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diritto penale parte generale, Appunti di Diritto Penale

diritto penale parte generale su compendio simone e tonini aggiornato 2017

Tipologia: Appunti

2016/2017

Caricato il 18/07/2017

fedina90
fedina90 🇮🇹

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1. LA SCIENZA PENALE e IL CODICE ROCCO
Il Diritto penale Costituisce oggetto di studio della Scienza giuridica penale che ha per
scopo la conoscenza delle norme e dei principi che lo costituiscono.
La nascita del diritto penale moderno è dovuta al pensiero illuministico nel quale si
affermò l’idea che è reato solo le condotte umane lesive di un diritto soggettivo protetto e
non anche intenzioni, atteggiamenti interiori o comportamenti contrastanti con la
legge divina (peccati).
In particolare:
CESARE BECCARIA mise in risalto la funzione di prevenzione generale e speciale
della pena che può essere svolta solo se adeguata alla gravità del fatto commesso e
applicata da un giudice imparziale soggetto solo alla legge.
LA SCUOLA CLASSICA (fine ‘700) mise in rilievo che doveva essere considerato reato
ciò che fosse considerato solo la volontaria e consapevole violazione della norma
penale. Alla scuola classica si ispirò il Codice Zanardelli del 1889.
LA SCUOLA POSITIVA mise in rilievo la funzione della pena: La sanzione adeguata è
quindi quella che mira non a punire, ma a prevenire e che sia adeguata al grado di
pericolosità del soggetto (misure di sicurezza).
Nasce nel XX secolo la c.d. Terza scuola, che tentò di superare la contrapposizione tra i
principi della scuola Classica e quelli della Scuola Positiva, anche se il superamento
effettivo si ebbe con il sorgere dell’Indirizzo tecnico-giuridico di cui fu artefice Arturo Rocco,
ispiratore del codice oggi vigente.
Il codice Rocco del 1930, seguendo una via intermedia tra Scuola Classica e quella
Positiva :
ha conservato il principio della responsabilità morale e conseguentemente del
carattere di castigo della pena la cui applicazione è subordinata alla imputabilità
del soggetto,
ma ha anche introdotto le misure di sicurezza, ispirate al principio della difesa
sociale, la cui applicabilità è collegata alla pericolosità del soggetto (c.d. sistema
bipartito o del doppio binario).
Il legislatore costituente del 1948, ha introdotto rilevanti novità nel nostro sistema penale,
tra i quali i principi di legalità, di riserva di legge, tassatività, irretroattività ecc…
2. IL DIRITTO PENALE
Nozione Il diritto penale è quel ramo del diritto pubblico che disciplina i fatti illeciti per la
cui commissione la legge prevede la applicazione di sanzioni penali
Il diritto penale comprende lo studio dei seguenti settori:
a. Analisi del reato nelle sue componenti:
a.a. (Teoria tripartizione): fatto, antigiuridicità e colpevolezza
a.b. (Teoria bipartizione): elemento soggetto ed oggettivo
b. Sanzioni collegate al reato
c. Punibilità in concreto dell’agente.
Funzione del diritto penale Le sanzioni penali sono più afflittive di quelle previste dagli
altri rami del diritto ed hanno una duplice funzione preventiva:
1. Da un lato, con la minaccia della loro irrogazione, tendono a distogliere i consociati
dal commettere reati ( c.d. funzione di prevenzione generale)
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1. LA SCIENZA PENALE e IL CODICE ROCCO

Il Diritto penale Costituisce oggetto di studio della Scienza giuridica penale che ha per scopo la conoscenza delle norme e dei principi che lo costituiscono. La nascita del diritto penale moderno è dovuta al pensiero illuministico nel quale si affermò l’idea che è reato solo le condotte umane lesive di un diritto soggettivo protetto e non anche intenzioni, atteggiamenti interiori o comportamenti contrastanti con la legge divina (peccati). In particolare: CESARE BECCARIA mise in risalto la funzione di prevenzione generale e speciale della pena che può essere svolta solo se adeguata alla gravità del fatto commesso e applicata da un giudice imparziale soggetto solo alla legge. LA SCUOLA CLASSICA (fine ‘700) mise in rilievo che doveva essere considerato reato ciò che fosse considerato solo la volontaria e consapevole violazione della norma penale. Alla scuola classica si ispirò il Codice Zanardelli del 1889. LA SCUOLA POSITIVA mise in rilievo la funzione della pena : La sanzione adeguata è quindi quella che mira non a punire, ma a prevenire e che sia adeguata al grado di pericolosità del soggetto (misure di sicurezza). Nasce nel XX secolo la c.d. Terza scuola, che tentò di superare la contrapposizione tra i principi della scuola Classica e quelli della Scuola Positiva, anche se il superamento effettivo si ebbe con il sorgere dell’Indirizzo tecnico-giuridico di cui fu artefice Arturo Rocco, ispiratore del codice oggi vigente. Il codice Rocco del 1930, seguendo una via intermedia tra Scuola Classica e quella Positiva :

  • ha conservato il principio della responsabilità morale e conseguentemente del carattere di “ castigo ” della pena la cui applicazione è subordinata alla imputabilità del soggetto,
  • ma ha anche introdotto le misure di sicurezza , ispirate al principio della difesa sociale, la cui applicabilità è collegata alla pericolosità del soggetto (c.d. sistema bipartito o del doppio binario). Il legislatore costituente del 1948, ha introdotto rilevanti novità nel nostro sistema penale, tra i quali i principi di legalità, di riserva di legge, tassatività, irretroattività ecc…

2. IL DIRITTO PENALE

Nozione Il diritto penale è quel ramo del diritto pubblico che disciplina i fatti illeciti per la cui commissione la legge prevede la applicazione di sanzioni penali Il diritto penale comprende lo studio dei seguenti settori: a. (^) Analisi del reato nelle sue componenti: a.a. (Teoria tripartizione): fatto, antigiuridicità e colpevolezza a.b. (Teoria bipartizione): elemento soggetto ed oggettivo b. Sanzioni collegate al reato c. Punibilità in concreto dell’agente. Funzione del diritto penale Le sanzioni penali sono più afflittive di quelle previste dagli altri rami del diritto ed hanno una duplice funzione preventiva :

  1. Da un lato, con la minaccia della loro irrogazione, tendono a distogliere i consociati dal commettere reati ( c.d. funzione di prevenzione generale )
  1. Dall’altro, tendono ad evitare che il reo, torni a delinquere (c.d. funzione di prevenzione speciale ). Sul punto, vedere art. 27 Cost, sulla funzione rieducativa della pena Principi del diritto penale moderno :
  • Principio di materialità : è reato solo un comportamento umano che si estrinseca nel mondo esteriore e che sia suscettibile di percezione sensoria.
  • Principio di offensività : non c’è reato senza la lesione del bene giuridico tutelato dalla norma penale.
  • Principio di colpevolezza : per esservi reato, occorre che il fatto materiale lesivo del bene protetto, appartenga causalmente e psicologicamente al suo autore , nel senso che allo stesso possa muoversi un rimprovero per averlo commesso. Nozione di reato : Comportamento umano che si estrinseca nel mondo esteriore e percepibile dai sensi ( principio di materialità ), che lede o pone in pericolo un bene tutelato ( principio di offensività ), attribuibile causalmente e psicologicamente al soggetto che lo abbia posto in essere ( principio di colpevolezza ).

3. IL PRINCIPIO DI LEGALITA’

Ex art. 1 c.p.,Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato, né con pene che non siano da esse stabilite ”. Ex art. 25 Cost ., “ Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso ”. Il principio di legalità comporta quindi che costituiscono reato solo ed esclusivamente i fatti espressamente previsti dalla legge come tali e non anche quei fatti che non sono previsti come reato dalla legge penale. Il principio di legalità si articola in quattro (4) sotto principi che ne costituiscono corollari:

  1. La riserva di legge
  2. La tassatività (o sufficiente determinatezza della fattispecie)
  3. Il divieto di analogia
  4. L’irretroattività della legge penale

3.1. LA RISERVA DI LEGGE Il p. di riserva di legge sta a significare che solo la legge (o altro atto normativo equiparato), può determinare e stabilire i reati e le pene. Problema : la riserva di legge va intesa come assoluta o relativa? ** cioè, solo la legge può disciplinare la materia con esclusione dell’intervento di

fonti secondarie oppure , il legislatore può fissare le linee fondamentali della disciplina,

affidandone il completamento alle norme di rango secondario emanate dal potere esecutivo?** ---> Parte della dottrina (Parodi-Giusino) ed alcune sentenze della Corte Costituzionale, hanno sostenuto che la riserva di legge vada intesa come relativa. ---> Tuttavia, la dottrina dominante (Fiandaca-Musco, Mantovani), ritiene che la riserva di legge debba essere intesa come assoluta.

• In ogni caso, si è venuta affermando una concezione intermedia , tra le tesi più

rigorose e quelle più elastiche si è voluto lasciare al potere regolamentare uno spazio di intervento volto alle necessarie specificazioni tecniche nell’ambito di

Secondo il principio di irretroattività la legge non può applicarsi a fatti o rapporti sorti, prima che essa entrasse in vigore. L’art. 11 delle preleggi, infatti, disciplina il fenomeno dell’entrata in vigore di una nuova norma stabilendo che la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo.

L’art. 15 (preleggi) invece, stabilisce che le leggi sono abrogate solo da leggi posteriori :

  • per dichiarazione espressa
  • per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o
  • perché la nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore. N.B. La norma abrogata non può continuare ad applicarsi a fatti commessi dopo la sua estinzione: principio di non ultrattività della legge. L’efficacia della legge è circoscritta, pertanto, al tempo in cui la stessa è in vigore ( tempus regit actum). I sueposti principi generali in materia penale, subiscono delle deroghe e degli adattamenti che concorrono a delineare la complessa materia della successione delle leggi penali nel tempo, la quale costituisce logico corollario del principio di legalità ed è ispirata al favor liberatis. Il principio di irretroattività non può subire deroghe , in virtù dell’art. 25.2 comma della Costituzione, il quale stabilisce che : “ Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso ”. Tale principio non si pone in contrasto con il principio della retroattività della legge più favorevole al reo. Tutte queste regole , sono recepite dall’art. 2 c.p., intitolato appunto alla successione di leggi penali. In senso lato può dirsi che si ha successione di leggi non solo quando una nuova legge modifica il trattamento sanzionatorio, ma anche nel caso in cui una nuova legge incrimina un fatto che prima non era considerato reato, nonché nell’ipotesi inversa quando un fatto cessi di essere considerato reato. In senso stretto si parla invece di successione di leggi, in caso di modificazione di una legge anteriore da parte di una legge successiva che, lasciando permanere l’illiceità penale del fatto, lo assoggetti ad un trattamento sanzionatorio diverso: qui viene in considerazione la continuità del tipo di illecito. La disciplina fondamentale è posta dall’art. 2 c.p. che trova applicazione quando il legislatore non detta una specifica disciplina transitoria diretta a regolare i problemi di diritto intertemporale. Di seguito le ipotesi previste dal predetto art. 2:

Nuova Incriminazione: si ha nuova incriminazione quando una nuova legge crea una figura di reato prima inesistente o quando estende la portata di una norma incriminatrice a fatti prima non rientranti nella stessa o amplia il novero dei possibili soggetti attivi del reato.

Art. 2, V Comma : Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti. Legge eccezionale : ▲ L’art. 14 delle preleggi definisce eccezionali, le disposizioni che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi Legge temporanea : ▲ È quella rispetto alla quale è lo stesso legislatore a determinare preventivamente il termine finale di durata.

A queste leggi non si applicherà il principio del favor rei. ♦ Si applicherà esclusivamente il principio tempus regis actum , al fine di evitare una sostanziale elusione della normativa straordinaria, ove questa possa essere travolta da norma successiva più favorevole. I commi 2 e 3 dell’art. 2 del c.p. si applicano anche nel caso di successione di leggi penali finanziarie, così come modificato dal d.lgs. 507/99.

Decreti legge non convertiti (Marinucci - Dolcini) :

Art. 2, ultimo comma la successione di leggi si applica anche nei casi di decadenza, e di mancata ratifica di un decreto legge nel caso di un decreto-legge convertito in legge con emendamenti. PROBLEMA Il codice Rocco, si adeguava all’ordinamento costituzionale dell’epoca

  • Il quale stabiliva che gli effetti del decreto non convertito cessavano con efficacia ex nunc Il legislatore costituente del 1948 , ha introdotto l’opposto principio della cessazione ex tunc degli effetti del decreto non convertito (art. 77 Cost). SOLUZIONE E', dunque, intervenuta la Corte Cost ., con sentenza n. 51 del 1985 , che ha dichiarato l 'incostituzionalità del comma 5 dell'art. 2 (ora comma 6) per violazione del terzo comma dell'art. 77 Cost.

E', d'altronde, evidente che risulterebbe, per altro verso, contrario a Costituzione , sotto il profilo della violazione dell'art. 25 , in ipotesi di decreto legge contenente disposizione più favorevole al reo, sottoporre alla disciplina penale più aspra derogata o abrogata dal decreto legge non convertito fatti commessi durante la vigenza del decreto legge medesimo.

In conclusione , può tracciarsi il seguente quadro, distinguendo a seconda che il

decreto sia favorevole o sfavorevole e che il fatto sia compiuto sotto la vigenza del decreto o della legge precedente: a. Se il decreto è favorevole ed il fatto è compiuto sotto la sua temporanea vigenza , continua ad applicarsi il decreto anche se caducato ( c.d. fatti concomitanti ) b. Se invece il fatto è commesso sotto la vigenza della legge anteriore essa continua ad applicarsi anche se temporaneamente interviene il decreto favorevole poi caducato

c. Se il fatto è compiuto sotto la vigenza della legge favorevole e poi interviene il decreto sfavorevole comunque esso non sarebbe applicato anche se venisse convertito d. Se invece il fatto è commesso sotto la vigenza del decreto sfavorevole che decade si applicherà la legge favorevole che gli succede.

Leggi dichiarate incostituzionali.

  • Analoghe conclusioni possono essere estese alla dichiarazione d'incostituzionalità di leggi penali. In tale ipotesi, stante l'efficacia ex tunc della dichiarazione d'incostituzionalità e la conseguente rimozione dal mondo giuridico della norma dichiarata incostituzionale, è evidente che, ove la legge contenga disposizioni sfavorevoli al reo, esse non potranno più trovare applicazione e, ove sulla scorta di esse, vi sia stata una condanna, ne cesserà l'esecuzione e gli effetti penali.
  • Diverso è il discorso ove la legge dichiarata incostituzionale contenga previsione di favore per il reo in quanto, in tal caso, essa troverà applicazione con riferimento a fatti posti in essere durante la sua provvisoria vigenza.

Tempus commissi delicti (Marinucci-Dolcini).

Tempo del commesso reato : in assenza di una presa di posizione legislativa, la dottrina ha prospettato tre criteri :

  • Teoria della condotta : la quale considera il reato commesso nel m omento in cui si è realizzata l’azione o l’omissione (prevalente in dottrina perché essendo questo il momento nel quale il soggetto mette in atto il proposito criminoso, si tratta di un frangente temporale decisivo)
  • Teoria dell’evento : secondo cui il reato è commesso allorché si verifica il risultato lesivo casualmente riconducibile alla condotta e necessario ai fini della compiuta configurazione dell’illecito
  • Teoria mista : che guarda sia all’azione che all’evento, nel senso che il reato si considera indifferentemente commesso quando si verifichi l’uno o l’altro estremo. L’accertamento del tempo del commesso reato non pone problemi per i reati istantanei , nei quali vi è coincidenza tra momento di commissione del reato e compimento dell’azione tipica. Nei reati permanenti e nei reati abituali
  • dottrina e giurisprudenza fissano il tempo del commesso reato, nell’ultimo momento di mantenimento della condotta antigiuridica Reato continuato : esso non rappresenta un fatto unitario, ma piuttosto un concorso materiale di reati, ciascuno dei quali presenta un proprio tempus commissi delicti. Reati omissivi : occorre fare riferimento al momento in cui scade il termine (esplicito o implicito) utile per realizzare la condotta doverosa.

5. LA STRUTTURA DEL REATO.

Inoltre il fatto tipico deve essere idoneo a rispettare le esigenze poste dal principio di materialità ovvero che il reato si manifesti in un contegno esteriore accertabile nella realtà.

Antigiuridicità : Si fonda sul principio di non contraddizione dell’ordinamento, nel senso che l’esistenza di una causa di giustificazione , basta a renderlo lecito in tutto l’ordinamento giuridico.

All’interno della concezione tripartita del reato , la categoria dell’antigiuridicità ha carattere oggettivo : ▲ cioè costituisce una qualità oggettiva del fatto tipico

  • …es. le circostanze che escludono la punibilità operano anche se non conosciute dall’agente.

Per spiegare sul piano dogmatico l’operatività delle cause di giustificazione , taluni autori fanno ricorso agli “ elementi negativi del fatto ”, cioè a degli elementi che devono mancare perché l’illecito penale si configuri. ♦ Es. “è vietato cagionare la morte di un uomo , a meno che l’aggressione non sia giustificata dalla necessità di difendersi”.

La funzione della categoria del fatto è quella di selezionare le forme di offesa meritevoli di sanzione penale , ragion per cui la categoria stessa assume una connotazione prettamente penalistica. Le scriminanti servono ad integrare il diritto penale.

Le cause di giustificazione , non sono subordinate al principio di riserva di legge. ♦ è quindi possibile estensione analogica.

Colpevolezza : Riassume le condizione psicologiche che consentono l’imputazione personale del fatto di reato all’autore.

La legge penale garantisce la libertà di scelta individuale nella misura in cui rifiuta la responsabilità oggettiva , e subordina la punibilità in presenza di coefficienti soggettivi dolo e colpa.

Spiegazione liberal garantistica è stata avallata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 364/88, relativamente all’efficacia dell’errore in qualità di scusante, nella quale sarà chiamato a rispondere penalmente solo per azioni da lui controllabili e mai per comportamenti che solo fortuitamente producono conseguenze penalmente vietate. Poca fortuna ha avuto la teoria quadripartita del reato :

  • Fatto umano
  • Antigiuridico
  • Colpevole
  • Necessità della pena

Questa tesi inserisce un requisito che porta ad escludere l’opportunità di applicare la sanzione penale quando la condotta concreta non raggiunge una soglia minima di offensività , pur sussistendo gli elementi essenziali richiesti dalla teoria tripartita.

I reati si distinguono in :

  1. reati monoffensivi per esistere il reato, necessità l’offesa di un solo bene giuridico 1.a. es. omicidio, lesioni, ingiuria
  2. reati plurioffensivi che offendono più beni giuridici 1.b. es. la rapina , lede sia il patrimonio della vittima, che la sua capacità di autodeterminarsi
  3. reati senza offesa (o reati scopo) che puniscono il verificarsi di situazioni che lo Stato non vuole che si realizzino, così da anticipare l’incriminazione di talune condotte.

A seconda del soggetto che compie il reato si distingue tra : reati comuni si tratta di reati che possono essere commessi da chiunque reati propri sono quei reati che richiedono una speciale qualifica naturalistica o giuridica del soggetto attivo (es. peculato)

Soggetto attivo del reato è colui che realizza il fatto tipico descritto dalla fattispecie incriminatrice. Può rendersi autore di un reato ogni essere umano a prescindere dall’età sesso o da altri requisiti ♦ La dottrina parla di CAPACITà PENALE e cioè attitudine di tutte le persone a porre in essere un fatto rilevante per il diritto penale.

La responsabilità delle persone giuridiche : Il nostro diritto penale , sconosce forme di responsabilità penale a carico delle persone giuridiche. societas delinquere non potest.

La mancata punizione dell’impresa si traduce in un ingiustificato accollo di responsabilità ad un altro soggetto, il quale sembra assumere un ruolo di capro espiatorio. Problematica l’individuazione dei meccanismi sanzionatori da adottare.

INFATTI La costituzione ex art. 27, 1° comma , richiede un coefficiente di partecipazione psichica in capo all’autore, e implicitamente impedisce di configurare una responsabilità penale delle persone giuridiche. ♦ La legislazione ordinaria conferma tale principio all’art. 197, che pone a carico della persona giuridica solo un’obbligazione civile di garanzia e fa rispondere dei reati commessi nell’ambito della sua attività, soltanto le persone fisiche che agiscono per suo conto.

Il d.lgs. n. 231/ introduce una forma di tertium genus tra la responsabilità penale e la responsabilità amministrativa:

Sotto un profilo pratico, l’individuazione del soggetto passivo è rilevante, in quanto a lui spetta il diritto di querela.

6. L’ELEMENTO OGGETTIVO.

L’art. 25.2 comma della Costituzione, parla di “ fatto commesso ”. Tale espressione porta ad escludere qualsiasi concezione del fatto di reato basata su atteggiamenti meramente psichici. La Costituzione dunque => fonda il nostro diritto penale sul principio di materialità , secondo il quale può essere reato solo il comportamento umano che materialmente si estrinseca nel mondo esteriore.

Il fatto di reato è costituito da un insieme di componenti che danno luogo al c.d. elemento oggettivo del reato e dal c.d. elemento soggettivo.

Dell’elemento oggettivo del reato fanno parte necessariamente la condotta e ove richiesto, l’evento ed il rapporto di causalità tra la condotta e l’evento. Può consistere tanto in un’ azione quanto in una omissione.

CONDOTTA indica il comportamento umano che costituisce reato. La C. per essere rilevante, deve essere conforme a quella descritta dalla norma incriminatrice di parte speciale, deve essere cioè tipica.

La dottrina penalistica ha elaborato varie teorie sul termine “condotta”, di seguito le più rilevanti:

  1. La concezione naturalistica o causale secondo la quale la condotta è un movimento corporeo cagionato dalla volontà;
  2. La concezione finalistica dell’azione secondo la quale la condotta è un’attività finalisticamente rivolta alla realizzazione dell’evento tipico.

L’AZIONE è il movimento del corpo idoneo ad offendere l’interesse protetto dalla norma o l’interesse statuale perseguito dal legislatore attraverso l’incriminazione.

  • Per il movimento del corpo deve intendersi non solo il movimento degli altri , ma anche la parola (es, ingiuria verbale), gli spostamenti del corpo , la mimica facciale, essendo tutti movimenti corporei tramite i quali si manifesta la volontà del soggetto. Affinché l’azione sia punibile è necessario che :
  1. la stessa (azione) sia idonea ad offendere l’interesse che la norma incriminatrice protegge ( reati di offesa ) o
  2. che il legislatore attraverso essa intende perseguire ( reati di scopo ).

L’OMISSIONE la dottrina oggi è concorde nel riconoscere alla omissione una essenza non fisica, ma normativa. L’omissione dunque consiste nel non compiere l’azione possibile, che il soggetto ha il dovere di compiere.

La dottrina distingue i reati omissivi in due categorie :

Reati omissivi propri , che sono quelli per la cui sussistenza è necessaria la semplice condotta negativa del reo, non essendo richiesto anche un ulteriore effetto di tale condotta. Sono elementi costitutivi : a. i presupposti. Vale a dire la situazione tipica da cui scaturisce l’obbligo di agire b. la condotta omissiva; c. il termine (esplicito o implicito) entro cui l’obbligo deve essere adempiuto;

Reati commissivi mediante omissione detti anche omissivi impropri , nei quali, ai fini della sussistenza del reato, il soggetto deve aver causato , con la propria omissione, un dato evento.

Con l’espressione “ presupposti della condotta ”, la dottrina dominante (Antolisei, Pannain, Mantovani) si riferisce a quegli elementi di fatto o di diritto che preesistono alla condotta e dai quali la condotta stessa deve prendere le mosse perché il reato sussista. A titolo esemplificativo, rientrano tra i presupposti della condotta:

  • Lo stato di gravidanza nei reati d’aborto (L. 22-5-1978, n. 194);
  • Il precedente matrimonio nella bigamia (art. 556 c.p.);
  • La detenzione altrui nel furto (art. 624 c.p.);
  • Il possesso della cosa da parte dello stesso agente Classificazione dei reati in base alla condotta: I reati si distinguono in: a) Reati di azione ed omissione : sono reati di azione o commissivi quelli che possono essere commessi soltanto mediante un’azione ; sono reati di omissione quelli che possono essere compiuti soltanto a mezzo di una omissione (es. omissione di referto; omissione di atti d’ufficio).
    • In base a questa distinzione non è possibile scindere tutti i reati in due categorie perfettamente separate , perché vi sono reati (ad es. l’omicidio) che possono compiersi sia con azione che con una omissione; b) Reati a condotta mista : sono quei reati che richiedono per la loro realizzazione, cumulativamente, sia un’azione sia un’omissione. Ne sono esempi i reati d’insolvenza fraudolenta (art 641) e il reato di dolosa inesecuzione di un provvedimento del giudice (art. 388); c) Reati a forma libera e reati a forma vincolata : Forma Libera : è sufficiente che l’azione causale sia idonea a cagionare l’evento tipico. Forma vincolata : la legge richiede che l’azione tipica si concretizzi attraverso determinate modalità.

7. L’EVENTO.

L’evento è il risultato dell’azione o dell’omissione. Sul tipo di legame che deve intercorrere tra la condotta e l’evento si contendono il campo due opposte concezioni:

  1. quella cd. Naturalistica e
  2. quella cd. Giuridica.

8. IL RAPPORTO DI CAUSALITA’

L’azione punibile deve essere accompagnata dal requisito della coscienza e volontà. Legislatore ha tipicizzato delle situazioni, dove per certo manca un giudizio di colpevolezza:

  • Forza maggiore : art. 45 non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore. RATIO = Manca il requisito della coscienza e volontà. ESSA è qualsiasi energia esterna contro la quale il soggetto non è in grado di resistere e che perciò lo costringe necessariamente ad agire
    • Costringimento fisico : non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto , mediante violenza fisica, alla quale non poteva resistere o comunque sottrarsi. In tal caso del fatto commesso risponde l’autore della violenza. OCCORRE PERò che la volontà dell’agente sia coartata in maniera assoluta; se sussistono margini di scelta, si ricade nella diversa ipotesi della coazione morale.
    • Caso fortuito : non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito. Esso è l’incrocio tra l’accadimento naturale e la condotta umana, da cui deriva l’imprevedibile verificarsi di un evento lesivo.

NESSO CAUSALE : L’Accertamento di un nesso causale è finalizzato ad emettere un giudizio di responsabilità: la causalità quindi funge da criterio di imputazione del fatto del soggetto. Perché il nesso causale tra condotta ed evento, prova che il fatto lesivo è opera dell’agente, per cui sussistendo gli altri presupposti di natura psicologica , quest’ultimo può essere chiamato a rispondere penalmente. Si dibatte circa la scelta della teoria più idonea. ART. 40 e 41 c.p. si prestano a letture diverse perché non riescono a indicare un modello ben definito e univoco di causalità.

Il nesso di causalità sussiste quando è possibile attribuire un determinato evento ad una determinata condotta ( Fiore ). Ex art.. 40 c.p. nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come

reato se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l’esistenza del reato, non è

conseguenza della sua azione od omissione. Ex art. 27 Cost. il quale nel sancire che <<la responsabilità penale è personale>> ha negato l’ammissibilità di una responsabilità per fatto altrui, consentendo di configurare solo una responsabilità per fatto proprio, che postula in primo luogo il nesso di causalità fra condotta ed evento.

La teoria della causalità naturale (o condizionalistica o della equivalenza delle

considerazioni o ancora della condicio sine qua non ):

  • la causa dell’evento è l’insieme delle condizioni necessarie e sufficienti a produrlo. Come tali ciascuna delle condizioni è condicio sine qua non dell’evento ed esse tutte ai fini della produzione dell’evento si equivalgono.
  • affinchè, dunque, la condotta umana possa essere considerata causa dell’evento, basta che costituisca una delle condizioni antecedenti che concorrono al realizzarsi dell’evento stesso.

*****imp***** Per accertare l’esistenza del nesso causale bisogna fare ricorso al procedimento di eliminazione mentale :

  • se, eliminando mentalmente la condotta presa in considerazione, l’evento rimane , tale condotta non è causa dello stesso ;
  • se , viceversa, eliminando mentalmente la condotta , viene meno anche l’evento, questo è causato da quella.

Limiti teoria condizionalistica :

  1. Tale teoria pecca per eccesso in quanto finisce per ritenere rilevante anche gli antecedenti più remoti fino ad arrivare a conclusioni paradossali.
  2. la teoria condizionalistica non riesce a spiegare tutti quei casi in cui non si conosca a priori se la condotta tenuta dall’agente possa considerarsi condizione idonea a produrre l’evento.
  3. la teoria condizionalistica trascura l’eventuale ricorrenza di condizioni determinanti ma estranee alla condotta del soggetto, magari addirittura eccezionali, mostrando inevitabili inefficienze ai fini dell’esatta individuazione del fatto criminoso.

La dottrina penalistica allora, ha elaborato altre due teorie causali: quella della causalità adeguata e quella della causalità umana.

La teoria della causalità adeguata.

La teoria della causalità adeguata è sorta per ovviare al rigorismo della causalità naturale, in particolare con riguardo ai delitti cd. aggravati dall’evento. Essa non rinnega quindi la teoria condizionalistica, ma tende solo a selezionare tra i molteplici antecedenti causali quelli veramente rilevanti in sede giuridico-penale. ▲ La teoria della causalità adeguata considera causa la condotta umana che , oltre ad essere condicio sine qua non , risulta altresì adeguata e proporzionata all’evento: cioè idonea a determinare l’effetto sulla base dell’id quod plerumque accidit. La condotta umana è causa soltanto degli effetti che, al momento in sui essa si svolse, erano da ritenersi probabili secondo l’id quod plerumque accidit e non invece quelli che di regola, nella generosità dei casi, non si verificano, vale a dire degli effetti straordinari ed atipici.

Limiti teoria della causalità adeguata:

  1. indeterminatezza del riferimento alla comune esperienza ( l’id quod plerumque accidit ), che finisce per rendere tale teoria poco rigorosa ed esclusivamente empirica.
  2. attraverso la suddetta prevedibilità ex ante dell’evento, si opera una contaminazione tra la colpevolezza (elemento soggettivo) ed il rapporto di causalità (elemento oggettivo).

Sulla base di tali premesse sono quindi utilizzabili non solo le leggi universali (di certezza), ma anche quelle statistiche. la Cassazione ha precisato che è configurabile la sussistenza del nesso di causalità tra condotta ed evento, qualora esso sia stato accertato con giudizio controfattuale che sia stato ritenuto attendibile secondo criteri di elevata credibilità razionale, in quanto fondato sulla verifica, anche empirica, ma scientificamente condotta, di tutti gli elementi di giudizio disponibili, criticamente esaminati (in tal senso, Cass. 11-7-2013. N. 29889).

<-def-> S econdo la causalità scientifica , l’azione è causa dell’evento , quando secondo

la migliore scienza ed esperienza del momento storico, l’evento è conseguenza certa o altamente probabile dell’azione, in quanto senza di essa l’evento non si sarebbe, con certezza o con alto grado di probabilità, verificato (Mantovani).

La teoria dell’imputazione obiettiva dell’evento.

Secondo tale teoria: e’ necessario ricondurre all’autore dell’illecito non solo l’azione realizzata ma anche il danno che l’azione ha prodotto.

La causalità nel nostro codice.

Le concause. Il codice penale contiene la disciplina del nesso di causalità negli artt. 40 e 41. L’art. 41.1 c.p. dispone che il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, che se indipendenti dall’azione od omissione del colpevole, non escludono il rapporto di causalità fra l’azione e l’omissione e l’evento.

  • Tale norma sembra accogliere la teoria della condicio sine qua non. L’art. 41 c.p. al terzo comma chiarisce che il concorso di fatti illeciti altrui soggiace alle regole causali generali. Tuttavia pone dei problemi il comma secondo dell’art. 41, il quale dispone: Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l’evento. In tal caso, se l’azione od omissione precedentemente commessa costituisce di per sé reato, si applica la pena per questo stabilita >.
  • Secondo Mantovani, il nesso di causalità è escluso quando l’evento è dovuto al sopravvenire di un fattore eccezionale. Per fattore eccezionale secondo l’Autore deve intendersi quel fattore causale che ha reso possibile il verificarsi dell’evento, il quale secondo la migliore scienza ed esperienza non è conseguenza neppure probabile di quel tipo di condotta.

REATI OMISSIVI :

Come già detto, sono caratterizzati dall’omissione delle azioni imposte da quei comandi per proteggere i beni giuridici NESSO TRA OMISSIONE ED EVENTO :

  • esso consiste nel suo mancato impedimento. Nei reati omissivi il rapporto di causalità tra omissione ed evento sussiste quando l’azione doverosa che è stata omessa, se FOSSE STATA COMPIUTA, avrebbe impedito il

verificarsi dell’evento, nel senso che aggiungendola mentalmente, l’evento non si sarebbe verificato. ACCERTAMENTO : Duplice indagine :

  • Accertare un rapporto di causalità tra un dato antecedente (un’azione umana o un fattore naturale) e un dato evento concreto
  • In secondo luogo , si deve usare lo schema della condicio sine qua non , adattandolo alla peculiare struttura del reato omissivo improprio : bisogna chiedersi cioè se , aggiungendo mentalmente l’azione doverosa che è stata omessa , ne sarebbe seguita una serie di modificazioni della realtà che avrebbero bloccato il processo causale sfociato nell’evento. QUANDO L’EVENTO è il risultato di un processo causale innescato da fattori meccanici o naturali (es. collisione fra un treno e autocarro) per stabilire se l’azione doverosa che è stata omessa avrebbe o meno impedito l’evento, si dovrà fare ricorso a leggi scientifiche: L’effetto impeditivo dell’evento va infatti accertato sulla base di una legge scientifica dalla quale risulti che una data azione nel contesto delle circostanze del caso concreto, avrebbe certamente (legge universale) o con un alto grado di probabilità (legge statistica) interrotto il processo causale e quindi impedito il verificarsi dell’evento.

9. Le cause di giustificazione

Nozione: Sono situazioni in presenza delle quali un fatto che è vietato , in quanto costituisce reato deve invece, considerarsi lecito poiché c’è una norma dell’ordinamento che lo autorizza o lo impone.

Pertanto: ricorrendo tali situazioni un fatto conforme alla fattispecie astratta rimane esente da pena perché l’ordinamento lo autorizza, lo consente o l’impone.

Le scriminanti vanno ricomprese nella più ampia categoria delle cd. esimenti (Santamaria) che costituiscono una categoria generale a cui sono riconducibili tutte le ipotesi di non punibilità richiamate dall’art. 59 ult. Comma c. p. Nelle esimenti rientrano, come sottospecie, le cause di giustificazione (legittima difesa, esercizio del diritto etc.); Le scusanti sono riconducibili: Al principio di inesigibilità , come impossibilità di esigere dal soggetto un determinato comportamento, es.: stato di necessità determinato dall’altrui minaccia: art. 54, comma terzo; Ipotesi di non punibilità determinate da ragioni di opportunità politico-criminale, es. art. 649 c.p.: non punibilità del furto tra stretti congiunti;

Le cause di giustificazione si distinguono :

  • dalle cause di esclusione della colpevolezza che operano sul piano dell’elemento soggettivo;
  • dalle cause di esclusione della pena in quanto mentre le prime escludono che un fatto possa qualificarsi reato rendendolo lecito ab origine, le seconde, invece, escludono semplicemente che il fatto-reato consegua la concreta inflizione della pena;