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Diritto privato 2022, Appunti di Diritto Privato

Appunti e dispense di diritto privato anno 2022/2023

Tipologia: Appunti

2023/2024

Caricato il 03/03/2026

Eleonora1403
Eleonora1403 🇮🇹

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CAPITOLO I: La nozione di diritto
Il diritto è l’insieme delle norme giuridiche presenti in un ordinamento giuridico le quali
disciplinano le relazioni interpersonali. Il diritto da rilievo a comportamenti, atti e
interessi attraverso la regolamentazione, con lo scopo di garantire la convivenza
sociale.
La società a sua volta produce diritto e regolamentazione, ma è ben diversa dalla
norma giuridica. La norma giuridica è una regola imposta dallo Stato e ha lo scopo di
garantire lo svolgimento corretto della vita collettiva prevenendo comportamenti
illeciti. In quanto obbligatoria, la sua inosservanza ha come conseguenza una
sanzione: esecuzione forzata).
La norma sociale è invece l’insieme delle buone regole di condotta seguite
dall’individuo e riguardano la sua coscienza, il suo modo di pensare e le sue credenze.
In quanto non obbligatorie, la loro inosservanza non produce nessuna conseguenza e
sanzione, per questo si dice che non è giuridicamente rilevante (esempio: in autobus
lascio il posto ad una donna incinta.)
Il diritto pubblico è l’insieme delle norme che disciplinano l’organizzazione e il
funzionamento dello Stato, delle istituzioni e degli enti pubblici, oltre ai rapporti fra
cittadino e gli enti al fine di perseguire l’interesse pubblico. Lo Stato esercita un potere
autoritativo in quanto l’interesse pubblico e sovraordinato a quello individuale. Fanno
parte del diritto pubblico altre branche come il diritto costituzionale, amministrativo,
penale, tributario…
Il diritto privato è l’insieme delle norme che regolano i rapporti tra soggetti che si
trovano in posizione di parità e quindi si occupa degli interessi individuali. (anche lo
stato può agire per interesse individuale e non pubblico).
L’ordinamento giuridico è l’insieme delle regole di un sistema unitario, per le quali è
assicurata l’applicazione attraverso mezzi coercitivi (contro la volontà del soggetto)
per garantire la realizzazione dell’interesse tutelato.
La disposizione normativa fa riferimento all’insieme delle parole e della connessione
verbale così come sono.
La norma giuridica invece, rappresenta l’interpretazione che il giurista è riuscito a
tirare fuori dalla lettura disposizione.
Per capire meglio, mentre la disposizione è unica, le norme che possono tirarsi fuori da
quest’ultima sono molteplici.
Il giudice è colui che interpreta la norma applicandola ai casi concreti; due tipi di
interpretazione:
Giudiziale: quando è compiuta dai giudici nell’esercizio della funzione
giurisdizionale, ed è vincolante per tutti i destinatari.
Autentica: quando proviene dallo stesso legislatore per chiarire il significato di
norme preesistenti—la norma interpretativa, successiva nel tempo alla legge
interpretata, ha efficacia retroattiva ed è vincolante per tutti i destinatari.
Per interpretare la norma il giudice si serve di alcuni criteri presenti nella sezione delle
“Preleggi” o “Disposizioni sulla legge in generale” nel Codice Civile.
1 comma:
1) Criterio interpretativo letterale: “nell’applicare la legge non si può ad essa
attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole
secondo la connessione di esse”. (vox iuris)
2) Criterio interpretativo logico-funzionale : “e dall’intenzione del legislatore”, cioè
il significato va ricercato nella ragione e quindi secondo il suo scopo.
(ratio iuris)
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CAPITOLO I: La nozione di diritto Il diritto è l’insieme delle norme giuridiche presenti in un ordinamento giuridico le quali disciplinano le relazioni interpersonali. Il diritto da rilievo a comportamenti, atti e interessi attraverso la regolamentazione, con lo scopo di garantire la convivenza sociale. La società a sua volta produce diritto e regolamentazione, ma è ben diversa dalla norma giuridica. La norma giuridica è una regola imposta dallo Stato e ha lo scopo di garantire lo svolgimento corretto della vita collettiva prevenendo comportamenti illeciti. In quanto obbligatoria, la sua inosservanza ha come conseguenza una sanzione: esecuzione forzata). La norma sociale è invece l’insieme delle buone regole di condotta seguite dall’individuo e riguardano la sua coscienza, il suo modo di pensare e le sue credenze. In quanto non obbligatorie, la loro inosservanza non produce nessuna conseguenza e sanzione, per questo si dice che non è giuridicamente rilevante (esempio: in autobus lascio il posto ad una donna incinta.) Il diritto pubblico è l’insieme delle norme che disciplinano l’organizzazione e il funzionamento dello Stato, delle istituzioni e degli enti pubblici, oltre ai rapporti fra cittadino e gli enti al fine di perseguire l’interesse pubblico. Lo Stato esercita un potere autoritativo in quanto l’interesse pubblico e sovraordinato a quello individuale. Fanno parte del diritto pubblico altre branche come il diritto costituzionale, amministrativo, penale, tributario… Il diritto privato è l’insieme delle norme che regolano i rapporti tra soggetti che si trovano in posizione di parità e quindi si occupa degli interessi individuali. (anche lo stato può agire per interesse individuale e non pubblico). L’ordinamento giuridico è l’insieme delle regole di un sistema unitario, per le quali è assicurata l’applicazione attraverso mezzi coercitivi (contro la volontà del soggetto) per garantire la realizzazione dell’interesse tutelato. La disposizione normativa fa riferimento all’insieme delle parole e della connessione verbale così come sono. La norma giuridica invece, rappresenta l’interpretazione che il giurista è riuscito a tirare fuori dalla lettura disposizione. Per capire meglio, mentre la disposizione è unica, le norme che possono tirarsi fuori da quest’ultima sono molteplici. Il giudice è colui che interpreta la norma applicandola ai casi concreti; due tipi di interpretazione:  Giudiziale: quando è compiuta dai giudici nell’esercizio della funzione giurisdizionale, ed è vincolante per tutti i destinatari.  Autentica: quando proviene dallo stesso legislatore per chiarire il significato di norme preesistenti—la norma interpretativa, successiva nel tempo alla legge interpretata, ha efficacia retroattiva ed è vincolante per tutti i destinatari. Per interpretare la norma il giudice si serve di alcuni criteri presenti nella sezione delle “Preleggi” o “Disposizioni sulla legge in generale” nel Codice Civile. 1 comma:

1) Criterio interpretativo letterale: “nell’applicare la legge non si può ad essa

attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse”. (vox iuris)

2) Criterio interpretativo logico-funzionale: “e dall’intenzione del legislatore”, cioè

il significato va ricercato nella ragione e quindi secondo il suo scopo. (ratio iuris)

3) Criterio interpretativo sistematico: quando l’interpretazione letterale dia luogo a

incertezze o dubbi, si fa ricorso al sistema complessivo, ossia il quadro delle norme entro il quale la norma si colloca. 2 comma: postulato della completezza dell’ordinamento giuridico

  1. Criterio interpretativo analogica legis: “se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe”, si consideri però che non è consentita l’interpretazione analogica delle leggi penali e eccezionali. Il legislatore contempla la possibilità che vi siano fattispecie non previste né risolte da norme giuridiche. Esso prevede cioè, l’esistenza di alcune lacune (vuoto normativo) le quali devono essere colmate dal giudice che non può rifiutarsi di risolvere un caso adducendo alla mancanza di norme e che quindi applicherà quella di un caso analogo (integrazione del sistema normativo).
  2. Criterio interpretativo analogia iuris: “se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato” Il risultato dell’atto interpretativo può essere:  Interpretazione restrittiva quando si restringe il significato della parola usata dal legislatore, cioè si limita l’uso normale di quel termine.  Interpretazione estensiva quando, all’opposto si estende il significato delle parole oltre all’uso cui sono normalmente destinate. CAPITOLO II: Le fonti del diritto Le fonti del diritto (fonti di produzione) sono quei atti o fatti che producono norme giuridiche e si trovano all’articolo 1 delle disposizioni sulla legge in generale disposte nel 1942 e per questo devono essere integrate con la Costituzione del 1948 e della normativa comunitaria. Infatti questo elenco è limitato alle leggi, ai regolamenti, alle norme corporative (abrogate insieme al regime fascista) e agli usi. Si applica il principio gerarchico, in cui la fonte quella subordinata non può contraddire quella sovraordinata, sennò avviene l’illegittimità costituzionale (attraverso un giudizio accentrato e non diffuso da parte di un giudice ad hoc in sede di Corte Costituzionale). Se si trovano sullo stesso rango invece, si applica il principio cronologico e quindi si deve utilizzare la normativa più recente.
  3. Costituzione: emanata nel 1948, rappresenta la conquista della democrazia, del regime politico repubblicano e della sovranità popolare. Racchiude il principio democratico, della dignità sociale, dell’uguaglianza e quello solidaristico. E’ composta da 139 articoli di cui 12 principi fondamentali.
  4. Regolamenti comunitari (dell’Unione Europea): immediatamente efficaci negli stati membri come se fosse una normativa interna, e che prevalgono sulle leggi nazionali. Direttive: atti normativi che non entrano a far parte dell’ordinamento giuridico degli Stati membri, ma obbligano i paesi dell’UE a raggiungere un determinato risultato. Le direttive devono essere recepite dal Governo, delegato dal Parlamento, 1 volta all’anno attraverso le leggi di delegazione europea. A meno

che non si tratti di direttive Self Executing, cioè direttive sufficientemente

dettagliate nei propri contenuti, che, quindi, non necessita di alcun provvedimento di attuazione da parte dello Stato membro.

  1. Leggi ordinarie (art.2): atti normativi approvati dal Parlamento e promulgati dal Presidente della Repubblica, per poi essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale

Fino a quando rimangono in vigore? Fino a quando vengono abrogate, cioè cessano di avere efficacia. Art.15 preleggi abrogazione espressa: essa si verifica quando il legislatore emana un’esplicita disposizione abrogatrice. Abrogazione tacita: essa può aversi sia per incompatibilità della disciplina pregressa con la nuova, sia perché la materia è interamente disciplinata da successive disposizioni: in quest’ultima ipotesi, le norme si intendono abrogate anche quando non siano difformi o in contrasto con la nuova disciplina. Secondo l’art.11 delle Preleggi, la legge non ha effetto retroattivo. Per questo la legge può disciplinare solo i casi nati dopo la sua entrata in vigore e non precedentemente. Non ammette deroghe in campo penale e eccezionale. CAPITOLO III: I soggetti I soggetti di diritto sono i titolari delle situazioni giuridiche soggettive e degli interessi a essi sottostanti. Ogni ordinamento individua quali sono i soggetti ai quali attribuire diritti e obblighi; nel nostro ordinamento, alle persone fisiche e agli enti. La persona fisica è chiamata tale perché il nostro ordinamento le riconosce la capacità giuridica, cioè l’idoneità ad essere titolare di diritti e doveri. E, secondo il nostro c.c, la capacità giuridica si acquista al momento della nascita. Secondo la giurisdizione è nato il soggetto che al momento del parto è vivo e vitale, e quindi ha autonoma capacità respiratoria. La persona fisica si considera deceduta quando sussiste la cessazione irreversibile delle funzioni dell’encefalo. Con la morte si apre la successione, cioè si determina l’attribuzione ad altri soggetti dei diritti di natura patrimoniale, che facevano capo al defunto. Le persone fisiche e gli enti verso i quali si indirizza la norma giuridica sono qualificati “soggetti di diritto”. Ma in verità, il legislatore tutela e riconosce situazioni giuridiche soggettivamente rilevanti anche al “concepito” e addirittura al “non concepito”: l’ultimo comma dell’art. c.c recita che “possono inoltre ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non ancora concepiti”. Essi acquisteranno una limitata capacità giuridica. L’articolo 1 però precisa che “i diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all’evento della nascita”. La giurisdizione inoltre, si occupa del riconoscimento del danno alla salute nel caso di lesione verificatesi prima della nascita e legate a condotte di terzi; pertanto la Corte di Cassazione ha affermato che il nascitura ha diritto a nascere sano. Diversa dalla capacità giuridica, è la capacità di agire, che secondo l’articolo 2 del c.c, è l’attitudine ad esercitare i diritti di cui si è titolare mediante il compimento di atti giuridici; e si acquista al compimento del diciottesimo anno di età. Prima del compimento di questa età, il soggetto non può porre in essere atti giuridici di cui può essere titolare, e quindi si farà riferimento all’istituto della responsabilità genitoriale (ex potestà genitoriale), che consiste nel porre obbligo ai genitori di provvedere all’educazione e all’assistenza dei figli. Attribuisce quindi ai genitori, il diritto di amministrare i beni di cui il figlio è titolare, sotto la vigilanza di un giudice tutelare; per questo si dice che i genitori abbiano la rappresentanza legale, cioè la situazione che avviene quando un soggetto, il rappresentante, può porre in essere atti in nome (spendendo il nome del rappresentato) e per conto (nell’interesse del rappresentato) del rappresentato. L’effetto degli atti ricadranno direttamente nella sfera giuridica del rappresentato e non del rappresentante.

La tutela del minore è tale che questi atti di amministrazione patrimoniale, se posti in essere da lui personalmente e autonomamente, prima del compimento della maggiore età, saranno improduttivi di effetti. Atti di ordinaria amministrazione atti funzionali alla conservazione dell’integrità del patrimonio e sono compiuti disgiuntamente da ciascuno dei genitori, senza autorizzazione del giudice. Atti di straordinaria amministrazione implicano invece una modificazione del valore capitale del patrimonio stesso e sono compiuti congiuntamente dai genitori e devono essere autorizzati dal giudice, provando che siano utili o necessari. (es. compravendita). Usufrutto legale sui beni dei figli da la possibilità ai genitori di usufruire dei beni dei figli con l’unico vincolo che i frutti percepiti siano destinati al mantenimento della famiglia e all’istruzione ed educazione dei figli. Atti strettamente personali atti che possono essere posti in essere solo dalla persona a cui fanno riferimento (testamento, donazione, matrimonio) e non ammette quindi sostituzione. Se si perde la responsabilità genitoriale verrà nominato un tutore, ma su questo incombono maggiori controlli. Modifiche alla normale capacità di agire possono derivare da:  Emancipazione: istituto per effetto del quale un minore, autorizzato dal Tribunale a contrarre matrimonio, acquista la capacità di compiere atti di ordinaria amministrazione. Per gli atti di straordinaria amministrazione verrà

affiancato da un curatore, il quale non sostituisce la propria volontà a quella del

minore, ma svolge soltanto una funzione di assistenza e controllo. Il minore emancipato può inoltre essere autorizzato dal Tribunale ad esercitare un’attività d’impresa e acquisterà perciò, la capacità di porre in essere atti di straordinaria amministrazione, acquisendo l’intera capacità di agire.  Interdizione giudiziale: soggetto che si trova in una situazione di abituale infermità mentale, dichiarato tale con una sentenza del giudice, che lo rende incapace di provvedere ai propri interessi e perderà così la capacità di agire. Verrà perciò nominato un tutore che agirà per conto e nell’interesse dell’interdetto e qualsiasi atto posto in essere dall’interdetto è annullabile, nell’interesse e a protezione dell’incapace.  Interdizione legale: è una pena accessoria disposta nei confronti di coloro che siano stati condannati all'ergastolo o alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni per delitto non colposo. In questo caso il soggetto sarà sostituito, nel compimento di atti giuridicamente rilevanti (es. contratti, atti giuridici), da un tutore sino all'espiazione della pena.  Inabilitazione: istituto per cui le persone che hanno infermità mentale non grave o si comportano in maniera da pregiudicare il patrimonio familiare (eccessiva prodigalità) o sono ciechi dalla nascita e privi di un’educazione sufficiente a renderli autonomi: si nomina un curatore che si sostituisce nell’attività giuridica della persona fisica, ma non completamente come il tutore nell’interdizione giudiziale. Questi soggetti mantengono la capacità di agire per gli atti di ordinaria amministrazione. Lo stato di interdizione o inabilitazione può essere revocato qualora vengano meno le cause che hanno provocato l’interdizione e l’inabilitazione.  Incapacità naturale: è quella dovuta a cause, anche transitorie, che rendono un soggetto momentaneamente non in grado di intendere e di volere. L’articolo 428 stabilisce che gli atti compiuti in stato di incapacità naturale possono

Nel 1942 si riteneva che solamente le persone giuridiche fossero soggetti di diritto, cioè centri autonomi; mentre gli enti di fatto (enti non riconosciuti) non erano soggetti autonomi dai loro membri, ma erano riferiti a tutti i suoi associati sotto forma di contitolarità. Dagli anni ’70 invece, anche gli enti di fatto entrano a far parte dei soggetti di diritto autonomi dai loro membri e titolari di situazioni giuridiche ad esse riferibili. Se l’ente è soggetto di diritto, risponde dei suoi debiti attraverso il suo patrimonio, e quindi si dice che godono di autonomia patrimoniale, distinta dal patrimonio personale dei membri. Avendo riconosciuto la parità tra enti riconosciuti e non, quale è la distinzione? Consiste nel tipo di autonomia patrimoniale. Gli enti riconosciuti, e quindi dotati di personalità giuridica, godono di un’autonomia patrimoniale perfetta; il patrimonio della persona giuridica è separato da quello dei singoli soci che, in caso di insufficienza del patrimonio sociale a far fronte ai debiti contratti, non risponderanno con il proprio. Gli enti non riconosciuti, invece, non avendo personalità giuridica, hanno un’autonomia patrimoniale imperfetta: se “il fondo comune” è insufficiente, risponderanno con il proprio patrimonio i soci che hanno agito in nome e per conto dell’’ente. Gli enti riconosciuti vengono iscritti al registro delle persone giuridiche presso le prefetture e, dal momento dell’iscrizione, le vicende che le riguarderanno verranno registrate in questo registro pubblico forma di pubblicità che le rende opponibili ai terzi. Ciò non avviene per gli enti non riconosciuti. Gli enti hanno una capacità giuridica generale, cioè sono titolari delle situazioni giuridiche più svariate, sia patrimoniale che non (diritto al nome), a meno che ci siano dei limiti eccezionali. Mentre per quanto riguarda la capacità di agire, esiste il rapporto di immedesimazione organica, cioè l’ente agisce tramite delle persone fisiche che, in quanto inserite nella sua organizzazione, è come se fossero dei suoi organi. Questo meccanismo è diverso dalla rappresentanza in quanto i due soggetti (rappresentante e rappresentato) non si immedesimano, ma sono distinti creando un rapporto intersoggettivo. La differenza tra associazione, fondazione e comitato si delinea a seconda del rapporto e della prevalenza di tre elementi materiali: le persone fisiche, il patrimonio e lo scopo. Associazione in questa è prevalente l’elemento personale, cioè quello delle persone fisiche, in grado di incidere sugli scopi e quindi sul rapporto tra patrimonio e scopo. L’associazione è un’aggregazione organizzata di persone che condivide interessi comuni e legate dal perseguimento di uno scopo comune. È costituita da una pluralità di persone fisiche, chiamati associati, i quali costituiscono l’associazione stessa, tramite un contratto di associazione che è un contratto plurilaterale con comunione di scopo (atto costitutivo del soggetto di diritto). Ad esso si unisce lo statuto, cioè il regolamento dell’ente. L’assemblea esprime la propria volontà attraverso l’assemblea degli associati, che adottano delle delibere che riguardano le vicende della vita dell’ente (associati che nominano e revocano gli amministratori, approvano il bilancio…) per questo prevalgono le persone fisiche. Un altro organo sono gli amministratori, nominati dall’assemblea degli associati, che hanno un compito decisionale e operativo, cioè attuano indirizzi generali e esprimono verso l’esterno la volontà dell’ente. Esempi di associazioni sono i circoli sportivi, culturali…

Fondazione in questa è prevalente l’elemento patrimoniale. La fondazione è un complesso di beni volti al conseguimento di scopi non economici. Esiste un soggetto fondatore che fa nascere l’ente tramite un atto fondativo unilaterale, che può essere inter vivos o anche un testamento; lo dota di un patrimonio vincolandolo ad un preciso scopo non economico. Nell’atto fondativo, detta le regole e i vincoli che devono essere rispettati dagli amministratori, i quali non hanno la possibilità di incidere sugli scopi della fondazione che sono quelli stabiliti ab origine dal fondatore nell’atto fondativo. Esempio di fondazione è quella della ricerca contro il cancro. Comitato ente di fatto e quindi non riconosciuto che viene costituito da una pluralità di persone che si danno un programma per seguire scopi altruistici raccogliendo fondi tra il pubblico, richiedendo delle oblazioni, per poi andare a destinare il denaro o i beni, al perseguimento dello scopo del programma iniziale. I comitati, essendo enti di fatto, rispondono delle obbligazioni i suoi componenti personalmente e solidalmente. CAPITOLO IV: La nozione di diritto soggettivo e la sua classificazione Le situazioni giuridiche soggettive sono situazioni in cui i privati vengono a trovarsi in seguito ad applicazioni di norme che disciplinano comportamenti ed interessi individuali. Possono essere:  Attive  Passive Le situazioni giuridiche attive situazioni in cui al soggetto è consentita la realizzazione di un proprio interesse (vantaggio). Le situazioni giuridiche passive situazioni in cui al titolare viene imposta una determinata condotta prevedendo la subordinazione del suo interesse a quello di altri soggetti (svantaggio). Le situazioni giuridiche attive si suddividono in:

  1. Diritto soggettivo
  2. Aspettativa
  3. Potestà
  4. Interesse legittimo
  5. Diritto soggettivo Situazione in cui si trova un soggetto a cui l’ordinamento attribuisce dei poteri che consentono la realizzazione piena dei propri interessi. Si tratta di tutele sostanziali e processuali attraverso modalità diverse a seconda del tipo di diritto soggettivo, dell’interesse tutelato e della tutela offerta. A loro volta i diritti soggettivi possono essere:

1.1. Assoluti: il titolare di questo diritto realizza il proprio interesse senza aver

bisogno della cooperazione altrui e può opporlo a tutti i consociati, cioè erga

omnes. A loro volta i diritti assoluti si suddividono in: diritti della personalità,

competono alla persona a salvaguardia di situazioni strettamente legate a sé

stessa (profilo della persona, diritto alla riservatezza, al nome…) diritti di

proprietà e altri diritti reali, cioè quei diritti che si esercitano sulle cose “res”. I

diritti reali su cosa altrui a loro volta si articolano in : diritti reali di godimento e

di garanzia. I primi attribuiscono al titolare creditore il potere di utilizzare il

bene di proprietà altrui secondo determinate modalità (uso, usufrutto, abitazione, superficie, enfiteusi e servitù). I secondi attribuiscono al titolare creditore il potere di soddisfarsi in caso di inadempimento del debitore sul ricavato della vendita del bene offerto in garanzia, che a seconda che abbiamo ad oggetto beni mobili o immobili, si denominano rispettivamente pegno ed ipoteca.

1.2. Relativi: il titolare di questo diritto realizza il proprio interesse a seguito del

comportamento di un altro soggetto, contro il quale soltanto (e per questo si parla di relatività, erga singulum) il diritto è opponibile e verso il quale egli può

  1. Dovere situazione giuridica soggettiva passiva contrapposta al diritto soggettivo assoluto, che comporta la necessità di soddisfare con i comportamenti imposto, un interesse generale. Es: pagare le imposte
  2. Obbligo situazione giuridica soggettiva passiva contrapposta al diritto soggettivo relativo, che comporta la necessità di soddisfare, con il comportamento imposto, l’interesse specifico di uno o più soggetti. Es: pagare il credito, risarcire il danneggiato…
  3. Soggezione situazione giuridica soggettiva passiva contrapposta al diritto potestativo, in cui il soggetto subisce passivamente l’esercizio del diritto altrui senza potersi opporre. Es: mio marito non deve far nulla per realizzare il mio interesse a separarmi, né può far nulla per impedirlo.
  4. Onere comportamento che, pur non essendo obbligatorio, è indispensabile tenere se si vuole conseguire un determinato risultato. Es: è un onere pagare le tasse universitarie se si vuole sostenere l’esame. I diritti soggettivi non hanno una durata illimitata nel tempo. Molti diritti, soprattutto quelli di natura patrimoniale, se non vengono esercitati per lungo periodo cadono in prescrizione. La prescrizione è un istituto che produce l’estinzione del diritto soggettivo per effetto dell’inerzia del titolare perché non lo esercita o non lo usa nel tempo determinato dalla legge. Inoltre l’ordinamento prevede che l’inerzia nell’esercizio del diritto prolungata, determina il mancato riconoscimento della possibilità di azionare in giudizio quel diritto. La prescrizione ordinaria è di 10 anni dal momento in cui il titolare può iniziare a far valere il proprio diritto, ma esistono prescrizioni più brevi, ad esempio di 5 anni quella riferita all’annullamento di un atto, o più lunghe, di 20 anni, ad esempio per l’estinzione dei diritti reali limitati. Non tutti i beni si prescrivono: sono imprescrittibili quelli di cui il soggetto non può disporre e di cui non può essere privato, come i diritti della personalità e della proprietà. L’ordinamento considera alcune ragioni dell’inerzia che determinano:  La sospensione: La sospensione della prescrizione è determinata da fatti giustificati dalla legge che riguardano particolari rapporti intercorrenti fra le parti (es. i rapporti fra i coniugi, fra genitori che esercitano la responsabilità genitoriale e il minore, fra interdetto e tutore). A questo punto la prescrizione si sospende e si somma il tempo antecedente e successivo all’evento, come se fosse una parentesi.  L’interruzione: si verifica l'interruzione quando il titolare del diritto compie un'attività idonea a mostrare la sua volontà di esercitarlo. Dal momento in cui quest'attività è stata compiuta si calcola un nuovo periodo di prescrizione, che dura altri 10 anni. La decadenza : la decadenza è in istituto che prevede l’estinzione del diritto soggettivo causato dal mancato esercizio del diritto in un determinato periodo di tempo. Es: il diritto di partecipare a un concorso decade se la domanda non viene presentata nei termini stabiliti. La decadenza non è soggetta a interruzione né a sospensione, perché prescinde dall’inerzia. L’unico modo per impedire la decadenza è compiere l’atto richiesto. Il termine di decadenza è breve, spesso di giorni; per esempio ho a disposizione 8 giorni dalla scoperta per denunziare la scoperta di un vizio occulto e quindi per far valere la garanzia per vizi della cosa.

CAPITOLO VI: Fatto, atto e negozio giuridico L’attività giuridicamente rilevante si snoda in una serie di fatti e di atti che si atteggiano variamente e ai quali il diritto attribuisce un preciso significato.  Fatti  Atti  Negozi giuridici Per fatto giuridico si intende qualsiasi evento naturale o umano che, a prescindere dalla volontà di un soggetto, determina effetti giuridicamente rilevanti. È un fatto giuridico la nascita (che fa acquistare la capacità giuridica), la morte (a seguito della quale si apre la successione), il trascorrere del tempo (che può far perdere un diritto per prescrizione). Per atto giuridico si intende qualsiasi atto volontario rispetto al quale è rilevante la volontà dell’uomo del porre in essere l’atto, dal quale, però, conseguono gli effetti previsti dalla legge. È un atto giuridico il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio, e quindi non si può procedere al riconoscimento ma decidere di sottrarsi all’obbligo di mantenimento, istruzione, educazione… Per negozio giuridico si intende una categoria elaborata dalla dottrina (studiosi del diritto) e sono anch’essi volontari come gli atti, ma consistono in una manifestazione di volontà diretta alla produzione di effetti giuridici riconosciuti e garantiti dall'ordinamento. Sono negozi giuridici il testamento ed il contratto (per il principio di autonomia contrattuale secondo il quale le parti sono libere d decidere il contenuto del contratto). CAPITOLO IX: Diritti della personalità, diritti reali, proprietà, beni e possesso

I diritti della personalità attingono ad interessi inerenti alla persona come p.e. il diritto

al nome, all’integrità fisica e morale… I diritti della personalità rientrano nei diritti inviolabili dell’uomo riconosciuti e garantiti, in quanto sono diritti innati preesistenti e pertanto inviolabili dallo Stato e nei confronti dei consociati. L’elenco di questi diritti è individuabile all’articolo 2 della Costituzione; è un’individuazione aperta, cioè soggetta a mutamenti storici della coscienza sociale che hanno portato al riconoscimento di altri diritti fondamentali della persona come il diritto alla riservatezza e all’identità personale. I diritti inviolabili hanno 5 caratteristiche: Diritti assoluti, il titolare di questo diritto realizza il proprio interesse senza aver bisogno della cooperazione altrui e può opporlo a tutti i consociati, cioè erga omnes. Diritti imprescrittibili, diritto che non si estingue nonostante il trascorrere del tempo senza che esso venga esercitato. Necessarietà, cioè competono a tutte le persone fisiche dalla nascita alla morte, e anche agli enti. Non patrimonialità, cioè non suscettibili di una immediata valutazione economica. Diritti indisponibili, diritti soggettivi che non possono essere trasmessi dal titolare a un altro soggetto e si possono estinguere con la morte del titolare. Per esempio: la persona alla quale si contesti il diritto all’uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall’uso che altri ne facciano indebitamente, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni. Può fare un’azione di reclamo nel caso di contestazione o usurpazione nel caso di uso indebito del nome, agendo in giudizio chiedendo la cessazione del fatto lesivo e il risarcimento del danno.

o Uso: diritto affine all’usufrutto; diritto di servirsi di una cosa e, se è fruttifera, di raccogliere i frutti nella quantità occorrente ai bisogni propri e della propria famiglia. -il diritto di uso non è cedibile ad altri. -la differenza con l’usufrutto è notevole; nell’uso il titolare può utilizzare il bene, ma non può alienare il suo diritto e può appropriarsi dei frutti solo in quantità limitata. o Abitazione: diritto affine all’usufrutto; diritto di abitare una casa limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia. -il diritto di abitazione non è cedibile ad altri. -differenza tra abitazione (diritto reale di godimento) e locazione (diritto personale di godimento). o Servitù prediale: consiste nel peso imposto sopra un fondo (fondo dominante) per l’utilità di un altro fondo (fondo servente) appartenente a diverso proprietario. -servitù affermative, permettono al proprietario del fondo dominante forme di utilizzazione diretta del fondo servente (servitù di passaggio, di attingere acqua...) e l'obbligo gravante sul proprietario del fondo servente consiste semplicemente in un lasciar fare. -servitù negative, consistono in un obbligo di non fare del proprietario del fondo servente (servitù di non edificare o di sopraelevare...). -servitù coattive, imposte al proprietario di un fondo anche contro la sua volontà tramite sentenza del giudice. -servitù volontarie, si originano liberamente su base contrattuale. -servitù apparenti, esistono delle opere visibili e permanenti che ne denotano l’esistenza (strada, acquedotto…). Solo le servitù apparenti possono essere acquistate anche a mezzo dell'usucapione o della destinazione del padre di famiglia. -servitù non apparenti, non esistono opere visibili e permanenti che ne denotano l’esistenza. Le servitù in generale godono del principio della doppia inerenza, secondo la quale si fa riferimento ai fondi e non alle persone e di conseguenza il peso graverà sul fondo servente a prescindere dal proprietario. Anche per quanto riguarda il fondo dominante, l’utilità rimane impressa su di esso e non sul proprietario. Le servitù possono essere costituite per contratto, per testamento, tramite sentenza, per usucapione o per destinazione del buon padre di famiglia. Quest’ultima è una costituzione a titolo originario e ricorre con riferimento ad un caso: due fondi appartenenti allo stesso proprietario, il quale pone le cose in modo che uno serva all’utilità dell’altro ma non può esistere servitù perché i due fondi sono di proprietà di un unico soggetto. Qualora dovesse vendere uno dei due fondi, automaticamente senza dire nulla si costituirebbe la servitù a titolo originario. Le servitù possono estinguersi per rinuncia, per confusione (quando viene meno, per una qualsiasi ragione, il requisito della diversità dei proprietari dei due fondi), per prescrizione e per non uso ventennale. Inoltre il codice prevede un’azione a difesa della servitù, cioè l’azione confessoria, tramite cui il proprietario del fondo dominante può agire in giudizio dichiarando l’esistenza del diritto di servitù e far cessare turbative e molestie ed eventualmente anche il risarcimento del danno, secondo il carattere dell’assolutezza. Classificazione beni

Beni pubblici : beni appartenenti allo Stato e agli altri enti pubblici, ma la regolamentazione è diversa a seconda che essi appartengano al demanio pubblico o al patrimonio dello Stato.

 Demanio pubblico:

 Demanio pubblico necessario: beni elencati all’articolo 822 e che non possono appartenere ai privati (fiumi, laghi...)  Demanio pubblico accidentale: beni destinati ad uso pubblico ma che potrebbero anche formare oggetto di appartenenza ai privati (strade, autostrade…). Se sono dello Stato, rientrano nel demanio, e non nei beni patrimoniali indisponibili. I beni che fanno parte del demanio pubblico in generale sono assoggettati ad un

regime particolare: sono inalienabili (ogni atto di trasferimento del bene demaniale

(compravendita, donazione ecc.) è nullo; impignorabili, cioè non soggetti a

pignoramento; non usucapibili, cioè il protratto possesso da parte dei privati non ne fa

acquistare la proprietà); non sono ipotecabili, cioè non soggetti ad ipoteca.

 Patrimonio dello Stato: beni che non fanno parte del demanio ma

appartengono ugualmente allo Stato e agli altri enti pubblici.  Beni indisponibili: beni pubblici non soggetti al regime di beni demaniali e possono quindi appartenere a qualsiasi ente pubblico. Sono indisponibili perché non si può destinare il bene a fini diversi da quelli ai quali sono vincolati. Sono alienabili purché non vengano sottratti alla loro destinazione, ovvero quella pubblica (foreste, cave, miniere…).  Beni disponibili: non sono beni pubblici, ma solo beni di proprietà di un ente pubblico e come tali soggetti alle stesse norme riguardanti quelli di proprietà privata.  Beni privati : sono quelli che possono essere acquistati e alienati secondo le norme del diritto privato e possono liberamente appartenere tanto ai privati cittadini quanto allo Stato e agli enti pubblici.  Beni mobili : sono, per esclusione, tutti gli altri beni. Questi si possono alienare senza alcuna formalità.  Beni immobili : beni destinati a non muoversi. Sono tali, per l’art 812, il suolo, le sorgenti, i corsi d’acqua, gli alberi, gli edifici, le altre costruzioni e tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo. Per alienarli è richiesta la forma scritta a pena di nullità ed è previsto che l’atto di alienazione possa essere reso pubblico mediante trascrizione nei pubblici registri immobiliari.  Mobili registrati: sono chiamati i beni individuabili attraverso numeri di targa o di matricola e iscritti a pubblici registri. Sono tali gli autoveicoli, le navi, gli aerei…  Beni consumabili: beni che si distruggono con un solo utilizzo oppure dei quali si perde la disponibilità dopo un utilizzo.  Beni inconsumabili: beni che possono essere impiegati per più usi successivi.  Beni fungibili: beni sostituibili con altri dello stesso genere. Come il denaro, poiché una banconota è perfettamente sostituibile con un’altra dello stesso valore.  Beni infungibili: beni che possiedono una loro specificità che li rende unici. Sono infungibili i beni immobili, poiché un terreno non potrà mai essere perfettamente uguale a un altro terreno, né costruzione a un’altra costruzione.  Beni divisibili: I beni divisibili sono quei beni che, suddivisi in parti, conservano le loro caratteristiche e il loro valore (una torta, una risma di carta).

quelle della proprietà, le quali saranno sempre privilegiate se riguardano fatti di salute. L’art 922 disciplina i modi d’acquisto della proprietà , i quali possono avvenire i due modi. A titolo derivativo il diritto sulla cosa passa (deriva) da un soggetto a un altro: dal compratore al venditore, dal defunto all’erede… Sono il contratto (di vendita, permuta…) e la successione per mortis causa. A titolo originario il titolare acquista un diritto nuovo, non derivato da altri, e per tale ragione si presume pieno e non gravato da diritti reali minori. Sono:  Occupazione : presa di possesso, con l’intenzione di farle proprie, di cose mobili che non appartengono a nessuno. Non possono mai formare oggetto di occupazione i beni immobili perché, se non sono di proprietà di alcuno rientrano nel patrimonio dello Stato.  Specificazione : modo di acquisto della proprietà di cose realizzate con materiale altrui. In questo caso lo specificatore ne acquista la proprietà. È il caso dello scultore che crea una statua scolpendo un blocco di marmo che non gli appartiene.  Invenzione : chiunque trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento. Se entro un anno dal giorno dell’avviso non si presenta il proprietario, chi lo ha trovato acquista la proprietà a titolo originario.  Unione e commistione : forma di accessione tra due o più beni mobili. Quando due o più beni mobili sono uniti o mescolati in modo da formare una cosa unica, il proprietario della cosa di maggior valore diventa proprietario del tutto, salvo l’obbligo di dare un’indennità al proprietario delle altre cose che ha unito o mescolato alla sua. Se le cose hanno stesso valore, l’oggetto rimane in comunione.  Accessione : istituto per il quale il proprietario della cosa principale diviene proprietario anche della cosa che sia stata incorporata. P.e., se il proprietario di un terreno incarica un’impresa di costruirci sopra una casa, egli sarà considerato proprietario della casa per accessione. Deroga accessione tramite accessione invertita, quando il titolare di un fondo che costruisce sul proprio fondo, per errore e quindi in buona fede, sconfina sul fondo altrui. Se entro 3 mesi non c’è stata opposizione da parte del proprietario del fondo occupato, l’altro può agire in giudizio chiedendo che venga attribuita a lui la parte di fondo occupata; se viene accettata dovrà corrispondere al proprietario del fondo occupato il doppio del valore del fondo occupato, oltre al risarcimento del danno.  Usucapione : fondato sul possesso ininterrotto, pacifico (non contrastato dal proprietario), pubblico (esercitato in modo visibile, affinché il proprietario sia in grado di accorgersi che qualcuno gli sta usucapendo il bene) del bene per un certo periodo di tempo, ne fa acquistare la proprietà a titolo originario. Azioni a difesa della proprietà (azioni petitorie) Sono 4 ma 2 principali:  Azione di rivendicazione consente al proprietario che sia stato spossessato del bene, di agire in giudizio contro chiunque lo possieda o lo detenga per chiederne la restituzione. Deve provare di essere proprietario attraverso il titolo d’acquisto; se è stato acquistato a titolo derivativo, il mio acquisto è subordinato all’effettiva proprietà del titolare. Questa modalità viene definita probatio diabolica perché bisogna risalire fino al proprietario che ha acquistato il bene a titolo originario. Ci aiuta l’usucapione perché sommando il mio possesso a quello dei precedenti possessori, una volta compiuto il 20esimo anno di

possesso, acquisto la proprietà a titolo originario. L’azione di rivendicazione è imprescrittibile salvo un eventuale acquisto per usucapione da parte di altri.  Azione negatoria il proprietario non è stato spossessato ma viene molestato nell’esercizio del diritto di proprietà. Con questa azione il proprietario può chiedere al giudice di dichiarare l’inesistenza del diritto altrui, di far cessare le molestie e il risarcimento del danno. Il proprietario deve solamente provare di avere il titolo d’acquisto, originario o derivativo che sia.  Regolamento dei confini quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia accertato giudizialmente.  Apposizione di termini se i termini tra fondi contigui mancano o sono diventati irriconoscibili, ciascuno dei proprietari ha diritto di chiedere che essi siano apposti o ristabiliti a spese comuni.

Il possesso

Secondo l’art 1140, il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di un altro diritto reale. Si può possedere direttamente o per mezzo di un’altra persona, che ha la detenzione della cosa. Quando alla situazione di fatto non corrisponde una situazione di diritto (quando il proprietario non è proprietario) il possesso è illegittimo, e quindi avremo un possessore che agisce in buona o mala fede (si fa riferimento allo stato psicologico di consapevolezza di ignoranza di ledere un diritto altrui)

  • Di buona fede: colui che possiede ignorando di ledere un diritto altrui;
  • Di mala fede: colui che possiede sapendo di ledere un diritto altrui.
  • La colpa grave esclude la buona fede è in colpa grave colui che non si è accorto della lesione dell’altrui diritto solo perché ha omesso di usare l’ordinaria diligenza. Possesso ≠ Detenzione Il detentore è colui che esercita sul bene dei poteri riconoscendo il diritto altrui e che un altro soggetto ne sia possessore legittimo; non si comporta come proprietario perché riconosce l’esistenza di un altro. Si dice che la differenza tra i due sia nell’animus; il possesso è caratterizzato da un

elemento oggettivo (il corpus, cioè l’esercizio dei poteri sulla cosa) e da un elemento

soggettivo ( l’animus, cioè l’intenzione di comportarsi come un proprietario).

Nel detentore manca l’animus, perché non si comporta come proprietario, ma esercita dei poteri sulla base di un titolo che gli attribuisce l’esercizio dei poteri tramite una regolamentazione e in base al rapporto detentore-possessore (es. locazione). L’ordinamento tutela il possesso in quanto tale, a prescindere che sia legittimo o illegittimo, di buona o mala fede attraverso due azioni (azioni possessorie):  Azione di reintegrazione consente al possessore che è stato spogliato violentemente o clandestinamente, di agire in giudizio chiedendo di essere reintegrato del bene, entro un anno dallo spoglio. Oltre al possessore, anche il detentore qualificato può agire; il detentore qualificato è colui che tiene il bene anche nel proprio interesse.  Azione di manutenzione consente al possessore di agire per ottenere la cessazione delle molestie e turbative sul bene dove esercita il possesso, entro un anno. Può essere fatta dal possessore e non dal detentore; il possesso tutelabile è quello che ha per oggetto beni immobili e universalità di mobili; l’azione è proponibile se il possesso dura continuativamente e senza interruzioni da almeno un anno.

Il successore a titolo particolare (es acquirente) può invece decidere se unire o meno il suo possesso a quello del dante causa. Dipende dalla convenienza derivante dell’usucapione e dalla manutenzione. CAPITOLO X: La pubblicità La pubblicità è un metodo di segnalazione dell’esistenza giuridica dei fatti, atti e negozi giuridici e delle loro modificazioni. Risponde a delle chiare esigenze di certezza delle situazioni giuridiche, di sicurezza nei traffici giuridici e di tutela dell’affidamento dei terzi. Questo perché le vicende che il diritto regola sono situazioni che hanno una rilevanza esterna rispetto al soggetto che le pone in essere. La pubblicità legale è un’organizzazione permanente di mezzi di segnalazione delle situazioni giuridiche soggettive e delle loro modifiche (es per gli enti economici, registro delle imprese). Esistono diversi tipi:  Pubblicità notizia : ha esclusivamente la funzioni di rendere nota una certa vicenda all’esterno senza che condizioni la validità e l’efficacia di quell’atto. Se manca la pubblicità l’atto è comunque valido ma l’ordinamento prevede il pagamento di una sanzione se non si adempie all’onere della pubblicità (es pubblicazione cerimonia matrimonio).  Pubblicità dichiarativa : ha lo scopo di rendere un certo atto opponibile a determinati terzi, ossia coloro che possano vantare diritti in conflitto con quelli risultanti dall'atto trascritto. È una pubblicità che non incide sulla validità ed efficacia dell’atto tra le parti che concludono il contratto, ma incide sull’efficacia dell’atto verso determinati terzi; se non trascritto non è quindi opponibile a certi terzi. Ipotesi di pubblicità dichiarativa è la trascrizione: sistema di pubblicità dichiarativa relativa a diritti reali su beni immobili. L’ordinamento predispone dei registri pubblici dove si trascrivono (è un onere) una serie di atti riguardanti le vicende reali immobiliari: atti che trasferiscono la proprietà su beni immobili e atti che costituiscono, modificano, estinguono diritti reali su beni immobili (fra due acquirenti dello stesso bene immobile prevale non colui che ha acquistato per primo ma colui che ha trascritto per primo. Il principio di continuità delle trascrizioni è basato sulle persone e non sui beni, (es. se devi cercare sul registro degli immobili non cerchi l’immobile ma la persona per controllare se ha la trascrizione a favore e se ci sono trascrizioni contro che gli hanno tolto il diritto reale immobile). È necessario che tutti i passaggi siano trascritti, l’eventuale caso di non trascrizione di un passaggio causa problemi (art. 2650: le successive trascrizioni non producono effetto se manca la trascrizione precedente). Diritto di seguito in caso di diritti reali su beni immobili è collegato all’onere della trascrizione:

  • eventuali provvedimenti/sentenze relativi a vicende reali immobiliari
  • domande giudiziali con cui inizia un processo che riguarda una vicenda reale immobiliare Effetto prenotativo: ci si riferisce al fatto che tale adempimento fa sì che le conseguenze giuridiche di un atto possano retroagire alla data in cui si eseguita la trascrizione.
  • acquisti a causa di morte riguardanti vicende reali immobiliari  Pubblicità costitutiva : incide sull’efficacia dell’atto tra le parti; se la pubblicità non c’è l’atto non ne efficace ne valido (es. iscrizione non trascrizione dell’ipoteca nei registri pubblici immobiliari determina la nascita del diritto reale di garanzia. L’ipoteca non nasce prima della sua iscrizione). Tutto ciò è il sistema di pubblicità legale diversa dalla pubblicità di fatto: è un sistema la cui risoluzione dei problemi si fonda su una situazione di fatto dove il possesso è di

buona fede. È il sistema di pubblicità legale dichiarativa (da cui deriva l’opponibilità dell’atto a determinati terzi) per i beni mobili. Tra due acquirenti prevale chi ha conseguito il possesso di buona fede per primo a prescindere da chi ha acquistato prima. CAPITOLO XII: Obbligazioni L’obbligazione un rapporto giuridico nel quale una parte, detta debitore, è obbligata a eseguire una prestazione di contenuto patrimoniale in favore di un’altra, detta creditore. Il debitore è anche detto parte passiva perché deve adempiere la prestazione; il creditore è detto anche parte attiva perché ha diritto di ricevere la prestazione. Tale regola attribuisce al creditore il diritto di credito, che consiste nella pretesa giuridicamente tutelata all’esecuzione della prestazione, e impone al debitore l’obbligo di porre in essere quella stessa prestazione. Il diritto riconosciuto al creditore è un diritto:

  • personale: poiché ha per oggetto una pretesa nei confronti della persona debitrice;
  • relativo: poiché il creditore può far valere le proprie pretese solo nei confronti della persona del debitore;
  • patrimoniale: perché l’oggetto della prestazione deve essere valutabile in denaro. La prestazione è il comportamento che il debitore deve tenere e può consistere in un:  Dare, cioè consegnare una cosa, pagare una somma di denaro;  Fare, cioè eseguire un’opera, prestare un servizio;  Non fare, cioè non fare concorrenza, non soprelevare un muro. Inoltre la prestazione deve essere suscettibile a valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore. Obbligazioni naturali sono chiamati quegli obblighi che vanno adempiuti per un dovere di correttezza, ma non per imposizione di legge. In questi casi al creditore non è consentito agire in giudizio contro il debitore ma, se costui spontaneamente adempie non può poi ripensarci e chiedere la ripetizione (cioè la restituzione) di quanto ha pagato. Fonti di obbligazioni Le obbligazioni derivano, stabilisce l’art 1173, da contratto, da fatto illecito o da ogni atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico.  I contratti: costituiscono la fonte più frequente di obbligazione. Da ogni contratto di vendita nasce un rapporto giuridico che ha come parti il venditore e il compratore che si obbliga a pagare il prezzo. Da ogni contratto di lavoro nasce un rapporto giuridico che ha come parti il lavoratore, che si obbliga a eseguire un certo lavoro e l’imprenditore che si obbliga a remunerarlo.  I fatti illeciti (art 2043): Il fatto illecito è qualunque comportamento doloso o colposo, tenuto cioè con intenzione di nuocere o con disattenzione, imprudenza, imperizia, che cagiona ad altri un danno ingiusto, e obbliga il suo autore al risarcimento del danno causato. “Responsabilità del passante”, poiché il fatto illecito concerne due soggetti che prima di allora non erano mai entrati tra loro in contatto.