Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


Diritto privato dell'informazione e della comunicazione, Appunti di Diritto Privato

appunti completi di diritto privato

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 04/05/2022

Francescarag
Francescarag 🇮🇹

5

(1)

3 documenti

1 / 114

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
Diritto privato
02/03
Il diritto è un insieme di regole che una determinata collettività si per poter disciplinare i
rapporti sociali, la funzione è quella di prevenire e risolvere controversie/conflitti che possono
sorgere tra i consociati. Svolge questa funzione perché ha regole prederminate strumento
attraverso cui opera il diritto. Sono regole ma il termine specifico è norme giuridiche.
L’ordinamento giuridico è un complesso di norme e istituzioni che regolano e ordinano lo
svolgimento di rapporti sociali in una determinata collettività ciò equivale a quello che chiamiamo
diritto oggettivo. L’ordinamento giuridico è ciò che si definisce anche diritto oggettivo. Quando
utilizziamo la parola diritto può avere delle accezioni diverse: x ha il diritto di proprietà sulla sua
abitazione, gli studenti hanno il diritto allo studio, i cittadini hanno diritto di voto, gli organi dello
stato pongono le regole di diritto, il diritto stabilisce che il contratto deve essere rispettato. Nei
primi 3 esempi l’accezione del diritto come se fosse una pretesa ed è un diritto soggettivo
proprietà che io individuo possiedo, è una mia pretesa/diritto che ho. Nelle ultime due frasi si
parla di diritto oggettivo, insieme di norme che stabiliscono qualcosa. (Le norme dell’ordinamento
sono precetti che siamo obbligati a rispettare, se io invece concludo con qualcuno un contratto, ha
forza di legge solo tra le due parti.)
Diritto privato vs. diritto pubblico il diritto privato regola i rapporti tra privati e quelli in cui
partecipa lo Stato se si svolgono su un piano di parità. Es. contratto di vendita tra lo Stato e un
Comune che vende un palazzo a X. Anche se sono soggetti pubblici, stanno concludendo un
rapporto in cui si pongono sullo stesso piano di parità. Il rapporto di subordinazione si ha nel
diritto pubblico il quale disciplina un rapporto in cui partecipa lo Stato o altro ente pubblico
rispetto a un soggetto verso cui lo Stato ha una supremazia. Nel diritto pubblico i rapporti
disciplinati dalle norme si caratterizzano per il fatto che un soggetto pubblico sia in una posizione
di supremazia rispetto all’altro soggetto parte del rapporto. In quello privato c’è una parità
reciproca tra i soggetti, nel pubblico predomina il soggetto pubblico che ha una posizione di
comando sull’altra parte. Es. imposizione delle tasse è imposta dallo Stato e il privato cittadino
deve solo accettare il comando e attenersi a tale regola. Il divieto di costruire in una determinata
zona: tutti devono rispettare questo ordine di divieto.
04/03
Linguaggio e regole del diritto privato – libro
Le caratteristiche della norma giuridica hanno la funzione di disciplinare i rapporti sociali
all’interno di una collettività. Il nostro ordinamento giuridico è composto da norme. La norma è un
COMANDO PRECETTO OBBLIGATORIO PER I SOGGETTI A CUI E’ RIVOLTO.
Caratteristiche:
1) PRECETTIVA prescrizione di un comportamento/condotta che si deve tenere.
2) GENERALITA’ non è indirizzata a individui specificatamente selezionati ma è rivolta a
tutti i membri di quella società. (non c’è distinzione tra categorie di soggetti).
3) ASTRATTEZZA la norma disciplina fattispecie astratte e ipotetiche come ad esempio: non
troveremo una norma che dice “X deve pagare la somma di denaro al suo creditore Y” – è
un fatto concreto – acquirente che deve pagare somma al venditore. Troviamo una norma
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a
pf1b
pf1c
pf1d
pf1e
pf1f
pf20
pf21
pf22
pf23
pf24
pf25
pf26
pf27
pf28
pf29
pf2a
pf2b
pf2c
pf2d
pf2e
pf2f
pf30
pf31
pf32
pf33
pf34
pf35
pf36
pf37
pf38
pf39
pf3a
pf3b
pf3c
pf3d
pf3e
pf3f
pf40
pf41
pf42
pf43
pf44
pf45
pf46
pf47
pf48
pf49
pf4a
pf4b
pf4c
pf4d
pf4e
pf4f
pf50
pf51
pf52
pf53
pf54
pf55
pf56
pf57
pf58
pf59
pf5a
pf5b
pf5c
pf5d
pf5e
pf5f
pf60
pf61
pf62
pf63
pf64

Anteprima parziale del testo

Scarica Diritto privato dell'informazione e della comunicazione e più Appunti in PDF di Diritto Privato solo su Docsity!

Diritto privato 02/ Il diritto è un insieme di regole che una determinata collettività si dà per poter disciplinare i rapporti sociali, la funzione è quella di prevenire e risolvere controversie/conflitti che possono sorgere tra i consociati. Svolge questa funzione perché ha regole prederminate – strumento attraverso cui opera il diritto. Sono regole ma il termine specifico è norme giuridiche. L’ordinamento giuridico è un complesso di norme e istituzioni che regolano e ordinano lo svolgimento di rapporti sociali in una determinata collettività ciò equivale a quello che chiamiamo diritto oggettivo. L’ordinamento giuridico è ciò che si definisce anche diritto oggettivo. Quando utilizziamo la parola diritto può avere delle accezioni diverse: x ha il diritto di proprietà sulla sua abitazione, gli studenti hanno il diritto allo studio, i cittadini hanno diritto di voto, gli organi dello stato pongono le regole di diritto, il diritto stabilisce che il contratto deve essere rispettato. Nei primi 3 esempi l’accezione del diritto come se fosse una pretesa ed è un diritto soggettivo – proprietà che io individuo possiedo, è una mia pretesa/diritto che ho. Nelle ultime due frasi si parla di diritto oggettivo, insieme di norme che stabiliscono qualcosa. (Le norme dell’ordinamento sono precetti che siamo obbligati a rispettare, se io invece concludo con qualcuno un contratto, ha forza di legge solo tra le due parti.) Diritto privato vs. diritto pubblico  il diritto privato regola i rapporti tra privati e quelli in cui partecipa lo Stato se si svolgono su un piano di parità. Es. contratto di vendita tra lo Stato e un Comune che vende un palazzo a X. Anche se sono soggetti pubblici, stanno concludendo un rapporto in cui si pongono sullo stesso piano di parità. Il rapporto di subordinazione si ha nel diritto pubblico il quale disciplina un rapporto in cui partecipa lo Stato o altro ente pubblico rispetto a un soggetto verso cui lo Stato ha una supremazia. Nel diritto pubblico i rapporti disciplinati dalle norme si caratterizzano per il fatto che un soggetto pubblico sia in una posizione di supremazia rispetto all’altro soggetto parte del rapporto. In quello privato c’è una parità reciproca tra i soggetti, nel pubblico predomina il soggetto pubblico che ha una posizione di comando sull’altra parte. Es. imposizione delle tasse è imposta dallo Stato e il privato cittadino deve solo accettare il comando e attenersi a tale regola. Il divieto di costruire in una determinata zona: tutti devono rispettare questo ordine di divieto. 04/ Linguaggio e regole del diritto privato – libro Le caratteristiche della norma giuridica – hanno la funzione di disciplinare i rapporti sociali all’interno di una collettività. Il nostro ordinamento giuridico è composto da norme. La norma è un COMANDO PRECETTO OBBLIGATORIO PER I SOGGETTI A CUI E’ RIVOLTO. Caratteristiche:

  1. PRECETTIVA  prescrizione di un comportamento/condotta che si deve tenere.
  2. GENERALITA’  non è indirizzata a individui specificatamente selezionati ma è rivolta a tutti i membri di quella società. (non c’è distinzione tra categorie di soggetti).
  3. ASTRATTEZZA  la norma disciplina fattispecie astratte e ipotetiche come ad esempio: non troveremo una norma che dice “X deve pagare la somma di denaro al suo creditore Y” – è un fatto concreto – acquirente che deve pagare somma al venditore. Troviamo una norma

astratta che riguarda tutti i rapporti obbligatori contrattuali dove è previsto che il debitore deve adempiere la prestazione nei confronti del creditore. Ogni persona che si assume l’obbligo di un debito deve adempiere a questa prestazione. Non parla di specifica casi concreti – realtà fattuale – ma riguardano dei fatti ipotetici.

  1. COERCITIVA  è obbligatoria. Le norme devono essere rispettate: se non si rispetta, l’ordinamento giuridico prevede una sanzione. È inutile prevedere norme che devono essere rispettate da tutti se poi non è prevista una sanzione se quella norma viene violata. Come entrano le norme nell’ordinamento giuridico? Quale è la fonte che determina le norme? Sono le FONTI DEL DIRITTO  atti o fatti che in un dato ordinamento giuridico possono creare norme giuridiche: le norme possono essere prodotte o da un ATTO o da un FATTO (importante distinzione). Le fonti del diritto sono di due tipi:
  2. fonti di produzione  procedimenti dalle quali scaturisce la creazione di una norma.
  3. fonti di cognizione  testi che contengono le norme già formate (dalle fonti di produzione) Quando parliamo delle fonti del diritto dobbiamo sapere che sono indicate nelle disposizione preliminari al codice civile (1942)  prima del primo libro del codice civile c’è un gruppo di articoli che precedono l’uso del codice e prendono il nome di disposizioni preliminari. Nell’ART 1 delle disposizioni preliminari ci sono le INDICAZIONI DELLE FONTI  ci dice che le fonti del diritto sono LE LEGGI, I REGOLAMENTI, LE NORME CORPORATIVE E GLI USI. Definire il sistema delle fonti dell’ordinamento italiano dobbiamo rendere attuale questo elenco di fonti che va rivisto alla luce di determinati fattori: innanzitutto il codice è del 1942 ma nel 1948 entra in vigore la Costituzione Italiana (carta fondamentale su cui si regge l’ordinamento) – le fonti del diritto vanno disposte secondo un nuovo ordine. L’art 1 ad oggi deve essere attualizzato e rivisto in un’ottica diversa, siccome è entrata in vigore la Costituzione, al vertice gerarchico c’è la nostra Costituzione – seguono al suo livello sottostante le leggi dello Stato (potere legislativo con l’avvento del nuovo ordinamento = leggi dello stato + leggi delle regioni), i regolamenti, le norme corporative (non esistono più, sono abrogate), rimangono invece gli usi. C’è un altro avvenimento che ha modificato il sistema delle fonti, non solo l’entrata in vigore della Costituzione ma anche che l’Italia è diventata membro della Comunità Europea e successiva EU. Il fatto che essa sia membro di una compagine sovranazionale fa sì che debba “accettare” come sue fonti anche quelle europee ovvero i regolamenti e le direttive comunitarie – deriva dal principio previsto nell’art. 11 di riconoscere che ci sono istituzioni sovranazionali che impongono le loro fonti normative. Attualmente il sistema delle fonti di diritto è formato secondo il criterio gerarchico il quale deriva dal fatto che non tutte le fonti del diritto hanno lo stesso valore ma ogni fonte prevale su quelle del grado sottostante:
  4. AL VERTICE: Costituzione e leggi costituzionale : precisamente le leggi di revisione costituzionali e le altre leggi costituzionali  la costituzione è:
  • votata
  • lunga: composta da numerosi articoli
  • scritta: contenuta in un documento

parte di gruppo sociale nel cui matura la convinzione che quel comportamento deve essere tenuto perché giuridicamente obbligatorio – convinzione che si sta osservando un obbligo imposto da norma e quindi giuridico. Le consuetudini sono tipiche della contrattualistica internazionale – quando si concludono contratti tra parti che appartengono a ordinamenti diversi si tende a regolamentarli seguendo delle consuetudini che si sono affermate in quel settore giuridico – esempio  un contratto che si conclude tra parti commerciali francese e tedesca sulla somministrazione di un materiale tecnologico: fanno riferimento a come negli anni per prassi viene disciplinato questo tipo di contratto. Non si va a vedere la normativa scritta ma si contemplano esempi pratici di contratti che si usa stipulare tra queste parti internazionali (rapporto tra Stati).

Efficacia delle norme giuridiche  efficacia considerata in ambito temporale e spaziale.

EFFICACIA NEL TEMPO: inizio dell’efficacia (ovvero dell’obbligatorietà della norma) e della cessazione.

  1. Inizio dell’obbligatorietà: stabilire quando la legge entra in vigore secondo quanto previsto dall’art.10  entra in vigore dopo 15 giorni della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Ci possono essere casi particolari in cui può essere previsto anche un termine più breve per l’entrata in vigore.
  2. Principio di irretroattività  art. 11 delle disposizione preliminari dice che la legge dispone solo per l’avvenire: può disciplinare solo i fatti che si verificano dopo la sua entrata in vigore e non quelli avvenuti prima dell’entrata della sua obbligatorietà.
  3. Cessazione dell’obbligatorietà: la norma non è più in vigore – abrogazione espressa e abrogazione tacita  l’abrogazione espressa avviene sia tramite referendum sia tramite nuovo intervento normativo con cui il legislatore dichiara abrogato un testo di legge o alcuni articoli. L’abrogazione tacita avviene quando una legge viene sostituita da una nuova cronologicamente che riforma una stessa materia disciplinata in maniera diversa.
  4. Annullamento di una norma  a privarle di efficacia/vigore è la Corte Costituzionale: quando ci sono norme che violano la Costituzione, nel nostro ordinamento non possono esserci norme in contrasto con la Costituzione. Quando è costituzionalmente illegittima con una sentenza può essere annullata. EFFICACIA NELLO SPAZIO ovvero rispetto ambito territoriale nel quale la legge produce i suoi effetti e quindi è in vigore:
  5. Principio di statualità del diritto  un diritto si applica sul territorio dello Stato che lo ha emanato. Legge applicata a tutti i cittadini italiani e stranieri che si trovano nello Stato Italiano.
  6. Tuttavia ci sono specifici rapporti giuridici/ vicende che presentano degli elementi di estraneità  fa riferimento al diritto internazionale privato : esempio – io di nazionalità italiana compro immobile che si trova in Francia, il proprietario che me lo vende è un cittadino belga. Altro esempio: cittadino argentino muore e lascia eredità di beni che si

trovano in Italia a eredi ungheresi. In situazioni di questo tipo dove ci sono elementi di estraneità, sono chiamati in causa ordinamenti statali diversi: in questi casi quale legge si applica? A dircelo sono le norme del diritto internazionale privato  ogni Stato si dota di queste norme: in Italia la legge 218 del 1995 le ha abrogate, esse si trovavano nelle disposizioni preliminari del codice civile inglobando la materia del diritto internazionale privato. Servono a stabilire i criteri di collegamento : in esempi come quelli fatti servono a dirci quale legge si applica. I criteri di collegamento previsti dalla legge 218 sono :

  1. criterio della nazionalità del soggetto  si applica per determinati istituti giuridici cioè quando si disquisisce sullo Stato o sulla capacità di un soggetto, quando si devono regolamentare rapporti personali quindi in situazioni giuridiche afferenti alla persona/soggetto  si fa riferimento alla legge della nazionalità del soggetto.
  2. Luogo in cui si trova il bene  si applica solo nelle materie che trattano di diritto di proprietà (di chi è quel bene? Proprietà controversa tra persone o quando si disquisisce del diritto di un bene) o altri diritti su delle cose (poi vedremo).
  3. Luogo in cui è commesso un fatto  es. danno compiuto a svantaggio di un altro soggetto, il diritto privato prevede che in questo caso il danno deve essere risarcito; se un cittadino italiano tampona in Francia un veicolo (controversia per il risarcimento del danno e stabilire il responsabile) si applica la legge del luogo in cui il fatto si è verificato.
  4. Criterio della volontà delle parti  criterio che si applica ai contratti di diritto internazionale dove ci sono due o più contraenti che appartengono a Stati diversi che con una loro volontà manifestano la scelta di quale legge applicare. (es. io che compro in Francia dal cittadino belga: ci mettiamo d’accordo se applicare la legge italiana o quella belga).

Interpretazione della legge  interpretare una norma significa cercare di capire qual è il suo

senso. Cosa avrà voluto dire il legislatore quando ha posto in essere quella norma? Il significato che dobbiamo ricavare. Ci sono diversi tipi di interpretazione che variano a seconda del soggetto che la svolge:

  1. Autentica : svolta dal legislatore, quando adotta una legge interpretativa con essa va a spiegare e chiarire il significato di una legge precedente.
  2. Giudiziale : dai giudici quando in un processo per decidere il caso devono interpretare le norme da applicare per pronunciarsi.
  3. Dottrinale : svolgono gli studiosi del diritto – i giuristi – che decidono di dedicare una loro ricerca scientifica all’interpretazione di una normativa es. scrive un saggio sul diritto di proprietà dove interpreta le norme relative a quella disciplina. Come si interpreta il diritto? Ce lo dice l’art. 12 delle disposizioni preliminari: al comma 1 ci spiega i criteri da adottare
  4. Interpretazione letterale  alla norma deve essere dato il significato proprio delle parole così come sono prese nella loro connessione – collegata al complesso del contesto normativo.
  5. Interpretazione logica  Non mi fermo ad essa ma sforzo ulteriore ovvero chiedermi cosa voleva dire il legislatore: finalità e scopo che si pone quando ha creato quella norma

era stato depositato sotto la sua custodia. Essendo custode, avrebbe dovuto adottare tutte le cautele affinché quel bene non venisse danneggiato. Se il giudice non trova una norma che permette l’analogia, può ricorrere ad uno strumento ulteriore: I PRINCIPI GENERALI DELL’ORDINAMENTO  sono norme non scritte che ormai hanno assunto una conferma di regola generale che si applica in diritto. Ad esempio principi del genere possono essere: far prevalere il principio buona fede o la tutela della dignità umana. Vengono assunti come regola generale a fondamento dell’ordinamento giuridico e che possono aiutare il giudice a decidere davanti a un caso concreto. Nonostante siano norme non scritte, si sono affermate nell’ordinamento: sono comunque richiamabili in diritto perché hanno ormai assunto la veste di regole generali. Finora abbiamo analizzato temi che sono disciplinati nelle disposizioni preliminari al codice civile il quale per il diritto privato è la fonte normativa basilare  Il codice civile è costituito da 6 libri e ognuno affronta un argomento. Prima dell’inizio del primo libro c’è un preambolo chiamato “disposizioni preliminari” le quali contengono concetti che valgono un po' per tutte le materie giuridiche. Sono nozioni giuridiche di base che devono essere fornite prima dello studio di qualsiasi materia giuridica - concetti trasversali che le riguardano tutte. IL RAPPORTO GIURIDICO  le norme servono per disciplinare rapporti all’interno di una società. Un rapporto giuridico è un rapporto che ha effetti per il diritto/ha una valutazione giuridica È LA RELAZIONE CHE SI ISTAURA TRA SOGGETTI TITOLARI DI SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE E QUINDI UN RAPPORTO DISCIPLINATO DALL’ORDINAMENTO GIURIDICO. I soggetti che entrano a far parte di un rapporto giuridico sono titolari di situazioni giuridiche soggettive. **Le situazioni giuridiche soggettive si dividono in 2 categorie:

  1. Attive**  sono quelle che definiscono una condizione di supremazia, vantaggio di un soggetto rispetto ad un altro 2) Passive  definiscono condizione di svantaggio/negativa di un soggetto rispetto a un altro. C’è un soggetto subordinato ad un altro. SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE ATTIVE:
  2. diritto soggettivo
  3. diritto potestativo
  4. potestà.
  5. aspettativa,
  6. interesse legittimo SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE PASSIVE: Obbligo o onere in situazioni di svantaggio. Andiamo a spiegare le situazioni giuridiche soggettive attive : 1) IL DIRITTO SOGGETTIVO (il principale del diritto privato)  è il potere che un soggetto ha di soddisfare un interesse che gli viene riconosciuto dall’ordinamento giuridico. Il diritto soggettivo è una macro-area che si divide in DUE SOTTOINSIEMI

A) DIRITTI ASSOLUTI  diritto opponibile a tutti (erga omnes) come il diritto che un titolare può far valere nei confronti di tutti i consociati. Assolutezza. I diritti assoluti a sua volta si dividono in:

- DIRITTI REALI  sono i diritti sui beni (res = cosa) come il diritto di proprietà che un soggetto esercita su un bene. - DIRITTI DELLA PERSONA come ad esempio il diritto alla privacy, all’immagine, all’identità personale. I diritti reali e della persona sono assoluti perché si possono opporre a tutti. Valgono nei confronti di tutti e non c’è chi può interferire. Sono valevoli e opponibili. Ad esempio: tutti sono tenuti a rispettare il mio diritto di privacy o di proprietà. B) DIRITTI RELATIVI  relazione tra soggetti. Si dividono in: - DIRITTI DI CREDITO  il creditore è il soggetto che vanta una pretesa nei confronti del suo debitore. Relazione tra debitore e venditore: se io ho venduto una casa, chi mi deve pagare è chi la compra. La relazione che si costituisce tra credito e debito vale solo tra questi due soggetti = diritto del creditore che può essere opposto solo al debitore. - DIRITTI NELL’AMBITO DEL NUCLEO FAMIGLIARE  avviene lo stesso ma nel contesto delle relazioni famigliari ovvero nei rapporti personali tra coniugi o nei rapporti tra genitori e figli (diritti che vantano i figli nei confronti dei genitori o che vanta un coniuge, come quello della fedeltà, da parte dell’altro coniuge oppure il diritto alla coabitazione nella stessa casa). Sono diritti che si istituiscono in una relazione famigliare. I diritti reali e i diritti di credito sono diritti patrimoniali perché hanno un’incidenza diretta sul patrimonio del soggetto, vanno a integrare i beni che fanno parte dell’assetto patrimoniale del soggetto. (es. somma di denaro che entra nel patrimonio quando mi pagano). I diritti della persona e della famiglia si pongono sul piano non patrimoniale: sono beni che non hanno un valore economico che incide sulla consistenza patrimoniale. 2) DIRITTO POTESTATIVO  potere che un soggetto ha di modificare unilateralmente la vicenda giuridica di un altro soggetto ovvero il potere di interferire sulla sfera giuridica di un altro soggetto senza che questi si possa opporre. Esempio: diritto di recesso  ci sono dei particolari contratti a tutela del consumatore conclusi da esso che, come nel caso di commercio elettronico (online) o contratti conclusi a distanza (fax telefono email), gli concedono questo diritto ovvero poter scegliere - in un termine massimo di 15 giorni - di non voler più acquistare quel bene e di non pagare. È un diritto potestativo perché il consumatore decide autonomamente di modificare un rapporto giuridico  se il consumatore rinuncia al bene o servizio e non paga, l’azienda non può opporsi perché è consentito dalla legge. Un altro tipo è il diritto di licenziarsi  dare le dimissioni da parte di un lavoratore subordinato e anche in questo caso il datore non può opporsi. (termine di avviso disciplinato dal contratto). 3) POTESTA’  potere di un soggetto di realizzare interessi che fanno capo ad un altro soggetto. Esempio: potestà genitoriale esercitata verso i figli minori (incapaci di agire o compiere attività giuridica).

dall’ordinamento, sono predeterminati dalla legge. Non è conseguenza diretta della mia volontà. B) Negozi giuridicila mia volontà non è solo nel comportamento ma anche negli effetti giuridici che ne conseguono Esempio: il contratto - incontro di volontà di due parti che si mettono d’accordo per concluderlo  Se io e X facciamo un contratto di vendita le nostre volontà si accordano non solo nel comportamento volontario di volerlo concludere ma anche sugli effetti giuridici di quel contratto perché io voglio concludere la vendita e lui vuole comprare, l’effetto è l’aspettativa di ricevere il pagamento della somma di denaro. Comportamento volontario + volontà degli effetti giuridici. Nonostante sia negli atti giuridici in senso stretto che nei negozi giuridici ci sia un comportamento umano, nel negozio giuridico c’è una volontà degli effetti giuridici mentre negli atti giuridici in senso stretto si tratta di effetti predeterminati a monte dalla legge (non li voglio io). Atti giuridici in generale (parlo di atti quindi presuppongo lo svolgimento di attività giuridica)  l’ordinamento consente ai soggetti di porre in essere atti che hanno conseguenze giuridiche disciplinati dal diritto. Il settore del diritto privato è caratterizzato da un principio fondamentale ovvero quello dell’ AUTONOMIA  letteralmente significa farsi la legge da soli, autoregolamento la mia attività come meglio credo per soddisfare miei interessi. Questa caratteristica dell’attività giuridica nel settore privato, manca nel settore pubblico. Gli atti che si svolgono nel diritto privato sono autonomi mentre gli altri no. Esempio nel settore privato: contratto  io sono proprietario di appezzamento terriero, voglio venderlo a X che è interessato e prima di concludere il contratto, metto in vendita per un prezzo che IO stabilisco. Quel prezzo può stare bene o meno a X che può propormi un prezzo più basso, ciononostante SOLO IO posso decidere se il prezzo proposto mi va bene o se venderlo esclusivamente alla cifra che avevo stabilito  dimostrazione di autonomia di attività giuridica di diritto privato e quindi libertà di gestire i miei interessi. Nel contratto che concludo con X, io perdo io mio diritto di proprietà perché lo trasferisco a X per la somma di denaro pattuita. Esempio di vicenda nel settore pubblico diritto amministrativo – espropriazione  l’ordinamento prevede che se la pubblica amministrazione deve rispondere a un interesse collettivo della società, è un interesse superiore che scavalca i diritti dei singoli privati: io sono proprietario di una proprietà terriera e la pubblica amministrazione (Stato, regione) vuole ampliare un autostrada. Siccome lo fa per rispondere a un interesse collettivo, il mio diritto di proprietà viene meno perché prevale l’interesse pubblico della proprietà. L’espropriazione avviene perché l’ente pubblico mi priva della proprietà che cedo  non è un contratto di vendita (non decido il prezzo) ma è lo Stato che mi dà una somma di denaro: non è un prezzo ma un equo indennizzo. Il diritto pubblico amministrativo si caratterizza per atti di imperio in cui non c’è l’autonomia dei privati. L’effetto in entrambi i casi è sempre lo stesso, ovvero cedo la proprietà. La differenza sta che nel primo caso (settore privato) c’è autonomia e decido io il prezzo di vendita, nel secondo caso (settore pubblico) perdo diritto di proprietà e devo sottostare ad un atto di imperio. 09/03/

Il nostro ordinamento si articola su una divisione sui 3 poteri: legislativo (creare leggi) che spetta al Parlamento nella sua composizione di camera e senato, esecutivo del Governo (consiglio dei ministri e presidente del consiglio), giudiziario disciplinato al titolo 4 della Costituzione dedicato alla magistratura e all’ordinamento giurisdizionale. Il potere giudiziario svolge la funzione giurisdizionale  relativa a tutto ciò che ha a che fare con le CONTROVERSIE ovvero definire le cause/processi. ART. 101  la giustizia è amministrata in nome del popolo, i giudici sono soggetti soltanto alla legge. ART 104  la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. La funzione giurisdizionale deve essere svolta senza che su questa esercitino la loro influenza il potere legislativo, esecutivo o il presidente della Repubblica. Il potere giudiziario deve solo svolgere la sua funzione seguendo la strada indicata dal diritto. Operano secondo legge applicando le norme del settore di riferimento – non ci sono interferenze da parte di altri poteri su come devo condurre i processi. OPERANO AUTONOMAMENTE E IL LORO PUNTO DI RIFERIMENTO è SOLO LA LEGGE. Il popolo conferisce il potere di amministrare la giustizia alla magistratura. ART 102  la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario. L’ordinamento giudiziario è un filone del nostro ordinamento che indica l’iter attraverso cui si ottiene l’Ufficio quindi l’incarico da magistrato, inoltre regolamenta il funzionamento della magistratura ovvero come deve operare per esercitare la sua funzione giurisdizionale. Accanto ai magistrati ordinari ci sono le magistrature speciali – occupano particolari settori della giustizia. TIPI DI GIURISDIZIONE1) ORDINARIA

- CIVILE: si articola su 3 gradi di giudizio. Si occupa di controversie che rientrano nelle materie che rientrano nell’ambito del diritto privato come tutela della persona, questioni relative ai diritti che abbiamo sui beni, diritto di famiglia, delle successioni, dei contratti compresa la tutela del consumatore, risarcimento del danno ecc. ci sono 3 gradi di giudizio perché quando si inizia per la prima volta un processo/azione giudiziaria ci si deve rivolgere alla prima autorità giudiziaria rappresentata dal Tribunale (nella maggior parte dei casi). Per alcune materie la giurisdizione è quella del Giudice di Pace. Il secondo grado è rappresentato dalla Corte d’Appello: secondo grado perché chi perde la causa davanti al primo grado può decidere di riproporre il giudizio davanti a un’altra autorità giudiziaria ovvero la Corte d’appello  se perdo, impugno la sentenza facendo ricorso in appello. In Corte d’appello c’è una parte che perde: anche in questo caso se ci sono quei requisiti di legge per proporre il ricorso in cassazione, posso portare il giudizio in terzo grado cioè davanti la Corte di Cassazione. I motivi per i quali si ricorre in cassazione sono solo quelli determinati dalla legge come ad esempio: nel processo del grado precedente i giudici hanno male applicato le norme che regolano il processo (hanno violato norme sulla regolarità dello svolgimento della procedura) se c’è un vizio di questo tipo posso fare ricorso in cassazione. Oppure posso ricorrere in

Nel primo grado la controversia tra privato e pubblica amministrazione, si utilizza la causa per impugnare un provvedimento della pubblica amministrazione, c’è la possibilità di un giudizio in secondo grado in cui la sentenza diventa definitiva. LA TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTIla giurisdizione civile e il processo La tutela è quello strumento che ci permette di far valere e vederci riconosciuti in giudizio nostri diritti che vengono violati. Parlo di giurisdizione civile e come situazione giuridica ci riferiamo a quella del diritto. Concetto di azione  ART 24 della Costituzione pone un primo principio fondamentale indicato nel primo comma – principio dell’azione – ci dice tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. In generale l’ordinamento ci dà lo strumento dell’azione giudiziaria per farlo. Azione: il soggetto si attiva ovvero dà l’input per istaurare una controversia davanti l’autorità giudiziaria. Il principio dell’azione deriva dall’agire in giudizio. Quando ci riferiamo all’azione penale devo capire che il soggetto che agisce per l’azione penale è il pubblico ministero (magistrato inquirente), l’azione penale è di competenza esclusiva del pubblico ministero e un altro modo in cui nei processi PENALI spesso il pubblico ministero viene identificato come L’ACCUSA. In ambito penale il soggetto che dà l’input alla procedura penale è il pubblico ministero che esercita azione obbligatoria (imposta dalla legge). Ogni volta che riceve una notizia di un reato, si attiva con la sua azione penale che è obbligatoria – attivarsi e iniziare fase di indagine. Quando parliamo di processo penale  le due parti sono l’accusa (il pubblico ministero che la esercita) e la difesa (imputato). L’accusa è rivolta nei confronti dell’imputato che si deve difendere. Oltre a queste due parti molto spesso interviene la parte civile – terza parte  chiamata anche parte offesa, parte lesa: è quella parte che ha subito un danno perché è la “vittima” del reato su cui si sono ripercossi gli effetti. L’accusa (pubblico ministero) chiede al giudice la condanna per l’imputato con l’applicazione della pena perché l’accusa rappresenta lo Stato e quindi l’interesse superiore della collettività al mantenimento dell’ordine pubblico. Il principio dell’accusa è che non dovrebbero essere commessi reati e violati l’ordine pubblico. Essa chiede una condanna verso chi ha commesso un reato, ma se accusa X di furto o rapina e ne chiede la condanna – il giudice poi decide. L’imputato ovviamente viene difeso ma ci può essere anche una terza parte che si costituisce in giudizio ovvero la vittima che è la parte civile che chiede risarcimento del danno. Il diritto di azione – esiste il potere di agire in ambito civile così come in ambito penale. Così come c’è il potere di agire in giudizio ce ne è un altro  IL PRINCIPIO DELLA DIFESA: ART 24 ci dice al secondo comma che la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Ogni soggetto deve poter difendersi in ogni giudizio che sia istaurato nei suoi confronti e per tutto il tempo e fasi attraverso cui si sviluppa il procedimento. La difesa vale in tutti gli ambiti giurisdizionali visti: nel caso penale si deve difendere l’imputato, nel giudizio amministrativo a doversi difendere è la pubblica amministrazione, in quello civile il computato. Alla base del principio della difesa è che ogni persona verso cui è istaurato un giudizio questa deve essere informata per preparare la sua difesa.

Se tutti hanno il diritto di difendersi in giudizio, lo Stato deve mettere a disposizione uno strumento per i soggetti che non hanno risorse economiche tali da affrontare le spese di una difesa legale. Il terzo comma dice che sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione  dice che se lo Stato ti riconosce un principio di azione e riconosce un principio di difesa, si devono poter avere le risorse economiche finanziarie per permetterti questi strumenti. Se non si ha si ricorre al:

- GRATUITO PATROCINIOaiuto per i non abbienti in QUALUNQUE TIPO DI PROCESSO sulla base di quella che è la dichiarazione reddituale di un soggetto, si può richiedere se non si hanno i soldi per pagare un avvocato. C’è un avvocato che ti assiste in giudizio ma le spese legali dell’avvocato sono pagate dallo Stato perché il reddito che possiedi non permettono di affrontare le spese. Sia per agire che difendersi in giudizio se ci sono i presupposti si può accedere al gratuito patrocinio che non riguarda solo un settore ma tutta la giurisdizione in generale (civile, penale, amministrativa). - L’AVVOCATO D’UFFICIO  concetto diverso dal gratuito patrocinio. Siamo nell’ambito giudiziario PENALE. Quando il pubblico ministero avvia l’azione penale nei confronti di un soggetto indagato per capire se deve essere inviato ad un processo penale, l’ordinamento prevede che il soggetto indagato possa usufruire della difesa e cioè assistenza professionale di un avvocato. Avviene che automaticamente quando avvia le indagini, devo comunicare a quella persona che è indagato e gli viene assegnato l’avvocato d’ufficio perché non può rimanere senza difesa. A quel punto l’indagato può accontentarsi di questo avvocato automaticamente assegnato, invece se ha un avvocato di fiducia lo nomina con un suo atto. L’avvocato di ufficio perde il suo mandato perché viene sostituito dall’avvocato di fiducia. 11/ Continuiamo l'argomento della giurisdizione. Ci eravamo lasciati con l'esame dei principi sono espressi dall'articolo 24 della costituzione, quindi il:  principio dell'azione : il potere che ognuno di noi ha di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti o interessi legittimi;  principio della difesa : quando siamo chiamati in giudizio per rispondere ad una domanda che viene proposta nei nostri confronti abbiamo il diritto inviolabile alla difesa, cioè in ogni stato e grado del procedimento dobbiamo essere difesi e quindi assistiti da un professionista (avvocato). Proprio per garantire tanto il principio dell'azione quanto il principio della difesa, cioè il potere di agire in giudizio e il potere di difendermi in giudizio, il nostro ordinamento prevede degli strumenti che sono messi a disposizione per quei soggetti che non hanno le risorse economiche per far fronte a delle spese legali e quindi possono accedere, se il la loro posizione reddituale, all'istituto del gratuito patrocinio: in questo caso significa che l'onorario/il compenso dell'avvocato che mi ha assistito in tutto il procedimento verrà pagato da parte dello Stato. Adesso ci focalizziamo sull’ azione civile. Sappiamo che per quanto riguarda lo studio del diritto privato le controversie che possono sorgere in questo settore vengono decise dalla giurisdizione civile e il processo che andremo ad esaminare sarà quello che scaturisce da un’azione civile. Elementi dell’azione civile:  Si parte innanzitutto da quelle che sono le parti del processo che si distinguono in:

L'esempio riguarda sempre una specifica azione che è un'azione civile rivolta ad un dunque ad un contratto. MA si tratta un annullamento del contratto (diverso dalla nullità di un contratto). Un contratto annullabile è un contratto che nel momento in cui viene concluso è comunque colpito da una causa di invalidità, quindi c'è un qualcosa che non è regolare per il diritto nella conclusione del contratto, tuttavia quel contratto è efficace quindi produce i suoi effetti. Se una parte esperisce un’azione di annullamento del contratto e, quindi fa esaminare al giudice un contratto annullabile, e se il giudice verifica che effettivamente quel contratto è annullabile pronuncia una sentenza di annullamento che però è costitutiva, cioè con la sentenza di annullamento quel contratto perde la sua efficacia. Quindi prima era efficace e quindi la sentenza cambia le sorti del contratto che adesso è inefficace, non produce più i suoi effetti. L’azione di condanna alla quale consegua una sentenza di condanna (2). Il termine condanna non deve far pensare esclusivamente al processo penale, tuttavia esiste una condanna anche in ambito civile quindi anche nel caso di un processo civile. Un’azione di condanna prevede che c’è una parte, un attore con la sua domanda che chiede al giudice di condannare il contenuto, ad es.al pagamento di una somma di denaro che non ha pagato, alla consegna di un bene che non ha consegnato. Altro es. alla demolizione di un muro sul confine che è stato costruito senza il rispetto delle distanze legali tra le proprietà, in questo caso c'è una condanna a demolire il muro che il convenuto ha costruito senza il rispetto delle norme. Quindi la condanna è una condanna a fare qualcosa, a tenere un determinato, ma si potrebbe anche essere condannati a non fare qualcosa. Esempio nei rapporti tra tra le imprese, quindi sulla disciplina del mercato, si potrebbe essere condannati a non fare concorrenza all'impresa di un altro titolare. Quindi la condanna appunto è una è un ordine/comando a fare o non fare qualcosa, ha a che fare con una condotta/con un comportamento che può essere commissivo (fare qualcosa) oppure omissivo (non devi fare una determinata cosa). Esempio risarcimento: siccome la domanda dell'attore (A) è chiedere che il convenuto paghi il risarcimento del danno, chiede al giudice di condannare B a pagarmi quella somma di denaro come risarcimento. Quindi è un'azione di condanna alla quale se il giudice dà ragione ad A consegue una sentenza di condanna. La sentenza ordina al convenuto di pagare la somma per il risarcimento, è una condanna ad una condotta commissiva poiché ordina di tenere quel comportamento, cioè appunto pagare la somma di denaro.  Precisazione: oltre a gli elementi dell’azione, esistono anche le condizioni dell'azione , cioè una azione a quali condizioni può essere intrapresa, può essere esperita. Le condizioni dell'azione sono: o L'interesse ad agire dell'attore : l'attore quando intraprende quell’azione e cioè quando attiva il giudizio una rivolgendo appunto una domanda, una pretesa al giudice, lo deve fare sulla base di un suo interesse concreto ed attuale. Quindi alla base della sua azione ci deve essere effettivamente il suo interesse ad ottenere quel provvedimento da parte del giudice. Es. A ha un interesse ad agire, che è appunto attuale e concreto, e ovviamente lo dovrà dimostrare, perché è stato danneggia un suo bene, un bene che fa parte del suo patrimonio e ha interesse ad ottenere un provvedimento del giudice che lo tutela; o La legittimazione ad agire :

Esempio, perché proprio A è legittimato ad agire, cioè a intraprendere quell’azione? Perché è il proprietario del bene, è il suo diritto di proprietà su quel bene che consente al titolare di agire in giudizio e vantare il risarcimento.  Principi generali del processo civile (principi che riguardano peraltro uno specifico processo civile che è quello più generalizzato, è la procedura più diffusa che possiamo definire proprio processo ordinario di cognizione. Si chiama di cognizione perché in questo tipo di processo il giudice è chiamato a conoscere i fatti, quindi le parti espongono la vicenda e il giudice per prendere la sua decisione deve rapportare quei fatti quella vicenda alle norme giuridiche che gli permetteranno di pronunciare la sua sentenza, quindi decidere la controversia—> mettere in relazione le norme con i fatti—> interpretazione giudiziale). I principi fondamentali di questo tipo di di processo sono:

1. Principio della domanda : questo principio sta a significare che il giudice è tenuto a pronunciarsi nei limiti della domanda che gli viene presentata , quindi un giudice non va a decidere altre questioni, non si esprime con una sentenza su questioni che non sono quelle che gli vengono richieste dall’attore. Perciò tra domanda e decisione del giudice, cioè domanda e sentenza, ci deve essere una corrispondenza, su quello che ti viene chiesto tu giudice ti devi pronunciare.

  1. Principio dispositivo : ha a che fare con le prove (le prove sono ciò che devono dare delle dimostrazioni per convincere il giudice in un processo civile). Il principio dispositivo ci dice che la raccolta del materiale probatorio è di esclusiva competenza delle parti, il giudice non può acquisire d'ufficio, di sua iniziativa, delle prove. Sono le parti che propongono delle prove al giudice es. una prova documentale, una prova testimoniale, ecc. Sono le parti che glielo chiedono di ammetterle in giudizio e il giudice decide se ammetterle o meno, ma non è il giudice che ordina es. “su questa vicenda voglio sentire come testimone Maria” NO.
  2. Principio del contraddittorio: prevede che il giudice non possa decidere su una causa/controversia se la parte contro la quale viene proposta l'azione non è stata regolarmente citata in giudizio. Ovvero il convenuto deve essere informato che un giudizio è avviato nei suoi confronti perché deve poter esercitare il diritto di difesa, deve essere regolarmente informato, deve essere notificato. Quando si dimostra che la notifica è svolta regolarmente e che quindi il convenuto è informato, poi il convenuto sceglierà se costituirsi in giudizio quindi prendere parte al giudizio per potersi difendere oppure potrebbe anche non costituirsi in quel caso non succede niente, il processo va comunque avanti e vedremo cosa stabilisce la sentenza, quindi la sentenza avrà comunque effetto nei confronti del convenuto anche se questo ha deciso di non costituirsi e di non difendersi, l'importante è verificare all'inizio che lui ne sia stato informato.
  3. Principio dell'onere della prova : “Onere”= un sacrificio, un peso che il soggetto deve sopportare per mantenere una sua situazione giuridica o per far valere un ulteriore diritto. L’onere della prova, in un processo, colui che propone una domanda al giudice, quindi fa una richiesta al giudice, per veder soddisfatta una sua pretesa deve fornire al giudice il fondamento della sua pretesa ( deve dimostrare con delle prove l’esistenza della sua pretesa ). Es. A per ottenere il diritto al risarcimento dovrà dimostrare di essere il proprietario del veicolo danneggiato, poi deve dimostrare il danno (prove), cosa molto difficile deve dimostrare che è stato B che con la sua manovra gli ha sfondato la fiancata della macchina. Per dimostrare questo si può avvalere di testimoni oppure di video.

Questo articolo ci dice solo quando si acquista e non che cos’è la capacità giuridica. ART. 2  passa ad un altro concetto ovvero LA CAPACITA’ DI AGIRE : è l’attitudine di un soggetto a compiere atti giuridici GIURIDICAMENTE VALIDI attraverso i quali diventa destinatario di situazioni giuridica ovvero acquista diritti o assume obblighi e doveri. Sono atti giuridici validi per l’ordinamento. Ci possono essere anche atti giuridici compiuti che, se non si ha la capacità di agire, sono invalidi. Questo articolo dice semplicemente che la capacità di agire si acquista con il COMPIMENTO DELLA MAGGIORE ETA’ (18 ANNI). Es. 18enne compra una macchina, ne diventa proprietario e si impegna a pagare il prezzo corrispondente: il contratto è valido perché ha la capacità di agire. I soggetti che hanno meno di 18 anni sono INCAPACI DI AGIRE ma ci sono anche altre ipotesi di incapacità: 1) INCAPACITA’ LEGALE  può essere: A) TOTALE ovvero il soggetto NON HA capacità di agire  categoria dei minorenni ma non solo. Può esserci anche quando il soggetto è maggiorenne, e quindi sarebbe capace di agire, ma siamo davanti a situazioni che non glielo permettono  INTERDIZIONE GIUDIZIALE E INTERDIZIONE LEGALE.

- Interdizione giudiziale  viene interdetto un soggetto affetto da una grave e abituale infermità mentale. Si tratta di situazioni in cui le capacità cognitive del soggetto sono praticamente assenti e a causa di esse non è in grado di provvedere ai propri interessi, non può gestire la sua esistenza. Davanti a queste ipotesi è il giudice che, davanti a una sentenza (basata su certificati medici), dichiara il soggetto come interdetto. - Interdizione legaleè la conseguenza del fatto che il soggetto sia stato condannato in un processo penale all’ergastolo oppure ad una pena che prevede la reclusione superiore a 5 anni. il soggetto viene chiamato interdetto legale. Cosa può fare un interdetto giudiziale e un interdetto legale? L’interdetto giudiziale non può compiere né atti personali o di diritto di famiglia né atti patrimoniali: ciò significa che dal punto di vista dell’attività giuridica la sua vita è bloccata (come nel caso del minore) e per questi soggetti viene nominato un tutore (mentre ovviamente il minore ha i genitori che lo rappresentano legalmente). L’interdetto legale invece è sano ma punito in quanto oltre alla reclusione per la pena non può compiere atti patrimoniali: non può compiere atti che abbiano incidenze sul suo patrimonio. I soggetti totalmente incapaci non possono compiere NESSUN atto patrimoniale. Il diritto dice che un incapace legale totale non può compiere né atti di ordinaria né di straordinaria amministrazione (come ad esempio aprire un mutuo). B) PARZIALE ovvero non del tutto incapace – sono soggetti che non possono compiere determinati atti ma ne possono compiere altri che per il diritto sono validi. I casi sono: 1) MINORE EMANCIPATO  è un soggetto minorenne che ha compiuto almeno 16 anni, ammesso dal giudice a poter contrarre un matrimonio. Anche se sei minore ma il giudice ritiene che dal punto di vista psicofisico puoi sposarti, diventi

emancipato. Il minore emancipato può compiere da solo gli atti di ordinaria amministrazione mentre viene assistito da un curatore per gli atti di straordinaria amministrazione. 2) L’INABILITATO  ci sono 3 casi di inabilitazione ovvero:

- infermo di mente che non ha situazione grave e compromessa come quella che porta all’interdizione. - Il prodigo ovvero un soggetto che per prodigalità compie eccessivamente atti di donazione, spende eccessivamente senza riflettere sulle conseguenze economiche. Prodigalità = compiere atti patrimoniali senza freno, senza rendersi conto dei rischi economici che corre l’inabilitato e che si possono ripercuotere anche sulla sua famiglia. - Chi abusa di sostanze alcoliche o stupefacenti : una persona la cui esistenza è costantemente caratterizzata da un abuso di alcol o droga non è più in grado di provvedere validamente alla sua situazione giuridica. Anche nell’inabilitato essendo incapacità parziale sono consentiti atti di ordinaria amministrazione, mentre per il caso di straordinaria amministrazione per legge è richiesto l’appoggio del curatore. 3) LA FIGURA DEL BENEFICIARIO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO (legge 2004). Il legislatore si è reso conto che ci sono delle ipotesi di incapacità che assumono sfumature più lievi – non hanno a che fare con interdizione o inabilitazione – ma sono soggetti che possono avere un’infermità psicofisica ma non sono in situazioni tali da dover essere interdetti o inabilitati. In questa ipotesi si disciplinano caso per caso in base alla situazione concreta del soggetto  il giudice interviene nominando un amministratore di sostegno che anche in questo caso fornirà sostegno per gli atti impegnativi nella sfera dell’amministrazione straordinaria. Il soggetto compie da solo atti della sua normale esistenza quotidiana. Figura introdotta per fornire aiuto a soggetti in difficolta ma non come gli interdetti o inabilitati. 2) INCAPACITA’ NATURALE  concetto diverso che ha presupposti e conseguenze diverse. È anche definita come capacità di intendere o di volere. È una situazione transitoria, temporanea legata al momento in cui il soggetto ha compiuto un atto giuridico. È collegata al momento in cui – ad esempio - conclude il contratto, si sposa, fa testamento ecc. IN QUEL MOMENTO non aveva la facoltà intellettiva per capire cosa stesse facendo/non aveva capacità di intendere o di volere (ovviamente condizione che deve essere provata). Perché potrebbe accadere? Le ipotesi possono essere varie: magari aveva appena ricevuto una notizia che comporta turbamento psichico e trauma a livello psicologico, si deconcentra, firma un atto ma non si rende conto di ciò che sta facendo oppure potrebbe trattarsi di una persona in quel momento soggetta a effetti collaterali di sostanze medicinali: ci sono terapie a cui ci si sottopone (come tranquillanti) che possono avere come conseguenza l’inibizione delle capacità del soggetto. È un’incapacità transitoria, momentanea riferita al frangente in cui pone in essere un atto giuridico. Ad esempio un annullamento del contratto es. può essere annullato se a concluderlo è stato un incapace legale (non poteva farlo) ma anche se lo ha concluso un soggetto incapace di intendere e di volere e l’altra parte si è approfittata della sua incapacità naturale. Ovviamente va