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La nullità degli atti processuali: articolo 156 e 157 del Codice di Procedura Civile, Appunti di Diritto

La rilevanza e le limitazioni della nullità degli atti processuali secondo l'articolo 156 e 157 del Codice di Procedura Civile italiano. Vengono discusse le ipotesi di nullità relativa e assoluta, i requisiti per opporre la nullità e le conseguenze di una nullità non opposta. Il testo illustra anche la differenza tra vizi formali e extraformali e il ruolo del pubblico ministero.

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 23/06/2020

cristinaziliotto
cristinaziliotto 🇮🇹

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Lezione 6.1 LA NULLITA’ DEGLI ATTI PROCESSUALI (1-7)
slide 6.1 (n. 1-7)
La nullità degli atti processuali è un istituto, che trova la propria disciplina negli
artt. da 156 a 162 c.p.c.
L’articolo 156 (rilevanza della nullità)
L’articolo 156 (rilevanza della nullità) del c.p.c. è una delle norme chiave del processo
civile; infatti l’art. 156 ci indica i casi di nullità degli atti processuali.
La norma è stata definita sinusoidale, nel senso che quella figura (sinusoide) si
caratterizza per un’oscillazione, avanti e indietro, come se ogni comma smentisse il
comma precedente.
Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del
processo, se la nullità non è comminata dalla legge.
(La nullità) può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali
indispensabili per il raggiungimento dello scopo.
La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è
destinato
Le nullità possono essere 1) assolute o 2) relative:
1) assolute = quando sono rilevabili d’ufficio;
2) relative = quando sono rilevabili solo su eccezione di parte.
Nel nostro sistema la regola = è quella della nullità relativa. Infatti solo nei casi
espressamente previsti dalla legge la nullità è assoluta (es. art. 158 c.p.c.).
Art. 157 (rilevabilità e sanatoria della nullità)
(art. 157 (rilevabilità e sanatoria della nullità) 1 comma = non può pronunciarsi la nullità
senza istanza di parte, se la legge non dispone che sia pronunciata d'ufficio; 2 comma =
Soltanto la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell'atto
per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa
successiva all'atto o alla notizia di esso; 3 comma = La nullità non può essere opposta
dalla parte che vi ha dato causa, né da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente.
(La norma indica la distinzione tra 1) nullità assolute e 2) nullità relative in ragione della maggiore o
minore gravità del vizio che inficia l'atto. 1) La nullità assoluta = può essere pronunciata dal giudice
anche d'ufficio, nei casi espressamente previsti dalla legge; 2) la nullità relativa = può essere dichiarata
solo previa istanza di parte. Alle due ipotesi descritte corrisponde anche una diversa disciplina
sanatoria.
In ordine al regime della rilevabilità, la legge prevede come regime generale quello della rilevabilità su
eccezione di parte, prevedendo espressamente i casi, in cui la nullità può essere rilevata d'ufficio. 1)
Nel primo caso rientrano le ipotesi di nullità relativa, la quale può essere sanata se non viene eccepita
dalla parte nei modi e limiti previsti dai commi seguenti oppure se l'atto ha raggiungo lo scopo (art.
156 rilevanza della nullità, 3 comma). 2) Nel secondo caso rientrano le nullità assolute, le quali sono
sanabili, ma soltanto nell'ipotesi in cui l'atto abbia raggiunto lo scopo per il quale era stato preordinato.
La nullità viene sollevata dalla parte mediante un'apposita istanza che consiste in una vera e propria
un'eccezione processuale. Tuttavia l’art. 157 indica espressamente delle limitazioni alla possibilità di
eccepire la nullità = 1) un limite temporale, in quanto deve essere proposta nella prima istanza o difesa
successiva all'atto o alla notizia di esso; 2) un limite positivo, poichè la nullità va proposta dalla parte
nel cui interesse è stabilito un requisito, la cui mancanza ha causato il vizio; 3) un limite negativo, in
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Lezione 6.1 LA NULLITA’ DEGLI ATTI PROCESSUALI (1-7) slide 6.1 (n. 1-7)

La nullità degli atti processuali è un istituto, che trova la propria disciplina negli

artt. da 156 a 162 c.p.c.

L’articolo 156 (rilevanza della nullità)

L’articolo 156 (rilevanza della nullità) del c.p.c. è una delle norme chiave del processo

civile; infatti l’art. 156 ci indica i casi di nullità degli atti processuali.

La norma è stata definita sinusoidale, nel senso che quella figura (sinusoide) si

caratterizza per un’oscillazione, avanti e indietro, come se ogni comma smentisse il

comma precedente.

Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del

processo, se la nullità non è comminata dalla legge.

(La nullità) può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali

indispensabili per il raggiungimento dello scopo.

La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è

destinato

Le nullità possono essere 1) assolute o 2) relative:

1) assolute = quando sono rilevabili d’ufficio;

2) relative = quando sono rilevabili solo su eccezione di parte.

Nel nostro sistema la regola = è quella della nullità relativa. Infatti solo nei casi

espressamente previsti dalla legge la nullità è assoluta (es. art. 158 c.p.c.).

Art. 157 (rilevabilità e sanatoria della nullità)

(art. 157 (rilevabilità e sanatoria della nullità) 1 comma = non può pronunciarsi la nullità

senza istanza di parte, se la legge non dispone che sia pronunciata d'ufficio; 2 comma =

Soltanto la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell'atto

per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa

successiva all'atto o alla notizia di esso; 3 comma = La nullità non può essere opposta

dalla parte che vi ha dato causa, né da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente.

(La norma indica la distinzione tra 1) nullità assolute e 2) nullità relative in ragione della maggiore o minore gravità del vizio che inficia l'atto. 1) La nullità assoluta = può essere pronunciata dal giudice anche d'ufficio, nei casi espressamente previsti dalla legge; 2) la nullità relativa = può essere dichiarata solo previa istanza di parte. Alle due ipotesi descritte corrisponde anche una diversa disciplina sanatoria. In ordine al regime della rilevabilità, la legge prevede come regime generale quello della rilevabilità su eccezione di parte, prevedendo espressamente i casi, in cui la nullità può essere rilevata d'ufficio. 1) Nel primo caso rientrano le ipotesi di nullità relativa, la quale può essere sanata se non viene eccepita dalla parte nei modi e limiti previsti dai commi seguenti oppure se l'atto ha raggiungo lo scopo (art. 156 rilevanza della nullità, 3 comma). 2) Nel secondo caso rientrano le nullità assolute, le quali sono sanabili, ma soltanto nell'ipotesi in cui l'atto abbia raggiunto lo scopo per il quale era stato preordinato. La nullità viene sollevata dalla parte mediante un'apposita istanza che consiste in una vera e propria un'eccezione processuale. Tuttavia l’art. 157 indica espressamente delle limitazioni alla possibilità di eccepire la nullità = 1) un limite temporale, in quanto deve essere proposta nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso; 2) un limite positivo, poichè la nullità va proposta dalla parte nel cui interesse è stabilito un requisito, la cui mancanza ha causato il vizio; 3) un limite negativo, in

quanto l'istanza non può essere proposta da chi ha causato la nullità o da chi ha rinunciato a farla valere).

Art. 158 (nullità derivante dalla costituzione del giudice)

(art. 158 nullità derivante dalla costituzione del giudice, 1 comma = La nullità derivante

da vizi relativi alla costituzione del giudice o all'intervento del pubblico ministero è

insanabile e deve essere rilevata d'ufficio, salva la disposizione dell'articolo 161 (nullità

della sentenza). La nullità derivante da vizi relativi alla costituzione del giudice o

all'intervento del pubblico ministero è insanabile e deve essere rilevata d'ufficio, salva la

disposizione dell'art. 161 c.p.c.

(L’art. 158 prevede un'ipotesi di nullità assoluta riguardante la costituzione del giudice nell'ambito del processo civile o l'intervento nel processo del P.M. I vizi relativi alla costituzione del giudice si riferiscono ai limiti del potere di giudicare del giudice (= cioè se e come il giudice possa giudicare su una determinata questione) (es. il mancato rispetto delle disposizioni sul numero dei giudici necessario per costituire i collegi e delle regole del codice di rito sulla legittimazione del giudice sono vizi di costituzione dell'organo giudicante). L’art. 158 1 comma si riferisce in tal caso alla violazione dell'obbligo di intervento del P.M. nelle cause in cui è espressamente previsto come obbligatorio (art. 70 intervento in causa del pubblico ministero). Per nullità insanabili, a cui l’art. 158 si riferisce, si deve intendere l'insieme delle nullità assolute, che la legge qualifica espressamente insanabili. Tuttavia, l'insanabilità qui dedotta deve essere intesa nel senso che si tratta di una insanabilità solo entro il grado di giudizio, nel quale le nullità si sono verificate. Infatti, in seguito alla pronuncia della sentenza le nullità devono essere fatte valere con i mezzi di impugnazione, altrimenti vengono sanate dal passaggio in giudicato della sentenza (art. 161 nullità della sentenza). Collegato al tema dei provvedimenti del giudice è il tema della nullità degli atti processuali. Quand'è che un atto processuale può considerarsi nullo e qual'è il regime giuridico degli atti nulli nell’ambito del processo civile? Sono tutte domande, che sorgono alla luce della previsione contenuta negli artt. 156 - 162. L'art. 156 (rilevanza della nullità) viene definito storicamente dalla dottrina prevalente come una norma sinusoidale (secondo un grande processualista del secolo scorso Enrico Redenti) = nel senso che ogni comma dell'art. 156 sembra smentire il comma precedente (= cioè è come quela figura della sinusoide, che si studia nei grafici = cioè di una continua altalena tra su e giù). Perchè l'art. 156 è considerato in questo modo? L'art. 156 1 comma stabilisce che = non può essere pronunciata la nullità per un vizio formale di un atto del processo, se la nullità non è prescritta per legge (art. 156 rilevanza della nullità, 1 comma = Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge; 2 comma = Può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo; 3 comma = La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato) (La norma si riferisce ai c.d. vizi formali = cioè a quei vizi, che consistono nella mancata osservanza dei requisiti formali degli atti processuali = cioè si tratta 1) sia delle forme previste per il compimento degli atti processuali, 2) sia dei requisiti non strettamente formali, quali la competenza del giudice, la capacità processuale, il potere rappresentativo e la legittimazione processuale. L’ambito di cui si occupa l’art. 156 è quello delle c.d.

di residenza o di domicilio del convenuto, ma in un altro luogo; chiaramente questa notificazione è nulla; ma qual'è lo scopo della notificazione? Lo scopo della notificazione è quello di mettere a conoscenza il convenuto dell'esistenza del processo. In questo caso, se nonostante la nullità, il convenuto si costituisce, il vizio è sanato). Quindi dall'art. 156 è possibile ricavare 3 principi =

  1. primo principio = è che la nullità di un atto può aversi solo nei casi espressamente previsti dalla legge per vizi formali;
  2. secondo principio = è che la nullità di un atto può aversi anche al di fuori dei casi previsti dalla legge, quando l'atto non è idoneo a raggiungere lo scopo;
  3. terzo principio = è che non può mai essere dichiarata la nullità di un atto, che abbia in concreto raggiunto il suo scopo. Una volta individuate le cause e i motivi di nullità, è necessario operare delle distinzioni all'interno del sistema della nullità degli atti processuali, la più importante delle quali è relativa alla differenza tra 1) nullità assolute e 2) nullità relative.
  4. Nullità assolute = le nullità si definiscono assolute, quando sono rilevabili d'ufficio;
  5. nullità relative = le nullità si definiscono relative, quando sono nullità, che devono essere eccepite dalla parte interessata per produrre effetti. Nel nostro sistema, la regola = è che la nullità sia relativa (= cioè, di regola, la nullità di un atto processuale non è rilevabile d'ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte); solo nei casi previsti dalla legge la nullità può essere assoluta. L'art. 157 (rilevabilità e sanatoria della nullità), nel definire i requisiti (= i caratteri) delle eccezioni di nullità relativa, indica 4 caratteri, che l'eccezione di nullità deve avere = 1) regola di tipo soggettivo = l'eccezione di nullità deve provenire dalla parte, nel cui interesse era previsto il requisito mancante; 2) regola temporale = l'eccezione di nullità va proposta, a pena di decadenza, nel primo atto o difesa successiva alla notizia dell'atto nullo; 3) regola collegata al principio di acquiescenza = la nullità non può mai essere dichiarata dalla parte, che ha rinunciato a farla valere; 4) regola collegata al principio di causalità = la nullità non può mai essere eccepita dalla parte, che l'ha provocata. Quindi, solo se si rispettano questi 4 requisiti (= regole), è possibile la proposizione di un'eccezione di nullità. In mancanza dell'eccezione di nullità, vi è una convalidazione soggettiva dell'atto (nullo), che si contrappone alla convalidazione oggettiva dell'atto (nullo) (= che si verifica, quando l'atto ha raggiunto il suo scopo). L'art. 158 (nullità derivante dalla costituzione del giudice) disciplina le ipotesi di nullità assoluta. L'art. 158 prevede che = si ha nullità assoluta (= cioè rilevabile d'ufficio), quando 1) c'è un difetto di costituzione del giudice o 2) è riferita al mancato intervento del P.M. (attenzione) L'art. 158, nel prevedere che si ha nullità assoluta nei casi 1) di difetto di costituzione del giudice e 2) di mancato intervento del P.M., in realtà, smentisce il contenuto dell'art. 156 1 comma, laddove sembrava ritenere,

che le nullità potessero essere previste solo per vizi di forma. Invece, al contrario, la nullità può essere prevista anche al di là dei vizi di forma, quando l'atto è mancante di alcuni requisiti extraformali (= che sono costituiti 1) dal difetto di costituzione del giudice e 2) dal mancato intervento del P.M. (= cioè ogni qualvolta il legislatore prevede, che il P.M. debba intervenirre nel processo e non venga messo in condizioni di intervenire, ciò determina un vizio di nullità dell'atto, che è eccezionalmente rilevabile d'ufficio e che, quindi, non è soggetto alla disciplina contenuta nell'art. 157 = cioè non è soggetta alla regola, secondo la quale la nullità è ammessa soltanto 1) su eccezione di parte e 2) su eccezione della parte interessata). Lo stesso discorso va fatto nell'ipotesi di difetto di costituzione del giudice (= cioè nel caso, in cui il giudice, che ha emesso la sentenza, non sia stato formato (= cioè il collegio, a cui il giudice apparteneva, non si sia formato) nel rispetto delle norme di legge. Riepilogando = L'art. 156 (rilevanza della nullità) = è la norma, che disciplina i casi in cui l'atto è nullo; l'art. 157 (rilevabilità e sanatoria della nullità) = è la norma, che distingue tra 1) nullità assolute e 2) nullità relative. L'art. 157 = è la norma, che sancisce alcuni requisiti, che l'eccezione di nullità deve contenere e che va messa in stretta correlazione con l'art. 158 (nullità derivante dalla costituzione del giudice), che invece prevede quali sono i casi, in cui la nullità è eccezionalmente rilevabile d'ufficio.