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Diritto Comparato: Un'Introduzione ai Sistemi Giuridici, Appunti di Diritto Privato Comparato

Comparazione sistemi giuridici, civil law, common law, rinuncia della proprietà

Tipologia: Appunti

2021/2022

Caricato il 27/04/2023

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CAPITOLO PRIMO
Le regole giuridiche non sono identiche ovunque infatti le soluzioni giuridiche variano
da un luogo all’altro o da un gruppo all’altro. L’analisi di queste differenze crea una
scienza. Se fino ad una certa epoca il giurista studiava uno specifico modello di diritto,
da lui giudicato come “ottimo”, (continente europeo con il diritto comune) non
espandendo le proprie conoscenze su altri tipi di diritti; Solo nel 20 secolo è nato
l’interesse a cogliere somiglianze e divergenze tra i vari tipi di diritto, che non siano
appunto solo quelli nazionali e/o europei. In un primo tempo lo scopo della
comparazione era quello di ricavare una base comune, ma ciò riesce comunque
difficile infatti alcuni comparatisti di oggi sono diffidenti all’idea di accostare un sistema
di una cultura senza scrittura (sistema africano tradizionale) con un sistema come
quello europeo (maggior parte civil law). Dalla metà del 20 secolo in poi l’Italia si è
dimostrata aperta alla comparazione del diritto: quest’ultima serve a far capire al
giurista la differenza tra regola e definizione, enunciato ed applicazione;
secondariamente la comparazione del diritto permette di trovare il modello giuridico
migliore e poi è inutile affermare che la comparazione del diritto serve anche a capire il
diritto degli altri paesi.
Possiamo quindi dedurre che la comparazione serve a rilevare differenze tra i vari
ordinamenti, elementi costitutivi degli ordinamenti sono i formanti. Le fonti vengono
chiamate dal comparatista formanti, ovvero che vanno a formare il sistema giuridico. I
formanti leg. giur. dottr. Sono formanti verbalizzati. Abbiamo tre tipi di formanti:
legislativo, dottrinale, giurisprudenziale. Il formante legislativo proviene dalla legge,
quello giurisprudenziale fa riferimento alle sentenze, in particolare quello della corte di
cassazione. Il formante dottrinale ci proviene dai dottori del diritto che si sono formati
in quello specifico argomento. Il comparatista va ad analizzare sia la formulazione
legale, dotata di un suo dignificato letterale, sia la regola estratta e formulata dagli
interpreti. Il comparatista non può considerare uguali le soluzioni giuridiche
appartenenti a diversi sistemi quando anche solo uno dei formanti si presenti
diversificato: la comparazione deve quindi procedere distinguendo ed associando i vari
formanti. La mutazione del diritto colpisce dapprima uno dei formanti per poi
diffondersi sugli altri, infatti ogni formante può indurre gli altri formanti a recepire la
nuova mutazione. Anche le argomentazioni sono formanti nell’ordinamento in cui
sono inserite (“l’usufrutto è un diritto reale” è argomentazione di “chi detiene e
intende essere usufruttuario è possessore”). Un formante importantissimo di molti
ordinamenti è la legittimazione o giustificazione invocata a favore delle norme
appartenenti a quel sistema: il diritto ebraico è legittimato da Dio; la legittimazione
viene quindi formulata come verità. I vari formanti di uno stesso ordinamento tendono
ad influenzarsi: la proposizione dottrinale può influenzare quella giudiziaria e
viceversa. La regola è il criterio in base alla quale il giudice arriva ad una data
soluzione, l’enunciazione è invece la massima affermata dal giudice; talvolta tra di esse
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CAPITOLO PRIMO

Le regole giuridiche non sono identiche ovunque infatti le soluzioni giuridiche variano da un luogo all’altro o da un gruppo all’altro. L’analisi di queste differenze crea una scienza. Se fino ad una certa epoca il giurista studiava uno specifico modello di diritto, da lui giudicato come “ottimo”, (continente europeo con il diritto comune) non espandendo le proprie conoscenze su altri tipi di diritti; Solo nel 20 secolo è nato l’interesse a cogliere somiglianze e divergenze tra i vari tipi di diritto , che non siano appunto solo quelli nazionali e/o europei. In un primo tempo lo scopo della comparazione era quello di ricavare una base comune, ma ciò riesce comunque difficile infatti alcuni comparatisti di oggi sono diffidenti all’idea di accostare un sistema di una cultura senza scrittura (sistema africano tradizionale) con un sistema come quello europeo (maggior parte civil law). Dalla metà del 20 secolo in poi l’Italia si è dimostrata aperta alla comparazione del diritto: quest’ultima serve a far capire al giurista la differenza tra regola e definizione, enunciato ed applicazione ; secondariamente la comparazione del diritto permette di trovare il modello giuridico migliore e poi è inutile affermare che la comparazione del diritto serve anche a capire il diritto degli altri paesi. Possiamo quindi dedurre che la comparazione serve a rilevare differenze tra i vari ordinamenti, elementi costitutivi degli ordinamenti sono i formanti. Le fonti vengono chiamate dal comparatista formanti, ovvero che vanno a formare il sistema giuridico. I formanti leg. giur. dottr. Sono formanti verbalizzati. Abbiamo tre tipi di formanti : legislativo, dottrinale, giurisprudenziale. Il formante legislativo proviene dalla legge, quello giurisprudenziale fa riferimento alle sentenze, in particolare quello della corte di cassazione. Il formante dottrinale ci proviene dai dottori del diritto che si sono formati in quello specifico argomento. Il comparatista va ad analizzare sia la formulazione legale, dotata di un suo dignificato letterale, sia la regola estratta e formulata dagli interpreti. Il comparatista non può considerare uguali le soluzioni giuridiche appartenenti a diversi sistemi quando anche solo uno dei formanti si presenti diversificato : la comparazione deve quindi procedere distinguendo ed associando i vari formanti. La mutazione del diritto colpisce dapprima uno dei formanti per poi diffondersi sugli altri, infatti ogni formante può indurre gli altri formanti a recepire la nuova mutazione. Anche le argomentazioni sono formanti nell’ordinamento in cui sono inserite (“l’usufrutto è un diritto reale” è argomentazione di “chi detiene e intende essere usufruttuario è possessore”). Un formante importantissimo di molti ordinamenti è la legittimazione o giustificazione invocata a favore delle norme appartenenti a quel sistema: il diritto ebraico è legittimato da Dio; la legittimazione viene quindi formulata come verità. I vari formanti di uno stesso ordinamento tendono ad influenzarsi: la proposizione dottrinale può influenzare quella giudiziaria e viceversa. La regola è il criterio in base alla quale il giudice arriva ad una data soluzione, l’enunciazione è invece la massima affermata dal giudice; talvolta tra di esse

possono crearsi delle contraddizioni che si colmano ricorrendo a presunzioni assolute (la dichiarazione tacita implica l’equazione silenzio=dichiarazione). Il comparatista è colui che mette a confronto un sistema giuridico, un istituto. Un altro tipo di formanti sono i crittotipi o differenziali, questi però sono formanti non verbalizzati, ricavati dalla prassi che siano lingua e consuetudini. La scoperta di un crittotipo come mezzo della comparazione sarà facilitata quando una nozione implicita in un sistema è esplicita in un altro. Le regole non verbalizzate sono molto importanti poiché queste vengono trasmesse dai giuristi da generazione in generazione. L’insieme dei crittotipi del dato ambiente è indice della mentalità dell’ambiente in questione. Nel momento in cui il comparatista compie il proprio lavoro nota che ci sono alcune categorie del diritto che non trovano un riscontro nel diritto di un paese diverso, basti notare il sistema di equity presente in America ma non nei paesi del diritto europeo continentale. Il sistema giuridico di un altro paese deve essere interpretato sia dal punto di vista letterale, sia giuridico. Come si affronta tutto ciò? Può succedere che il vocabolario di un dato paese si modelli in modo da poter indicare i concetti elaborati per descrivere un sistema giuridico affine a quello del paese indicato. Fermo restando che comunque le differenze tra le norme giuridiche dei diversi sistemi creano specifiche difficoltà di traduzione, la traduzione è necessaria al giurista : un aiuto è dato dai trattati internazionali che, appunto conclusi nelle diverse lingue delle parti contraenti, hanno implicato correlazioni linguistiche e traduzioni di un modello che originariamente era monolinguistico. Dal confronto dei significati si passa al confronto dei concetti, la traduttologia svolgerà un ruolo importante nella scienza giuridica. Molte volte i vocaboli possono essere tradotti senza grandi difficoltà, contrat in Francia e contract in Inghilterra: in Inghilterra però gli accordi liberali (donazioni) non si chiamano contracts. Il concetto di contrat non corrisponde dunque al concetto di contract. Posto di fronte ad un problema di traduzione il comparatista ha davanti a se varie soluzioni e deve scegliere quella corretta. Molte volte la corrispondenza concettuale è garantita, e quindi la traduzione può essere eseguita senza difficoltà; altre volte invece è tenuto ad introdurre nella propria lingua un neologismo per rendere presente il termine. Tra i vari sistemi giuridici ci sono differenze maggiori e minori: un esempio di differenza minore è l’ordinamento belga con quello francese, differenze maggiori invece si hanno tra il diritto cinese e quello norvegese. Le differenze più profonde non sono date dalla politica del diritto, bensì quelle che scompaiono nei lunghi periodi perché coinvolgono mentalità e procedimenti logici dell’interprete. Il modo di redazione delle sentenze può produrre differenze più profonde che non il modo di selezione del capo dello Stato. I dati più profondi di un ordinamento riflettono quindi regole non scritte, le regole più difficili da neutralizzare sono quelle crittotipiche poiché presenti nello spirito dell’interprete. La sistemologia è la raccolta dello stile delle leggi, della qualità della produzione letteraria e in che modo queste influiscono sulla trasmissione del sapere giuridico. La

utile al diritto. In che termini possono essere superabili le differenze di principi tra i vari paesi? Ci sono caratteristiche tipiche di quel dato ordinamento che non possono essere assunte d altri paesi poiché in contrasto con le idee di quel dato paese. L’unificazione è invece il ricorso a strumenti adatti per far si che le norme rese uguali ricevano un’applicazione uniforme. La legge sulla cambiale è uniforme, mentre il diritto privato dell’UE è unificato perché lo interpreta la Corte del Lussemburgo, unica in tuta l’area dell’Unione. L’unificazione non ha senso, bisogna lasciare le differenze, partire da esse per poi creare una realtà migliore. Poiché il diritto è evoluzione e cambia a seconda delle esigenze che riscontra, il diritto si adatta alle vicende sociali attraverso l’interpretazione. Alla base delle mutazioni giuridiche ci sono fattori economici e strutture sociali Il diritto non è isolato, né separato da altri fenomeni sociali, accanto al diritto ci sta la lingua, quali entrambi hanno un carattere speciale: i membri di una comunità non possono comprendersi se non usano la medesima lingua; allo stesso modo una regola come vale per il debitore deve valere anche per il creditore. Lingue e diritto differiscono da Paese a Paese, perciò comporta il carattere del conflitto. Il diritto varia, senza variazione non c’è progresso, non c’è solo un'unica via per il singolo diritto, ma molteplici variazioni. Mentre i primi anni i giuristi preferivano l’uniformazione, appiattendo le differenze, dopo si accorsero che era meglio mantenere le differenze in modo tale da preservare i singoli ordinamenti nella propria originalità. Nel mondo esistono diversi ordini giuridici quali possono comportare la presenza o meno di alcuni organi o autorità:  diritto con o senza legislatore  diritto con o senza giurista  diritto con o senza Stato DIRITTO CON O SENZA LEGISLATORE: Questi organi sono il parlamento o l’autorità costituente. Questo meccanismo capace di creare qualsiasi norma giuridica oggi esiste ovunque, ma non è sempre stato così. Fino alla fine del 18 secolo si credeva che la creazione del diritto competesse a Dio o dagli antenati (consuetudini). Questo pensiero è presente nella cultura islamica, da qui si deduce che il potere dell’interprete saràun potere circoscritto. Un esempio di diritto senza legislatore rientra negli ordinamenti islamici. Gli ordinamenti islamici non hanno una figura predisposta a poter legiferare, l’unica fonte normativa è la sharia, di cui solo alcuni sono di carattere normativo mentre altri sono di carattere religioso. Secondo la cultura islamica il Corano è perfetto perciò le norme contenute in esso sono perfette ed essendo imperfetto l’uomo, mentre le norme si, allora le norme islamiche non possono essere modificate. DIRITTO CON O SENZA GIURISTA Dove manca il giurista manca anche una terminologia giuridica specialista, concetti nitidi e rigorosi. La figura del giurista comparse per la prima nell’antica Roma. Il diritto con giurista non serve negli

ordinamenti islamici perché “è sufficiente il Corano”. Il diritto senza giurista sarebbe un diritto amorfo. La nostra costituzione è laica, messa in comparazione con quella islamica dove c’è uno stretto connubio tra principio religioso e normativo. L’aspetto spirituale e soprannaturale è molto importante nell’ordinamento indiano. DIRITTO CON O SENZA STATO Esistono alcune società dove le strutture statuali non sono operanti: società a potere centralizzato e società a potere diffuso. In varie parti dell’Asia, America, Africa e Australia sussiste un diritto di carattere tradizionale praticato da autoctoni all’insaputa dello Stato, o con una sua piena approvazione. DIRITTO SOPRANNATURALE Il potere spirituale legittimava l’imperatore, non poteva esercitare funzione imperiale chi fosse scomunicato dalla Chiesa: il soprannaturale può sacralizzare una cosa materiale, può garantire una verità e risolvere un problema istruttorio. Basti pensare a quanto il diritto ecclesiastico possa influire sugli ordinamenti dei paesi occidentali e proprio per questo il comparatista deve prenderlo in considerazione. Solitamente la norma appartenente ad una comunità caratterizzata da un peso politico sufficiente nel far riconoscere la propria autorità, non verrà minacciata. Problemi di questo genere però appartengono a comunità non molto avanzate che hanno portato a diversi esiti: minoranze autoctone circondate da una tradizione giuridica occidentale, dopo la decolonizzazione questi popoli autoctoni non hanno voluto rigettare i modelli occidentali. Il meccanismo evolutivo non basta a spiegare le mutazioni del diritto. Le forme culturali, come lingua e diritto, possono essere imitate così da essere importate all’interno del proprio sistema: questo fenomeno si chiama diffusione, il diritto di una data un’area può quindi mutare per effetto della diffusione di un modello esterno. L’imitazione è spesso motore dell’unificazione. Ma quali sono le cause dell’imitazione? Il desiderio di diffondere il proprio modello culturale accompagnato dal potere di condizionare ulteriori aree giuridiche: Napoleone come conseguenza delle sue conquiste diffuse le leggi francesi in Europa. Nel mondo occidentale odierno le diversità vanno riducendosi nel campo del diritto pubblico e privato. Nel momento in cui una comunità meno avanzata si trova immersa in una società dominata da un’etnia più avanzata, può succedere che le minoranze autoctone siano circondate da una maggioranza legata alla tradizione giuridica occidentale, opure può succedere che dopo la decolonizzazione gli autoctoni costituiranno la totalità della popolazione del paese, ma molti di essi non si sentono di rifiutare modelli occidentali cui hanno avuto accesso in occasione di contatti con culture europee. L’etnia dominante riserva alla minoranza la possibilità di praticare e garantire la propria regola giuridica.

La tradizione del common law affonda le sue radici dal diritto inglese del 1066 grazie alla giurisprudenza delle corti dei re normanni, seguitamente i coloni dell’Inghilterra hanno trapiantato i propri sistemi giuridici in altre aree. Per quanto riguarda il civil law esso affonda le sue radici nel diritto romano poi sviluppatosi grazie ad Irnerio e alla scuola di Bologna, perciò si usa parlare di tradizione romanistica. Si annoverano tra i sistemi del civil law anche paesi lontano dalla civiltà europea come ad esempio la Turchia ed il Giappone. La differenza essenziale tra sistemi del CM LAW e CV LAW sta nel fatto che mentre il sistema di CV LAW si basa su sistemi di diritto codificato, il CM LAW su diritto consuetudinario non scritto, basato sul precedente vincolante; queste percezioni però non sono più attuali, difatti i sistemi di common law basano la propria produzione di regole sulla legge emanata dal parlamento e dalla legislazione delegata. Possiamo affermare che oggi non esiste un demarcatore sistemologico tra i due sistemi. Nel corso del 20 secolo è venuta meno infatti una caratteristica tipica dei sistemi europei ottocenteschi, costituita dal principio dell’onnipotenza della legge la quale era intesa come unica fonte legittima del diritto nazionale. Oggi infatti molti stati dell’Europa tra cui l’italia, si sono dotati di costituzioni rigide che prevedono un sindacato di costituzionalità sulle leggi, rappresentato appunto dalla Corte Costituzionale; questo assetto costituzionale si rifà al modello americano. La costituzionalizzazione degli ordinamenti attuali e la presenza in essi di principi di uguaglianza e libertà ci fa capire quanto civil law e common law possano essere simili. Senza l’ausilio di moduli uniformi che si rifanno quindi ad ideali di democrazia, libertà ed uguaglianza, sarebbe impossibile vederli concretamente all’opera nei rapporti tra governanti e governati e dei cittadini tra loro. Common law e civil law non solo mostrano segni di similitudine, ma anche di sincronia di direzione di sviluppo, riguardante ad esempio una migliore tutela dei diritti dei lavoratori e delle donne. E’ anche vero hce però common law e civil law si distinguono nettamente sul piano tecnico, ad esempio il modo in cui i giuristi giustificano le loro conclusioni. Dall’influenza tra i due sistemi ne derivano diversi sistemi giuridici misti, questo è il frutto di sovrapposizione di modelli in seguito ad una dominazione americana o inglese, infatti tali sistemi giuridici misti nati per imposizione sono effimeri. I sistemi giuridici misti permettono di analizzare i punti deboli dei due sistemi. Tra sistema di common law e sistema di civil law possiamo notare: uno strato politico- culturale comune; una differenza tecnica giuridica; problematiche attuali comuni. Sulla scia del nazionalismo romantico dell’800 si era ipotizzato che ogni istituto giuridico avesse un origine causale precisa che dipendesse dai fatti storici propri di quel luogo dove tali istituti giuridici sono sorti e da cui (dai fatti storici) sono sorti. Tali teorie però non attecchivano, in quanto teoria più accreditata era fornita dall’esistenza nell’alto medioevo di un diritto comune, grazie al quale diverse organizzazioni politiche si erano evolute utilizzando medesimi modelli procedurali ed organizzativi. Il carattere dinamico era derivato dall’apertura di sistemi giuridici il cui contenuto era un continuo frutto di diverse fonti. La diversità tra common law e civil law si sarebbe formata a

partire da una radice comune altomedievale. Un’altra teoria che accredita componenti simili tra i due sistemi è data dal fatto che entrambi siano espressioni di una medesima tradizione giuridica occidentale sviluppatasi all’epoca della riforma Gregoriana: il diritto viene concepito autonomo rispetto alla religione e alla politica, come conseguenza di questa divisione l’amministrazione giuridica viene affidata ad un ceto di professionisti legali. La prima caratteristica fondamentale della tradizione giuridica occidentale sta nel fatto che le singole regole sono intellegibili solo quando sono collocate in un contesto di istituzioni coordinate; la seconda consiste nell’idea che la volontà politica non può sovvertire l’ordine legale Lunedì 19/09/ TERZO CAPITOLO: CIVIL LAW E COMMON LAW

Il trustee svolge ufficio di diritto privato, esercita un potere derivato dall’atto di investitura del settle, esercita una funzione. Atto con il quale il settle traferisce il proprio patrimonio ad un soggetto, affinchè il trustee possa esercitarli nei migliori dei modi, il trustee può accettare o meno; nel momento in cui l’accetta ne diviene il proprietario. La differenza con il nostro ordinamento sta comprendere a livello concettuale ed applicativo, come questo soggetto possa essere allo stesso tempo proprietario di detti beni, ma allo stesso tempo non lo sia. Che tipo di proprietà è quella del trustee? Il trustee non può disporre e godere dei beni concessi, deve amministrarli nei limiti e negli interessi dettati dal settle; secondo quindi le indicazioni dell’incarico, secondo le direttive dettate dal settle al trustee. Concetti di proprietà del diritto inglese: Real propety- equity propety, ciò rappresenta un vantaggio nella comprensione del trust. Il trustee ha un tipo di proprietà funzionale, le azioni sono dettate dall’interesse del settle. Proprietà funzionale perché risponde alle funzioni per cui sono state trasmesse: se il trustee muore la proprietà funzionale non spetta alla moglie o ai figli, se il trustee è debitore non risponde con la proprietà funzionale (ecc..). Il trust rimane fuori dalla prassi italiana, poiché non è recepibile per due motivi:  la proprietà per noi è una sola  non abbiamo un sistema idoneo per garantire a terzi che quella proprietà sia funzionale QUADRO A-> prima parte-> informazioni generali seconda parte-> autori dell’immobile-> settle/trustee terza parte-> descrizione diritti trasferiti QUADRO D-> quarto foglio-> dove ci sono le note, dove si specifica meglio quello che nei protocolli principali non era chiaro. In questo foglio è enunciata la proprietà funzionale. Secondo alcune critiche il quadro D serviva per precisare notizie non per sconvolgere (perché magari nei protocolli precedenti si trattava di compravendita, conseguentemente, nel quadro D si parlava di proprietà funzionale)

Rinunzia della proprietà

Legame che unisce il soggetto ad una data situazione giuridica (?) Con l’abbandono del bene mobile si perde il diritto di proprietà su quel dato bene (art.923 c.c.). Il problema si pone con riferimento ai beni immobili x due ragioni:

 Pratico: non si può abbandonare un bene immobile  Giuridico: L’abbandono non è rinunzia: l’abbandono è un’attività materiale che ha una rilevanza giuridica, si crea distacco materiale che di per sé non è capace di rompere la titolarità tra il bene ed il soggetto (non si perde il diritto di quel bene). Con l’abbandono il legislatore fa coincidere la rinunzia MA CIO’ VALE SOLO PER I BENI MOBILI. PER QUANTO RIGUARDA I BENI IMMOBILI INVECE: se io l’abbandono resta di mia proprietà, e qualora non fosse di nessuno sarebbe dello Stato. Questo non significa rinunziare alla proprietà, quale si acquista in modo formale e in modo formale si deve perdere. Il diritto di prop è imprescrittibile (salvo che non ci sia un’altra persona che x oltre 20 anni abbia goduto dell’usucapione, abbia svolto attività idonea da acquisire la proprietà del bene). La rinunzia alla proprietà è un’attività formale, la proprietà si perde quindi solo con un atto formale. L’atto di rinunzia rappresenta il potere di disporre della proprietà: si stacca la titolarità del diritto dal soggetto, il soggetto perde il diritto di proprietà. L’abbandono non incide sulla titolarità del diritto, si rimane titolare del diritto; cosa che non succede invece con la rinunzia. L’abbandono si riferisce al godimento di un bene, la rinunzia alla titolarità del diritto che non incide sul rapporto fattuale: (utilizzare ancora l’immobile per cui si è chiesto rinunzia). 03/10/ Il trust consente di ampliare le utilizzazioni del fondo patrimoniale, quale istituto destinato ai coniugi. Il trust consente di allargare la platea del fondo patrimoniale, quale originariamente possono ricorrere solo i coniugi, con il trust si inseriscono anche i beni mobili: quadri, gioielli. Il trust non si esaurisce immediatamente, il trasferimento della proprietà è momentaneo e non definitivo. Quale tipo di proprietà viene trasferita al trustee? Piena, assoluta? La proprietà del trustee è una proprietà funzionale cioè il trustee ha il compito di svolgere le proprie attività secondo le direttive del settle. Una proprietà che non è piena ed esclusiva: acquista la proprietà ma in funzione di trustee; 03/10/ Rinunzia della proprietà La rinunzia ha effetto dismissivo, abdicativo, il soggetto perde il diritto ma non si sa nulla ancora sulla sorte di quel diritto. Non si sa se il diritto sia estinto o meno, il legislatore precisa che per tutte le cose mobili l’abbandono è letto come rinunzia alla proprietà. Ma quando si tratta di immobili (artt 1350, 1643 cc.) Gli atti di rinunzia

disporre che a sua volta rientra nel potere di proprietà. La rinunzia non estingue il diritto, ne toglie solo la titolarità parcheggiando il soggetto in uno stato di limbo. Bisogna andare a verificare se il diritto si estingue o meno in seguito ad altri fattori e non alla rinunzia. Il potere di rinunzia NON è ESPLICAZIONE DEL POTERE DI DISPOSIZIONE CHE E’ ATTRIBUZIONE DEL DIRITTO. VA PERCIO’ ANALIZZATO IN UNA PROSPETTIVA PIU’ AMPIA-> entra in contrasto con altri interessi? Il potere di rinunzia non è sempre permesso 12/10/ Diritto francese e diritto ted3esco sono gli ordinamenti più affini a quello italiano. Il giusnaturlaismo corrente importsante non solo per la filosifia ma anche per il diritto, infatti i punti principali sono: Raizonalismo Diritto di natura Stipula del contratto che è un elemtno fondamentale per i fgiusnaturalisti cquale consente l’uomo di uscire dsllo stato di natura per creare un diritto civile, una società civile.. Il giusnaturlamismo ha pìbuttato le basi per uno stato moderno. Con il giusnaturalismo il diritto giustinianeo viene menio, poiché si da più importanza al diritto vivente, al diritto che viene emantato in quel momento. Si impone, nello stato moderno ,il sistema della codificazione Elemto fondamentale del giusnaturlaismo è la alicitià dello srtato, diritto laico, il diritto deve essere sganciato dalla religione, questo si afferma in un momento impoirtantw che si pone in una fase successiva alle proteste cattoliche , alla riforma della chiesa, questioni religiose che avevano dsconvolto l’europsa in generale.. Con il giusnaturalismo un altro aspetto importante riguarda il diritto soggettivo: perche è importante? Il diritto soggettivo è corelato al diritto di un'altra perdona o al mio stesso dovere .. Leccessibo amore per la legge e la volontà di accentrare tutti i poteri nelle mani deloo stato, ha portato alla forza della legge, cosa che si era r perrsa.. L’eccesso di inteprretazione aveva infatti portato all fatto che era diventato necessario creare un solo codice per avere una versione univoca. Diciamo che la troppa interpretazione non aveva fatto altro che pportare fuori dal vero e proprio diritto ,cosa che èera data dal fatto che nonn c’èera ujna vera e propria unica autorità. Bisogna dare credibilità ad una legge prveniente da un0aurorità e non da una legge proveniente da una’tittività inretrpetativa. Con il giusnaturalismo lo stato deve imporsi e accentrare a se i poteri, tutto deve essere funziionalizzato allo stato.. CAON LOSTATO MODERNO SI SONO SPAZZATE VIA LECì CONSUETUDINI KLOCALI. IL MODELLO FRANCESE

Perché il modello francese è considerato un modello? Perché è un codice nato per il popolo. Le corti francesi si sono organizzate similmente a quelle del modello angolsassone. Lìorganizzazione era livelvllo piramidale: tribunale quesuiotni civili e penali, la corte di cassazione era di ultima istanza Il diritto consente di manternere unito e ecoeso lo starto, il re aveva capito che il motore dello stato moderno era il giurista I problemi sono subentrati quando il re ha deciso di non adre più spazio ai giuirsit, ma a dei funzionari che lui stesso ha scelto. l A rivoluzione francese wra partita dai borghesi, perch capendo come funzionave lo stato e avendo cultura hanno dato inizio alla rivolluzione, la classe operaia hac smeplicemente rappresentat forza fisica. Il giusnaturlaismo ha determinato lo spartiacque tra il vecchio e nuovo mondo, tra quindi diritto romano con interpretazione giuristica per dare vita ad uno stato moderno fondato sui codici NUIOVO ORDINE Fidicuai nella ragione Suddivisione tra diritto pubb e dir com Fiducia inella legge e lella cofidicazione Organizzazione dell’apparato ammi Quest’ordine si completa con l’arrivo della codificazione

Il contratto è visto come un rapporto contrattuale tra i consociati Hobbes ha un pensiero diverso rispetto a quello di Locke Il controllore deve essere anche lui soggetto a delle regole Distinzione tra raccolta di leggi e codificazioni-> la raccolta di leggi è raccogliere in maniera cronologica e organizzata tutte le leggi che esistono in un unico posto. La

precedente vincolante si differenzia dallo STARE DECISIS che sarebbe un modello americano. Lo Stare decisis riguarda le decisioni che fungono da precdente solatnto se riguardano lo stesso grado di giudizio. Se la controversia è stata decisa da un giudice di pari livello, l’altro giudice di pari livello ne può fare riferimento. Se invece provengono da un’attività superiore deve comunque rispettarla. La corte di equity che da origine al trust 07/11/ Art. 1104 il comproprietario può rinunziare alla propria quota, questo con l’effetto di accrescere l’espressione quotistica dell’altro comproprietario. Art.827 i beni immobili di nessuno sono patrimonio dello Stato. E’ una norma che ha voluto impedire che i mobili fossero di titolarità di nessuno, infatti li acquista lo Stato 08/11/ Il proprietario per quanto riguarda le obbligazioni future derivanti dai problemi che può causare la proprietà cui esso ha rinunciato, allora ne rimani comunque responsabile, perché il bene non l’hai venduto. Disposizione negativa-> esercizio negativo del diritto. L’atto di rinuncia risponde ad un obiettivo che è ben diverso dall’attribuzione di un diritto. 14/11/ Procedimento inquisitorio: non è ben definito l’oggetto della materia Il procedimento anglosassone è collegato al carattere economico