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Sulla disciplina della nullità dell'atto di citazione in materia di processi penali, con particolare riferimento ai vizi della vocatio in ius e della editio actionis. Vengono presentate considerazioni conclusive sulle implicazioni pratiche di questi vizi e sulle questioni emerse in relazione alla coordinazione tra l'articolo 164 e l'articolo 294 del codice di procedura civile. In particolare, si analizza il problema di quando e come il giudice deve ordinare la rinnovazione dell'atto di citazione e il rimettere in termini del convenuto.
Tipologia: Appunti
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Lezione 10.3 IL PROCESSO DI COGNIZIONE (1-5) slide 10.3 (n. 1-5)
Conclusione sulla disciplina della nullità dell'atto di citazione Una volta descritta la disciplina della nullità della citazione, sia per i vizi della vocatio in ius, sia per i vizi della editio actionis, è possibile svolgere qualche considerazione conclusiva, facendo notare almeno 3 questioni che emergono. Una prima questione è costituita dal fatto che, se mettiamo insieme l'art. 164 in materia di nullità della citazione e l'art. 163 che disciplina il contenuto della citazione, ci si rende conto che non sempre la mancanza degli elementi indicati dall'art. 163 determina o può determinare la nullità dell'atto di citazione = in particolare, ciò vale 1) sia per la mancata indicazione della procura da parte dell'attore, 2) sia per la mancata indicazione dei mezzi di prova sui quali la domanda si fonda, di cui l'attore intende avvalersi. 1) In relazione al primo elemento (= cioè alla procura) = l'atto di citazione deve contenere l'indicazione della procura alle liti = cioè nell’atto di citazione l'attore deve aver conferito alla procura al proprio difensore, pena di inammissibilità della domanda. Quindi, da questo punto di vista, la mancanza della procura, potrebbe determinare non già semplicemente la nullità dell’atto di citazione, ma addirittura l’inammissibilità della domanda, salvo che, come dice il c.p.c., la procura non venga conferita in un secondo momento (= cioè al momento della costituzione in giudizio). Ma ciò che conta è il coordinamento con l'art. 182, che disciplina le ipotesi di sanatoria dell’atto per difetto di rappresentanza, assistenza e autorizzazione; più precisamente, ai sensi dell'art. 182 = ogni qualvolta che il giudice rilevi, alla prima udienza, che manchi un elemento che possa dar vita a un’autorizzazione o a un difetto di rappresentanza di una delle parti, debba ordinare la sanatoria del vizio con effetti retroattivi. Ebbene, nell’ambito dell'art. 182 si consente al giudice di assegnare un termine anche per il rilascio della procura. Come deve essere intesa questa espressione = rilascio della procura? Sul punto ci sono due opinioni diverse: 1) c’è un’opinione più rigorosa, preferita da una parte della dottrina e 2) un’opinione meno rigorosa fatta propria dalla giurisprudenza.
una procura irregolare o, in qualche misura, non conferita dal rappresentante legale dell’azienda o da colui il quale aveva il potere di assegnare lo ius postulandi al difensore. Quindi in caso di mancanza di procura = il vizio non è sanato e la domanda rimane inammissibile;