Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


La nullità del processo di citazione: coordinamento tra articoli 164 e 294, Appunti di Diritto

Sulla disciplina della nullità dell'atto di citazione in materia di processi penali, con particolare riferimento ai vizi della vocatio in ius e della editio actionis. Vengono presentate considerazioni conclusive sulle implicazioni pratiche di questi vizi e sulle questioni emerse in relazione alla coordinazione tra l'articolo 164 e l'articolo 294 del codice di procedura civile. In particolare, si analizza il problema di quando e come il giudice deve ordinare la rinnovazione dell'atto di citazione e il rimettere in termini del convenuto.

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 23/06/2020

cristinaziliotto
cristinaziliotto 🇮🇹

5

(6)

100 documenti

1 / 3

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
Lezione 10.3 IL PROCESSO DI COGNIZIONE (1-5)
slide 10.3 (n. 1-5)
La nullità dell’atto di citazione: considerazioni conclusive
1) Notate che la mancanza di alcuni elementi indicati nell’art.163 c.p.c. (in particolare
indicazione dei documenti e della procura) = non determina la nullità della citazione;
2) inolte tenete conto che l’art.164 c.p.c. si applica anche alla nullità del ricorso;
3) infine, si pone un problema di coordinamento tra l’art 164 c.p.c. e l’art.294 c.p.c. in
materia di contumacia del convenuto;
4) 1) se il vizio non è sanato = il processo si estingue; 2) se il vizio è sanato = la sanatoria
opera ex tunc.
Conclusione sulla disciplina della nullità dell'atto di citazione
Una volta descritta la disciplina della nullità della citazione, sia per i vizi della vocatio in ius, sia per i
vizi della editio actionis, è possibile svolgere qualche considerazione conclusiva, facendo notare almeno
3 questioni che emergono. Una prima questione è costituita dal fatto che, se mettiamo insieme l'art. 164
in materia di nullità della citazione e l'art. 163 che disciplina il contenuto della citazione, ci si rende
conto che non sempre la mancanza degli elementi indicati dall'art. 163 determina o può determinare la
nullità dell'atto di citazione = in particolare, ciò vale 1) sia per la mancata indicazione della procura da
parte dell'attore, 2) sia per la mancata indicazione dei mezzi di prova sui quali la domanda si fonda, di
cui l'attore intende avvalersi. 1) In relazione al primo elemento (= cioè alla procura) = l'atto di citazione
deve contenere l'indicazione della procura alle liti = cioè nell’atto di citazione l'attore deve aver
conferito alla procura al proprio difensore, pena di inammissibilità della domanda. Quindi, da questo
punto di vista, la mancanza della procura, potrebbe determinare non già semplicemente la nullità
dell’atto di citazione, ma addirittura l’inammissibilità della domanda, salvo che, come dice il c.p.c., la
procura non venga conferita in un secondo momento (= cioè al momento della costituzione in giudizio).
Ma ciò che conta è il coordinamento con l'art. 182, che disciplina le ipotesi di sanatoria dell’atto per
difetto di rappresentanza, assistenza e autorizzazione; più precisamente, ai sensi dell'art. 182 = ogni
qualvolta che il giudice rilevi, alla prima udienza, che manchi un elemento che possa dar vita a
un’autorizzazione o a un difetto di rappresentanza di una delle parti, debba ordinare la sanatoria del
vizio con effetti retroattivi. Ebbene, nell’ambito dell'art. 182 si consente al giudice di assegnare un
termine anche per il rilascio della procura. Come deve essere intesa questa espressione = rilascio della
procura? Sul punto ci sono due opinioni diverse: 1) c’è un’opinione più rigorosa, preferita da una parte
della dottrina e 2) un’opinione meno rigorosa fatta propria dalla giurisprudenza.
1) Una parte della dottrina dice che, (attenzione) quando l'art. 182 consente al giudice di assegnare un
termine per il rilascio della procura, lo dice in relazione a quelle ipotesi, nelle quali la procura
comunque sia stata già conferita al difensore al momento della relazione all’atto citazione, ma si tratti di
1
pf3

Anteprima parziale del testo

Scarica La nullità del processo di citazione: coordinamento tra articoli 164 e 294 e più Appunti in PDF di Diritto solo su Docsity!

Lezione 10.3 IL PROCESSO DI COGNIZIONE (1-5) slide 10.3 (n. 1-5)

La nullità dell’atto di citazione: considerazioni conclusive

1) Notate che la mancanza di alcuni elementi indicati nell’art.163 c.p.c. (in particolare

indicazione dei documenti e della procura) = non determina la nullità della citazione;

2) inolte tenete conto che l’art.164 c.p.c. si applica anche alla nullità del ricorso;

3) infine, si pone un problema di coordinamento tra l’art 164 c.p.c. e l’art.294 c.p.c. in

materia di contumacia del convenuto;

4) 1) se il vizio non è sanato = il processo si estingue; 2) se il vizio è sanato = la sanatoria

opera ex tunc.

Conclusione sulla disciplina della nullità dell'atto di citazione Una volta descritta la disciplina della nullità della citazione, sia per i vizi della vocatio in ius, sia per i vizi della editio actionis, è possibile svolgere qualche considerazione conclusiva, facendo notare almeno 3 questioni che emergono. Una prima questione è costituita dal fatto che, se mettiamo insieme l'art. 164 in materia di nullità della citazione e l'art. 163 che disciplina il contenuto della citazione, ci si rende conto che non sempre la mancanza degli elementi indicati dall'art. 163 determina o può determinare la nullità dell'atto di citazione = in particolare, ciò vale 1) sia per la mancata indicazione della procura da parte dell'attore, 2) sia per la mancata indicazione dei mezzi di prova sui quali la domanda si fonda, di cui l'attore intende avvalersi. 1) In relazione al primo elemento (= cioè alla procura) = l'atto di citazione deve contenere l'indicazione della procura alle liti = cioè nell’atto di citazione l'attore deve aver conferito alla procura al proprio difensore, pena di inammissibilità della domanda. Quindi, da questo punto di vista, la mancanza della procura, potrebbe determinare non già semplicemente la nullità dell’atto di citazione, ma addirittura l’inammissibilità della domanda, salvo che, come dice il c.p.c., la procura non venga conferita in un secondo momento (= cioè al momento della costituzione in giudizio). Ma ciò che conta è il coordinamento con l'art. 182, che disciplina le ipotesi di sanatoria dell’atto per difetto di rappresentanza, assistenza e autorizzazione; più precisamente, ai sensi dell'art. 182 = ogni qualvolta che il giudice rilevi, alla prima udienza, che manchi un elemento che possa dar vita a un’autorizzazione o a un difetto di rappresentanza di una delle parti, debba ordinare la sanatoria del vizio con effetti retroattivi. Ebbene, nell’ambito dell'art. 182 si consente al giudice di assegnare un termine anche per il rilascio della procura. Come deve essere intesa questa espressione = rilascio della procura? Sul punto ci sono due opinioni diverse: 1) c’è un’opinione più rigorosa, preferita da una parte della dottrina e 2) un’opinione meno rigorosa fatta propria dalla giurisprudenza.

  1. Una parte della dottrina dice che, (attenzione) quando l'art. 182 consente al giudice di assegnare un termine per il rilascio della procura, lo dice in relazione a quelle ipotesi, nelle quali la procura comunque sia stata già conferita al difensore al momento della relazione all’atto citazione, ma si tratti di

una procura irregolare o, in qualche misura, non conferita dal rappresentante legale dell’azienda o da colui il quale aveva il potere di assegnare lo ius postulandi al difensore. Quindi in caso di mancanza di procura = il vizio non è sanato e la domanda rimane inammissibile;

  1. invece, l’altra parte della dottrina ritiene che, nel caso di mancanza di procura, sia ancora sanabile il vizio e che dunque il giudice possa assegnare al difensore dell’attore il termine per procurarsi la procura con effetti retroattivi; 3) inoltre c'è una terza e ultima ipotesi, per la quale l'art. 182 si applicherebbe solo al caso in cui la procura sia stata rilasciata, ma non sia contenuta nel fascicolo di parte e non si applicherebbe al caso in cui la procura non sia stata rilasciata, perchè in questa ipotesi la domanda è inammissibile. Differenza tra citazione e ricorso = è opportuno domandarsi, se la disciplina della nullità dell'atto di citazione si applichi anche alla nullità del ricorso nel processo del lavoro. Su questo punto il legislatore tace: cioè non c'è alcuna norma del c.p.c., che dice se alla nullità del ricorso si applichi o non si applichi la disciplina della nullità dell'atto di citazione. Questa lacuna del legislatore viene colmata dalla dottrina e dalla giurisprudenza. La giurisprudenza è giunta a una doppia conclusione: 1) che nei processi che iniziano con ricorso, si può parlare di nullità solo in relazione ai vizi dell'editio actionis (non in relazione ai vizi della vocatio in ius), perchè tutta la parte della domanda relativa alla chiamata in causa del convenuto averrà solo in un secondo momento, quando ci sarà stata la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza; 2) che l'art. 164 si applichi anche alla nullità del ricorso nel processo del lavoro = nel senso che il giudice, verificata la nullità del ricorso nel processo del lavoro, assegni comunque all'attore un termine per sanare il vizio. Tuttavia, quest'ultima conclusione non è del tutto pacifica, mancando, soprattutto in giurisprudenza, opinioni per le quali, in caso di nullità del ricorso per vizi dell'editio actionis, non essendoci una norma espressa all''art. 164 nell'ambito della disciplina del processo del lavoro, sia facoltà del giudice addirittura decidere la causa nel merito e quindi rigettare la domanda dell'attore, che non sia fornita di tutti gli elementi di fatto (soprattutto delle prove), che consentano al giudice di individuare con esattezza il diritto dell'attore. Si tratta di una conclusione, a cui giunge la giurisprudenza, non soltanto contraria alla legge, ma particolarmente grave, perchè ammette che la nullità del ricorso non implichi semplicemente una sanatoria con effetti irretroattivi, ma addirittura determini il rigetto della domanda nel merito con impossibilità per l'attore di riproporre la domanda una volta passata in giudicato la sentenza = questo costituisce una sanzione gravissima, che non è prevista nel c.p.c. ed è contraria ai principi generali in materia di nullità degli atti, che prevedono sempre la sanatoria dell'atto nullo (o la possibilità di sanatoria) con effetti retroattivi o con effetti irretroattivi. Nell'ambito della disciplina della nullità della citazione per i vizi della vocatio in ius esiste un problema di coordinamento tra l'art. 164 e l'art. 294 = nel senso che 1) l'art. 164 impone al giudice di ordinare la rinnovazione dell'atto di citazione (= cioè di sanare il vizio) ogniqualvolta nel corso del processo egli accerti l'esistenza di questo vizio; 2) l'art. 294, che disciplina la contumacia del convenuto, stabilisce che il convenuto, che non si è costituito 1) nè tempestivamente, 2) nè all'udienza, abbia diritto a essere