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Responsabilità Internazionale: Norme, Elementi Costitutivi e Cause di Esclusione - Prof. F, Sintesi del corso di Diritto Internazionale

Sintesi del 15° capitolo del manuale di "Diritto Internazionale" (Cassese, a cura di M.Frulli; Terza edizione)

Tipologia: Sintesi del corso

2019/2020

Caricato il 25/09/2020

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ILLECITO INTERNAZIONALE E
RESPONSABILITÁ DELLO STATO
CAPITOLO 15
La disciplina attuale in di responsabilità degli Stati si basa sul Progetto di articoli sulla
responsabilità degli Stati, adottato nel 2001, che si è occupato della codificazione del diritto
consuetudinario esistente. La disciplina attuale si basa su alcuni elementi distintivi.
Anzitutto, il diritto della responsabilità è svincolato dalle norme operanti in materia di
trattamento degli stranieri e dei loro beni. Oggi è generalmente riconosciuto che, ai fini
dell’identificazione delle norme sulla responsabilità, occorre distinguere le norme primarie,
ossia quelle norme che pongono obblighi di natura sostanziale in capo agli Stati, dalle
norme secondarie, ossia le norme che stabiliscono: le condizioni in base alle quali può dirsi
che vi è stata la violazione di una norma primaria e le conseguenze giuridiche discendenti
da tale violazione. In secondo luogo, la disciplina attuale precisa il contenuto di alcune
regole che, prima, erano controverse. Infine, in base alla specifica natura della norma
primaria violata e alla gravità dell’illecito, vi sono due forme o categorie di responsabilità
internazionale:
Ordinaria: quella normalmente applicabile nei rapporti tra Stati a seguito della
commissione di un illecito;
Secondaria: che discende dalla violazione di norme poste a tutela di valori
fondamentali per la comunità internazionale.
Nel diritto internazionale attuale, vi sono stati importanti cambiamenti anche sotto altri due
profili. Il primo concerne l’istituto della responsabilità individuale ha subito una grande
espansione rispetto al passato. Gli individui possono essere responsabili a livello
internazionale per violazioni gravi del diritto internazionale commessi sia in tempo di
guerra, sia in tempo di pace. Inoltre, possono incorrere nella responsabilità internazionale
per tali crimini anche i leader militari e politici di uno Stato. Il secondo cambiamento è
rappresentato dall’affermazione di regole in materia di responsabilità degli Stati per attività
non proibite dal diritto internazionale.
Illecito internazionale e i suoi elementi costitutivi
Il presupposto indispensabile per il sorgere della responsabilità internazionale è costituito
dalla commissione di un atto illecito da parte di uno Stato. Si ha l’illecito internazionale se si
realizzano due condizioni, una di natura “soggettiva”, l’altra “oggettiva”, inoltre bisogna
verificare che l’illecito abbia causato un danno materiale o morale ad un altro soggetto
internazionale.
1. Elemento soggettivo: si ha quando la condotta materialmente posta in essere da un
individuo è attribuibile ad uno Stato.
Questo è il caso dell’attività degli individui che rivestono la qualità di organi dello
Stato. La nozione di organo contenuta nell’art.4 del Progetto di Articoli della CID è
molto ampia e comprende sia gli organi del potere centrale sia quelli del potere
derivato. Ai fini dell’attribuzione di una condotta illecita allo Stato non vi è distinzione
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ILLECITO INTERNAZIONALE E

RESPONSABILITÁ DELLO STATO

CAPITOLO 15 La disciplina attuale in di responsabilità degli Stati si basa sul Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati, adottato nel 2001, che si è occupato della codificazione del diritto consuetudinario esistente. La disciplina attuale si basa su alcuni elementi distintivi. Anzitutto, il diritto della responsabilità è svincolato dalle norme operanti in materia di trattamento degli stranieri e dei loro beni. Oggi è generalmente riconosciuto che, ai fini dell’identificazione delle norme sulla responsabilità, occorre distinguere le norme primarie , ossia quelle norme che pongono obblighi di natura sostanziale in capo agli Stati, dalle norme secondarie , ossia le norme che stabiliscono: le condizioni in base alle quali può dirsi che vi è stata la violazione di una norma primaria e le conseguenze giuridiche discendenti da tale violazione. In secondo luogo, la disciplina attuale precisa il contenuto di alcune regole che, prima, erano controverse. Infine, in base alla specifica natura della norma primaria violata e alla gravità dell’illecito, vi sono due forme o categorie di responsabilità internazionale:  Ordinaria : quella normalmente applicabile nei rapporti tra Stati a seguito della commissione di un illecito;  Secondaria : che discende dalla violazione di norme poste a tutela di valori fondamentali per la comunità internazionale. Nel diritto internazionale attuale, vi sono stati importanti cambiamenti anche sotto altri due profili. Il primo concerne l’istituto della responsabilità individuale ha subito una grande espansione rispetto al passato. Gli individui possono essere responsabili a livello internazionale per violazioni gravi del diritto internazionale commessi sia in tempo di guerra, sia in tempo di pace. Inoltre, possono incorrere nella responsabilità internazionale per tali crimini anche i leader militari e politici di uno Stato. Il secondo cambiamento è rappresentato dall’affermazione di regole in materia di responsabilità degli Stati per attività non proibite dal diritto internazionale.  Illecito internazionale e i suoi elementi costitutivi Il presupposto indispensabile per il sorgere della responsabilità internazionale è costituito dalla commissione di un atto illecito da parte di uno Stato. Si ha l’illecito internazionale se si realizzano due condizioni, una di natura “soggettiva”, l’altra “oggettiva”, inoltre bisogna verificare che l’illecito abbia causato un danno materiale o morale ad un altro soggetto internazionale.

  1. Elemento soggettivo : si ha quando la condotta materialmente posta in essere da un individuo è attribuibile ad uno Stato.  Questo è il caso dell’attività degli individui che rivestono la qualità di organi dello Stato. La nozione di organo contenuta nell’art.4 del Progetto di Articoli della CID è molto ampia e comprende sia gli organi del potere centrale sia quelli del potere derivato. Ai fini dell’attribuzione di una condotta illecita allo Stato non vi è distinzione

tra gli organi in base al loro carattere collettivo o individuale, né in base al loro rango o alla posizione occupata nell’apparato statale. Naturalmente, gli individui devono agire nell’esercizio delle proprie funzioni e non a titolo privato.  Le norme disciplinano anche il caso in cui gli individui, formalmente privi della qualità di organo dello Stato, svolgono un ruolo importante nell’esercizio di funzioni pubbliche, in quanto esercitano effettivamente autorità per conto dello Stato. Le attività poste in essere da tali individui sono attribuite allo Stato, quindi lo Stato può incorrere nella responsabilità internazionale quando tali attività concretino un atto illecito. Questo è il caso delle compagnie aeree, anche private, alle quali possono essere affidati i controlli in materia di immigrazione; oppure il caso di servizi svolti da agenti pubblici, come la sorveglianza penitenziaria.  Vi è poi l’ipotesi del comportamento posto in essere dall’organo di uno Stato che ha agito materialmente per conto di un altro Stato. In questi casi, la condotta dell’organo va attribuita allo Stato al quale è stato messo a disposizione e per conto del quale ha agito. Deve esserci quindi un legame funzionale tra l’organo di uno Stato e l’apparato di un altro Stato. Un esempio è costituito da giudici di uno Stato che svolgono temporaneamente la funzione di giudici nei tribunali di un altro Stato o per conto di un altro Stato.  Un atto illecito è attribuito ad uno Stato anche se l’organo dello Stato ha compiuto l’azione contravvenendo alle istruzioni ricevute, oppure ha agito al di fuori della propria competenza, ha agito cioè ultra vires , purché la sua condotta sia stata posta in essere con i mezzi e i poteri propri della funzione pubblica. La ratio va ricercata nel fatto che gli Stati e i cittadini stranieri non possono essere a conoscenza della distribuzione dei poteri tra i vari organi dello Stato, effettuata dall’ordinamento nazionale.  Un’altra categoria di individui la cui condotta è suscettibile di essere attribuita allo Stato è quella dei c.d. organi di fatto. Si tratta di individui che, sprovvisti della qualifica formale di organi dello Stato, nei fatti agiscono per suo conto. Per poter attribuire ad uno Stato le condotte di un gruppo di privati è necessario che sussista un rapporto organico de facto quando il gruppo è alle complete dipendenze di uno Stato.  Inoltre, è possibile attribuire allo Stato specifiche condotte di privati se la loro condotta è posta in essere “sulla base di istruzioni ricevute dallo Stato, o sotto la sua direzione o controllo”, secondo quanto dispone l’articolo 8 degli Articoli sulla responsabilità. L’articolo 8 ha accolto la posizione espressa dalla CIG, con la sentenza del 1986 nel caso Nicaragua. La Corte doveva stabilire se, nel corso della guerra civile scoppiata in Nicaragua tra le forze anti-sandiniste e le autorità centrali, talune azioni contrarie al diritto internazionale umanitario erano imputabili agli USA. Per la CIG, l’attribuzione ad uno Stato di atti illeciti compiuti da individui sprovvisti della qualifica formale di organo richiede che essi abbiano agito sotto il controllo effettivo dello Stato, ovvero che la loro condotta sia stata coordinata e diretta dallo Stato oppure che

invece è necessaria la sussistenza di un danno materiale o morale come requisito oggettivo per applicare la responsabilità per atto illecito.  Le cause di esclusione dell’illecito Un altro elemento per accertare la responsabilità dello Stato è l’assenza di circostanze di esclusione dell’illecito. Esistono sei cause di esclusione dell’illecito: il consenso, le contromisure, la forza maggiore, l’estremo pericolo, lo stato di necessità e la legittima difesa (questa opera soltanto in materia di responsabilità aggravata).

  1. Consenso : il consenso prestato da uno Stato preclude l’illeceità dell’atto compiuto da un altro Stato a condizione che esso: a) non sia viziato da errore o coercizione; b) sia chiaramente accertato e non sia presunto; c) promani dagli organi dello Stato competenti ad impegnare lo Stato a livello internazionale; d) sia antecedente alla commissione dell’atto. L’illeceità dell’atto è esclusa solo nella misura in cui siano rispettati i limiti posti dallo Stato che presta il consenso. Esempio: se uno Stato consente lo stazionamento di truppe straniere sul proprio territorio per un dato periodo, queste dovranno essere ritirate una volta trascorso il periodo, un’eventuale ulteriore permanenza non sarebbe coperta dal consenso. Infine, occorre precisare che se l’atto in questione comporta la commissione di un illecito nei confronti di un terzo Stato, il consenso non opera come causa d’esclusione dell’illecito nei confronti di tale Stato.
  2. Forza maggiore : è definita dall’art. 23 degli Articoli della CID: “al verificarsi di una forza irresistibile o di un evento imprevisto, al di fuori del controllo dello Stato, che rende materialmente impossibile nelle circostanze del caso adempiere l’obbligo giuridico”. La forza maggiore non opera se: a) la situazione è causata dalla condotta dello Stato che la invoca; b) lo Stato ha assunto il rischio circa il verificarsi di tale situazione di forza maggiore. La forza maggiore può essere rappresentata da un evento naturale, da una situazione causata dall’intervento umano o da una combinazione di varie circostanze. Un esempio: un aereo di Stato che, a causa di situazioni metereologiche avverse, entri inavvertitamente nello spazio aereo di un altro Stato senza alcuna autorizzazione.
  3. Estremo pericolo : Secondo l’articolo 24 del Progetto di Articoli è la situazione in cui “l’autore dell’atto non ha altro modo ragionevole, in una situazione di estremo pericolo, di salvare la propria vita o quella delle persone affidate alle sue cure”. L’estremo pericolo non opera come causa di esclusione dell’illecito se “la situazione di estremo pericolo è causata, da sola o in combinazione con altri fattori, dalla condotta dello Stato che l’invoca”, oppure se “l’atto in questione poteva creare un pericolo comparabile o maggiore” di quello che si intendeva evitare.

Nell’ipotesi di estremo pericolo, a differenza della forza maggiore, l’organo è consapevole del fatto di porre in essere un comportamento contrario ad un obbligo internazionale. Esempi di estremo pericolo: ingresso non autorizzato di aeromobili statali nel territorio di uno Stato straniero per salvare la vita dei passeggeri. In un caso simile il pilota è consapevole della violazione, ma non ha altra scelta, (ad esempio per un guasto improvviso all’aereo) per salvare i passeggeri. L’estremo pericolo opera come causa di esclusione dell’illecito solo quando sia in gioco la vita, e non anche l’integrità fisica, dell’organo che agisce o delle persone affidate alle sue cure.

  1. Stato di necessità : costituisce una circostanza escludente dell’illecito perché esiste una situazione di pericolo, in cui ad essere in pericolo, non è la vita di un organo dello Stato o di individui che gli sono stati affidati, bensì lo Stato nel suo complesso. Lo stato di necessità non costituisce una circostanza escludente l’illecito a meno che la condotta altrimenti illecita, da un lato, costituisca l’unico modo per salvaguardare un interesse essenziale dello Stato da un pericolo grave ed imminente e, dall’altro non danneggi seriamente un interesse essenziale degli Stati tutelati dall’obbligo violato o della comunità internazionale nel suo complesso. Non può essere invocato come circostanza d’esclusione dell’illecito se lo Stato ha contribuito al suo verificarsi. Nel caso Gabcìkovo-Nagymaros del 1993, l’Ungheria affermò di aver sospeso, nel 1989, gli obblighi derivanti da un trattato internazionale che imponevano la costruzione congiunta, con la Cecoslovacchia, di una diga sul Danubio perché esisteva uno stato di necessità ecologica. La CIG ha respinto questa posizione, in quanto i pericoli invocati dall’Ungheria non erano sufficientemente accertati nel 1989, né erano imminenti e, inoltre, l’Ungheria aveva a disposizione mezzi per fronteggiare i pericoli percepiti diversi da quelli della sospensione e dell’abbandono dei lavori che le erano stati affidati.
  2. Contromisure : costituiscono una causa di esclusione dell’illecito che appartiene alla categoria delle misure di autotutela che uno Stato può attuare per reagire alla commissione di un atto illecito di un altro Stato. Le contromisure costituiscono la reazione ad un qualunque atto illecito diverso dall’attacco armato e consistono nella violazione, nei confronti dello Stato accusato di aver commesso un illecito iniziale, di un diritto soggettivo di questo Stato. Le contromisure sono legittime solo se presentano alcuni caratteri e sono adottate a seguito dell’adempimento di specifici obblighi. Il presupposto necessario di legittimità delle contromisure è la previa commissione di un atto illecito da parte dello Stato contro cui le contromisure sono adottate. Nel regime di responsabilità ordinaria, lo Stato leso, ovvero quello che ha subito un danno materiale o morale, è titolare del diritto di far valere la responsabilità ed è dunque autorizzato a ricorrere a contromisure, al fine di costringere lo Stato offensore a cessare il comportamento illecito e a fornire la riparazione. Le

minaccia o l’uso della forza, o consistenti nella violazione delle norme sui diritti umani. Quindi tale limite si riferisce al divieto di contromisure consistenti nella violazione di altri obblighi di natura cogente, quali gli obblighi in materia di autodeterminazione dei popoli o in materia di tutela dell’ambiente. Inoltre, gli Articoli della CDI prevedono che lo Stato che adotta contromisure non è esentato dal rispettare i propri obblighi: i) in materia di procedure di soluzione delle controversie; ii) in materia d’inviolabilità degli agenti diplomatici o consolari, e delle sedi, degli archivi e dei documenti diplomatici e consolari. Infine, le contromisure devono soddisfare il requisito della proporzionalità. L’applicazione di tale principio solleva due problemi: il primo, riguarda la portata esatta della proporzione; il secondo, l’individuazione del parametro di riferimento per valutare la proporzionalità. Circa il primo problema, alle contromisure non è richiesta una proporzionalità in senso stretto, bensì è richiesto che non siano eccessivamente sproporzionate. Il secondo problema è più complesso, quello di individuare il parametro di riferimento per valutare il requisito della proporzionalità. A questo proposito, la proporzionalità deve essere valutata bilanciando sia il danno causato dallo Stato offensore con quello inflitto attraverso la contromisura, sia l’importanza degli obblighi violati, combinando quindi elementi quantitativi e qualitativi. La ratio di questa impostazione è principalmente da ricercarsi nell’idea che le contromisure mirano a punire lo Stato offensore per la sua condotta illecita. Le contromisure non devono essere confuse con le ritorsioni, le quali consistono nell’adozione, da parte di uno Stato, di comportamenti non amichevoli in reazione sia ad un illecito, sia ad un comportamento a sua volta non amichevole di un altro Stato. Le ritorsioni devono rispettare due condizioni. In primo luogo, esse devono risultare proporzionate alla gravità della condotta contro cui si reagisce. In secondo luogo, devono cessare con il venir meno della condotta in questione. Esempi di ritorsioni: la rottura delle relazioni diplomatiche, il non riconoscimento di atti dello Stato, la cessazione dell’assistenza economica, la sospensione o la riduzione del commercio e degli investimenti, ecc.  Le conseguenze dell’illecito: il rapporto di proporzionalità Con la commissione di un illecito internazionale, si viene ad instaurare un nuovo rapporto giuridico tra Stato offensore e Stato leso. Questo nuovo rapporto giuridico contiene il regime di responsabilità internazionale, che contempla l’insieme degli obblighi giuridici che incombono sullo Stato autore dell’illecito e il complesso di diritti, facoltà e obblighi dello Stato che ha subito tale illecito.  Gli obblighi dello Stato autore dell’illecito e le forme della riparazione Lo Stato responsabile di un illecito internazionale è sottoposto ad un serie di obblighi nei confronti dello Stato leso. Anzitutto, ha l’obbligo di cessare il comportamento illecito e di fornire “appropriate garanzie e assicurazioni di non ripetizione dell’illecito”.

In secondo luogo, deve provvedere alla piena riparazione per i danni causati, che includono “i danni, materiali o morali, causati dall’illecito” Infine, se rifiuta di effettuare la riparazione nella misura e nelle forme richieste dallo Stato leso, deve eccedere in buona fede alle proposte di soluzione pacifica della controversia dello Stato leso. Per quanto riguarda la riparazione, il diritto internazionale prevede una gerarchia tra le varie forme di riparazione. Nel caso di danno materiale, lo Stato responsabile deve provvedere alla restituzione in forma specifica, sempre che quest’ultima non sia materialmente impossibile o non comporti un onere eccessivo rispetto al vantaggio che deriverebbe dalla restituzione in luogo del risarcimento. Se la restituzione non è possibile, lo Stato responsabile deve provvedere alla “riparazione per equivalenza”, ossia corrispondere allo Stato leso un risarcimento del danno nella misura in cui non sia stata possibile la riparazione attraverso la restituzione. Il risarcimento deve coprire ogni danno economicamente valutabile, inclusa la perdita di profitti. Quando la restituzione e il risarcimento monetario non consentono la piena riparazione del danno, lo Stato autore dell’illecito è obbligato a fornire la c.d. soddisfazione. Quest’ultima è una forma di riparazione per danni non materiali arrecati allo Stato leso, derivanti solitamente da illeciti lesivi dell’onore e della dignità. La soddisfazione può consistere, ad esempio, nel riconoscimento della violazione dell’obbligo, nella presentazione di scuse o in ogni altra forma appropriata. Un’ altra forma di soddisfazione potrebbe essere la punizione, da parte delle autorità nazionali dello Stato responsabile, degli individui che materialmente hanno commesso l’illecito.  Diritti, poteri e obblighi dello Stato leso La CDI ha individuato tre categorie diverse di Stato leso.

  1. La prima si riferisce al caso di illeciti consistenti nella violazione di norme che istituiscono rapporti basati sulla reciprocità. In questi casi è leso lo Stato titolare del diritto soggettivo di corrispondere all’obbligo violato.
  2. Per quanto concerne le violazioni di norme che pongono obblighi solidali , invece, è leso lo Stato in ordine al quale la violazione ha un’incidenza particolare.
  3. Infine, nel caso di obblighi integrali (ossia di obblighi caratterizzati dal fatto che la loro violazione muta radicalmente la posizione di ciascun altro Stato vincolato dal medesimo obbligo, per quanto concerne l’ulteriore adempimento dell’obbligo in questione), la CDI considera lesi tutti gli Stati nei confronti dei quali l’obbligo doveva essere adempiuto. Gli obblighi integrali sono solitamente di origine convenzionale, e quindi si tratta di obblighi il cui adempimento è strettamente dipendente dall’adempimento altrui. In seguito all’illecito, lo Stato è titolare dei diritti corrispondenti agli obblighi dello Stato responsabile, soprattutto ha il diritto di richiedere la cessazione dell’atto illecito, assicurazioni e garanzie di non ripetizione dell’illecito, e la piena riparazione per i danni materiali o morali subiti.