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diritto penale magistrale capitolo 1
Tipologia: Appunti
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Il sistema penale ha per oggetto la punizione dei fatti di cui si vuole evitare la realizzazione. Pena è la sofferenza inflitta e prevista in funzione deterrente di prevenzione mediante intimidazione. la pena è la conseguenza del reato. La pena può essere considerata il prolungamento logico e storico della pratica della vendetta. La vendetta corrisponde ad un istinto, ad una pulsione di veder soffrire l’offensore. La funzione sociale della vendetta corrisponde alla comunicazione del messaggio che il soggetto potrà vendicarsi. Il meccanismo è quello della relazione frustrazione-aggressione. La sofferenza dell’offensore serve a compensare quella dell'offeso e quindi a risolvere la sua frustrazione con la liberazione dell'aggressività indotta di cui costituisce l'obiettivo. Su questo rapporto è fondata l’idea della giustizia penale come retribuzione, la giustizia penale può essere definita e cercata nei termini dell’uguaglianza dei cittadini di fronte alla pena; nella prevenzione può essere definito e rintracciato il contenuto funzionale giustificatorio della pena. Un problema centrale riguarda la misura in cui l’istinto della reazione aggressiva alla frustrazione sia innato salvo poi essere rafforzato dalla dimensione sociale e la misura in cui lo stesso sia indotto per imitazione dalla pratica sociale e quindi abbia una matrice essenzialmente razionale. Un altra osservazione critica relativa alla relazione frustrazione- aggressione può essere quella di una eccessiva genericità e quindi di significatività del nozione di frustrazione. Nel processo di formazione e sviluppo della società la vendetta ha una funzione importante che si può definire istituzionale. La prima regola giuridica nella storia è costituita dalla cosiddetta “legge del taglione” occhio per occhio dente per dente scritta nel codice di Hammurabi nel 1792. Una manifestazione di progresso della civiltà come affermazione del criterio di commisurazione e proporzionalità del male con la vendetta al male subito. Questa legge fu utilizzata in molte popolazione con lo scopo di porre un limite alle vendette private che spesso degeneravano in faide. Secondo Filangeri questa pena del taglione contro la quale si scagliano i nostri criminalisti
deve essere proscritta da qualunque codice di una nazione già pervenuta alla sua maturità e nello stato della società di cui noi parliamo, l'istituzione più savia e più opportuna alle sue politiche circostanze. Una pratica che si è affermata è stata quella della composizione economica e pacifica della lite sulla spinta degli interesse dell’offensore di evitare l’esercizio della vendetta da parte dell’offeso. Nella società barbarica la vendetta privata assunse una dimensione collettiva (la faida) E costituiva un vero e proprio dovere morale in cui erano coinvolti tutti i membri della famiglia dell'offeso nei confronti della famiglia dell’offensore. Il guidrigildo era la composizione economica per l'omicidio ossia la somma che l'uccisore, di un uomo libero, e i suoi parenti dovevano pagare ai parenti dell’ucciso per espiare il delitto ed evitare la vendetta di sangue. Al tempo di Rotari, che era il re dei Longobardi, la vendetta cominciò ad interessare anche lo stato, poiché si era stabilito che la composizione economica dovesse andare per metà alla Corte regia. Il banno era il potere riconosciuto al sovrano di imporre una sanzione pecuniaria. La pratica della vendetta è stata limitata in quanto costituiva disordine sociale e tale delimitazione è una manifestazione rilevante del potere in via di formazione e dell'evoluzione culturale, essa genera altra vendetta e così la storia, la cultura e la civiltà hanno cercato di regolarla e ridimensionarla, imponendo in alcuni casi l’obbligo di accettare un’eventuale offerta di composizione economica. Secondo Pasukanis, che era un giurista sovietico, l’origine del diritto penale si connette con la consuetudine della vendetta di sangue ma la vendetta si mette in atto soltanto perché è seguita dalla vira che era il risarcimento di denaro dovuto per l'uccisione di un uomo libero. Se consideriamo il fenomeno dall'altro punto di vista non vi troveremo altro che la lotta per l'esistenza ossia un fatto puramente biologico. Per i teorici del diritto penale che si riferiscono ad un'epoca più tarda la vendetta del sangue coincide con lo ius talionius cioè il criterio della uguale retribuzione in base alla quale la vendetta compiuta dalla offeso esclude la possibilità di una vendetta ulteriore. In realtà il carattere più antico della vendetta del sangue non era affatto questo, i conflitti tribali si trasmettevano di generazione in