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diritto penale parte generale
Tipologia: Sintesi del corso
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Capitolo II : LA LEGGE PENALE E I PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO PENALE
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Il sistema di legalità formale. La nozione di fattispecie, tipi ed elementi di fattispecie. I giudizi di giuridicità e antigiuridicità. Alcuni principi generali del diritto penale Il nostro sistema penale è fondato sul principio di stretta legalità formale , nel senso della necessaria disposizione espressa di legge dei reati e delle pene: nullun crimen, nulla poena, sine lege. (nessun crimine, nessuna pena, senza legge)
La previsione legale deve riguardare il fatto per cui si punisce ( reato ), e la pena con cui si punisce.
La previsione legale deve essere anteriore alla commissione del reato.
Il principio di stretta legalità formale è ribadito all’articolo 199 c.p. per quello che concerne le misure di sicurezza. Ugualmente nella Costituzione , è stabilito all’ art. 25 Cost. che, nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso ; e nel 3 comma si legge che, nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge. Nell’art 7 CEDU convenzione europea dei diritti dell’uomo è sancito il principio nessuna pena senza legge.
Del principio di legalità è possibile cogliere due profili distinti : Il primo è quello definito dalla cultura illuministica dell’800, dello stato liberale , corrispondente all’esigenza di certezza del diritto , ovvero dell’interesse e della possibilità del cittadino di conoscere in anticipo le conseguenze giuridiche dei propri comportamenti. Cioè la previsione normativa delle figure di reato e delle pene al fine di tutelare gli interessi ritenuti più rilevanti, con il sacrificio di beni e a volte della libertà personale. Il principio di legalità, in questo senso, soddisfa le funzioni di prevenzione della norma (conoscibile da tutti e applicabile a tutti) e di garanzia del cittadino di fronte all’esercizio della funzione penale. Correlato è il principio dell’imparzialità del giudice (art 3 Cost) Il secondo profilo del principio di legalità è quello della riserva di legge , secondo cui solo la legge formale del parlamento può essere fonte della norma penale. Questo profilo corrisponde alla cultura della democrazia , in particolare all’esigenza di rappresentatività generale della norma penale: la norma penale deve essere libera espressione della volontà della collettività , che è rappresentata in Parlamento. Per questi motivi, la legge regionale o il regolamento comunale , che pure soddisferebbero l’esigenza di certezza del diritto, non possono essere fonte delle norme penali. Il principio di riserva di legge statale è stato di recente anche formalizzato nel nuovo testo dell’art 117 Cost, con la legge Cost n° 3/2001.
Tale principio non esclude l’integrazione della norma incriminatrice con una fonte subordinata di natura meramente tecnica, come per esempio il decreto del Ministro della sanità in cui si definisce l’elenco delle sostanze stupefacenti o psicotropiche. Proprio per esprimere questa limitazione può parlarsi di riserva tendenzialmente assoluta di legge.
Articolo 1 c.p. Reati e pene : disposizione espressa di legge “Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, ne con pene che non siano da essa stabilite “
Articolo 2 c.p. Successioni di leggi penali “Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo le leggi del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato “
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Una relativa contraddizione del principio di riserva di legge può essere ritenuta la legislazione in materia penale tramite decreto legge , di frequentissimo uso soprattutto a partire dal 1970, per far fronte all’emergenza della criminalità organizzata, terroristica e mafiosa. Essendo il decreto emanazione diretta del governo, verrebbe meno la legittimazione parlamentare. Il carattere della necessità ed urgenza , necessari per i d.l., sarebbero giustificati con la gravità sociale ed imprevedibilità dei fatti connessi al fenomeno terroristico. La contraddizione è comunque relativa, per via della necessaria conversione in legge ordinaria del testo del decreto legge da parte del Parlamento, realizzando cosi il principio di legittimazione democratica. Analoghe perplessità riguardano l’uso del decreto legislativo per la produzione di norme penali. Per questo atto governativo è necessaria la legge di delegazione (legge delega del Parlamento) contenente i principi e i criteri guida entro i quali il legislatore deve attenersi, a pena di censura di illegittimità costituzionale.
La nozione di fattispecie e la struttura del reato. La struttura del reato costituisce la struttura logica dell’argomentazione^1 della responsabilità, per il fatto commesso, per cui è prevista una pena (per colui che ha commesso il fatto), necessaria per evitarne in generale la realizzazione.
La fattispecie del reato è il modello (astratto e generale) del fatto , descritto, rappresentato nella norma, per il cui autore è prevista una pena. Con il termine fattispecie si designa il tipo o modello di fatto definito in termini di astrattezza e generalità e si distingue la “ fattispecie astratta ” dalla “ fattispecie concreta ”. Delle fattispecie possiamo ulteriormente distinguere: fattispecie a forma vincolata : descrittive delle caratteristiche essenziali del fatto vedi artt 624, 624 bis, 628, 629, 630 – furto, furto in abitazione, furto con strappo [scippo], rapina estorsione e sequestro di persona a scopo di estorsione – ad es. art 624 Furto “ chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne beneficio per se o per altri, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con una multa da €154 a 516 ) fattispecie a forma libera o casualmente orientate : costituite dalla correlazione causale con un evento , ad es. art 575 Omicidio “ chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni 21 ”.
Tipicità : corrispondenza del fatto concreto alla fattispecie astratta; Antigiuridicità del fatto : è la caratteristica sostanziale di contrarietà al diritto.
Elementi della fattispecie possono essere : Soggetto attivo e soggetto passivo - es. art 624 “chiunque(Soggetto attivo) si impossessa ..sottraendola a chi la detiene (oggetto passivo)… Un evento Una condotta ad es. art 624….si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene… La correlazione causale tra condotta ed evento L’elemento psicologico (dolo, colpa, preterintenzione)
(^1) Argomentazione = ragionamento finalizzato alla dimostrazione di una tesi, sulla base di premesse e assunzioni, seguendo determinate regole o schemi riconosciuti
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Problematica della complessità La problematica della complessità , con cui la ns cultura viene contrassegnata, nonché l’analisi multifattoriale e contestuale (cioè l’analisi del singolo elemento che fa parte, insieme agli altri elementi, di un modello organizzato, in un dato contesto), può costituire un elemento di crisi del sistema. La fattispecie perde sia determinatezza descrittiva che tassatività nella definizione della condotta del singolo in un modello organizzato (es mafia), perché al singolo è attribuito un valore solo se considerato in QUEL contesto e secondo l’uso che ne fanno gli altri soggetti (appartenenti al gruppo), a prescindere dai quali perciò non è possibile delineare un modello generale ed astratto tipico. Si pensi al concorso di persone (art 110), oppure all’appartenenza ad associazione criminosa. In effetti, se nella norma può esserci carenza di tassatività (per i motivi appena esposti) più che una fattispecie precisa avremo un criterio di correlazione. La mafia, il terrorismo sono organismi complessi, dei sistemi con cui si tratta di provare la relazione del soggetto. E’ la nozione classica di fattispecie ad essere messa in crisi. Come sostiene Ferrajoli , la prima alterazione del modello classico di legalità penale è legato ai processi dell’emergenza (terrorismo, mafia), che portano a quella che lui chiama “ mutazione sostanzialistica ” del diritto penale, di quello processuale, nonché del penitenziario. Tale mutazione colpisce soprattutto la fattispecie punibile (il reo), e porta ad una eccessiva personalizzazione del diritto penale dell’emergenza , che più di preoccuparsi del reato si preoccupa del reo. Ci si riferisce ai delitti associativi ; insurrezione armata contro i poteri dello stato, banda armata , associazione sovversiva , associazione di stampo mafioso. Il fatto , frutto dell’indagine, è da indagare nella vita dell’imputato, nella sua collocazione politica o ambientale, nelle sue frequentazioni, ed è per questo poco verificabile dall’accusa e poco confutabile dalla difesa. Ne è risultato un modello di antigiuridicità sostanziale anziché formale , che sollecita indagini sui rei anziché sui reati, con il rischio di dover punire non per quel che si fa ma per quel che si è.
Di segno opposto rispetto alla predeterminazione legislativa (in cui la norma per un reato x prevede una pena y, oggi la pena non è sempre y), sono l’esercizio della funzione di rieducazione, della mediazione tra le parti, le forme di patteggiamento. Sono aspetti della complessità della funzione che ha oggi l’istituzione penale, rispetto alla semplice punizione, e certamente costituiscono elementi di deformalizzazione del sistema penale.
Corollari processuali del principio di legalità, sono: il principio del giudice naturale stabilito , secondo cui il giudice deve essere individuato secondo criteri legali e univoci, definiti precedentemente alla commissione del fatto (sancito anche dall’art 25 Cost); il principio di obbligatorietà dell’azione penale (art 112 “il Pubblico Ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale). L’Azione penale è disciplinata dall’art 50 del c.p.p. art 50 c. 1 “il p.m. esercita l’azione penale quando non sussistono i presupposti per la richiesta d’archiviazione. Art 50 c. 2 “quando non è necessaria la querela, l’istanza o l’autorizzazione a procedere, l’azione penale è esercitata d’ufficio”. Art 50 c. 3 “ l’esercizio dell’azione penale può essere sospesa o interrotta solo nei casi espressamente previsti dalla legge.
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L’ obbligatorietà dell’azione di legge è resa poco effettiva dal carico abnorme di procedimenti c/o gli uffici giudiziali. I rappresentanti degli uffici dei p.m. esercitano usualmente un potere di scelta sui procedimenti a cui dare la precedenza. La discrezionalità dell’azione penale comporterebbe, stando così le cose, solo l’onere di motivare tali scelte.
Contraddizioni sostanziali del principio di obbligatorietà dell’azione penale, previste dall’ordinamento, sono quelle che riguardano forme di patteggiamento processuale sulla pena e sul rito, le tecniche di premialità della collaborazione con la giustizia.
L’ultimo profilo , estremamente rilevante della destrutturazione del sistema della codificazione , riguarda la dimensione progressivamente internazionale e sovranazionale di tutte le attività umane, quindi anche di quelle delittuose, e delle necessarie risposte istituzionali.
La vicenda storica dei Paesi di common law , del sistema anglosassone è stata molto diversa. Non è avvenuta la codificazione e la forma della legge ha avuto un ruolo enormemente meno rilevante. La giurisprudenza segue il principio del precedente , dei casi decisi. Il sistema delle garanzie è tutto diverso: Il jury, che si pronuncia sulle richieste di rinvio a giudizio e di custodia cautelare rivolte dal prosecutor (il nostro PM), è un organo collegiale ; la giuria popolare , che emette il verdetto circa la responsabilità, è distinta dal giudice togato che definisce la pena. Il patteggiamento è un vero patteggiamento, in cui il PM e il difensore, stabiliscono circa l’esercizio e la misura dell’esercizio dell’azione penale, in cambio di prestazioni utili da parte dell’imputato: collaborazione , risarcimento, accordo con la vittima.
L’istituto del giudice monocratico , sopratutto penale, si spiega solo con la fiducia nella capacità predefinitoria della legge. Al giudice viene in effetti attribuito un ruolo sostanzialmente ricognitivo, del fatto e della legge In Inghilterra i giudici sono molto limitati dal case low, dal precedente. In America la Costituzione attribuisce ai giudici il potere di decidere su questioni controverse in tema di diritti umani, ciò ha fatto slittare da un idea di diritto positivo a quella di diritto propositivo o normativo
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Il principio di offensività o necessaria lesività dell’illecito penale. Il problema della minima lesività del fatto corrispondente alla fattispecie incriminatrice. Negli ultimi anni si è affermata la tendenza a considerare principio generale del diritto penale quello di offensività o minima lesività.
Secondo tale principio può essere inteso illecito penale solo il fatto che lede o offende effettivamente l’interesse tutelato dalla norma penale. Un fatto può essere ricondotto ad un illecito penale, ma non ledere l’interesse protetto. ESEMPIO : un oggetto nascosto per scherzo, non è stato rubato! Manca la lesività dell’interesse protetto. Secondo il principio di minima lesività si tende ad escludere la rilevanza dei reati di minima entità, c.d. bagatellari , sia per l’esiguità del fatto che per la mancanza di pericolosità del suo autore..
DPR 448/88 processo penale a carico di minorenni: art 27 sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto “ se durante le indagini preliminari si evidenzia la tenuità del fatto, il PM chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, quando l’ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze di educazione del minore. Sulla richiesta il giudice si esprime, in camera di consiglio, sentito il minorenne, l’esercente potestà e la persona offesa. Quando non accoglie la richiesta restituisce con ordinanza gli atti al PM. Può essere fatto ricorso in appello. Nei casi in cui ricorrano le condizioni previste dal c. 1 il giudice pronuncia d’ufficio sentenza di non luogo a procedere ”
Art 28 sospensione del processo e messa alla prova dell’imputato minorenne per un periodo non superiore a tre anni o ad uno a secondo della gravità del reato. Affidamento ai servizi minorili, al fine di valutare la personalità del minorenne. Si impartiscono prescrizioni e si promuovere la riconciliazione con la persona offesa dal reato. Se la prova dà esito positivo, il reato si dichiara estinto.
Questi istituti sono un importante laboratorio per la revisione del sistema penale, sintomo anche di possibili tendenze di carattere generale (x ora sono solo rivolti ai minorenni)
La possibilità di dichiarare l’irrilevanza del fatto, nonché la sua occasionalità è stata recepita nelle disposizioni del giudice di pace – d. lgs 274/ Art 34 l’esclusione della procedibilità nei casi di particolare di tenuità del fatto :
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ART 35 D. LGS 274/2000 L’estinzione Del Reato Conseguente A Condotte Riparatorie****.
Si tratta di un istituto atto alla conciliazione tra le parti, esercitato come competenza dal giudice di pace.
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3°COMMA “ Se vi è stata condanna detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell’art.135 c.p ” : è di recente formulazione, introdotto con la legge 85/2006. 4° COMMA , nell’ipotesi in cui con una legge successiva si modifica la disciplina penale senza far venir meno il carattere di reato del fatto, si applica la legge più favorevole, tranne che la sentenza sia diventata definitiva. 5° COMMA è stabilito che l’applicazione retroattiva della legge più favorevole all’imputato, non si applica nei casi di leggi eccezionali (emanate per far fronte a situazioni particolari – es terremoto) o temporanee (in cui è stabilito un termine di scadenza oltre il quale la legge cessa di avere efficacia ( e per quel periodo si applica anche rispetto a leggi più favorevoli). 6° COMMA dell’art. 2 la disciplina dell’applicazione della legge penale più favorevole è estesa anche ai casi di decreto-legge non convertito o convertito con emendamenti. La corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di questo ultimo comma 2 nella parte in cui rende applicabile il decreto- legge non convertito o convertito con emendamenti, in quanto più favorevole, anche ai fatti commessi anteriormente alla sua vigenza.
L’articolo 14 riguarda invece il computo e decorrenza dei termini. Quando la legge penale fa dipendere un effetto giuridico dal tempo decorso, per il computo di questa si osserva il calendario comune. Il giorno della decorrenza non è computato nel termine.
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L’applicazione della legge penale nello SPAZIO Con riferimento all’ applicazione della legge penale nello spazio , vale il principio di territorialità : la legge italiana si applica a coloro che, sia cittadini che stranieri, abbiano commesso il reato nel territorio dello Stato.
Tale principio è espresso all’interno dei seguenti artt: art 3 Obbligatorietà della legge penale , “la legge italiana obbliga tutti coloro che si trovano nel territorio dello Stato, salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico o dal diritto comunitario. Le eccezioni sono le immunità , dal diritto pubblico interno ed internazionale. Le immunità sono quelle concesse ai Capi di Stato, di governo, ai singoli parlamentari ed ai diplomatici a garanzia dell’esercizio delle loro funzioni, e non come mero privilegio”.
art 4 Cittadino Italiano. Territorio dello Stato. Agli effetti della legge penale, sono considerati cittadini italiani gli appartenenti per origine o per elezione ai luoghi soggetti alla sovranità dello Stato e gli apolidi residenti nel territorio dello stato. Agli effetti della legge penale è territorio dello stato il territorio della Repubblica e ogni altro luogo soggetto alla sovranità dello Stato. Le navi o gli aeromobili italiani sono considerati come territorio dello stato, ovunque si trovino.
art. 6 c.p. reati commessi nel territorio dello stato chiunque commetta un reato nel territorio dello stato è soggetto alla legge italiana. Il reato si intende commesso nello stato quando l’azione o l’omissione è ivi avvenuta, in tutto o in parte, o ivi si è verificato l’evento che è conseguenza dell’azione o omissione.
Principi diversi di applicazione della legge penale nello spazio, sono Principio di universalità : la legge penale di uno stato va applicata a chiunque, a prescindere dal luogo in cui il reato sia stato commesso. Vale per i crimini contro l’umanità. Principio di personalità si applica la legge penale dello stato di appartenenza del reo Principio di difesa , si applica la legge penale dello stato di pertinenza del bene o interesse offeso dal reo, o del soggetto passivo del reato.
Negli artt da 7 a 10 è stabilita la rilevanza della legge italiana per i reati commessi all’estero
Art 7 per i reati commessi all’estero tanto da cittadini che da stranieri, la legge italiana si applica sempre per determinate tipologie delittuose previste: delitti contro la personalità dello stato italiano; contraffazione del sigillo dello stato; delitti di falsità in monete aventi corso legale nello stato...
All’art. 8 c.p. è contenuta la definizione codicistica di delitto politico : é delitto politico ogni delitto che offende un interesse politico dello stato, ovvero un diritto politico del cittadino. È considerato delitto politico anche il delitto comune determinato da motivi politici.
Art 9 delitto comune del cittadino all’estero. Può essere considerato espressione del principio di personalità. Il cittadino che, fuori dai due casi previsti negli artt precedenti, commette in territorio estero un delitto, per il quale la legge italiana prevede l’ergastolo o la reclusione non inferiore a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello stato. Se per il delitto commesso è prevista una pena di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro di Giustizia, o a querela della persona offesa. Nei casi previsti dai commi prec. Qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito su richiesta del Ministro di giustizia, sempre che l’estradizione di lui non sia
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La definizione del reato di natura transnazionale nella convenzione di Palermo del 2000 Con gli sviluppi delle dimensioni internazionale e transnazionale delle attività delittuose , specie nei contesti sistemici e organizzati, si pongono in modo progressivo i seguenti problemi : a) insufficienza della competenza territoriale nazionale , quindi del principio di territorialità della giurisdizione; b) espansione delle competenze sopranazionali; c) affermazione del principio di universalità della giurisdizione.
La Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata , tenutasi a Palermo a dicembre del 2000 e ratificata nel ns Paese nel 2006 con l. n. 146, ha avuto per oggetto (art 1 l. 146) quello di “ promuovere la cooperazione per prevenire e combattere più efficientemente la criminalità transnazionale organizzata ”. Nell’art 3 è definito l’ambito di applicazione , con riferimento ai reati (infrazioni) stabiliti nella convenzione (partecipazione a un gruppo criminale organizzato, riciclaggio dei proventi del crimine, corruzione e intralcio alla giustizia), ai reati (infrazioni) gravi (vale a dire passibili di una pena che prevede la detenzione di cui il massimo non deve essere inferiore a 4 anni o di una pena più elevata), di natura transnazionale e che “vedono implicato un gruppo criminale organizzato ”.
Art 3 par 2 “ un reato è di natura transnazionale se : a) è commesso in più di uno Stato; b) è commesso in uno Stato ma la parte sostanziale della sua pianificazione, preparazione direzione o controllo avviene in un altro stato; c) è commesso in uno Stato da un gruppo criminale organizzato che è impegnato in attività criminali in più di uno stato; d) è commesso in uno Stato ma ha effetti sostanziali in un altro.
Nella legge di ratifica, è specificato che il reato transnazionale è punito con una pena non inferiore ad un massimo di quattro anni, e presuppone il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato, fermo restando poi i punti da a) a d). Per questi reati sono previsti la responsabilità amministrativa per il coinvolgimento degli enti; la confisca per equivalente, la competenza del procuratore generale antimafia.
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L’estradizione – il mandato di arresto europeo Nell’ art 13 del c.p. l’Estradizione è regolata dalla legge penale italiana, dalle convenzioni e dagli usi internazionali. L’ estradizione può essere definita come “ l’atto o il procedimento con cui uno Stato consegna una persona, che si trova sul suo territorio, in stato di detenzione, dunque coattivamente, ad un altro Stato che ne faccia richiesta ove quello è accusato o condannato e deve scontare la pena per un determinato reato ”. Principio di bilateralità (art 13 c. 2 ) ” l’estradizione non è ammessa se il fatto che forma oggetto della domanda di estradizione, non è contemplato come reato dalla legge italiana e dalla legge straniera ”. Ad es nel sistema penale americano non sono contemplate le figure delittuose associative, pertanto lo stato italiano non può ottenere l’estradizione. L’estradizione può invece essere concessa per reati anche non previsti da convenzioni internazionali, a condizione che non ne facciano espresso divieto. La ns Costituzione, al c. 26 recepisce tale disposizione e, al c. 2 dell’art 2 6 sancisce che “ l’estradizione non può essere comunque concessa per reati politici ” Secondo l’art 10 della Cost : “ l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute , la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge, in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche, garantite dalla Costituzione Italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici .”
Con legge Cost n. 1 del 1967 è stabilito che il divieto di estradizione per reati politici, non si applica nei casi di genocidio.
L’Estradizione è disciplinata negli artt 697-722 c.p.p. Art 697 c.p.p. “Estradizione e poteri del ministro della Giustizia” “ la consegna ad uno stato estero di una persona per l’esercizio di una sentenza straniera di condanna a pena detentiva o altro provvedimento restrittivo delle libertà, può essere concessa solo mediante estradizione. Nel concorso di più domande di estradizione, il Ministro ne stabilisce l’ordine di precedenza tenendo conto di tutte le circostanze del caso, della data di ricezione delle domande, della gravità e del luogo di commissione del reato, della nazionalità e della residenza, della possibilità di una riestradizione dallo stato richiedente a un altro stato. Art 698 c.p.p. “ divieto di estradizione per reati politici” e “ tutela fondamentale dei diritti della persona ” Non può essere concessa l’estradizione per reato politico, né quando vi è ragione di credere che l’imputato o il condannato verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, religione, sesso, nazionalità, lingua, opinioni politiche o a pene e trattamenti crudeli, disumani o che comunque configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona .” Oggi l’estradizione non può più essere concessa in favore di uno Stato in cui sia prevista la pena di morte (prima si poteva se lo stato dava garanzia che non l’avrebbe applicata, ma con l’abrogazione del c.2 art 698 ciò non è più possibile)
Art 708 c.p.p. sulla richiesta d’estradizione decide il Ministra della Giustizia previa la decisione favorevole della corte d’appello (territorialmente competente, nel cui distretto l’imputato ha residenza o il domicilio o è stato arrestato) , o il consenso della persona interessata, imputata o condannata all’estero ( art n701 c.p.p.). Contro la sentenza della corte d’appello può essere fatto ricorso , anche per il merito ?, dalla persona interessata, dal suo difensore o dal procuratore generale e dal rappresentante dello stato richiedente ( art 706 c. p.p.)
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Rapporto fra norme penali: principio di specialita’ e rapporto di sussidiarieta’ In uno stesso caso possono essere applicabili due o più norme diverse , perché ne sono contenuti i rispettivi elementi costitutivi. Si parla di concorso apparente di norme quando l’applicazione di una norma esclude quella dell’altra o delle altre. Nell ’art 15 c.p. “materia regolata da più leggi penali o da più disposizioni della medesima legge penale ” è disciplinato tale concorso apparente, mediante il principio di specialità : “ La legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o disposizione generale , salvo diverse disposizioni di legge ” Una norma è speciale rispetto ad un'altra quando ne contiene tutti gli elementi (dell’altra), e in più aggiunge elementi ulteriori , così da definire un rapporto più circoscritto (rapporto da genus a speciem) ESEMPIO : la previsione penale della rapina (art 628 c.p.), è speciale rispetto a quella del furto (artt 624 2 625 c.p.) perché implica inoltre la violenza o la minaccia. La previsione del peculato (art 314 c.p.) è speciale rispetto a quella di appropriazione indebita (art 646 c.p.) perché implica, inoltre, la qualità del soggetto attivo di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. Funzione del principio di specialità è di garantire il ne bis ne idem , cioè di evitare di applicare norme penali diverse al medesimo fatto , quando questo non abbia realmente violato più norme e non sia ipotizzabile quindi il concorso di reati.
Nel rapporto tra norme il criterio di specialità può a volte apparire anche insufficiente , vista la complessità e frammentarietà delle previsioni normative. In tali casi può essere supportato dal criterio dei beni protetti rispettivamente dalle norme di cui si tratti. L’ art. 16 c.p. “Leggi Penali speciali” contiene la precisazione che “ le materie del codice si applicano anche alle materie regolate da altre leggi penali, in quanto non sia da queste stabilito altrimenti ”. Qui il concetto di specialità riguarda le leggi diverse ed esterne rispetto al codice.
Il rapporto tra norme penali diverse è di sussidiarietà , quando una norma ha un’ulteriore spazio di applicazione , un ulteriore funzione, rispetto ad un'altra, di maggiore gravità. ESEMPIO : nell’ art 326 c.p. è punita la rivelazione di segreti d’ufficio da parte di pubblico ufficiale o di persona incaricata di un pubblico servizio. con l’art 379 c.p. bis, “ rivelazione segreti inerenti a un procedimento penale ”, introdotto con l. 397/2000 è previsto, a protezione specificatamente del procedimento penale, una responsabilità allargata a tutti coloro che rivelano segreti inerenti a un procedimento penale. La seconda previsione, di minore gravità, è sussidiaria rispetto alla prima. La sussidiarietà può essere tacita o espressa.
Secondo certa dottrina, un altro criterio di risoluzione del concorso tra norme è quello di consunzione o assorbimento secondo cui il reato meno grave resta assorbito nella previsione penale del reato di. maggiore gravità. ESEMPIO : Nell’omicidio realizzato con una pugnalata, resta assorbito il reato di danneggiamento degli abiti lacerati dell’ucciso. Nell’ipotesi in cui l’autore di un furto richieda alla vittima una somma per la restituzione della cosa rubata, si può dire che il furto rimanga assorbito nell’estorsione, se la condotta era stata prevista con queste modalità fin dall’inizio. Il caso può anche essere considerato di specialità, della fattispecie di estorsione rispetto a quella di furto. Se invece la decisione di compiere l’estorsione sia stata successiva al compimento del furto, allora i due reati dovrebbero rimanere distinti., potrebbero essere legati al massimo al nesso della continuazione.
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La presunzione di conoscenza della legge penale. Inescusabilità dell’ignoranza e dell’errore sulla legge penale L' errore sulla legge penale, in linea di principio, è irrilevante , per effetto dell' art. 5 c.p. il quale sancisce che “ Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale ”. All’ ignoranza va assimilato l’ errore. Nel nostro sistema, basato sulla certezza del diritto , la presunzione della conoscenza della legge è un criterio funzionale essenziale: se tutti potessero giustificarsi della commissione di un reato, solo adducendo come giustificazione la non conoscenza della legge, saremmo nel caos. E’ però anche vero che la pretesa di conoscenza della legge possa essere una pretesa eccessiva , visto che può capitare che non si conosca la norma, o che non si sia addirittura in condizioni di conoscerla. Così la presunzione di conoscenza della legge, criterio di funzionalità del sistema, può anche essere in contraddizione rispetto al principio di colpevolezza.
La Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale questa norma , per contrasto con gli artt 3, 25 e 27 Costituzione (uguaglianza, legalità, personalità della legge penale e rieducazione) nella parte in cui non esclude dalla “inescusabilità” della legge penale l'ignoranza inevitabile.
L’ ignoranza può essere considerata inevitabile : nei casi di particolarissima complessità , ovvero oscurità, del testo normativo, di mancato recapito della Gazzetta Ufficiale , di precedente decisione giudiziaria , nei confronti dello stesso soggetto, di segno opposto per un fatto dello stesso tipo. Un corollario del principio di legalità dovrebbe essere quello di riconoscibilità. di indicazioni errate da parte dell’autorità amministrativa cui il soggetto si fosse rivolto di particolare inadeguatezza dello stesso soggetto in confronto a determinate complessità, per esempio di tipo tecnico o tecnologico. in particolare deve ritenersi che l’ignoranza sia inevitabile allorché ciò dipenda dalla personale, non colpevole, carenza di socializzazione del soggetto.
A seconda dei casi le ragioni d’inevitabilità dell’errore possono essere di tipo oggettivo dunque esterne e indipendenti rispetto al soggetto di tipo soggettivo , dunque attinenti alle caratteristiche del soggetto stesso.
Art 27 c 1 Costituzione “ la responsabilità penale è personale ” dispone che la colpa dell’agente deve essere essenziale rispetto agli elementi più significativi della fattispecie tipica, ma anche che il requisito minimo d’imputazione è costituito dalla possibilità effettiva di conoscenza della legge penale, essendo anche esso necessario presupposto di rimproverabilità dell’agente. Secondo la Corte, così come il cittadino è tenuto a rispettare le regole dell’ordinamento democratico, quest’ultimo è tale in quanto sappia porre i privati in condizioni di comprenderlo senza comprimere la loro sfera giuridica con divieti non riconoscibili ed interventi sanzionatori non prevedibili. Dunque, da una parte l’art 5 costituisce un dovere di diligenza di ogni singolo cittadino, d’altro canto l’inadempimento diviene scusabile , quando l’ignoranza della legge è inevitabile. Alla scusabilità/inescusabilità dell’ignoranza o errore sulla legge penale, può essere data rilevanza anche in sede di commisurazione della pena.
Capitolo II : LA LEGGE PENALE E I PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO PENALE
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Il nuovo Codice francese , datato 1994, ha infatti posto prima i crimini e i delitti contro le persone, poi quelli contro i beni e infine quelli contro la Nazione lo Stato e la Pace pubblica. Anche nel progetto per il nuovo codice penale italiano, del 1988, era mantenuto quest’ordine.
Terzo Libro : “Delle contravvenzioni in particolare” sono collocate le previsioni delle singole contravvenzioni , sono suddivise in due titoli
Negli anni 80 e 90 sono proliferate le leggi speciali in materia penale, estranee alla forma, allo schema ed alla coerenza del codice : leggi in materia di criminalità organizzata , terroristica e mafiosa , di stupefacenti , di inquinamento , di depenalizzazione , solo per ricordarne alcune. In materia di criminalità organizzata , sono stati creati dei veri e propri sottosistemi penali , con elementi di marcata differenziazione rispetto ai criteri considerati generali del sistema penale.
Capitolo II : LA LEGGE PENALE E I PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO PENALE
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I principi costituzionali in materia penale e giurisdizionale Nella nostra Costituzione , approvata dall’assemblea costituente il 22.12.1947 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1948 , dopo i principi fondamentali , la parte prima riguarda I Diritti ed I Doveri Dei Cittadini e la parte seconda L’ordinamento Della Repubblica.
Principi fondamentali: art 3 Costituzione : sono sanciti pari dignità sociale e l’uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali o social i. A questo principio corrispondono (e sono funzionali a quanto sancito), l’imparzialità del giudice e la proporzionalità della pena alla responsabilità dell’individuo.
Art 25 Costituzione : sono sanciti il principio del giudice naturale precostituito per legge, i principi di legalità e di irretroattività in ordine alle pene e di legalità in ordine alle misure di sicurezza.
Art 27 c. 1° Costituzione : principio di responsabilità della responsabilità penale , in cui è implicito il principio di colpevolezza : “ la responsabilità penale è personale ” E’ chiaro il principio di personalità della responsabilità penale, secondo il quale nessuno può essere responsabile per il fatto commesso da altri , ma in tale principio è ricompresso anche quello di colpevolezza , nel senso che nulla poena sine culpa nessuna pena senza colpevolezza, ma ciò nel senso più profondo, di riconducibilità del fatto al soggetto. Dunque, da una parte nessuno può esser fatto responsabile per il fatto commesso da altri, d’altro canto la pena è legata alla coscienza, alla volontà del soggetto, di commettere un atto antigiuridico, nonché alla sua possibilità di agire diversamente ( rimproverabilità ). Dunque si presuppone la capacità d’intendere e di volere del soggetto, la sua imputabilità. I principi di responsabilità e colpevolezza hanno funzione garantista perché segnano i limiti alla punibilità di una persona. L’accezione quantitativa del principio di responsabilità è legata al principio di proporzionalità della pena , legata alla pericolosità del reo, quindi è anche funzionale all’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge penale. Art 27 c. 2° Costituzione presunzione di non colpevolezza “ l’imputato è considerato non colpevole fino alla condanna definitiva .”. E’ definitiva la sentenza passata in giudicato. Art 27 c. 3° Costituzione sono stabiliti i principi di umanità delle pene e di rieducazione del condannato. “ Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato ”. in particolare la pena detentiva deve consistere unicamente nella limitazione della libertà personale, senza ulteriori restrizioni. Art 27 c. 4° Costituzione esclusione della pena di morte , vi era fatta eccezione per casi previsti dalle leggi militari e nel codice penale militare di guerra, ma è stata abolita con l. 589/1994!! La pena, in generale, deve essere usata come estrema ratio: principio fondamentale del diritto penale è che la sofferenza causata dalla pena può essere giustificata solo in quanto altri strumenti non siano esperibile, non siano efficaci, e quindi nella misura minima possibile (vedi Beccaria perché una pena non sia la violenza di uno o di molti contro un privato cittadino, deve essere essenzialmente pubblica, pronta, necessaria, la minima possibile e proporzionata ai delitti, e prevista dalle leggi. )