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Il Processo di Cognizione: La Costituzione in Giudizio delle Parti, Appunti di Diritto

sbobinature lezioni video prof. Angelo Scala

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 23/06/2020

cristinaziliotto
cristinaziliotto 🇮🇹

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Lezione 11.3 IL PROCESSO DI COGNIZIONE (1-5)
slide 11.3 (n. 1-5)
La costituzione in giudizio delle parti: la tardiva costituzione
Va ricordato che anche se di rado può accadere che l’attore, dopo aver notificato l’atto di
citazione, non iscriva al ruolo la causa o non la inscriva nei termini.
In questi casi il convenuto ha davanti a se due strade: 1) costituirsi ugualmente nel
termine assegnatogli (e il processo va avanti) oppure 2) non costituirsi (in questo caso,
non essendo stata iscritta la causa al ruolo nel termine di legge da nessuna delle parti, il
processo si estingue).
Se invece una delle parti si costituisce tardivamente, l’altra può costituirsi fino alla prima
udienza di trattazione, fermo restando che in tal caso il convenuto non potrà più 1)
proporre domande riconvenzionali, 2) proporre eccezioni non rilevabili d’ufficio e 3)
chiamare in causa terzi.
Conseguenze della tardiva costituzione in giudizio
Ci sono 3 possibilità:
A) che l'attore non si costituisca tempestivamente nel processo;
B) che il convenuto non si costituisca tempestivamente nel processo;
C) che entrambe le parti non si costituiscano tempestivamente in giudizio.
A) Può accadere che l'attore, dopo aver notificato l'atto di citazione, 1.1) non iscriva la causa al ruolo
oppure 2.1) iscriva la causa al ruolo tardivamente.
1.1) Nel caso in cui l'attore non iscriva la causa al ruolo, il convenuto, al quale sia stato notificato l'atto di
citazione e che sa che quel giorno, indicato nell'atto di citazione, c'è un'udienza fissata, nella quale si
deve presentare e che 20 giorni prima di questa udienza deve proporre 1) le domande riconvenzionali, 2)
le eccezioni non rilevabili d'ufficio e 3) la chiamata in causa del terzo, potrebbe recarsi in tribunale e
cercare di capire quale sia il giudice davanti al quale quella causa pende, per poter depositare la propria
comparsa di risposta nella cancelleria del giudice competente (= cioè del giudice designato sulla base di
quel meccanismo costituito da = 1) iscrizione al ruolo, 2) trasmissione al presidente del tribunale, 3)
trasmissione dal presidente del tribunale al presidente della sezione, 4) designazione del giudice, 5)
udienza).
Il convenuto, che si accorge che l'attore non si è costituito in giudizio, ha 2 possibilità =
1) la prima possibilità per il convenuto è quella di non costituirsi nemmeno lui (= cioè di non iscrivere a
quel punto la causa al ruolo, perchè non è iscritta alcuna causa al ruolo) = in questa ipotesi il processo
non ha mai un ruolo, perchè l'attore ha iscritto la causa al ruolo, il convenuto ha iscritto a quel
punto la causa al ruolo. Quindi la notificazione dell'atto di citazione pende, ma senza che vi sia una
successiva introduzione del processo davanti al giudice;
2) oppure il convenuto può scegliere di costituirsi ugualmente, perchè magari il convenuto è così sicuro
delle sue ragioni, che vuole impedire una nuova domanda da parte dell'attore, il quale magari si è accorto
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Lezione 11.3 IL PROCESSO DI COGNIZIONE (1-5) slide 11.3 (n. 1-5)

La costituzione in giudizio delle parti: la tardiva costituzione

Va ricordato che anche se di rado può accadere che l’attore, dopo aver notificato l’atto di

citazione, non iscriva al ruolo la causa o non la inscriva nei termini.

In questi casi il convenuto ha davanti a se due strade: 1) costituirsi ugualmente nel

termine assegnatogli (e il processo va avanti) oppure 2) non costituirsi (in questo caso,

non essendo stata iscritta la causa al ruolo nel termine di legge da nessuna delle parti, il

processo si estingue).

Se invece una delle parti si costituisce tardivamente, l’altra può costituirsi fino alla prima

udienza di trattazione, fermo restando che in tal caso il convenuto non potrà più 1)

proporre domande riconvenzionali, 2) proporre eccezioni non rilevabili d’ufficio e 3)

chiamare in causa terzi.

Conseguenze della tardiva costituzione in giudizio Ci sono 3 possibilità: A) che l'attore non si costituisca tempestivamente nel processo; B) che il convenuto non si costituisca tempestivamente nel processo; C) che entrambe le parti non si costituiscano tempestivamente in giudizio. A) Può accadere che l'attore, dopo aver notificato l'atto di citazione, 1.1) non iscriva la causa al ruolo oppure 2.1) iscriva la causa al ruolo tardivamente. 1.1) Nel caso in cui l'attore non iscriva la causa al ruolo, il convenuto, al quale sia stato notificato l'atto di citazione e che sa che quel giorno, indicato nell'atto di citazione, c'è un'udienza fissata, nella quale si deve presentare e che 20 giorni prima di questa udienza deve proporre 1) le domande riconvenzionali, 2) le eccezioni non rilevabili d'ufficio e 3) la chiamata in causa del terzo, potrebbe recarsi in tribunale e cercare di capire quale sia il giudice davanti al quale quella causa pende, per poter depositare la propria comparsa di risposta nella cancelleria del giudice competente (= cioè del giudice designato sulla base di quel meccanismo costituito da = 1) iscrizione al ruolo, 2) trasmissione al presidente del tribunale, 3) trasmissione dal presidente del tribunale al presidente della sezione, 4) designazione del giudice, 5) udienza). Il convenuto, che si accorge che l'attore non si è costituito in giudizio, ha 2 possibilità =

  1. la prima possibilità per il convenuto è quella di non costituirsi nemmeno lui (= cioè di non iscrivere a quel punto la causa al ruolo, perchè non è iscritta alcuna causa al ruolo) = in questa ipotesi il processo non ha mai un ruolo, perchè nè l'attore ha iscritto la causa al ruolo, nè il convenuto ha iscritto a quel punto la causa al ruolo. Quindi la notificazione dell'atto di citazione pende, ma senza che vi sia una successiva introduzione del processo davanti al giudice;
  2. oppure il convenuto può scegliere di costituirsi ugualmente, perchè magari il convenuto è così sicuro delle sue ragioni, che vuole impedire una nuova domanda da parte dell'attore, il quale magari si è accorto

che quella citazione, così come era stata scritta non era particolarmente brillante e quindi decide di non proseguire il giudizio per iniziare un altro processo. A questo punto il convenuto può rendersi conto, che gli conviene proseguire il processo per arrivare a una sentenza, che rigetti la domanda dell'attore e che dunque precluda all'attore di proporre una nuova domanda. Quindi di fronte alla mancata costituzione in giudizio dell'attore, al convenuto si offrono 2 possibilità =

  1. o non iscrivere la causa al ruolo e lasciar finire lì il processo; 2) o iscrivere la causa al ruolo e, in questo caso, il processo prosegue nella contumacia dell'attore. 2.1) Tuttavia può accadere, che nessuna delle parti si costituisca tempestivamente in giudizio. La legge prevede, che 1) se nessuna delle parti si costituisce, il processo non prosegue; 2) se una delle parti si costituisce tempestivamente, l'altra può costituirsi fino alla prima udienza di trattazione, ferme restando le decadenze, che gravano sul convenuto. Quindi 1) di fronte alla tardiva costituzione in giudizio dell'attore = se il convenuto si costituisce e iscrive la causa al ruolo tempestivamente, l'attore, che non si era costituito tempestivamente, può ancora costituirsi fino alla prima udienza senza alcuna preclusione. 2) Invece diversa è l'ipotesi, in cui sia l'attore, che si costituisce e iscrive la causa al ruolo = se l'attore ha iscritto la causa al ruolo tempestivamente e il convenuto non si è costituito tempestivamente, egli potrà costituirsi fino alla prima udienza, fermo restando che, in questo caso, su di lui graveranno tutte le preclusioni (= decadenze) previste dalla legge in caso di tardiva costituzione del convenuto. (MOLTO IMP.) Per semplificare, si possono distinguere le seguenti ipotesi = A) attore che non si costituisce in giudizio e convenuto che non si costituisce (= cioè non iscrive la causa al ruolo) = (conseguenza) morte del processo = il processo muore prima di iniziare, perchè nessuno iscriverà la causa al ruolo; B) attore che non si costituisce e convenuto che si costituisce e dispone la prosecuzione del processo = (conseguenza) il processo prosegue. In questo caso ci sono 2 alternative = B.1) l'attore si costituisce alla prima udienza (= cioè l'attore può costituirsi ancora alla prima udienza) = in questo caso il processo prosegue anche insieme all'attore oppure B.2) l'attore rimane contumace = in questo caso il processo prosegue, anche se l'attore non si costituisce neanche alla prima udienza, con la differenza che, in questo caso, l'attore sarà dichiarato contumace; C) attore che si costituisce tempestivamente e convenuto che non si costituisce tempestivamente in giudizio = in questo caso il convenuto verrà dichiarato contumace; oppure attore che si costituisce tempestivamente e convenuto che si costituisce direttamente alla prima udienza = in questo caso il processo prosegue, ma il convenuto non può più porre in essere quelle attività, che sono collegate dalla legge alla costituzione tempestiva del convenuto = cioè 1) proporre domande riconvenzionali, 2) proporre eccezioni non rilevabili d'ufficio e 3) chiamare in causa un terzo. La contumacia = può essere 1) sia dell'attore, 2) sia del convenuto. La contumacia = è una vicenda anomala del processo, disciplinata dagli artt. 291 e ss. E' necessario segnalare 3 regole principali in materia di contumacia =