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Tipologia: Dispense
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Le fonti del diritto
Il rapporto giuridico
è una relazione
fra due o più soggetti
Interdizione
Inabilitazione
Amm. di sostegno
Interdizione
Inabilitazione
Amm. di sostegno
Interdizione
Inabilitazione
Amm. di sostegno
Pregiudizio (^) Malafede
L’interpretazione dell’art. 428 c.c.
L’art. 428 c.c. afferma che gli atti sono annullabili se creano un pregiudizio per il soggetto
incapace; i contratti sono annullabili se risulta la malafede dell’altro contraente
Per gli atti è necessario il
pregiudizio, mentre per
i contratti è necessaria la malafede
Per tutti gli atti
è necessario il pregiudizio;
inoltre per i contratti è necessaria
anche la malafede
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Riferimenti normativi Codici Provvedimenti Costituzione della Repubblica Italiana Disp. trans. cost. Disposizioni sulla legge in generale Codice civile Disp. att. Codice civile e disp. trans.
Data
Articolo 428
Numero Articolo
Full text contratto pregiudizio
Tipo ordinamento Standard
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OBBLIGAZIONI E CONTRATTI
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Cass. civ. Sez. II Sent., 26 febbraio 2009, n. 4677
Cass. civ. Sez. II Sent., 9 agosto 2007, n. 17583
Cass. civ. Sez. III, 1 ottobre 2004, n. 19659
Cass. civ. Sez. II, 14 maggio 2003, n. 7403
Cass. civ. Sez. II, 11 settembre 1998, n. 9007
Cass. civ. Sez. II, 2 giugno 1998, n. 5402
Cass. civ. Sez. II, 13 novembre 1991, n. 12117
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Cass. civ. Sez. II, 6 aprile 1987, n. 3321
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OBBLIGAZIONI E CONTRATTI
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INFERMITA' DI MENTE, INTERDIZIONE, INABILITAZIONE - OBBLIGAZIONI E CONTRATTI
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Cass. civ. Sez. II, 26-02-2009, n. 4677
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OBBLIGAZIONI E CONTRATTI Cass. civ. Sez. II, 26-02-2009, n. 4677
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 13.12.1996 S.U.M.C. convenne innanzi al Tribunale di Lanciano T.G. esponendo di aver stipulato con lo stesso un contratto preliminare col quale aveva promesso di acquistare dal convenuto, che si era obbligato a vendere per il prezzo di L. 70.000.000, un terreno in località (OMISSIS) di are (OMISSIS), in catasto alla partita (OMISSIS); che aveva versato la caparra di L. 10.000.000, e che erano stati regolati successivi pagamenti; che il promittente venditore rifiutava di concludere il contratto adducendo il proprio stato di incapacità naturale. Chiedeva, pertanto, la sentenza esecutiva di trasferimento della proprie del bene.
Si costituirono in giudizio il T.G. e la figlia di costui T.L. i quali, deducendo lo stato di incapacità del primo e la mala fede della promittente, spiegarono domanda riconvenzionale per l'annullamento del contratto. Il processo venne interrotto essendo stata dichiarata l'interdizione del T.G. e fu proseguito nei confronti della T.L., quale tutrice provvisoria. Il Tribunale accolse la domanda e trasferì all'attrice il bene in questione, rigettando la domanda di risarcimento del danno e la riconvenzionale.
L'appello proposto da T.L., in proprio e nella qualità, è stato rigettato dalla Corte di Appello dell'Aquila con sentenza del 22.12.2003 nella quale, premesso che il processo, dopo la morte del T.G. era stato riassunto nei confronti delle eredi T.L. e T.R., si osserva:
che il notaio aveva testimoniato la lucidità e la piena consapevolezza del T.G., peraltro risultata anche da altre deposizioni testimoniali;
che sarebbe stata irrilevante una consulenza tecnica sulle condizioni dell'appellante, nel frattempo deceduto, in mancanza della prova del pregiudizio a lui derivato e della mala fede dell'acquirente ed essendo risultato, per altro verso, che il T. di era comportato con lucidità ed accortezza nel corso delle trattative;
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Avverso detta sentenza T.L. e R. hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi, cui S.U.M. C. resiste con controricorso. Le parti hanno presentato memorie.
Motivi della decisione
Pregiudizialmente, la Corte osserva che il controricorso è stato notificato (16.7.04) e depositato (27.7.04) nei termini di legge ( art. 370 c.p.c.). Al riguardo, i rilievi di cui alla memoria delle ricorrenti sono, pertanto, infondati.
La censura non e fondata.
1.b. Il Collegio osserva che, nelle specie, trattandosi di un contratto asseritamente stipulato da persona incapace di intendere e di volere, va applicata la previsione di cui all'art. 428 c.c. , comma 2. Per l'annullamento di un contratto a causa di incapacità di uno dei contraenti il presupposto necessario è costituito dalla malafede dell'altro, che può risultare o dal pregiudizio che il contratto abbia, anche solo potenzialmente, potuto arrecare all'incapace o dalla natura e qualità del contratto. Il grave pregiudizio, quindi, a differenza della ipotesi di cui al comma 1, non è richiesto per l'annullamento dei contratti ma costituisce solo uno degli indizi rivelatori del(l'unico) requisito essenziale costituito dalla mala fede dell'altro contraente e che consiste nella consapevolezza - o, addirittura, delle conoscenza - che questi abbia avuto della menomazione della sfera intellettiva o volitiva dell'altro (ex multis: Cass. 19659/2004; 7403/2003; 9007/98; 8783/87).
1.b. La prova dell'incapacità, sebbene possa essere data con ogni mezzo, deve comunque essere rigorosa e precisa (Cass. 3724/85;
2085/95; 4539/02) ed il relativo apprezzamento, riservato al Giudice di merito, non è censurabile in sede di legittimità se la motivazione al riguardo è esente da vizi logici o da errori di diritto. Così come si risolve in una indagine di fatto, che rientra nei poteri del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità ove siano sorretta da motivazione adeguata e logicamente corretta, l'accertamento circa la sussistenza sia del pregiudizio - che degli altri indici rivelatori della malafede e, quindi, sull'esistenza della malafede stessa.
1.c. Nel caso di specie, la Corte d'Appello, sia pure in maniera stringata ed essenziale e non propriamente lineare, ha sostanzialmente escluso, analizzando il comportamento tenuto dal T., prima e durante la stipulazione del preliminare, che costui potesse dirsi incapace ed ha, anzi, positivamente (sent. pag. 5 e segg.) accertato che il soggetto si era comportato in maniera lucida e avveduta, se non - per certi versi - callida, così da escludere la possibilità di conoscenza da parte dell'altro contraente di una possibile incapacità.
A fronte di conclusioni siffatte, le ricorrenti censurano il giudizio di merito pretendendo che la sussistenza della incapacità sia ricavata da questa Corte in base a taluni elementi riportati nel motivo che sono in parte nuovi e in parte affatto irrilevanti.
Nulla si dice nel ricorso circa il pregiudizio e gli altri indici rivelatori della (eventuale) malafede di controparte, elemento decisivo per l'annullamento