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Diritto penitenziario, Dispense di Diritto Penitenziario

Riassunto del manuale di diritto penitenziario ultima edizione

Tipologia: Dispense

2024/2025

Caricato il 23/02/2026

Dana08
Dana08 🇮🇹

22 documenti

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MANUALE DI DIRITTO PENITENZIARIO
FRANCO DELLA CASA, GLAUCO GIOSTRA
Dispensa
CAPITOLO I - LA CORNICE COSTITUZIONALE E SOVRANAZIONALE I principi costituzionali
relativi all’esecuzione penitenziaria
L’esecuzione penitenziaria, nonostante l’entrata in vigore della Costituzione, ha continuato ad essere
disciplinata dal Regolamento carcerario del 1931, ispirato ad una concezione retributiva e
vendicativa della pena. Ci sono stati dei provvedimenti volti ad attenuare tutti quegli aspetti
incompatibili con l’impostazione costituzionale, ma sono stati provvedimenti poco incisivi e inidonei a
smentire quell’idea per la quale il carcere è un’istituzione che contiene individui colpiti da una
sentenza di condanna, separati dalla società esterna.
La situazione è cambiata radicalmente con la promulgazione della legge penitenziaria 354/1975,
che voleva essere la traduzione del principio del finalismo rieducativo delle pene, presente all’art.27
co.3 della Costituzione, secondo cui le pene devono tendere alla rieducazione del condannato.
Nella Costituzione esistono molteplici articoli che riguardano coloro che sono in carcere:
-art.13 co.4 = “è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a
restrizioni di libertà”;
-artt.24 co.2, 27 co.2 = sottolineano il ruolo fondamentale del diritto di difesa e della presunzione di
non colpevolezza e riguardano anche i detenuti privati della libertà nella veste di imputati.
Secondo la Corte costituzionale, è contraria all’art.25 co.2 Cost. l’applicazione retroattiva di
sopravvenienze legislative che introducono condizioni più gravose, per l’accesso ai benefici
penitenziari e alle misure alternative, rispetto a quelle vigenti al momento della commissione del fatto.
L’articolo, infatti, afferma che “nessuno pu essere punito se non in forza di una legge che sia entrata
in vigore prima del fatto commesso”.
Nella Costituzione, poi, ci sono anche articoli che si riferiscono ai soggetti detenuti in una struttura
carceraria:
-art.3 co.1 = principio di uguaglianza;
-art.15 = tutela della segretezza della corrispondenza;
-art.19 = diritto di professare liberamente la propria fede religiosa;
-art.32 = diritto alla salute.
Quindi, è opportuno affermare che i condannati e gli imputati conservano tutti i diritti il cui esercizio
non sia incompatibile con l’esecuzione della pena detentiva o della misura coercitiva in ambito
carcerario.
La prima norma a cui fare riferimento rimane l’art.27 co.3 Cost. per cui le pene non possono
consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del
condannato”. La “rieducazione” è la meta finale del volontario percorso trattamentale del condannato
e deve essere intesa come sinonimo di reinserimento sociale, mentre il verbo “tendere” sta ad
indicare un ripudio di qualsiasi forma di trattamento penitenziario coattivo.
Le Carte sovranazionali: “raccomandazioni” e “convenzioni” inerenti alle tematiche
detentive
L’ONU, nel 1955, ha elaborato le Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners”,
rinominate “Nelson Mandela Rules” nel 2015. Queste regole sono state tradotte a livello europeo
con l’adozione, da parte del Consiglio d’Europa, delle “Regole minime per il trattamento dei detenuti”,
con le quali sono stati incaricati gli Stati membri di attivarsi affinché nelle carceri fossero assicurate
condizioni di vita di livello non inferiore a quello risultante dal complesso di queste direttive.
Successivamente si ebbero degli aggiornamenti di queste direttive, poi denominate Regole
penitenziarie europee”, nel 1987, nel 2006 e infine nel 2020.
Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha poi elaborato altre raccomandazioni non vincolanti
riguardanti aspetti specifici dell’esecuzione penitenziaria.
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MANUALE DI DIRITTO PENITENZIARIO

FRANCO DELLA CASA, GLAUCO GIOSTRA

Dispensa CAPITOLO I - LA CORNICE COSTITUZIONALE E SOVRANAZIONALE I principi costituzionali relativi all’esecuzione penitenziaria L’esecuzione penitenziaria, nonostante l’entrata in vigore della Costituzione, ha continuato ad essere disciplinata dal Regolamento carcerario del 1931 , ispirato ad una concezione retributiva e vendicativa della pena. Ci sono stati dei provvedimenti volti ad attenuare tutti quegli aspetti incompatibili con l’impostazione costituzionale, ma sono stati provvedimenti poco incisivi e inidonei a smentire quell’idea per la quale il carcere è un’istituzione che contiene individui colpiti da una sentenza di condanna, separati dalla società esterna. La situazione è cambiata radicalmente con la promulgazione della legge penitenziaria 354/1975 , che voleva essere la traduzione del principio del finalismo rieducativo delle pene, presente all’art. co.3 della Costituzione, secondo cui le pene devono tendere alla rieducazione del condannato. Nella Costituzione esistono molteplici articoli che riguardano coloro che sono in carcere:

- art.13 co.4 = “è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a

restrizioni di libertà”;

- artt.24 co.2, 27 co.2 = sottolineano il ruolo fondamentale del diritto di difesa e della presunzione di

non colpevolezza e riguardano anche i detenuti privati della libertà nella veste di imputati. Secondo la Corte costituzionale, è contraria all’art.25 co.2 Cost. l’applicazione retroattiva di sopravvenienze legislative che introducono condizioni più gravose, per l’accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative, rispetto a quelle vigenti al momento della commissione del fatto. L’articolo, infatti, afferma che “nessuno pu essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”. Nella Costituzione, poi, ci sono anche articoli che si riferiscono ai soggetti detenuti in una struttura carceraria:

- art.3 co.1 = principio di uguaglianza;

- art.15 = tutela della segretezza della corrispondenza;

- art.19 = diritto di professare liberamente la propria fede religiosa;

- art.32 = diritto alla salute.

Quindi, è opportuno affermare che i condannati e gli imputati conservano tutti i diritti il cui esercizio non sia incompatibile con l’esecuzione della pena detentiva o della misura coercitiva in ambito carcerario. La prima norma a cui fare riferimento rimane l’ art.27 co.3 Cost. per cui “ le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato ”. La “rieducazione” è la meta finale del volontario percorso trattamentale del condannato e deve essere intesa come sinonimo di reinserimento sociale , mentre il verbo “tendere” sta ad indicare un ripudio di qualsiasi forma di trattamento penitenziario coattivo. Le Carte sovranazionali: “raccomandazioni” e “convenzioni” inerenti alle tematiche detentive L’ONU, nel 1955, ha elaborato le “ Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners ”, rinominate “ Nelson Mandela Rules ” nel 2015. Queste regole sono state tradotte a livello europeo con l’adozione, da parte del Consiglio d’Europa, delle “Regole minime per il trattamento dei detenuti”, con le quali sono stati incaricati gli Stati membri di attivarsi affinché nelle carceri fossero assicurate condizioni di vita di livello non inferiore a quello risultante dal complesso di queste direttive. Successivamente si ebbero degli aggiornamenti di queste direttive, poi denominate “ Regole penitenziarie europee ”, nel 1987, nel 2006 e infine nel 2020. Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha poi elaborato altre raccomandazioni non vincolanti riguardanti aspetti specifici dell’esecuzione penitenziaria.

Diverse sono invece le Convenzioni, che dal momento in cui vengono ratificate da uno Stato, questo si impegna ad assumere le necessarie iniziative sul piano di diritto interno per farne rispettare le disposizioni. Ad esempio, importanti sono:

- la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà

fondamentali del 1950 (CEDU);

- la Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani

o degradanti del 1987. Per evitare che il vincolo imposto da questi due testi venga ignorato da alcuni stati firmatari, in entrambe le convenzioni sono stati previsti due organismi, la Corte EDU e il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti ( CPT ), come meccanismi di controllo idonei a mettere gli stati inadempienti di fronte alle loro responsabilità. Il primo di questi organismi è un organo giurisdizionale con funzione riparatoria, che si pronuncia sulla fondatezza delle violazioni della Convenzione denunciate dalla parte ricorrente; il CPT, invece, con la sua funzione preventiva svolge visite ispettive non preannunciate nelle strutture dei Paesi firmatari in cui si hanno individui privati della libertà personale. La Convenzione europea e la giurisprudenza di Strasburgo Oltre all’art.3 della CEDU, il quale stabilisce un divieto assoluto di invasive e umilianti aggressioni nei confronti di qualunque essere umano, esistono altre disposizioni che riguardano la generalità degli individui e applicabili anche ai detenuti:

- art.8 co.1 = “ogni persona ha diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della

corrispondenza”;

- art.9 = libertà di pensiero, coscienza e religione;

- art.10 = libertà di espressione;

- art.12 = diritto di sposarsi e fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano tale

diritto;

- art.13 = diritto ad un ricorso effettivo davanti un’istanza nazionale.

Il divieto sancito dall’art.3 CEDU (“ nessuno pu essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti ”) è articolato in base al criterio della gradualità. Infatti, i giudici di Strasburgo hanno affermato che non vi pu essere tortura senza un trattamento inumano o degradante e che ogni trattamento inumano non pu non essere nello stesso tempo degradante. Nell’ambito della tortura si riconducono gli interventi che provocano forti sofferenze fisiche o psicologiche: si tratta di una disintegrazione della persona; i trattamenti inumani si differenziano dalla tortura solo per il minore grado di sofferenza provocata; nell’ambito dei trattamenti degradanti rientrano quelle situazioni caratterizzate da uno svilimento del detenuto e da una ferita della sua dignità. La giurisprudenza della Corte EDU ha svolto un ruolo propulsivo con riferimento al sovraffollamento carcerario e all’ergastolo ostativo, cioè una forma di pena detentiva che non ha alcun limite temporale. Nell’ambito del sovraffollamento, la Corte ha emesso una serie di sentenze di condanna basate sul presupposto che un marcato sovraffollamento carcerario compromette la dignità dei detenuti. Questo ha indetto il legislatore italiano ad intervenire con dei provvedimenti che hanno provocato un rapido ridimensionamento della popolazione in vinculis (privata della libertà personale). Questo numero per , con il passare del tempo, ha cominciato a risalire fino ad arrivare allo stesso livello che aveva richiesto l’intervento della corte. Nell’ambito dell’ergastolo ostativo, invece, i giudici di Strasburgo hanno affermato che ai condannati che entrano in carcere non deve essere trasmesso il tacito avvertimento di lasciare ogni speranza. Su questo punto, l’Italia venne condannata in quanto l’ergastolo ostativo preclude a coloro che decidano di non collaborare con la giustizia qualsiasi prospettiva di un futuro reinserimento nella società. Inoltre, la Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art.4 bis co.1, nella parte in cui limitava la possibilità di concedere i permessi premio ai condannati. Successivamente, con l’art.1 del d.l 162/2022 conv. l.199/2022, si offre al condannato che decida di non collaborare qualche spiraglio per accedere alle misure extracarcerarie.

CAPITOLO II - L’OSSERVAZIONE E IL TRATTAMENTO Principi generali e fonti dell’esecuzione penitenziaria La legge penitenziaria 354/1975 si basa sull’idea espressa dall’art.27 co.3 della Costituzione, per cui la pena deve servire a rieducare il condannato, e segna una rottura del legame che era presente tra la pena decisa dal giudice e quella effettivamente scontata dal soggetto, perché durante l’esecuzione pu essere modificata nella qualità e nella quantità. Questi strumenti che rendono più flessibile la pena sono giustificati dall’idea di correggere e rieducare la persona, ma comunque devono rispettare i diritti della persona ristretta, che si trova in una situazione di debolezza sia fisica che psicologica. Infatti, l’art.1 della legge afferma che “ il trattamento delle persone detenute deve essere conforme a umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona, alla quale sono garantiti i diritti fondamentali ”. Questi diritti si trovano sia nella Costituzione e nella CEDU, ma anche nella legge di ordinamento penitenziario e nel regolamento di esecuzione, oltre che in numerose fonti di soft law. Di notevole importanza sono i principi di proporzionalità e adeguatezza delle restrizioni che possono essere applicate ai soggetti privati della libertà personale, che devono subire il minimo sacrificio necessario dei diritti. La legge, infatti, bandisce restrizioni non giustificabili con l’esigenza di mantenimento dell’ordine e della disciplina, ma vieta anche restrizioni non indispensabili a fini giudiziari. La Costituzione, ugualmente, vieta ogni violenza fisica e morale sulle persone ristrette. Oltre ai principi prima citati, è importante anche il principio di imparzialità , sulla base del quale non è tollerato ogni tipo di discriminazione e ai detenuti e agli internati è necessario garantire parità di condizioni di vita negli istituti penitenziari. L’esercizio dei diritti fondamentali pu essere inciso da misure e provvedimenti individuali o collettivi. Nell’ambito dei provvedimenti a carattere individuale troviamo:

- le sanzioni disciplinari,

- l’utilizzo della forza fisica o di mezzi di coercizione,

- i trasferimenti per motivi di sicurezza gravi e comprovati,

- l’applicazione della sorveglianza particolare in casi di pericolosità del soggetto,

- l’imposizione del regime detentivo di cui all’art.41-bis co.2 per evitare contatti con le organizzazioni

mafiose, terroristiche o eversive di appartenenza. Esistono poi anche strumenti precauzionali che incidono sui diritti fondamentali della persona, come il controllo e la limitazione della corrispondenza e le perquisizioni. Nell’ambito invece dei provvedimenti a carattere collettivo possiamo trovare la sospensione delle normali regole di trattamento ai sensi dell’art.41-bis co.1. Esiste anche l’ isolamento per ragioni sanitarie o giudiziarie, una misura che incide sui diritti fondamentali ma che viene imposta per ragioni diverse dal mantenimento dell’ordine e della sicurezza. Trattamento penitenziario e trattamento rieducativo Il concetto di trattamento penitenziario sta ad indicare tutte quelle attività praticate nei confronti di una persona privata della libertà personale, sia essa condannato, internato o imputato, in esecuzione di una pena, di una misura di sicurezza detentiva o della custodia cautelare in carcere. Il regime penitenziario, invece, è il complesso delle norme che regolano la vita penitenziaria. Diverso è il concetto di trattamento rieducativo , che è una species del trattamento penitenziario e sta ad indicare tutte quelle attività che sono finalizzate alla rieducazione del soggetto. Il reinserimento sociale si ottiene gradualmente, favorendo un costante avvicinamento del condannato o dell’internato alla collettività. I due trattamenti sono un diritto soggettivo che non pu essere annullato, ma per alcune esigenze di ordine e sicurezza interna il trattamento penitenziario pu subire limitazioni, ma si tratta di casi tassativi. Lo stesso vale per il trattamento rieducativo che, a seconda del reato commesso o di esigenze di sicurezza, pu atteggiarsi diversamente. Il trattamento rieducativo riguarda tutti i condannati e internati, senza distinzioni basate sul tipo e gravità del reato commesso, in quanto chiunque pu essere recuperato dalla società. In secondo luogo, questo trattamento si fonda sulla fiducia nella possibilità di cambiamento della persona.

È importante che il trattamento sia individualizzato , ridimensionato cioè sulla base delle specifiche condizioni e dei particolari bisogni del singolo condannato, utile a valorizzare le competenze della persona che possono esserle d’aiuto per il reinserimento sociale. Inoltre, il trattamento deve rispettare il principio di progressività , secondo il quale si deve avere una graduale concessione di benefici penitenziari, e il principio di laicità , per cui non devono essere fatte valutazioni relative alla sfera morale e religiosa del soggetto. Gli interventi che vengono attivati a favore delle persone ristrette devono essere tali da promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, ma anche delle relazioni familiari e sociali. Questo avviene utilizzando principalmente l’istruzione, la formazione professionale, il lavoro, le attività culturali e i contatti con il mondo esterno. I protagonisti del trattamento Il trattamento rieducativo riguarda tutti i condannati e internati, quindi sia i soggetti affetti da disadattamento sociale, sia i cosiddetti colletti bianchi, che hanno una fitta rete di relazioni usata a fini illeciti. Tuttavia, esistono determinate categorie di detenuti che richiedono una particolare attenzione organizzativa e trattamentale.

1. Detenuti e internati che hanno problematiche di tossicodipendenza e quelli che hanno rilevanti patologie psichiche e fisiche, specialmente sieropositività HIV. Questi soggetti possono essere assegnati a istituti autonomi o a sezioni che assicurino un regime di trattamento intensificato. Se i tossicodipendenti non sono di rilevante pericolosità, è possibile attuare regimi di custodia attenuata che garantiscano una migliore gestione delle patologie. 2. Condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi, per deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso e per atti persecutori. Questi soggetti vengono allocati in sezioni detentive speciali per ragioni di tutela, ma possono anche sottoporsi ad un trattamento psicologico con finalità di recupero e sostegno. 3. Soggetti discriminati per ragioni di identità di genere e orientamento sessuale. Ad essi l’ordinamento assicura contesti detentivi che assicurino una protezione, oltre che la possibilità di partecipare al trattamento in condizioni omogenee a quelle degli altri ristretti. In questi casi, se si temono aggressioni, questi soggetti sono assegnati in modo consensuale ad autonome sezioni per categorie omogenee, oltre la possibilità di partecipare alle attività trattamentali. 4. Gli imputati sottoposti a custodia cautelare in carcere. A questi soggetti viene riservato un trattamento informato alla presunzione costituzionale di non colpevolezza e quindi sono estranei al trattamento rieducativo e all’osservazione scientifica della personalità. I trattamenti che vengono loro offerti servono per sostenerne gli interessi umani, culturali e professionali. I trattamenti degli imputati devono garantire la possibilità di esercitare le facoltà difensive , permettendo loro di avere contatti con i propri difensori. La partecipazione all’opera di rieducazione è uno dei criteri di valutazione della meritevolezza della liberazione anticipata. Gli organi del trattamento Il primo degli attori istituzionali utili per attuare il trattamento penitenziario è il direttore dell’istituto penitenziario, che assicura il mantenimento della sicurezza e del rispetto delle regole, organizzando, coordinando e controllando lo svolgimento dei programmi all’interno e all’esterno dell’istituto. Egli presiede sia il consiglio di disciplina , composto dall’educatore e da un professionista esterno all’amministrazione, che delibera le sanzioni diverse dal richiamo e dall’ammonizione, sia il gruppo di osservazione e trattamento , incaricato di elaborare il programma di trattamento individualizzato e i successivi aggiornamenti. Oltre al direttore, è presente anche il personale della polizia penitenziaria , se viene ammesso a partecipare alle attività di rieducazione dei ristretti.

- Per logica securitaria sono tenuti in sezioni apposite anche i sottoposti al regime di 41-bis.

- Le madri possono tenere presso di sé i figli fino a 3 anni in ambienti con appositi asili nido, per

rispettare l’interesse del minore a godere delle cure genitoriali, ma le donne devono essere allocate in case-famiglia protette o in istituti a custodia attenuata per detenute madri (ICAM).

- Per motivi terapeutici vengono assegnati a istituti o sezioni speciali anche i soggetti affetti da

infermità o minorazioni fisiche o psichiche, degli alcooldipendenti e tossicodipendenti. Dal punto di vista architettonico , le carceri sono costituite da blocchi unici, divisi per padiglioni a più piani, con luoghi comuni privi di qualsiasi attrezzatura e con sale per la socialità. Le regole penitenziarie europee prevedono che i locali di detenzione debbano soddisfare le esigenze di rispetto della dignità umana e della vita privata e devono rispondere alle condizioni minime di sanità e igiene. Devono anche essere dotati di locali per lo svolgimento di attività lavorative, formative, culturali e religiose, con gli appositi attrezzamenti. I locali di soggiorno e pernottamento, secondo l’art.6, devono essere di ampiezza sufficiente, illuminati con luce naturale e artificiale per permettere il lavoro e la lettura, areati e riscaldati e dotati di servizi igienici decenti e in buono stato di conservazione e pulizia. Le camere sono dotate di uno o più posti e devono essere abitabili e quindi avere una superficie minima di 9 metri quadrati per persona e di ulteriori 5 metri quadrati per ogni persona aggiuntiva. I servizi igienici devono essere areati e collocati in uno spazio riservato, devono essere forniti di acqua calda e fredda e collocati anche nelle adiacenze dei locali e delle aree dove si svolgono attività in comune. Lo stato italiano è stato condannato dalla Corte EDU con la sentenza Torreggiani per il problema del sovraffollamento carcerario, a causa di una violazione prolungata dell’art.3 CEDU, che tutela la dignità umana. L’Italia ha quindi introdotto una serie di misure dirette a garantire una tutela effettiva in caso di lesione dei diritti delle persone detenute e internate e ad assicurare l’indennizzo del pregiudizio sofferto in caso di detenzione in condizioni tali da violare l’art.3 CEDU. È stato adottato il modello della sorveglianza dinamica , basato su una gestione degli spazi all’interno delle carceri, che distingue la camera di pernottamento dai luoghi dove vanno concentrate le attività trattamentali e i servizi, creando le condizioni affinché il detenuto trascorra al di fuori dei luoghi destinati al pernottamento la maggior parte della giornata, per favorire il processo di conoscenza del soggetto ristretto da parte degli operatori penitenziari. Questa sorveglianza dinamica responsabilizza il detenuto e assicura una più efficace prevenzione, ma non ha trovato riconoscimento normativo nel d.lgs 123/2018 e quindi continua ad essere praticata nel rispetto delle linee guida emesse dalle circolari ministeriali. L’osservazione della personalità e il programma di trattamento Il trattamento rieducativo tende a promuovere la responsabilizzazione dell’interessato. A carico dell’amministrazione penitenziaria si riconosce un’ obbligazione di mezzi , per cui deve elaborare un progetto trattamentale il più possibile articolato e individualizzato a cui corrisponde un diritto soggettivo del condannato o internato. È prevista l’ osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze psicofisiche o le altre cause che hanno condotto al reato e per proporre un idoneo programma di reinserimento. Anche se si parla di osservazione scientifica, questa pu seguire schemi elastici senza utilizzare metodi regolati da leggi scientifiche. Possono essere utilizzati sia documenti contenenti dati giudiziari, clinici e psicologici, sia colloqui con il soggetto osservato. Si parla in questo secondo caso di revisione critica , in cui viene svolta una riflessione sulle conseguenze negative per l’autore del fatto e per la vittima, oltre che sulle possibili azioni di riparazione. Tra queste azioni di riparazione viene incluso anche l’obbligo di favorire il ricorso a programmi di giustizia riparativa , il cui eventuale esito positivo viene valutato a favore della persona ristretta ai fini dell’assegnazione al lavoro all’esterno, della concessione dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione, mentre non si tiene conto della mancata effettuazione del programma, della sua interruzione o del mancato raggiungimento di un esito riparativo.

L’osservazione scientifica viene realizzata di regola nell’istituto penitenziario di prima assegnazione, detta provvisoria. Quando sorge la necessità di procedere a particolari approfondimenti, il condannato o internato viene assegnato, su richiesta motivata della direzione, ai centri di osservazione. Questa osservazione viene condotta da un gruppo interdisciplinare di cui fanno parte il direttore, che lo presiede e ne coordina le attività, l’educatore e l’assistente sociale dell’UEPE. Possono poi intervenire anche altri soggetti, come il medico, il rappresentante della polizia penitenziaria, l’insegnante e altri esperti. Dall’osservazione, e grazie alla presenza di questi soggetti, vengono ottenuti gli elementi rilevanti per predisporre il programma di trattamento, redatto in calce alla relazione di sintesi e da svilupparsi durante l’esecuzione della pena o della misura di sicurezza. Questo piano comporta un reinserimento graduale, con inizialmente delle brevi esperienze extramurarie, come permessi premio, e poi l’esecuzione penale esterna. Il soggetto deve collaborare alle attività di osservazione, ma può anche decidere di non parteciparvi. La prima formulazione del programma di trattamento deve avvenire entro 6 mesi dall’inizio della detenzione e questo deve essere approvato con decreto dal magistrato di sorveglianza, che pu eventualmente restituirlo con osservazioni. L’osservazione è governata dal principio di continuità e nel corso del trattamento essa deve accertare le eventuali sopravvenute esigenze che richiedono una variazione del programma iniziale. Tutto il gruppo compie un’attività di monitoraggio per valutare eventuali comportamenti del soggetto che richiedono una ricalibrazione del programma. Uno strumento utile per compiere queste attività è la cartella personale, che contiene tutti i dati del soggetto, sia giudiziari che biografici e sanitari. Sulla base dell’iniziale programma si ha l’assegnazione definitiva del condannato o internato a un istituto idoneo a realizzarlo. La vita detentiva Con la riforma penitenziaria del 1975 vennero rafforzati i principi di umanizzazione del trattamento e del rispetto della dignità umana. Durante la permanenza nell’istituto, il soggetto ha un diritto alla biancheria, al vestiario e ad effetti di uso in quantità sufficiente, in buono stato di conservazione e di pulizia, tali da assicurare le normali esigenze di vita. Essi devono essere adeguati anche alle stagioni e alle condizioni climatiche del luogo in cui si trova l’istituto. L’abito degli imputati è diverso da quello dei condannati e degli internati. A determinate condizioni possono indossare abiti e corredo di loro proprietà. Nel caso di rischio di gesti autolesionistici, la dotazione pu essere soggetta a limitazioni , che riguardano anche i capi di lusso qualora questi possano determinare una ingiustificata distinzione nell’esecuzione della pena. È possibile tenere oggetti personali di particolare valore affettivo o morale solo se non hanno un consistente valore economico e solo se sono compatibili con lo svolgimento della vita dell’istituto. Vengono messi a disposizione anche strumenti necessari alla cura della persona e alla pulizia della propria camera, oltre alla previsione di servizi di barbiere e parrucchiere. Comunque, il regolamento contiene l’indicazione di tutti gli oggetti ammessi, tenendo conto anche delle nuove strumentazioni tecnologiche, salvo il divieto di possedere denaro. I detenuti hanno diritto ad una sana e regolare alimentazione , adeguata all’età, sesso, stato di salute. Le tabelle vittuarie sono tabelle che determinano la quantità e la qualità del vitto giornaliero: ciascun ristretto ha diritto a 3 pasti giornalieri, tranne i minorenni, che possono averne 4. Comunque, i soggetti possono acquistare a proprie spese generi alimentari e di conforto, i cosiddetti beni di sopravvitto , presso spacci interni gestiti dall’amministrazione penitenziaria o da imprese private, e possono anche ricevere questi beni dall’esterno senza eccedere il fabbisogno settimanale. La compilazione di queste tabelle e la preparazione del vitto è controllata da una rappresentanza di 3 detenuti o internati estratti a sorte mensilmente, che controlla anche la qualità e i prezzi dei generi venduti nell’istituto.

Questa norma è integrata dall’art.39 co.2, che impedisce di eseguire l’esclusione dalle attività in comune senza la certificazione scritta del sanitario attestante che il detenuto o internato pu sopportarla e, qualora venga eseguita, si impone un costante controllo sanitario. Sono previste particolari disposizioni per le madri ristrette e i figli di età inferiore a 3 anni: infatti, in ogni istituto sono previsti servizi speciali per l’assistenza sanitaria alle gestanti ed è assicurata l’assistenza sanitaria ai bambini a cura di specialisti in pediatria. I detenuti e gli internati possono essere visitati a proprie spese da esercenti una professione sanitaria di loro fiducia e possono chiedere di sottoporsi a trattamenti medici, chirurgici e terapeutici a spese proprie da parte di tecnici di fiducia nelle infermerie o reparti clinici interni all’istituto, previo accordo con l’azienda sanitaria competente. Qualora i trattamenti sanitari non possano essere garantiti all’interno della struttura penitenziaria, viene favorito il trasferimento temporaneo dei soggetti bisognosi presso luoghi esterni di cura. L’autorizzazione è concessa dal giudice che procede o dal presidente, se si tratta di imputati, o dal magistrato di sorveglianza, se si tratta di condannati e internati. Qualora questa autorizzazione venga rigettata, è possibile proporre reclamo. Se non vi è pericolo di fuga, l’autorità giudiziaria competente pu disporre il trasferimento dei soggetti in ospedali civili o in altri luoghi di cura senza la loro sottoposizione a piantonamento durante la degenza. Se questi soggetti si allontanano da questi luoghi in modo ingiustificato, si ha delitto di evasione. Il servizio sanitario è sottoposto a controlli amministrativi dal direttore generale dell’azienda unità sanitaria territorialmente competente in base al luogo dell’istituto di pena. Egli visita almeno due volte l’anno gli istituti per accertare l’adeguatezza delle misure contro le malattie infettive e delle condizioni igieniche e sanitarie. Quanto accertato viene poi riferito al Ministero della salute e della giustizia. Il regolamento interno Il regolamento di ciascun istituto è una fonte normativa con rilevanza esterna posta al di sotto della legge penitenziaria, del regolamento di esecuzione e delle direttive dell’amministrazione. Queste fonti sovraordinate affermano una disciplina comune, mentre il regolamento interno vi dà attuazione. Il regolamento disciplina le modalità di trattamento da seguire in ciascun istituto e pianifica l’organizzazione della vita quotidiana della popolazione detenuta e internata, oltre alle modalità di svolgimento delle attività proposte. È un regolamento adottato in forma formale, per assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e limitarne la discrezionalità. L’amministrazione, infatti, ha una discrezionalità vincolata al rispetto della legge penitenziaria ma anche all’osservanza delle direttive dell’amministrazione centrale. Tutte le norme del regolamento ritenute non conformi sono inapplicabili e devono essere modificate entro 20 giorni. Il DAP ha stabilito due prototipi di regolamento interno:

- uno per gli istituti penitenziari in genere;

- uno per gli istituti e le sezioni femminili che ospitano detenute comuni.

Il regolamento è adottato e modificato secondo una procedura articolata. Inizialmente interviene una commissione interdisciplinare composta dal magistrato di sorveglianza, dal direttore, dal medico, dal cappellano, da un educatore e da un assistente sociale, la quale predispone lo schema di regolamento. Successivamente questo schema viene trasmesso al Ministro della giustizia per l’approvazione. Il DAP ha previsto una procedura più agile, che affida al Provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria territorialmente competente l’esame preliminare del testo e, qualora sia conforme alle fonti sovraordinate, lo inoltra al capo del DAP per la sua definitiva approvazione. Al termine dell’iter di approvazione, il regolamento viene portato a conoscenza dei detenuti e degli internati. Si tratta di un obbligo informativo che sorge a capo dell’amministrazione, per rendere consapevoli i soggetti dei loro diritti e doveri. Per questo, in ogni istituto deve essere disponibile, presso la biblioteca o in altro locale, il testo normativo fondamentale, compreso il regolamento

interno. Oltre a ci , al momento dell’ingresso nell’istituto, a ciascuno viene consegnata la Carta dei diritti e doveri dei detenuti e degli internati e un estratto del regolamento interno. Il regolamento contiene le materie più disparate che riguardano il trattamento e il regime penitenziario. Ad esempio, contiene gli orari delle attività, il possesso, l’impiego o l’acquisto di beni o generi alimentari, i controlli a cui vengono sottoposti, il metodo di sorteggio delle rappresentanze dei detenuti e internati. Il magistrato di sorveglianza quale garante dei diritti trattamentali Il detenuto o internato conserva tutti quei diritti che non contrastano con le esigenze di sicurezza e di ordinata gestione della vita penitenziaria. Esistono diritti inviolabili che non possono essere compressi dal trattamento programmato, nemmeno per i sottoposti al regime del doppio binario penitenziario. I soggetti hanno diritto a ricevere nel corso dell’esecuzione un trattamento rieducativo orientato al loro recupero sociale e ad ottenere una riduzione della pena qualora questo percorso abbia esito positivo. Si tratta di un diritto tutelabile in sede giurisdizionale. Il magistrato di sorveglianza ha funzioni di vigilanza generale riguardanti gli aspetti organizzativi e gestionali degli istituti penitenziari. Egli pu visitare senza autorizzazione gli istituti e acquisire informazioni sui servizi degli stessi e sul trattamento dei detenuti e internati. Eseguita questa attività, il magistrato pu segnalare alla direzione del carcere e al Ministro della giustizia le problematiche riscontrate, senza alcun intervento diretto. Il programma di trattamento viene approvato dal magistrato con proprio decreto che ne attesta la rispondenza ai diritti fondamentali del condannato o internato. Qualora ci siano violazioni dei diritti della persona ristretta, il magistrato impartisce disposizioni dirette a eliminarle. Automatismi ostativi e collaborazione con la giustizia. Il regime dell’art.4-bis Per alcuni detenuti o internati vige un regime penitenziario molto severo e trovano applicazione condizioni più restrittive per l’accesso alle misure esterne al carcere. Si parla del doppio binario penitenziario , che prevede alcuni automatismi ostativi alla concessione dei benefici penitenziari e imponendo modalità più stringenti nel trattamento all’interno dell’istituto. Norma fondamentale è l’ art.4-bis , la cui disciplina è basata sul titolo di reato commesso dal soggetto. La norma tende a salvaguardare le esigenze di ordine pubblico, sicurezza e prevenzione, comprimendo gli strumenti che mirano alla rieducazione della persona ristretta. Questa disciplina si applica ai condannati detenuti in espiazione di pena e agli internati per l’esecuzione di una misura di sicurezza detentiva in relazione a reati di particolare allarme sociale. Le preclusioni presentate da questa norma riguardano l’ammissione al lavoro all’esterno, i permessi premio, le misure alternative alla detenzione, la liberazione condizionale, l’esecuzione della pena presso il domicilio e la sospensione condizionale della pena. Le uniche misure sottratte a questa disciplina sono la liberazione anticipata, i permessi di necessità, il rinvio dell’esecuzione della pena e le misure alternative alla detenzione nei confronti dei soggetti affetti da AIDS. Per tutelare la prole di tenera età sono stati eliminati i limiti all’applicazione della detenzione domiciliare ordinaria e speciale, oltre che la preclusione con riferimento alla misura dell’assistenza all’esterno dei figli di età non superiore a 10 anni. L’art.4-bis è stato modificato favorendo una progressiva espansione del perimetro applicativo della norma, inglobando un grande numero di delitti, oltre a quelli di criminalità organizzata. Il meccanismo preclusivo opera su 3 fasce di delitti , caratterizzate da un ordine decrescente di pericolosità sociale. La prima fascia (co.1) è composta dai delitti più gravi, per i quali la concessione di benefici è subordinata alla positiva collaborazione con la giustizia. La condotta collaborativa è integrata quando il reo si è adoperato per evitare conseguenze ulteriori dell’attività criminosa o abbia aiutato l’autorità nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti. Essa viene accertata dal tribunale di sorveglianza e, in caso di accertamento positivo, si possono avere 2 effetti:

- rimuove la preclusione alla concessione dei benefici penitenziari per i delitti di questa fascia;

Questo decreto legge ha anche escluso il principio dello scioglimento del cumulo per pene inflitte anche per delitti diversi da quelli indicati nel co.1 dell’art.4-bis, per i quali il giudice abbia accertato che sono stati commessi per eseguire o occultare uno dei reati indicati nella norma o per conseguire o assicurare al condannato il prodotto o profitto del reato, o l’impunità dello stesso. Sono esclusi da questa disciplina quei reati commessi prima dell’entrata in vigore del decreto, il quale, inoltre, ha escluso i delitti contro la pubblica amministrazione dal catalogo dei delitti di prima fascia (cioè indicati al co.1 dell’art.4-bis). Il decreto legge del 2022 ha sostituito il co.1-bis dell’art.4-bis, introducendo una nuova disciplina per la concessione dei benefici penitenziari e della liberazione condizionale in assenza di collaborazione positiva con la giustizia. La nuova disciplina articola le condizioni di accesso ai benefici penitenziari sulla base del titolo di reato per il quale è in corso l’esecuzione della pena o della misura di sicurezza detentiva. Nel primo gruppo rientrano una serie di gravi delitti, caratterizzati da:

- finalità di terrorismo o eversione;

- connotazione mafiosa;

- struttura organizzativa criminale che li rende espressione di una pericolosità sociale elevata. I

condannati per tali delitti possono accedere ai benefici anche senza collaborazione, ma devono assolvere a severi oneri dimostrativi :

- dimostrare l’avvenuto adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione

pecuniaria conseguenti alla condanna;

- allegare elementi specifici diversi rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione al

percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall’organizzazione criminale di appartenenza, che possano escludere l’attualità dei collegamenti e il pericolo di ripristino di questi collegamenti. Il giudice deve anche accertare la presenza di iniziative dell’interessato a favore delle vittime. Quindi, a seguito di queste modifiche, la presunzione di pericolosità del condannato per reati ostativi e non collaborante non è più assoluta, bensì relativa; il giudice dovrà quindi valutare la richiesta di concessione dei benefici anche in assenza di collaborazione. Esiste poi un secondo gruppo di delitti ostativi, connotati da elevata gravità e allarme sociale, ma non dalla matrice mafiosa o terroristica, per i quali i benefici possono essere concessi anche senza collaborazione, purché il soggetto:

- dimostri l’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria

conseguenti alla condanna;

- alleghi elementi specifici diversi rispetto alla regolare condotta carceraria e alla partecipazione al

percorso rieducativo, che possano escludere l’attualità di collegamenti con il contesto di commissione del reato. Anche in questi casi il giudice deve accertare anche l’esistenza di eventuali iniziative a favore delle vittime. La nuova norma non si esprime sul regime della collaborazione impossibile, inesigibile o irrilevante, ma resta una disciplina applicabile alle istanze di concessione dei benefici a favore di condannati e internati che abbiano commesso il delitto prima dell’entrata in vigore del decreto del 2022. Resta invece immutata la disciplina dei commi 1-ter (delitti di seconda fascia), 1-quater (delitti di terza fascia) e 1-quinquies (valutazione giudiziale della positiva partecipazione al programma riabilitativo) dell’art.4-bis. Nel comma 2 dell’art.4-bis vengono introdotte delle modifiche alla disciplina del procedimento di sorveglianza, qualora riguardi istanze di concessione di benefici. Rimane ferma la preventiva acquisizione di dettagliate informazioni tramite il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica territorialmente competente, rese entro 30 giorni. Poi il giudice, prima di pronunciarsi sulla richiesta, deve acquisire informazioni dettagliate sul perdurare dell’operatività del contesto criminale nel quale il reato è stato consumato, sul profilo criminale del soggetto e sulla sua posizione all’interno

dell’associazione, sulle eventuali nuove imputazioni e sulle eventuali infrazioni commesse durante la detenzione. Devono essere acquisite informazioni anche presso la direzione dell’istituto dove l’istante è detenuto o internato e disposti, nei suoi confronti e nei confronti delle persone a lui collegate, accertamenti sulle condizioni reddituali e patrimoniali, sul tenore di vita e sulla pendenza di misure di prevenzione personali o patrimoniali. Se si hanno indizi sull’attuale sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o sul pericolo di ripristino di tali collegamenti, scatta l’onere dell’interessato di fornire idonei elementi di prova contraria, che verranno accettati o rigettati dal giudice, in modo motivato. In caso di regime di 41-bis , i benefici possono essere concessi solo dopo che il provvedimento applicativo del regime speciale sia stato revocato o non prorogato. Il co.2-bis della norma precisa che, prima di decidere sulle richieste dei condannati o internati per delitti di seconda fascia, il magistrato o il tribunale deve acquisire dettagliate informazioni dal questore. Le discipline dei co.2 e 2-bis non si applicano nelle ipotesi di mera modifica del provvedimento di ammissione al lavoro all’esterno o di concessione di un permesso premio, solo per se non sono decorsi 3 mesi dalla data in cui il provvedimento di ammissione è divenuto esecutivo o da quando è stato concesso il primo permesso premio. Il giudice di sorveglianza pu applicare prescrizioni al provvedimento di concessione dei benefici, per scongiurare il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata. Ad esempio, il giudice pu impedire al soggetto di soggiornare in uno o più comuni o pu obbligarlo a soggiornare in un comune determinato. Il co.2-ter stabilisce che alle udienze del tribunale di sorveglianza che abbiano ad oggetto la concessione dei benefici, le funzioni requirenti possono essere svolte dal pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto dove è stata pronunciata la sentenza di primo grado. Se ha sede in un distretto diverso, il pm pu partecipare all’udienza con collegamento a distanza. I divieti dell’art.58-quater L’art.58-quater prevede una serie di preclusioni alla concessione dei benefici penitenziari. I co.1 e 3 fissano un divieto triennale di concedere il lavoro all’esterno, i permessi premio, l’affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare e la semilibertà al condannato riconosciuto colpevole di evasione o nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa. Questo triennio decorre dal momento in cui è ripresa l’esecuzione della custodia cautelare o della pena nei confronti dell’evaso o in cui è stato emesso il provvedimento di revoca. La Corte costituzionale ha inizialmente dichiarato l’illegittimità costituzionale del regime preclusivo nella parte in cui si riferiva ai minorenni destinatari di un provvedimento di revoca di una misura alternativa alla detenzione. Infatti, la Corte ha stabilito che questo divieto generalizzato contrasta con il divieto di rigidi automatismi, richiedendo invece una valutazione individualizzata. La Corte, inoltre, per tutelare la prole del soggetto in vinculis, ha dichiarato l’illegittimità delle disposizioni che precludono per 3 anni, al condannato al quale è stata revocata la misura alternativa, di accedere alla detenzione domiciliare speciale e ordinaria per la tutela della prole infradecenne, sempre che non sussista un pericolo concreto di commissione di ulteriori delitti. Il comma 4 della norma prevedeva anche una preclusione riguardante i condannati per i delitti di sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione e di sequestro di persona a scopo di estorsione, che hanno cagionato la morte del sequestrato. Questi soggetti potevano ottenere i benefici solo dopo aver espiato almeno due terzi della pena temporanea o 26 anni in caso di ergastolo. Questa preclusione venne poi rimossa dalla Corte costituzionale in primo luogo nel 2018 , in quanto la riteneva contraria al principio di progressività trattamentale e flessibilità della pena e in quanto riduceva l’incentivo a partecipare all’opera di rieducazione. Inoltre, la preclusione impediva al giudice una valutazione individuale sul concreto percorso di rieducazione compiuto dal condannato all’ergastolo durante l’esecuzione della pena. L’anno successivo, la corte ha dichiarato la stessa norma incostituzionale nella parte in cui si applicava ai condannati a pena detentiva temporanea, stabilendo che la precedente rimozione del divieto per i condannati all’ergastolo aveva permesso loro di godere di un trattamento penitenziario più favorevole rispetto a quelli condannati a pena detentiva temporanea.

economiche il magistrati pu avvalersi della collaborazione dell’UEPE e chiedere informazioni agli organi finanziari.

- una soggettiva , data dalla regolare condotta tenuta in istituto. Questa condotta regolare è

integrata dal costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate e nelle attività lavorative. Per la valutazione della regolare condotta, il magistrato tiene conto degli elementi di sua conoscenza, ma anche delle annotazioni contenute nella cartella personale. La remissione pu essere richiesta dall’interessato o dai prossimi congiunti, dal difensore o proposta dal gruppo di osservazione e trattamento. Queste richieste, documentate, devono essere avanzate fino a che non sia conclusa la procedura per il recupero delle spese. Sulle richieste decide il magistrato di sorveglianza, la cui cancelleria le comunica alla direzione dell’istituto da cui l’interessato è stato dimesso, che non dà avvio alla procedura per il recupero delle spese. Il magistrato provvede sulle richieste in camera di consiglio, con ordinanza comunicata al pm e notificata all’interessato. Entro 15 giorni dalla comunicazione o notificazione, il pm, l’interessato e il difensore possono proporre opposizione contro l’ordinanza davanti al magistrato, che procede avvalendosi della procedura camerale partecipata. L’ordinanza esecutiva viene comunicata alla direzione dell’istituto che, in caso di inammissibilità o di rigetto, dà corso alla procedura per il recupero delle spese di mantenimento. La remissione, quando viene concessa, non è revocabile.

CAPITOLO III - GLI ELEMENTI DEL TRATTAMENTO L’istruzione L’istruzione è uno strumento irrinunciabile per il reinserimento sociale del detenuto, tanto che il coinvolgimento delle persone ristrette in percorsi di formazione e istruzione rientra negli obiettivi di sviluppo sostenibile individuati dalle Nazioni Unite con l’Agenda 2030. Il concetto di istruzione ricomprende sia la formazione culturale , sia quella professionale. Con formazione culturale si intende la scuola dell’obbligo, la scuola di istruzione secondaria di secondo grado, l’insegnamento della lingua italiana e dei principi costituzionali ai detenuti stranieri, oltre che gli studi universitari. Invece, la formazione professionale comprende i corsi di addestramento professionale, finalizzati a fornire al detenuto le competenze nelle arti ausiliarie, nei mestieri e nelle professioni, per consentire una più agevole transizione nel mondo del lavoro. Nel concetto di formazione professionale rientrano anche i corsi di formazione e i tirocini formativi. Questa disciplina è sorretta da 3 principi base:

- l’integrazione con il sistema pubblico di istruzione e di formazione.

Il Ministero dell’istruzione deve organizzare i corsi a livello di scuola dell’obbligo e quelli di istruzione secondaria superiore, avvalendosi sia di suo personale, che di volontari con specifica professionalità, nel rispetto dei programmi di insegnamento validi per gli studenti comuni. I percorsi di istruzione e formazione professionale sono invece di competenza regionale. Il coordinamento tra le amministrazioni dello Stato è realizzato mediante il protocollo d’intesa che, insieme alle convenzioni, permette al detenuto l’accesso agli studi universitari. A questo proposito, vennero anche creati i poli universitari penitenziari. Siccome la realizzazione di corsi universitari negli istituti penitenziari risulta difficoltosa, il legislatore prevede che sia agevolato lo studio individuale, con l’assegnazione a camere e reparti adeguati e l’autorizzazione a tenere nella propria camera libri, pubblicazioni e un personal computer portatile. Gli esami si svolgono in carcere o in videoconferenza, oltre alla possibilità di avere permessi premio per partecipare agli appelli.

- l’incentivazione alla partecipazione dei detenuti e la loro responsabilizzazione.

La partecipazione non è obbligatoria per il detenuto, ma il particolare impegno e profitto nei corsi scolastici e di addestramento professionale è considerato tra i presupposti per la concessione delle ricompense. Al contrario, qualora il detenuto tenga un comportamento inadempiente ai suoi compiti, il direttore pu escludere il detenuto dal corso con provvedimento motivato.

- la tutela rafforzata per determinate categorie bisognose di particolari attenzioni anche sul versante

formativo. L’amministrazione deve prestare particolare cura alla formazione culturale e professionale dei giovani adulti, delle donne detenute e degli stranieri. Rispetto alle donne, si vogliono stigmatizzare le prassi che concentrano la formazione professionale della detenuta su attività tipicamente femminili. Per gli stranieri, l’attenzione è focalizzata sull’integrazione, tanto che viene insegnata la lingua italiana e la conoscenza dei principi costituzionali. La religione La pratica religiosa è uno degli elementi del trattamento rieducativo, ma anche oggetto di un diritto di libertà. L’amministrazione non deve stimolare il condannato ad accostarsi ad una fede religiosa, e non pu nemmeno vietargli di dichiarare il proprio ateismo. Il multiculturalismo religioso prevede come regola generale il divieto di discriminazione basato sulle proprie credenze e quindi l’amministrazione non pu ostacolare il pieno esercizio della spiritualità da parte dei detenuti, sia nelle forme collettive che in quelle individuali. Ove possibile, devono essere adibiti all’interno degli edifici appositi locali per partecipare ai riti della propria confessione. Inoltre, tutti i detenuti devono poter praticare il culto della propria confessione, con anche la previsione di tabelle vittuarie che tengano conto delle prescrizioni e dei divieti alimentari propri delle diverse fedi.

Dall’altro lato si guarda alle misure che permettono di trasmettere al detenuto la voce e l’interessamento del mondo esterno. In questo caso si parla di casi di ingresso della società in carcere e si distinguono gli incontri del detenuto con la famiglia e quelli con gli altri membri della comunità esterna. La tutela della sfera familiare e affettiva del ristretto avviene attraverso i colloqui , i contatti telefonici e la corrispondenza. Mentre i contatti con altre persone sono affermati agli artt.17 e

La prima norma, nominata “partecipazione della comunità esterna all’azione rieducativa”, afferma che possono essere autorizzati ad entrare nell’istituto tutti coloro che hanno interesse concreto per l’opera di risocializzazione dei detenuti e che dimostrino di poter promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera. La seconda norma riguarda gli assistenti volontari e prevede l’autorizzazione all’ingresso dei soggetti idonei all’assistenza e all’educazione che abbiano interesse nella partecipazione all’opera rivolta al sostegno morale dei detenuti e internati e al futuro reinserimento nella vita sociale. Un ruolo fondamentale nel percorso di reinserimento del condannato è svolto dal c.d terzo settore , i cui interventi non si limitano all’assistenza materiale intramuraria per le persone meno abbienti, ma si estendono all’accompagnamento del condannato durante i permessi, al supporto nella ricerca di un’abitazione all’esterno e alla facilitazione nell’inserimento lavorativo, oltre che alla sensibilizzazione sociale rispetto alle questioni penitenziarie. Le principali associazioni operanti nel settore dell’esecuzione penale sono raggruppate dalla Conferenza nazionale volontariato e giustizia. Il DAP richiede alle direzioni la predisposizione annuale del progetto di istituto, con l’indicazione delle risorse umane e materiali utilizzate per le attività trattamentali. Inoltre, le autorità pubbliche possono, senza necessità di autorizzazione, effettuare visite agli istituti, per controllare il rispetto dei diritti dei detenuti. I colloqui visivi I colloqui sono regolamentati diversamente a seconda del tipo di interlocutore e della forma di comunicazione. Gli interlocutori da prendere in considerazione sono:

- familiari del detenuto, compresi parenti o affini fino al quarto grado.

Ai colloqui con i familiari viene dato particolare favore, in quanto è uno strumento che permette di contribuire al mantenimento, al miglioramento e alla reintegrazione delle relazioni dei detenuti con le persone più care. Il colloquio con il familiare è un diritto soggettivo del detenuto, tanto che l’autorità ha un limitato potere di negarla, e deve svolgersi in una dimensione riservata in un luogo il più vicino possibile all’ingresso.

- altre persone, cioè coloro che, al di fuori della cerchia familiare, sono legati al detenuto da rapporti

affettivi o di amicizia, oppure coloro che il detenuto ha necessità di vedere per il compimento di atti giuridici, come notai o imprenditori. L’autorizzazione viene concessa quando si hanno ragionevoli motivi e quindi non si tratta di un diritto soggettivo. La competenza per la decisione sull’autorizzazione ai colloqui è attribuita ad organi diversi, a seconda del momento in cui l’autorizzazione deve essere attribuita. Prima della sentenza di primo grado provvede l’autorità giudiziaria, mentre successivamente ad essa la competenza passa al direttore dell’istituto. Solo nel caso di giudizio direttissimo l’autorizzazione spetta al pubblico ministero. I detenuti e gli internati hanno 6 colloqui al mese; per i minori è previsto un numero maggiore, mentre per gli appartenenti alla criminalità organizzata il numero diminuisce, fino ad un massimo di 4 colloqui al mese, tranne i sottoposti al 41-bis, che possono solo usufruire di 1 colloquio al mese. È possibile raddoppiare la durata di un singolo colloquio o concedere colloqui straordinari. Il primo caso si ha:

- per i familiari che risiedono in un comune diverso da quello dell’istituto;

- quando il detenuto, nella settimana precedente, non ha usufruito di alcun colloquio;

- se le esigenze lo richiedono.

Il secondo caso, invece, si ha:

- se il detenuto è gravemente infermo;

- quando il colloquio si svolge con prole di età inferiore a 10 anni;

- quando ricorrono particolari circostanze, come festività.

I giorni e gli orari in cui si svolgono i colloqui sono indicati nel regolamento interno dell’istituto e prima dell’inizio degli stessi devono essere realizzati adempimenti di sicurezza dalla polizia penitenziaria, cioè perquisizione personale del detenuto e identificazione degli interlocutori, soggetti a controlli finalizzati ad evitare che vengano introdotti nell’istituto sostanze stupefacenti o strumenti pericolosi. Il colloquio pu avvenire anche all’aperto. In assenza di particolari ragioni di sicurezza o sanitarie, il colloquio avviene senza vetro divisorio, ma il contatto fisico tra detenuto e interlocutore non deve essere strumentalizzato, in quanto pu provocare l’intervento della polizia penitenziaria e l’esclusione dell’interlocutore per evitare comportamenti scorretti o molesti. Il colloquio è soggetto solo a controllo visivo dalla polizia penitenziaria, attraverso un vetro a specchio.

Altri interlocutori sono: -

il difensore Il colloquio tra difensore e soggetto in vinculis è un diritto inviolabile e quindi pu svolgersi in qualsiasi giorno, senza limite numerico mensile, e viene effettuato in un locale riservato.

- i Garanti dei diritti dei detenuti

Rientrano in questa categoria il Garante nazionale e territoriali. Anche per questi soggetti il colloquio non è sottoposto ai limiti quantitativi massimi.

- gli organi investigativi in materia di criminalità organizzata e terrorismo.

I colloqui svolti da questi soggetti non hanno finalità trattamentale, di difesa o di garanzia, ma hanno il fine di acquisire informazioni utili per la prevenzione e repressione dei delitti di criminalità organizzata e di terrorismo e per incentivare la collaborazione con la giustizia. La corrispondenza telefonica In precedenza il detenuto aveva diritto ad una chiamata alla settimana, della durata di 10 minuti, mentre il detenuto per reati di cui all’art.4 bis co.1 ne aveva 2 al mese, della stessa durata. Nel 2024 si è provveduto ad aumentare il numero di chiamate spettanti al detenuto, equiparandolo a quello dei colloqui visivi, quindi 6 al mese per i detenuti comuni e 4 al mese per i detenuti dei reati gravi. Tuttavia, non venne modificata la durata, ma viene esposta la possibilità di inoltrare la chiamata anche verso telefoni cellulari, previa verifica della titolarità dell’utenza. Per garantire il rispetto della riservatezza della conversazione, le telefonate del detenuto comune possono essere registrate ed ascoltate solo con l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, mentre quelle del detenuto ex art.41-bis sono sempre registrate e ascoltate in tempo reale. È possibile effettuare telefonate straordinarie per motivi diversi: consentire al detenuto o internato di avvisare i familiari al momento del rientro dal permesso, al suo arrivo in un nuovo istituto dopo un trasferimento o per motivi di urgenza o particolarmente rilevanti. La telefonata straordinaria pu essere concessa al detenuto comune anche quotidianamente, qualora il destinatario sia il figlio minore o maggiorenne disabile grave, mentre deve essere concessa nel caso di destinatario familiare stretto ricoverato. Nella prassi si fa rientrare anche la telefonata con il difensore nella categoria delle telefonate straordinarie, ma si tratta di una prassi poco condivisibile. Per quanto riguarda le modalità esecutive, in tutte le sezioni detentive sono installati apparecchi telefonici utilizzati in autonomia dai detenuti, con tessere elettroniche in cui sono stati inseriti i numeri autorizzati.