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diritto finanziario, Appunti di Diritto Finanziario

appunti completi di diritto finanziario, professor Bodrito, università di Genova. obiettivi: Le entrate pubbliche e la nozione di tributo; tipologia e classificazioni. I limiti costituzionali della potestà tributaria normativa. La struttura della prestazione tributaria. La soggettività tributaria. Il sistema tributario nel quadro costituzionale (il principio di progressività e la finanza locale). Le imposte sui redditi (Irpef e Ires). Le imposte indirette (IVA, Registro). La funzione impositiva.

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 22/09/2020

rebecca29
rebecca29 🇮🇹

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19/09/2016
DIRITTO FINANZIARIO
Il diritto tributario si è formato come ultimo diritto autonomo e quindi ha delle fortissime relazioni
con tutti i diritti che regolano i settori in cui il fenomeno tributario si dispiega (es. diritto
costituzionale tributario, diritto ammnistrativo speciale, sanzioni amministrative tributarie…). Il
diritto tributario diventa in molti campi una specie di altri diritti.
L’oggetto del diritto tributario
Una volta si diceva che erano i tributi e l’obbligo di pagare le tasse, oggi invece si dice che è lo
studio della disciplina afferente la relazione tra l’amministrazione finanziaria e il soggetto passivo
delle imposte (il contribuente), avente ad oggetto l’obbligo di concorrere alle spese pubbliche. Si
focalizza l’attenzione sulla relazione tra i soggetti del rapporto. Questo perché il diritto ha la
funzione di assicurare un ordinato svolgimento dei rapporti tra i soggetti dell’ordinamento. Anche il
diritto tributario deve assolvere questo compito, garantendo il regolare rapporto tra fisco e
contribuente.
Se fisco e contribuente sono eguali davanti alla legge, non sono però in posizioni giuridiche
identiche. Il complesso di posizioni statiche, dinamiche, attive e passive non è uguale. Non sono
uguali perché il fisco è espressione del potere statale. Il cittadino di fronte al potere è in uno stato di
soggezione. Proprio perché siamo in uno stato democratico il sistema giuridico tributario, regolando
questo rapporto, vuole limitare il potere, applicando il principio di legalità. Lo scopo della
regolamentazione è che il potere sia amministrato in modo funzionale all’obiettivo del diritto
finanziario, cioè il concorso di tutti alle spese pubbliche. Queste regole sono necessarie perché il
potere tende naturalmente all’eccesso.
Elementi strutturali di un tributo
Il tributo è l’obbligo di pagare una somma di denaro. Anche la sanzione può essere l’obbligo di
pagare una somma di denaro e anche altri modi possono essere simili al tributo, bisogna capire cosa
lo differenzia.
1. presupposto economico un fatto posto prima dell’obbligo. Essendo un fatto deve essere un
fatto della vita. Questo fatto fa sorgere l’obbligo. “Economico” significa che questo fatto
crea valore. Il presupposto economico è l’unico che può essere considerato rilevante per far
sorgere l’obbligo di pagare un tributo. La sanzione non nasce da un presupposto economico.
2. Obbligazione pecuniaria irreversibile l’oggetto dell’obbligazione non può essere restituito.
Se l’obbligazione è giusta non può essere restituita. È irreversibile perché nella storia ci
sono stati altri strumenti con cui lo stato si è finanziato, come il prestito forzoso, con cui
obbliga i cittadini a fargli un prestito, ma che deve restituire. L’eurotassa, con cui
abbassammo il debito pubblico per entrare nell’UE era una tributo perché la restituzione era
stata solo una promessa politica. È differente dall’esproprio perché per l’esproprio si ha un
indennizzo
3. Il tributo è imposto coattivamente alla base dell’obbligo c’è un atto di autorità, la volontà
del contribuente è indifferente.
4. Serve a finanziare le spese pubbliche è tributo solo quello che serve a pagare le spese di
un ente pubblico. Le spese pubbliche finanziate con i tributi sono indifferenziate, quindi i
tributi non sono pagati per un settore specificatamente individuato. Lo stato o l’ente
acquisisce il gettito in modo indifferenziato e poi stabilisce come spenderlo. L’unica
eccezione a questo principio è costituita da un’imposta di scopo, che viene introdotto per
finanziare un servizio specifico. Pagando spese pubbliche indifferenziate il gettito può
essere utilizzato per qualunque obiettivo che lo stato ritenga necessario, anche scopi
extrafiscali, quindi estraneo dall’acquisizione di denaro (es. tributo sulle bevande zuccherate
per tutelare la salute, non c’è necessità di gettito). Il problema non è destinare ogni tributo a
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DIRITTO FINANZIARIO

[email protected] Il diritto tributario si è formato come ultimo diritto autonomo e quindi ha delle fortissime relazioni con tutti i diritti che regolano i settori in cui il fenomeno tributario si dispiega (es. diritto costituzionale tributario, diritto ammnistrativo speciale, sanzioni amministrative tributarie…). Il diritto tributario diventa in molti campi una specie di altri diritti. L’oggetto del diritto tributario Una volta si diceva che erano i tributi e l’obbligo di pagare le tasse, oggi invece si dice che è lo studio della disciplina afferente la relazione tra l’amministrazione finanziaria e il soggetto passivo delle imposte (il contribuente), avente ad oggetto l’obbligo di concorrere alle spese pubbliche. Si focalizza l’attenzione sulla relazione tra i soggetti del rapporto. Questo perché il diritto ha la funzione di assicurare un ordinato svolgimento dei rapporti tra i soggetti dell’ordinamento. Anche il diritto tributario deve assolvere questo compito, garantendo il regolare rapporto tra fisco e contribuente. Se fisco e contribuente sono eguali davanti alla legge, non sono però in posizioni giuridiche identiche. Il complesso di posizioni statiche, dinamiche, attive e passive non è uguale. Non sono uguali perché il fisco è espressione del potere statale. Il cittadino di fronte al potere è in uno stato di soggezione. Proprio perché siamo in uno stato democratico il sistema giuridico tributario, regolando questo rapporto, vuole limitare il potere, applicando il principio di legalità. Lo scopo della regolamentazione è che il potere sia amministrato in modo funzionale all’obiettivo del diritto finanziario, cioè il concorso di tutti alle spese pubbliche. Queste regole sono necessarie perché il potere tende naturalmente all’eccesso. Elementi strutturali di un tributo Il tributo è l’obbligo di pagare una somma di denaro. Anche la sanzione può essere l’obbligo di pagare una somma di denaro e anche altri modi possono essere simili al tributo, bisogna capire cosa lo differenzia.

  1. presupposto economico  un fatto posto prima dell’obbligo. Essendo un fatto deve essere un fatto della vita. Questo fatto fa sorgere l’obbligo. “Economico” significa che questo fatto crea valore. Il presupposto economico è l’unico che può essere considerato rilevante per far sorgere l’obbligo di pagare un tributo. La sanzione non nasce da un presupposto economico.
  2. Obbligazione pecuniaria irreversibile  l’oggetto dell’obbligazione non può essere restituito. Se l’obbligazione è giusta non può essere restituita. È irreversibile perché nella storia ci sono stati altri strumenti con cui lo stato si è finanziato, come il prestito forzoso, con cui obbliga i cittadini a fargli un prestito, ma che deve restituire. L’eurotassa, con cui abbassammo il debito pubblico per entrare nell’UE era una tributo perché la restituzione era stata solo una promessa politica. È differente dall’esproprio perché per l’esproprio si ha un indennizzo
  3. Il tributo è imposto coattivamente  alla base dell’obbligo c’è un atto di autorità, la volontà del contribuente è indifferente.
  4. Serve a finanziare le spese pubbliche  è tributo solo quello che serve a pagare le spese di un ente pubblico. Le spese pubbliche finanziate con i tributi sono indifferenziate, quindi i tributi non sono pagati per un settore specificatamente individuato. Lo stato o l’ente acquisisce il gettito in modo indifferenziato e poi stabilisce come spenderlo. L’unica eccezione a questo principio è costituita da un’imposta di scopo, che viene introdotto per finanziare un servizio specifico. Pagando spese pubbliche indifferenziate il gettito può essere utilizzato per qualunque obiettivo che lo stato ritenga necessario, anche scopi extrafiscali, quindi estraneo dall’acquisizione di denaro (es. tributo sulle bevande zuccherate per tutelare la salute, non c’è necessità di gettito). Il problema non è destinare ogni tributo a

certe spese, il problema è capire quanto costano esattamente i singoli servizi. Si pone il problema dell’obiezione fiscale di coscienza, perché essendo connessi a spese indifferenziate non esiste la possibilità di non pagare quote destinate a determinati servizi (es. militari). Diverse specie di tributi

  1. Tassa  nasce da un presupposto costituito da un atto o servizio pubblico specificatamente riguardante un soggetto che è tenuto a pagare la tassa (es. tassa sui rifiuti, si paga per un servizio che viene reso al soggetto). C’è un servizio che ha un valore (es. rimuovere la spazzatura), c’è l’obbligazione pecuniaria irreversibile, si paga per un servizio che vogliamo. Come si coniugano coazione e volontarietà? Nella tassa il fatto generatore è un atto che noi chiediamo, ma il tributo è coattivo. La richiesta volontaria è assunta dalla legge come fatto, non come atto, generatore del tributo e nasce l’obbligo di pagare la tassa. Bisogna pagare per il solo fatto della richiesta. Oggi il canone RAI è un’imposta sul possesso della televisione, ma quando era una tassa il fatto di volere vedere la Rai era irrilevante, si doveva pagare perché si chiedeva il servizio. Bisogna precisare che non c’è un rapporto sinallagmatico tra il pagamento del servizio e il valore del servizio. Si paga perché la legge stabilisce che bisogna pagarlo , anche se il servizio vale meno. Lo stato può utilizzare per erogare servizi può utilizzare modelli diversi da quelli fiscali (es. prezzo pubblico, tariffa, canone…), ma devono mancare reciprocità e coattività. Non conta il nomen iuris, ma la struttura del rapporto, per questo il canone RAI è un’imposta pur chiamandosi canone. Si pone a confine con entrate di diritto pubblico che non sono tributi. Nella tassa la richiesta del servizio è un fatto generatore dell’obbligo di pagare il tributo, quindi non c’è rapporto di reciprocità, mentre negli altri mezzi c’è una corrispondenza tra quello che si paga e il servizio che si riceve.
  2. Imposta  l’imposta nasce da un presupposto economico che non ha relazione specifica con alcuna attività dell’ente pubblico (es. imposta sul reddito, viene versata allo stato senza che sia versato un servizio specifico). C’è un presupposto economico (es. stipendio), c’è l’obbligazione pecuniaria irreversibile, c’è l’imposizione coattiva.
  3. Contributo  si dividono in due categorie: a) Contributi o tributi speciali  è un obbligo correlato all’arricchimento di specifici soggetti, derivante da un’opera pubblica, destinata alla collettività indistinta. (es. autostrada, certe strade, metropolitana… fanno crescere il valore degli immobili di pochi privati a fronte di una spesa collettiva). A coloro che si arricchiscono si può chiedere un contributo speciale a fronte di questo arricchimento. b) Contributo consortile o agli ordini professionali  se un terreno si trova in un’area in cui l’autorità ha stabilito un consorzio obbligatorio si devono pagare i contributi consortili. Lo stesso vale per gli ordini professionali. Questi contributi hanno carattere tributario perché sono coattivi e perché gli ordini e i consorzi hanno fini pubblicistici. Se la legge costituisce il consorzio (es. drenaggio delle acque), sono tributi. Se invece un gruppo di viticoltori istituisce un consorzio per la diffusione di un certo vino, non ci sono obblighi tributari perché è un consorzio volontario.
  4. Monopolio fiscale  è un monopolio stabilito dalla legge. Può avere molte finalità, come regolare un settore economico (es. produzione e distribuzione dell’energia elettrica). Il monopolio è istituito per produrre entrare per mantenere gli altri enti pubblici. Il presupposto è economico (es. monopolio delle sigarette, acquistare le sigarette significa avere denaro). C’è la coattività perché utilizza il contratto civilistico come un fatto per ottenere un aumento sul prezzo tale da mantenere gli enti pubblici. Il monopolio sulle sigarette è fissato per garantire un utile per gli enti.

rimborsarle significava creare uno squilibrio tra entrate e uscite. Non si viola il principio di imparzialità perché il contribuente ha già avuto i servizi.

  • Art. 23: nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. Lo statuto albertino prevedeva che nessun tributo poteva essere riscosso senza l’assenso delle camere e del re. L’art. 23 espande quanto detto dallo statuto. Una prestazione personale imposta è il servizio militare obbligatorio o il servizio di giurato nelle corti d’assise o membro del seggio elettorale. Nel settore tributario obblighi di fare sono i pagamenti in certi modi. Bisogna capire cos’è una prestazione imposta. Il 23 non parla di tributo come lo statuto albertino. Una prestazione imposta è quella che si versa allo stato dal proprio stipendio. Le tasse rientrano in questa categoria derivando dalla volontarietà? La Corte ha stabilito che la volontarietà non ha rilievo nel rapporto con l’ente pubblico se non c’è reciprocità. Un problema ulteriore derivava dal dover pagare il conto del telefono perché un avvocato genovese sollevò la questione di legittimità basandosi sull’art. 23 perché la SIP era un ente privato, ma l telefono era un’attività vitale per poter esprimere la propria personalità. Bisognava però avvalersi per forza della SIP, che era l’unica società telefonica. Le tariffe della SIP sono prestazioni patrimoniali imposte nella sostanza perché riguardano un servizio di pubblica utilità. La Corte doveva decidere se il concetto di imposizione potesse essere rivisto non solo dal punto di vista formale, ma anche sostanziale. La corte ha stabilito che l’assenza di reciprocità era sia formale che sostanziale perché non si poteva contrattare sul prezzo con diversi fornitori. La corte ha stabilito che il concetto di bene patrimoniali imposte riguardano anche tutte quelli situazioni non tributarie dove vengano erogati servizi pubblici essenziali dove non possa esserci una scelta sulla tariffa. Oggi questo principio non può essere più applicato ai telefoni, ma può essere applicato alle poste e alle autostrade, quindi la base tariffaria deve essere decisa dal parlamento. Solo gli elementi basici devono essere contenuti dalla legge ed è per questo che la riserva di legge presente è relativa e non assoluta. La riserva relativa prevede che non tutti gli elementi della disciplina tributaria debbano essere contenuti nella legge, ma che debbano esserci quelli essenziali, la base legislativa. Gli elementi diversi da quelli essenziali possono essere contenuti in una fonte legislativa secondaria. Gli elementi essenziali che devono essere disciplinati dalla legge sono: o Presupposto  fatto che fa sorgere l’obbligazione tributaria o Base imponibile  l’insieme dei criteri che traduce il presupposto in un numero, in una quantità o Aliquota è la percentuale che si applica alla base imponibile per applicare l’imposta dovuta. o Soggetto passivo o Soggetto attivo  chi percepisce l’imposta Il presupposto dell’IMU è la proprietà. Bisogna tradurre il presupposto in una quantità a cui si applicherà l’aliquota. Parlando di casa bisogna stabilire dei criteri per decidere la base imponibile. Gli elementi essenziali della base legislativa vanno decisi dal legislatore. Il primo di questi è il soggetto passivo, quindi chi paga, e deve essere deciso dal legislatore perché va a toccare il principio di uguaglianza. Poi abbiamo il soggetto attivo e i presupposti. Base imponibile e aliquota sono elementi meno importanti e quindi possono essere stabiliti da fonti sub- legislative a patto che il legislatore abbia stabilito minimi e massimi. 20/09/ Base legislativa significa per prima cosa riserva relativa di legge. È diverso da quello che dice l’art. 25 che parla di “in forza di legge”, qui si parla “in base alla legge”. È necessario che il parlamento stabilisca determinati dati essenziali, non tutti i dati necessari.

Le norme tributarie si dividono in norme sostanziali (chi paga e in base a quale ricchezza si paga) e norme strumentali (come si paga). L’art. 23 della Costituzione riguarda tutte le norme tributarie o solo quelle sostanziali o solo quelle formali? Abbiamo già visto una domanda simile per capire se il concetto di norma tributaria riguardi solo le norme sostanziali o anche quelle formali. Si è stabilito che la riserva relativa di legge non copre le norme formali. La Corte Costituzionale ha rafforzato l’obbligo tributario, evitando che le norme formali siano soggette a referendum, perché chi ha l’autorità finanziaria non sia privato di questo potere da un referendum. Stabilendo che l’art. 23 copra solo le norme sostanziali, invece, fa in modo che chi detiene l’autorità amministrativa, quindi i ministeri e il governo, possa decidere senza che ci sia il consenso del parlamento, rafforzando il potere impositivo del governo. Il parlamento deve decidere chi paga e quanto paga, il governo o il ministro dell’economia, invece, decide il modo in cui si paga. Il ministero dell’economia e delle finanze nasce dalla fusione del ministero del bilancio, del tesoro e delle finanze. Il ministero del bilancio era un ministero molto tecnico, formato da pochi dipendenti. Il ministero del tesoro si occupava delle operazioni economiche dello stato (b.o.t., c.c.t., debito…) ed era formato da pochi elementi. L’ultimo era quello più grande con il compito di gestire molti altri enti, come la guardia di finanza, l’agenzia delle dogane e doveva controllare il rapporto cittadini- fisco. Il ministro che ora viene nominato è in genere un economista che non si occupa dei problemi delle finanze, ma che pensa principalmente alle operazioni del tesoro. Le finanze sono quindi lasciate a sottosegretari che non siedono al consiglio dei ministri e quindi un po’ tralasciate. La riserva relativa di legge e le esenzioni e le agevolazioni fiscali Nel nostro sistema ci sono molte esenzioni e agevolazioni fiscali. Le esenzioni fiscali furono uno dei motivi scatenanti della rivoluzione francese. Le esenzioni e le agevolazioni, che riducono moltissimo il reddito, devono avere una base legislativa o no? Si, devono averla perché l’art. 23 copre anche questa materia, visto che esentare o agevolare significa che qualcuno non paga o paga meno, sono quindi norme sostanziali. Fonti equiparate alla legge Il primo strumento che viene utilizzato per far approvare norme fiscali senza discussione parlamentare è la questione di fiducia. Sulla legge di stabilità è stata regolarmente messa la fiducia. Questa è la prima forma di abuso dell’art. 23 riguardo alla legge ordinaria. Parlando di legge bisogna parlare anche delle fonti equiparate alla legge, quindi i decreti legge, emanati dal governo, che soddisfano la base legislativa. Per emettere un decreto legge servono straordinari casi di necessità e urgenza. Entro 60 gg il governo deve presentare il decreto per la correzione. Può succedere che non ci sia straordinaria necessità e urgenza e che il governo presenti il decreto per la conversione. Qualcuno poi solleva la questione di legittimità ma il decreto prima di essere esaminata dalla Corte Costituzionale, viene convertito. La Corte Costituzionale fino al 1995 affermava che la conversione sanava i vizi. Dal 95, a causa dell’abuso di questo strumento, cambia giurisprudenza e afferma che la conversione non sana più i vizi e quindi l’illegittimità del decreto legge colpisce anche gli atti successivi. Il parlamento nel frattempo, stanco di essere scavalcato nella gestione del fisco, inizia a non convertire il decreto, quindi il governo reitera il decreto di legge per sottrarre al parlamento il dibattito in materia fiscale. Il decreto reiterato veniva riproposto all’infinito, finché nel 96 la Corte Costituzionale ha stabilito che il decreto legge non può essere reiterato. Oggi il decreto legge è uno strumento meno usato, perché servono i presupposti. Oggi si abusa della questione di fiducia. Nel 2000 lo statuto dei diritti del contribuente stabilisce che il decreto legge non può essere uno strumento per l’introduzione o l’allargamento dei tributi. Per quanto riguarda il decreto legislativo la Costituzione stabilisce che la legge di delega debba avere criteri e principi determinati, un oggetto definito e deve avere un termine specifico. Bisogna stabilire cosa significano questi presupposti. Il governo è in grado di farsi approvare una legge di delega molto ampia e quindi il decreto legislativo può superare i limiti posti dal 23 Cost, è pertanto uno strumento che permette l’aggiramento della riserva di legge stabilita dal 23.

costituzionale tedesca, invece, ha stabilito che i prelievi superiori al 50% sono tendenzialmente illegittimi. Parlando del 50% si fa riferimento alla tassazione totale media, non si parla di aliquote massime. I beni protetti dalla Costituzione sono un altro limite alla capacità contributiva: non possono esserci imposte che rendano impossibile l’iniziativa economica privata, l’accesso alla casa di proprietà o una vita dignitosa. Tutte le norme costituzionali che tutelano beni o interessi hanno un rilievo. Il concetto di capacità contributiva ha quindi una funzione di garanzia per i cittadini, per impedire che il gettito diventi un danno e di limite per il legislatore. L’art. 53 afferma che tutti devono concorrere “in ragione della loro capacità contributiva”. È diverso dal contribuire “in ragione della capacità contributiva”, perché nel secondo caso la capacità contributiva sarebbe un qualcosa di astratto, fissato secondo criteri oggettivi. È necessario invece che sia stabilita concretamente, a seconda delle capacità di ognuno, fissandola in modo soggettivo, valutando la condizione del soggetto nel momento in cui paga le imposte. La capacità economica oggettiva è un indice economico oggettivamente valutabile, idoneo a differenziare il concorso alle spese pubbliche. La capacità soggettiva è un indice economico riferibile al contribuente che dimostra di essere idoneo a contribuire alle spese collettive. La capacità contributiva oggettiva contiene gli indici di capacità contributiva soggettiva (es. il ricavo lordo è un indice oggettivo, ma non soggettivo; l’utile è un indice soggettivo e oggettivo). Es. l’ammontare dei ricavi di un negozio è un indice oggettivamente rilevabile, economicamente valutabile e in grado di differenziare il concorso alle spese pubbliche. Il ricavo lordo non è però in grado di determinare la capacità contributiva soggettiva, è necessario verificare l’utile effettivo del negozio, per capire quanto ha guadagnato il singolo soggetto. Oggi il problema è trovare nuovi modi di tassazione. La capacità contributiva va identificata con qualcosa di reale, cioè l’indice di capacità contributiva. Questi valori possono essere il reddito, il patrimonio, che può essere scorporato in beni mobili (investimenti…) e immobili. Gli indici diretti sono quelli sul reddito e quelli sul patrimonio immobiliare. Gli indici indiretti invece riguardano fatti della vita che testimoniano indirettamente la capacità contributiva. Questi sono il consumo e gli affari, quindi gli acquisti e le vendite. L’imposta sul consumo è l’IVA. Il consumo colpisce indirettamente il reddito. Gli affari invece possono colpire indirettamente sia il reddito sia il patrimonio. La capacità contributiva soggettiva deve dimostrarsi tramite fatti della vita e solo questi indici possono essere i fatti che obbligano a pagare i tributi. I fatti della vita rilevanti sono i presupposti di imposta. Siccome vige la riserva di legge su questa materia, solo il legislatore può individuare i fatti indice di capacità contributiva. Questi fatti vanno poi a comporre la base imponibile. Oggi si cerca di trasformare la capacità contributiva da soggettiva a oggettiva, comprendendo maggiori indici e permettendo quindi un maggiore gettito fiscale. Caratteristiche della capacità contributiva La capacità contributiva deve essere effettiva ed attuale. Effettiva significa non potenziale o fittizia. Attuale significa che deve esserci un momento preciso in cui bisogna pagare. Per il principio di effettività bisogna escludere le passività. L’IMU non calcola le passività che gravano sugli immobili, ma dà un valore inferiore rispetto a quello effettivo perché si basa su valori catastali. Un problema di effettività è posto dalla forfaittivizzazione della capacità contributiva. La determinazione della capacità contributiva risente sempre di un’approssimazione e anche la forfaittivizzazione è un’approssimazione, che non contrasta con il principio di effettività. I criteri di forfaittivizzazione devono essere ragionevoli e legati alla realtà. Un altro problema è l’inflazione, quindi la diminuzione del valore effettivo della moneta. Infatti aumentano gli stipendi, ma non c’è un effettivo aumento della capacità acquisto per l’aumento dei costi. Il legislatore deve sempre adeguare le aliquote all’inflazione altrimenti non rispetta il

principio di effettività. La Corte Costituzionale ha affermato che il Parlamento e il Governo sono a conoscenza di questo fatto, quindi se non reagiscono abbassando la tassazione è perché decidono di inasprirla implicitamente, senza violare il principio di effettività. 03/10/ La capacità contributiva è una garanzia per il cittadino e un vincolo per il legislatore. La nozione di capacità contributiva è una nozione soggettiva, quindi deve essere valorizzato il legame tra la capacità contributiva e la situazione di ogni soggetto. La capacità contributiva è l’adempimento di un dovere di solidarietà e non coincide con la ricchezza economica, ma è solo la forza economica idonea alla contribuzione. C’è una garanzia per chi supera il minimo vitale, perché non può esserci un prelievo di tipo espropriativo e confiscatorio, ma non c’è un limite massimo quantificato. La capacità contributiva deve concretizzarsi in fatti della vita attraverso l’indice di capacità contributiva, diretto o indiretto. Solo il legislatore può chiamare alla contribuzione, quindi solo lui può dire che in presenza di certi fatti può nascere l’obbligo di contribuzione, l’indice integra il presupposto del tributo. Da qui nasce la caratteristica dell’effettività della capacità contributiva. La forfaittivazzaione è un valore reale o apparente? È apparente perché tiene conto dei valori medi ordinari. L’inflazione determina l’aumento della quantità nominale della retribuzione, a cui però non segue un aumento del potere di acquisto reale. Aumentando lo stipendio si scalano le aliquote IRPEF, quindi aumenta la tassazione senza un vero aumento di ricchezza. Se il legislatore non modifica le aliquote seguendo l’inflazione esegue un aumento implicito della tassazione, non determinando una lesione del principio di effettività. Principio dell’attualità della contribuzione L’imposizione retroattiva La capacità contributiva deve essere anche attuale, quindi la forza economica idonea a pagare il tributo deve esserci quando il tributo è chiesto. È contrario a questo principio chiedere un tributo basandosi su una forza economica del passato o del futuro. Esistono delle eccezioni, introdotte quando era necessario avere maggiore gettito, senza che nel presente ci fosse altra possibilità di tassazione. L’imposizione retroattiva si ha quando il presupposto è integrato da un fatto della vita verificatosi anteriormente all’entrata in vigore della legge. È legittima rispetto all’art. 53 quest’imposizione? Si, ma a certe condizioni:

  1. Deve essere plausibile la permanenza attuale della capacità contributiva manifestata in passato.
  2. Non devono essere lesi altri valori costituzionalmente protetti, soprattutto la certezza del diritto. Es. le donazioni di denaro da padre a figlio non sono incluse nelle imposte, tranne quelle effettuate tramite atto formale. Il legislatore potrebbe dire che donare è indice di capacità contributiva e stabilire che a decorrere dal 01/01/2015 vada pagata un’imposta sulla donazione. Bisogna stabilire se permane la capacità contributiva nel presente. In un certo caso, che riguardava la vendita fatta di beni, il legislatore aveva stabilito che la vendita di aree edificabili andava tassata fino a 10 anni prima. C’è un’entrata straordinaria per il venditore, la capacità contributiva è di sicuro rimasta per anni, ma 10 sono troppi, quindi la Corte Costituzionale ha stabilito che manca la plausibilità della permanenza della capacità contributiva. Un’altra imposta con retroattività di tre anni è stata considerata plausibile. Bisogna capire cosa significa plausibile. Si parte da un fatto noto, per dedurne uno ignoto attraverso un ragionamento presuntivo. Questo ragionamento si fonda sulla forza logica dei fatti noti e la forza deriva da regole di esperienza. La plausibilità si basa su massime di esperienza fondate sulla realtà. Nel caso della vendita di terreno si ha un’entrata, quindi un indice contributivo diretto. Nel caso della donazione di soldi da parte dei genitori, non si ha un indice

molto differenziato? O esiste qualche criterio di differenziazione per trattare situazioni disuguali tra loro? L’unico principio che consente di mettere in relazione i trattamenti diseguali è il principio di proporzionalità, che permette di capire se i due trattamenti sono adatti per raggiungere le finalità stabilite e il minimo confliggenti uno con l’altro. Il principio di uguaglianza entra in gioco anche quando si parla di agevolazioni fiscali. Se l’agevolazione è attuazione di diritti costituzionali è un bilanciamento tra interessi (es. agevolazioni per prime case, spese per istruzione, spese per salute…). Possono esserci obiettivi non costituzionali interessati dalle agevolazioni (es. sviluppo di un settore economico, strumenti per far emergere l’evasione fiscale…). Sono legittime se operano un bilanciamento tra interessi costituzionalmente protetti o se hanno una ragionevolezza intrinseca. C’è stata polemica per la detraibilità delle spese mediche per il veterinario. Questa spesa è stata ritenuta irragionevole perché non ci sarebbe un interesse collettivo. Siccome nessuno si è espresso sull’eliminazione delle agevolazioni, queste sono moltissime e difficili da coordinare. L’unico limite costituzionale è la loro ragionevolezza. Interesse fiscale Il fisco ha il compito di farci pagare nel limite della nostra capacità contributiva. L’amministrazione finanziaria è portatrice di un interesse proprio, l’interesse fiscale, cioè l’interesse a far pagare i tributi nella misura corretta. È il soggetto titolare del lato attivo del rapporto tributario. L’interesse fiscale deriva dall’art. 53 Cost e va bilanciato con gli altri diritti sanciti dalla Costituzione. In questo bilanciamento si inserisce la posizione avvantaggiata che ha il creditore erariale rispetto agli altri creditori. È giusto che il fisco creditore abbia strumenti speciali per attuare il proprio credito? Sì, a patto che l’interesse fiscale sia bilanciato con gli altri interessi. Ci sono alcune eccezioni, come nel caso degli studi di settori, in cui si fa ricorso ai ragionamenti presuntivi per arginare l’evasione. La presunzione per essere prova deve essere grave, precisa e concordante. Ci sono casi in cui la legge stabilisce che il fisco possa utilizzare presunzioni prive di gravità, precisione e concordanza. Questa eccezione è stata ritenuta conforme alle regole costituzionali, perché è comunque possibile ribaltarla. Capitava una cosa simile anche con le locazioni in nero: chi non paga le tasse non è tutelato nel suo diritto di proprietà. La Corte costituzionale ha stabilito che quest’eccezione alla regola generale per cui si può ricorrere in tutela dei propri diritti è illegittima. L’interesse fiscale deve essere tutelato e per farlo di fa ricorso a eccezioni alle regole generali, queste eccezioni però non possono ledere altri diritti costituzionalmente garantiti. Art. 53 c 2 La Costituzione stabilisce che l’ordinamento tributario deve formare un sistema, quindi qualcosa di ordinato e razionale. È per questo che le regioni non possono imporre tributi a loro piacimento, ma devono rispettare i principi ordinativi dello stato. Tutti gli aspetti dei tributi devono essere tra loro coordinati. Oggi siamo lontani da questo obiettivo e tutti lo riconoscono. L’art. 53 aggiunge che il sistema si basa sul principio di progressività. La progressività si riferisce all’andamento del carico fiscale, che può essere:

  1. Misura fissa  tutti pagano una cifra, non una percentuale, uguale (es. imposta di registro…)
  2. Proporzionale  tutti pagano una percentuale uguale (es. IMU). Quindi l’imposta cresce all’aumentare della base imponibile.
  3. Progressiva  l’aliquota cresce al crescere della base imponibile. Risponde al principio dell’utilità marginale del reddito, per cui all’aumentare di un’unità del reddito ogni unità in più è sempre meno utile al percettore. Si fonda sull’idea che si possa dare una valutazione oggettiva dell’utilità e ai bisogni, distinti in essenziali, non essenziali e superflui. Questa teoria potrebbe essere contrastata guardando al soggetto. Non si esclude che questa teoria possa coordinarsi con l’investimento produttivo dei beni. Ci sono allora forme che evitano che gli investimenti rientrino nella base imponibile tassata in modo progressivo.
  4. Regressiva  l’andamento regressivo è quello per cui l’aliquota regredisce al crescere della base imponibile. Questo sistema serve a massimizzare il gettito nella fascia medio-bassa.

L’idea alla base di questo andamento è quella per cui chi si è impegnato per far fruttare i suoi capitali non deve essere tassato, così che possa far fruttare ulteriormente i suoi capitali. Da noi sarebbe legittima una singola imposta regressiva, perché il nostro sistema nel complesso è progressivo. Attualmente non abbiamo tributi regressivi, l’ultima è stata la “tassa della salute”, abrogata negli anni 90, che aveva lo scopo di finanziare la sanità. Un’imposta regressiva sarebbe estremamente impopolare. Interpretazione della legge tributaria

  1. Pro fisco  nel dubbio la legge tributaria va interpretata a favore del fisco. Questa teoria esprime il concetto per cui il fisco è espressione della collettività, che deve prevalere sul singolo. Risponde al principio morale per cui è meglio che perisca uno piuttosto che tutti.
  2. Contra fiscum  nel dubbio va interpretata a favore del cittadino. È una teoria contrattualistica e liberale, per cui lo stato è al servizio del cittadino. Il fisco deve prelevare il minimo dalla persona, perché questa ha lavorato e ha guadagnato i suoi soldi. Risponde al principio per cui homo sine pecunia, imago mortis. Nel nostro stato, non prevalgono queste due interpretazione, ma si utilizzano i criteri di interpretazione del diritto. a) Interpretazione letterale b) Criterio sistematico c) Interpretazione teleologica (della ratio legis)  va interpretata a seconda della funzione dell’istituto d) Interpretazione storica e) Interpretazione adeguatrice  tra due significati si deve prediligere quello conforme alla Costituzione, ai principi fondamentali dell’ordinamento e al diritto euro-unitario. Non serve se i due significati sono conformi. Anche in questo settore c’è il problema del significato dei termini tecnici o tecnicizzati (es. il possesso di reddito è possesso civilistico?). i termini del diritto tributario vanno interpretati in modo coerente col significato degli altri rami del diritto o in modo autonomo? Dipende: se è ragionevole interpretarli in modo conforme allora si. Es. se il possesso è il diritto corrispondente al diritto di proprietà, non è la stessa cosa del possesso che si ha verso il reddito. I termini tecnici degli altri settori devono essere interpretati secondo l’uso degli altri settori se il significato è conforme alla ratio dell’istituto, altrimenti si deve cercare un significato autonomo. 10/10/ L’interpretazione autentica Siccome la legislazione tributaria è molto complessa spesso interviene il legislatore nell’interpretazione della legge. Dare un’interpretazione alla legge significa obbligare a quell’interpretazione dal momento in cui è entrata in vigore la legge interpretata. Questo significa che in caso di errore nell’interpretazione si crea un’imposizione fiscale retroattiva. È necessario capire se la legge data dal Parlamento è una disposizione interpretativa. Il legislatore, infatti, può emanare norme interpretative vere e proprie, con effetto retroattivo, e norme solo all’apparenza interpretative, che in realtà vanno a formulare una nuova disciplina e che influiscono solo sul futuro. Per distinguerle non bisogna fare affidamento sull’etichetta della legge, perché la sostanza prevale sulla forma. La vera legge interpretativa ha ad oggetto una norma, mentre quella innovativa ha ad oggetto una fattispecie e detta una disciplina nuova per una certa situazione. Quella vera sceglie tra i significati potenzialmente desumibili dalla legge. La legge innovativa dà un significato che non rientra nei possibili significati della norma interpretata. Se il significato attribuito alla norma

Le circolari interpretative quindi hanno effetti giuridici concreti per il cittadino e in via pratica hanno una grande forza persuasiva in caso di lite tra cittadino e amministrazione, perché sono il primo punto di riferimento per l’applicazione di una norma, per tutti, sia giudici, sia funzionari, sia contribuenti, da qui la loro forza persuasiva. Sono diventate ancora più importanti in questi ultimi anni, quando è emersa l’idea per cui il debito pubblico è difficile da affrontare a causa della forte evasione. L’analogia L’articolo 12 delle preleggi stabilisce che, se una controversia non può essere decisa da una specifica disposizione, si deve far ricorso alle disposizioni per casi simili (analogia legis). Se rimane il dubbio, si deve decidere secondo i principi generali dell’ordinamento (analogia iuris). Lo ius non può essere racchiuso in una sola legge, nella sua applicazione non si può mai partire dalla convinzione che esiste una definizione esaustiva del principio. Sono i casi concreti che permettono di leggere una nuova faccia di un principio già esistente. Le preleggi precisano che l’analogia non si applica alle leggi penali e alle leggi eccezionali. Il presupposto tecnico dell’analogia è un caso per cui non esiste una disciplina specifica, una lacuna del diritto. Nella legge penale non opera l’analogia perché vige il principio di tassatività. In campo penale non c’è una lacuna del diritto, perché il legislatore ha voluto che non venisse disciplinata quella fattispecie. La Costituzione sancisce che sia il Parlamento a stabilire chi paga e per quali fatti della vita paghi. Questi fatti della vita sono indici di forza economica. Se il legislatore ha stabilito che solo certi fatti e non altri, facciano sorgere l’obbligo di pagare, allora non c’è una lacuna legislativa, ma è una scelta politica del legislatore. Nel diritto tributario allora non è possibile applicare l’interpretazione analogica, perché è a fattispecie esclusiva. Il divieto di analogia in materia tributaria sostanziale non dipende solo dall’art. 23 della Costituzione, ma dal combinato disposto di artt. 23 e 53 Costituzione. I fatti non stabiliti dalla legge sono esclusi dall’imposizione. Neanche l’ambito di agevolazioni ed esenzioni può essere interessato dall’analogia. Può invece essere utilizzata nelle norme procedimentali. L’analogia iuris invece può essere utilizzata come norma di interpretazione della legge tributaria. Soggetti del rapporto tributario Il soggetto attivo è l’amministrazione tributaria, che opera anche attraverso agenzie, come quella delle entrate. Accanto all’agenzia delle entrate c’è quella delle dogane. È stata introdotta anche la società Equitalia Riscossioni s.p.a., che ha forma privatistica ma tutte le caratteristiche di un’agenzia pubblica. Manca qualcosa?. La prassi di scegliere funzionari come dirigenti senza concorso è stata interpretata come una lesione dei diritti di tutti i funzionari di diventare dirigenti. Dal punto di vista del contribuente e della imparzialità c’è un interesse a che le nomine vengano effettuate tramite concorso, perché se il permanere in una posizione dirigenziale dipende dal raggiungimento di determinati obiettivi economici, è più facile che il dirigente danneggi il contribuente pur di mantenere la sua posizione. È più probabile, invece, che un funzionario scelto per concorso, la cui posizione è di ruolo, scelga di seguire la legge. Cambia anche la posizione di un dirigente se nomina i sottoposti o se trova quelli reclutati tramite concorso. Il fisco ha come obiettivo assicurare il rispetto delle regole fiscali. In questi anni ci sono contrasti tra i principi di imparzialità e buon andamento e le necessità della politica e del governo. Qualsiasi sia il soggetto attivo è un soggetto pubblico che deve esercitare la sua funzione pubblica tramite regole fissate. Il soggetto passivo è generalmente il contribuente, che è un termine generico e positivo, perché indica colui che contribuisce alle spese statali. Tecnicamente il contribuente è detto soggetto passivo. È soggetto passivo colui in capo al quale si verifica il fatto che integra il presupposto di imposta. Il soggetto passivo deve essere collocato nello spazio e nel tempo. La legge disciplina

allora il domicilio fiscale, il luogo dove si trova il soggetto passivo davanti al fisco, diverso dalla residenza fiscale, che è un concetto di collocazione del soggetto che vale solo ai fini delle imposte sul reddito e dell’IVA. Il domicilio fiscale per le persone fisiche è il comune di iscrizione anagrafica, mentre per le persone giuridiche è la sede legale. Per chi non è residente e non ha la sede legale nel territorio dello stato, ma che è in rapporto con l’ordinamento giuridico il domicilio fiscale è il luogo di produzione del reddito (es. inglese residente in Uk con casa ad Alassio, il domicilio fiscale è Alassio). La solidarietà nei soggetti passivi La legge indica i casi in cui più soggetti sono obbligati al pagamento della medesima prestazione. Si parla di solidarietà paritaria quando il presupposto del tributo sorge in capo a più soggetti. Questi soggetti saranno solidalmente obbligati, per cui il creditore potrà chiedere a ciascuno il pagamento per intero liberando gli altri. Il pagatore avrà diritto all’azione di regresso. Es. il fatto della compravendita, che si realizza in capo a compratore e venditore. L’imposta di registro si verifica in capo al compratore, ma può essere richiesta anche al venditore. Es. imposta di successione. Muore un genitore e il coniuge superstite e i figli sono co-obbligati al pagamento delle imposte di successione se si supera un certo limite. Un altro tipo di solidarietà è quella dipendente per cui uno dei due soggetti è dichiarato obbligato per fatti o situazioni ad altri riferibili. Si distingue tra obbligato principale, che pone in essere il presupposto di imposta e il responsabile di imposta, che è un coobbligato dipendente nel pagamento dell’imposta che deve essere pagata per un fatto riferibile all’obbligato principale. Es. il notaio è coobbligato al pagamento dell’imposta di registro perché è il responsabile del suo versamento. Perché un soggetto terzo deve essere responsabile pur non avendo responsabilità per l’atto? Questo meccanismo potrebbe confliggere con il principio della propria capacità contributiva dell’art. 53. La posizione del notaio lo obbliga a operare a favore del fisco. La figura del responsabile di imposta rispetta l’art. 53 solo se si trova in un rapporto tale per cui è sicuro che egli sia in grado di trasferire il peso del tributo in capo agli obbligati principali. Es. il notaio è in grado di trasferire il peso del tributo in capo agli obbligati perché la legge notarile prevede che non stipuli l’atto se non è sicuro che l’acquirente possa coprire l’imposta. Il notaio è in una posizione dipendente perché il suo obbligo dipende dal fatto che altri abbiano effettivamente realizzato il presupposto di imposta e che si realizzi una fattispecie ulteriore per cui sia integrata la fattispecie principale. C’è una figura triangolare con erario, sostituto e sostituito. Un'altra fig si distingue tra sostituzione a titolo di imposta (o sostituzione propria)  viene in rilievo l’art 64 DPR il sostituto è chi in forza di disposizione di legge è obbligato al pagamento di imposta in luogo di altri per fatti o situazioni a questi riferibili. La sostituzione ha la caratteristica di chiamare a pagare un soggetto in relazione al verificarsi di un presupposto di imposta in capo ad altri. È simile rispetto alla coobbligazione dipendente perché entrambe queste figure prendono in considerazione l’obbligo di un soggetto che non ha posto in essere il presupposto di imposta, quindi derogano al 53 Costituzione. Differiscono perché mentre nella coobbligazione dipendente i soggetti sono ambedue obbligati, nella seconda solo uno è obbligato, non colui che ha posto in essere il presupposto di imposta, ma l’altro. Il sostituito non ha rapporto con l’erario. L’istituzione del sostituto d’imposta non viola la Costituzione se il rapporto tra i due è tale per cui il peso del tributo cade sul sostituito che ha realizzato il presupposto d’imposta e questo avviene perché la legge fiscale sfrutta il rapporto civilistico di debito-credito tra sostituito e sostituto. La legge tributaria si impone in questo rapporto e stabilisce che quando il debitore paga una somma per il creditore che per lui è un credito imponibile, dice al debitore di trattenerne una parte e di darla al fisco. Il resto deve essere versato al creditore. Su questa ricchezza ogni debito fiscale è assolto con questo pagamento. La norma imperativa di legge obbliga il sostituto a operare la ritenuta nell’ambito del rapporto di rivalsa. Il rapporto tra sostituto e sostituito si chiama rapporto di rivalsa. Il sostituto si

principale in questo campo è l’imposta sulla benzina. L’obiettivo in questi casi è colpire il reddito consumato, quindi il produttore fa ricadere questo costo sul prodotto. La traslazione in senso economico può avvenire anche all’indietro, quindi l’accisa sulla benzina viene inglobata nel prezzo della benzina, se l’accisa viene aumentata e si vende meno gasolio il produttore è obbligato a ridurre l’utile per vendere di più o ridurre il ricavo lordo. La traslazione non è avvenuta in avanti, ma all’indietro, perché i consumatori non hanno accettato l’aumento. Dal punto di vista degli imprenditori c’è sempre un tentativo di traslazione. Es. un soggetto apre un negozio, calcola quanto costa la merce e a quanto dovrebbe vendere la emrce per avere un utile. Poi cerca di capire quanto di questo utile dovrebbe essere destinato all’erario, quindi aumenta il prezzo. Questa traslazione è a consuntivo perché si fa una stima delle imposte, mentre nelle imposte sulla produzione si fa un conto preciso per unità prodotta. I fenomeni giuridici di rivalsa e traslazione effettuano lo spostamento del pagamento del tributo su chi ha realizzato il presupposto economico, ma sono differenti. L’IVA utilizza lo strumento giuridico della rivalsa, quindi è certo. L’imprenditore nel momento in cui paga l’IVA ha l’obbligo di rivalersi sul consumatore. Propria: erario Impropria: Erario Rapporto patologico sostituto rapp. Sostituito Sostituto Sostituito debito- credito 11/10/ Accollo di imposta Un soggetto accollante si accolla il debito del debitore principale accollato, a vantaggio del creditore accollatario. L’accordo può essere liberatorio, se l’accollante assume su di sé il debito e libera l’accollato, o cumulativo, se l’obbligo dell’accollante si cumula all’obbligo dell’accollato. Lo statuto dei diritti del contribuente riconosce l’accollo, ma senza liberazione del contribuente originario. Patto sulle imposte È un accordo con cui un soggetto si obbliga sul trasferimento del peso di un tributo. I patti sulle imposte sono legittimi rispetto all’art. 53 Cost? I privati attraverso questi patti modificano il soggetto su cui grava il tributo. Lo statuto del contribuente lo prevede con l’accollo quindi sono patti legittimi. Riguarda solo il legislatore che deve richiedere il tributo a chi ha la capacità contributiva. Non confliggono quindi con l’art. 53. Questo tema è stato dibattuto quando cambiarono le aliquote IRPEF ad agosto, cosa che colpì i calciatori milionari che giocavano in Italia. Questi si rifiutarono di giocare perché l’aumento dell’IRPEF faceva calare il loro stipendio. Il contratto doveva essere interpretato per stabilire se lo stipendio era al netto dell’IRPEF o no. Questo problema si pone anche nei rapporti tra coniugi separati, perché l’assegno che è versato da un coniuge per il mantenimento dell’altro è al netto dell’IRPEF per l’erogante, ma non per il percipiente. Quindi spesso sorgono patti sulle imposte per capire chi deve pagare l’IRPEF. Svolgimento del rapporto tributario Nell’ambito dello svolgimento del rapporto tributario è molto importante la collaborazione del contribuente. Tutti gli adempimenti possono avere un aspetto collaborativo e uno obbligatorio. Obbligatorietà e collaborazione possono convivere. L’obbligo riguarda il titolo del rapporto, mentre

la collaborazione il modo del rapporto. Cosa significa riconoscere un adempimento come una collaborazione? Per esempio significa riconoscere in modo diverso l’errore. Se c’è una collaborazione, deve esserci il rispetto del principio di proporzionalità, quindi tra le opzioni di azione deve essere scelta quella meno gravosa e utilizzare quella più gravosa è illegittimo. Deve essere utilizzato anche il principio del contraddittorio. Il primo obbligo di collaborazione è tenere la contabilità. 17/10/ LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI La prima forma di collaborazione ricade sui lavoratori autonomi, che devono tenere in modo corretto e veritiero la loro contabilità. Il più importante adempimento collaborativo per il contribuente è l’obbligo di compilare e presentare la dichiarazione dei redditi. Questa è la più importante delle dichiarazioni ed è il modello delle altre. È periodica, quindi deve essere effettuata tutti gli anni, mentre altre hanno effetto permanente, sono valide finché non si modifica la situazione che riguarda quel tributo (es. IMU). La dichiarazione è una prestazione personale imposta, regolata da una riserva relativa di legge, quindi è integrata da regolamenti attuativi. L’obbligo della dichiarazione scaturisce da una fattispecie di legge autonoma e diversa da quella che genera l’obbligo IRPEF, che deriva da un’altra disposizione. Il presupposto dell’IRPEF è il possesso di un reddito, mentre per i soggetti obbligati alla tenuta della contabilità, l’obbligo della dichiarazione sussiste anche se non ci sono redditi. Si deve presentare una dichiarazione, anche se non c’è stato reddito perché la vita dell’impresa è un tutt’uno dalla nascita alla sua chiusura e la dichiarazione dei redditi serve a fare il punto della situazione. I valori dell’impresa continuano, quello che c’è il 31/12 c’è anche il 01/01 e questa continuità richiede una dichiarazione anche se il reddito è zero perché il fisco deve sapere i valori al 01/01. La regola generale prevede che se ci sono dei redditi la dichiarazione va fatta anche se non si deve pagare l’IRPEF. I soggetti che non devono tenere la contabilità non devono presentare la dichiarazione. L’oggetto della dichiarazione riguarda la redditualità propria, quindi la percezione di redditi, l’indicazione delle spese fiscalmente rilevanti, gli acconti d’imposta versati, le ritenute subite e tutti gli altri elementi che consentono di autoliquidare l’imposta dovuta e di stabilire le imposte da versare. Nella dichiarazione bisogna manifestare la propria volontà riguardo a certi fatti previsti dalla legge (es. credito d’imposta, bisogna stabilire cosa farne…). La forma La forma prevista deriva da modelli di dichiarazione predeterminati dal ministero dell’economia e delle finanze a pena di nullità. È necessario rispettare un modello perché sono milioni i contribuenti che devono presentare la dichiarazione ed è necessaria la massima chiarezza, non solo per il fisco ma anche per il contribuente. Un altro requisito di forma è la sottoscrizione della dichiarazione, pena la nullità. Con la sottoscrizione il contribuente dichiara riferibile a sé il contenuto dell’atto, che può essere sottoscritto manualmente o digitalmente. Per anni, se il documento non era firmato, sono state comminate le sanzioni derivanti dalla mancata presentazione. Esistono, tuttavia, molti altri elementi che riconducono la dichiarazione al contribuente (es. codice fiscale…), quindi affermare che è nulla per la mancata sottoscrizione è irragionevole, pur se legittimo a tenore della norma. È una reazione sproporzionata, anche se ragionevole, perché esistono forme diverse per completarla, come contattare il soggetto. Oggi si è stabilito che, in caso di mancata sottoscrizione, il funzionario deve chiamare il contribuente, che, se va a firmare, sana la dichiarazione senza conseguenze. La nullità opera se il contribuente non si presenta a regolarizzare la sottoscrizione. Questo è un esempio di rapporto collaborativo tra fisco e contribuente. In un rapporto formale, che si attiene alla legge, comminare la sanzione è corretto, ma studiare la situazione sotto il profilo della proporzionalità

Dichiarazione rettificativa Ci sono due possibilità: l’errore può essere a danno del fisco o del contribuente.

  1. Il primo si verifica se si dichiara meno o si dichiara una perdita maggiore. Essendo la dichiarazione una manifestazione di scienza è possibile la correzione, che avviene presentando una nuova dichiarazione, che sarà rettificativa (o integrativa, perché aggiunge qualcosa alla prima). La dichiarazione originaria non viene rimossa, perché è irrevocabile, ma rettificabile. La rettifica ha effetti diversi a seconda del momento in cui viene presentata. La correzione deve avvenire entro il 31/12 del quarto anno successivo alla presentazione in cui l’amministrazione finanziaria può contestare la dichiarazione. I redditi del 2016 possono essere accertati fino al 31/12/2021. I poteri del fisco variano a seconda che il contribuente presenti o non presenti la dichiarazione. Scaduto il termine di decadenza non c’è interesse a presentare una dichiarazione integrativa. Si può presentare la dichiarazione integrativa solo se il fisco non ha ancora contestato nulla. La correzione è spontanea e questo comporta che il contribuente debba essere trattato in modo migliore rispetto a chi non dice nulla. Non gli si può evitare di pagare le tasse e gli interessi che doveva, ma la sanzione viene ridotta a seconda del termine in cui sopravviene il ravvedimento operoso.
  2. Si dichiara più reddito, un minore credito, una minore perdita… In questo caso la rettifica è in diminuzione, perché dalla dichiarazione base si diminuisce l’imponibile. In questa nuova dichiarazione o si evidenzia un maggior credito d’imposta o un minor debito d’imposta. a) Dichiarazione correttiva con evidenziazione di un maggior credito  se la si produce entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno successivo si ha un effetto di vantaggio, perché si può utilizzare immediatamente questo credito in compensazione, mentre se la si presenta successivamente si può richiedere solo un rimborso. La dichiarazione successiva è in grado di raccogliere tutti gli elementi compreso l’errore. Se è presentata dopo il limite per la dichiarazione successiva non si può utilizzare la compensazione, perché ci sono procedimenti e scadenze che devono essere rispettati. Il fisco può comunque contestare la dichiarazione rettificativa. Se prima che venga presentata la dichiarazione rettificativa, arriva la contestazione della dichiarazione originaria si può far valere il proprio errore, anche se cambia il modo di farlo valere: il contribuente dovrà dichiarare il proprio errore in sede di impugnazione dell’accertamento, non più attraverso una nuova dichiarazione. Non si decade dal diritto al maggior credito neanche se il fisco afferma che si deve pagare in più, ma lo si deve fare tramite impugnazione dell’atto impositivo del fisco, non tramite dichiarazione correttiva. b) Dichiarazione che evidenzia un minor debito d’imposta  qui il problema è che il contribuente ha già pagato quella tassa. Non serve presentare una dichiarazione che evidenzia un minor debito, bisogna fare istanza di rimborso, che si basa sulla necessità di correggere la dichiarazione. L’istanza decade entro 48 mesi dal giorno del versamento. Il fisco può respingere la domanda, ma si può impugnare l’atto davanti alla commissione tributaria regionale entro 60 gg dalla risposta negativa. Se prima che si presenti domanda di rimborso il fisco contesta la dichiarazione, si può far valere il proprio minor debito davanti al giudice. Se si presenta la dichiarazione correttiva all’interno del termine di presentazione della prima dichiarazione non si subiscono sanzioni. La dichiarazione comprende dichiarazione di volontà, correggibili solo se l’errore è essenziale e riconoscibile. Secondo la giurisprudenza l’errore ha queste caratteristiche se ci sono comportamenti concludenti (si sceglie l’opzione a, ma ci si comporta come se si avesse scelto la b). Dich. 2015 (presentata al 30/09/16) Dich. 2016 (30/09/17)

Credito € 2000 Dich. Rettificativa (2015) Credito = 2000+ + 1000 € credito Vizi della dichiarazione

  1. Omessa  se mai presentata o ultra-tardiva.
  2. Nulla  se redatta su modelli difformi da quelli previsti dal ministero e priva di sottoscrizione nonostante l’invito a farlo.
  3. Infedele  un reddito non è stato indicato oppure non è stato dichiarato nel suo esatto ammontare.
  4. Incompleta  è un caso di infedeltà; manca del tutto una fonte reddituale. La dichiarazione e il rapporto con il fisco I rapporti tra fisco e contribuente sono procedimentalizzati, secondo il principio di legalità dell’azione amministrativa. Il patto costituzionale prevede l’obbligo d pagare le spese pubbliche, ma non essendo un contratto non prevede i servizi che lo stato deve fornire. Nei rapporti pubblici l’attuazione del rapporto deve avvenire secondo quanto stabilito dalla legge, quindi secondo quanto tipizzato dalla legge. La procedimentalizzazione comporta un momento iniziale, uno di sviluppo e uno conclusivo dell’azione. Quando l’atto incide nella sfera giuridica del contribuente si chiama provvedimento. Il fisco può mandare provvedimenti impositivi (es. cartella di pagamento), che incidono nella sfera giuridica del destinatario e che hanno il carattere di auto-esecutività. Possono incidere nella sfera giuridica perché questo stabilisce la legge, che ha procedimentalizzato tutto il processo. Ai fini procedimentali, in quanto presentata, legittima l’esercizio di certi poteri e di certe azioni. La dichiarazione ha quindi effetti procedimentali. Se è omessa la presentazione o la dichiarazione è nulla, si legittima l’esercizio di altri poteri e di altre azioni. Ha anche effetti sostanziali, perché determina il quantum del dovuto (debito o credito). Vale ai fini della prova, nel senso che libera il fisco dall’onere di provare quanto già esposto nella dichiarazione. Esistono altri istituti che permettono l’attuazione:
  5. Interpello ordinario  si collega alla prassi ammnistrativa. Nel 2000 per riparare al fatto che gli uffici potevano rispondere o non rispondere è nato questo meccanismo. Si sono distinte le domande dei contribuenti a cui si può non rispondere da quelle a cui bisogna rispondere. Il contribuente per avviare l’interpello deve descrivere un caso non ancora affrontato dal fisco esponendone i dettagli, prospettando una propria soluzione. Il fisco ha 120 gg per rispondere e se non lo fa il suo silenzio vale come assenso alla soluzione del contribuente. Se il fisco risponde e il contribuente si adegua non ci sono problemi, altrimenti rischia l’accertamento fiscale e un contenzioso. Il contribuente può anche conformarsi e poi chiedere il rimborso in caso di errore del fisco, evitando sanzioni. Nel 2015 è stata inserita un’altra forma di collaborazione, che permette alle aziende di aderire a un programma scambiando informazioni con il fisco, che in tempi molto rapidi approva o meno l’operato fiscale. È necessario che il fisco controlli che le procedure contabili e fiscali rispondano a standard specifici e che si individuare un responsabile delle relazioni con il fisco.
  6. Autotutela  è l’espressione tipica del principio di imparzialità. La PA esercita l’autotutela quando riconosce che c’è un errore in un suo atto o che questo è infondato o illegittimo. L’autotutela può avvenire d’ufficio o su richiesta del contribuente. La maggior parte della giurisprudenza ritiene che non sia un atto discrezionale, perché risponde al principio di imparzialità e perché ripristina la legalità. Siccome l’autotutela è sinonimo di imparzialità supera il giudicato, a meno che non sia un giudicato sostanziale. Se un contribuente ha perso una causa, può l’amministrazione applicare l’autotutela sullo stesso caso? Il problema è il