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La rilevanza e le limitazioni della nullità degli atti processuali secondo l'articolo 156 e 157 del Codice di Procedura Civile italiano. Vengono discusse le ipotesi di nullità relativa e assoluta, i requisiti per opporre la nullità e le conseguenze di una nullità non opposta. Il testo illustra anche la differenza tra vizi formali e extraformali e il ruolo del pubblico ministero.
Tipologia: Appunti
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Lezione 6.1 LA NULLITA’ DEGLI ATTI PROCESSUALI (1-7) slide 6.1 (n. 1-7)
(La norma indica la distinzione tra 1) nullità assolute e 2) nullità relative in ragione della maggiore o minore gravità del vizio che inficia l'atto. 1) La nullità assoluta = può essere pronunciata dal giudice anche d'ufficio, nei casi espressamente previsti dalla legge; 2) la nullità relativa = può essere dichiarata solo previa istanza di parte. Alle due ipotesi descritte corrisponde anche una diversa disciplina sanatoria. In ordine al regime della rilevabilità, la legge prevede come regime generale quello della rilevabilità su eccezione di parte, prevedendo espressamente i casi, in cui la nullità può essere rilevata d'ufficio. 1) Nel primo caso rientrano le ipotesi di nullità relativa, la quale può essere sanata se non viene eccepita dalla parte nei modi e limiti previsti dai commi seguenti oppure se l'atto ha raggiungo lo scopo (art. 156 rilevanza della nullità, 3 comma). 2) Nel secondo caso rientrano le nullità assolute, le quali sono sanabili, ma soltanto nell'ipotesi in cui l'atto abbia raggiunto lo scopo per il quale era stato preordinato. La nullità viene sollevata dalla parte mediante un'apposita istanza che consiste in una vera e propria un'eccezione processuale. Tuttavia l’art. 157 indica espressamente delle limitazioni alla possibilità di eccepire la nullità = 1) un limite temporale, in quanto deve essere proposta nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso; 2) un limite positivo, poichè la nullità va proposta dalla parte nel cui interesse è stabilito un requisito, la cui mancanza ha causato il vizio; 3) un limite negativo, in
quanto l'istanza non può essere proposta da chi ha causato la nullità o da chi ha rinunciato a farla valere).
(L’art. 158 prevede un'ipotesi di nullità assoluta riguardante la costituzione del giudice nell'ambito del processo civile o l'intervento nel processo del P.M. I vizi relativi alla costituzione del giudice si riferiscono ai limiti del potere di giudicare del giudice (= cioè se e come il giudice possa giudicare su una determinata questione) (es. il mancato rispetto delle disposizioni sul numero dei giudici necessario per costituire i collegi e delle regole del codice di rito sulla legittimazione del giudice sono vizi di costituzione dell'organo giudicante). L’art. 158 1 comma si riferisce in tal caso alla violazione dell'obbligo di intervento del P.M. nelle cause in cui è espressamente previsto come obbligatorio (art. 70 intervento in causa del pubblico ministero). Per nullità insanabili, a cui l’art. 158 si riferisce, si deve intendere l'insieme delle nullità assolute, che la legge qualifica espressamente insanabili. Tuttavia, l'insanabilità qui dedotta deve essere intesa nel senso che si tratta di una insanabilità solo entro il grado di giudizio, nel quale le nullità si sono verificate. Infatti, in seguito alla pronuncia della sentenza le nullità devono essere fatte valere con i mezzi di impugnazione, altrimenti vengono sanate dal passaggio in giudicato della sentenza (art. 161 nullità della sentenza). Collegato al tema dei provvedimenti del giudice è il tema della nullità degli atti processuali. Quand'è che un atto processuale può considerarsi nullo e qual'è il regime giuridico degli atti nulli nell’ambito del processo civile? Sono tutte domande, che sorgono alla luce della previsione contenuta negli artt. 156 - 162. L'art. 156 (rilevanza della nullità) viene definito storicamente dalla dottrina prevalente come una norma sinusoidale (secondo un grande processualista del secolo scorso Enrico Redenti) = nel senso che ogni comma dell'art. 156 sembra smentire il comma precedente (= cioè è come quela figura della sinusoide, che si studia nei grafici = cioè di una continua altalena tra su e giù). Perchè l'art. 156 è considerato in questo modo? L'art. 156 1 comma stabilisce che = non può essere pronunciata la nullità per un vizio formale di un atto del processo, se la nullità non è prescritta per legge (art. 156 rilevanza della nullità, 1 comma = Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge; 2 comma = Può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo; 3 comma = La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato) (La norma si riferisce ai c.d. vizi formali = cioè a quei vizi, che consistono nella mancata osservanza dei requisiti formali degli atti processuali = cioè si tratta 1) sia delle forme previste per il compimento degli atti processuali, 2) sia dei requisiti non strettamente formali, quali la competenza del giudice, la capacità processuale, il potere rappresentativo e la legittimazione processuale. L’ambito di cui si occupa l’art. 156 è quello delle c.d.
di residenza o di domicilio del convenuto, ma in un altro luogo; chiaramente questa notificazione è nulla; ma qual'è lo scopo della notificazione? Lo scopo della notificazione è quello di mettere a conoscenza il convenuto dell'esistenza del processo. In questo caso, se nonostante la nullità, il convenuto si costituisce, il vizio è sanato). Quindi dall'art. 156 è possibile ricavare 3 principi =
che le nullità potessero essere previste solo per vizi di forma. Invece, al contrario, la nullità può essere prevista anche al di là dei vizi di forma, quando l'atto è mancante di alcuni requisiti extraformali (= che sono costituiti 1) dal difetto di costituzione del giudice e 2) dal mancato intervento del P.M. (= cioè ogni qualvolta il legislatore prevede, che il P.M. debba intervenirre nel processo e non venga messo in condizioni di intervenire, ciò determina un vizio di nullità dell'atto, che è eccezionalmente rilevabile d'ufficio e che, quindi, non è soggetto alla disciplina contenuta nell'art. 157 = cioè non è soggetta alla regola, secondo la quale la nullità è ammessa soltanto 1) su eccezione di parte e 2) su eccezione della parte interessata). Lo stesso discorso va fatto nell'ipotesi di difetto di costituzione del giudice (= cioè nel caso, in cui il giudice, che ha emesso la sentenza, non sia stato formato (= cioè il collegio, a cui il giudice apparteneva, non si sia formato) nel rispetto delle norme di legge. Riepilogando = L'art. 156 (rilevanza della nullità) = è la norma, che disciplina i casi in cui l'atto è nullo; l'art. 157 (rilevabilità e sanatoria della nullità) = è la norma, che distingue tra 1) nullità assolute e 2) nullità relative. L'art. 157 = è la norma, che sancisce alcuni requisiti, che l'eccezione di nullità deve contenere e che va messa in stretta correlazione con l'art. 158 (nullità derivante dalla costituzione del giudice), che invece prevede quali sono i casi, in cui la nullità è eccezionalmente rilevabile d'ufficio.