché contiene le norme di base per poi ragionare su tutto il resto del diritto concorsuale; ha subito infiniti ritocchi. Abbiamo un impianto risalente al 1942 , rivisto e rinnovato da continue riforme che hanno lavorato sopra alla legge. Si basa su dei presupposti che sono soggettivi (chi fallisce) o oggettivi (condizione dell’impresa). Trattandosi di presupposti e trattandosi di dover dichiarare il fallimento, dopo aver conosciuto dell’esistenza di determinati presupposti, ed affidando tutto ciò ad un tribunale, tali presupposti sono accertati da un tribunale tramite un procedimento giurisdizionale e con una giurisdizione tipicamente dichiarativa. Il procedimento fallimentare è preceduto da un procedimento pre-fallimentare che è un vero e proprio processo giurisdizionale affidato ad un tribunale che fa un lavoro dichiarativo, conosce i presupposti, conosce che ha di fronte un imprenditore in uno stato sottoponibile al fallimento (un imprenditore insolvente) e dichiara il fallimento con una sentenza. Nella legge del 1942, il contraddittorio del fallito nella fase pre-fallimentare, non c’era —> Prima di dichiararti fallito ti do tutte le tutele. Art. 1 l.f. —> “Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attivita' commerciale, esclusi gli enti pubblici. Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti: a) Aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attivita' se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;

—> Chi è l’imprenditore commerciale: problema interpretativo. L’ Art. 2195 c.c. contiene un elenco. Il problema si complica perché la lettura più diffusa è quella per cui non sono fallibili gli imprenditori agricoli (elenco Art. 2135 c.c. ), si parla di imprenditori agricoli principali e poi una serie di attività connesse all’agricoltura. Sono fallibili SOLO gli imprenditori indicati nell’ Art. 2195 c.c. o sono fallibili TUTTI tranne quelli indicati nel l’Art. 2135? Ai sensi dell’ Art. 1 l.f. —> può fallire l’imprenditore commerciale privato non piccolo. La qualifica di imprenditore è data dall’ Art 2082 c.c. , mentre per la qualifica dell’ imprenditore commerciale bisogna ragionare su due articoli Artt. 2195 e 2135 c.c ., e le letture sono due: sicuramente non falliscono gli imprenditori agricoli. 5 ottobre Quali sono i presupposti del fallimento? Le condizioni per cui un soggetto può essere dichiarato fallito sono condizioni oggettive e soggettive che il tribunale accerta tramite un procedimento pre-fallimentare. Il codice civile ci da l’elenco delle imprese commerciali che possono essere qualificate come tali, poi però all’ Art. 2135 c.c. troviamo la definizione di imprenditore agricolo [è una norma piuttosto ampia, cita anche le attività connesse]. —> Sicuramente l’imprenditore agricolo è ritenuto, tutt’ora, non soggetto al fallimento. Sono soggetti a fallimento tutti gli imprenditori, escludendo solo quelli dell’ Art. 2135 c.c. , oppure possono fallire solo quelli indicati nell’ Art 2195 c.c. in quanto l’ Art 1 l.f. dice “Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attivita' commerciale , esclusi gli enti pubblici”? —> Tesi maggioritaria: si può ragionare per sottrazione, cioè = tutti gli imprenditori meno gli agricoli. In questo modo si evita di creare una terza tipologia di imprenditori e così si evita di lasciare fuori tipologie di imprese che poi sarebbero difficilmente qualificabili. Corte d’Appello di Torino (2007): Problema —> Impresa con una serie di allevamenti disposti in capannoni. Rientrano anche questi nelle attività agricole senza che rilevi l’entità dell’organizzazione. Motivo della discussione? Ne hanno discusso per le dimensioni e la modalità dell’allevamento. Sono escluse le imprese pubbliche , individuate e costituite ex lege, con una finalità di pubblico interesse ad eccezione di quelle che hanno una configurazione formale di ente privato ; non dovrebbe rilevare che sia partecipata da diversi comuni perchè ha una configurazione di impresa privata. —> Corte d’Appello di Salerno: partecipano come azionisti alcuni enti pubblici nella società Aeroporto Salerno s.p.a. = Aeroporto di Salerno s.p.a. fallisce come tutte le società per azioni. Requisiti dimensionali: ci sono varie riforme. E’ un campo di battaglia problematico ed aperto; il problema è che da sempre ci sono norme anche nel codice civile , es. all’ Art. 2221 c.c. che parla di “piccoli imprenditori” e ricopia un pò l’ Art 1 l.f. , ma qua si pone il problema della dimensione, perché sono esclusi, ma secondo la definizione di piccoli imprenditori.

  • Art. 2083 c.c. —> “Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti, artigiani, piccoli commercianti […]” , sembra che da questa norma sia possibile ricavare una nozione di piccolo imprenditore diversa. Il problema quindi va discusso solo ai sensi della legge fallimentare o vale anche il sistema dell’Art. 2221c.c. e dell’Art. 2083 c.c.?
  • Art. 2221 c.c. —> “Gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici e i piccoli imprenditori, sono soggetti, in caso di insolvenza alle procedure del fallimento e del concordato preventivo, salve le disposizioni delle leggi speciali.”
  • Art. 2083 c.c. —> "Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.” Le disposizioni del Codice Civile valgono ai fini del fallimento nonostante vi sia la legge fallimentare? Cioè è applicabile anche la disciplina civile nonostante ci sia una disciplina specifica? Oppure l’ Art 1 l.f. non rende applicabile il sistema del codice civile? Versione attuale: disciplinato dell’ Art 1, 2° co, l.f. —> Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti” = deve dimostrarlo nel procedimento pre-fallimentare. “Il fallendo”, cioè il soggetto del quale si richiede la dichiarazione di fallimento, chiamato davanti al tribunale, non fallisce se dimostra ( norma sull’onere della prova ), congiuntamente tutti i 3 elementi, ossia:

a) Aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attivita' se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000 ; b) Aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attivita' se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 200.000 ; c) Avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro 500.. La lettera c è ritenuta disomogenea per quanto riguarda l’ammontare di debiti non superiore a euro 500.000. Onere della prova:

  1. Regola per decidere
  2. Il tribunale non può dire “non ho capito", il giudice deve pronunciarsi. Dovendo decidere, occorrere guardare il materiale che è stato raccolto; l’onere della prova mi dice chi deve subire le conseguenze negative dovute alla carenza del materiale. Se non è stata dimostrata la nature commerciale, cioè se non sono stati accertati i 3 requisiti dell’ Art 1, 2° co, l.f. , il fallimento c’è o no? No, non fallisce. L’onere della prova spetta al fallendo se la richiesta di fallimento è stata fatta da PM o Creditore. [ inversione dell’onere della prova per quanto riguarda le dimensioni ]. Chi perde nel caso di non chiarezza? : il richiedente, se non riesce a provare che l’imprenditore è commerciale. Non abbiamo una nozione precisa sulle dimensioni, se non c’è un accertamento chiaro riguardo alle dimensione, fallisce comunque —> regola esclusiva , Art 1, 2° co, l.f. —> deve dare la dimostrazione, il debitore, di non essere superiore a queste soglie (resta comunque un dubbio perché può essere che magari non possiede tutte le scritture contabili e quindi fallisce). —> Il creditore non può sapere queste cose, onere di vicinanza alla prova <— Se ho una situazione di dubbio e si riferisce alla dimensione, sarà un problema dell’imprenditore; in tutti gli altri casi, è un problema del ricorrente. Presupposto soggettivo : di solito non rileva la struttura con cui esercito l’attività di impresa Es: spa, fondazione, associazione non riconosciuta che partecipa a campionati di massima serie. Presupposto oggettivo : l’insolvenza (Art 5, l.f. —> “ L'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza è dichiarato fallito. Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”). N.B. —> Per fallire non basta che si superino i parametri di cui all'art. 1 l. f. (requisiti soggettivi), ma che si versi anche in stato d’insolvenza (oggettivi). In presenza dei presupposti visti in precedenza si potrà quindi chiedere il fallimento, ma non è detto che lo si ottenga. Può infatti accadere che avanzata rituale richiesta di fallimento secondo le regole degli articoli 1 e 5 della legge fallimentare, si scopra, in sede di istruttoria prefallimentare, che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati è complessivamente inferiore a trentamila euro (art. 15 l. f.). Si tratta, nella sostanza, di un terzo presupposto necessario per ottenere il fallimento che si aggiunge agli atri due già visti in precedenza, e come gli importi previsti dall'art. 1 l.f. anche la cifra dei trentamila euro è aggiornata ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento. La crisi va distinta dall’insolvenza e dall’inadempimento. —> Crisi : concetto più generale. Un’inefficienza, incapacità di raggiungere i risultati, può essere non patrimoniale (violazione di norme / principi sulla corretta gestione / violazione delle norme di legge. Es. costruisco su un sito , luogo, che deve essere bonificato) o patrimoniale (squilibrio patrimoniale, essere in perdita, squilibrio finanziario (che è l’insolvenza) che è il profilo della liquidità). La crisi è una situazione più ampia dell’ insolvenza ed è il presupposto del concordato preventivo. —> Insolvenza: incapacità di soddisfare regolarmente gli obblighi. Si manifesta con una serie di cose che dimostrano che il debitore non è in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (prima ci dice come si manifesta e poi cos’è, quindi il concetto di insolvenza lo troviamo nella seconda parte) —> “Non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”, Art 5, 2° co, l.f. : tempo presente; insolvenza deve essere attuale, inoltre è una definizione oggettiva e non interessa per quali motivi. Nella norma non trovo citate le dimensioni dell’insolvenza: dal numero dei creditori (può essere anche solo uno e fallisco comunque) nemmeno l’irreversibilità è citata nella norma. Il requisito che si ritiene rilevante è l’esteriorizzazione cioè deve venire fuori un’allarme dall’esterno. In caso contrario non ho tecnicamente un’insolvenza.

Il trasferimento della sede intervenuto nell'anno antecedente all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della competenza. L’imprenditore, che ha all'estero la sede principale dell'impresa, può essere dichiarato fallito nella Repubblica italiana anche se è stata pronunciata dichiarazione di fallimento all’estero. Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea. Il trasferimento della sede dell'impresa all'estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana, se è avvenuto dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 6 o la presentazione della richiesta di cui all'articolo 7 .” All’Articolo 9 troviamo: “sono fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell’UE” quindi la prevalenza è di queste. Per esempio, se un’ impresa ha una sede anche in Austria, per prima cosa bisogna guardare se c’è una convenzione Austria-Italia sulla competenza giurisdizionale relativa all’insolvenza. Successivamente si osserva che c’è un regolamento (CEE 1346/2000) che distingue le procedure primarie dalle secondarie e coordina la competenza giurisdizionale. (Prevalgono le eventuali convenzioni ed il regolamento CEE, dove applicabile). Art. 9 , 3° co, l.f. : “L’imprenditore, che ha all'estero la sede principale dell'impresa, può essere dichiarato fallito nella Repubblica italiana anche se è stata pronunciata dichiarazione di fallimento all’estero.” —> Principio di territorialità (esistenza di una sede, anche secondaria, nel territorio) se c’è una sede anche secondaria è ritenuto sufficiente per avere una pronuncia anche qui. La competenza (altro presupposto processuale) è che il tribunale deve essere competente per materia, il luogo è dove c’è la sede principale dell’impresa. Ai sensi rileva l’effettivo centro direttivo dell’impresa, che può anche non coincidere con la sede legale. All’ Art. 9, 2° co, l.f. —> “ Il trasferimento della sede intervenuto nell'anno antecedente all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della competenza.” Previsione normativa finalizzata ad evitare spostamenti fatti di proposito cioè per trovare il tribunale che ha orientamenti più favorevoli. Iniziativa per la dichiarazione di Fallimento —> chi può chiedere il fallimento? La risposta la troviamo agli Artt. 6, 7, l.f : a) Creditori —> possono fare ricorso b) Debitore —> può chiedere il fallimento (in modo da poter usufruire di certe agevolazioni come le

  • esdebitazioni previste all’ Art. 142 l.f. cioè liberarsi di tutti i debiti; non sussiste un obbligo di dichiararsi fallito ma le norme sulla bancarotta dicono che potrebbero esserci delle conseguenze penali se hai tardato con la dichiarazione —> Art 217 l.f. ). (* Esdebitazione ex. Art. 142 l.f. : consiste nell’essere liberati da tutti i debiti. Quando si chiude la procedura fallimentare e non ho cancellato i debiti residui, se non c’è una procedura particolare o accordi con i creditori, se ricomincio un’attività, il creditore potrà far valere la rimanenza. Se ho un concordato, cioè un accordo con i debitori, ho la liberazione integrale dei miei debiti grazie all’effetto del concordato, altrimenti il credito residuo, una volta chiusa la procedura, potrà essere fatto valere.) c) PM —> Art. 7 l.f. : _“Il pubblico ministero presenta la richiesta di cui al primo comma dell'articolo 6:
  1. Quando l'_ insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale , ovvero dalla fuga , dalla irreperibilità o dalla latitanza dell'imprenditore , dalla chiusura dei locali dell'impresa _, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo da parte dell’imprenditore;
  2. Quando l'_ insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l'abbia rilevata nel corso di un procedimento civile .” A volte le richieste di fallimento si sommano; poiché qua l’oggetto è molto definito, si possono avere 20 istanze uguali, diverse come contenuto ma identiche come oggetto processuale. Ci sono un sacco di ipotesi in cui da una procedura posso passare ad un altra. Es: concordato preventivo che si può andare a sommare con l’istanza di fallimento; se non vi sono i presupposti per il concordato preventivo il PM procede con l’istanza di fallimento. N.B. :—> Non c’è la dichiarazione di fallimento d’ufficio, ma si ha questa richiesta del PM. <— Un potere d’ufficio del giudice c’è nell’amministrazione straordinaria (D.lgs 270/99) , cioè la possibilità di dichiarare l’insolvenza d’ufficio. Più soggetti possono chiedere lo stesso fallimento —> esigenza di coordinamento. Art. 7, n°2, l.f. : “quando l'insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l'abbia rilevata nel corso di un procedimento civile”. Possiamo essere anche in un procedimento pre-fallimentare (ritornando alla sentenza sulla società Parma Calcio). Parma calcio dice al singolo creditore: “Ok va bene, ti do 100 mila euro”, allora il creditore desiste dal ricorso, lo ritira, e si chiude questo processo fallimentare, ma si ritiene applicabile l’Art. 7, l.f. : se il tribunale ritiene che ci sia l’insolvenza in un procedimento civile (compreso anche quello fallimentare) lo può segnalare al PM che avverrà la richiesta di fallimento.

! Fra i creditori non c’è litis consorzio! Oggetto del processo di fallimento non è il credito: il credito mi serve solo per essere legittimato. Solo nel procedimento di ammissione al passivo, in quella circostanza, avrò l’accertamento del mio credito. Azione revocatoria : il curatore si volta indietro. Nell’ultimo periodo non sono stati avvantaggiati alcuni creditori, allora farà delle revoche, potrà doverlo restituire ed essere ammesso al passivo. L’iter del procedimento per la dichiarazione di fallimento è descritto dagli Artt. 15, l.f. e 147, 3° co, l.f. : 1) “Il procedimento per la dichiarazione di fallimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale con le modalità dei procedimenti in camera di consiglio

  1. Tribunale convoca debitore e creditore istanti per i fallimento; interviene anche il PM che ha assunto iniziativa per la dichiarazione di fallimento
  2. Decreto di convocazione delle parti è sottoscritto dal presidente del tribunale o dal giudice relatore (tra la data della notificazione del decreto riconvocazione e del ricorso e quella dell’udienza devono intercorrere non meno di 15 giorni 4) Decreto contiene e indicazione che il procedimento volto ad accertare i presupposti per la dichiarazione di. Fallimento e fissa un termine di almeno 7 giorni prima dell’udienza per la presentazione di memorie, deposito di documenti e relazioni tecniche. L’imprenditore deve presentare i bilanci i relativi agli ultimi tre esercizi e situazione economica patrimoniale e finanziaria aggiornata
  3. I termini dei commi 3 e 4 possono essere abbreviati con decreto motivato in ragione di urgenza
  4. Tribunale può delegare al giudice relatore l’audizione delle parti —> In tal caso giudice delegato procede a ammissione ed espletamento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio
  5. Le parti hanno la facoltà di nominare consulenti tecnici
  6. Tribunale ad istanza di parte, può emetter provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell’impresa oggetto del provvedimento che hanno efficacia limitata alla durata del procedimento e vengono confermati o revocati dalla sentenza che dichiara il fallimento ovvero revocati con decreto che rigetta l’istanza
  7. No dichiarazione di fallimento se l’ ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria pre-fallimentare è inferiore a 30.000 euro Es: In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, l’onere del creditore di provare, non esclude la possibilità che a farlo sia anche il giudice. All’esito del procedimento, il tribunale decide collegialmente, cioè verifica:
  8. Il rito ed il merito (presupposti oggettivi e soggettivi)
  9. I presupposti temporali ( Artt. 10,11 l.f. )
  10. Può emettere un provvedimento che anch’esso può essere di mero rito o di merito. Il provvedimento di merito più importante è la dichiarazione di fallimento , cioè una pronuncia con cui si dichiara il fallimento , nomina il giudice delegato ed il curatore , ordina al fallito di depositare i documenti e fissa il successivo iter del procedimento ( Art. 16, l.f. ). Il sub-procedimento fallimentare è disciplinato dall’ Art. 15 l.f.. 10 ottobre Il procedimento pre-fallimentare è quel sub-procedimento che serve per dichiarare il fallimento. Come viene collocato questo procedimento? E’ un procedimento dichiarativo che precede la possibilità di emettere qualcosa ,anche di cautelare ( Art. 15 l.f. —> esempio di procedimento che, a livello di forme, è un pò diverso rispetto a quello previsto nel processo civile, è più breve ). “In camera di consiglio ”, Art. 15 l.f. = è il luogo a parte dove il giudice decide e si contrappone alla pubblica udienza; “con le modalità dei procedimenti in camera di consiglio ”, richiama delle forme procedimentali speciali del 4° libro del Codice Civile che sono forme procedimentali più snelle ( Art. 737 c.p.c. ). L’ Art. 15 l.f. ha subito parecchie modifiche, tanto che adesso prevede un’udienza —> l’ Art.15 l.f. si è ampliato prevedendo l’audizione delle parti. ES —> Sentenza della cassazione del 2009: tema di plurime iniziative che possono sovrapporsi. —> Abbiamo due creditori che chiedono il fallimento ma poi desistono. Interviene il PM, ma successivamente lo chiede anche un altro creditore. Allora si uniscono i ricorsi , quelle del PM con quello del terzo creditore, ma questo terzo creditore ha chiesto di controllare se ci sono gli estremi per l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese, ossia la dichiarazione di insolvenza.

La sentenza dichiarativa dei fallimento è una sentenza immediatamente efficace e anche stabile: il fatto che impugno la sentenza non rileva ai fini del procedimento fallimentare, il quale prosegue comunque; nel contemperamento tra i due interessi prevale quello per il cui il fallimento prosegue. Efficacia e giudicato. Gli effetti passano in giudicato all’esito delle impugnazioni. Nella pronuncia di merito può esserci il rigetto : il tribunale, visto che non ci sono i presupposti, respinge il ricorso ex. Art. 22 l.f. —> “Il tribunale , che respinge il ricorso per la dichiarazione di fallimento, provvedo con decreto motivato, comunicato a cura del cancelliere delle parti”. Qua non c’è una sentenza ma un decreto con un obbligo motivatorio più ristretto, semplicemente comunicato alle parti. Quindi ho un processo dichiarativo che ha esiti diversi a seconda del contenuto: sentenza dichiarativa, rigetto. Non ho preclusioni da giudicato: se il tribunale ha rigettato il ricorso cosa significa? che non si può più fallire? No, posso riproporlo quando voglio. Non abbiamo il giudicato che si ha nel diritto civile di una sentenza di rigetto. Sia lo stesso creditore, che uno diverso, possono riproporre istanza di fallimento. Sarà un esame del merito molto rapido se uno propone ogni volta la stessa istanza, sarà un esame sommario ma del merito. Impugnazioni: per far valere l’invalidità (per un error in procedendo ) e l’ingiustizia ( error in iudicando ) di un fallimento, devo distinguere se ho una mera dichiarazione di fallimento o di rigetto. Se ho la dichiarazione di fallimento , ho innanzitutto un reclamo da proporre alla corte d’appello e poi ho anche il ricorso in Cassazione. Il reclamo alla dichiarazione di fallimento ex. Art. 18 l.f. :

  • Può essere proposto dal debitore e da qualunque interessato con ricorso da depositarsi in cancelleria della corte d’appello nel termine perentorio di 30 giorni
  • Il ricorso deve contenere: l’indicazione della corte d’appello competente; generalità dell’impugnante e l’elezione del domicilio nel comune in cui ha sede la corte d’appello; l’esposizione difatti e degli elementi di diritto su cui si basa l’impugnazione; indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti
  • Il reclamo non sospende gli oggetti della sentenza impugnata
  • Termine per il reclamo decorre per il debitore dalla data della notificazione della sentenza ex Art. 17
  • Presidente , nei 5 giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore e fissa con decreto l’udienza di comparizione entro 60 giorni dal deposito del ricorso.
  • Il ricorso unitamente al decreto di fissazione dell’udienza deve notificarsi a cura del reclamante , al curatore e alle altre parti
  • Tra la data della notifica e quella dell’udienza deve intercorrere un termine non minore di 30 giorni
  • Costituzione si effettua mediante deposito in cancelleria
  • L’intervento di qualunque interessanti non può avvenire oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti
  • All’ udienza il collegio assume tutti i mezzi di prova necessari
  • Corte provvede sul ricorso con sentenza
  • Sentenza che revoca il fallimento è notificata al curatore e al creditore e al creditore
  • La sentenza che^ rigetta il reclamo^ è notifica al reclamante
  • Termine di 30 giorni per proporre ricorso in Cassazione
  • Se il fallimento^ è revocato, restano salvi gli effetti degli atti compiuti dagli organi della procedura Il reclamo non ha alcun effetto sospensivo , ma lo ha un provvedimento che può emettere la corte d’appello che però può essere emesso solo nella fase di liquidazione dell’attivo, quindi delle vendite solo su istanza della parte o del curatore —> Lo può fare anche il curatore nella situazione in cui ho dei creditori che chiedono di vendere la roba, magari soggetta a deterioramento, e quindi chiedo la sospensione della liquidazione dell’attivo nel giudizio di reclamo. Esito del reclamo:

- Rigetto del reclamo sempre con sentenza ex. Art. 18 l.f.

- Sentenza di accoglimento del reclamo che significa revoca del fallimento, la quale è notificata al curatore, al

creditore che ha chiesto il fallimento e al debitore e va pubblicata nel registro delle imprese. Questa revoca ha un’efficacia ex tunc o ex nunc, tendenzialmente ex nunc. La legge, l’ Art. 18 l.f. dice che “ sono salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura” , in questo bilanciamento, se la procedura è in grado di dimostrare che si tratta di atti legalmente compiuti, l’atto resta in piedi e non sussiste neanche una tutela risarcitoria.

Una caduta ex tunc avrebbe creato una situazione di impossibilità di ricreare a domino una situazione, sarebbe rimasta lettera morta. —> Il punto di equilibrio è che l’atto sia stato legalmente compiuto. Contro la sentenza: Corte d’Appello o Ricorso per Cassazione (la sentenza della Cassazione nasce definitiva). L’ipotesi di rigetto prevede un solo grado impugnatorio: Decreto di rigetto —> Reclamo alla Corte d’Appello. Anche il procedimento è molto più vicino al modulo dei procedimenti in camera di consiglio del c.p.c. all’ Art. 22 l.f. : “ il creditore o il PM possono proporre reclamo alla Corte d’Appello che, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto”. La corte ha solo l’onere di convocare le parti. Chi può proporre reclamo contro il rigetto dell’istanza di fallimento? Il creditore ed il PM. Non è contemplato il debitore e da qui si evince che non c’è il diritto di farsi dichiarare fallito. Esito: se il reclamo è rigettato, se invece accoglie il reclamo rimette gli atti al tribunale d’ufficio per la dichiarazione di fallimento, quindi è sempre il tribunale competente alla declaratoria di fallimento. NO al Ricorso per Cassazione. Art. 22 l.f. —> in primo grado c’è rigetto della richiesta di fallimento —> reclamo della Corte d’Appello —> decreto della Corte d’Appello che non è ricorribile in Cassazione poichè non ci sono i margini per applicare l’ Art. 111 7° co (Ricorso straordinario in Cassazione: posso sempre ricorrere in cassazione contro le sentenze, le quali sono provvedimenti definitivi, definitorietà e decisorietà) qua non si può fare perché non è ne definitivo ne decisorio. 12 ottobre Pubblicato oggi: è diventata legge, quello che era il disegno legge del governo che offre una serie di principi per la riforma della legge fallimentare. Ci sono una serie di principi e direttive nella legge delega del parlamento e quindi è in vigore una legge che delega il governo ad emettere decreti legislativi. Disegno legge 2681. Riforma organica con una serie di principi:

  1. Parla di fallimento ma, con l’attuazione della delega, si dovrà parlare di liquidazione giudiziale anche in campo penale, fermo restando la continuità delle fattispecie criminose.
  2. Eliminare l’ipotesi del fallimento d’ufficio.
  3. Introduzione a determinati fini per anticipare una definizione di stato di crisi, adesso ho, all’ Art. 5 l.f. la definizione di insolvenza, mantenendo art 5.
  4. Adottare un unico modello processuale per accertare la crisi o l’insolvenza in conformità dell’Art. 15 l.f. del regio decreto… allargando l’Art. 7 l.f. iniziativa del PM in ogni caso, armonizzando il regime dell’impugnazione…
  5. Assoggettare allo stato di crisi / insolvenza, ogni categoria di debitore con l’esclusione dei soli enti pubblici; la fase di accertamento sarà uniforme rispetto a tutti i debitori e poi si potranno aprire le diverse tipologie di procedure. Se ho un imprenditore piccolo, lo paragono agli altri imprenditori.
  6. Dare priorità alla trattazione, con proposte di superamento della crisi, puntando sempre al miglior soddisfacimento dei debitori; Rivisita la funzione delle procedure ed il primo obiettivo è quello di superare la crisi mantenendo la continuità aziendale, la quale viene messa sullo stesso piano con la funzione principale delle procedure ossia il miglior soddisfacimento dei creditori , riservando la liquidazione a caso residuale come estrema ratio.
  7. Dopo i principi generali ci sono norme specifiche: Art. 3 l.f. —> Problema dei gruppi di imprese, collegare più procedure.
  8. Art. 4, l.f. —> vengono introdotte procedure di allerta ovvero posso individuare preventivamente una situazione di crisi / insolvenza.
  9. Art 5, l.f. —> accordi di ristrutturazione, procedura di concordato preventivo. Che tipo di procedure abbiamo? Le stesse.