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Il Sistema Penitenziario Italiano: Organizzazione, Trattamento e Diritti dei Detenuti, Appunti di Diritto Penitenziario

Appunti di diritto penitenziario

Tipologia: Appunti

2015/2016

Caricato il 05/06/2016

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DIRITTO PENITENZIARIO
FONTI DEL DIRITTO PENITENZIARIO: Prima del 1975 vi era solo il regolamento
carcerario di esecuzione del Codice Rocco, che risale agli anni ’30, che
prevedeva esclusivamente la custodia dei detenuti. Nel 1975 il legislatore
legifera in materia e si ha L. 354/75, che disciplina: “le norme sull’
ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative
della libertà”. In questo modo si aprono le porte del carcere, poiché si ha una
vera e propria riforma del sistema carcerario, in risposta all’art.27 della
Costituzione. Con tale apertura il detenuto è più portato a comportarsi bene,
diminuisce la pena e si introducono le c.d. misure alternative. Le fonti del
diritto penitenziario, sono:
a) COSTITUZIONE (ART. 27;13;25)
b) LEGGE (in particolare L. 354/75)
c) REGOLAMENTI (DPR 230/00)
D) LE CONSUETUDINI
a) LA COSTITUZIONE, in vigore dal ‘48, è la fonte primaria, rappresenta la
base del Diritto Penitenziario e in modo particolare l’art. 27 per il quale:”la
responsabilità penale è personale” “ l’imputato non è considerato colpevole
sino alla condanna definitiva”, poichè si presume che egli sia innocente fino
alla sentenza passata in giudicato, questo articolo quindi stabilisce la
differenza tra giudicabile (colui che è in attesa di giudizio e considerato non
colpevole fino al momento della pronuncia del primo grado di giudizio) e
condannato ( colui che è stato giudicato colpevole con condanna definitiva
detto anche definitivo). Ed è proprio in virtù di questa differenza che il
giudicabile non deve stare a contatto con il condannato, il primo, è di norma
sotto la competenza del G.I.P. , mentre il secondo è di competenza del
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Scarica Il Sistema Penitenziario Italiano: Organizzazione, Trattamento e Diritti dei Detenuti e più Appunti in PDF di Diritto Penitenziario solo su Docsity!

DIRITTO PENITENZIARIO

FONTI DEL DIRITTO PENITENZIARIO: Prima del 1975 vi era solo il regolamento carcerario di esecuzione del Codice Rocco, che risale agli anni ’30, che prevedeva esclusivamente la custodia dei detenuti. Nel 1975 il legislatore legifera in materia e si ha L. 354/75, che disciplina: “le norme sull’ ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”. In questo modo si aprono le porte del carcere, poiché si ha una vera e propria riforma del sistema carcerario, in risposta all’art.27 della Costituzione. Con tale apertura il detenuto è più portato a comportarsi bene, diminuisce la pena e si introducono le c.d. misure alternative. Le fonti del diritto penitenziario, sono: a) COSTITUZIONE (ART. 27;13;25) b) LEGGE (in particolare L. 354/75) c) REGOLAMENTI (DPR 230/00) D) LE CONSUETUDINI a) LA COSTITUZIONE, in vigore dal ‘48, è la fonte primaria, rappresenta la base del Diritto Penitenziario e in modo particolare l’art. 27 per il quale:”la responsabilità penale è personale” “ l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva”, poichè si presume che egli sia innocente fino alla sentenza passata in giudicato, questo articolo quindi stabilisce la differenza tra giudicabile (colui che è in attesa di giudizio e considerato non colpevole fino al momento della pronuncia del primo grado di giudizio) e condannato ( colui che è stato giudicato colpevole con condanna definitiva detto anche definitivo). Ed è proprio in virtù di questa differenza che il giudicabile non deve stare a contatto con il condannato, il primo, è di norma sotto la competenza del G.I.P. , mentre il secondo è di competenza del

magistrato di sorveglianza. Verso i giudicabili gli operatori penitenziari hanno solo l’obbligo di custodia mentre per i condannati è previsto anche il trattamento di rieducazione. L’Art. 27 prosegue : Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra vediamo che è stato introdotta la c.d. umanizzazione della pena in quanto all’interno, degli istituti penitenziari la violenza fisica può esistere solo se indispensabile, ovvero come unico mezzo per far fronte a particolari situazioni: prevenire o impedire atti di violenza, tentativi di evasione oppure vincere la resistenza. ”. Inoltre il verbo tendere all’art. 27 della costituzione fa sì, che l’amministrazione penitenziaria deve fare il possibile per rieducare il detenuto con i vari trattamenti previsti dall’ordinamento stesso. Art. 13 La libertà personale è inviolabile:Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. Art. 25 (La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva): inoltre Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge. Della Costituzione, ricordiamo altri articoli fondamentali che sono: art. 3: diritto all‘uguaglianza: in questo caso intesa come uguaglianza di trattamento tra i detenuti. art. 4: diritto al lavoro: in questo caso i detenuti hanno diritto a lavorare, anzi il lavoro fa parte del trattamento di rieducazione. art. 8: diritto di professare qualsiasi religione: per quello che riguarda il carcere,devono essere rispettati i vari culti, difatti sappiamo che è possibile entrata in carcere di ministri diversi dal prete. art. 32 : diritto alla salute: in questo contesto, ovvero in carcere deve

medico, ma anche educatore, volontari, più medici specialistici (il sistema sanitario carcerario dal Ministero della Giustizia è passato di competenza delle ASL, difatti il DPR 230/99 confluisce tutto il sistema sanitario carcerario alle ASL, ed un regolamento del 4 aprile del 2008, ha fatto entrare in vigore, questo decreto. c)Il D.P.R. n 230 del 2000, definisce gli strumenti di concreta attuazione della normativa penitenziaria detto appunto regolamento di esecuzione ( il regolamento non è una legge perciò non può contrastare con essa e può essere modificato con provvedimento ministeriale), e parla del programma individualizzato di trattamento, dove la compilazione del programma, viene effettuata da un gruppo chiamato equipe di osservazione di trattamento presieduto dal direttore dell’istituto e composto dal personale e dagli esperti che hanno svolto l’attività di osservazione, il gruppo tiene riunioni periodiche nel corso delle quali esamina gli sviluppi del trattamento e i suoi risultati. Esistono: Regolamenti d’istituto che disciplinano il regime penitenziario e le modalità di trattamento dei detenuti e degli internati; Circolari di ordine di servizio(Ministero di giustizia) che sono atti amministrativi che contengono disposizioni vincolanti per gli organi destinatari. Infine, ricordiamo anche le varie norme internazionali come fonti normative secondarie del Diritto Penitenziario e sono:

  • Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo 1948 a New York dove vengono sanciti i diritti fondamentali dell’uomo es. uguaglianza, libertà ecc..
  • Regole minime dell’ ONU per il trattamento dei detenuti: 1955 a New York viene posta per la prima volta la funzione rieducativi della pena, la finalità del testo è quella di stabilire le regole essenziali che devono essere osservate in ogni organizzazione penitenziaria e nel trattamento dei detenuti.
  • Regole minime del Consiglio d’Europa per il trattamento dei detenuti 1973

aggiornato nel 1987 dal documento “regole penitenziarie europee” approvato dal comitato dei ministri D’Europa, si tratta di 100 regole che disciplinano ogni aspetto della vita quotidiana dei detenuti: igiene, disciplina, vitto, lavoro e soprattutto l’esigenza delle misure alternative.

ART.27 COST.: è la base del diritto penitenziario..

FUNZIONE DELLA PENA: la funzione della pena è molto cambiata nel tempo, darne un’unica spiegazione, non è possibile: è necessario contestualizzarla in un periodo storico, in una determinata civiltà, in un contesto sociale e in una forma di governo. Oggi, per esempio, la funzione della pena, nel nostro ordinamento, risponde al verbo “rieducazione”espresso all’art.27 della Costituzione: rieducazione attraverso gli strumenti preposti in materia. La risposta a diversi interrogativi sulla funzione della pena viene offerta dalle TEORIE DELLA PENA: Secondo la Teoria RETRIBUTIVA, la pena statuale si legittima come un male inflitto dallo STATO per compensare (retribuire) il male che un uomo ha inflitto ad un altro uomo o alla società. Questa è una teoria assoluta e trova la sua massima espressione nella legge del taglione (occhio per occhio dente per dente). Secondo questa logica, si punisce perché è giusto, non perché la pena sia utile. Secondo la Teoria GENERAL PREVENTIVA, si legittima la pena, come mezzo per orientare, le scelte di comportamento della generalità dei suoi destinatari, cioè la Pena serve per orientare le scelte di vita di tutto il tessuto sociale, poiché ha un effetto di intimidazione; ma si confida nel fatto che:questo effetto di orientamento culturale, si sostituisca a poco a poco all’obbedienza dettata dal timore della pena, e diventi naturale.

TRATTAMENTO RIEDUCATIVO: riguarda esclusivamente i condannati e gli internati, ovvero per loro è obbligatorio, (per i giudicabili è una facoltà, qualora ne facciano richiesta) deriva dal trattamento penitenziario, ed è definito una species del genus del trattamento penitenziario; esso riguarda i condannati e gli internati e viene effettuato dagli operatori attraverso metodi e strumenti. Il trattamento ri-educatico è uno dei compiti dell’ Amministrazione Penitenziaria, poiché l’altro compito è di custodia cautelare, disposta dall’autorità giudiziaria. Gli elementi del trattamento, sono disciplinati all’ex art. 15 dell’O.P. e sono:

  1. L’ ISTRUZIONE: all’ interno degli istituti penitenziari vengono organizzati dei corsi di scuola dell’obbligo e di addestramento professionale (ma dovrebbe esserci anche l’ università ai sensi del nuovo regolamento di esecuzione);
  2. il lavoro: sia interno che esterno, viene remunerato. L’ organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera per agevolare il reinserimento sociale dei detenuti; per determinati lavori è richiesto il libretto sanitario oltre al referto del medico incaricato e del medico del lavoro (l’esame dell’epatite C non è richiesto, in quanto, se si tengono i comportamenti consoni, tale malattia è infettiva ma non contagiosa);
  3. LA RELIGIONE: all’ interno degli istituti penitenziari è garantita ai detenuti e agli internati la libertà di professare la propria fede religiosa e di praticarne il culto(difatti ad esempio ai musulmani è concesso di non mangiare carne di maiale, di mangiare al tramonto nel periodo del ramadam ecc..;
  4. LE ATTIVITÀ RICREATIVE, culturali e sportive: come i corsi di computer, di pittura, ecc., la cui organizzazione è curata da una commissione composta dal

direttore dell’ istituto, dagli educatori, dagli assistenti sociali e dai rappresentanti dei detenuti e degli internati;

  1. i contatti con il mondo esterno: viene sollecitata infatti la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all’ azione rieducativa;
  2. I RAPPORTI CON LA FAMIGLIA: particolare cura infatti è dedicata al loro mantenimento, miglioramento o ristabilimento soprattutto attraverso forme di contatto quali i colloqui, la corrispondenza, le telefonate (anche se con le modalità e le cautele previste dal regolamento), disciplinati dall’ art. 18 o. p. per ciò che riguarda colloqui, corrispondenze ed informazioni Mentre per i condannati e gli internati le attività educative, culturali e ricreative, lo svolgimento di attività lavorative e la frequentazione dei corsi di formazione professionale rappresentano un diritto, per gli imputati sono una facoltà, cioè se ne possono avvalere a loro richiesta (tranne in caso di isolamento giudiziario), ma sempre in condizioni adeguate alla loro posizione giuridica.

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA: incardinato oggi, nel Ministero della Giustizia, fino all’età fascista era di competenza del Ministero degli Interni), Il D.A.P. è l’organo amministrativo penitenziario a livello centrale, nazionale e ha sede a Roma. istituito con la legge n.395\90. Questa legge è importante anche per la riforma del corpo di polizia penitenziaria ,con essa gli agenti di custodia cessano di essere militari e diventano poliziotti penitenziari. Le funzioni dell’Amministrazione Penitenziaria sono:

  1. lo svolgimento dei compiti inerenti all'esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere, delle pene e delle misure di sicurezza detentive,

L’UFFICIO DEL CONTENZIOSO che si occupa delle cause e dei controlli amministrativi con a capo un magistrato di tribunale,

  1. LA SEGRETERIA. Gli uffici sono: l’ufficio personale e formazione l’ufficio dei beni e servizi l’ufficio delle traduzioni e piantonamenti l’ufficio legislativo l’ufficio esecuzione penale esterna l’ufficio trattamento intramurale. IL P.R.A.P.: È l’organo amministrativo decentrato. È un ufficio dirigenziale, articolato in sei uffici ed ha competenze sulla gestione del personale che opera negli istituti penitenziari e negli uffici di esecuzione penale esterna di quel territorio, provvede al trasferimento dei detenuti nell'ambito degli istituti regionali ed all'assegnazione dei fondi agli stessi uffici ed istituti ed, inoltre, ha funzioni ispettive e propulsive. Il Provveditorato in rappresentanza dell'Amministrazione provvede alle convenzioni, protocolli ed intese con gli altri organi dello Stato e delle Autonomie locali. In Italia sono presenti in quasi tutte le regioni, o gruppi di Regioni A capo del provveditorato vi è un dirigente generale o provveditore. Lo Staff è composto da: DIRIGENTE VICARIO DEL PROVVEDITORE SEGRETERIA DEL DIRIGENTE GENERALE UFFICIO DEL FUNZIONARIO DELEGATO E DEL RELATIVO ECONOMATO DEL PROVVEDITORE Le Direzioni generali del DAP: Le Direzioni generali dei materiali dei beni e servizi;

Le Direzioni generali per il bilancio e della contabilità; Le Direzioni generali del personale e della formazione; Le Direzioni generali dell’esecuzione penale esterna; Istituto Superiore di studi penitenziari. Ogni Istituto Penitenziario al suo interno è diviso in aree operative:

  • area della segreteria e degli affari generali: svolge la gestione del personale
  • area amministrativa contabile: provvede all’acquisizione di tutte le necessità dell’istituto
  • area della sicurezza: riguarda la sicurezza, ne fanno parte tutti coloro che appartengono alla polizia penitenziaria
  • area sanitaria: dove i detenuti devono essere curati dai medici , gli infermieri, vari specialisti ecc..
  • area trattamentale: coordina tutte quelle che sono le attività trattamentali che si svolgono all’interno dell’istituto es. corsi professionali, attività ricreative…gli operati di quest’area sono tutti coloro che sono interessati a queste attività come educatori, insegnanti, volontari ecc.. A capo di ogni area c’e un responsabile, tutte queste aree collaborano tra loro è vengono coordinate dal direttore. · Il direttore di un istituto penitenziario costituisce il centro giuda dell’ istituto stesso ha la responsabilità dell’intera struttura penitenziaria, tutti i capi area dipendono da lui, esso è tenuto a svolgere varie mansioni:
  • organizzative funzionali (coordinamento di tutta la gestione all’interno dell’istituto)
  • governo disciplinari ( mantenimento della sicurezza e dell’ordine avvalendosi della polizia penitenziaria)
  • supervisione contabile- amministrativa (gestione economica patrimoniale ed

-case di arresto, per l’esecuzione della pena dell’arresto(sezioni di case di arresto possono essere istituite presso le case di custodia mandamentali o circondariali); -case di reclusione (ad es. quella di Secondigliano a Napoli), è solo per i condannati volta all’esecuzione della pena di reclusione. All’interno delle case di reclusione è più semplice svolgere l’attività ri- educativa, in quanto esse ospitano condannati a pene più lunghe.

  1. istituti per l’esecuzione delle misure di sicurezza detentive:
  • colonie agricole; - case di lavoro; volte alla riabilitazione dell’ internato, molte sono in Sardegna
  • case di cura e custodia;- ospedali psichiatrici giudiziari(o.p.g.), tendono alla cura degli internati
  1. centri di osservazione, sono costituiti come istituti autonomi o come sezioni di altri istituti(ad es. a Poggioreale il centro di osservazione è una sezione ad hoc). Essi sono preposti all’osservazione scientifica della personalità dei condannati e degli internati per rilevarne le carenze psico- fisiche e le altre cause del disadattamento sociale. Le risultanze dell’ osservazione sono inserite nella cartella personale. Su richiesta dell’autorità giudiziaria possono essere assegnate ai detti centri per l’esecuzione di perizie medico-legali anche le persone sottoposte a procedimento penale. I centri di osservazione svolgono inoltre attività di ricerca scientifica. I soggetti affetti da infermità o minorazioni fisiche o psichiche devono essere assegnati ad istituti o sezioni speciali art 65 o.p. per idoneo trattamento, giacché essi in virtù delle loro particolari condizioni non possono essere sottoposti al regime degli istituti ordinari. Quindi nel momento in cui una persona viene dichiarata non imputabile è cioè incapace di intendere è volere per problemi psichici o psichiatrici gli viene applicata una misura di sicurezza e messo in ospedale psichiatrico.

U.E.P.E:

Centri di servizio sociale per Adulti (CSSA) Art.72 della L.354/ Presso le sedi degli uffici di sorveglianza sono istituiti centri di servizio sociale per adulti. Tali centri dipendono dall’Amministrazione Penitenziaria (D. A.P). essi si occupano del trattamento di rieducazione dei condannati e degli internati all’esterno dell’istituto(trattamento extramurario), ma il direttore di quest’ultimo può anche chiedere la consulenza dell’assistente sociale per favorire il buon esito del trattamento penitenziario. I centri di servizio sociale hanno anch’essi un organizzazione per aree e sono coordinati e diretti da un Assistente Sociale coordinatore o da un direttore di istituto penitenziario. Essi provvedono ad eseguire, su richiesta del magistrato di sorveglianza o della sezione di sorveglianza, le inchieste sociali utili a fornire i dati occorrenti per l’applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza; inoltre tali centri prestano la loro opera per assicurare il reinserimento nella vita libera di coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza non detentive. LE SCUOLE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE: servono per provvedere agli aggiornamenti e alla formazione del personale. Dipendono direttamente dalle Direzioni Generali del personale e della formazione, attualmente dipendono anche dai Provveditorati regionali, per lo spostamento del personale stesso.

INGRESSO DEL DETENUTO NELL’ISTITUTO PENITENZIARIO:Il detenuto può entrare in carcere o perché arrestato, o perché trasferito, al momento dell’ingresso il detenuto verrà:

  1. perquisito;
  2. immatricolato, cioè vengono scattate le foto e prese le impronte

della droga nella cella di un detenuto si verbalizza il fatto e lo si trasmette alla Procura della Repubblica, che valutata l’ esistenza degli estremi del reato prende i provvedimenti che ritiene idonei alla situazione oppure archivia il caso.

ISOLAMENTO: l’isolamento continuo che all’ art. 33 o.p. è ammesso solo in tre casi:

  1. sanitari, cioè in caso di malattie contagiose e infettive, ovviamente prescritto dal medico;
  2. disciplinari, cioè in caso di una sanzione disciplinare; la sua durata non può superare i 15 gg;
  3. giudiziari, che riguardano solo i giudicabili, i quali possono essere messi in isolamento per evitare l’inquinamento delle prove in fase di giudizio Affinché un detenuto possa essere isolato è necessario il referto del medico, che ha il compio di stabilire se dal punto di vista sanitario il soggetto è in grado di sopportare o meno l’isolamento. Quando il detenuto è isolato per motivi disciplinari il referto viene stilato dal medico del pronto soccorso questi infatti fa parte del consiglio di disciplina insieme all’educatore e al direttore che ne è il presidente. A Poggioreale in determinati casi il detenuto, va subito in isolamento 1) su disposizione del Direttore, 2) non è isolamento, ma è collocazione in stanza singola, sempre per motivi di cautela salvo referto medico. Se il detenuto non è d’accordo, fa istanza di reclamo, sul Provvedimento Amministrativo, scritto o orale, di solito scritta al Magistrato di Sorveglianza, il quale può contestare solo il procedimento(quindi può effettuare solo un controllo di legittimità sul procedimento e non un controllo di merito)

VISITE MEDICHE DI PRIMO INRESSO: nel momento in cui si entra in carcere,

abbiamo già detto che il detenuto viene sottoposto a visita medica, verrà sottoposto ad accertamenti particolari, come analisi per escludere malattie veneree che sono obbligatorie e gli verrà chiesto il permesso analisi di tipo HIV e Epatite. Ricordiamo che Il referto medico che viene stilato all’ ingresso del detenuto nell’ Istituto Penitenziario è importante non solo per conoscere eventuali sue patologie o la sua condizione di tossicodipendente e collocarlo di conseguenza nel padiglione a lui più idoneo, ma anche per refertare eventuali ferite già esistenti. I detenuti possono dichiararsi omosessuali, transessuali, parenti di mafiosi per cui per paura di rivendicazioni all’ interno del carcere, e verranno collocati in sezioni protette

COLLOQUIO DI PRIMO INGRESSO: al suo ingresso in carcere, un detenuto, dopo la visita medica, verrà ascoltato dal Presidio dei Nuovi giunti (gruppo di esperti), disciplinato all’80 dell’O.P., che stabilisce il suo indice di possibilità di suicidio (basso/medio/alto), il quale viene annotato sia sulla sua cartella sanitaria (di colore bianco), sia sulla sua cartella personale (di colore azzurro) su cui oltre agli psicologi scrivono anche gli educatori; tale cartella segue sempre il detenuto nei suoi spostamenti.

RICOVERI IN LUOGO ESTERNI DI CURA: Anche se all’interno di un istituto penitenziario vi è una struttura sanitaria, sono previsti due tipi di ricovero esterni:

  • il ricovero programmato, per cui è necessaria l’autorizzazione del G.I.P. se si tratta di un giudicabile, mentre quella del magistrato di sorveglianza se si tratta di un condannato. Al Cardarelli ad esempio vi è un intero padiglione (padiglione Palermo) adibito al ricovero dei detenuti;
  • il ricovero a vista, che si ha solo in caso di imminente pericolo di vita; esso è immediato e solo in seguito viene ratificato con la richiesta all’

circuiti penitenziari infatti,l’art. 14 o.p. “Assegnazione, raggruppamento e categorie dei detenuti e degli internati” afferma che “ Il numero dei detenuti e degli internati negli istituti e nelle sezioni deve essere limitato e, comunque, tale da favorire l’individualizzazione del trattamento. L’ assegnazione dei condannati e degli internati ai singoli istituti e il raggruppamento nelle sezioni di ciascun istituto sono disposti con particolare riguardo alla possibilità di procedere ad un trattamento ri -educativo comune e all’esigenza di evitare le influenze nocive reciproche. … E’ assicurata la separazione degli imputati dai condannati e internati, dei giovani al disotto dei venticinque anni dagli adulti, dei condannati dagli internati e dei condannati all’arresto dai condannati alla reclusione. Le donne sono ospitate in istituti separati o in apposite sezioni di istituto. Vi sono:

  1. sezioni protette per omosessuali, transessuali, parenti di mafiosi ecc..
  2. sezione A.S. = alta sicurezza, dove verranno collocate le persone che si sono macchiate di quei reati al 4bis: traffico internazionale di stupefacenti, associazione a delinquere di stampo mafioso, reati legati al terrorismo, sequestro di persona a scopo di estorsione ecc..;I detenuti che hanno commesso questi reati vengono separati fisicamente dagli altri.
  3. reati comuni;
  4. E.I.V. = elevato indice di vigilanza, per chi risponda al 41 bis Ovviamente prima di essere smistati, i detenuti necessitano di visita medica e obbligatoriamente dovranno sottoporti ad analisi, per escludere malattie veneree. Un’altra separazione importante è quella che viene fatta tra le persone che sono state condannate in maniera definitiva da quelli che invece sono in attesa di giudizio, infatti al piano terra troviamo persone con problemi di deambulazione, al 1° e 2° piano i giudicabili, al 3° piano i condannati. I circuiti penitenziari non indicano soltanto la giusta allocazione del

detenuto all’interno dell’istituto penitenziario, ma anche al suo esterno tra i vari istituti come dice l’art. 59 o.p.. Gli spostamenti da un padiglione all’ altro sono di competenza del responsabile di sorveglianza (il comandante di istituto penitenziario), mentre per gli spostamenti da una cella all’ altra (cioè all’ interno dello stesso padiglione) è competente il comandante o ispettore di reparto.

ART.41 BIS O.P.: disciplina quelle che sono le situazioni di emergenza, sia all’interno che all’esterno dell’istituto penitenziario: infatti al primo comma dell’ art 41 bis allude alla situazione interna, in quanto viene in esso affermato che in casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, il ministro di giustizia (con decreto motivato) ha facoltà di sospendere nell’istituto interessato o in parte di esso l’applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati. La sospensione, deve essere motivata dalla necessità di ripristinare l’ordine e la sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al conseguimento del fine suddetto; al secondo comma, invece, allude alla situazione esterna, perché in esso viene affermato che quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche su richiesta del Ministro dell’interno (oppure del PM o della DIA), il Ministro della giustizia ha altresì la facoltà di sospendere in tutto. o in parte, nei confronti dei detenuti o internati per alcuni delitti del 4 bis, in relazione dei quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un’associazione criminale, terroristica o eversiva, l’applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge possono porsi in contrasto con le esigenze di ordine e sicurezza. La sospensione comporta le restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i collegamenti con l’ associazione criminale