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Appunti sia sulla parte generale sia sulla parte specifica inerente all'informatica
Tipologia: Appunti
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Inadempiente fa riferimento al singolo rapporto Insolvente fa riferimento alla situazione patrimoniale generale per cui alcuni debi: riuscirà ad adempierli, alcuni in parte, alcuni no A cosa serve il diri>o? Il diri>o permea la nostra esistenza quo:diana Il diri>o è lo strumento che perme>e la libertà, sono un binomio inscindibile. Il diri>o è una necessità, è un insieme di regole di comportamento che mirano a organizzare varie forme di vita sociale. Tale organizzazione è strumentale alla libertà, condizionata dall’esistenza di più soggeG che vogliono agire secondo il proprio arbitrio. Il diri>o è coesione senza il quale la società civile si dissolverebbe nell’anarchia (homo homini lupus, an:tesi della libertà) Le norme giuridiche sono generali e astra>e perché vogliono dirimere tuG i confliG di interessi riconducibili a quella regola. TuG noi siamo mossi da interessi, ma spesso gli interessi di uno sono in contrasto con quelli di un altro e qui interviene il diri>o, che decide, che impone una regola. 1476 cc fissa gli obblighi del venditore FaGspecie Astra>a -> situazione :pizzata in una norma giuridica, è la presa in considerazione dal legislatore quando ha cominciato ad selezionare le situazioni (es 1470) Concreta -> è la specifica situazione che di volta in volta si verifica il giurista deve individuare nella faGspecie concreta gli elemen: cos:tu:vi di una faGspecie astra>a, a>raverso la sussunzione , e dopo ciò deve applicare la norma al caso. Ieri… Nel principio di autorità si pensava che il diri>o si u:lizzasse come strumento per regolare la comunità anche a>raverso l’uso della forza. Oggi… Solo con l’avvento dei regimi democra:ci si afferma il conce>o che il diri>o non è solo forza ma consenso dei ci>adini alla regolamentazione all’eventuale limitazione dei loro interessi in funzioni del superiore interesse della pace sociale Compito del diri>o è quello di evitare e dirimere i confliG. Sono regole che bilanciano gli interessi. Dove il diri>o non è specchio della volontà dei ci>adini vi è prevaricazione. La forza resta indispensabile perché la regola non venga inosservata. Il fa>o che il diri>o sia specchio della volontà del popolo non significa che la forza venga estraniata dal diri>o Nessuno può essere costre>o a tenere un comportamento contro la sua volontà, allora a forza del diri>o che si manifesta indire>amente a>raverso la sanzione. Nella realizzazione coaGva della regola non rispe>ava. 4/3/ 2932cc significa che il giudice emana una sentenza il cui effe>o consiste nella modifica della sfera giuridica delle par: come se fosse stato concluso il contra>o, quindi non per risoluzione del contra>o ma per ordine del giudice. Ciò per indicare che il sogge>o non può essere obbligato a tenere un comportamento di natura volontaria ma il giudice può a>raverso i suoi poteri o>enere lo stesso risultato. La regola di diri>o è cara>erizzata dal fa>o che la sanzione è prevista astra>amente ed è imposta concretamente mediante strumen: concre: in danno di colui che viola la regola
La norma giuridica Garanzia sociale -> La sua osservanza non deve dipendere solo dalla coscienza del des:natario l’osservanza deve essere garan:ta a>raverso la sanzione applicata dagli organi dello stato Impera 1 vità -> Non tu>e le norme giuridiche sono impera:ve. È la necessaria cogenza, la necessaria obbligatorietà. Una norma impera:va lo è quando gli interessa: non possono fare a meno di applicarla. Non possono sos:tuire la norma nella sua applicazione con altre norme legali o convenzionali. La norma è impera:va quando mira a proteggere interessi non disponibili Gli interessi -indifferen: -> Alcuni interessi vengano valuta: nel senso della loro giuridica indifferenza, non vengono contrasta: e non vengono da: strumen: giuridici per crearli e proteggerli, i confliG vengono giudicato a>raverso norme non giuridiche (sanzioni sociali ad esempio). -illiceità-> L’illecito è qualcosa che va contro alle norme impera:ve, all’ordine pubblico, al buon costume. Il potere pubblico li reprime, offre degli interessi meritevoli->Alcuni interessi sono quelli meritevoli di tutela giuridica, per il legislatore, ques: interessi sono così importan: che garan:sce al proprietario di ques: interessi poteri e facoltà per consen:re di perseguirli e proteggerli contro gli altri. Non tuG gli interessi meritevole hanno lo stesso grado di importanza. Più meritevole è un interesse più ampio sarò lo spe>ro di poteri e facoltà. Tale contenuto è il contenuto di una posizione giuridica soggeGva, la situazione in cui si trova un sogge>o che vanta un interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico. La norma impera:va è posta a tutela di interessi par:colarmente importan:, interessi indisponibili di cui non si può liberamente disporre. Sono quelli che fanno riferimento a un sogge>o che non è in grado di decidere liberamete dei propri interessi (es. incapace e minore) o che fanno riferimento all’intera colleGvità, il singolo non ne può disporre Morale sociale -> insieme dei valori morali recepi: e :pizza: dalla coscienza colleGva, cioè dalla generalità dei consocia:, pos: alla base della convivenza. Non tuG i valori morali sfociano nella sfera giuridica. Il buon costume fa parte della morale sociale, indica i canoni di onestà pubblica e privata, è un insieme di preceG nega:vi, di doveri nega:vi, che impongono di non fare, di astenersi. Astenersi dal compiere aG lesivi della morale sociale (aG di inganno, corruzione) Nel caso in cui la prestazione di un contra>o sia illecita, il contra>o è nullo. Ovvero che da esso non deriva alcun effe>o giuridico. Il trasferimento in caso di un contra>o nullo è solo economico e non giuridico, i beni traferi: sono senza :tolo, è necessario riportare la situazione al punto di partenza. Se la prestazione è contraria al buon costume tale regola ha un’eccezione art 2035 cc La corre 8 ezza è un insieme di preceG posi:vi. Impone di aGvarsi anche in comportamen: non iscriG nel contra>o, allo scopo di proteggere l’u:lità altrui nei limi: in cui ciò non compor: un apprezzabile sacrificio del proprio interesse. La causa di un contra>o è il fondamento gius:fica:vo Le norme possono essere Definizioni Classificazioni Descrizioni (cost) Asserzioni (cost) Il compito univo della norma giuridica è de>are una regola che deve essere osservata nei vari casi.
Le seconde solo quelle che impongono limi: al contenuto dell’a>o privato per mo:vi di interesse generale, i limi: possono essere esterni (oltre la quale non può spingersi la volontà del privato a pena di nullità es art 1346 ) anche interni, in quanto stabiliscono il contenuto di determinate pa>uizioni es 1339 Le norme derogabili si dividono in due gruppi in base all’efficacia
Quando il confli>o è tra fon: dello stesso grado e entrambe competen: per materia Risultato prevale la speciale sulla generale 10/3/ Art 1173 La gerarchia delle fon: da il via allo stato di diri>o, anche il legislatore non è libero di creare qualsiasi legge, deve obbedire a principi e parametri stabili: da norme di rango superiore. DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE Sono un insieme di regole di ogge>o comune, tu>e disciplinano il fenomeno dell formazione interpretazione e applicazione delle norme giuridiche (non solo di diri>o privato ma per tu>e le norme giuridiche, che riguardano qualsiasi materia). Le si trova all’inizio del codice civile per un fa>ore consuetudinario, vedendo nel cc la legge fondamentale di una società ordinata secondo i principi del liberalismo. Art1 disp prel cc (gerarchia) L’ordinamento corpora:vo vien eliminato nel 44 e nel 48 entra in vigore la cos:tuzione. Nel 56 nasce la corte cos:tuzionale, decide sulla legiGmità cos:tuzionale dalle leggi emanate da stato e regioni. Nel 60 viene data a>uazione all’art 117 della cost, che da potestà legisla:va alle regioni La cos:tuzione deve esser osservata come legge fondamentale della repubblica da tuG i ci>adini e dagli organi dello stato I cos:tuzione e leggi cos:tuzionali II consuetudini internazionali – art 10 cost. norme formate in seguito alla spontanea osservanza delle nazioni. Normalmente aG internazionali Necessitano una legge di ra:fica, le consuetudini no. III aG della comunità europea (art 11 cost) IV leggi ordinarie e aG aven: forza di legge, leggi regionali V regolamen: VI usi VII equità L cost 3 2001, a>ribuisce ampi poteri legisla:vi alle autonomie territoriali con la 117 inizialmente si limitava a indicare una serie di materia nelle quali le regioni avevano una certa autonomia legisla:va limitata da una legge che ne indicava i contenu:. Ora il 117 indica una serie di materia in cui la potestà legisla:va concorren: in cui vi sono dei limi:, poi vi è un elenco con materie esclusive dello stato, le materia non comprese in ques: due elenchi sono a piena discrezione delle regioni. Regolamen: -> norme giuridiche ado>ate dall’esecu:vo, non possono contrastare la legge. In caso contrario il giudice amministra:vo l’annulla. Non la corte cost (si occupa solo di leggi e norme cost) I regolamen: delega: nascono da una delega del parlamento all’ esecu:vo Uso o consuetudine – regola di condo>a osservata costantemente e uniformemente da tuG i membri di una comunità che agiscono nella convinzione di obbedire a un impera:vo giuridico. Ciò si forma spontaneamente. Per avre uso norma:vo sono necessari tre principi oggeGvi
Art 2045 Art 2047 Risarcimento e indennità hanno significa: differen: 1374 1371 1450 1467 Nullità -> contra>o invalido ed inefficacie Annullabilità -> contra>o invalido ma efficacie Rescindibilità -> Risoluzione -> scioglimento del rapporto contra>uale (insieme diriG, obblighi, facoltà, poteri che spe>ano alle par: in conseguenza della s:pulazione) Tipi: Per inadempimento Per impossibilità sopravvenuta Per eccessiva onerosità sopravvenuta Possibile DOMANDA ESAME Art 1384 parla della clausola penale (clausola nel contra>o ove in caso di inadempimento o ritardo nell’esecuzione della prestazione il responsabile è tenuto a tenere una certa prestazione) L’ammontare della penale può essere diminuita dal giudice in due casi: parziale adempimento della prestazione o se l’ammontare della penale è eccessivo rispe>o all’interesse che il creditore aveva all’adempimento L’INTERPRETAZIONE DELLA NORMA GIURIDICA Quando il giudice deve applicare una norma giuridica, quando deve dirimere un confli>o di interessi tra le par: deve
Art 12 disp prel (-> leggere) sono enuncia: i tre principali criteri ermenu:ci:
Nell’ambito degli interessi proteG collegando l’interesse al bene vi sono due situazioni che possono presentarsi:
La regola stabilisce che un certo risultato potrà essere o>enuto solo da chi :ene senza essere obbligato un determinato comportamento. La conseguenza in caso di mancato osservanza è limitata al mancato o>enimento del risultato favorevole. Fonte dell’onere può essere la legge e/o la volontà delle par 1
È Il potere (non un diri>o) di fa>o sulla cosa che si manifesta in un’aGvità corrispondente all’esercizio della proprietà o di un altro diri>o reale art 1140 È analogo al diri>o di prop e ad altri diriG reali. Ma non è un diri>o. Dal punto di fa>o la relazione cosa – sogge>o si manifesta allo stesso modo nel possesso e nella proprietà. Cambia la cura giuridica della posizione giuridica soggeGva, perché il possesso non è un diri>o. La legge considera meritevole di tutela il fa>o che un sogge>o abbia una relazione dire>a e immediata con la cosa accompagnata dall’intento di riservarne a se, in via esclusiva il godimento e la disponibilità (ci si comporta come se si fosse prop). Il proprietario ha il diri>o di possedere la cosa (ius possidendi). Però se un sogge>o si trova in una relazione di fa>o con la cosa accompagnata dall’intento di comportarsi come se fosse il prop ha diri>o alla tutela dello stato di fa>o. La tutela è a>uata a>raverso le azioni possessorie , degli strumen: giuridici, che non me>ono in discussione la spe>anza della proprietà. Per discutere sulla spe>anza della prop sono necessarie le azioni pe 1 torie (a difesa della proprietà) in cui bisogna dimostrare di essere i prop. Elemen: del possesso:
Cara>eris:che
Le norme legate alla prova in parte fanno capo al diri>o processuale altre a quello privato
Il mezzo tecnico a difesa per il convenuto si chiama eccezione. Sono degli strumen: vol: a:
Premessa Vi è una dis:nzione tra prove
Il documento è una cosa idonea a rappresentare un fa>o giuridicamente rilevante. È uno strumento che consente la formulazione di un giudizio circa l’esistenza di quel fa>o. In ogni doc possiamo individuare: