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Diritto penale e penitenziario, Appunti di Diritto Penale

Appunti di diritto penale e penitenziario di UNITO, CdL Servizio sociale. Prof. Rivello

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 29/01/2021

pavesino00
pavesino00 🇮🇹

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DIRITTO PENALE E PENITENZIARIO
La legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato a
sottostarvi, salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale.
La legge penale italiana obbliga altresì tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano all'estero.
Sono territori dello Stato il territorio della Repubblica, quello delle colonie e ogni altro luogo soggetto alla
sovranità dello Stato. Le navi e gli aeromobili italiani sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si
trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera.
Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale (norma parzialmente incostituzionale nella
parte in cui esclude l’ignoranza inevitabile; es. persona senza tv che non sa che una legge è cambiata).
Quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la
disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti
stabilito (es. reato previsto dal Codice Penale ed anche da leggi specifiche del caso: si viene condannati secondo
la legge specifica. Se non ci sono delle leggi specifiche ci si riferisce alla legge generale).
LA PENA
La pena, secondo il diritto, presenta tre funzioni fondamentali:
1. Funzione retributiva: quando è il corrispettivo per avere violato un comando dell'ordine giuridico, ed è la
riaffermazione del diritto da parte dello Stato (più è grave il reato e più deve essere grave la pena).
2. Funzione generale preventiva: quando ha nei confronti dei consociati un'efficacia deterrente che
dissuade dal porre in essere comportamenti delittuosi coloro i quali sono portati a delinquere
(Intimidazione). Riguarda quindi tutti gli esseri umani ed ha la finalità di aiutare gli individui ad astenersi
da certi comportamenti.
3. Funzione special preventiva: la sanzione criminale ha la funzione di minimizzare la possibilità che il reo
sanzionato ricada nel delitto.
La pena non può più essere considerata come un semplice castigo. È emblematico in questo senso l'articolo 27
della Costituzione, che sancisce il principio per il quale le pene non possono consistere in trattamenti contrari
al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Per la Costituzione Italiana la pena ha,
quindi, una finalità rieducativa, ovvero il reinserimento nella società dell’individuo, che deve garantire la
pari dignità degli altri soggetti.
Il condannato a pena detentiva non superiore a tre anni e al quale non sia stata applicata una misura di
sicurezza può essere affidato al servizio sociale per un periodo di prova, e può essere posto al di fuori
dell'istituto di pena per l'intera durata della pena ancora da scontare, salvo la revoca della misura.
È anche necessario che, dopo un periodo di osservazione della personalità di un mese, le prescrizioni che
l'affidato deve osservare nel corso della misura siano sufficienti alla sua rieducazione e a prevenire una sua
ricaduta nel reato. Competente per la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale è il Tribunale di
Sorveglianza. All'affidato vengono imposte delle prescrizioni che ne agevolano l'inserimento nella società, come
svolgere attività lavorativa che dia sufficiente garanzia, non avere rapporti personali che possano occasionare il
compimento di reati, dimorare o meno in alcuni luoghi, adoperarsi in favore della vittima del suo delitto. Il
servizio sociale controlla il comportamento del soggetto e lo aiuta nel reinserimento nella vita sociale,
informando periodicamente al giudice di sorveglianza.
La pena più elevata riconosciuta dall’ordinamento italiano è l’ergastolo, istituito per sostituire la pena di
morte. Si vede in questo caso una controversia, dal momento che la finalità della pena, nel nostro ordinamento,
è la rieducazione. Riguardo a ciò l’UE si è espressa, affermando che non si può privare un soggetto della
possibilità e della speranza di tornare in libertà; devono dunque esserci delle norme che permettano al soggetto
di riacquistare la libertà.
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DIRITTO PENALE E PENITENZIARIO

La legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato a sottostarvi, salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale. La legge penale italiana obbliga altresì tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano all'estero. Sono territori dello Stato il territorio della Repubblica, quello delle colonie e ogni altro luogo soggetto alla sovranità dello Stato. Le navi e gli aeromobili italiani sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera. Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale (norma parzialmente incostituzionale nella parte in cui esclude l’ignoranza inevitabile; es. persona senza tv che non sa che una legge è cambiata). Quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito (es. reato previsto dal Codice Penale ed anche da leggi specifiche del caso: si viene condannati secondo la legge specifica. Se non ci sono delle leggi specifiche ci si riferisce alla legge generale). LA PENA La pena , secondo il diritto, presenta tre funzioni fondamentali:

  1. Funzione retributiva : quando è il corrispettivo per avere violato un comando dell'ordine giuridico, ed è la riaffermazione del diritto da parte dello Stato (più è grave il reato e più deve essere grave la pena).
  2. Funzione generale preventiva : quando ha nei confronti dei consociati un'efficacia deterrente che dissuade dal porre in essere comportamenti delittuosi coloro i quali sono portati a delinquere (Intimidazione). Riguarda quindi tutti gli esseri umani ed ha la finalità di aiutare gli individui ad astenersi da certi comportamenti.
  3. Funzione special preventiva : la sanzione criminale ha la funzione di minimizzare la possibilità che il reo sanzionato ricada nel delitto. La pena non può più essere considerata come un semplice castigo. È emblematico in questo senso l'articolo 27 della Costituzione, che sancisce il principio per il quale le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Per la Costituzione Italiana la pena ha, quindi, una finalità rieducativa , ovvero il reinserimento nella società dell’individuo , che deve garantire la pari dignità degli altri soggetti. Il condannato a pena detentiva non superiore a tre anni e al quale non sia stata applicata una misura di sicurezza può essere affidato al servizio sociale per un periodo di prova, e può essere posto al di fuori dell'istituto di pena per l'intera durata della pena ancora da scontare, salvo la revoca della misura. È anche necessario che, dopo un periodo di osservazione della personalità di un mese, le prescrizioni che l'affidato deve osservare nel corso della misura siano sufficienti alla sua rieducazione e a prevenire una sua ricaduta nel reato. Competente per la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale è il Tribunale di Sorveglianza. All'affidato vengono imposte delle prescrizioni che ne agevolano l'inserimento nella società, come svolgere attività lavorativa che dia sufficiente garanzia, non avere rapporti personali che possano occasionare il compimento di reati, dimorare o meno in alcuni luoghi, adoperarsi in favore della vittima del suo delitto. Il servizio sociale controlla il comportamento del soggetto e lo aiuta nel reinserimento nella vita sociale, informando periodicamente al giudice di sorveglianza. La pena più elevata riconosciuta dall’ordinamento italiano è l’ ergastolo , istituito per sostituire la pena di morte. Si vede in questo caso una controversia, dal momento che la finalità della pena, nel nostro ordinamento, è la rieducazione. Riguardo a ciò l’UE si è espressa, affermando che non si può privare un soggetto della possibilità e della speranza di tornare in libertà; devono dunque esserci delle norme che permettano al soggetto di riacquistare la libertà.

PARTE GENERALE

Dunque, dopo 26 anni, se l’individuo ha perseguito una buona condotta, egli può godere della liberazione condizionale, secondo l’art. 176 CP. L’eccezione i ha con l’art. 4-bis dell’Ordinamento Penitenziario, secondo cui il detenuto – generalmente per reati di stampo mafioso – non può godere di questi benefici se si rifiuta di collaborare con le forze dell’ordine, non si pente dei crimini commessi, o non tiene una buona condotta. Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite. Questo significa che: a. Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato; b. Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali. Il reato può essere di due tipi:

  1. Reato comune : riguarda chiunque;
  2. Reato proprio : riguarda determinate categorie di persone (es. abuso su un minore da parte del genitore). Se c’è stata una condanna a pena detentiva (= in carcere) e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria (= una multa), la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria. Se la legge del tempo in cui è stato commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica la legge le cui disposizioni sono più favorevoli alla persona accusata, a meno che non sia stata pronunciata sentenza irrevocabile (se si tratta di leggi eccezionali o temporanee queste disposizioni non si applicano).
  • Delitto : indica il reato più grave, per cui sono previsti l’ergastolo, la reclusione – da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 24 anni – e la multa. Il delitto presenta sia la fattispecie dolosa sia la fattispecie colposa : nessuno può essere condannato a titolo colposo per un delitto se questo non è espressamente determinato dalla legge (se non è prevista l’ipotesi colposa si viene incriminati nella forma dolosa).
  • Contravvenzione : è un reato meno grave per cui sono previsti l’ arresto – da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre anni – e l’ammenda. Nel caso delle contravvenzioni non esiste la differenza tra colpa e dolo , ma si risponde allo stesso modo, indipendentemente dal fatto che il reato sia stato commesso volontariamente o involontariamente. Pene accessorie : sono le pene che costituiscono uno degli effetti della condanna penale. Hanno un carattere affittivo e fortemente limitativo dei diritti costituzionalmente garantiti. Generalmente vengono applicate automaticamente, tuttavia ci sono dei casi in cui la scelta sull’applicazione o meno della pena accessoria spetta al Giudice. In tal caso è necessaria una dichiarazione diretta da parte del Giudice in sentenza che ne determinerà anche la durata. Le pene accessorie riconosciute dal Codice Penale, per i delitti , sono: a. Interdizione dai pubblici uffici : il condannato viene privato del diritto di elettorato attivo e passivo e di ogni altro diritto politico, da ogni pubblico ufficio e di ogni incarico. Può essere temporanea (ha una durata non inferiore a un anno né superiore a cinque anni) o perpetua (consegue alla pena dell’ergastolo e alla reclusione non inferiore a cinque anni); b. Interdizione da una professione o da un’arte : consiste nella perdita della capacità di esercitare, per tutto il tempo dell’interdizione, una professione o un’arte per cui è necessario uno speciale permesso o abilitazione. Non può avere una durata inferiore a un mese né superiore a cinque anni. Decorso il periodo di interdizione, le licenze e/o i permessi possono essere riottenuti dal soggetto; c. Interdizione legale : è la pena accessoria per i delitti di maggiore gravità che priva il condannato della capacità di agire. Salvo che il Giudice disponga diversamente, tale misura priva anche della capacità genitoriale. È automatica con la condanna alla pena dell’ergastolo e della reclusione non inferiore a cinque anni.

prevedendo che qualche passante possa subire delle lesioni, sono convinto di poter evitare di far male a qualcuno perché sicuro della mia guida). b. Dolo eventuale : circostanza che il soggetto agisca senza il fine di commettere il reato; l’agente deve rappresentarsi la commissione di un reato soltanto come conseguenza “possibile” di una condotta diretta ad altri scopi. Perché il soggetto agisca con dolo eventuale non basta la rappresentazione mentale della concreta possibilità di verificazione dell’evento; è, altresì, necessario che egli si rappresenti seriamente questa possibilità e, ciononostante, decida di agire anche a costo di provocare un evento criminoso. (es. scappo dalla polizia e vado troppo veloce in macchina; suppongo che qualche passante possa subire delle lesioni ma accetto questa possibilità pur di seminare la polizia). La colpa cosciente si distingue dal dolo eventuale sotto il profilo dell'atteggiamento psicologico dell'agente: mentre, con riferimento alla colpa cosciente, l'agente non accetta il rischio del verificarsi dell'evento lesivo il cui possibile accadimento erroneamente esclude, nel caso del dolo eventuale il risultato offensivo viene preveduto come possibile conseguenza dell'azione o dell'omissione e, ciononostante, l'agente pone in essere la condotta accettando il rischio di delinquere. La colpa può verificarsi sulla base di tre elementi:

  1. Negligenza : omesso compimento di un'azione doverosa, come la mancanza di impegno, di attenzione, d'interessamento nel compimento dei proprî doveri, nell'espletamento delle mansioni affidate (es. il chirurgo, per fretta, omette i vari controlli preventivi e determina così il decesso del paziente).
  2. Imprudenza : mancanza di prudenza; atteggiamento di chi, per sventatezza, per eccessiva audacia, per trasgressione delle norme dettate dalla ragione o dall'esperienza, agisce in modo da mettere in pericolo sé stesso o altri o comunque non valuta sufficientemente le possibili conseguenze dannose dei propri atti (es. guido veloce e investo una persona).
  3. Imperizia : mancanza di abilità e di esperienza, soprattutto nelle cose che riguardano la propria professione (es. operazione chirurgica: il chirurgo alle prime armi opera e determina il decesso del paziente e risponderà per omicidio colposo dovuto all’imperizia dello stesso – perché non aveva sufficiente approfondimenti e conoscenze per effettuare quest’operazione). Casi in cui i soggetti non sono chiamati a rispondere: - L’imputato non è chiamato a rispondere laddove l’azione sia stata commessa per forza maggiore o caso fortuito. - Chi costringe un’altra persona a commettere un reato – mediante l’utilizzo della violenza fisica, minaccia, o azioni a cui la persona non poteva resistere o comunque sottrarsi – verrà condannata al posto dell’obbligato. - Spesso vengono commessi dei reati per errore; si parla, in questo caso, di errore sul fatto , che esclude la punibilità dell’agente (= la persona che commette il reato, avendolo fatto per errore, non viene punita). Questo, però, può avvenire solo se il fatto è giudicato come delitto colposo, altrimenti la persona viene comunque punita (es. prendo la borsa di un’altra persona al posto della mia: in questo caso non vengo punita, poiché non avevo intenzione di rubare una borsa, ma per disattenzione non ho preso la mia ma quella di un’altra persona; al contrario, se volevo rubare una borsa a x, ma rubo quella di y, vengo comunque punita, perché la mia intenzione era quella di rubare). Questo principio vale anche quando un soggetto viene ingannato; questo quindi non può essere chiamato a rispondere, ma ne risponde chi ha ingannato, a meno che non si tratti di un errore dipeso da colpa. - Non c’è una pena nemmeno nei confronti di chi commette un reato impossibile , ovvero un fatto che, anche se costituisce reato, è impossibile da realizzare (es. sparo ad una persona ma sono troppo lontana perché questa possa ferirsi/morire). - Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto con il consenso della persona che può risponderne. Per esempio, un soggetto può prestare il proprio consenso con riferimenti a diritti patrimoniali (es. dare il consenso a qualcuno di prendere 10€ dal portafoglio), ma ci sono dei beni di importanza così significativa che neppure la persona che ne è titolare, può disporne/rinunciarci, come il diritto alla vita e all’incolumità fisica.

Ci sono però dubbi sul diritto alla tutela dell’onore personale (es. un insulto detto scherzando detto ad un amico; nessuno di noi può annientare il senso del proprio onore/decoro venendo deriso da altri soggetti/dalla collettività, la propria immagina non può essere vanificata). CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE O SCRIMINANTE Si è in presenza di un reato laddove manchino cause di giustificazione o scriminante. Il principio di proporzionalità è importantissimo per chiarire le cause di giustificazione (= io faccio qualcosa se questo qualcosa è parametrato rispetto a quello che io intendo evitare; es. sparare in caso di legittima difesa). L’ esercizio di un diritto o l’ adempimento di un dovere imposto dalla legge o da un ordine della pubblica autorità esclude la punibilità della persona (es. carabiniere che effettua l’arresto e priva della sua libertà personale il rapinatore; questo sarebbe sequestro di persona, ma non lo è in quanto il soggetto ha agito sulla base di un ordine legittimo/adempimento di un dovere – la situazione cambia se a farlo è un cittadino comune). Se un fatto che costituisce un reato è stato commesso per ordine di un’autorità, a rispondere del reato è sia colui che ha dato l’ordine, sia chi ha obbedito commettendo il fatto (es. marinai che vedono due persone affogare: se il superiore vieta all’altro marinaio di intervenire, sono condannabili sia i marinai, perché il fatto di aver obbedito ad un ordine non è considerato giustificabile, sia il superiore che ha dato l’ordine). Non è punibile chi esegue l’ordine illegittimo quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell’ordine. Legittima difesa : non è punibile chi ha commesso il fatto per essere stato costretto a difendersi/difendere qualcosa di proprio e personale, purché la difesa sia proporzionale all’offesa. Si deve però usare un’arma legittimamente detenuta (o qualunque altro mezzo idoneo), al fine di difendere: • La propria o altrui incolumità;

  • I beni propri o altrui. Si può fare SOLO laddove non vi sia resistenza e vi sia pericolo di aggressione. (es. se sono in casa e ho un’arma in casa, e mi entra qualcuno in casa con un atteggiamento aggressivo e pericoloso, ho il diritto di difendermi e si ritiene a priori che la mia reazione sia proporzionata all’azione). Non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso oppure ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza contro l'autorità e comunque di impedire la consumazione di delitti. Inoltre non è punibile chi è commesso al fatto per salvare sé o altri da un pericolo che altrimenti non sarebbe stato evitabile, ma il fatto deve essere proporzionale al pericolo.
  • Es. nave affondata: siamo su una zattera, siamo in due ma questa può tenere solo una persona. Io butto in mare l’altra persona, uccidendola, salvandomi. Il reato di omicidio sarà screditato.
  • Es. due alpinisti in cordata. La corda sta per spezzarsi e, per salvarmi, taglio la corda sotto di me uccidendo l’altro alpinista che si trova sotto di me.
  • Es. sono in macchina; un bambino attraversa la strada e, per non investirlo, sterzo ferendo una persona che si trova in auto con me. Tuttavia si parla di eccesso colposo quando, nel commettere alcuni fatti dati dall’esercizio di un diritto o di adempimento di un dovere, dalla legittima difesa, dall’uso legittimo delle armi, dallo stato di necessità, si superano colposamente i limiti stabiliti dalla legge. Il fatto è quindi considerato come delitto colposo. Tutti i reati possono essere consumati in due forme:
  • Forma consumata : riguarda chi compie atti diretti a commettere un delitto, riuscendo nell’intento;
  • Forma tentata : riguarda chi compie atti diretti a commettere un delitto, ma questo non si compie – tentato omicidio (pena inferiore di 2 ⁄3 rispetto alla forma consumata).
  • Aver agito per una considerazione di natura psicologica, cioè per via di una folla in tumulto (ma solo se la persona che commette il reato non è un delinquente e non ha precedenti);
  • Patrimonio;
  • Aver partecipato a determinare un evento, insieme all’azione/omissione del colpevole;
  • Avere riparato interamente il danno mediante il risarcimento di esso/restituzioni prima del giudizio (se la persona offesa non vuole ricevere la somma non importa, l’importante è che l’offensore dimostri la voglia di risarcire/restituire). Il giudice, indipendentemente dalle circostanze attenuanti riconosciute per legge, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, se egli ritiene che siano tali da giustificare la diminuzione della pena. Tuttavia l’assenza di precedenti condanne non può essere considerata un’attenuante. Quando ricorre una circostanza attenuante e la legge non determina la diminuzione di pena, quest’ultima viene diminuita di un terzo; nel caso dell’ergastolo, questo è sostituito dalla reclusione dai 20 ai 24 anni. CIRCOSTANZE AD EFFETTO SPECIALE Sono circostanze ad effetto speciale quelle che portano ad un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo. Quando per una circostanza la legge stabilisce una pena diversa da quella ordinaria del reato, o si tratta di circostanza ad effetto speciale, l’aumento/diminuzione non viene operato/a sulla pena ordinaria del reato, bensì sulla pena stabilita per la circostanza relativa. In caso di concorso tra più circostanze di tale efficacia, si applicherà una sola di esse, ed in particolare quella che prevede l’inasprimento o la diminuzione maggiore della sanzione, con facoltà da parte del giudice di applicare ulteriori variazioni (in aumento o diminuzione) fino ad un terzo. (Ipotesi base: decido di dare due anni  sottraggo 1/3 della pena in caso sussista una situazione attenuante – quindi a 16 mesi  opero una seconda diminuzione da questi 16 mesi nel caso di una seconda situazione attenuante. Nel caso della circostanza ad effetto speciale non si fa questo calcolo matematico ma si ricorre ad un’altra percentuale di sconto o di aumento della pena). Se concorrono più circostanze aggravanti non si può superare il triplo del massimo stabilito dalla legge per quel determinato reato, e non si possono superare i 30 anni di carcere o i 5 anni di arresto. Se invece concorrono più circostanze attenuanti, la pena non può essere inferiore a 10 anni di reclusione se si tratta di un reato che prevede l’ergastolo. Per tutte le altre pene si può scendere fino ad un quarto – non oltre. Quando una circostanza aggravante comprende in sé un'altra circostanza aggravante, oppure una circostanza attenuante comprende in sé un'altra circostanza attenuante, è valutata a carico o a favore del colpevole soltanto la circostanza aggravante o la circostanza attenuante che importa, rispettivamente, il maggiore aumento o la maggiore diminuzione di pena. Se le circostanze aggravanti o attenuanti importano lo stesso aumento o la stessa diminuzione di pena, si applica un solo aumento o una sola diminuzione di pena. (es. l’insieme B è contenuto nell’insieme A; se tutte le situazioni nelle circostanze attenuanti B sono già comprese nelle circostanze attenuanti A si prende come punto di riferimento l’insieme A). A Quando c’è un concorso di circostanze aggravanti e attenuanti, il legislatore deve decidere se tener conto delle attenuanti o delle aggravanti; nel caso in cui ne prevalga una sull’altra, non si tiene conto della seconda: - Se le circostanze aggravanti sono ritenute prevalenti sulle circostanze attenuanti, non si tiene conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti. B

- Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti, non si tiene conto degli aumenti di pena stabiliti per queste ultime, e si fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti. Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritiene che vi sia equivalenza, si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze – le circostanze si annullano tra loro, ed è come se non esistesse alcuna circostanza. CIRCOSTANZE OGGETTIVE E SOGGETTIVE Le circostanze, inoltre, possono essere:

  • Circostanze oggettive : fanno riferimento alla natura, alla specie, ai mezzi, all’oggetto, al tempo, alla gravità del danno o del pericolo, alle condizioni/qualità personali dell’offeso  es. delitti che riguardano il patrimonio; es. sevizie/crudeltà verso le altre persone.
  • Circostanze soggettive : fanno riferimento all’agente, quindi all’intensità del dolo o della colpa, alle condizioni e qualità personali del colpevole, ai rapporti tra il colpevole e l’offeso e alle condizioni inerenti al colpevole  es. delitti di abuso di autorità – come tra datore di lavoro e dipendente. REATO CONTINUATO, CONCORSO FORMALE ED ERRORE Tra le circostanze esistono altri due elementi: il reato continuato e il concorso formale.
  • Reato continuato : fa riferimento a chi, con una sola azione od omissione esecutive di un medesimo disegno criminoso, viola diverse disposizioni di legge oppure commette più violazioni della medesima disposizione di legge (es. per sequestrare Caio, Tizio picchia la guardia del corpo, ruba un’auto e trattiene Caio per diversi giorni; in tal caso commette il delitto di lesioni, sequestro di persona e furto. Si tratta di tre reati, ma realizzati con l'unico scopo di sequestrare Caio). In questo caso il soggetto viene punito per la violazione più grave effettuata dalla persona, e la pena può essere aumentata fino al triplo. Gli elementi costitutivi del reato continuato sono: a. Una pluralità di azioni o omissioni, che possono essere compiute anche in tempi diversi. b. Più violazioni di legge, che possono riguardare la stessa norma o più norme diverse. c. Il medesimo disegno criminoso: i reati devono essere commessi con un unico scopo.
  • Concorso formale : fa riferimento a chi commette più reati con una sola azione/omissione – senza l’art 81 si prenderebbero il reato a, il reato b, il reato c, etc. e si punirebbe la persona per tutti i reati; con l’art 81 si prende la legge penale più grave violata e si opera all’aumento fino al triplo della pena. Quando si crea una situazione in cui si voleva offendere una persona ma è cagionata offesa ad un’altra diversa (volevo ferire x ma ferisco y per uno sbaglio di persona), il colpevole risponde come se avesse commesso il reato in danno della persona che voleva offendere. Tuttavia le circostanze aggravanti che riguardano le condizioni o la qualità della persona offesa o i rapporti tra offeso e colpevole non vengono poste a carico dell’agente (es. se colpisco un carabiniere ma volevo colpire un’altra persona, non verrò condannato per aver ferito un pubblico ufficiale ma solo per aver colpito una persona  non ci sarà quindi aggravante per aver colpito un pubblico ufficiale). Se per errore nell’uso dei mezzi di esecuzione del reato (la pistola si inceppa e muovendola spara in un’altra direzione) o per un’altra causa, si cagiona un evento diverso da quello voluto, il colpevole risponde a titolo di colpa, ma solo se il fatto è riconosciuto dalla legge come delitto colposo – una persona può essere condannata per colpa solo se la colpa per il reato commesso è espressamente riconosciuta dal codice penale. L’IMPUTABILITÀ È imputabile solo chi è capace di intendere e di volere. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato se, nel momento in cui lo ha commesso, non era in grado di intendere e di volere – ma viene comunque portato in apposite strutture.

sottoposto ad un aumento di un terzo o della metà (a seconda dei casi) della pena da infliggere per il nuovo delitto doloso. Un recidivo può essere tale perché commette reati della stessa indole , cioè reati che violano una stessa disposizione di legge oppure che presentano dei caratteri fondamentali comuni, pur essendo disciplinati da leggi diverse. ABITUALITÀ È dichiarato delinquente abituale chi, dopo essere stato condannato alla reclusione in misura superiore complessivamente a cinque anni per tre delitti non colposi, della stessa indole, commessi entro dieci anni, e non contestualmente, riporta un'altra condanna per un delitto non colposo, della stessa indole, e commesso entro dieci anni successivi all'ultimo dei delitti precedenti. PROFESSIONALITÀ Per delinquente professionale si considera un tipo particolare di delinquente abituale, portatore di una più deplorevole forma di abitualità criminosa. Non è necessario per la configurazione della professionalità che il reo sia stato già dichiarato delinquente abituale, ma è necessario che i rati realizzati dal reo gli forniscano una fonte stabile di mantenimento. Tale situazione si configura per chi vive sfruttando la prostituzione, o di truffe, ricettazioni e altri reati contro il patrimonio. Dunque il delinquente professionale trae da vivere dai frutti dei delitti. TENDENZA A DELINQUERE Il delinquente per tendenza è una persona che rivela una speciale inclinazione al delitto, che trovi sua causa nell’indole particolarmente malvagia del colpevole. Non è necessario che il delinquente sia recidivo, abituale o professionale per essere ritenuto un delinquente per tendenza. Oltre agli aumenti di pena stabiliti per la recidiva e i particolari effetti indicati da altre disposizioni di legge, la dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato o di tendenza a delinquere importa l'applicazione di misure di sicurezza. CONCORSO DI PERSONE NEL REATO Un reato può essere monosoggettivo o concorsuali. Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita. La pena da infliggere per il reato commesso è aumentata: a. Quando il numero delle persone, che sono concorse nel reato, è di cinque o più – salvo che la legge disponga altrimenti. b. Per chi ha ideato l’operazione, promuovendola e organizzandola. c. Per chi, nell’esercizio della sua autorità, direzione o vigilanza ha determinato a commettere il reato con altri soggetti; d. Per chi ha coinvolto un minorenne o una persona in stato di infermità o di deficienza psichica; la pena è aumentata fino alla metà per chi si è avvalso di persona non imputabile o non punibile. e. Per chi è il genitore esercente la responsabilità genitoriale. Si ha un’attenuante per il soggetto che, nell’azione, aveva un ruolo marginale, ma solo se il giudice ritiene che l’opera del soggetto sia minima e non importante. Quando due o più soggetti si accordano allo scopo di commettere un reato, ma questo non viene commesso, nessuna delle persone è punibile per il solo fatto dell’accordo; tuttavia, il giudice può applicare una misura di sicurezza. Le stesse disposizioni si applicano nel caso di istigazione a commettere un reato, se l'istigazione è stata accolta, ma il reato non è stato commesso. Qualora l'istigazione non sia stata accolta, e si sia trattato d'istigazione a un delitto, l'istigatore può essere sottoposto a misura di sicurezza. L’unica eccezione si ha con la promozione, costituzione, organizzazione e direzione di associazioni terroristiche, che avventino allo stato. In questo caso i soggetti sono puniti con la reclusione da cinque a dieci anni, anche se il reato non è stato commesso.

PERSONA OFFESA, NON PUNIBILITÀ E DISCREZIONALITÀ DELL’APPLICAZIONE DELLA PENA PROCEDIBILITÀ D’UFFICIO La lista dei reati procedibili d’ufficio comprende i reati considerati più gravi per cui si deve procedere cioè senza necessità che la (presunta) vittima sporga querela. I delitti procedibili d’ufficio sono: ➢ Delitti sessuali

  • Violenza sessuale commessa nei confronti di minore di anni 18;
  • Violenza commessa dal genitore (anche adottivo) o dal di lui convivente, dal tutore o da persona alla quale il minore sia affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia;
  • Violenza commessa da un pubblico ufficiale o da incaricato di un pubblico servizio nell’esercizio delle proprie funzioni;
  • Violenza connessa ad altro delitto perseguibile d’ufficio;
  • Atti sessuali compiuti su persona che non ha ancora compiuto i 10 anni; - Violenza sessuale di gruppo. ➢ Stalking Il reato è procedibile d’ufficio solo se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si procede d’ufficio. Per tutti gli altri casi, è necessaria la querela della vittima. ➢ Delitti contro la famiglia
  • Abuso di mezzi di correzione o di disciplina; - Maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli. ➢ Delitti contro la libertà individuale
  • Sequestro di persona;
  • Violenza privata;
  • Minaccia aggravata;
  • Incapacità procurata mediante violenza; - Prostituzione minorile. DIRITTO DI QUERELA La querela è un atto proposto mediante dichiarazione nella quale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, si manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato ( = denuncia). Ogni persona offesa da un reato per cui non si debba procedere d’ufficio ha diritto di querela. Per i minori di quattordici anni e per gli incapaci di intendere o di volere il diritto di querela è esercitato da genitore/tutore. I minori tra i quattordici e i diciotto anni e gli inabilitati possono esercitare questo diritto autonomamente; anche il genitore/tutore può esercitare questo diritto in loro vece. La rinuncia alla facoltà di esercitare il diritto di querela, fatta dal genitore o dal tutore o dal curatore, non priva il minore, che ha compiuto gli anni quattordici, o l'inabilitato, del diritto di proporre querela. Il diritto di querela non può essere esercitato decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato; inoltre, il diritto di querela non può essere esercitato se c’è stata una rinuncia espressa o tacita da parte della persona a cui spetta l’esercizio. C’è inoltre rinuncia tacita quando chi ha la facoltà di proporre la querela ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di querelarsi. Se il reato commesso ha danneggiato più persone, il responsabile è punibile anche solo se una delle persone offese esercita il diritto di querela. Il diritto di querela si estingue con la morte della persona offesa. Se la querela è stata già proposta, la morte della persona offesa non estingue il reato.
  • Viene raddoppiato a sei mesi nel caso in cui il fatto concerna reati contro la libertà sessuale; - Viene aumentato a quattro anni se si tratta di contravvenzione; - Viene aumentato a sei anni se si tratta di delitto.
  • Decorre, se il querelato commette determinati reati di matrice sessuale nei confronti di un minorenne, dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa. Sospensione della prescrizione Il corso di prescrizione può essere sospeso al verificarsi di determinati eventi: a. Se una particolare disposizione di legge impone la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare; b. Se c’è l’autorizzazione a procedere e il deferimento della questione ad altro giudizio; c. Se c’è un impedimento delle parti e dei difensori o una richiesta dell’imputato o del suo difensore – es. l’imputato si fa rilasciare un certificato medico nel caso in cui non possa partecipare al processo per problemi fisici, ma dal momento in cui lui chiede il rinvio, questo periodo viene congelato. In ogni caso, la prescrizione inizia nuovamente a decorrere dal giorno in cui cessa la causa della sospensione. Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna. Ogni volta in cui si ha un processo in cui c’è già stato un interrogatorio/richiesta di rinvio a giudizio/etc, scatta l’interruzione di prescrizione. Interrompono la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero, o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio. La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi. L’istituto riguardante le CONTRAVVENZIONI è l’ oblazione. Dal momento che per le contravvenzioni la legge stabilisce la sola pena dell’ammenda, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, oppure prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato. Per quanto riguarda le contravvenzioni che hanno come conseguenza l’ arresto , il contravventore può essere ammesso a pagare, prima della condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell’ammenda stabilita dalla legge per quell’esatta contravvenzione commessa (es. se si tratta di una condanna la cui conseguenza è tra il pagare 5000€ di ammenda e scontare due mesi in carcere). Il reato si estingue nei casi di buona condotta. Il giudice estingue il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l’imputato ha riparato il danno commesso, mediante le restituzioni o il risarcimento, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, e ha eliminato – ove possibile – le conseguenze dannose e pericolose del reato. Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine di cui al primo comma, l’imputato può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento; in tal caso il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito e comunque non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza, imponendo specifiche prescrizioni. Il giudice dichiara l’estinzione del reato all’esito positivo delle condotte riparatorie. Altri istituti sono:

Sospensione della pena : è un istituto che viene utilizzato soprattutto nei confronti di coloro che per la prima volta affrontano in qualità di imputati le aule di Giustizia per reati non eccessivamente gravi, e rappresenta una grande opportunità per la limitazione degli effetti negativi del processo penale. La sospensione condizionale della pena prevede che la pena rimanga sospesa per cinque anni per i reati o tre anni per le contravvenzioni, a condizione che il reo non commetta un altro reato. Se il reo non commette più reati in questo asso di tempo, il reato è estinto. Se però commette un altro reato, a determinate condizioni, sconterà sia la vecchia pena sospesa sia quella inflitta per il secondo fatto illecito. La sospensione condizionale della pena non può essere concessa per più di una volta e comporta che il soggetto restituisca ciò che ha indebitamente conseguito, risarcisca il danno o elimini le conseguenze dannose o pericolose del reato. Inoltre il reo può ottenere la sospensione condizionale prestando attività non retribuita a favore della collettività – per un tempo non superiore alla durata della pena sospesa. In nessun caso la pena sospesa può costituire motivo per l'applicazione di misure di prevenzione o per l'impedimento a ottenere licenze, concessioni od autorizzazioni, o per il divieto di accedere a posti pubblici. La sospensione condizionale della pena non può essere concessa: a. A chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione; b. Al delinquente o contravventore abituale o professionale; c. Al soggetto considerato socialmente pericoloso. ➢ Sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato : è una modalità alternativa di definizione del processo, attivabile sin dalla fase delle indagini preliminari, che presuppone il risarcimento del danno (ove possibile) e l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato. Questa è possibile solo per determinati casi di reati per una pena non superiore ai 4 anni; il soggetto non viene considerato pregiudicato. Questa comporta l' affidamento dell'imputato al servizio sociale , per lo svolgimento di un programma di trattamento che può implicare attività di volontariato di rilievo sociale (= lavoro di pubblica utilità), oppure l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali – la prestazione, però, non è retribuita. La durata non può essere inferiore a 10 giorni e può essere effettuata a giorni sparsi. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore. Si porta all’autorità giudiziaria il programma delle attività che l’imputato svolgerà (nell’ambito del volontariato/servizio sociale/etc); la richiesta può così essere accolta. La sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato non può essere concessa per più di una volta. Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato è sospeso. L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede. L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge. ➢ Perdono giudiziale : è una causa di estinzione del reato che si indirizza ai soli minori, e precisamente ai soli soggetti che al momento della commissione del fatto abbiano compiuto i quattordici anni e non ancora i diciotto. Può essere concesso anche più di una volta purché la somma delle pene inflitte non superi i due anni di reclusione, ed è disposto discrezionalmente dal giudice, sulla base della prognosi si asterrà dal commettere ulteriori reati. Può consistere nell’astensione dal rinvio a giudizio oppure nell’astensione dalla pronuncia di condanna, a seconda dei casi. L'estinzione del reato consegue immediatamente al passaggio in giudicato della sentenza che nell'uno e nell'altro caso applica il perdono giudiziale. ESTINZIONE DELLA PENA Le cause di estinzione della pena operano solamente sulla pena concretamente inflitta al reo con la sentenza di condanna. Esse estinguono la punibilità in concreto. Tra le cause di estinzione della pena più importanti ci sono: ➢ La non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale: tale misura determina una migliore risocializzazione del reo. A quest’ultimo si evita quindi il pregiudizio che subirebbe nella vita

Se per più reati devono essere applicate più misure di sicurezza alla stessa persona, si procede alla loro unificazione quando sono della stessa specie; quando sono di specie diversa, il giudice valuta complessivamente il pericolo che deriva dalla persona, e applica una o più misure di sicurezza. Le misure di sicurezza possono essere personali , e quindi limitano la libertà personale del soggetto, oppure patrimoniali , e dunque incidono solo sul patrimonio del soggetto.

  • Le misure personali , a loro volta, si distinguono in misure detentive e misure non detentive.
  • Sono misure di sicurezza detentive :
    • L'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro;
    • Il ricovero in un riformatorio giudiziario;
    • Il ricovero in una casa di cura e di custodia; - Il ricovero in un manicomio giudiziario. Queste ultime due misure vengono applicate il soggetto a cui deve essere disposta la misura è colpito da un’infermità psichica. In questo caso il giudice deve trasformare la misura ordinando il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario oppure in una casa di cura e custodia. Nel corso dell’esecuzione, il giudice può modificare le modalità di esecuzione della misura senza mutarne la specie.
  • Sono misure di sicurezza non detentive :
    • Il divieto di soggiorno in uno o più comuni, o in una o più province;
    • Il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche;
    • L'espulsione dello straniero dallo Stato;
    • La libertà vigilata: è una misura di sicurezza non detentiva che consiste nella concessione della libertà al condannato, il quale è affidato alla pubblica sicurezza per la sorveglianza, ed al Centro di Servizio Sociale per il sostegno e l’assistenza. Questa viene ordinata: a. Se viene inflitta una pena non inferiore a dieci anni; b. Se è stata disposta la liberazione condizionale; c. Se il soggetto commette un nuovo reato che sia manifestazione di abitualità o professionalità; d. Se il fatto commesso dal soggetto non è previsto come reato (es. reato impossibile); e. Se la condanna alla reclusione è superiore ad un anno. In entrambi i casi – in entrambi i tipi di misura di sicurezza – le donne sono assegnate a stabilimenti separati da quelli destinati agli uomini. In ciascuno degli stabilimenti è adottato un particolare regime educativo o curativo e di lavoro, tenendo anche conto delle tendenze e delle abitudini criminose della persona e, in genere, del pericolo sociale che da essa deriva. Il lavoro è remunerato, e dalla remunerazione è prelevata una quota per il rimborso delle spese di mantenimento.
  • Tra le misure patrimoniali ci sono: - Cauzione;
  • Confisca di beni o strumenti utilizzati per commettere il reato, oppure prodotti dal reato stesso. Esse possono essere applicate:  Dopo che la pena detentiva è stata scontata se sono applicate congiuntamente alla pena detentiva;  Dopo che la sentenza è passata in giudicato se applicate congiuntamente a pena non detentiva;  Dopo il passaggio in giudicato della decisione se applicate con sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere;  Possono essere applicate anche provvisoriamente, e il giudice ne revoca l’ordine quando ritiene che la persona non sia più socialmente pericolosa. Le misure di sicurezza che vengono aggiunte alla pena detentiva vengono eseguite dopo che la pena è stata scontata (es. persona condannata a 10 anni: al termine del decimo anno inizia a scontare la misura di sicurezza).

Le misure di sicurezza che vengono aggiunte alla pena non detentiva, invece, sono eseguite dopo che la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile. L’esecuzione della misura di sicurezza viene sospesa se la persona deve scontare una pena detentiva; la misura riprende il suo corso dopo l’esecuzione della pena. L’estinzione del reato impedisce l’applicazione delle misure di sicurezza e ne fa cessare l’esecuzione, ad eccezione della confisca. Nello stesso modo, anche l’estinzione della pena impedisce l’applicazione delle misure di sicurezza, ad eccezione, però, di quelle per le quali la legge stabilisce che possono essere applicate in ogni momento. PARTE SPECIALE: I DELITTI IN PARTICOLARE I reati considerati più gravi sono i reati contro la personalità dello Stato , che tentano di minare all’unità dello stesso. Chiunque compie atti violenti diretti e idonei a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, oppure provi a menomare l'indipendenza o l'unità dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni. La pena è aggravata se il fatto è commesso con violazione dei doveri inerenti l'esercizio di funzioni pubbliche. I secondi reati considerati più gravi sono quelli nei confronti della pubblica amministrazione , ossia tutte le pubbliche funzioni imputabili allo Stato o ad altro ente pubblico. I reati relativi alla pubblica amministrazione si distinguono in:

  • Peculato : indica l’appropriazione indebita di denaro o di altro bene mobile appartenente ad altri, commessa da un pubblico ufficiale che ne abbia il possesso in ragione del suo ufficio.
  • Corruzione : indica la condotta propria del pubblico ufficiale che riceve denaro (detta tangente) o altre utilità che non gli sono dovute, creando spesso un danno economico. La corruzione è spesso presente nelle gare di appalti pubblici e privati (infrastrutture pubbliche e non), soggette di solito a bandi d’asta rivolti a ridurre i costi per effetto della libera concorrenza tra i partecipanti. In questo senso la corruzione porta alla violazione di simili norme creando un danno economico alla collettività o al privato per mancata riduzione dei costi se non addirittura una lievitazione di questi e dei tempi di completamento del lavoro sino al caso limite di incompiutezza.
  • Concussione : è un reato che si verifica nel momento in cui il pubblico ufficiale sfrutta la propria posizione di supremazia o potere per costringere o indurre il privato a corrispondere o promettere denaro o altre utilità. Una legge importante che protegge la pubblica amministrazione da questi tre reati è la Legge Severino. All’interno della legge sono presenti delle misure per la prevenzione della corruzione: a) L’ Autorità Nazionale Anticorruzione viene individuata nella Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche ; b) Sono dettate specifiche misure volte alla trasparenza dell'attività amministrativa, compresa l'attività relativa agli appalti pubblici e al ricorso ad arbitri, e nell'attribuzione di posizioni dirigenziali oltre a misure per l'assolvimento di obblighi informativi ai cittadini da parte delle pubbliche amministrazioni; c) Si dispone la previsione dell'obbligo della rotazione dei dirigenti preposti agli uffici dove c'è maggior rischio di corruzione; d) Viene riconosciuta al dipendente pubblico la possibilità di segnalare degli illeciti – in ambito lavorativo – potendo comunque rimanere anonimo. È quindi prevista la tutela del dipendente pubblico che denuncia o riferisce condotte illecite apprese in ragione del suo rapporto di lavoro; e) Sono elencate le attività d'impresa particolarmente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa ed è istituito presso ogni prefettura l'elenco dei fornitori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa;

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE

Chiunque si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, o alla qualità di coniuge, è perseguibile a querela in tutti i casi, tranne nel caso in cui il reato è commesso a danno di minori; in quest’ultimo caso si procede d’ufficio (reclusione fino ad un anno o multa fino a 1000€). I soggetti attivi di questo reato possono essere:  I genitori , sia naturali che adottivi, nei confronti dei figli.  I coniugi in danno l’uno dell’altro, ma solo se il loro matrimonio produce effetti civili; se il matrimonio è religioso ma non è stato trascritto nei registri civili non si può applicare l’articolo. È esclusa da ciò la convivenza more uxorio. I soggetti violano gli obblighi di assistenza familiare quando:

  • Abbandonano il domicilio domestico, in quanto l’obbligo di coabitazione indica l’esigenza di assicurare stabilità al nucleo familiare. Non viene considerato reato se si abbandona il domicilio domestico per salvaguardare la propria vita.
  • Hanno una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, in particolare:
    • Malversano o dilapidano i beni del figlio minore o del coniuge;
    • Fanno mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, agli inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge (quest’ultimo anche se è separato dall’altro, ma non per sua colpa). Se il soggetto tenuto a prestare i mezzi di sussistenza è economicamente incapace, è imputabile solo se le sue condizioni economiche sono volontarie (per es. se si è licenziato per non prestare la somma di denaro); altrimenti non è imputabile. ABUSO DEI MEZZI DI CORREZIONE O DI DISCIPLINA È punito con la reclusione chi abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, oppure per l’esercizio di una professione o un’arte. È un reato proprio: non ogni soggetto può rendersi responsabile di questo reato ma soltanto chi si trova in una posizione di autorità (es. insegnante, membro del nucleo familiare, allenatore, etc.). MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI E CONVIVENTI Chiunque, al di fuori dei casi relativi all’abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni. Anche questo è un reato proprio. La norma è posta a tutela dell’integrità psicofisica della vittima dei maltrattamenti e della dignità della persona umana. Per “maltrattamenti” si fa riferimento ad una pluralità di atti caratterizzati dalla reiterazione nel tempo, dalla continuità e dall’abitualità, sia costituenti di per sé reato (come percosse e minacce), sia non rilevanti per il diritto penale (come manifestazioni di disprezzo e umiliazioni). L’elemento unificante dei vari atti che integrano il delitto di maltrattamento è il dolo, cioè la volontà di sottoporre la vittima ad un vero e proprio programma persecutorio, abituale e continuativo. Il genitore che, in un momento di ira, colpisce il proprio figlio in un’occasione particolare, non si rende colpevole di maltrattamento. Il maltrattamento fa riferimento ad un comportamento abitudinario, ad una serie di violenze e abusi ripetuti nel tempo.

MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE

Chi elude l’esecuzione di un provvedimento del giudice civile, amministrativo o contrabile, che concerna l’affidamento dei minori o di altre persone incapaci, è punito con la reclusione fino a tre anni. Il reato può essere commesso dai destinatari di un provvedimento del giudice che riguardi la materia dell’affidamento; perciò, i soggetti coinvolti sono, nella maggior parte dei casi, i genitori legittimi o naturali e i tutori. Anche il comportamento del genitore affidatario che manifesta al figlio la propria contrarietà agli incontri con l’altro genitore, ingenerando e incoraggiando così nel minore atteggiamenti di rifiuto, integra il reato. La condotta del reato può essere sia attiva che omissiva. In particolare, si può parlare di sottrazione consensuale di minorenni , sottrazione e trattenimento di minore all’estero e sottrazione di persone incapaci.

  • Sottrazione consensuale di minorenni : il fatto tipico consiste nel portare il minorenne che abbia compiuto quattordici anni, con il suo consenso, fuori dalla sfera di vigilanza dell’esercente la responsabilità genitoriale, rivelandosi incompatibile con l’esercizio della stessa. Questo reato può manifestarsi sia mediante la sottrazione del minore mediante trasferimento in un luogo diverso, sia mediante ritenzione dello stesso nel luogo in cui questo si trova legittimamente.
  • Sottrazione e trattenimento di minore all’estero : Chiunque sottrae un minore al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore, conducendolo o trattenendolo all’estero contro la volontà del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l’esercizio della responsabilità genitoriale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se la sottrazione e il trattenimento sono commessi nei confronti di un minore che abbia compiuto quattordici anni e con il suo consenso, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni. Se questa sottrazione e trattenimento sono commessi dal genitore in danno del figlio minore, la condanna comporta la sospensione dall’esercizio della responsabilità – pena accessoria.
  • Sottrazione di persone incapaci : Chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un infermo di mente, al genitore esercente la responsabilità genitoriale, al tutore, o al curatore, o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, oppure lo tiene con sé contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela del genitore esercente la responsabilità genitoriale, del tutore o del curatore, con la reclusione da uno a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi sottrae un minore con più di quattordici anni senza il suo consenso, per fini diversi dal matrimonio o da atti di libidine. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. REATI CONTRO L’INCOLUMITÀ INDIVIDUALE PERCOSSE E LESIONI  Il reato di percosse consiste nel percuotere un soggetto senza far derivare dal fatto una malattia nel corpo, nella mente, una lesione fisica grave, la morte etc. La reclusione è fino ai 6 mesi oppure c’è la multa. La competenza è del giudice di pace.  Il reato di lesioni personali consiste invece nel causare, attraverso la violenza, una malattia nel corpo o nella mente. La reclusione è dai sei mesi ai tre anni. La competenza è del tribunale. Esistono delle circostanze aggravanti relative alle lesioni – sono delle aggravanti ad effetto speciale. Le lesioni si dividono in:
  1. Lesioni lievissime : si parla di lesioni lievissima quando la malattia ha una durata non superiore a venti giorni e non ricorre alcuna delle specifiche circostanze aggravanti. In questo caso, il delitto è perseguibile a querela della persona offesa ed è attribuito alla competenza del giudice di pace.