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diritto processuale penale sintesi
Tipologia: Dispense
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Paragrafo 1 La cultura della legalità e l’approccio allo studio del diritto processuale penale In un periodo come questo, caratterizzato da un uso strumentale del processo penale, appare necessario tener conto di una regola fondamentale: lo studio delle norme del codice di procedura penale non consiste solamente in un astratto indottrinamento dogmatico, bensì in una riflessione etica sul tema della verità e sul modo di ricercarla. Nella ricerca della verità centrale appare la tutela dei diritti individuali , sempre più spesso minacciati da una parte della magistratura che, attuando la c.d. polizia giudiziaria di scopo, sostituisce la ricerca della verità con forme di antagonismo e arrivismo che vanno a danneggiare l’intero ordinamento giuridico- sociale italiano. Per contrastare questa tendenza, non si può far altro che accelerare il recupero della cultura della legalità, inteso come effettività del diritto vivente e ripristino del metodo della correttezza e del rispetto dei ruoli processuali.
Paragrafo 2 le norme di organizzazione e funzionamento Il processo penale si basa su un insieme di norme con cui lo Stato definisce: a)Le regole con cui perseguire i cittadini che hanno commesso dei reati. b)Le modalità di instaurazione e svolgimento delle contese. c)I comportamenti che devono essere osservati: sia dai soggetti che partecipano al processo in quanto portatori di specifici interessi (la parte civile, l’imputato, il pubblico ministero)sia dai soggetti investiti del potere di risolvere la contesa (i giudici di merito, i giudici di legittimità). Per questo motivo le norme del codice di procedura penale vengono spetto definitive norme di organizzazione e funzionamento. Il processo penale ha subito nel tempo un profondo cambiamento che può essere riassunto nelle seguenti fasi: 1)Dal 1930 a 1988 il diritto processuale penale era regolamentato dal codice Rocco. Si tratta di un testo approvato in epoca fascista e caratterizzato da una forte impronta autoritaria. In questo lungo periodo si è applicato un sistema inquisitorio in cui il giudice aveva come scopo primario la ricerca della c.d. verità reale (una sorta di verità assoluta).
2)Nel 1987 il Parlamento ha adottato la legge delega 81/1987, con cui ha incaricato il governo di redigere un nuovo codice di procedura penale. Nel 1988 il governo ha emanato il codice Vassalli (così chiamato in onore del ministro della Giustizia Giuliano Vassalli che dette un apporto fondamentale a questo nuovo testo normativo). L’attuale codice ha eliminato qualunque riferimento alla verità reale. Ciò non vuol dire che oggi il giudice non debba ricercare la verità. Essa rimane, infatti, l’obiettivo fondamentale di ogni magistrato il quale deve tuttavia garantire, mentre effettua questa ricerca, il rispetto dei principi fondamentali in tema di prova, giurisdizione competenza ecc. 3)La conclusione di questo processo si è avuta con la legge costituzionale n.2 del 1999 che ha inserito le regole del giusto processo nell’art 111 della Costituzione [vedi paragrafo 4].
Paragrafo 3 I profili costituzionali del processo penale L’art 2 della legge delega 81/1987, che è alla base dell’attuale codice di procedura penale, dispone. “Il codice di procedura penale deve attuare i principi della Costituzione e adeguarsi alle norme delle Convenzioni internazionali ratificate dall’Italia”. In sintesi questi sono i principi fondamentali che influiscono sul funzionamento del codice di procedura penale: 1)L’art 3 della Costituzione: Il quale proclama l’uguaglianza formale e sostanziale di tutti i cittadini dinanzi alla legge. 2)L’art. 13 della Costituzione: che garantisce la libertà personale. Essa esclude, in ambito penale, la tortura e ogni altra forma di pressione utilizzata con lo scopo di ottenere una confessione. L’art 13 precisa che il diritto di libertà personale può essere sacrificato nei soli casi previsti dalla legge (si pensi ad esempio ai provvedimenti provvisori di arresto e fermo, emessi dall’autorità di pubblica sicurezza. Essi sono provvisoriamente efficaci per 48 ore, dopo di che perdono di efficacia se non vengono confermati dal giudice). 3)L’art 14 della Costituzione: proclama l’inviolabilità del domicilio. Esso tutela i cittadini dinanzi ad atti invasi dell’autorità giudiziaria o della pubblica sicurezza (ad es. ispezioni, perquisizioni ecc.). 4)L’art 15 della Costituzione: che garantisce la libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione (uno dei temi più dibattuti negli ultimi anni è quello relativo alle intercettazioni, spesso usate o meglio abusate al di fuori dei limiti previsti dalla legge). 5)L’art 24 della Costituzione: che garantisce il diritto alla difesa con la possibilità di un’assistenza gratuita ai non abbienti.
Questa riforma ha fatto ascendere il principio del giusto processo al rango di norma costituzionale, ponendola in una posizione sovraordinata rispetto agli altri principi previsti da legge ordinaria. Passando ad analizzare nel dettaglio l’articolo 111 della Costituzione , esso garantisce il principio del giusto processo attraverso una serie di principi che fungono sa suoi corollari: 1)Il principio della terzietà e imparzialità del giudice: indicato con chiarezza dal 2° comma dell’art 111. Queste caratteristiche sono state utilizzate dalla dottrina per definire il concetto di neutralità di cui parla l’articolo 25 della Costituzione [vedi par. precedente]. Secondo la dottrina maggioritaria solo il giudice terzo ed imparziale è veramente naturale. 2)Il principio del contraddittorio: che viene garantito nel momento in cui alle parti contrapposte vengono assicurate pari opportunità. Superata quella contrapposizione fra accusato e accusatore, tipica del codice Rocco, oggi l’art 111 della Costituzione prevede il principio della parità delle armi, inteso come possibilità delle parti di fronteggiarsi su posizioni omogenee e attraverso l’esercizio di poteri simmetrici. Il piano su cui verrà misurata maggiormente l’uguaglianza delle parti è quello probatorio, utilizzato in modo determinante per la decisione delle controversie. 3)Il principio di appellabilità: il 7° comma dell’art 111 della Costituzione prevede la necessità di garantire che le sentenze e tutti gli altri provvedimenti sulla libertà personale, possano essere sottoposti al controllo della Corte di Cassazione, almeno per violazione di legge.
Paragrafo 5 La revisione esegetica dei meccanismi codicistici a presidio dei requisiti costituzionali del giusto processo L’epocale riforma dell’art 111 della Costituzione, realizzata con l’introduzione del principio del giusto processo da parte della legge costituzionale 2/1999, ha reso necessario un grande sforzo (del legislatore oltre che degli interpreti) per adeguare le norme preesistenti in modo da evitare che vi fossero contrasti con il diritto al giusto processo. Questa revisione, tuttavia, non appare ancora completa: basti pensare al fatto che la prova, le sanzioni processuali e il meccanismo delle impugnazioni, non hanno subito trasformazioni paragonabili a quelle attuate in materia di giudizio di primo grado, indagine preliminare ecc.
Paragrafo 6 La successione delle norme procedurali nel tempo: tempus regit actum Il tema della successione delle norme nel tempo , è stato affrontato a più riprese dalla giurisprudenza, la quale ha fornito interpretazioni diverse a seconda delle norme di volta in volta considerate. Di norma il problema della successione temporale delle norme, viene risolto applicando il principio latino del tempus regit actum (tradotto letteralmente il tempo regge l’atto): esso sta a indicare che deve essere applicata la normativa vigente al momento dell'adozione del provvedimento. A questo punto è possibile esaminare i diversi interventi della giurisprudenza: 1)In materia di prove la Corte di Cassazione, con una sentenza pronunciata a sezioni unite nel 1997, ha precisato che: “il principio del tempus regit actum deve essere riferito al momento della decisione e non a quello dell’acquisizione della prova”. Con questa formula la Cassazione ha voluto precisare che il regime normativo da prendere in considerazione non è quello vigente nel momento in cui la prova viene acquisita, bensì quello esistente nel momento in cui interviene la decisione. Se ne deduce che la regola generale per norme di procedura penale, è la loro applicazione retroattiva fin quanto non interviene una decisione. 2)Una disciplina diversa è prevista per norme in materia di libertà personale: in questo caso si segue un approccio più garantisca, stabilendo la non retroattività delle norme sulla liberta personale (una disciplina che era già prevista nel Codice Rocco ed è stata ribadita con vigore dal codice attuale e dalla Corte Costituzionale). Tale conclusione è in contrasto con il principio per cui l’irretroattività dovrebbe riguardare solamente le norme penali c.d. primarie (o sostanziali) e non le norme processuali. La Corte Costituzionale, tuttavia, ha preferito considerare le norme in materia di libertà personale come delle norme aventi natura sostanziale, dal momento che il loro utilizzo incide fortemente sui soggetti che ne vengono colpiti. 3)Infine per quanto concerne le norme sulla competenza del giudice: Da lungo tempo la Corte Costituzionale ha legittimato l’applicazione retroattiva di tutte le norme che statuivano in detta materia “in via generale”.
CAPITOLO 2 L'ADATTAMENTO DEL DIRITTO INTERNO ALLE FONTI EUROPEE
Paragrafo 1 Osservazioni preliminari: vecchi schemi e nuovi modelli A partire dal 2004 in Europea si sono verificati una serie di cambiamenti che hanno avuto (fra le varie conseguenze) forti ripercussioni nel diritto penale processuale: 1)Si è passati dall’Europa dei 15 all’Europa dei 25 con l’ingresso di 10 nuovi Stati.
1)Una prima evoluzione si è avuta con la Convenzione di applicazione dell’accordo di Shengen del 1985: essa ha portato alla creazione di un’area giudiziaria europea, all’interno della quale l’interesse alla collaborazione prevale sull’interesse del singolo Stato. Shenghen ha, inoltre, garantito enormi passi avanti in materia di lotta congiunta alla criminalità con la creazione dei S.I.S. (un sistema che permette rapidi scambi di informazioni fra gli Stati, con lo scopo di individuare i soggetti ricercati e stabilire contatti fra le autorità nazionali così da facilitarne l’arresto). 2)Non bisogna poi sottovalutare l’influenza che gli attentati dell’ Settembre 2001hanno avuto a livello internazionale. Secondo gli studiosi una delle motivazioni che stanno alla base dell’introduzione del Mandato di Arresto Europeo è proprio l’intenzione di utilizzare il MAE come uno strumento di lotta al terrorismo internazionale. 3)Con il Trattato di Lisbona (entrato in vigore nel 2009), si è stabilito no solo il riconoscimento reciproco delle decisioni adottate dai vari Stati membri (principio del mutuo riconoscimento) ma anche la possibilità del Parlamento e del Consiglio dell’Ue (art 69), di approvare misure finalizzare a riavvicinare e armonizzare le legislazioni dei singoli Stati, attraverso l’adozione di norme minime che definiscono reati e sanzioni in relazione a specifiche fattispecie delittuose particolarmente gravi e con dimensione transnazionale (ad es. reati di terrorismo, tratta di esseri umani, traffico illecito di stupefacenti ecc.)
Paragrafo 4 Il minimo comune denominatore europeo del diritto processuale penale e i contenuti del Trattato di Lisbona Il panorama delle fonti internazionali che incidono sulle norme di diritto processuale italiano è quanto mai vario. Per questo appare utile identificare il c.d. minimo comune denominatore del diritto penale processuale europeo. 1)A livello di fonti scritte rilevano: la Carta di Nizza(oggi recepita all’interno del Tratto di Lisbona); la Convenzione europea per la salvaguardia del diritti dell’uomo, La Convenzione europea di estradizione; la Convenzione europea per l’assistenza giudiziaria in materia penale. 2)Fra le fonti non scritte: enorme rilevanza hanno le varie sentenze adottate dalle Corti europee. Fra le varie fonti sopra indicate, particolarmente problematica è stata l’identificazione dell’importanza della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Una svolta si è avuta con il Trattato di Lisbona che all’articolo 6 dispone: “L’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carte dei
diritti fondamentali dell’Unione europea. Essa aderisce, inoltre, alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”. Con questa disposizione il Trattato di Lisbona ha qualificato le norme della Convenzione europea come fonti diritto dell’Unione, contenenti principi generali che devono essere riconosciuti dagli Stati (la loro violazione comporta, per ciò, la possibilità di avviare la procedura di inadempimento dinanzi alla Corte di Giustizia). Per quanto riguarda l’Italia: prima dell’adozione del Trattato di Lisbona la Corte Costituzionale aveva precisato che in caso di contrasto fra una norma interna e la Convenzione dei diritti dell’uomo, i giudici nazionali avrebbero dovuto rimettere la questione dinanzi alla Corte europea, senza tuttavia poter disapplicare automaticamente la norma interna (come avviene in caso di contrasto fra norma interna e norma comunitaria). Dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona la Corte Costituzionale si è mostrata recalcitrante a modificare il suo orientamento, nonostante la qualificazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo quale fonte del diritto comunitario.
CAPITOLO 3 I PROTAGONISTI DEL PROCESSO
Paragrafo 1 Processo e procedimento penale Il processo penale viene tradizionalmente definito come: “ Una concatenazione di atti, compiuti da determinati soggetti, che tendenzialmente conducono all’atto finale rappresentato dalla sentenza”. Questa “catena” di atti, normalmente, inizia con la notizia di reato e si conclude con il passaggio in giudicato della sentenza e con la successiva esecuzione. Molto spesso parlando del processo penale si usa confondere la nozione di processo con quella di procedimento (questo proprio perché il processo viene qualificato come una concatenazione di atti): 1)Il procedimento in senso stretto: dal punto di vista formale esso è costituito dagli atti che precedono l’esercizio dell’azione penale. 2)Il processo: abbraccia, invece, tutti gli atti compiuti successivamente all’esercizio dell’azione penale. A prescindere da queste distinzioni formali, il fine ultimo del procedimento penale in senso lato, è il raggiungimento di una verità giudiziale, che può essere raggiunta solamente attraverso il rispetto delle regole del giusto processo, costituzionalizzare nell’articolo 111 1° comma.
Paragrafo 2 giusto processo e verità giudiziale Nel paragrafo precedente abbiamo visto che lo scopo ultimo del procedimento penale è il raggiungimento della verità giudiziale. A tal proposito bisogna precisare
giurisprudenziale. Questa tendenza ha finito per creare un sistema procedurale per molti versi simile a quelli di common law, aggravato tuttavia dalla mancata del principio dello stare decisis (cioè il principio che vincola i giudici al rispetto dei precedenti giurisprudenziali) che rende il sistema ancor più pericoloso e ambiguo. L’unica soluzione è quella di valorizzare le disposizioni costituzionali e ancor di più le norme comunitarie e le Convenzioni internazionali , per ribadire il primato della legge (garantendo in tal modo la concreta applicazione di questo principio, da tempo considerato di secondaria importanza).
Paragrafo 4 La struttura triadica del processo. Parti e soggetti Il processo penale viene generalmente definito un “actum trium personarum”. La struttura “triadica” del processo può essere facilmente compresa pensando a un triangolo equilatero: ai due angoli opposti collocati alla base del triangolo si trovano le parti in una condizione di perfetta parità; all’angolo collocato alla sommità del triangolo si trova il giudice, che deve essere terzo ed imparziale rispetto alle parti. Questa struttura , definita nelle righe precedente ricorrendo alla terminologia tipica della geometria, viene indicata con chiarezza dall’art 111 comma 2° della Costituzione che dispone: “Ogni processo si svolge nel contradditorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale”. Questa disposizione normativa ci permette di distinguere diverse categorie di individui che, in modo differente, prendono parte al procedimento: 1)Le parti necessarie: tradizionalmente parti necessarie sono l’accusa (cioè il pubblico ministero) e la difesa (l’imputato che viene definito tale solo dopo che sia stata esercitata l’azione penale; fino a quel momento viene usata la locuzione: “persona sottoposta alle indagini”). 2)Le parti eventuali: La presenza di parti eventuali si verifica quando in sede penale viene esercitata l’azione civile per chiedere direttamente al giudice penale la condanna dell’imputato (o di un soggetto diverso dall’imputato responsabile per il risarcimento) al risarcimento del danno. Si parla di parti eventuali in quanto l’esercizio dell’azione civile in sede penale è assolutamente eventuale. 3)I soggetti: si tratta di una categoria più ampia rispetto a quella di parti. In essa rientrano, infatti, sia le parti sia gli altri individui che pur non essendo attori o destinatari dell’azione penale, compaiono nel processo per esercitare dei poteri/doveri (si pensi ad es. alla polizia giudiziaria o allo stesso giudice che, pur non essendo parte è sicuramente uno dei soggetti necessari del procedimento penale). 4)Infine una categoria residuale è quella delle persone che partecipano al procedimento: si pensi ad esempio ai testimoni, ai periti, ai consulenti tecnici ecc.
Paragrafo 5 IL GIUDICE: La giurisdizione penale La giurisdizione penale è la funzione di giudicare i soggetti accusati di aver commesso un fatto penalmente rilevante. I giudici hanno il compito di stabilire in modo vincolante quale legge debba applicarsi al caso concreto sottoposto al loro giudizio. Detta giurisdizione presenta alcune caratteristiche fondamentali: 1)I giudici sono soggetti soltanto alla legge (così come precisato dall’articolo 101 comma 2 della Costituzione). Questa regola è una chiara espressione del principio di legalità processuale di cui si è parlato nei paragrafi precedenti. Una precisazione è d’obbligo: la soggezione dei giudici alla legge non implica una loro subordinazione al legislatore (cioè al Parlamento) o al potere esecutivo (al Governo); al contrario è proprio la legge a garantire l’indipendenza del potere giudiziario da qualunque condizionamento esterno. 2)La funzione giurisdizionale è indeclinabile: Ciò implica anzitutto che il giudice, una volta adito mediante l’esercizio dell’azione penale, non può rifiutarsi di emanare la sua decisione. L’indeclinabilità, inoltre, richiede che l’accertamento del reato avvenga attraverso forme giurisdizionali (la c.d. riserva di giurisdizione in materia penale) in applicazione del principio “nullum crimen, nulla poena sine iudicio”. 3)La giurisdizione penale deve garantire l’equità processuale: richiamata con fermezza non solo dall’art 111 della Costituzione ma anche da una serie di norme internazionali, fra cui l’art 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo che parla esplicitamente di “ fairness”. L’equità processuale risulta collegata con una serie di garanzie: l’uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge (articolo 3 della Costituzione e articolo 14 Convenzione europea dei diritti dell’uomo); la presunzione d’innocenza (articolo 27 comma 2 della Costituzione e articolo 6 paragrafo 2 C.e.d.u.); il diritto alla difesa (articolo 24 comma 2 della Costituzione e articolo 6 paragrafo 3 della C.e.d.u.) ecc. 4)La giurisdizione penale riconosce al giudice il potre/dovere di risolvere in via incidentale le questioni pregiudiziali (articoli 2 e 3 del codice di procedura penale): Quando la decisione sul merito dell’imputazione dipende dalla soluzione preliminare di un’altra questione, il giudice penale potrà pronunciarsi in via incidentale (anche se la questione ha natura civile, amministrativa ecc.), senza tuttavia che la sua pronuncia abbia efficacia vincolante in altri processi (si pensi ad esempio alla necessità di pronunciarsi in via incidentale sull’altruità di un bene, affinché si possa configurare il reato di furto). Una particolare disciplina è prevista quando la questione pregiudiziale attiene allo stato di famiglia o alla cittadinanza, ed essa sia l’oggetto di una causa
è quello di garantire che il giudice venga designato attraverso criteri generali e non su base soggettiva”. Questa interpretazione, avallata dalla maggior parte della giurisprudenza, ha finito per declassare il principio dell’articolo 25 della Costituzione da principio della precostituzione a semplice principio della “costituzione del giudice per legge”. 2)La naturalità: anche questo principio viene richiamato dall’articolo 25 della Costituzione. Esso è stato per lungo tempo sottovalutato, essendo considerato un sinonimo della precostituzione. Questa interpretazione della naturalità deve, tuttavia, considerarsi errata. La naturalità, infatti, deve essere considerata una garanzia autonoma: il suo scopo, seconda la dottrina maggioritaria, è quello di garantire che il giudice sia naturalmente capace di cogliere i valori socio-culturali coinvolti nel processo. Un tempo ciò implicava il collegamento del giudice con il luogo in cui è stato commesso il delitto (se il giudice abitava nella città in cui era commesso il reato, sicuramente era a conoscenza degli elementi necessari per comprendere a fondo le motivazioni che avevano spinto il reo a tenere la condotta imputata). Oggi giorno la globalizzazione ha fatto cadere le barriere che separavano le diverse realtà, qualificando la naturalità come la capacità del giudice di cogliere i fattori culturali che hanno inciso sulla dinamica del reato (per questo motivo i fautori di questa interpretazione della naturalità, spingono per un maggiore utilizzo dei giudici popolari, opportunamente selezionati in base alla natura della causa e alla loro formazione e provenienza). 3)L’imparzialità: il giudice è imparziale quando risulta assolutamente distaccato rispetto all’oggetto del giudizio. Egli deve essere disinteressato al risultato finale del processo, non deve avere pregiudizi e deve essere privo di legami con le parti (quest’ultimo concetto è valido anche per il principio della terzietà). Da notare che l’imparzialità, la terzietà è l’indipendenza risultano strettamente connesse, così come precisato a più rispese dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Giustizia. 4)La terzietà: Essa implica che il giudice rimanga assolutamente equidistante dalle parti. Ciò richiede che egli sia estraneo sia alle funzioni dell’accusa che a quelle della difesa. Il requisito della terzietà, purtroppo, non viene garantito nel nostro ordinamento dal momento che il pubblico ministero e il giudice appartengono allo stesso ordine giudiziario. La terzietà potrà essere garantita solamente quando i due magistrati, appartenenti l’uno alla magistratura inquirente l’altro a quella giudicante, verranno inseriti in due ordinamenti giudiziari distinti. 5)L’indipendenza: essa viene considerata un requisito essenziale dell’imparzialità (un giudice, infatti, non può essere imparziale se non è anzitutto indipendente). L’indipendenza richiede la piena autonomia dagli altri poteri dello
Stato (sancita con chiarezza dagli articoli 104 e 105 della Costituzione); La soggezione del giudice soltanto alla legge (con il conseguente divieto per chiunque, che sia interno od esterno all’ordinamento giudiziario, di interferire con l’attività del giudice. Si tratta della c.d. indipendenza funzionale interna ed esterna).
Paragrafo 8 L’attuazione dei principi costituzionale della precostituzione e della naturalità: la giurisdizione e le regole di competenza Il rispetto della precostituzione e della naturalità, richiedono che sia la legge a determinare in via generale (e non per il singolo processo) le regole necessarie per determinare la giurisdizione e la competenza. 1)La giurisdizione: essa serve a determinare se la questione rientra nella giurisdizione del giudice penale ovvero in quella di un altro giudice (ad es. quello civile). 2)La competenza: una volta stabilito che la giurisdizione spetta al giudice penale, bisognerà stabilire chi sia fra i vari giudici penali quello competente a giudicare quel singolo caso (attraverso il criterio della competenza per materia, per territorio, per connessione, funzionale di cui ci parla l’articolo 4 del codice di procedura penale). Da notare che la violazione delle norme sulla competenza (che si ha quando la sentenza viene adottata da un giudice diverso rispetto a quello competente) non impedisce la formazione del giudicato , qualificando la sentenza come valida e irrevocabile. Al contrario la violazione delle norme sul riparto della giurisdizione fanno si che la sentenza provenga da un soggetto privo del potere giurisdizionale necessario per giudicare, per questo motivo essa deve considerarsi inesistente e quindi priva della capacità di passare in giudicato. Passando ad analizzare le diverse categorie di giudici penali, è possibile anzitutto distinguere i giudici ordinari dai giudici speciali: 1)Sono giudici penali ordinari: in primo grado il giudice di pace, il Tribunale (in composizione monocratica e collegiale), la Corte d’assise, il tribunale per i minorenni. In secondo grado: la Corte d’appello, la Corte d’assiste d’appello, la sezione della Corte d’appello per i minorenni. In terzo grado: la Corte di cassazione, unica per tutto il territorio nazionale (la sua sede è collocata a Roma). 2)Sono giudici penali speciali: il Tribunale militare (competente per i reati commessi dagli appartenenti alle forze armate); La Corte costituzionale. per i reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione, commessi dal Presidente della Repubblica. Ai sensi dell’art 102 comma 2 della Costituzione, è vietato istituire nuovi tribunali speciali.
Paragrafo 9 la competenza per materia dei giudici ordinari: articoli 5 e 6 del c.p.p.
a)Al Tribunale in composizione collegiale spetta: -)In base al criterio quantitativo: la competenza per i reati punti con una pena massima non inferiore a 10 anni. -)In base al criterio qualitativo: una serie di reati indicati dalla legge come ad es. l’associazione a delinquere di stampo mafioso, i delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A.; i reati sessuali; i reati commessi dai ministri nell’esercizio delle loro funzioni. b)Al Tribunale in composizione monocratica spetta: -)In base al criterio quantitativo: la competenza per i reati puniti con una pena che non eccede i 10 anni. -)In base al criterio qualitativo : i delitti legati al traffico, produzione e detenzione di stupefacenti; il reato di guida sotto l’influenza di alcol e sostanze stupefacenti ecc.
Paragrafo 9.1. La competenza per territorio: articoli 8-11 bis del c.p.p. Ai sensi dell’articolo 8 comma 1 del c.p.p.: “La competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato”. La competenza per materia, ripartisce i reati fra i vari giudici a seconda della maggiore o minore gravità della causa (al giudice di pace le cause meno gravi alla Corte d’assise quelle più gravi). La competenza per territorio, invece, ripartisce la causa fra i vari giudici operanti sul territorio nazionale. Come abbiamo visto nei paragrafi precedenti il requisito della naturalità del giudice, impone che esso sia in qualche modo connesso con il luogo in cui il reato è stato commesso. L’art 8 del c.p.p., riconoscendo la competenza per territorio al giudice del luogo in cui il reato è stato consumato, vuole appunto dare attuazione al principio di naturalità sancito dall’art 25 della Costituzione. La regola generale di cui all’articolo 8 comma 1 del c.p.p. subisce tuttavia una serie di eccezioni. Eccone alcuni esempi: 1)L’articolo 8 comma 2 dispone che se dal fatto deriva la morte di una o più persone, la competenza spetta al giudice in cui è stata tenuta l’azione o l’omissione causa della more e non i luogo in cui la persona è deceduta (si pensi ad esempio ad un ferimento compiuto in strada che porta, successivamente, alla morte della persona ferita in ospedale). 2)L’articolo 8 comma 3 prende in considerazione l’ipotesi di reato permanente (ad es. il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione di cui all’art 630 del c.p.). In questo caso, anche se dal fatto deriva la morte del sequestrato, la competenza spetta al giudice del luogo in cui ha avuto inizio il sequestro. 3)L’articolo 9 introduce regole suppletive da applicare quando non è possibile identificare il giudice territorialmente competente ai sensi dell’articolo
8. In questo caso, quando non è noto il luogo di consumazione del reato, la
competenza spetterà al giudice in cui è avvenuta una parte di esso o in mancanza anche di questo criterio al giudice del luogo in cui risiede l’imputato. Se nemmeno questo criterio può essere utilizzato, la competenza spetta al giudice del luogo in cui si trova l’ufficio del pubblico ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato nell’apposito registro. 4)L’articolo 10 si occupa della competenza per i reati commessi all’estero: in questo caso la competenza si determina in base al luogo di residenza, dimora, domicilio o luogo di arresto dell’imputato. 5)L’articolo 11 prevede una disciplina particolare quando un magistrato assume nel processo la qualifica di imputato ovvero di persona danneggiata dal reato: in tal caso se le normali regole sulla competenza territoriale dovessero riconoscere come compente un ufficio compreso nel distretto di Corte d’appello in cui il magistrato svolge le sue funzioni, la competenza sarà assegnata al giudice competente per materia compreso nel distretto di Corte d’appello più vicino.
6)Altre eccezioni sono previste da leggi speciali: si pensi come esempio al reato di diffamazione per mezzo di trasmissioni radiotelevisive; in questo caso la competenza spetta al giudice del luogo in cui la persona diffamata ha la sua residenza.
Paragrafo 9.2. La competenza per connessione, la riunione e la separazione dei procedimenti Della competenza per connessione si occupano gli articoli 12-16 del c.p.p. Detta disciplina è stata introdotta in quanto di frequente la competenza deve essere determinata tenendo conto dei collegamenti (connessioni) esistenti fra fatti penalmente rilevanti. Ai sensi dell’art 12 si può parlare di connessione in tre casi: 1)In presenza di una connessione plurisoggettiva: essa ricorre quando il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso (nel caso di reati dolosi) o in cooperazione (nel caso di reati colposi) ovvero quando più persone con condotte indipendenti hanno determinato l’evento dannoso (si pensi ad es. al ferimento di un uomo che successivamente muore a causa della negligenza del medico curante). 2)In presenza di una connessione monosoggettiva: che ricorre quanto una persona è imputata per più reati commessi con una sola azione od omissione; si parla in questo caso di concorso formale (si pensi, ad esempio, se, nel corso di un unica fattispecie di furto, siano asportati beni appartenenti a diversi soggetti). Ovvero quando più azioni od omissioni rappresentano l’esecuzione di un medesimo disegno criminoso (si parla in questo caso di reato continuato ).
La riunione dei procedimenti presenta senza dubbio dei vantaggi in termini di economia processuale ma ha anche dei punti di debolezza : si pensi al c.d. gigantismo delle carte processuali, all’enorme proliferazione delle udienze preliminari, alla lentezza processuale determina dalla presenza di un elevato numero di imputati. Per questo motivo la legge riconosce al giudice la possibilità, con l’accordo delle parti, di separare le cause precedentemente riunite. La separazione, inoltre, è obbligatoria: a)Quando nel corso dell’udienza preliminare viene accertato che la posizione di uno degli imputati può essere decisa immediatamente mentre quella di altri richiede ulteriori accertamenti istruttori. b)Quando per uno degli imputati è stata disposta la sospensione del procedimento. c)Quando il difensore di uno degli imputati non comprare al dibattimento per mancato avviso o legittimo impedimento. d)Quando per uno degli imputati stanno scadendo i termini per la custodia cautelare, ed è necessario decidere con urgenza le questioni che lo riguardano per evitare la scarcerazione automatica ecc. Nonostante la separazione i vizi e le invalidità che si sono verificati nel processo cumulativo si trametto ai nuovi procedimenti separati.
Paragrafo 9.3. La competenza funzionale La competenza funzionale viene identificata in base ai diversi compiti che devono essere compiuti dai giudici e dagli altri soggetti del procedimento nelle varie fasi del giudizio (non è disciplinata dal c.p.p.). Per fare un esempio la competenza a fare una richiesta sulla pena da applicare all’imputato, deve necessariamente provenire dal pubblico ministero. Se tale richiesta proviene da un altro soggetto ( ad esempio dal giudice), essa deve considerarsi affetta da nullità assoluta e insanabile, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Paragrafo 10 11 e 12 Il difetto di giurisdizione, di competenza e i relativi conflitti Il difetto di giurisdizione (art 20 c.p.p.) può verificarsi in tre diverse ipotesi che possono essere così riassunte: 1)Quando il giudice penale esercita poteri che non spettano al potere giudiziario (ad es. adotta una legge): in tal caso l’articolo 606 del c.p.p. prevede la possibilità di ricorrere alla Corte di Cassazione. 2)Quando il giudice ordinario giudica una materia rientrante nella giurisdizione di un giudice speciale o viceversa: In questo caso, ai sensi
dell’articolo 20 del c.p.p., il difetto di giurisdizione potrà essere rilevato in ogni stato e grado del giudizio. 3)Quando un giudice extrapenale (ad es. giudice civile o amministrativo) giudica in una materia riservata al giudice penale: in questo caso la Corte di Cassazione, con una sentenza adottata a sezioni unite nel 1999, ha qualificato il provvedimento adottato da un giudice privo del potere di decidere in una determinata materia, giuridicamente inesistente. Il difetto di competenza sussiste nel momento in cui vengono violate le regole (competenza per materia, per territorio, per connessione, funzionale) che ripartiscono la competenza fra i diversi giudici penali ordinari. E’ possibile distinguere diverse ipotesi d’incompetenza, di cui si occupano gli articoli 21 e ss. del c.p.p.: 1)L’incompetenza per materia: sussiste quando il processo viene celebrato da un giudice diverso rispetto a quello che, in base a quanto indicato dalla legge, è competente per quella materia (Si pensi ad es. alla competenza per materia del tribunale in materia di reati di associazione mafiosa. In tal caso se il processo viene instaurato dinanzi alla Corte d’assise, si avrà una tipica ipotesi di incompetenza per materia). E’ possibile distinguere due tipologie di incompetenza per materia: a)L’incompetenza per difetto: che si ha quando la causa viene promossa dinanzi a un giudice inferiore rispetto a quello competente (ad es. dinanzi al tribunale per le cause di competenza della Corte d’assise). In questo caso l’incompetenza è sempre rilevabile, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio. b)l’incompetenza per eccesso: si ha quando la causa viene promossa dinanzi a un giudice superiore rispetto a quello competente: si tratta di un vizio meno grave, dal momento che il giudizio spetta a un organo superiore, per questo l’incompetenza potrà essere rilevata fino all’apertura del dibattimento di primo grado (ai sensi dell’articolo 491 1° comma del c.p.p.); in caso contrario la questione rimane preclusa. Una particolare disciplina è prevista nella ripartizione interna al Tribunale della competenz a (o meglio dell’attribuzione) fra giudice monocratico e giudice collegiale. In questo caso sia alla violazione per eccesso (che si ha quando la causa è stata proposta dinanzi al giudice collegiale nonostante la competenza del giudice monocratico) sia alla violazione per difetto (che si ha nel caso opposto a quello appena esaminato) si applica la regola per cui l’incompetenza deve essere dedotta o rilevata d’ufficio nel corso dell’udienza preliminare (o in mancanza in sede di questioni preliminari) dopo di che diviene preclusa. 2)L’incompetenza per territorio: può essere dedotta dalle parti e rilevata d’ufficio, fino alla chiusura della discussione dell’udienza preliminare (o in mancanza nel corso delle questioni preliminari). Se una parte ha dedotto