

















Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Appunti di diritto penitenziario; Università di Milano-Bicocca
Tipologia: Appunti
1 / 25
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!


















La legge di riferimento dell’ordinamento penitenziario è la LEGGE 26 LUGLIO 1975 N354 ‘’Norme sull'ordinamento penitenziario e sull’ esecuzione delle misure privative e limitative della libertà’’ OBIETTIVONello studio del diritto penitenziario è importante conoscere il linguaggio, il significato delle parole, in quanto c’è un sistema lessicale completamente autonomo che ci conduce alla comprensione della realtà. Il nostro obbiettivo infatti è quello di CAPIRE LA REALTA’ che significa individuare una serie di problematiche attinenti al carcere e alla privazione della libertà che dovranno essere risolte (Es. perché gli omicidi in carcere sono più diffusi che fuori dal carcere?; perché si utilizzano solo forbici ‘chicco’ all’interno del carcere?...). METODOÈ necessario impostare un discorso che riguarda il METODO : esso è fondamentale; nello studio del diritto penitenziario il metodo è quello di lasciare fuori tutti i pregiudizi, la curiosità morbosa e i luoghi comuni
non era ciò che capitava più frequentemente, ma ciò che bisogna fare in termini di morale (una mamma che ama un figlio: è normale). Questo doppio significato è rilevante quando si esaminano questioni del diritto penitenziario, esistono delle differenze sostanziali sulla base della normalità. (per noi è normale bere un bicchiere d’acqua fredda quando abbiamo sete e caldo, ma in carcere no in quanto non esiste il frigo; per noi è normale fare la doccia quando abbaiamo caldo ma in carcere no perché ci sono dei momenti precisi previsti per fare la doccia: QUINDI ciò che per noi è normale in termini quantitativi, non lo è in carcere) es. Questione del sovraffollamento penitenziario: L’Italia nel 2013 viene condannata dalla corte europea dei diritti dell’uomo per violazione dell’art 3 della CEDU ‘’divieto di tortura e trattamenti degradanti’’ e per sovraffollamento (poiché non erano garantiti neanche 3 mq a testa) questo fenomeno di sovraffollamento sta aumentando QUINDI: in termini quantitativi (A) il sovraffollamento è normale perché la maggioranza dei detenuti in Italia vive in quelle condizioni MA in termini qualitativi (B) non dovrebbe essere normale infatti l’Italia è stata condannata. es. Questione che riguarda la GIUSTIZIA Dovrebbe essere NORMALE che la giustizia sia presente all’interno delle carceri. Ma ci sono molti casi a dimostrazione che ciò non sempre accade. Il Regno Unito con le sentenze del 1984 viene condannato per violazione dell’art. 6 e 8 della CEDU: per questioni legate alla corrispondenza del detenuto e al diritto di difesa; la Corte Europea nella sentenza sottolinea che ‘ ’la giustizia non si deve arrestare di fronte alle porte della prigione’’ la Corte sembra dire che è quantitativamente normale che la giustizia di solito si fermi davanti alle porte delle prigioni: il carcere dovrebbe essere il luogo più legale, il luogo dove si concretizza la giustizia MA i giudici europei smontano questa idea in quanto il più delle volte il carcere è fuori legge. In un caso più recente, nei provvedimenti giuridici di Strasburgo, è stato inoltre sottolineato che sulle porte delle prigioni non ci deve essere la famosa frase di Dante ‘’lasciate ogni speranza o voi che entrate’’ La parola EMERGENZA/URGENZA: in ambito penitenziario è una parola molto diffusa. Tecnicamente l’emergenza ha un significato ben preciso, indica una situazione che va risolta con un intervento immediato ed è limitata nel tempo: se è perenne/continua c’è un grande paradosso. (Es. art 41 bis è collegato a situazioni emergenziali) L’emergenza è prevista dal sistema della convenzione europea CEDU art 15, il termine esiste MA bisogna ridurne la portata, non abusarne perché se classifichiamo tutte le situazioni come emergenza, il termine perde di significato: una caratteristica dell’emergenza è quella di avere una delimitazione cronologica, altrimenti è NORMALITA’. Dalle situazioni di urgenza/emergenza emerge quindi la necessità di intervenire: alcuni diritti possono essere limitati MA queste limitazioni non possono essere permanenti; l’intervento delle essere PROPORZIONALE, in quanto la proporzionalità giustifica anche la violenza (attacco deve essere proporzionale all’offesa) pur che si persegui l’obiettivo di garantire l’ORDINE e la SICUREZZA questi termini compaiono in diversi articoli della legge sull’ordinamento penitenziario del 75: risalta questo concetto di sicurezza che può essere collettiva o individuale (art 49), che deve essere assicurata con strumenti proporzionati. Ci sono poi delle parole importanti SPAZIO - TEMPO - CORPO con cui è possibile costruire qualsiasi discorso che riguardi la libertà personale e il sistema penitenziario -es: sovraffollamento corpi ridotti in uno spazio -es: emergenzalegata al tempo 1-SPAZIO: Ha due significati:
sentenza dell’ 8 gennaio 2013 la corte sottolinea che in alcuni casi la persona incarcerata può avere bisogno di avere una maggiore tutela per la vulnerabilità della situazione e per il fatto di trovarsi sotto il controllo e sotto la responsabilità dello stato: E’ lo stato il responsabile del ‘’corpo’’ del detenuto che è un corpo vulnerabile, facilmente attaccabile, debole. QUINDI dobbiamo partire da questa contrapposizione tra LIBERTA’ PERSONALE e DETENZIONE: è quindi necessario costruire un sistema nel quale la persona è limitata nella libertà personale PERO’ mantiene alcuni diritti il problema diventa quello di identificare i diritti che permangono (sparsi tra le norme o sentenze della corte cost) Es. sentenza della corte cost che riguarda il diritto a cuocere i cibi per i detenuti soggetti al regime del 41 bis. DIGNITA’ se ci occupiamo della limitazione e del mantenimento di diritti e garanzie ci occupiamo della dignità delle persone. È il primo valore che emerge dalle carte costituzionali europee e dall’art 1 dell’ordinamento penitenziario; ma cosa significa? -essa indica di stabilire un rapporto tra un individuo vulnerabile, sotto la responsabilità dello stato e lo STATO stesso quindi il potere. C’è dignità quando non c’è paura, quando esiste rispetto della propria dimensione corporale. Quindi avere DIGNITA’ vuol dire avere determinati DIRITTI ed essere considerati CITTADINI e non SUDDITI. -la dignità ha un senso se è assicurata a tutti. Non ci possono essere differenziazioniè importante il principio di EFFETTIVITA’ dei diritti, che devono essere concreti e non illusori: essi devono essere tutelati dall’organo giurisdizionale. -Il concetto di dignità è collegato anche alle parole. LE PAROLE, dunque, sono un elemento fondamentale nel diritto penitenziario. Esse devono essere usate in maniera seria e consapevole. È necessario analizzare le parole utilizzate nelle circolari interne al penitenziario, circolari del DAP (Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria); del PRAP (Provveditorato Regionale Dell'amministrazione Penitenziaria); le circolari sono provvedimenti scritti da chi rappresenta l’amministrazione dello stato per risolvere qualsiasi problema o richiesta avanzata dal detenuto. In queste circolari troviamo termini infantili, vezzeggiativi quali ‘’domandina’’ (quando i detenuti avanzano una richiesta); ‘’spesino’’ per indicare l’addetto alla spesa per i detenuti; ‘’scopino’’ per indicare l’addetto alle pulizie; e anche termini settecenteschi ad es. ‘’dama di compagnia’’ indica il detenuto che affianca e assiste un altro detenuto in regime di 41 bis: questi sono termini sono i termini ufficiali che si trovano all’interno delle circolari ufficiali. Questa situazione indica un processo di INFANTILIZZAZIONE: la persona detenuta è considerata al pari di un bambino. Questo processo è in contrapposizione con ciò che è previsto dalla Costituzione, dalla legge del 75, dalle regole penitenziarie europee: in cui si trovano concetti di responsabilità, risocializzazione, reinserimento sociale… nessun riferimento alle domandine o scopini: non si può rendere una persona infantile e pretendere poi di rieducarla. Inoltre il carcere è un luogo violento per sua natura nel quale si utilizzano vezzeggiative e paroline carine. Nel 2017 una circolare del direttore del DAP rivoluziona il gergo uniformandolo all’Europa; il DAP da quel momento è costretto ad occuparsi della ‘’ridenominazione corretta’’ di alcuni termini male impiegati: in questa circolare il DAP elenca una serie di parole usate quotidianamente che dovrebbero essere eliminate dal vocabolario penitenziario (domandina, scopino…); questo provvedimento è importante per il rispetto della dignità dei detenuti. -Il concetto di dignità nelle questioni penitenziarie è oggetto di interesse soprattutto di intellettuali e uomini di cultura (che lo hanno anche frequentato) Es. Beccaria ‘ ’non c’è libertà ogni volta che le leggi permettano che in alcuni eventi gli uomini cessino di
essere uomini e diventino una cosa…’’ sottolinea la differenza tra la presenza e l’assenza della dignità. Es. Michel Foucault scrisse il libro ‘’sorvegliare e punire’’; egli istituì i GIP i gruppi di osservazione sulle carceri. Es. Steinbeck scrisse il libro ‘’furore’’: nel quale pose un interrogativo importante ‘’ il carcere è una stupidaggine vecchia come il mondo ma nessuno ha mai proposto niente di meglio’’ MA è vero?? Nessuno ha proposto niente di meglio? È davvero stupido il sistema carcerario? QUANDO NASCE IL CARCERE? Il carcere inteso come luogo in cui si detiene una persona genericamente per punirla o per limitare la sua libertà personale in via provvisoria, di per certo non è nato con l’uomo o con le prime società. QUINDI possiamo dare una prima risposta alla frase del libro ‘furore’ Il carcere non è vecchio come il mondo. In passato infatti il carcere aveva una funzione differente. a) Epoca medievaleil carcere era un luogo di passaggio, la pena finale era la pena capitale, in attesa della stessa si rimaneva in carcere. Esso dunque era un luogo di detenzione, ma non era il luogo in cui si scontava la pena. Esso custodiva i colpevoli prima della pena corporale OPPURE luogo in cui venivano rinchiusi i vagabondi, le prostitute, i pazzi. b) Diritto canonico nasce ‘la reclusione in monastero’ idea di carcere più simile a quella che abbiamo noi. c) Nel 700 secolo della rivoluzione francese, l’illuminismo porta con sé una nuova visione del ‘CORPO’ e di conseguenza si ha un brusco passaggio dallo splendore dei supplizi alla dolcezza delle pene: splendore dei supplizi : tipico dell’età pre rivoluzione francese, espressione utilizzata da Michel Foucault nel libro ‘sorvegliare e punire’ per rappresentare il complesso sistema punitivo pre rivoluzionario e per identificare un trattamento specifico del corpo. -Si fa dunque riferimento al SUPPLIZIO il supplizio esprime l’idea che la pena debba essere dolorosa (taglio della testa ecc..), è la pena sul CORPO di un reo (non di una persona, di un cittadino, ma di un suddito); il cittadino può chiedere dignità, il suddito non ha diritti. -Si fa inoltre riferimento allo SPLENDORE di questi suppliziessi dovevano avvenire davanti agli occhi di tutti, come uno spettacolo. Si trattava di rituali politici precisi: era lo strumento di potere dello stato che mostrava cosa succede al reo quando non rispettava le regole. La pena proseguiva anche dopo la morte con l’esposizione del corpo nella pubblica piazza, talvolta poteva accadere che il corpo venisse bruciato. Con il tempo il carcere diventa un luogo oscuro, sconosciuto; la pubblicità inizia a venire meno. dolcezza delle pene: Beccaria ne ‘Dei delitti e delle pene’ scrive un capitolo con questo titolo. -Il termine ‘’dolcezza’’ mette in evidenza questo passaggio estremo: il supplizio diventa intollerabile. Rimane l’idea della pena di morte ma vengono utilizzati metodi alternativi, la pena diviene sempre più nascosta, scompare la pubblicità della pena di morte che aveva un ruolo infamante (in America esiste ma avviene nei penitenziari). Si inizia a punire in maniera completamente diversa, la pena sarà ancora dolorosa inciderà sul corpo MA con la rivoluzione francese viene stabilito per la prima volta un grande principio ‘ ’LA PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA’’ : non esiste più un reo, ma esiste un cittadino. Questo principio pone una differenza sostanziale tra la detenzione del colpevole e la detenzione per custodia cautelare in carcere. Si parla infatti di: -carcere con rieducazionecondannati -carcere senza rieducazionecustodia cautelare per il presunto innocente: non c’è la necessità di rieducare
800 e 900 RIFORMA GLOBALE DEL DIRITTO : Gli interventi che avvengono nell’800 e nel 900 sono globali, totali e NON settoriali; questa caratteristica è rilevante, non conta il contenuto delle riforme, ma la capacità di riorganizzare in maniera complessiva la legislazione criminale. -nel 1889nuove leggi di pubblica sicurezza -nel 1890nuovo codice penale (codice Zanardelli) -nel 1891nuovo regolamento carcerario (Giolitti) -Nel 1930le leggi fascistissime, leggi sulla razza ebraica= il contenuto è preoccupante, si ha un ritorno indietro MA il legislatore interviene modificando leggi e codici in maniera GLOBALE, totale; -Nel 1931regolamento penitenziario -Negli anni ‘30 la materia penitenziaria diventa di competenza del ministero della giustizia (prima era del ministero dell’interno): questo passaggio di competenza avvenne in quanto il ministero della giustizia era ritenuto più avanzato) -Tra il 1939 e il 1945 durante la seconda guerra mondiale è difficile parlare del carcere: diventa luogo in cui vengono rinchiusi diversi soggetti anche politici deportati: è difficile individuare i principi se non la violenza legata agli eventi bellici. -1948 nascita della costituzione repubblicana Art 27 cost : La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato prima i due principi erano invertiti: ora la rieducazione viene per seconda: come se si fosse scelto di impegnarsi di meno nella rieducazione (che nel testo provvisorio era citata prima dei trattamenti contrari al senso di umanità). Questa inversione è rilevante perché risalta una scelta di politica criminale differente. INOLTRE nel 1948 nei lavori di preparazione si era proposto che le pene restrittive della libertà personale non potessero superare la durata di 15 anni (non arrivò al testo definitivo). NON ci sono più state delle riforme organiche: -Il codice penale in vigore oggi è quello del 1930 seppur con delle modifiche -il codice di procedura penale è l’unico riformulato nel suo complesso del 1988 ;
DUE APPROCCI all’istituzione PENITENZIARIA (Modelli estremi): 1. Securitario; 2. Umanitario.
1. SECURITARIO: approccio che rimanda al concetto di sicurezza, è caratterizzato dalla ‘tolleranza zero’, è un regime duro; la persona detenuta non ha diritti, non importa se è condannato definitivamente o in via provvisoria cautelare: è necessario neutralizzare l’individuo per bloccarlo, fermarlo. 2. UMANITARIO: idea completamente opposta all’approccio securitario. È l’approccio delle regole penitenziarie europee (la parte 5^ è dedicata al carcere come servizio pubblico); quello descritto anche dall’art. 27 Cost. È necessario garantire diritti, compiere distinzioni tra colpevoli e presunti innocenti, costruire una pena/ detenzione UMANA, al cui centro c’è sempre la dignità. Le differenze tra i due approcci sono visibili anche a livello architettonico (la costruzione carceraria è coerente con l’approccio e la visione del carcere)
Es se ci si avvicina all’approccio umanitario, la cella deve avere determinate finestre, un sistema di areazione, tot metri quadri: per garantire una pena umana e dignitosa. Questi due approcci, seppur completamente diversi, hanno un elemento in comune: entrambi si basano sulla privazione della libertà personale; In entrambi i casi non si mette in discussione l’elemento detentivo, si parte dal CARCERE. ≠ In molti, invece, hanno provato a mettere in discussione il carcere; non inneggiando all’anarchia o alla libertà totale, non mettendo in discussione l’idea della punizione e della pena MA formulando una critica all’istituzione penitenziaria teorie abolizioniste : secondo cui l’istituzione carceraria è un’istituzione obsoleta che non risponde più alle esigenze della società. Se si decide di introdurre un sistema PRIVO del carcere, è necessario prevedere una serie di altre misure alternative e quindi pensare ai rapporti tra: a) AREA PENALE DELL’ESECUZIONE INTERNA se mi occupo di approccio umanitario o securitario ho già scelto, perché l’esecuzione penale è INTERNA al carcere. b) AREA PENALE DELL’ESECUZIONE ESTERNA forme di esecuzione penale esterna: le PENE alternative al carcere: esse sono limitate, costituiscono una minima parte rispetto a tutta l’esecuzione, perché il sistema attuale italiano si fonda ancora su un’idea CARCEROCENTRICA in cui il carcere è al centro della costruzione punitiva. Art .27.3 Cost: Ci permette di dire che il legislatore ha la libertà di scelta sull’ampliamento o meno di tutta l’esecuzione esterna: ‘’Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato’’ non si parla di una singola pena (quella carceraria), ma di ‘pene’ ciò significa che è data ampia scelta al legislatore L’utilizzo del plurale fa riflettere sull’esistenza di MISURE ALTERNATIVE. -Seppur esse siano ampiamente criticate poiché viste come una sorta di libertà attribuita all’individuo il tasso di recidiva dei soggetti sottoposti a misure alternative si abbassa notevolmente rispetto a soggetti detenuti (25% vs 75%) nonostante ciò il riscontro di queste misure alternative è scarso poiché le misure alternative sono viste come un rischio. INOLTRE il carcere, la privazione della libertà, non fa paura alla grande delinquenza (organizzazioni criminali basate sul denaro): la loro vera preoccupazione è l’aggressione al patrimonio così come si evince dal contenuto di un’intercettazione telefonica in cui due uomini dicono ‘ ’cosa peggiore della confisca non ce n’è’’.
efficace reinserimento nella società una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare. È una figura strana: è collocata nelle misure alternative ma in realtà è una riduzione automatica del periodo di pena da scontare: non è una misura alternativa. QUINDI seppur con limitazioni, il nostro sistema possiede misure alternative. Il DAP fornisce dati che dimostrano che almeno 11700 individui si trovano condannati in misura alternativa in Lombardia; in particolare Milano 4600 persone condannate in misura alternativa; Brescia 2100, Varese 1000 la categoria di soggetti fa riferimento per 80% a uomini di nazionalità italiana tra i 30 e 50 anni; 18% a stranieri di cui la metà cittadini europei e gli altri dal continente africano generalmente.
Dobbiamo analizzare delle parole fondamentali:
1. TRATTAMENTO Negli anni 30 ciò che era più rilevante era l’esecuzione della pena (la detenzione era priva di garanzie o diritti costituzionali); la legge penitenziaria del 75 invece si basa sul termine ‘trattamento’’: che è un vocabolo ambiguo. Il termine ‘trattamento’ può riferirsi al: A ) Trattamento penitenziario: facendo riferimento alle condizioni di vita assicurate a tutti i detenuti indipendentemente dal loro status giuridico. Non si differenzia il condannato dal soggetto sottoposto a custodia cautelare in carcere Il termine ‘trattamento’ con questa accezione lo troviamo -nell’intestazione dell’art. 1 della legge sull’ordinamento penitenziario del 75 (Il trattamento penitenziario deve essere conforme a umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona …) -nell’art 27 Cost. (divieto di trattamenti contrari all’umanità) -nell’art 3 della Convenzione Europea (divieto di tortura e trattamenti umani degradanti) Ci devono essere degli standard detentivi comuni (divieto di tortura, divieto di maltrattamenti, diritto alla dignità) Es ‘ ’i detenuti sono chiamati o indicati con il loro nome’’ ≠ nel sistema precedente esisteva solo un numero di matricola che conduceva alla ‘spersonalizzazione’ B ) Trattamento del condannato si utilizza il termine in maniera più mirata, ci si riferisce al trattamento di un condannato es: -art 15 legge del 75 (elementi del trattamento): si occupa in maniera specifica del trattamento RIEDUCATIVO del condannato. Se c’è rieducazione significa che c’è stata una condanna: non ci stiamo quindi occupando di un presunto innocente (quindi NO al soggetto sottoposto a custodia cautelare in carcere); ci si riferisce al condannato e all’offerta formativa che egli deve ricevere in vista di una risocializzazione. L’art 15 si occupa dello studio, della famiglia, della religione… ESEMPIO: Quando si parla del 41-bis comunemente chiamato ‘carcere duro per i mafiosi’ tratta di sospensione delle regole di trattamentoesso sospende, limita determinati diritti e condizioni di vita: il concetto di trattamento è inteso come ‘’condizione di vita’’ (A) non come rieducazione. MA quando si parla di ‘trattamento’’ sottolineando la differenza con il regolamento del 31 lo si fa utilizzando il termine ‘’completo’’ tenendo in considerazione entrambe le accezioni
2. INDIVIDUALIZZAZIONE il termine compare nell’art 1 legge 75. Il trattamento, inteso in maniera generalizzata, ma ancora di più vale per il trattamento del condannato, deve essere INDIVIDUALIZZATO. Gli interventi devono tenere conto della personalità e della persona; devono essere calibrati in base al caso specifico; adeguati alle caratteristiche di quel determinato individuo Sottende l’idea della RELATIVITA’ e della FLESSIBILITA’ degli interventi. L’art 13 è dedicato all’individualizzazione del trattamento: ‘’ deve rispondere ai bisogni della personalità, valorizzare le competenze...’’ ; L’art 13 bis si occupa di un’ulteriore individualizzazione: si occupa del trattamento psicologico per condannati di reati sessuali contro i minori. 3. RI-EDUCAZIONE Rieducare= significa rendere nuovamente un’educazione, MA non possiamo dare per scontata la ri-educazione, dobbiamo accertarci che ci sia stata prima EDUCAZIONE. L’uso del termine è limitato, nelle leggi penitenziarie europee non c’è nessun riferimento al concetto di rieducazione -es. regola 102 parla del regime dei condannati (che per noi sono da rieducare) che deve essere concepito per permetter loro di condurre una vita responsabile ed esente dal crimine l’obiettivo è fare in modo che quella persona una volta uscita dal carcere frequenti ambienti diversi e non torni a fare ciò che faceva prima (recidiva); bisogna dunque valutare i comportamenti che il soggetto terrà fuori. -es. regola 107 parla della liberazione dei condannati. ‘’ ‘’i condannati devono essere aiutati con dei programmi di reinserimento per consentire di passare dalla vita in istituto ad una vita rispettosa del diritto interno in seno alla collettività’’ è qualcosa in più rispetto alla rieducazione C’è un concetto importante in riferimento all’obiettivo del reinserimento e alla vita responsabile esente dal crimine: il DIRITTO ALL’OBLIO: nel ‘testo unico dei doveri dei giornalisti’’ gli stessi giornalisti sono convinti che dopo un certo periodo di tempo, la persona ha diritto ad essere dimenticata (non si dovrebbe, inserendo il nome del soggetto in un motore di ricerca, ottenere la storia dell’individuo ); Non si può pretendere che un soggetto conduca una vita responsabile e lontana dal crimine se porterà sempre su di se lo stigma di ciò che ha fatto: MA la carta dei giornalisti, precisa che per i grandi crimini il diritto all’oblio non esiste: vige anzi la regola contraria, in questi casi è necessario ricordare. Questo discorso ricade anche sulla personalità del soggetto che ha commesso un grave crimine, il quale tendenzialmente è ben convinto della sua zione e non è disposto ad accettare nessun tipo di trattamento rieducativo: i cd criminali per convinzione.
di raccogliere i suoi effetti personali dalla cella che poi erano andati dispersiquesto lede il diritto alla proprietà personale. Tema della rieducazione e detenzione dei soggetti minori la questione diventa più complicata, lo sfasamento cronologico che riguarda la disciplina penale minorile è ancora più incisivo (codice penale del 30 e DPR dell’88); Esiste un DPR che si occupa del processo penale minorile (il diritto è residuale), ma non è stata disciplinata per 40 anni; Nel 2018 (riforma penitenziaria minorile) poi sono state formulate regole precise per la detenzione dei minori: ora esiste un ordinamento penitenziario minorile seppur con delle lacune o punti sofferti ad es. l’art 41-bis che disciplina le regole di trattamento è previsto anche per i minori. Tema della rieducazione senza violenza dall’esperienza del libro ‘salvati con nome’ nasce una questione importante. Il libro è ambientato nell’isola di Gorgona: isola bellissima in cui era situato un carcere in cui il lavoro era caratterizzato dall’agricoltura e dalla pastorizia. Tra gli elementi del trattamento rieducativo esiste il lavoro, MA il lavoro rieducativo non può essere violento. (ai detenuti erano affidate attività all’interno del macello… c’è un paradosso in quanto un detenuto che sta scontando un crimine di sangue e magari ha utilizzato un coltello per uccidere, non può lavorare in un macello sgozzando animali) non è possibile rieducare in questo modo: il lavoro per essere risocializzante deve essere NON VIOLENTO. L’esperienza di Gorgona consiste nell’abbandonare queste scelte.
Il sistema attuale è caratterizzato da un enorme numero di soggetti che partecipano alla vita penitenziaria. È necessario riordinare i ruoli e i compiti che questi soggetti possiedono. Innanzitutto è necessario compiere una prima distinzione fondamentale tra soggetti condannati definitivi (condannati) e soggetti in stato di custodia cautelare in carcere. 1- SOGGETTI IN STATO DI CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE sono soggetti detenuti ma non ancora condannati. Essi sono sottoposti al carcere ma SENZA rieducazione. Questi soggetti non vengono definiti ‘sospettati’ (il sospetto non basta per applicare la misura cautelare in carcere), ma GRAVEMENTE INDIZIATI (poiché devono esistere dei gravi indizi di colpevolezza: potrà essere un imputato, un sottoposto ad indagini, un imputato condannato in 1 o 2 grado) o PERSONA ACCUSATA. Il libro 4 del codice di procedura penale si occupa delle misure cautelari personali: -art. 278 fa riferimento ai presupposti edittali: per decidere se far ricorso alla custodia cautelare bisogna guardare la pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato, senza tener conto della recidiva o della continuazione (salvo eccezioni previste). -art 273 : condizioni generali di applicabilità delle misure: devono sussistere dei GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA (presupposto di applicabilità) -art 274 : ‘esigenze cautelari’. -art. 275 : elenca i criteri di scelta delle misure; la custodia cautelare in carcere dovrebbe essere l’estrema ratio, dovrebbe essere utilizzata solo quando ogni altra misura risulta inadeguata; questo principio compare anche nelle regole penitenziarie europee. -art. 277: ‘ salvaguardia dei diritti della persona sottoposta a custodia cautelare’: trattamento inteso come condizioni di vita dignitose, esso deve essere lo stesso tra condannati e sottoposti a custodia cautelare in carcere. MA procedimento applicativo : la misura si applica se richiesta dall’organo dell’accusa, il PM e se il giudice competente la approva emanando un provvedimento favorevole, l’ordinanza di custodia cautelare e provvedimento esecutivo: il soggetto deve essere prelevato dagli organi di polizia (esecuzione materiale) MA ci sono tre grandi garanzie per il soggetto (previste a livello europeo): a ) DIRITTO DI CONFERIRE CON IL DIFENSORE= immediato conferimento poiché il diritto di difesa è inviolabile (ART. 104 c.p.p.): è possibile però derogare a questa regola: il PM può chiedere al giudice che la persona in stato di custodia cautelare non incontri il difensore (differimento può arrivare fino a 5 giorni) ‘’ Nel corso delle indagini preliminari…quando sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di cautela , il giudice su richiesta del pubblico ministero può, con decreto motivato, dilazionare, per un tempo non superiore a cinque giorni, l'esercizio del diritto di conferire con il difensore ‘’ PERCHE?: il difensore potrebbe avere un ruolo notevole e oltre a svolgere il suo ruolo potrebbe violare la legge e commettere il reato di favoreggiamento. Il differimento può avvenire anche in funzione dell’interrogatorio di garanzia (riguarda la persona sottoposta a custodia cautelare in carcere ed è svolto dal GIP) art. 294: l’interrogatorio deve avvenire entro un determinato termine (5 giorni) INFATTI se il giudice senza una particolare ragione (determinato impedimento) non interroga il soggetto, avverrà una LIBERAZIONE IMMEDIATA per omesso interrogatorio (causa di immediata estinzione della misura) FORME DI ESTINZIONE AUTOMATICA DELLA MISURA : ‘automatica’ poiché l’automatismo è collegato ad un fatto la cui sola presenza determina la liberazione del soggetto (es. mancato interrogatorio, mancata decisione da parte del giudice del riesame art 309 …)
MA le stesse norme le possiamo trovare nella legge n 354 e nel regolamento: esse varranno non solo per i soggetti sottoposti a custodia cautelare ma anche ai detenuti condannati: Art. 32 legge del 75 con il quale prende avvio il capo dedicato al regime penitenziario ‘norme di condotta dei detenuti’’: I detenuti e gli internati, all'atto del loro ingresso negli istituti e, quando sia necessario, successivamente, sono informati delle disposizioni generali e particolari attinenti ai loro diritti e doveri, alla disciplina e al trattamento. Art. 25 comma 5 del DPR n230/2000 si occupa delle modalità dell’ingresso in istituto: si fa riferimento a un colloquio che dovrebbe sempre avvenire tra il direttore e il detenuto; Al soggetto, tramite questo colloquio, dovrebbero essere fornite tutte le informazioni in generale: sia quelle per le modalità di accesso alle misure alternative, sulle procedure di controllo mediante mezzi elettronici; qui deve essere consegnata al detenuto la carta dei diritti e dei doveri. Art 69 DPR n230/2000 informazioni sulle norme e sulle disposizioni che regolano la vita penitenziaria… 3- LA POLIZIA PENITENZIARIA Con la legge 395/90 si scioglie il ‘corpo degli agenti di custodia’ e viene istituito il corpo di polizia penitenziaria: la polizia è stata ‘smilitarizzata’ (non armata) Art.41 dell’ordinamento penitenziario: ‘’Impiego della forza fisica e uso dei mezzi di coercizione’’ Non è consentito l'impiego della forza fisica nei confronti dei detenuti e degli internati se non sia indispensabile per prevenire o impedire atti di violenza, per impedire tentativi di evasione o per vincere la resistenza, anche passiva, all'esecuzione degli ordini impartiti [...] Gli agenti in servizio nell'interno degli istituti non possono portare armi se non nei casi eccezionali in cui ciò venga ordinato dal direttore Ad autorizzare l’impiego di armi in casi eccezionali è il DIRETTORE del carcere, gli agenti che sono in servizio all’interno degli istituti non possono portare armi se non in caso di protesta violenta o in casi individuati e autorizzati dal direttore. È necessario però intervenire con PROPORZIONE. L’art 42-bis si occupa delle traduzioni/trasferimentianche in questo casi si può ricorrere all’uso della forza e a misure coercitive (mezzi di contenimento coattivi) purché ci sia proporzione. L’art riguarda il trasferimento COATTIVO di un detenuto da un luogo all’altro. INOLTRE, la polizia penitenziaria ha tanti compiti: deve controllare ma anche partecipare alla risocializzazione in quanto sono i soggetti che hanno più contatti con i detenuti. Il dato legato al tasso dei suicidi è un dato importante (19-20% in più rispetto all’esterno) questo numero comprende anche i suicidi degli agenti di polizia penitenziaria che si possono trovare in una situazione di BURN OUT malattia che si può contrarre lavorando in condizioni estreme e disagiate e fallimentari 4- DIRETTORE il ruolo del direttore è un ruolo ampio e completo; è il soggetto al vertice dell’istituto e rappresenta l’amministrazione penitenziaria: il capo della polizia penitenziaria dovrà assecondare gli ordini del direttore. 5- EDUCATORI Art. 80 e seguenti ‘’Personale dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena’’: Presso gli istituti di prevenzione e di pena per adulti, oltre al personale previsto dalle leggi vigenti, operano gli educatori per adulti […] Il termine ‘educatore’ fa riferimento a professionisti, esperti, psicologi, assistenti volontari, ministri di culto (art 26) che possono prestare la loro assistenza in un istituto penitenziario.
6- COMMISSIONI sono organismi collettivi che svolgono ruoli differenti: Art.27: ‘’commissione attività ricreative’’: si fa espresso riferimento ad una commissione composta da: direttore-educatore-mediatori culturali-assistenti sociali-rappresentanti dei detenuti. ‘’Negli istituti devono essere favorite e organizzate attività culturali, sportive e ricreative e ogni altra attività volta alla realizzazione della personalità dei detenuti’’ Questa commissione ha il compito di mantenere i contatti con il mondo esterno utili al reinserimento sociale (andando oltre alle attività dei singoli detenuti) Questa commissione è definita ‘mista’ poiché è composta anche dei detenuti. Art. 12 : ‘’commissione biblioteca’’; Gli istituti devono inoltre essere forniti di una biblioteca costituita da libri e periodici, scelti dalla commissione prevista dal secondo comma dell'articolo 16. Art. 16: ‘commissioni per il regolamento e le modalità trattamentali’’ Le modalità del trattamento da seguire in ciascun Istituto sono disciplinate nel regolamento interno, che è predisposto e modificato da una commissione composta da: magistrato di sorveglianza (che la presiede) -dal direttore-dal medico-dal cappellano-dal preposto alle attività lavorative-da un educatore e da un assistente sociale. Ovviamente il regolamento non potrà essere contrastante alle direttive ministeriali e alle regole dell’ordinamento penitenziario. Art. 9: si occupa dell’alimentazione. E’ necessario distinguere tra il vitto (distribuito ai detenuti) e il sopravvitto (ai detenuti è consentito l’acquisto di generi alimentari diversi oltre alla distribuzione dei pasti presso appositi spacci gestiti dall’amministrazione penitenziaria). Per il vitto esistono tabelle ministeriali che tengono conto della condizione del detenuto, la distribuzione deve essere adeguata all’età, alle condizioni di salute, e se possibile ci deve essere un’alimentazione adeguata al credo religioso del detenuto. es la Corte Europea dei diritti dell’uomo ha condannato uno stato che non aveva rispettato le scelte personali dell’individuo. Esiste anche una commissione legata alle questioni alimentari: c’è la possibilità che una rappresentanza di detenuti integrata da un delegato del direttore, possa controllare quelle tabelle ministeriali e controllare la preparazione del vitto. La ‘rappresentanza dei detenuti’ è designata mensilmente per sorteggio (non sono nominati o scelti ma vi è una rotazione dei detenuti che diventeranno rappresentati) (Art.67 del regolamento il sorteggio è una garanzia volta a prevenire ed evitare minacce, intimidazioni e abusi: i detenuti rimangono in carica 4 mesi o nel caso delle commissioni per il cibo 1 mese). Art.20 : ‘’commissione lavoro’’: riformulato nel 2018 Questa commissione è composta dal direttore, dai rappresentanti sindacali, da un rappresentante dei detenuti… L’articolo prevede che: ‘’devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale.’’ : si parla di lavoro INTERNO all’istituto penitenziario. Il ruolo della commissione sarà quella di suddividere, stabilire e decidere le varie attività all’interno del penitenziario (pulizia-cucina-servizio lavanderia- biblioteca). Art. 21: disciplina il lavoro all’esterno della struttura Le commissioni tendono a garantire i diritti e le garanzie dei detenuti, MA esistono anche dei DOVERI Art 40 OP: ‘CONSIGLIO DI DISCIPLINA’ : è composto dal direttore, da un educatore, da un professionista esperto; ed è competente a deliberare delle SANZIONI (qualora il soggetto adotti un comportamento contrario alle regole della vita detentiva) Art.39: elenco delle sanzioni: è preciso e tassativo, non possono esserci altre sanzioni oltre a quelle elencate ( se ce ne fossero altre saremmo all’insegna dell’illegalità).
di INFRAZIONI DISCIPLINARI (principio di tassatività; L’art crea quasi un meccanismo di tipo processuale: contestazione dell’addebito all’interessato-provvedimento motivato- possibilità per l’interessato di esporre le proprie ragioni e discolpe (ci deve essere un minimo di contraddittorio). Inoltre la sanzione deve essere afflitta in base alla natura e alla gravità del fatto e nel rispetto delle condizioni personali del soggetto. art 77 del regolamento attuativo DPR 2000: contiene l’ELENCO DELLE INFRAZIONI:
7-ORGANISMI INDIPENDENTI E NEUTRALI hanno il compito di controllare la situazione all’interno di un penitenziario. Essi devono essere indipendenti, imparziali, neutrali. Essi esistono a livelli diversi e quindi con ruoli e prerogative differenti. a) GARANTI delle persone detenute: i garanti cittadini e regionali nascono per colmare l’assenza di un garante NAZIONALE (la convenzione ONU sulla tortura firmata dall’Italia, oltre a imporre l’obbligo di introdurre il reato di tortura prevedeva l’istituzione di un garante nazionale) che venne poi istituito nel 2014. -cittadini -regionali -nazionale Le regole penitenziarie europee fanno riferimento in alcuni art a forme di ispezione e di controllo da parte di organismi indipendenti (parte VI art 92; 93) Art92ispezioni regolari da parte di organismi governativi (di parte). Art93 necessità di un controllo indipendente, organismi internazionali legalmente autorizzati a visitare le prigioni senza la necessità di autorizzazioni Art18elenco di soggetti che possono visitare i luoghi di detenzione/ i detenuti: a partire dal difensore, ai familiari, ai garanti di vario livello: spesso queste sono visite che richiedono un’autorizzazione. Art67esistono delle ‘visite senza autorizzazione’ (es. il presidente della Repubblica, consiglieri regionali, parlamentari europei ecc…): il potere consiste nel poter entrare nei luoghi di detenzione privi di autorizzazione per verificare le condizioni del detenuto. Il potere di visita deve essere un potere esteso: massima trasparenza e possibilità di incontro riservato con le persone detenute; altrimenti il meccanismo è privo di significato (non devono esserci limiti). Art.93 i garanti hanno dunque un potere di visita (senza necessità di autorizzazione): essi compiono un controllo sulle condizioni di detenzione e il modo in cui i detenuti sono trattati (da uno o più organismi indipendenti) -Le conclusioni a cui pervengono questi organismi devono essere rese pubbliche. Gli ORGANISMI INDIPENDENTI hanno un ruolo molto importante anche rispetto ai magistrati di sorveglianza che sì possono controllare e visitare luoghi detentivi ma appartengono comunque ad uno dei tre poteri dello stato; I garanti sono svincolati, imparziali e indipendenti: non rispondono a nessun potere. Essi possono agire come ‘intermediari’ denunciando all’amministrazione penitenziaria o alla magistratura gli elementi negativi che riscontrano durante il loro controllo. MA non possiamo mettere sullo stesso piano (quanto a poteri e prerogative) tutti i garanti: queste differenze sono collegate alle fonti normative che istituiscono la figura del garante stesso: -garante cittadino la sua nomina e le sue funzioni gli vengono attribuite attraverso un provvedimento del consiglio comunale (ordinanza) -garante regionale la sua nomina e le sue funzioni gli vengono attribuite attraverso un provvedimento del consiglio comunale seppur in maniera più ampia rispetto al garante cittadino -garante nazionale è stato istituito nel 2014 con LEGGE. L’ordinanza del consiglio comunale ha una valenza minore rispetto a quella della LEGGE che attribuisce poteri di controllo e ispezioni maggiori al garante nazionale (es. si occupa si qualsiasi luogo in cui possono essere detenuti dei soggetti o comunque sottoposti all’autorità statale: quali ad esempio la stazione di