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SOGGETTI E ATTORI DELL’ORDINAMENTO GIURIDICO INTERNAZIONALE
Nella comunità internazionale ci sono soggetti che si interrelazionano tra loro su un piede di parità → gli Stati Gli Stati “fanno” il legislatore, il governo e il giudice; sono gli attori principali. Nella società internazionale gli Stati sono i soggetti primari, mentre gli individui sono soggetti secondari perché a livello internazionale sono più deboli. Gli Stati possono agire solo tramite gli individui che esercitano attività per conto dello stato. Oltre agli stati gli altri soggetti del diritto internazionale sono:
- gli insorti
- movimenti di liberazione nazionale → hanno lottato per affiancare alcuni popoli nel dominio nazionale
- organizzazioni internazionali
- individui → sono titolari di un numero limitato di diritti e obblighi
- multinazionali
- attori non statali → non si considerano soggetti ma giocano comunque un ruolo in alcuni casi Questi altri soggetti hanno una limitata capacità giuridica e una ridotta capacità di agire, cioè di esercitare i propri diritti e facoltà a livello giudiziario. L’affermazione del principio di autodeterminazione dei popoli riguarda i movimenti di liberazione nazionale che rappresentano i popoli che lottano per liberarsi da un dominio coloniale o straniero. Infine le organizzazioni non governative (ong) internazionali sono associazioni costituite da cittadini di diversi paesi che hanno lo scopo di raggiungere obiettivi di interesse comune per la società civile, senza fini di lucro. Una delle fonti principali sono i trattati EUROPA: Origine della comunità internazionale fu nel 1648 → pace di Westfalia, che mise fine alla guerra dei Trent’anni. Gli eventi principali che portano a questa data sono:
- scoperta America, ampliamento dell'orizzonte geografico
- riforma protestante
- conseguente perdita del carattere universale del sacro romano impero (attore dominante della comunità internazionale precedente) Si parla di salto di qualità perché dal 1648 si afferma lo Stato in senso moderno, Stato che ancora oggi è l’attore principale sulla scena dell’ordinamento internazionale. Con la pace di Westfalia si sancisce quello che è scaturito dalla disgregazione del sacro romano impero. Gli stati sono sovrani e indipendenti, non c’è più posizione subordinata all’imperatore o al papato (le due grandi autorità medievali) ma sono autonomi ed indipendenti dal potere religioso e dal potere imperiale; hanno anche una diversa matrice perché ci sono Stati cattolici e Stati indipendenti. Da questo momento si parla di sovrana uguaglianza degli Stati, rispetto reciproco di Stati della sovrana uguaglianza, tanto che si usa una formula in latino “enti superiorem non recognoscens” → enti che non riconoscono una sovranità sopra di loro.
A questa fase storica possiamo far risalire da un lato alcune norme del diritto diplomatico, cioè la branca del diritto che regola i rapporti tra Stati attraverso le ambasciate; dall’altra è un primo tentativo di creare un sistema di sicurezza collettivo (che non funzionò), l’idea che stava alla base del tentativo di creare un sistema di alleanza tra gli Stati che portasse al mantenimento della pace e garantisse la sicurezza di tutti, era strettamente collegato con il fatto che il mantenimento della pace è un bene comune da tutelare a livello internazionale. Questo primo tentativo ci dice quali sono le caratteristiche fondamentali del sistema di sicurezza collettivo che servono a mantenere la pace:
- regolamentazione dell’uso della forza
- stabilizzazione di modalità di reazione di un ente collettivo (periodo lungo di trattenimento della forza per cercare altre soluzioni pacifiche) Gli stati europei non intrattenevano rapporti basati su un piano di parità, quindi il discorso di rapporto tra pari all’inizio è circoscritto all’Europa, da qui viene l’origine delle nostre tradizioni politiche con limiti molto imponenti. I principali modelli in base ai quali possiamo classificare i rapporti ineguali sono: ● sistema delle capitolazioni (capitula = capitoli degli accordi alla base dei regimi) → sistema che presuppone la sovranità anche dell’altro Stato, si basa su un accordo e le capitolazioni, che stabilivano una serie di regole, erano contenute in trattati (atti vincolanti siglati dalle parti). Le capitolazioni miravano a stabilire una serie di privilegi per i cittadini europei, limitando l’esercizio di sovranità dello Stato asiatico; i capitula volevano garantire una posizione privilegiata ai cittadini europei nel contesto degli ordinamenti di questi Stati. Si stabiliva nelle capitolazioni che i cittadini europei non erano sottoposti alle regole locali, né alla giurisdizione degli organi locali, loro continuavano a rispettare le regole del paese di appartenenza e le controversie dovevano essere regolate dal tribunale europeo; inoltre si stabiliva la libertà di praticare il culto cristiano, si sottraevano alle tasse. L’idea era di garantire una posizione di privilegio e di extraterritorialità; i cittadini europei stavano in questi territori solo per gli aspetti positivi (sfruttare risorse, fare attività commerciali) ma non ci stavano per rispettare le regole o per pagare le tasse. Erano ineguali nel senso che in cambio gli europei non avrebbero dovuto dare niente. Gli stati accettano per la necessità di garantire scambi commerciali e perchè in alcuni di questi paesi questa logica era compatibile con la loro cultura (esempio Giappone, perché secondo la cultura giapponese gli stranieri non sono degni di essere destinatari delle loro norme, a loro andava bene che ognuno rispettasse le proprie). Il sistema delle capitolazioni è molto longevo che origina intorno al 1975. Quindi era ineguale ma non in completa subordinazione. ● regime coloniale , imperi coloniali → si concretizza nella conquista; qui c’è guerra per la conquista. Anche il regime coloniale è longevo che inizia con la scoperta dell’America (1492) ed è un sistema di totale subordinazione delle entità che vengono conquistate ed annesse allo Stato che le acquisisce. Per gli Stati europei o c’era un riconoscimento di autorità di certe entità o terra di nessuno e quei territori venivano considerati conquistabili. Questo regime era una subordinazione totale di territori al governo della madrepatria.
- creazione primi tribunali
- continuità tra questi organi nonostante il fallimento della società delle nazioni
- primi passi dell’individuazione della tutela dei diritti individuali a livello internazionali (primi trattati che prevedono un diritto di petizione internazionale per l’individuo, cioè fare ricorso) Fine regime delle capitolazioni, i trattati si estinguono, si abbandona un sistema di rapporti diseguali e ci si proietta verso una nuova comunità internazionale. Il fallimento delle società delle nazioni conduce Quando si parla di fallimento della società delle nazioni riflettiamo sul fatto che le organizzazioni internazionali sono enti di cooperazione tra gli Stati ma non sono grandi governi, la maggior parte delle volte non hanno la possibilità di agire in maniera del tutto indipendente dalla volontà degli Stati. In relazione a quanto detto sopra è un esperimento di creazione di un altro sistema di sicurezza collettivo, in quanto gli altri sono falliti (in particolare la società delle nazioni). 1945 → creazione dell’ONU Con l’Onu si cerca di fare un cambio di paradigma, cioè si stabilisce nella carta dell’Onu un divieto assoluto dell’uso e di minaccia dell’uso della forza assoluto (art. 2 paragrafo 4) (diventa la norma perno) e al contempo si stabiliscono le eccezioni a questo divieto:
- legittima difesa, possibilità per gli Stati di reagire usando la forza se vengono attaccati;
- misure deliberate dal consiglio delle nazioni unite, cioè si voleva dare al consiglio di sicurezza il monopolio dell’uso della forza; Affianco a questo viene costruita l’organizzazione delle Nazioni Unite. L’idea alla base (creare un sistema centralizzato in cui l’uso della forza militare fosse accentrata nelle mani di un organo e gli Stati da soli non potessero usarla) non ha funzionato perché era un sistema anche troppo avanzato per lo stadio di sviluppo della comunità internazionale, gli Stati non sono pronti ad accedere ad un ente sovranazionale. Le norme che dovevano dare la possibilità all’Onu di creare un proprio esercito e di gestire l’uso della forza in maniera monopolistica non sono state attuate; hanno dovuto trovare altre operazioni per tutelare la pace ad esempio i caschi blu o le autorizzazioni agli Stati. Nei fatti le Nazioni Unite hanno finito per realizzare interventi solo dove ci fosse la possibilità di una coalizione di Stati disposti a farlo. [Ci sono molti casi in cui hanno usato la forza al di fuori della carta invocando la legittima difesa (l’unica eccezione prevista), è successo che si è cominciato a parlare di legittima difesa preventiva, quindi possibilità di prevenire un attacco oppure di legittima difesa contro attacchi terroristici o attacchi cibernetici.] L’uso della forza avviene sempre invocando la giustificazione della legittima difesa, questo ci dice che quella regola secondo gli Stati esiste; questa norma, seppur violata viene considerata dagli Stati una norma cardine, non si potrebbe violare. La comunità internazionale post-bellica nell’immediato dopoguerra abbiamo un mutamento della comunità internazionale intorno all’onu (organi sussidiari dell’onu unesco, unicef, oms sono nati nel secondo dopoguerra). Gli atti sono fonti subordinate anche del diritto internazionale. Altro momento chiave è la decolonizzazione anni 50-60 del secolo scorso, si afferma il diritto di autodeterminazione dei popoli, significa che i popoli che sono sottoposti ad un dominio straniero o coloniale o ad un regime di stampo razzista possono legittimamente lottare, anche con l’uso della forza, per liberarsi di questo dominio e possono chiedere anche aiuto
agli altri Stati. Per il diritto internazionale le categorie di popoli che hanno diritto ad autodeterminarsi sono :
- popoli sottoposti ad occupazione straniera (esempio palestinesi)
- popoli sottoposti ad un dominio coloniale (esempio stati africani)
- popoli sottoposti ad un regime di stampo razzista (regime segregazionista) Il riflesso sulla comunità internazionale è che aumenta a dismisura il numero degli Stati che diventano Stati di nuova indipendenza che entrano nelle Nazioni Unite o nelle varie organizzazioni internazionali e questo si riflette anche sull’evoluzione del diritto, cioè questi Stati portano il dibattito su alcuni temi non trattati precedentemente arrivando ad una produzione normativa. Altro momento chiave è la fine del bipolarismo anni 89-90-91 con la disgregazione ed il crollo del muro di Berlino, disgregazione dell’Unione Sovietica, mutamento di scenario ed equilibri, emergono Stati nuovi che emergono, diventano indipendenti ed entrano nel sistema delle Nazioni Unite; c’era un momento in cui sembra che le Nazioni Unite possano ricominciare a funzionare come non era riuscito a funzionare prima a causa del blocco, quindi fu un momento di ottimismo in cui il Consiglio di Sicurezza riesce a deliberare misure economiche e militari autorizzando gli Stati. In questa fase riprende slancio la giustizia penale internazionale tanto che nel 93-94 si creano tribunali ad hoc creati dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. [I trattati venivano firmati dagli Stati, dopo di che vengono aperti alla ratifica; la firma ancora non vincola lo Stato ma è solo una sottoscrizione del testo ma ancora non impegna lo Stato a rispettare il trattato, ci vuole la ratifica che avviene secondo le procedure stabilite dal diritto interno ed ogni Stato ha le sue procedure di ratifica. Il trattato poi entra in vigore al raggiungimento di un numero minimo di ratifiche che varia]. Dall’11 settembre 2001 si concretizza il fenomeno del terrorismo internazionale, attore statale che c’era già ma diventa più incisivo e condiziona l’operato e l’atteggiamento degli Stati, perchè da questo momento in poi c’è chi parla di disordine multipolare, cioè gli Stati Uniti concentrano la loro attività sulla repressione della minaccia terroristica cercando anche di piegare le norme esistenti della direzione nella lotta al terrorismo che finisce per legittimare qualsiasi uso della forza. Emergono con prepotenza attori economici che si attaccano al modello liberista anche se erano contrari (Brasile, India...). Situazione complessa che si riflette anche dal punto di vista giuridico un po per le tematiche trattate, un po perché questo disordine fa emergere le difficoltà di applicare in maniera coerente ed efficace le varie norme di diritto internazionale emerse nei vari settori, cioè applicare le norme sul libero commercio vuol dire avere un impatto sui diritti economici e sociali fondamentali che gli Stati si sono assunti e violare i diritti fondamentali. LO STATO Soggetto del diritto → è l’ente o soggetto destinatario di diritti ed obblighi. Rispetto all’ordinamento interno, l’ordinamento internazionale si individua con la cittadinanza che si acquisisce con lo “ius sanguinis”, se nasciamo da almeno un genitore italiano abbiamo la cittadinanza italiana. Nell’ordinamento interno c’è una legge che disciplina la condizione del soggetto, cioè la legge dice se sono un soggetto, che soggetto sono, che diritti ed obblighi ho, quindi uno Stato attraverso il legislatore stabilisce quali sono le caratteristiche della soggettività, quindi la soggettività deriva da un dato giuridico formale; mentre nell’ordinamento internazionale la
STATUALITA’ E (NON) RICONOSCIMENTO NEL DIRITTO INTERNAZIONALE (capitolo 3) Gli Stati nel diritto internazionale Gli Stati sono i soggetti primari dell’ordinamento internazionale. Solo gli Stati hanno piena capacità giuridica (a differenza di altri soggetti):
- creatori e destinatari delle norme giuridiche allo stesso tempo Lo Stato gioca il ruolo preponderante nelle tre funzioni del diritto: creazione (attraverso i trattati e attraverso le norme consuetudinarie, ovvero norme non scritte), accertamento (ovvero sono gli stessi Stati che accertano se ci sia una determinata situazione o violazione) e attuazione del diritto internazionale (gli Stati fanno rispettare le norme). Gli stessi Stati determinano tramite risoluzioni che ci siano o meno illeciti adottando contromisure (es. misure economiche contro lo stato) La statualità nel diritto internazionale tradizionale si fa risalire al 1648 con la pace di Westfalia e con la nascita degli Stati indipendenti e sovrani in senso moderno, sancito nell’art. 1 della convenzione di Montevideo 1933, lo Stato è definito dalla cosiddetta triade:
- popolo → ci deve essere un popolo stanziato su un determinato territorio delimitato da un confine
- governo → che eserciti la potestà di imperio su quella popolazione
- territorio La Convenzione di Montevideo prevedeva anche un quarto elemento che è la capacità di intrattenere relazioni con altri Stati. Quest’ultimo requisito è poi andato a confluire in quella che oggi chiamiamo ‘indipendenza’, cioè il potere del governo che non deve avere influenze esterne ma deve essere originario. Ci sono dei requisiti derivanti dall’interazione degli elementi tradizionali:
- esistenza di un apparato centralizzato che eserciti un controllo effettivo su una determinata comunità territoriale (definita poi sovranità interna) → ovvero la capacità del Governo di esercitare la giurisdizione di accertare le violazioni e il potere di far rispettare queste norme.
- possesso di un territorio che non appartenga o non appartenga più ad un altro Stato sovrano, e su cui viva una comunità i cui membri non debbano obbedienza ad alcuna autorità esterna Come si formano gli Stati? Anche la formazione dello Stato e i vari cambiamenti territoriali sono frutto del principio di effettività, è per questo che si parla di “successione in fatto”. Esiste una classificazione per convenienza che prevede:
- unificazione o fusione (totale)→ due Stati si fondono per creare un unico Stato.
- smembramento o dissoluzione (totale) → abbiamo un unico Stato che cede la propria soggettività internazionale e si parcellizza in tanti Stati indipendenti, in questo caso è di tipo totale perchè si perde il potere del Governo precedente
- incorporazione (totale o parziale) → cioè una parte di territorio di uno Stato o il territorio di un intero Stato si va ad incorporare ad un altro Stato, in cui si perde totalmente la struttura di Governo dello Stato che si incorpora e si salva quello dello Stato che acquisisce i territori
- distacco o secessione (parziale) → una parte di territorio di uno Stato decide di dichiararsi indipendente e creare una propria autonomia indipendente.
Fin dalla nascita del diritto internazionale tradizionale, questo doveva rimanere neutrale di fronte ai cambiamenti territoriali, quindi gli Stati nascevano per “via di fatto” e spesso era anche frutto dell'uso della forza. I cambiamenti territoriali da cui potevano nascere anche gli Stati, erano fenomeni non regolati dal diritto internazionale perché vigeva e vige il principio di effettività. Il principio di effettività significa che a differenza degli ordinamenti interni dove conta il fatto giuridico e non il fatto, nel diritto internazionale dal fatto deriva il diritto. L’effettività è stata via via temperata dal crescente riferimento a istanze di legittimità e successivamente di legalità per quanto concerne la formazione e l’esistenza degli Stati come soggetti dell’ordinamento, ma anche per quanto riguarda più in generale i mutamenti territoriali e i governi. La trasformazione della concezione di statualità fattuale è avvenuta tramite lo strumento del riconoscimento. Esempi dell’emergere di istanze di legittimità nella società internazionale:
- nel medioevo i principi e i re cercavano la consacrazione ecclesiastica del papa cioè non potevano salire al potere se secondo il papa quella era una famiglia o una dinastia contraria alla chiesa, quindi non era riconosciuto ma impossibilitato ad agire nel piano internazionale. Successivamente nel 16° secolo, l’impero asburgico cerca di limitare la comunità internazionale alle sole potenze europee e cattoliche; la comunità internazionale è ristretta alle potenze europee, soprattutto quelle sotto il cappello dell’impero Asburgico Dal 1648 alla fine del 18° secolo applicano la teoria dell’illegittimità monarchica, cioè i territori non possono cercare l’indipendenza perché questo va contro la legittimità monarchica, se lo Stato madre non accetta che lo Stato si separi, quella indipendenza è illegittima. Altro esempio: Tra la fine dell’800 e gli anni 20 dell’800, gli Stati Uniti, dopo essere stati promotori del principio di effettività ed essendosi opposti alla Santa Alleanza, adottano la teoria della “legittimità costituzionale” e prendono cambiamenti di governo che vengono dall’america latina perché sempre in quel periodo c’era la dottrina Monroe che estendeva la protezione degli Stati Uniti sull’America Latina però in realtà era anche una influenza verso i propri interessi la politica del sud America. Con la teoria della “legittimità costituzionale” si diceva che questi governi dell’America latina saliti al potere non erano legittimi perché non rispettavano la Costituzione del proprio Stato o gli standard di legittimità costituzionale o internazionale. Un’altra istanza sul versante europeo dell’ultima fase dell’imperialismo: Gli Stati europei alla Conferenza di Berlino del 1884-85 nell’art. 34 della Dichiarazione affermano che l’occupazione di terre nullius, le terre di nessuno, per essere ‘legittima’ deve essere notificata e ‘accettata’ dagli altri Stati che fanno parte della Conferenza. Utilizzo dell’emergere di istanze di legalità da parte delle varie potenze per limitare la comunità internazionale o comunque direzionarla a proprio favore: Le istanze di legalità emergono con la creazione nel 1919 della Società delle Nazioni, dove nell’art. 11 abbiamo il divieto della guerra di aggressione, mentre nel 10 il fatto che tutti i membri della società dovevano cooperare per prevenire e salvaguardare l’integrità territoriale e l'indipendenza politica di tutti gli altri membri e nel 1928 con il Patto di Briand-Kellogg, ovvero un divieto assoluto di ricorso alla guerra come mezzo di risoluzione delle controversie tra Stati, mentre nella Società delle Nazioni si poteva ricorrere alla guerra se c’erano circostanze particolari.
comunità internazionale mantiene la fictio iuris (esempio i governi in esilio). La ratio per cui si mantiene la personalità giuridica di questi Stati è dettata da necessità intrinseche dell’ordinamento e anche di sicurezza (non lasciare vuoto giuridico). La riprova è che teorie come la “secessione rimedio” o la “secessione democratica” non sono ancora norme del diritto positivo; la “secessione rimedio” prevede che, le minoranze interne a uno Stato che siano completamente escluse dalla vita sociale ed economica e i cui diritti siano brutalmente violati, abbiano il diritto di lottare per la propria autodeterminazione e di reclamare l’indipendenza dallo Stato oppressore, anche chiedendo assistenza a Stati terzi (non è diritto positivo). La teoria della “secessione democratica” invece è una secessione effettuata pacificamente dopo la consultazione della popolazione interessata tramite referendum popolare o il rispetto di altre condizioni procedurali e sostanziali (non è diritto positivo, quello che conta è che le autorità centrali acconsentono affinché quella parte di territorio si ceda). Per quanto riguarda la legalità ci riferiamo alla violazione di un numero ristretto di norme, le cosiddette norme ius cogens ed anche in questo caso non possiamo parlare di nuovi criteri di statualità, ma la comunità internazionale, quando il nuovo Stato si viene a formare in violazione di norme cogenti, reagisce con l’obbligo di non riconoscimento. Queste teorie che prediligono i principi di legalità/legittimità in maniera assoluta, creano dei problemi dal punto di vista dell’effettività del diritto internazionale perché dire che un certo ente non è qualificabile come Stato significa escludere l’applicazione di certe norme del diritto internazionale a quell’ente, a quel punto abbiamo una parcellizzazione del diritto internazionale, ma anche problemi di responsabilità internazionale. Non meno importante è il conflitto di queste tesi con il principio di eguaglianza fra Stati, gli Stati sono sotto un piano di parità. Vi è poi il problema dell'inter temporalità delle norme del diritto internazionale, cioè perché io devo applicare a nuovi Stati nuovi criteri di legittimità e legalità mentre quasi tutti gli Stati della comunità internazionale si sono formati a seguito di guerre e uso della forza, applico quindi uno standard diverso rispetto ai vecchi stati rispetto a quelli nascenti. Riconoscimento di Stati La dottrina si è storicamente divisa fra teoria costitutiva e teoria dichiarativa (oggi prevalente) del riconoscimento. Per teoria costitutiva del riconoscimento si intende il fatto che il riconoscimento è condizione costituente della personalità giuridica di quello Stato, cioè la mancanza del riconoscimento da parte di Stati terzi della statualità di quell'ente, quello non è qualificabile come Stato del diritto internazionale. Si è affermata invece la teoria del valore dichiarativo del riconoscimento, cioè il riconoscimento è un atto unilaterale discrezionale da parte di uno Stato con il quale questo esprime la volontà di considerare un altro ente come Stato e di intrattenerci relazioni diplomatiche, economiche, commerciali, fattizie... Il riconoscimento è spesso ispirato a criteri di legittimità:
- riconoscimento condizionato → riconoscimento concesso da uno Stato o un gruppo di Stati che implica che lo Stato singolo pone allo Stato che deve essere riconosciuto una serie di condizioni.
- riconoscimento prematuro → indica un riconoscimento che avviene prima che i requisiti tradizionali della statualità si siano concretizzati.
Il riconoscimento prematuro è anche considerato un’ingerenza illecita negli affari interni di un altro Stato. Differenti forme di riconoscimento:
- riconoscimento de jure → riconoscimento pieno della legittimità di un certo Stato
- riconoscimento de facto → riconosco solamente che questo Stato esiste da un punto di vista fattuale ma gli precludono l’applicazione di alcune regole internazionali, lo Stato cerca di negargli la capacità di agire sul piano internazionale
- riconoscimento implicito → il riconoscimento di uno Stato verso un altro Stato che si può dedurre da un atto concludente, che può essere per esempio un trattato
- riconoscimento generale → parte della dottrina sostiene che il riconoscimento possa essere presunto dalla partecipazione di quell’ente a organizzazioni internazionali. Mentre infatti il riconoscimento o il non riconoscimento come atti discrezionali generalmente hanno pochi effetti giuridici. Il più rilevante è il cosiddetto Estoppel, ovvero quando uno Stato riconosce una certa situazione giuridica, in questo caso la statualità di un altro ente, non può poi in un momento successivo adottare un comportamento contrario a quell’atto di riconoscimento perchè farebbe scaturire la responsabilità internazionale dello Stato che ritira il riconoscimento. In caso di obbligo di non riconoscimento è quasi atto dovuto, cioè se io ho riconosciuto uno Stato di cose che era in violazione delle norme cogenti del diritto internazionale se scatta l’applicazione dell’obbligo di riconoscimento da parte della comunità internazionale quello Stato ha l’obbligo di ritirare il proprio riconoscimento (unico caso in cui è legale). Riconoscimento → atto di natura politica attraverso il quale lo Stato manifesta la propria volontà di intrattenere rapporti internazionali con un altro Stato, una volta che lo Stato ha espresso il riconoscimento non può ritirarlo senza che questo atto comporti conseguenze giuridiche. Il problema del riconoscimento si pone nel momento in cui ci domandiamo se un ente è stato soggetto ai tempi del diritto internazionale, ovvero in quel momento ci chiediamo se il fatto che quell’ente sia stato riconosciuto o no dagli altri Stati conta al fine di soggettività di quell’ente stesso; secondo la teoria costitutiva si, conta e contribuisce quindi a determinare la soggettività internazionale dello Stato. (pag. 84 libro) Riconoscimento di governi La teoria che prevale è quella relativa ai cambiamenti di Governo, costituzionali o meno, che non incidono sulla personalità giuridica di uno Stato. Anche per il Governo vale il principio di effettività, quindi uno Stato si riconosce quando ha il controllo effettivo sulla comunità territoriale e quando questo Governo è il solo rappresentante di quello Stato che intende intrattenere con il Governo delle relazioni internazionali. Anche nel riconoscimento di Governi ci sono istanze di legittimità e legalità. In presenza di istanze di legalità (violazione di norme cogenti) si ha anche qui l’applicazione dell’obbligo/sanzione di non riconoscimento. Obbligo di non-riconoscimento 1945 → Carta delle Nazioni Unite, art. 2(4) proibizione della minaccia o uso della forza nelle relazioni internazionali. 1969 → emerge il concetto di norme di ‘jus cogens’ nel diritto internazionale, formulazione
anche una sanzione, dove si nega a quell’ente la capacità giuridica.
- il riconoscimento e non riconoscimento dichiarativo è una facoltà degli Stati ed è spesso mosso da considerazioni di legittimità.
- il non riconoscimento si è invece sviluppato come un obbligo automatico o in certi casi una sanzione da parte della comunità internazionale in caso di violazione di norme di jus cogens. Quando si parla di mutamenti territoriali si parla di successione in fatto. C’è l’effettività, quindi il diritto internazionale riconosce l’esistenza di uno Stato che si costituisce in via di fatto e solo in alcuni casi vengono fuori istanze di legalità, quando per esempio la creazione di un nuovo Stato è in violazione di norme cogenti. Ipotesi della successione in fatto (totale o parziale):
- unificazione o fusione → si ha quando non c’è continuità con uno dei soggetti
- incorporazione → lo Stato viene incorporato e si inserisce in un altro ordinamento (uno dei due Stati non si è estinto ma mantiene le sue caratteristiche)
- smembramento o dissoluzione → si estingue la personalità di uno Stato che era composto da tanti territori che acquistano rispettivamente autonomia e diventano Stati indipendenti (esempio la disgregazione della Jugoslavia) Vale il criterio della continuità (continuità dell’unione sovietica con la federazione russa perché non c’è mai stato un uscita e ingresso di nuovo dell’ONU)
- distacco o secessione → è vietata a livello interno Tanti ordinamenti costituzionali vietano la secessione (esempio catalogna) e questo provoca ripercussioni anche a livello internazionale perché le entità che intendono secedere cercano appoggio da altri Stati. Il punto problematico si ha nel momento in cui entra in gioco l’utilizzo dell’uso della forza da parte di Stati terzi che favoriscono il processo di secessione. Qui il diritto internazionale ha da ridire perché i tentativi sono attuati in violazione di norme fondamentali per la comunità internazionale. ↓ Altra ipotesi relativa alla secessione è la: anticipo = casi in cui i popoli delle minoranze sottoposte a gravi violazioni che in base al diritto internazionale che si è consolidato non hanno il diritto di autodeterminarsi, non hanno quindi il diritto di secedere, dunque tanti hanno tenuto ci dovesse essere il diritto alla secessione rimedio secessione rimedio → di fronte a violazioni gravi ai danni di una minoranza che non ha possibilità di sottrarsi a queste violazioni ci deve essere il diritto staccarsi, soprattutto se questa minoranza è concentrata su una parte di territorio, Il caso più importante di questo tipo è il Kossovo, che era una regione della Serbia nella quale vive una popolazione albanese in massima parte che era soggetta a discriminazioni, violazioni gravi dal Governo. Il Kosovo ad un certo punto si dichiara unilateralmente indipendente dopo una fase transitoria in cui la regione è stata amministrata dalle Nazioni Unite e il Kosovo si è dichiarato uno Stato. Il Kosovo è stato riconosciuto come Stato da tanti Stati ma non da tutti, Russia e Serbia no, ci fu una spaccatura per questo non è membro dell’Onu, in quanto per diventare membro dell’Onu occorre l’accordo dei 5 membri permanenti.
Il Kosovo dunque è uno Stato ma a sovranità limitata per certi aspetti perché non riesce ad esercitare pienamente le prerogative della sovranità. Come lo Stato esercita la sovranità interna ed esterna Lo spazio principale su cui si esercita la sovranità dello Stato è il territorio geografico, il territorio è delimitato da frontiere, confini. I confini possono essere di varia natura: un fiume, una pianura, disegnati astrattamente...ma di solito sono stabiliti in via fattizia, quindi gli Stati limitrofi per evitare conflitti o contrasti stipulano dei trattati di verificazione delle frontiere. Questi trattati sono in genere riconosciuti da tutti gli altri Stati, sono trattati di una categoria speciale, cioè esauriscono la loro funzione in questo esercizio di delimitazione. I trattati che delimitano le frontiere le delimitano come meglio credono, ma per quanto riguarda gli Stati sorti dall’800 in poi, quindi dalla decolonizzazione dell’America latina si è affermato il principio ‘uti possidetis iuris', cioè quando ci fu il processo di decolonizzazione si sono delimitate le frontiere secondo le vecchie regioni come se le erano suddivise le potenze coloniali, quindi i confini erano stati ereditati sulla base della stabilità. Questo principio viene messo nei trattati di stabilizzazione delle frontiere tra Stati o addirittura nelle Costituzioni di alcuni stati americani per non creare poi conflitti. Principio che ha funzionato per l’America Latina e viene evocato anche per la decolonizzazione dell’Africa (anni 50-60 del secolo scorso). E’ diventato il principio di riferimento anche per quanto riguarda la divisione dei confini e la regola degli smembramenti e diventa un elemento attraverso il quale si cerca di assicurare la stabilità e non causare conflitto ogni volta che c’è un mutamento territoriale. Come si verifica la sovranità negli spazi marini, porzioni non terrestri La regola generale è che sulle acque adiacenti alle coste, gli Stati esercitano una sovranità che decresce via via che ci si allontana dalla costa, per le porzioni di mare vicine alle coste gli Stati esercitano una sovranità quasi piena, mentre via via che ci si allontana la sovranità diventa funzionale, cioè si esercita per amministrare delle funzioni e svolgere compiti in quelle aree, è collegata all’esercizio di alcune funzioni, quindi gli altri Stati hanno molta più libertà su quelle porzioni e questi poteri sono legati a delle funzioni. La prima porzione su cui si esercita la sovranità degli Stati si chiama mare territoriale. Il mare territoriale si estende fino ad una massimo di 12 miglia marine dalla linea di base. La linea di base è la linea di bassa marea lungo la costa, che viene considerato il punto da cui parte il calcolo delle 12 miglia marine. La maggior parte delle norme del diritto del mare sono disciplinate dalla convenzione di Montego Bay (Giamaica), è una convenzione multilaterale della quale fanno parte la maggior parte degli Stati che codifica il diritto del mare. I primi articoli della convenzione sono dedicati proprio a queste definizioni; troviamo anche norme più specifiche come quella che descrive cosa succede nel caso in cui ci sia uno Stato con una costa molto frastagliata dove è difficile calcolare la linea di bassa marea, quindi si usa il sistema delle linee rette → si uniscono i punti sporgenti della costa frastagliata per costituire una linea di base da cui calcolare l'estensione del mare territoriale. Il mare territoriale in passato era 3 miglia il mare territoriale, poi ci si è accordati per una porzione più ampia di territorio che garantisce maggior controllo del territorio dalla propria terra ferma. Non tutti gli Stati arrivano a 12 miglia, alcuni Stati lo dichiarano per legge il proprio mare territoriale, altri no ma va comunque rispettato. La giurisdizione che si estende sul territorio dello Stato si estende anche al mare, man mano che ci si allontana la giurisdizione è concorrente con quella degli altri Stati, quindi più vicino
baie storiche che è anche prevista dalla Convenzione, in alcuni casi la dichiarazione di considerazione di questa porzione di mare delle acque interne ha dato luogo a proteste internazionali (baia del golfo di Taranto). Come viene regolata la disciplina di queste porzioni di mare Il canale è artificiale a differenza degli stretti; gli stretti sono tratti di mare tra due coste. Può esserci lo stretto naturale in cui dalle due parti ha lo stesso Stato, quindi ha il mare territoriale di uno Stato, ma ci può essere uno stretto dove dalle parti ha due Stati diversi. Se lo stretto appartiene al mare territoriale di un solo Stato occorre sapere qual’è lo Stato costiero corrispondente; per gli stretti non si può sospendere il diritto di passaggio inoffensivo, c’è un diritto di passaggio gratuito per gli stretti perchè non si può imporre un pagamento I canali artificiali sono creati da uno Stato e sono parte integrante di quello Stato costiero e in assenza di disposizioni fattizie il canale viene considerato assimilabile allo Stato costiero che non è tenuto a garantire il diritto di passaggio inoffensivo ne a non farlo pagare (tra i più importanti il canale di Panama, di Suez). Per questi canali importanti ci sono convenzioni internazionali di riferimento che ne regolano il funzionamento. Oltre al mare territoriale abbiamo una serie di zone sulle quali la sovranità si estende in misura variabile, quindi sempre meno man mano che ci allontaniamo dalla costa e per funzioni specifiche. Su queste zone lo Stato deve dichiarare la sovranità, quindi adottare provvedimenti interni in cui delimita queste zone e disciplina con un provvedimento specifico altrimenti gli altri Stati non sono tenuti a riconoscere la sovranità su quelle zone. La piattaforma continentale è quella porzione di terra che degrada dalla costa sotto il mare e che si mantiene ad una profondità di circa 800 metri fino a quando sprofonda negli abissi. Intorno agli anni 30/40 del secolo scorso si inizia a scoprire che nel fondo marino ci sono risorse estraibili (gas, petrolio, minerali) e sfruttabili. Quando gli Stati si rendono conto che c’è la possibilità di sfruttare delle risorse sul fondo marino adiacente alle loro coste proclamano la sovranità su questo fondo marino, sulla piattaforma continentale e il primo che la proclama è Truman nel 1945 con una dichiarazione unilaterale in cui dice che gli Stati Uniti esercitano la sovranità sulla piattaforma continentale e che quindi hanno un diritto delle risorse sulla piattaforma da entrambi gli oceani. A volte l’impulso per inserire una regola anche nella Convenzione viene dal diritto interno, in questo caso Truman fa la dichiarazione e poi a cascata una serie di Stati fanno questa dichiarazione, l’impulso può avvenire dagli Stati e origina la consuetudine dove ne viene anche una norma pattizia, la Convenzione di Montego Bay di estendere la sovranità degli Stati sulla piattaforma continentale con dei termini dato che la piattaforma continentale dipende dalla conformazione geologica e alcuni Stati non ce l'hanno. Allora la Convenzione di Montego Bay stabilisce un limite minimo e un limite massimo di ampiezza per delimitare la piattaforma continentale:
- limite minimo → 200 miglia marine dalla costa (dal momento in cui degrada)
- limite massimo → 350 miglia marine dalla costa Gli Stati se non dichiarano niente hanno comunque sovranità sulla piattaforma fino a 200 miglia marine dalla costa, perché anche qui la sovranità si acquisisce in automatico. Lo Stato sulla piattaforma continentale ha la sovranità funzionale, cioè serve a sfruttare le
risorse del suolo e del sottosuolo marino, è una sovranità relativa alle risorse economiche. Uno Stato sovrano ha l’esclusiva ma non vuol dire che non può concederlo ad altri, se vuole può concederlo ad altri che possono anche per esempio installare una piattaforma petrolifera per sfruttare meglio suolo e sottosuolo. Gli altri Stati sul fondo marino hanno la libertà di posa di cavi e condotte sottomarine, cioè la libertà di passaggio e utilizzo del suolo marino per cavi o condotte che possono servire per il trasporto di sostanze. Profili problematici riguardano la delimitazione della piattaforma continentale tra due Stati frontalieri e per le altre zone. Quando non c’è spazio la delimitazione si stabiliva con il criterio dell’equidistanza tracciando una linea, però fu contestato soprattutto nel mare del nord, anche se c’era un criterio di calcolo ma la situazione non era considerata equa dagli Stati infatti oggi in genere gli Stati negoziano tramite accordo con il quale tracciano quella linea. La Convenzione di Montego Bay dichiara che la divisione dovrebbe essere più equa possibile, ma rimanga agli Stati la decisione, anche se spesso non riescono ad accordarsi e vanno di fronte ad un giudice. La zona contigua è una zona che si estende 24 miglia marine dalla linea di base e 12 miglia marine (quindi altre 12 miglia in più rispetto al mare territoriale). La zona contigua, che a differenza del mare territoriale non acquista automaticamente la sovranità ma gli Stati devono a dichiarla, prevede che lo Stato possa prevenire e reprimere violazioni delle proprie leggi e regolamenti in 4 ambiti (da 12 a 24 miglia):
- regolamenti doganali
- regolamenti fiscali
- regolamenti sanitari
- immigrazione In particolare serve per reprimere attività illecite in questi ambiti, l’idea è che si possa intervenire quando c’è sospetto che una nave straniera stia effettuando attività illecite o stia violando le leggi dello Stato in una di queste quattro materie, anche vicino alla costa. Fino a 24 miglia marine dalla costa si estende anche la cosiddetta zona archeologica, che serve a proteggere eventuali reperti archeologici trovati sul fondo marini. L’Italia ha creato nel 2006 una zona di protezione ecologica, cioè una zona per garantire l’attuazione delle convenzioni in materia di prevenzione dell’inquinamento marino che però non è prevista nella Convenzione di Montego Bay. ZONA ECONOMICA ESCLUSIVA (massimo 200 miglia marine) Istanza che viene dagli Stati, inizia negli anni ‘70 e si diffonde questa pratica di creare una zona nella quale lo Stato costiero ha la sovranità sullo sfruttamento delle risorse ed è responsabile della disciplina della pesca. Ogni Stato stabilisce un limite di sfruttamento compatibile anche con l'ambiente e una volta stabilito, la disciplina è nelle mani degli Stati, possono quindi decidere di vendere la pesca ad altri. Non è automatica, quindi va dichiarata e sussiste solo se lo Stato costiero la istituisce. L’italia la istituisce solo nel 2021. Anche qui si ripone il problema della limitazione tra Stati vicini, il criterio è lo stesso. Gli Stati che dichiarano la zona economica esclusiva hanno la responsabilità della protezione dell’ambiente in quella zona. Per gli Stati arcipelago (formati esclusivamente da isole) c’è un adattamento delle regole, si
sfruttata
- chi la sfrutta fa ha l’obbligo di sfruttarla anche a vantaggio di altri Stati
- c’è l’obbligo di condurvi esclusivamente attività con scopo pacifico
- di tenere in considerazione le esigenze della ricerca scientifica, cioè mettere a disposizioni eventuali ricerche
- deve esserci la protezione dell’ambiente La convenzione di Montego Bay crea l’autorità internazionale dei fondi marini, destinata ad occuparsi dell’amministrazione del fondo marino internazionale, l’autorità internazionale dei fondi marini. ZONE DI SOCCORSO IN MARE La Convenzione di Montego Bay ribadisce l’obbligo di soccorso in mare all’art. 98, gli Stati devono esigere che ogni nave che batte la loro bandiera presti soccorso a chi si trova in difficoltà in mare, a prescindere dallo spazio marino in cui si trova, anzi c’è l’obbligo di ogni Stato costiere di istituire un servizio adeguato di ricerca e soccorso. Su questa materia ci sono anche altre Convenzioni specifiche:
- Convenzione Solas → sicurezza della vita in mare viene adottata nel 1974 ed oltre a ribadire come avviene il soccorso in mare, impone agli Stati di coordinare la propria attività la salvaguardia della vita umana in mare
- Convenzione Sar → ricerca e salvataggio marittimo adottata nel 1979, stabilisce che gli Stati debbano stabilire delle zone di ricerca e soccorso, ripartiscono le competenze tra gli Stati. le zone Sar sono queste zone su cui gli Stati si assumono la responsabilità. Il problema è che in mancanza di volontà politica questo sistema non funziona. Dalle violazioni deriva anche il fenomeno di pattugliamento dei mari da parte delle ONG, cioè quelle navi che vengono acquistate da organizzazioni private che fanno operazioni di ricerca e soccorso che gli Stati non fanno. CYBERSPAZIO Diritto internazionale e nuovi spazi Il leviatano di hobbes contiene tutti gli elementi dello Stato:
- il popolo nel suo corpo
- il territorio nella campagna su cui si staglia il principe
- il governo nel principe stesso Contiene anche le tre funzioni principali dello Stato e quindi dell’ordinamento giuridico:
- la corona rappresenta il potere legislativo
- la spada rappresenta il potere esecutivo
- nel bastone il potere giurisdizionale Elemento interessante è il territorio perché noi siamo abituati a pensare allo Stato come un ente territoriale dotato di un suo territorio ed è qui che lo Stato esercita i propri poteri sovrani Spazio extra atmosferico e cyberspazio (quarto e quinto dominio) (il primo dominio è la terra, il secondo il mare, il terzo è l’aria, il quarto è lo spazio extra atmosferico e da qualche anno è stato aggiunto anche il quinto che è il cyberspazio) Negli anni 50 si è iniziato a svolgere attività spaziali con l’Unione Sovietica. La comunità internazionale reagisce creando un comitato per l’uso pacifico degli spazi extra atmosferici, il COPUOS. E’ il primo esempio istituzionale di interesse della comunità internazionale rispetto alle tematiche dello spazio.
Qui gli Stati dialogano, cooperano su come vogliono impostare la loro attività nello spazio e uno dei primi punti fermi è che gli Stati vogliono che lo spazio extra atmosferico sia utilizzato in modo pacifico → principio dell’uso pacifico dello spazio extra atmosferico Subito negli anni 50 gli Stati iniziano anche un’attività di test di armi nucleari, qualche anno più tardi gli Stati iniziano a sperimentare esplosioni nucleari oltre l’atmosfera terrestre, lo fanno non sperimentare nel loro territorio (test che avvenivano tra Stati Uniti e Unione Sovietica che erano le superpotenze impiegate in una guerra fredda). Nel 1963 la comunità internazionale adotta il trattato per la messa al bando parziale degli esperimenti nucleari → gli Stati si mettono d’accordo per vietare gli esperimenti di alcune armi nucleari sul loro territorio, sui fondali marini, in alto mare e nello spazio extra atmosferico. Dopo il 1963 nell’ambito del copuos delle Nazioni Unite parte quella parabola di nascita e sviluppo del → diritto internazionale dello spazio I trattati in materia di spazio sono 5:
- trattato sullo spazio extra atmosferico 1967 Si guarda ai preamboli dei trattati perché in essi troviamo i principi e i valori di quel trattato. Art. 1 → lo spazio extra atmosferico è uno spazio in cui tutti gli Stati possono sfruttare i benefici. Art. 2 → lo spazio extra atmosferico non è soggetto ad appropriazione nazionale ai fini di sovranità. Ai fini della sovranità nessuno Stato può appropriarsi e dire che è sovrano di nessuno degli spazi sullo spazio extra atmosferico. Art. 3 → gli Stati parte condurranno attività nell’esplorazione dell’uso dello spazio extra atmosferico, nell’interesse del mantenimento della pace. Con il richiamo al diritto internazionale si valuta la condotta degli Stati sulla base del diritto internazionale. Quindi nello spazio extra atmosferico si può usare la forza se è consentito dal diritto internazionale, ad esempio per abbattere satelliti e questo è comunque conforme con il principio pacifico dello spazio dato che lo sto usando per difendermi. Anche l’uso della forza può essere un uso pacifico. Art. 4 → gli Stati si impegnano a non piazzare in orbita attorno alla terra oggetti che portano armi nucleari o chimiche veloci e installare queste armi sui corpi celesti o di farle stazionare nello spazio extra atmosferico; saranno utilizzati esclusivamente per scopi pacifici. Subito dopo è stato stipulato un accordo sullo status degli astronauti, inteso come una sorta di inviato dell’umanità, quindi gli Stati si sono assunti degli obblighi di cooperare per consentire all’astronauta di tornare se è in pericolo. Altra convenzione fondamentale è l’accordo sulla luna 1979, accordo che ha avuto poco successo perché gli Stati non volevano dividersi il loro potere e usare delle risorse mettendole sotto il controllo di un’autorità. L’attività spaziale che oggi sta causando più problemi è l’affollamento dello spazio perché le orbite appena fuori la superficie terrestre sono piene di detriti causati dagli uomini attraverso attività con armi nello spazio extra atmosferico. Cyberspazio Caratteristica: combinazione di strutture fisiche esistenti e una rete di comunicazione che ragiona a livello di input e output. Il cyberspazio va regolato perché lo sforzo che gli Stati hanno fatto è quello di applicare regole che già esistono anche a questo quinto dominio.