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diritto penale parte generale su compendio simone e tonini aggiornato 2017
Tipologia: Appunti
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Il Diritto penale Costituisce oggetto di studio della Scienza giuridica penale che ha per scopo la conoscenza delle norme e dei principi che lo costituiscono. La nascita del diritto penale moderno è dovuta al pensiero illuministico nel quale si affermò l’idea che è reato solo le condotte umane lesive di un diritto soggettivo protetto e non anche intenzioni, atteggiamenti interiori o comportamenti contrastanti con la legge divina (peccati). In particolare: CESARE BECCARIA mise in risalto la funzione di prevenzione generale e speciale della pena che può essere svolta solo se adeguata alla gravità del fatto commesso e applicata da un giudice imparziale soggetto solo alla legge. LA SCUOLA CLASSICA (fine ‘700) mise in rilievo che doveva essere considerato reato ciò che fosse considerato solo la volontaria e consapevole violazione della norma penale. Alla scuola classica si ispirò il Codice Zanardelli del 1889. LA SCUOLA POSITIVA mise in rilievo la funzione della pena : La sanzione adeguata è quindi quella che mira non a punire, ma a prevenire e che sia adeguata al grado di pericolosità del soggetto (misure di sicurezza). Nasce nel XX secolo la c.d. Terza scuola, che tentò di superare la contrapposizione tra i principi della scuola Classica e quelli della Scuola Positiva, anche se il superamento effettivo si ebbe con il sorgere dell’Indirizzo tecnico-giuridico di cui fu artefice Arturo Rocco, ispiratore del codice oggi vigente. Il codice Rocco del 1930, seguendo una via intermedia tra Scuola Classica e quella Positiva :
Nozione Il diritto penale è quel ramo del diritto pubblico che disciplina i fatti illeciti per la cui commissione la legge prevede la applicazione di sanzioni penali Il diritto penale comprende lo studio dei seguenti settori: a. (^) Analisi del reato nelle sue componenti: a.a. (Teoria tripartizione): fatto, antigiuridicità e colpevolezza a.b. (Teoria bipartizione): elemento soggetto ed oggettivo b. Sanzioni collegate al reato c. Punibilità in concreto dell’agente. Funzione del diritto penale Le sanzioni penali sono più afflittive di quelle previste dagli altri rami del diritto ed hanno una duplice funzione preventiva :
Ex art. 1 c.p., “ Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato, né con pene che non siano da esse stabilite ”. Ex art. 25 Cost ., “ Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso ”. Il principio di legalità comporta quindi che costituiscono reato solo ed esclusivamente i fatti espressamente previsti dalla legge come tali e non anche quei fatti che non sono previsti come reato dalla legge penale. Il principio di legalità si articola in quattro (4) sotto principi che ne costituiscono corollari:
3.1. LA RISERVA DI LEGGE Il p. di riserva di legge sta a significare che solo la legge (o altro atto normativo equiparato), può determinare e stabilire i reati e le pene. Problema : la riserva di legge va intesa come assoluta o relativa? ** cioè, solo la legge può disciplinare la materia con esclusione dell’intervento di
affidandone il completamento alle norme di rango secondario emanate dal potere esecutivo?** ---> Parte della dottrina (Parodi-Giusino) ed alcune sentenze della Corte Costituzionale, hanno sostenuto che la riserva di legge vada intesa come relativa. ---> Tuttavia, la dottrina dominante (Fiandaca-Musco, Mantovani), ritiene che la riserva di legge debba essere intesa come assoluta.
rigorose e quelle più elastiche si è voluto lasciare al potere regolamentare uno spazio di intervento volto alle necessarie specificazioni tecniche nell’ambito di
Secondo il principio di irretroattività la legge non può applicarsi a fatti o rapporti sorti, prima che essa entrasse in vigore. L’art. 11 delle preleggi, infatti, disciplina il fenomeno dell’entrata in vigore di una nuova norma stabilendo che la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo.
Nuova Incriminazione: si ha nuova incriminazione quando una nuova legge crea una figura di reato prima inesistente o quando estende la portata di una norma incriminatrice a fatti prima non rientranti nella stessa o amplia il novero dei possibili soggetti attivi del reato.
Art. 2, V Comma : Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti. Legge eccezionale : ▲ L’art. 14 delle preleggi definisce eccezionali, le disposizioni che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi Legge temporanea : ▲ È quella rispetto alla quale è lo stesso legislatore a determinare preventivamente il termine finale di durata.
A queste leggi non si applicherà il principio del favor rei. ♦ Si applicherà esclusivamente il principio tempus regis actum , al fine di evitare una sostanziale elusione della normativa straordinaria, ove questa possa essere travolta da norma successiva più favorevole. I commi 2 e 3 dell’art. 2 del c.p. si applicano anche nel caso di successione di leggi penali finanziarie, così come modificato dal d.lgs. 507/99.
Decreti legge non convertiti (Marinucci - Dolcini) :
Art. 2, ultimo comma la successione di leggi si applica anche nei casi di decadenza, e di mancata ratifica di un decreto legge nel caso di un decreto-legge convertito in legge con emendamenti. PROBLEMA Il codice Rocco, si adeguava all’ordinamento costituzionale dell’epoca
E', d'altronde, evidente che risulterebbe, per altro verso, contrario a Costituzione , sotto il profilo della violazione dell'art. 25 , in ipotesi di decreto legge contenente disposizione più favorevole al reo, sottoporre alla disciplina penale più aspra derogata o abrogata dal decreto legge non convertito fatti commessi durante la vigenza del decreto legge medesimo.
decreto sia favorevole o sfavorevole e che il fatto sia compiuto sotto la vigenza del decreto o della legge precedente: a. Se il decreto è favorevole ed il fatto è compiuto sotto la sua temporanea vigenza , continua ad applicarsi il decreto anche se caducato ( c.d. fatti concomitanti ) b. Se invece il fatto è commesso sotto la vigenza della legge anteriore essa continua ad applicarsi anche se temporaneamente interviene il decreto favorevole poi caducato
c. Se il fatto è compiuto sotto la vigenza della legge favorevole e poi interviene il decreto sfavorevole comunque esso non sarebbe applicato anche se venisse convertito d. Se invece il fatto è commesso sotto la vigenza del decreto sfavorevole che decade si applicherà la legge favorevole che gli succede.
Leggi dichiarate incostituzionali.
Tempus commissi delicti (Marinucci-Dolcini).
Tempo del commesso reato : in assenza di una presa di posizione legislativa, la dottrina ha prospettato tre criteri :
Inoltre il fatto tipico deve essere idoneo a rispettare le esigenze poste dal principio di materialità ovvero che il reato si manifesti in un contegno esteriore accertabile nella realtà.
Antigiuridicità : Si fonda sul principio di non contraddizione dell’ordinamento, nel senso che l’esistenza di una causa di giustificazione , basta a renderlo lecito in tutto l’ordinamento giuridico.
All’interno della concezione tripartita del reato , la categoria dell’antigiuridicità ha carattere oggettivo : ▲ cioè costituisce una qualità oggettiva del fatto tipico
Per spiegare sul piano dogmatico l’operatività delle cause di giustificazione , taluni autori fanno ricorso agli “ elementi negativi del fatto ”, cioè a degli elementi che devono mancare perché l’illecito penale si configuri. ♦ Es. “è vietato cagionare la morte di un uomo , a meno che l’aggressione non sia giustificata dalla necessità di difendersi”.
La funzione della categoria del fatto è quella di selezionare le forme di offesa meritevoli di sanzione penale , ragion per cui la categoria stessa assume una connotazione prettamente penalistica. Le scriminanti servono ad integrare il diritto penale.
Le cause di giustificazione , non sono subordinate al principio di riserva di legge. ♦ è quindi possibile estensione analogica.
Colpevolezza : Riassume le condizione psicologiche che consentono l’imputazione personale del fatto di reato all’autore.
La legge penale garantisce la libertà di scelta individuale nella misura in cui rifiuta la responsabilità oggettiva , e subordina la punibilità in presenza di coefficienti soggettivi dolo e colpa.
Spiegazione liberal garantistica è stata avallata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 364/88, relativamente all’efficacia dell’errore in qualità di scusante, nella quale sarà chiamato a rispondere penalmente solo per azioni da lui controllabili e mai per comportamenti che solo fortuitamente producono conseguenze penalmente vietate. Poca fortuna ha avuto la teoria quadripartita del reato :
Questa tesi inserisce un requisito che porta ad escludere l’opportunità di applicare la sanzione penale quando la condotta concreta non raggiunge una soglia minima di offensività , pur sussistendo gli elementi essenziali richiesti dalla teoria tripartita.
I reati si distinguono in :
A seconda del soggetto che compie il reato si distingue tra : reati comuni si tratta di reati che possono essere commessi da chiunque reati propri sono quei reati che richiedono una speciale qualifica naturalistica o giuridica del soggetto attivo (es. peculato)
Soggetto attivo del reato è colui che realizza il fatto tipico descritto dalla fattispecie incriminatrice. Può rendersi autore di un reato ogni essere umano a prescindere dall’età sesso o da altri requisiti ♦ La dottrina parla di CAPACITà PENALE e cioè attitudine di tutte le persone a porre in essere un fatto rilevante per il diritto penale.
La responsabilità delle persone giuridiche : Il nostro diritto penale , sconosce forme di responsabilità penale a carico delle persone giuridiche. societas delinquere non potest.
La mancata punizione dell’impresa si traduce in un ingiustificato accollo di responsabilità ad un altro soggetto, il quale sembra assumere un ruolo di capro espiatorio. Problematica l’individuazione dei meccanismi sanzionatori da adottare.
INFATTI La costituzione ex art. 27, 1° comma , richiede un coefficiente di partecipazione psichica in capo all’autore, e implicitamente impedisce di configurare una responsabilità penale delle persone giuridiche. ♦ La legislazione ordinaria conferma tale principio all’art. 197, che pone a carico della persona giuridica solo un’obbligazione civile di garanzia e fa rispondere dei reati commessi nell’ambito della sua attività, soltanto le persone fisiche che agiscono per suo conto.
Il d.lgs. n. 231/ introduce una forma di tertium genus tra la responsabilità penale e la responsabilità amministrativa:
Sotto un profilo pratico, l’individuazione del soggetto passivo è rilevante, in quanto a lui spetta il diritto di querela.
L’art. 25.2 comma della Costituzione, parla di “ fatto commesso ”. Tale espressione porta ad escludere qualsiasi concezione del fatto di reato basata su atteggiamenti meramente psichici. La Costituzione dunque => fonda il nostro diritto penale sul principio di materialità , secondo il quale può essere reato solo il comportamento umano che materialmente si estrinseca nel mondo esteriore.
Il fatto di reato è costituito da un insieme di componenti che danno luogo al c.d. elemento oggettivo del reato e dal c.d. elemento soggettivo.
Dell’elemento oggettivo del reato fanno parte necessariamente la condotta e ove richiesto, l’evento ed il rapporto di causalità tra la condotta e l’evento. Può consistere tanto in un’ azione quanto in una omissione.
CONDOTTA indica il comportamento umano che costituisce reato. La C. per essere rilevante, deve essere conforme a quella descritta dalla norma incriminatrice di parte speciale, deve essere cioè tipica.
La dottrina penalistica ha elaborato varie teorie sul termine “condotta”, di seguito le più rilevanti:
L’AZIONE è il movimento del corpo idoneo ad offendere l’interesse protetto dalla norma o l’interesse statuale perseguito dal legislatore attraverso l’incriminazione.
L’OMISSIONE la dottrina oggi è concorde nel riconoscere alla omissione una essenza non fisica, ma normativa. L’omissione dunque consiste nel non compiere l’azione possibile, che il soggetto ha il dovere di compiere.
La dottrina distingue i reati omissivi in due categorie :
Reati omissivi propri , che sono quelli per la cui sussistenza è necessaria la semplice condotta negativa del reo, non essendo richiesto anche un ulteriore effetto di tale condotta. Sono elementi costitutivi : a. i presupposti. Vale a dire la situazione tipica da cui scaturisce l’obbligo di agire b. la condotta omissiva; c. il termine (esplicito o implicito) entro cui l’obbligo deve essere adempiuto;
Reati commissivi mediante omissione detti anche omissivi impropri , nei quali, ai fini della sussistenza del reato, il soggetto deve aver causato , con la propria omissione, un dato evento.
Con l’espressione “ presupposti della condotta ”, la dottrina dominante (Antolisei, Pannain, Mantovani) si riferisce a quegli elementi di fatto o di diritto che preesistono alla condotta e dai quali la condotta stessa deve prendere le mosse perché il reato sussista. A titolo esemplificativo, rientrano tra i presupposti della condotta:
L’evento è il risultato dell’azione o dell’omissione. Sul tipo di legame che deve intercorrere tra la condotta e l’evento si contendono il campo due opposte concezioni:
L’azione punibile deve essere accompagnata dal requisito della coscienza e volontà. Legislatore ha tipicizzato delle situazioni, dove per certo manca un giudizio di colpevolezza:
NESSO CAUSALE : L’Accertamento di un nesso causale è finalizzato ad emettere un giudizio di responsabilità: la causalità quindi funge da criterio di imputazione del fatto del soggetto. Perché il nesso causale tra condotta ed evento, prova che il fatto lesivo è opera dell’agente, per cui sussistendo gli altri presupposti di natura psicologica , quest’ultimo può essere chiamato a rispondere penalmente. Si dibatte circa la scelta della teoria più idonea. ART. 40 e 41 c.p. si prestano a letture diverse perché non riescono a indicare un modello ben definito e univoco di causalità.
Il nesso di causalità sussiste quando è possibile attribuire un determinato evento ad una determinata condotta ( Fiore ). Ex art.. 40 c.p. nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come
conseguenza della sua azione od omissione. Ex art. 27 Cost. il quale nel sancire che <<la responsabilità penale è personale>> ha negato l’ammissibilità di una responsabilità per fatto altrui, consentendo di configurare solo una responsabilità per fatto proprio, che postula in primo luogo il nesso di causalità fra condotta ed evento.
considerazioni o ancora della condicio sine qua non ):
*****imp***** Per accertare l’esistenza del nesso causale bisogna fare ricorso al procedimento di eliminazione mentale :
Limiti teoria condizionalistica :
La dottrina penalistica allora, ha elaborato altre due teorie causali: quella della causalità adeguata e quella della causalità umana.
La teoria della causalità adeguata è sorta per ovviare al rigorismo della causalità naturale, in particolare con riguardo ai delitti cd. aggravati dall’evento. Essa non rinnega quindi la teoria condizionalistica, ma tende solo a selezionare tra i molteplici antecedenti causali quelli veramente rilevanti in sede giuridico-penale. ▲ La teoria della causalità adeguata considera causa la condotta umana che , oltre ad essere condicio sine qua non , risulta altresì adeguata e proporzionata all’evento: cioè idonea a determinare l’effetto sulla base dell’id quod plerumque accidit. La condotta umana è causa soltanto degli effetti che, al momento in sui essa si svolse, erano da ritenersi probabili secondo l’id quod plerumque accidit e non invece quelli che di regola, nella generosità dei casi, non si verificano, vale a dire degli effetti straordinari ed atipici.
Limiti teoria della causalità adeguata:
Sulla base di tali premesse sono quindi utilizzabili non solo le leggi universali (di certezza), ma anche quelle statistiche. la Cassazione ha precisato che è configurabile la sussistenza del nesso di causalità tra condotta ed evento, qualora esso sia stato accertato con giudizio controfattuale che sia stato ritenuto attendibile secondo criteri di elevata credibilità razionale, in quanto fondato sulla verifica, anche empirica, ma scientificamente condotta, di tutti gli elementi di giudizio disponibili, criticamente esaminati (in tal senso, Cass. 11-7-2013. N. 29889).
la migliore scienza ed esperienza del momento storico, l’evento è conseguenza certa o altamente probabile dell’azione, in quanto senza di essa l’evento non si sarebbe, con certezza o con alto grado di probabilità, verificato (Mantovani).
Secondo tale teoria: e’ necessario ricondurre all’autore dell’illecito non solo l’azione realizzata ma anche il danno che l’azione ha prodotto.
Le concause. Il codice penale contiene la disciplina del nesso di causalità negli artt. 40 e 41. L’art. 41.1 c.p. dispone che il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, che se indipendenti dall’azione od omissione del colpevole, non escludono il rapporto di causalità fra l’azione e l’omissione e l’evento.
REATI OMISSIVI :
Come già detto, sono caratterizzati dall’omissione delle azioni imposte da quei comandi per proteggere i beni giuridici NESSO TRA OMISSIONE ED EVENTO :
verificarsi dell’evento, nel senso che aggiungendola mentalmente, l’evento non si sarebbe verificato. ACCERTAMENTO : Duplice indagine :
Nozione: Sono situazioni in presenza delle quali un fatto che è vietato , in quanto costituisce reato deve invece, considerarsi lecito poiché c’è una norma dell’ordinamento che lo autorizza o lo impone.
Pertanto: ricorrendo tali situazioni un fatto conforme alla fattispecie astratta rimane esente da pena perché l’ordinamento lo autorizza, lo consente o l’impone.
Le scriminanti vanno ricomprese nella più ampia categoria delle cd. esimenti (Santamaria) che costituiscono una categoria generale a cui sono riconducibili tutte le ipotesi di non punibilità richiamate dall’art. 59 ult. Comma c. p. Nelle esimenti rientrano, come sottospecie, le cause di giustificazione (legittima difesa, esercizio del diritto etc.); Le scusanti sono riconducibili: Al principio di inesigibilità , come impossibilità di esigere dal soggetto un determinato comportamento, es.: stato di necessità determinato dall’altrui minaccia: art. 54, comma terzo; Ipotesi di non punibilità determinate da ragioni di opportunità politico-criminale, es. art. 649 c.p.: non punibilità del furto tra stretti congiunti;
Le cause di giustificazione si distinguono :