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RISPOSTE DIRITTO INTERNAZIONALE
1. RESPONSABILITA’ INTERNAZIONALE DELLO STATO
Il tema della responsabilità internazionale è un tema dibattuto e frammentato, in quanto si tendeva a trattare il tema delle conseguenze di un illecito e delle reazioni possibili nel quadro della singola norma materiale. Ad oggi si applicano regole comuni a tutti i tipi di illecito. Tale tema fu molto dibattuto dalla Commissione e dal giurista italiano Roberto Ago che elaborò un progetto di articoli, giunto all’Assemblea Generale ma mai divenuto trattato. Nell’art. 1 di tale progetto si disciplina la dimensione internazionale dell’illecito e della responsabilità. Il diritto internazionale ci mostra come il regime di responsabilità è separato dal regime interno; una condotta che è lecita secondo il diritto interno può essere illecita dal diritto internazionale e viceversa. Nell’art. 2 abbiamo due definizioni di illecito internazionale, divisa in due elementi:
- Elemento soggettivo: condotta dello Stato.
- Elemento oggettivo: violazione di un obbligo internazionale mediante questa condotta. L’art. 3 afferma che il diritto interno accetta che una condotta lecita nel suo diritto sia illecita nel diritto internazionale, in quanto tutti e due i diritti hanno un regime autonomo. L’art. 4 definisce e ricomprende nella nozione di organo tutte le entità che svolgono un’attività riconosciuta dallo Stato, ad esempio è organo dello Stato anche un professore universitario. Per far sorgere la responsabilità di uno stato, bisogna che sia un organo a far sorgere questo tipo di responsabilità. Ad esempio, se un cittadino italiano uccide il leader francese non fa sorgere la responsabilità dello stato, se tale azione viene compiuta da un soldato italiano, la responsabilità viene posta in essere. L’art. 5 prevede una serie di ipotesi che ampliano la categoria di organi, se una società privata di vigilanza viene incaricata da parte dello Stato di svolgere determinati poteri di tipo pubblicistico, laddove questi soggetti agiscano nello svolgimento di queste funzioni ecco che tale condotta è imputabile allo Stato. L’art. 6 prevede la cooperazione tra stati in ambito di polizia e quindi di repressione dei crimini. Casi in cui alcuni poliziotti sono stati dislocati provvisoriamente in un altro stato per svolgere determinate funzioni. Trattandosi di un’operazione svolta nel territorio di un altro stato, la regola affermata dal progetto di articoli è che risponda della condotta lo stato che li ha ricevuti e non lo stato di origine di cui sono organi.
L’art. 7 è una norma trasversale e illustrata come disciplina ultra vires “eccesso di autorità”. Il criterio dell’articolo è che, anche quando la condotta di un organo eccede i poteri che gli sono stati attribuiti, la condotta resta imputabile allo stato di appartenenza, a condizione che quel gruppo di soggetti stia agendo nell’esercizio delle sue azioni, nella sua qualità di organo. Se sta agendo in quanto organo, l’eccesso dei propri poteri fa venire meno la responsabilità dello stato. CASO MALLEN riguardante le città frontiera tra Stati Uniti e Messico, in cui un console messicano trovatosi vicino le frontiere di El Paso aveva ammaliato la donna dello sceriffo di quel paese, che reagì in maniera brusca affrontando a viso aperto il console messicano. Dopo alcuni anni, il console messicano riprende la storia con la donna e lo sceriffo decise conseguentemente di arrestare il console, puntandogli una pistola. Ne nasce una controversia internazionale tra Stati Uniti e Messico: a livello internazionale vengono distinti i primi fatti con i secondi, perché il tribunale afferma che:
- Nel primo caso gli Stati Uniti non hanno la responsabilità perché lo sceriffo ha agito da privato cittadino.
- Nel secondo caso: i giudici affermano che lo sceriffo ha agito nel pieno servizio di funzione di pubblico ufficiale. Gli Stati Uniti sono responsabili soltanto in relazione a questa seconda condotta. L’art. 8 prevede la condotta compiuta dagli organi de facto, è l’ipotesi nella quale ci siano un gruppo di persone la cui condotta è compiuta secondo le istruzioni oppure sotto la direzione e il controllo di uno stato. Tale condotta è imputabile all’organo di quello stato. L’art. 9 prevede una condotta eseguita in mancanza di un’autorità ufficiale, è un’ipotesi fattuale che si riferisce alla situazione in cui vi sia un gruppo di persone che agisce in modo equivalente ad un potere dello Stato e quindi esercita di fatto prerogative dello Stato stesso, controllando militarmente un territorio o esigendo il pagamento di tributi nell’assenza dell’autorità statale. 2. INTERPRETAZIONE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO Nel momento in cui un trattato entra in vigore si pone agli organi chiamati ad applicarlo il problema di come debba essere interpretato. La competenza a interpretare i trattati spetta agli stati che ne sono parte, sia attraverso gli organi del potere esecutivo sia attraverso i giudici nel momento in cui siano chiamati ad applicarli in una controversia e può spettare anche a organi internazionali la cui competenza sia espressamente prevista dal trattato. Un trattato dev’essere interpretato in buona fede e alla luce del:
- Testo.
- FONTI COMUNITARIE
Tra le norme comunitarie ricordiamo: regolamento di Bruxelles 1. Regolamento di Bruxelles 2 sostituito nel 2009 con il regolamento 2bis. Statuto di Roma, il quale disciplina le obbligazioni.
- FONTI INTERNAZIONALI Lex mercatoria costituita da una serie di regole inerenti al settore dei traffici internazionali. Sono norme diffuse nella prassi e in gran parte codificate, il cui scopo è regolamentare rapporti di natura economica. Uno degli aspetti più discussi è quello sulla sua natura giuridica:
- La tesi normativa affermava che la lex rientrava nel diritto consuetudinario e quindi non fosse una fonte del diritto.
- La tesi negoziale sosteneva che non appartenesse ad altro diritto consuetudinario e quindi non fosse una fonte di diritto. Nella prassi si ritiene che debba prevalere la tesi negoziale, anche se nel concreto viene considerata come fonte del diritto. 4. CODIFICAZIONE Per codificazione nel diritto internazionale si intende la messa per iscritto di questa o quella consuetudine che non segue un processo di formazione autonoma di norme. La logica della codificazione è quella di dare maggiori forme di certezza al contenuto della consuetudine, aiutando i collaboratori giuridici che si occupano del diritto internazionale ad avere maggiore chiarezza del contenuto della consuetudine o a verificare la sua effettiva esistenza. La codificazione delle consuetudini internazionali ha avvio nella seconda metà dell’800 ed è espressione dell’illuminismo giuridico, per poi rafforzarsi nel corso del positivismo. Nel 1873 nascono due organismi di codificazione del diritto internazionale:
- Istituto di diritto internazionale, di tradizione francese.
- Associazione del diritto internazionale, di tradizione common law anglosassone. È un’associazione di privati, creata per mettere per iscritto la massa di prassi internazionali, necessari per consolidare le serie di consuetudini.
Oggi la codificazione principale avviene sotto altre forme, nella Carta Onu una delle competenze dell’Assemblea Generale è quella di promuovere la codificazione e lo sviluppo progressivo del diritto internazionale. La Commissione del Diritto Internazionale è composta da giuristi internazionalisti, professori del diritto internazionale e esperti in base alla loro competenza giuridica. Essa ha il compito di provvedere alla codificazione del diritto internazionale consuetudinario. Quando la Commissione inizia ad operare, è libera di discutere e valutare ciò che ritiene giusto scrivere, in relazione alla funzione che le è stata assegnata. Nella Commissione c’è un relatore speciale che porta avanti la sua ricerca e che arriva ad una prima bozza di testo in cui comincia a dare spiegazione sulla prassi studiata, che discuterà successivamente con gli altri membri della Commissione. La Commissione lavora in maniera autonoma, ma consulta gli stati una volta arrivata a dei risultati intermedi. Nella stragrande maggioranza dei casi si arriva ad un testo che può avere o una forma discorsiva o articoli. La concreta efficacia dell’opera di codificazione dipende dalle caratteristiche di vigore, chiarezza e autorevolezza.
- TRATTAMENTO STRANIERI (DUE OBLIGHI NON RESPINGIMENTO E NON ESPROPRIARE) Secondo il diritto internazionale consuetudinario lo Stato deve riservare agli stranieri un trattamento internazionale minimo. Lo Stato territoriale può esercitare la sua autorità sugli stranieri nella misura in cui sussista un legame sufficiente tra gli stranieri e lo Stato stesso. La questione del trattamento dei cittadini stranieri può articolarsi in problemi più specifici:
- Ammissione, estradizione ed espulsione: gli stati sono liberi di regolare l’ingresso e l’uscita dal proprio territorio di cittadini stranieri, a meno che il diritto ad entrare o a restare nel territorio di uno Stato sia previsto da un trattato.
- Amministrazione della giustizia: i cittadini stranieri hanno diritto alle garanzie processuali e ad un’assistenza legale adeguata. L’illecito conseguente dal mancato riconoscimento delle garanzie processuali essenziali viene denominato “diniego di giustizia”.
- Prevenzione e repressione degli illeciti: gli Stati hanno l’obbligo di proteggere la persona o i beni dei cittadini stranieri, prevedendo o reprimendo offese nei loro confronti.
- Rispetto del debito pubblico dello Stato predecessore: nel caso in cui i cittadini stranieri abbiano contratto debiti con lo Stato predecessore e vi sia stato un mutamento di sovranità, esiste la tendenza degli stati subentrati di accollarsi i debiti contratti dai debitori e ciò vale solo per debiti localizzati.
La teoria dualista è oggi largamente accettata, in quanto presenta diversi vantaggi come la possibilità di distinguere le norme consuetudinarie dalle mere abitudini e dalle semplici norme sociali “di cortesia”. La consuetudine non costituisce un fenomeno di autonomia giuridica, ma contiene un elemento di eterogeneità poiché consente alla generalità degli Stati di imporsi a chi isolatamente si sia opposto alla formazione della norma e vi abbia resistito. Inoltre, la teoria dualistica individua solo gli elementi costitutivi della consuetudine, ma poco o nulla dice circa il procedimento di formazione della norma. Tuttavia, nella sua vaghezza coglie una verità: la consuetudine è un modo di produzione giuridica difficilmente riconducibile all’idea di procedimento e caratterizzata da un grado di incertezza. Affinché si ricostruisca una norma consuetudinaria, la Corte Internazionale di Giustizia si accontenta di fare riferimento alla necessità di un certo lasso di tempo. Non è dato affermare con precisione di quanti stati ha bisogno il processo di formazione di una norma consuetudinaria, è certo che un solo stato o una minoranza di stati non sono sufficienti. In base al principio dell’eguaglianza formale degli Stati, nel processo di formazione della consuetudine il peso della prassi e dell’opinio di ciascuno di essi dovrebbe essere lo stesso. La mancanza di un vero e proprio procedimento di adozione della norma fa si che gli Stati più forti riescano ad influenzare in modo decisivo la nascita ed il ricambio delle norme consuetudinarie. Si può concludere che non esiste un procedimento prestabilito di formazione della consuetudine. Si possono delineare una varietà di procedimenti, ma si tratta di procedimenti non predeterminati. Di una norma consuetudinaria si può dire che esista o meno, ma non se sia validamente formata oppure no.
7. RISERVE La riserva è una dichiarazione unilaterale con cui uno Stato si vincola ad un trattato, eccettuando una o più clausole (riserva eccettuativa) oppure con la modifica di una o più clausole (riserva modificativa). Sono possibili anche riserve con cui uno Stato, vincolandosi ad un trattato accetta una o più clausole solo con un determinato significato ed escludendo ogni altro significato astrattamente possibile (riserva interpretativa). La funzione delle riserve è quella di permettere ad uno Stato di partecipare al trattato in una misura ridotta o differenziata rispetto agli altri contraenti.
Le riserve hanno senso soltanto con i trattati multilaterali, in quanto in quelli bilaterali la proposta da una riserva equivale alla domanda di negoziare un nuovo trattato.
8. PRASSI ANTERIORE ALLA CONVENZIONE DI VIENNA In passato si preferiva difendere l’integrità del trattato e limitare al massimo l’apponibilità delle riserve, così da assicurare che tutte le parti assumessero un identico impegno. Il sistema europeo si fondava sul principio dell’integrità, al quale si contrapponeva quello “panamericano”, il quale si ispirava al principio di universalità dei trattati. Lo scopo era quello di favorire la più ampia partecipazione al trattato, a costo di sacrificare l’uniformità degli obblighi assunti. Una soluzione simile a quella del sistema panamericano fu accolta dalla Corte internazionale di Giustizia nel parere del 1951 sulle Riserve alla Convenzione sul genocidio. Alcuni Stati intendevano aderire alla Convenzione del 1948 sul genocidio apponendo delle riserve, benché la Convenzione non prevedesse espressamente la facoltà di apporle. Le conclusioni della Corte di Giustizia furono che doveva ammettersi la possibilità di formulare riserve purché fossero compatibili con l’oggetto e lo scopo del trattato, e che gli altri Stati già parti potevano opporsi alla riserva sollevando un’obiezione oppure accettarla. 9. ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI/ONU Gli Stati esercitano la propria autorità di governo entro i rispettivi territori coordinandosi tra loro: il coordinamento tra gli Stati avviene oggi anche impiegando forme organizzate di associazione interstatale, create dagli Stati con un trattato e provviste di organi propri alle quali si dà il nome di organizzazioni internazionali. Le organizzazioni internazionali hanno un carattere derivato dalla volontà degli Stati. Una delle prime organizzazioni internazionali fu l’unione postale che nasce perché gli Stati ne avevano bisogno a causa dei nuovi strumenti nati per favorire il commercio, la quale non aveva solo un potere normativo. Alla fine della Prima guerra mondiale fu istituita la Società delle Nazioni, un’organizzazione internazionale con competenze nel campo della sicurezza collettiva, strutturata in organi. La Società delle Nazioni non riesce a raggiungere i suoi obiettivi, in quanto scoppierà il secondo conflitto mondiale.
Il principio dell’autodeterminazione dei popoli nasce senza dubbio nell’ambito della reazione o, meglio, evoluzione, delle vicende legate alla colonizzazione. È proprio all’interno della Carta delle Nazioni Unite che rintracciamo il riferimento normativo al principio di autodeterminazione dei popoli; si tratta di norme consuetudinarie, che hanno dato un impulso fondamentale affinché si affermasse una norma non scritta che vincola tutti gli stati. Tuttavia, la sua definizione giuridica è molto ampia e complessa, la delimitazione del significato di autodeterminazione è stata a lungo controversa, perché affermare che un popolo ha diritto ad autodeterminarsi, ossia a diventare indipendente, può entrare in contrasti con il principio di sovranità territoriale. Il primo tentativo di definizione del principio di autodeterminazione dei popoli si rintraccia nella carta ONU all’art. 1, in quanto parla di auto-decisione, da intendere con l’espressione di autodeterminazione. La spinta nazionalista da un lato e l’importanza assunta dai diritti umani dall’altro, porta all’affermazione del principio di autodeterminazione dei popoli. Bisogna fare una precisazione tra:
- autodeterminazione esterna: prevede il diritto dei popoli sottoposti a dominazione coloniale, segregazione razziale o occupazione straniera, di divenire uno Stato indipendente, o di associarsi liberamente ad un altro Stato o ancora di integrarsi ad uno Stato indipendente. Riguarda quindi le relazioni esterne.
- Autodeterminazione interna: comporta il diritto di un popolo all’interno di uno Stato, ad un governo che lo rappresenti. È una nozione non vincolante, che non è oggetto di una norma giuridica internazionale. Questo principio, così delineato, si associa ai diritti umani, in particolare quelli di partecipazione politica, volti a realizzare un’autentica rappresentanza politica. L’esito più frequente dell’applicazione del principio di autodeterminazione è la creazione di un nuovo stato per secessione. Vi sono altri due esiti possibili rispetto all’applicazione del principio di autodeterminazione:
- Il territorio sottoposto a dominio straniero decida di restare sottoposto a quel dominio.
- Il territorio che ha diritto all’autodeterminazione può decidere di staccarsi dallo stato e di entrare a far parte di un altro stato, dove magari è rappresentato a livello etnico, religioso o culturale. Si verifica l’acquisizione territoriale da parte di uno stato a discapito di un altro e quindi ad una incidenza sull’estensione territoriale.
12.GIURISDIZIONE
Quando sorge una controversa internazionale, gli stati contendenti possono cercare di raggiungere una soluzione attraverso due meccanismi:
- Di tipo giurisdizionale: che sfociano in un provvedimento vincolante per le parti, tali sono i procedimenti svolti dinanzi ad arbitri e giudici internazionali.
- Di tipo diplomatico: ossia tutti quei mezzi che avviano le parti al raggiungimento di un accordo nel merito della controversia. La giurisdizione internazionale può riguardare sia controversie tra Stati, sia controversie tra Stati ed individui. Gli stati prevedono nelle loro norme sulla giurisdizione dei criteri esorbitanti che consentono ai relativi giudici di pronunciarsi su situazioni che intrattengono col foro solo legami assai tenui. Le norme sulla giurisdizione assolvono compiti diversi. Alcune provvedono a definire l’ambito della giurisdizione dei giudici di uno stato e altre provvedono a coordinare il lavoro delle autorità del foro con quelle delle autorità di altri stati. Le norme relative alla competenza giurisdizionale stabiliscono se i giudici dello stato del foro sono abilitati a decidere il merito di una domanda di cui siano investiti o ad esercitare le funzioni proprie del loro ufficio. Le norme sulla giurisdizione sono forgiate dai singoli stati secondo le loro preferenze, priorità politiche e i rispettivi valori costituzionali 13.FORI Il domicilio è definito “foro generale” e rappresenta il titolo di giurisdizione, cioè il criterio principale che in assenza di altre disposizioni determina la giurisdizione italiana in una controversia con caratteri di estraneità. I regolamenti prevedono a loro volta dei fori alternativi al foro generale, essi concernono delle controversie che possono essere portate davanti ad un altro giudice. Tali controversie hanno delle caratteristiche specifiche come la vicinanza geografica del fatto oppure un particolare legame tra un altro foro e la causa in questione. Questi fori alternativi sono anche detti facoltativi perché viene lasciata all’attore la scelta di richiedere uno di questi fori alternativi rispetto a quello generale. L’esempio più consistente di foro speciale si ha in materia contrattuale: il regolamento consente che in questa materia una persona che ha il proprio domicilio nel territorio di uno stato membro possa essere convenuto anche davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione che viene dedotta in giudizio è stata eseguita o deve essere eseguita. Il foro speciale può essere richiesto solo per l’obbligazione dedotta in giudizio.
- Negoziazione.
- Firma.
- Ratifica o adesione.
- Scambio o deposito delle ratifiche.
- Registrazione. Il procedimento di stipulazione in forma semplificata consiste nel fatto che la firma vincola lo Stato e determina l’entrata in vigore del trattato, senza che segua la ratifica. 16.STATO DI NECESSITA’ Lo stato di necessità si configura come assenza di alternative che permettono di raggiungere uno stesso risultato senza causare peri lesione di un bene giuridico. L’interesse tutelato, cioè l’interesse che giustifica la condotta illecita, non è personale, ma è dello stato stesso. Nella prassi è stato invocato lo stato di necessità in ambito di tutela degli investimenti stranieri che avevano violato delle regole, ma ritenute necessarie per evitare una catastrofe di ordine pubblico. Negli ultimi decenni la prassi internazionale sta riconoscendo uno spazio allo stato di necessità, un interesse essenziale è un interesse dello stato riconosciuto dal diritto internazionale. L’art. 25 da ulteriori limiti allo stato di necessità:
- Non può essere invocata la necessità quando lo stato abbia agito in maniera tale da creare questa situazione di necessità.
- Lo stato può violare una norma a condizione che non venga violato un interesse essenziale di un altro stato. 17.USO DELLA FORZA La sicurezza dei singoli consociati e del sistema nel suo complesso costituisce un valore essenziale. Il sistema internazionale disciplina la sicurezza collettiva contro gli illeciti, minacce. Il tema dell’autotutela ben si collega al tema dell’uso della forza, anche se non tutti i tipi di autotutela implicano l’uso della forza. Il tema dell’uso della forza che sia lecita e giusta è riassunto in un vecchio brocardo di Ugo Grozio “bellum iustum est iuris executio” da un lato la forza è massima espressione di giuridicità e dall’altro l’uso della forza si configura come la lesione della sovranità territoriale. L’Art 2.4 della Carta Onu prevede il divieto di minaccia o uso della forza a carico di tutti gli stati membri contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di un altro
stato. Quando si parla di divieto di uso della forza ci si riferisce alla forza militare nelle relazioni internazionali degli stati membri. Esistono tre eccezioni del divieto di uso della forza e sono:
- La legittima difesa: la possibilità di difendersi da un attacco, da un’aggressione militare o da una lesione. L’azione di legittima difesa è formalmente un’eccezione all’uso della forza perché implica l’uso della forza nel territorio di un altro stato.
- Il consiglio di sicurezza può intervenire in extra ratio, in quanto ha diritto di usare la forza in determinate circostanze che si collegano a gravi crisi internazionali.
- La terza eccezione riguarda la difficoltà del consiglio di sicurezza di intervenire perché paralizzato dal diritto di veto. 18.CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE Le circostanze che escludono l’illiceità sono note come ‘cause di giustificazione’: qualora ci sia un elemento oggettivo e soggettivo, ma c’è una causa di giustificazione, l’illecito non sussiste. Circostanze che escludono l’illecito:
- Il consenso: prestato dallo Stato nei confronti del quale viene compiuta l’azione. Il consenso non deve essere viziato, non deve essere dato sotto minaccia armata o da un organo che non aveva competenza e si ricollega agli obblighi che non sono erga omnes.
- La legittima difesa: afferma che l’illiceità di uno stato è escluso se quell’atto costituisce una misura lecita di legittima difesa, in conformità con la carta delle Nazioni Unite. Secondo alcuni la norma consuetudinaria che riguarda il tema della legittima difesa è una norma primaria che prevede un modello di comportamento, una previsione autonoma che disciplina i rapporti tra gli stati. La legittima difesa opera in circostanze ampie, che tutela in generale un attacco ad un bene personale. Nel diritto internazionale c’è poco spazio alla categoria della legittima difesa perché la sua dimensione essenziale è assorbita dalla categoria dello stato di necessità.
- La contromisura o rappresaglia : è un atto che in sé sarebbe illecito, ma che è giustificato se e in quanto finalizzato a far rispettare un obbligo di responsabilità in capo ad un altro stato.
- La forza maggiore e il caso fortuito: la forza maggiore è una forza irresistibile mentre il caso fortuito è un evento imprevedibile. La condotta che in sé sarebbe illecita, ma diviene lecita quando questa forza maggiore e tale evento imprevedibile causano l’atto illecito al di là del controllo dello stato. Ci devono essere necessariamente un nesso causale che porta alla condotta illecita
Nel tempo, la risoluzione delle controversie internazionali si è evoluta: il primo passo è stato compiuto nella metà del XIX secolo, in cui si cercò di istituire dei meccanismi per formare un accordo, per istituzionalizzare la funzione arbitrale. Il primo mezzo è costituito dal compromesso arbitrale: per una singola controversia, gli stati tramite un compromesso arbitrale, decidono di istituire un arbitrato isolato. Nominavano quindi un arbitro terzo, e non un rappresentante di una delle due parti, stabilendo le regole procedurali dell’arbitrato, obbligandosi a rispettare la decisione (definito lodo arbitrale). Gli stati, quindi, non risolvono la controversia, ma istaurano un vero e proprio collegio o un arbitro singolo che deciderà in merito alla questione. Inizio XX secolo si svilupparono ulteriori mezzi che sono:
- La clausola compromissoria.
- Il trattato generale di arbitrato. Questi mezzi erano ancora incompleti perché le parti si obbligano solo a stipulare l’accordo, non c’è un organo che risolve il conflitto. Il primo organo permanete è la Corte Internazionale di Giustizia, la quale ha due competenze funzione consultiva e funziona contenziosa. La corte Internazionale di Giustizia non può essere confusa come un giudice naturale, si hanno due giurisdizioni:
- Speciale: quando a seguito di una controversa tra stati questi si accordano di devolvere la questione alla Corte Internazionale di Giustizia.
- Obbligatoria: lo stato ha la possibilità di adire la Corte Internazionale di Giustizia in via unilaterale, in tre modi differenti: con clausole compromissorie complete, con il trattato generale di arbitrato e la dichiarazione ad hoc. 21.OBBLIGO ERGA OMNES Le norme internazionali in materia di diritti umani presentano tutte un elemento strutturale comune e producono obblighi erga omnes. Questo vuol dire che gli obblighi in materia di diritti umani incombono su ciascuno stato, contemporaneamente nei confronti di tutti gli stati appartenenti ad una certa comunità. Dunque, la logica sottesa alle norme sui diritti umani è di tipo pubblicistico e conduce alla protezione di un valore comune. La comunità di stati verso la quale sono assunti gli obblighi può essere:
- Una comunità parziale.
- La comunità internazionale nel suo complesso.