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La Responsabilità Penale per Omissione: Dolo, Colpa e figure normative, Appunti di Diritto Penale

La responsabilità penale per omissione, distingue le modalità di condotta, discute la verificazione della causalità reale e l'efficacia impeditiva, e presenta le figure normative della colpa impropria, incluse le figure del dolo e della colpa come elemento psicologico del reato. Il documento inoltre discute la necessità della coscienza e volontà del fatto, il ruolo dell'elemento intellettivo, e le figure del dolo ridotto e della colpa colposa.

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 08/01/2020

neidegiurisprudenza
neidegiurisprudenza 🇮🇹

4.5

(78)

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Appunti di d.penale
Bene giuridico: e` il valore (o l’interesse) tutelato da una fattispecie incriminatrice.
REATO OMISSIVO
1. Reati a condotta mista
2. Reati a condotta alternativa
Evento naturalistico: l’evento e` la modificazione del mondo esterno, cagionata
dall’azione o dall’omissione, e a queste successiva.
Reati omissivi propri: reati di mera condotta Reati propri
Si esauriscono nel mancato compimento dell’azione dovuta.
Reati omissivi impropri: reati di evento Reati propri
Sono quelli in cui e` necessario che l`omissione determini il verificarsi di un evento
materiale.
1) Reati nominati
2) Reati innominati:
I reati causali sono oggetto di realizzazione in forma omissiva, in cui rileva solo
la realizzazione dell’evento, a prescindere dalle modalita` della condotta.
L’art.40 cp dice qual e` l’omissione penalmente rilevante: quella che
contravviene all’obbligo giuridico di impedire l’evento (richiede l’obbligo
giuridico di compiere un’azione). Cagionare, procurare significa anche
omettere di porre in essere l’azione impeditiva dell’evento, ma solo quando si
abbia l’obbligo giuridico di compierla (clausola di equivalenza tra non impedire e
<cagionare>.)
-Reati comuni: puo`essere commesso da chiunque.
-Reati propri: puo` essere commesso solo da chi riveste una determinata
qualifica o ha uno status precisato dalla norma.
Per le modalita` della condotta si distingue tra:
1. Reati a forma vincolata: quando la legge richiede che l’azione si svolga
secondo modalita` precise e determinate.
2. Reati a forma libera: e` sufficiente che la condotta sia idonea a
cagionare l’evento tipico, non importa attraverso quali modalita`.
Elementi costitutivi della fattispecie omissiva:
1. Situazione tipica
2. Condotta tipica: mancato compimento dell'azione doverosa
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Scarica La Responsabilità Penale per Omissione: Dolo, Colpa e figure normative e più Appunti in PDF di Diritto Penale solo su Docsity!

Appunti di d.penale

Bene giuridico: e` il valore (o l’interesse) tutelato da una fattispecie incriminatrice.

REATO OMISSIVO

**1. Reati a condotta mista

  1. Reati a condotta alternativa**

Evento naturalistico: l’evento e` la modificazione del mondo esterno, cagionata dall’azione o dall’omissione, e a queste successiva.

 Reati omissivi propri: reati di mera condotta Reati propri Si esauriscono nel mancato compimento dell’azione dovuta.

 Reati omissivi impropri: reati di evento Reati propri Sono quelli in cui enecessario che lomissione determini il verificarsi di un evento materiale.

  1. Reati nominati
  2. Reati innominati: I reati causali sono oggetto di realizzazione in forma omissiva, in cui rileva solo la realizzazione dell’evento, a prescindere dalle modalita` della condotta.

L’ art.40 cp dice qual e` l’ omissione penalmente rilevante: quella che contravviene all’obbligo giuridico di impedire l’evento (richiede l’ obbligo giuridico di compiere un’azione ). Cagionare, procurare significa anche omettere di porre in essere l’azione impeditiva dell’evento, ma solo quando si abbia l’obbligo giuridico di compierla ( clausola di equivalenza tra non impedire e .)

-Reati comuni: puoessere commesso da chiunque. -Reati **propri:** puo essere commesso solo da chi riveste una determinata qualifica o ha uno status precisato dalla norma.

Per le modalita` della condotta si distingue tra:

  1. Reati a forma vincolata: quando la legge richiede che l’azione si svolga secondo modalita` precise e determinate.
  2. Reati a forma libera: esufficiente che la condotta sia idonea a cagionare l’evento tipico, non importa attraverso quali modalita. **Elementi costitutivi della fattispecie omissiva:
  3. Situazione tipica
  4. Condotta tipica:** mancato compimento dell'azione doverosa

3. Possibilità materiale di compiere l'azione prescritta: impossibilitamateriale di agire dovuta a=  **_Situazione oggettiva preesistente,_** eccessiva lontananza dal luogo i cui dovrebbe compiere l’azione.  **_Menomazione psicofisica_**  **_Indisponibilita di strumenti ausiliari_**

  1. Posizione di garanzia

Reati omissivi impropri, elementi della fattispecie tipica:  Evento  Nesso causale con l’omissione  Realizzazione di un rischio non consentito

**Causalitae omissione:** il metodo di spiegazione causale e quello della condicio sine qua non, duplice verifica:

  1. Accertare la causalita` reale
  2. Verificare l’ efficacia impeditiva dell’azione omessa

2 presupposti diversi della responsabilita` omissiva:

  1. Causalita` dell’omissione 2. Obbligo giuridico di impedire l’evento

L’omissione penalmente rilevante deve essere causale nei fatti. E’ controversa la questione relativa all’ambito di rilevanza della **responsabilitaomissiva impropria:** riguarda le fattispecie a forma libera, in quanto sono costruite in modo da farvi rientrare anche comportamenti omissivi. Le fattispecie a forma vincolata sono concepite invece solo in relazione ad una condotta attiva: all’agire non puo essere equiparato l’omettere.

L’obbligo giuridico non puoassorbire in se un rapporto di causalitainesistente in natura. L’ **omissione penalmente rilevante** deve essere causale nei fatti. L’obbligo giuridico fonda non la causalita dellomissione, ma la _tipicita dell`omissione causale._

3 fonti formali dell’obbligo giuridico (TEORIA FORMALE):

1. Legge

  1. Contratto: l’obbligazione contrattuale non potrebbe fondare l’obbligo giuridico di impedire l’evento (cioche conta e la situazione di fatto ad essa sottostante). 3. Precedente attivita` pericolosa

 A forma vincolata: oggetto del dolo eil **comportamento descritto nella norma.**  A forma libera: l’ **ultimo degli atti necessari per attivare il processo causale.** _c) Evento (in senso naturalistico) d) Nesso di causalita:_  A forma liberaA forma vincolata

Oggetto del dolo omissivo:

  1. Reati omissivi propri: -Presupposti del dovere di attivarsi -Mancato compimento dell’azione doverosa 2. Reati omissivi impropri: - Dovere di attivarsi - Mancato compimento dell’azione doverosa

-Obbligo giuridico extrapenale di attivarsi -Evento non impedito

Classificazione tripartita:

  1. Dolo intenzionale (il soggetto agisce al fine di commettere un reato): l’evento conseguito e` rispondente a quello voluto e rappresentato dall’agente. Si persegue l’evento come scopo finale della condotta.
  2. Dolo diretto (il sogg. si rappresenta la realizzazione del fatto in termini di o <alta probabilita`>) : l’evento non costituisce l’obiettivo diretto della condotta, ma l’agente lo prevede come risultato certo o altamente probabile.
  3. Dolo eventuale (o indiretto ): il rischio della produzione dell’evento e` una delle possibili conseguenze della condotta ed esso viene accettato dall’agente (l’agente prevede un evento come conseguenza della sua condotta e agisce accettando il rischio del suo verificarsi).

Definizione corretta: si ha dolo eventuale quando l’agente si rappresenta la realizzazione del fatto tipico come conseguenza probabile della propria condotta e ne accetta la verificazione.

Il dolo eventuale e la colpa cosciente ( colpa con previsione dell’evento) hanno in comune l’ elemento cognitivo: in entrambi i casi il soggetto si rappresenta e prevede la realizzazione del fatto (rappresentazione del fatto) come possibile. Differenza:

-nel dolo eventuale, il sogg. accetta il rischio della produzione del fatto.

-nella colpa cosciente, il sogg. agisce confidando che l’evento non si verifichi.

Teorie tradizionali sul dolo eventuale:

a) Teorie cognitive (o della rappresentazione)=

  • Teoria della probabilita`: si ha dolo eventuale quando l’agente considera l’evento come conseguenza probabile della condotta; si ha colpa cosciente quando lo ritiene solo possibile.
  • Teoria della possibilita: la punibilita’ del **dolo eventuale** e motivata dalla rappresentazione della possibilita` dell’avverarsi dell’evento.

b) Teorie volitive (teoria del consenso) -Teoria dell’approvazione o del consenso all’evento: si integra l’elemento volitivo del dolo eventuale in relazione alla conseguenza lesiva prevista, quando essa sia stata interiormente approvata. In assenza di questa adesione anteriore si configura colpa cosciente. Formula di Frank: si ha dolo eventuale quando si puo` affermare che il soggetto avrebbe agito ugualmente anche se gli fosse risultato certo il verificarsi dell’evento lesivo.

Teoria moderna del consenso: il concetto di risulta compatibile con un rifiuto emozionale dell’evento.

Dolo eventuale: a) Versante oggettivo= rischio (non consentito) doloso: l’assunzione del rischio non puo` neppure essere presa in considerazione dalla figura modello dell’agente concreto.

b) Versante soggettivo= -elemento rappresentativo (cognitivo): rappresentazione effettiva da parte del reo dell’ esito offensivo. -elemento volitivo: accettazione dell’evento, non solo del rischio.

ALTRE FORME DEL DOLO

**1. Alternativo

  1. Indeterminato**
  2. Generico: esufficiente la coscienza e la volonta del fatto di reato. 4. Specifico: consiste in un fine particolare che sta oltre il fatto materiale tipico e il cui concreto raggiungimento non e` necessario per la consumazione del reato.

Funzioni del dolo specifico:

 Restringere l’ambito della punibilita`  Estendere la tutela penale

b) Ruolo dell’elemento intellettivo (di previsione) nella colpa

Fattispecie che prevedono una **responsabilitacolposa** quando il _fatto e previsto dalla legge come delitto colposo_ :

Errore sul fattoEccesso colposo nelle scriminanti  Errore sulle scriminanti (cause di giustificazione)  Reato aberrante

Queste figure normative sono raggruppate nella colpa impropria _(la colpa coesiste con la volontadel fatto)_ **_:_** anche se l’evento e voluto (doloso), l’autore risponde per colpa (poi imputazione colposa in senso proprio). Il soggetto vuole il fatto realizzato, ma assegna al fatto un significato diverso da quello reale (per un errore colposo di rappresentazione ).

Colpa impropria: la colpa presenta una volonta` effettiva dell’evento.

Nella colpa come assenza di dolo, la connotazione psicologica della colpa ha un contenuto negativo (coefficiente psicologico negativo - colpa come mancanza di volonta`). La colpa sarebbe caratterizzata in positivo dalla presenza di un errore (coefficiente psicologico positivo- colpa come errore).

In base all’elemento intellettivo:

1. Colpa cosciente (con previsione dell’evento) : atteggiamento psicologico di effettiva rappresentazione. -L’agente non vuole commettere un reato, ma prevede come possibile la verificazione dell’evento (consapevolezza della situazione di rischio o della violazione di una regola cautelare). Si distingue dal dolo eventuale in quanto il soggetto agisce con la certezza che l’evento dannoso o pericoloso non si verifichera. _L’evento e previsto._ 2. Colpa incosciente (della situazione di rischio): l’agente non prevede di causare con il proprio comportamento un evento antigiuridico. -L’agente agisce con imprudenza, negligenza o imperizia o violando norme cautelari. L’evento non e` previsto.

  1. Regola della previsione espressa della colpa _(della responsabilitaa titolo di colpa)_ **:** per le fattispecie punibili anche a titolo diverso dal dolo e necessario (nei delitti) che il legislatore preveda espressamente un diverso **criterio soggettivo di responsabilitapenale.** Questa regola costituisce il risvolto sul piano tecnico-legislativo (cioe erichiesta una norma espressa) del principio di legalita- di frammentarieta-di sussidiarieta del diritto penale.

Colpa impropria

Nei delitti sono sanzionabili solo le offese ai beni giuridici realizzate volontariamente, con un comportamento doloso ; la colpa ha il ruolo di criterio sussidiario di imputazione soggettiva.

Corte costituzionale : afferma la necessitache la colpa copra almeno gli elementi piu significativi della fattispecie penale. Cioimplica il riconoscimento della **colpa come criterio base** (requisito soggettivo minimo) della responsabilita penale. Il disvalore del fatto commissivo o omissivo colposo raggiunge, nei delitti, un livello di meritevolezza della pena (in relazione ai beni di rango costituzionale).

Concezione psicologica e normativa della colpa

Eormai superato il dibattito sulla _natura psicologica o normativa della colpa:_ il **reato colposo** consiste nella realizzazione involontaria di un fatto, compiuta con inosservanza di regole di comportamento con funzione preventiva, se il fatto fosse prevedibile ed evitabile attraverso l’osservanza di queste regole. Si assegna cosi rilevanza alla violazione di norme cautelari (concezione normativa della colpa), piu’ che all’elemento psicologico (negligenza o imprudenza). Non eancora chiarito l’aspetto psicologico, che sembra riconducibile alla **non volonta del fatto colposo** (concezione psicologica della colpa). L’elemento psicologico non puo` comunque essere trascurato, per evitare di ridurre la colpa a mero contrasto con norme cautelari.

Collocazione sistematica della colpa: doppia misura della colpa

oggettiva : violazione di una regola di cautela da parte del soggetto.  soggettiva : rimprovero al soggetto per la realizzazione del fatto colposo.

  1. Si dubita dell’ utilita` del concetto unitario di colpa per le varie forme di colpa:

**1. Colpa iuris

  1. Colpa in contesto di base illecito
  2. Colpa in relazione a elementi circostanziali**

In base al grado della colpa:

4. Colpa lieve e **colpa grave

  1. Colpa generica** e colpa specifica

Suitas:** necessita che la condotta di un soggetto, per essere fonte di responsabilitapenale, deve essere compiuta con **_coscienza_** e **_volonta._

Colpa incosciente:

 Atti semi-automatici  Omissione per dimenticanza

Comportamenti penalmente rilevanti=

Contenuto del dovere di diligenza:

-Reati di evento: evento tipico che si deve evitare.

-Reati di mera condotta: elementi costitutivi della condotta.

A seconda della fonte della regola violata:

Colpa generica (fonte sociale): violazione di una regola di diligenza, prudenza o perizia.  Colpa specifica (fonte sublegislativa): inosservanza di leggi, regolamenti o discipline.

Per un giudizio di colpevolezza si accerta se dal soggetto poteva esigersi l’osservanza della regola di diligenza:

 Nella colpa generica: il parametro di valutazione el’ **agente modello,** cioe il soggetto di normale diligenza e capacitache opera nelle stesse condizioni dell’agente concreto. Il rispetto della regola di diligenza da parte del soggetto sara esigibile se l’evento era prevedibile ed evitabile dall’agente modello.  Nella colpa specifica: la violazione della regola cautelare esufficiente per la colpevolezza dell’agente, perche la norma cautelare fissa cioche e esercitabile dal soggetto.

Colpa per assunzione: -La violazione di diligenza consiste nell’essersi assunto un compito che non era in grado di assolvere. Il grado di incapacitafisico-intellettuale deve essere nota all’agente o comunque poteva essere da lui conosciuta (es. medico).  Assunzione del rischio collegato allo svolgimento di attivita rispetto alle quali non si hanno l’esperienza o la conoscenza necessaria.

Il dovere di diligenza riguarda anche un obbligo di preventiva informazione e quello di ricorrere a speciali competenze altrui, quindi [versa nella colui che, non essendo all’altezza del compito assunto, esegua un’opera che diventa fonte di danno a causa della mancata acquisizione di dati tecnici o conoscenze specialistiche.

(Corte di Cassazione)

La colpa per assunzione si caratterizza per la violazione di piu` norme cautelari nell’ambito della stessa condotta:

-si manifesta in un’ imperizia= il non svolgere adeguatamente il proprio compito.

-presuppone una negligenza= non si ediligenti nel considerare le proprie capacita limitate (ci si assume un compito che non si e` in grado di adempiere).

La colpa e` nell’assunzione, nella negligenza per essersi assunto il compito.

 Violazione del dovere di prudenza che imponeva di astenersi dall’assumere il rischio dello svolgimento di un’attivita` per la quale non si possiedono le competenze opportune.

Forme di manifestazione della condotta colposa (art 43 cp): a) Negligenza: mancata adozione delle cautele imposte dalle regole cautelari (mancanza di attenzione). b) Imprudenza: agire dov’esconsigliato dalle regole cautelari (insufficiente ponderazione). c) _Imperizia:_ inosservanza delle regole tecniche (per ignoranza della loro esistenza o inapplicazione concreta), si tratta di negligenza o **imprudenza qualificata** a seconda che le regole tecniche violate prescrivano un _facere_ o un _non facere._ d) _Inosservanza di leggi, regolamenti, ordini_ (della polizia) _o disciplina:_ e la violazione di norme giuridiche contenenti prescrizioni di cautela (colpa specifica).

Colpa generica

Il

giudizio per l’accertamento della colpa consiste nella violazione di un dovere oggettivo di diligenza, prudenza, perizia.

Misura oggettiva del dovere di diligenza: riconoscibilitaed evitabilita.

L’accertamento della tipicita` colposa consiste:

1. Criteri di giudizio: giudizio di riconoscibilitadel rischio e di evitabilita- prevedibilita` dell’evento. 2. Momento del giudizio: momento della realizzazione della condotta. 3. Metro del giudizio: parametro dell’agente modello (parametro di accertamento dell’agente modello).

Conoscenze superiori:

Superiori conoscenze causali : di cui si tiene conto  Speciali capacita`(individuali)

o Ridotte capacita` del singolo : sono considerate in sede di colpevolezza, escludendo eventualmente la colpevolezza colposa o diminuirne il grado.

Regola cautelare:

Nell’ambito della colpa generica, la misura soggettiva della colpa eriportata alla figura di agente modello. La **prevedibilita** consiste nella possibilita` di prevedere l’evento che conseguirebbe al rischio non consentito e deve essere commisurata al parametro del modello di agente, arricchito dalle eventuali conoscenze superiori dell’agente concreto.

2. Misura soggettiva (personalistica o individualizzante) = colpevolezza (colposa) : si deve verificare la possibilita` di muovere un rimprovero al soggetto per la realizzazione del fatto colposo. - Si accerta se il soggetto reale era in grado di impersonare l’agente modello collocato nella situazione concreta. Il rimprovero di colpevolezza dipende dall’accertamento dell’attitudine del soggetto a uniformare il proprio comportamento alla regola di condotta violata.

Misura individualizzate della colpa: consiste nell’identificazione di circostanze anomale concomitanti alla condotta, in base alle quali si ritiene che il soggetto abbia agito in maniera antidoverosa, ma non abbia avuto il potere di adeguarsi alle regole cautelari (accertamento di elementi anomali a cui si possa attribuire la funzione di cause scusanti - cause di esclusione della colpevolezza colposa, che facciano venire meno la possibilita` di muovere un rimprovero al soggetto autore dell’inosservanza).

Nel giudizio personalistico e individualizzante di colpa rilevano solo le caratteristiche utilizzabili dal giudice per affermare l’ inesigibilita` in concreto di un comportamento osservante le regole cautelari.

Inesigibilita(causa di esclusione della colpevolezza): non punibilita di chi si trova nell’ impossibilita` di tenere una condotta diversa da quella posta in essere in concreto.

PENA:

An: se sanzionare  Quantum: quanto sanzionare

ERRORE

Errore-motivo (fase ideativa del reato) = incide sulla componente rappresentativa e volitiva del dolo (sul momento formativo della volonta).  **Errore-inabilita** (fase di esecuzione del reato) = reato aberrante:

- aberratio ictus -aberratio delicti La divergenza tra voluto e realizzato eindividuabile nella fase esecutiva del reato, deviando il processo di attuazione della volonta`.

Errore proprio: fa ritenere al soggetto di agire nel rispetto della legge, mentre in realtala viola.  **Errore improprio:** fa ritenere al soggetto di commettere un illecito, mentre in realta il suo comportamento non viola nessuna norma penale: -reato putativo : ricorre quando qualcuno agisce nell’erronea supposizione di commettere un reato.

  • Errore sullo svolgimento di un decorso causale (aberratio causae - processo causale diverso da quello voluto) :

 Reati a forma libera: ai fini dell’esistenza del dolo non occorre la rappresentazione di un particolare svolgimento del decorso causale (che non e` un elemento essenziale del fatto tipico).  Reati a forma vincolata: la divergenza tra voluto e realizzato rende atipico il fatto commesso (anche se esiste il dolo).

-Errore del soggetto non imputabile

Errore non condizionato dalla causa di non imputabilita`: si applica l’art.  Errore patologico o condizionato: non si applica l’art.

1. Errore di fatto (errore di percezione o di valutazione) : l’errore verte su un dato della realtarichiamato da un elemento descrittivo della fattispecie (es. errore sul concetto di frana). **2. Errore di diritto** _(errore di interpretazione)_ **:** l’errore ha per oggetto una norma giuridica che e o la norma penale o una norma extrapenale richiamata dalla norma penale. Puo` essere: -errore sul precetto ( non esclude il dolo) = errore su norme penali (art.5 cp). -errore sul fatto ( esclude il dolo).

Errore di diritto- errore su legge extrapenale (art.47 c.3), considerato come errore sul fatto : “l’errore su una legge diversa dalla legge penale (su norma extrapenale) esclude la punibilita`, quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisce reato”.

Leggi extrapenali:

 Integratrici (disposizioni definitorie ): definiscono la sfera dei significati di un elemento della fattispecie penale. Concorrono alla descrizione della fattispecie tipica e sono parte integrante del precetto, l’errore su di esse non esclude il dolo (art. 5 cp).

 Non integratrici (della norma penale): sono le leggi destinate in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e non richiamate dalla norma penale. -L’errore su norma non integratrice (della fattispecie) e` rilevante per escludere la colpevolezza.

-L’errore su una norma giuridica ha causato un errore sul fatto che costituisce il reato (errore sulla fattispecie di reato).

Errore sul precetto: errore sulla fattispecie astratta.

4. Supposizione di un elemento degradante (attenuante): vi eil **dolo** di un reato (meno grave) e il fatto oggettivo di un reato piu grave. Art. 59 c.4. , che esclude la punibilita, cioe la colpevolezza per il fatto commesso (salvo l’imputazione di una responsabilitacolposa). L’autore del fatto sara chiamato a rispondere del delitto meno grave.

Errore determinato dall’altrui inganno: el’errore effetto di un inganno (che puo consistere in un artificio o altro comportamento) commesso nei confronti di chi ha la condotta vietata dalla norma penale.

Deceptus (colui che subisce l’inganno): autore immediato.  Decipiens (colui che inganna-autore dell’inganno): autore mediato.

-Sfruttamento doloso di un preesistente errore altrui: concorso di persone nel reato.

  • Colpa del deceptus (se egli avrebbe potuto evitare l’errore se si fosse attenuto alle regole cautelari da osservare nel caso concreto).
  1. Deceptus: responsabilita` colposa per il fatto commesso (art. 47 c.1 )
  2. Decipiens: responsabilita` dolosa.

-Responsabilita` del deceptus per un reato diverso, di cui egli abbia il dolo (art. 47 c.2 )

**-Responsabilitaoggettiva** _(reato preterintenzionale)_ **:** e la responsabilita` posta a carico del soggetto senza che gli possa essere addebitata colpa o dolo; implica l’esistenza del solo nesso causale.

-Criterio del versari in re illicita (chi versa nell’illecito): responsabilita` intermedia tra il dolo e la colpa (delitto preteriintenzionale)

DELITTO PRETERINTENZIONALE (artt. 42.2 e 43.1)

Volontarispetto al delitto (doloso) di base (meno grave)**  **Non volonta di un evento piu` grave

Teorie relative alla natura della preterintenzione:

  1. Dolo ‘misto’ a responsabilita` oggettiva (tesi dominante):
    • dolo per l’evento voluto meno grave
    • **responsabilitaoggettiva** per l’evento non voluto piu grave
  2. Dolo misto a prevedibilitaed evitabilita dell’evento piugrave **(responsabilita** colpevole)

Il delitto preteritenzionale non puoessere assimilato al fenomeno della **responsabilita oggettiva.**

  • Responsabilitada rischio vietato** Art.27 Cost: “La responsabilita penale epersonale ( principio di personalitadella responsabilita penale) =  Divieto di responsabilitaper fatto altrui  **_Responsabilita_ per fatto proprio e colpevole

For

PreterintenzioneCondizioni obiettive di punibilita`Reato aberrante

  1. Dolo misto a colpa specifica ( colpa presunta): forma colposa dell’inosservanza di leggi penali=
    • dolo rispetto all’evento meno grave
    • colpa specifica per l’evento piugrave, dovuta alla violazione della legge penale che sanziona il reato voluto (cioe quello meno grave).

Colpa presunta: la colpa va accertata di volta in volta ed e` escluso che possa parlarsi di colpa presunta. Di colpa presunta si parla nei casi di colpa specifica, ad indicare che la mancata osservanza della regola di condotta implicherebbe una presunzione di colpa.

  1. Dolo misto a colpa generica (interpretazione corretta): -l’evento non voluto dovrebbe essere imputato per colpa (delitto doloso di base ed evento piu` grave).

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Questa concezione non econvincente perche parte dal presupposto erroneo che sia irragionevole imporre regole precauzionali a chi agisce in una sfera illecita.

Nell’art. 584 cp (omicidio preterintenzionale) non puoindividuarsi un’ipotesi di **responsabilita oggettiva,** perche` la colpa va ricercata nel non aver rispettato il precetto di non porre in essere atti diretti a percuotere o ledere.

Struttura tipica del delitto preterintenzionale:

  1. Il delitto doloso di base (illecito di pericolo astratto) ha la funzione di tipizzare una situazione di rischio in cui sia prevedibile l’esito ulteriore.
  2. Occorre accertare (nell’esecuzione del delitto doloso) la violazione di regole comportamentali ‘di attenzione’, il cui scopo equello di evitare il rischio che si e realizzato nella conseguenza.

commesso. Ai fini del dolo eirrilevante l’ _identita della persona offesa._ L’evento in danno della persona diversa non deve essere voluto neanche a titolo di dolo eventuale , perchealtrimenti si rispondera a titolo di dolo e non per art. 82 cp.

L’ aberratio ictus ecompatibile col **delitto preterintenzionale** (omogeneita tra evento voluto ed evento realizzato (diverso e piu` grave).

Reato diverso da quello voluto dal compartecipe

Sentenza 42/65: enecessario un **quid soggettivo** per ritenere soddisfatto il _principio di personalita della responsabilitapenale._ Questa definizione e inadeguata in quanto richiede <che il reato diverso da quello voluto si rappresenti alla psiche dell’agente , come uno sviluppo logicamente prevedibile di quello voluto>.

Requisito della **_prevedibilitalogica del reato diverso_** (requisito ambiguo): opera ‘in astratto’ , privo di ogni riferimento all’atteggiamento psicologico del soggetto agente. Ci si limita ad un confronto tra le fattispecie incriminatrici, volto ad accertare l’omogeneita delle figure criminose a prescindere da un’indagine sul fatto.

-Il giudizio di prevedibilita` dell’evento non voluto dal compartecipe deve essere formulato considerando tutte le circostanze del caso concreto, utilizzando il parametro dell’osservatore esperto.

L’operativitain concreto della prevedibilita del reato diverso non ecomunque compatibile con il **principio di personalita della responsabilitapenale.** Non e sufficiente per riconoscere la responsabilitacolposa dell’art.116 cp perche:

 L’art 116 comprende anche fatti non previsti dalla legge come delitti colposi e l’entitadella sanzione (verso chi non volle il reato piu grave) riguarda quella prevista per l’illecito doloso.  Non si richiederebbe l’accertamento della violazione di una regola oggettiva di cautela.

Concorso di persone nel reato proprio

Reato proprio: per commetterlo l’autore deve essere titolare di una qualitapersonale. Nel reato proprio, oltre all’agente provvisto della qualita (intraneo), puoconcorrere anche un soggetto che ne e sprovvisto (estraneo).

**Condizioni obiettive di punibilita** (la punibilita el’applicabilita della pena, e` una conseguenza del reato): non integrano il reato, rendono solo applicabile la pena.

2 caratteri:

-consistono in un avvenimento del mondo esterno, non necessariamente voluto dall’agente.

-sono estranee alla condotta illecita.

1. Intrinseche: sono partecipi dell’offensivita` del fatto-reato in quanto comportano un ulteriore aggravamento dell’offesa tipica.

-consistono in un avvenimento offensivo dell’interesse tutelato che approfondisce la lesione del fatto di base.

2. Estrinseche: sono estranee all’offensivitadel fatto e riflettono valutazioni del legislatore, dettate da ragioni di opportunita punitiva.

-consistono in avvenimenti che non descrivono l’offesa al bene giuridico tutelato in quanto sono collocate all’esterno di un fatto illecito.

RESPONSABILITA` OGGETTIVA ‘in senso ampio’: finzioni o presunzioni legali di colpevolezza

**1. Aberratio ictus monolesiva

  1. Ubriachezza volontaria o colposa**

**ANTIGIURIDICITA:** consiste nel contrasto tra il fatto e l’intero ordinamento giuridico. Nella struttura del reato e la mancanza delle cause di giustificazione.

Funzione attribuita alla norma giuridico-penale:

Colpevolezza, funzione di determinazione (imperativa) della norma: il reo econsiderato colpevole in quanto motivabile da una norma.  **Antigiuridicita,** funzione di valutazione della norma: la norma serve da parametro per misurare il contrasto tra il fatto e l’ordinamento.

2 problemi:

DefinitorioContenutistico

Norma:

 Concezione imperativa della norma: la norma consiste in un divieto o un comando dell’autoritarivolto a tutti.  Concezione **valutativa** della norma: la norma consiste in un giudizio e permette di valutare la difformita di un comportamento.

Il modello di antigiuridicitaviene presentato nella modernita secondo 2 differenti prospettive:

 Concezione monistica: riguarda la concezione valutativa della norma; secondo questa teoria l’antigiuridicita` consisterebbe in un giudizio di valore attraverso cui si misura un evento della vita sociale attraverso il diritto.