






Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
cap. 1 e 2 testo: TRATTATO DI DIRITTO COMPARATO - SISTEMI GIURIDICI COMPARATI
Tipologia: Sintesi del corso
1 / 11
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!







Le regole giuridiche non sono identiche ovunque, gli studiosi, hanno constatato che le soluzioni giuridiche variano da un luogo all’altro o da un gruppo umano all’altro. L’analisi di queste differenze forma oggetto di una scienza (ossia di un sapere criticamente vagliato).
Fino ad una certa epoca infatti il giurista studiava un modello giuridico dato, da lui stesso giudicato come ottimo: questa premessa non consigliava di sospingere la propria attenzione su altri modelli , sebbene si sapesse che essi esistevano. Solo con il 20secolo si è cominciato a riconoscere che i diversi sistemi positivi sono tutti pienamente legittimi e allora è sorto l’interesse a constatarne e misurarne le affinità e le divergenze.
In un primo tempo la comparazione considerò come proprio scopo quello di ricavare dall’insieme delle istituzioni particolari una base comune o, punti di contatto capaci di mettere in luce l’unità fondamentale della vita giuridica universale. Ma questa visione è da respingere perché pone alla comparazione e ai suoi fini limitazioni non giustificate.
La comparazione ad oggi porta la sua attenzione sulle regole appartenenti ai vari sistemi giuridici per stabilire in quale misura queste coincidono e in quale misura invece differiscano. La comparazione dispone di strumenti in grado di analizzare e mettere a confronto ogni e qualsiasi sistema , e per misurare ogni e qualsiasi differenza , grande o piccola che sia, dando al giurista un potente sistema epistemologico , così da captare :
Chi compara mette a confronto norme giuridiche appartenenti a sistemi diversi.
Il comparatista in quanto tale:
Deve “inventariarle” tutte, in quanto tutte costituiscono dati ed elementi per effettuare la comparazione.
Si prenda ad ESEMPIO gli artt 832 e 534.2 cc italiano:
Quest’ultima norma derogatoria corrisponde, in Italia, alla formulazione “ legale ” e al risultato dell’interpretazione ( dottorale e giudiziaria );
In Belgio la deroga non figura né nella legislazione né nella interpretazione; in Francia non esiste nella legislazione ma figura nell’interpretazione.
Di fronte a questa situazione, diremo che il diritto italiano differisce da quello belga (perché le soluzioni sono opposte) e da quello francese (perché i testi legali sono diversi.
Al comparatista interessa tanto la formulazione legale (dotata di un suo significato letterale) quanto la regola estratta e formulata dagli interpreti.
Se le proposizioni giuridiche divergono, il comparatista ne prende atto :
Distinguerà allora nel sistema francese una norma legale e una non legale : entrambe appartengono ad un solo ordinamento giuridico ma fanno parte di due insiemi distinti, ed ognuno di questi insiemi costituisce uno speciale formante dell’ordinamento.
Nella sentenza noi possiamo distinguere la regola effettivamente praticata dal giudice e la regola di diritto (la c.d. massima) che il giudice enuncia per motivare la sua decisione. Ogni proposizioni giuridica può presentarsi assistita da una argomentazione (che costituisce anche essa una proposizione giuridica, inidonea a decidere di per sé sola una questione giuridica): ad esempio la frase “chi detiene e intende essere usufruttario è possessore” è preceduta logicamente dalla proposizione “l’usufrutto è un diritto reale” (quest’ultima è una argomentazione).
Nell’ordinamento troviamo dichiarazioni non precettive, le “ declamazioni ” (esempio l’affermazione che il dovere di difendere la patria è sacro (art 52 cost)). Le proposizioni di tipo declamatorio sono spesso collegate ad un’ideologia.
La norma giuridica è un precetto ma la legittimazione che la sostiene deve formularsi come una teoria , una verità: questo implicherà che all’interno dell’ordinamento un qualche soggetto abbia il potere di definire e affermare la verità.
I vari formanti dell’ordinamento tendono a influenzarsi:
Si noti ora che la dicotomia più importante in tema di formanti è quella che distingue le regole operazionali che costituiscono esse stesse altrettanti criteri di decisione e le proposizioni elaborate per pensare mediante concetti, enunciare, recitare e comunicare la norma stessa: regola è ad esempio il criterio in base al quale il giudice decide; definizione è la massima enunciata dal giudice. Le contraddizioni fra regole ed enunciazioni si colmano ricorrendo a finizioni, presunzioni assolute e a definizioni accomodanti, volte ad affermare l’identità di due fatti disomologhi.
Alcuni formanti del diritto nascono già verbalizzati, ossia enunziati mediante parole (es la definizione dottorale nasce verbalizzata).
Altri invece non vengono espressi : i CRITTOTIPI.
Quindi per un comparatista è importante considerare ciò che l’ordinamento presenta come scritto e codificato.
I CRITTOTIPI : sono delle regole ,delle norme di condotta che non si presentano in forma scritta ma che tuttavia fanno parte del bagaglio culturale del comparatista. Se comparando troviamo :
Capiamo che una determinata soluzione è generata oltre che dalla legge, da un altro criterio di decisione non verbalizzato, cioè il CRITTOTIPO. L’insieme dei CRITTOTIPI che sono presenti in un determinato contesto incide in modo rilevante sulla mentalità del contesto in questione.
Caratterizzano il contesto storico e l’ambiente culturale , sociale ed economico nel quale il giurista si è formato.
Il comparatista pensa ed esprime poi il proprio pensiero in una determinata lingua. Poiché egli si occupa di più sistemi , alcuni di questi saranno stati analizzati in una lingua che non è quella del ricercatore né quella in cui il ricercatore descrive i risultati della comparazione svolta.
Un sistema giuridico utilizza NOZIONI e PAROLE che non hanno riscontro negli altri Paesi
Per es. categorie proprie del diritto inglese e americano (es. equity, estoppel ecc..) non hanno corrispondente nel diritto europeo continentale
Per es. il francese e l’italiano utilizzati per verbalizzare il diritto svizzero usano il termine POSSESSION (POSSESSO) per indicare il potere di fatto sulla cosa scompagnato dall’intento di considerarsi proprietario, mentre in Francia e in Italia questo potere viene chiamato per lo più detention ( detenzione).
Può avvenire che un legislatore manifesti la sua volontà in molte lingue e in tal caso le multiple dizioni legislative non possono non essere ridotte ad un significato uniforme (esempio il diritto formulato da fonti europee). Il giurista del rinascimento si esprimeva in Latino. Quando si formarono le lingue giuridiche francesce, tedesca, italiana ecc.. Ognuna di queste versioni assegnò a vocaboli scelti a questo fine il compito di tradurre le corrispondenti espressioni latine e questa circostanza assicurò l’omogeneità dei termini; Dunque il comparatista , ogni volta che decide di mettere a confronto due ordinamenti, deve preliminarmente affrontare il problema della lingua e della giusta traduzione del linguaggio usato per esprimere concetti che intende comparare
Se il comparatista inventaria i dati più stabili di un dato sistema, egli redige una specie di ritratto dei connotati propri e caratterizzanti dell’ordinamento preso in esame. La sistemologia , è una disciplina che si preoccupa di raccogliere i dati utili ai fini della comparazione. Prendendo la tendenza a ragionare in base a regole giuridiche di dettaglio , lo stile delle leggi, la qualità della produzione letteraria , ossia tutti quegli elementi che si ricollegano spesso con la storia del diritto del Paese preso in esame
Ogni scienza che si occupa di fenomeni comparabili tende a raggrupparli in base alle loro somiglianze. Molto importante è la classificazione operata negli anni 60 dallo studioso francese David, che è stato il primo comparatista ad evidenziare l'importanza di raggruppare gli ordinamenti per "famiglie". DAVID aveva distinto:
1° FAMIGLIA
dunque grave ingerenza ad opera dello Stato, ed alla generale collettivizzazione dei mezzi di produzione agricola).
La ripartizione di R. David ha ricevuto varie CRITICHE.
In particolare, la classificazione Davidiana è stata più radicalmente contestata da più parti assumendo che il suo carattere è EUROCENTRICO (ossia incentrato sull’europa e l’america): R.David ha infatti confinato ordinamenti extraeuropei in un capitolo residuale della sua opera.
Infine David insiste soprattutto sulla dicotomia fra sistemi common law e sistemi romanisti : ma questa dicotomia non piace a tutti
Avere un diritto uniforme significa avere un’unità culturale e di conseguenza eliminazione di tutte quelle che sono delle DIFFERENZE tra i vari ordinamenti nazionali che potrebbero ostacolare gli scambi.
La domanda che ci si pone è se si deve desiderare la DIVERSITA’ dei diritti o si deve auspicare alla loro UNIFORMITA ’.
Se una comunità non parla una sola lingua, ciò contraddice lo scopo della lingua, che consiste nella comunicazione , se non viene osservato un unico diritto , si va contro lo scopo del diritto stesso, perché non vi è una garanzia di soluzione di conflitto uguale per tutti.
La spiegazione alla diversità è molto semplice, tutto ciò che è reale è diverso, senza diversità non vi sarebbe progresso.
A tal proposito esistono numerosi ordini giuridici , con connotati e strutture diverse da quelle a noi familiari:
Si deve tenere presente che il diritto MUTA e lo fa in continuazione. Tale processo può essere inquadrato in chiave evolutiva , ma lo studioso è interessato a captare le cause delle innovazioni giuridiche se queste seguano regole o ritmi.
Le forme culturali (religione,lingua, diritto, arte) possono essere imitate. Ogni gruppo umano può far sue le strutture linguistiche di un altro ordinamento e questo fenomeno si chiama DIFFUSIONE , che controbilancia gli effetti dell’evoluzione.
La nascita di un modello originale è raro perché gli ordinamenti si IMITANO tra di loro, per avere “uguale prestigio” oppure per il desiderio di diffondere il proprio modello culturale.