DIRITTO PENALE E PENITENZIARIO
PARTE GENERALE
La legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel
territorio dello Stato a sottostarvi, salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico
interno o dal diritto internazionale.
La legge penale italiana obbliga altresì tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano
all'estero.
Sono territori dello Stato il territorio della Repubblica, quello delle colonie e ogni altro
luogo soggetto alla sovranità dello Stato. Le navi e gli aeromobili italiani sono considerati
come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto
internazionale, a una legge territoriale straniera.
Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale (norma parzialmente
incostituzionale nella parte in cui esclude l’ignoranza inevitabile; es. persona senza tv che non
sa che una legge è cambiata).
Quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa
materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di
legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito (es. reato previsto dal Codice Penale ed anche
da leggi specifiche del caso: si viene condannati secondo la legge specifica. Se non ci sono delle
leggi specifiche ci si riferisce alla legge generale).
LA PENA
La pena, secondo il diritto, presenta tre funzioni fondamentali:
1. Funzione retributiva: quando è il corrispettivo per avere violato un comando dell'ordine
giuridico, ed è la riaffermazione del diritto da parte dello Stato (più è grave il reato e più
deve essere grave la pena).
2. Funzione generale preventiva: quando ha nei confronti dei consociati un'efficacia
deterrente che dissuade dal porre in essere comportamenti delittuosi coloro i quali sono
portati a delinquere (Intimidazione). Riguarda quindi tutti gli esseri umani ed ha la finalità
di aiutare gli individui ad astenersi da certi comportamenti.
3. Funzione special preventiva: la sanzione criminale ha la funzione di minimizzare la
possibilità che il reo sanzionato ricada nel delitto.
La pena non può più essere considerata come un semplice castigo. È emblematico in questo
senso l'articolo 27 della Costituzione, che sancisce il principio per il quale le pene non possono
consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del
condannato. Per la Costituzione Italiana la pena ha, quindi, una finalità rieducativa, ovvero il
reinserimento nella società dell’individuo, che deve garantire la pari dignità degli altri
soggetti.
Il condannato a pena detentiva non superiore a tre anni e al quale non sia stata applicata una
misura di sicurezza può essere affidato al servizio sociale per un periodo di prova, e può
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