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Il Processo di Cognizione: Il Diritto alla Prova e le Suas Limitationi, Appunti di Diritto

Questa lezione esplora il diritto alla prova come diritto fondamentale incontestabile, tuttavia, il legislatore può limitarlo in certi casi. Tre tipi di limitazioni: motivi di diritto sostanziale, oggetto del processo e bilanciamento degli interessi. Il giudice istruttore entra in scena dopo l'esaurimento dei termini previsti dall'art. 183, e il suo ruolo è cruciale nel processo. Il diritto alla prova non può essere compresso o limitato, ma la giurisprudenza costituzionale ha identificato alcune ipotesi in cui può essere limitato. Queste ipotesi includono la prescrizione presuntiva, divieto assoluto di prova testimoniale in processi tributari e l'istituto disciplinato dall'art. 621 dell'opposizione di terzo all'esecuzione.

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 23/06/2020

cristinaziliotto
cristinaziliotto 🇮🇹

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Lezione 14.2 IL PROCESSO DI COGNIZIONE (1-5)
slide 14.2 (n. 1-5)
RIASSUNTO
Il diritto alla prova = è un diritto fondamentale, che non può essere messo in discussione (sentenza della
Corte costituzionale sul divieto di prova testimoniale, sulla prova del DNA e sull'istruzione preventiva
anche nell'arbitrato). Tuttavia, in alcuni casi, il legislatore può prevedere forme di limitazione del diritto
alla prova, che si giustificano per 3 ordini di motivi = 1) motivi di diritto sostanziale (es. le prescrizioni
presuntive); 2) motivi legati all'oggetto dell'accertamento giudiziale (es. processo tributario); 3) motivi
legati al bilanciamento degli interessi in gioco (es. divieto di prova testimoniale nell'ambito
dell'opposizione di terzo all'esecuzione, che viene superato soltanto in casi eccezionali, dove questo
bilanciamento degli interessi opera a favore della piena espansione del diritto alla prova).
Con l'esaurimento dei 3 termini di cui all'art. 183 e, quindi, con il passaggio 1) dalla fase della
costituzione in giudizio delle parti 2) alla fase della possibile trattazione (o meglio, dell'attività
istruttoria in senso ampio) entra in scena uno dei grandi protagonisti del processo = il giudice istruttore.
Una volta considerato l'onere della prova nella sua prospettiva statica (= cioè una volta visto come si
ripartisce nel nostro sistema l'onere della prova tra attore e convenuto e quali sono le problematiche, che
sono connesse alla distribuzione dell'onere della prova, soprattutto nella distinzione tra 1) fatti
costitutivi e 2) fatti impeditivi) è necessario verificare il rapporto tra la disciplina dell'onere della prova
e le garanzie costituzionali del diritto alla prova di cui all'art. 24 Cost.
Il diritto alla prova = è un diritto fondamentale, che non può essere compresso e limitato dal legislatore.
Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale sono ipotizzabili, nelle quali il legislatore può in
qualche misura limitare il diritto alla prova, senza che ciò determini un'incostituzionalità della relativa
disciplina. Le ipotesi, nelle quali la giurisprudenza costituzionale ritiene, che possa essere limitato il
diritto alla prova, sono 3 (tipi di limitazione del diritto alla prova) =
1) primo limite = esistenza di una limitazione del diritto alla prova coerente con la disciplina di diritto
sostanziale (= cioè limitazione del diritto alla prova, che trova la sua origine e ragione di diritto
sostanziale) (es. si pensi all'istituto delle prescrizioni presuntive (o prescrizioni brevi) = cioè al caso in
cui, decorso un certo termine breve, si presume, che l'obbligazione sia stata eseguita e che il diritto sia
stato realizzato. La prescrizione presuntiva (= cioè la presunzione, che il diritto sia stato eseguito, può
superarsi solo attraverso il giuramento decisorio (= cioè non è possibile per la parte (es. il
professionista), la quale voglia dire, nonostante siano passati 6 mesi o 1 anno dall'esecuzione della
prestazione, comunque ho diritto al pagamento, superare la presunzione legale se non attraverso la
particolare prova del giuramento decisorio = la giurisprudenza afferma, che questa previsione non è
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Lezione 14.2 IL PROCESSO DI COGNIZIONE (1-5) slide 14.2 (n. 1-5) RIASSUNTO Il diritto alla prova = è un diritto fondamentale, che non può essere messo in discussione (sentenza della Corte costituzionale sul divieto di prova testimoniale, sulla prova del DNA e sull'istruzione preventiva anche nell'arbitrato). Tuttavia, in alcuni casi, il legislatore può prevedere forme di limitazione del diritto alla prova, che si giustificano per 3 ordini di motivi = 1) motivi di diritto sostanziale (es. le prescrizioni presuntive); 2) motivi legati all'oggetto dell'accertamento giudiziale (es. processo tributario); 3) motivi legati al bilanciamento degli interessi in gioco (es. divieto di prova testimoniale nell'ambito dell'opposizione di terzo all'esecuzione, che viene superato soltanto in casi eccezionali, dove questo bilanciamento degli interessi opera a favore della piena espansione del diritto alla prova). Con l'esaurimento dei 3 termini di cui all'art. 183 e, quindi, con il passaggio 1) dalla fase della costituzione in giudizio delle parti 2) alla fase della possibile trattazione (o meglio, dell'attività istruttoria in senso ampio) entra in scena uno dei grandi protagonisti del processo = il giudice istruttore. Una volta considerato l'onere della prova nella sua prospettiva statica (= cioè una volta visto come si ripartisce nel nostro sistema l'onere della prova tra attore e convenuto e quali sono le problematiche, che sono connesse alla distribuzione dell'onere della prova, soprattutto nella distinzione tra 1) fatti costitutivi e 2) fatti impeditivi) è necessario verificare il rapporto tra la disciplina dell'onere della prova e le garanzie costituzionali del diritto alla prova di cui all'art. 24 Cost. Il diritto alla prova = è un diritto fondamentale, che non può essere compresso e limitato dal legislatore. Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale sono ipotizzabili, nelle quali il legislatore può in qualche misura limitare il diritto alla prova, senza che ciò determini un'incostituzionalità della relativa disciplina. Le ipotesi, nelle quali la giurisprudenza costituzionale ritiene, che possa essere limitato il diritto alla prova, sono 3 (tipi di limitazione del diritto alla prova) =

  1. primo limite = esistenza di una limitazione del diritto alla prova coerente con la disciplina di diritto sostanziale (= cioè limitazione del diritto alla prova, che trova la sua origine e ragione di diritto sostanziale) (es. si pensi all'istituto delle prescrizioni presuntive (o prescrizioni brevi) = cioè al caso in cui, decorso un certo termine breve, si presume, che l'obbligazione sia stata eseguita e che il diritto sia stato realizzato. La prescrizione presuntiva (= cioè la presunzione, che il diritto sia stato eseguito, può superarsi solo attraverso il giuramento decisorio (= cioè non è possibile per la parte (es. il professionista), la quale voglia dire, nonostante siano passati 6 mesi o 1 anno dall'esecuzione della prestazione, comunque ho diritto al pagamento, superare la presunzione legale se non attraverso la particolare prova del giuramento decisorio = la giurisprudenza afferma, che questa previsione non è 1

incostituzionale, perchè la limitazione alla prova è coerente con la disciplina sostanziale della prescrizione = cioè proprio perchè il legislatore vuole, che dopo un certo periodo si ritenga eseguita la prestazione, impedisce, che si possa dare la prova del contrario attraverso i normali mezzi di prova);

  1. secondo limite = limitazione del diritto alla prova, che trae spunto dall'oggetto del processo (es. si pensi al caso del diritto tributario. Impugnato un avviso di accertamento o un provvedimento dell'autorità tributaria, il ricorrente intenda provare per testimoni, che i fatti posti a fondamento dell'avviso di accertamento o dell'atto dell'autorità tributaria non si sono realizzati = questa prova non può essere data, perchè nel processo tributario c'è il divieto assoluto di prova testimoniale. Secondo la Corte costituzionale, questo divieto di prova testimoniale è coerente con l'oggetto del processo tributario, che non è quello di accertare i fatti, ma è unicamente quello di accertare la legittimità degli atti dell'amministrazione finanziaria e, in particolare, la legittimità degli atti oggetto di impugnativa. Quindi, avendo l'oggetto del processo un limite costituito dall'accertamento della legittimità e non dall'esame dei fatti, coerentemente non è possibile la prova per testimoni;
  2. terzo limite = che la Corte costituzionale ha individuato come possibile limite all'esercizio del diritto alla prova, consente di parlare di un istituto disciplinato dall'art. 621. L'art. 621 è inserito all'interno della disciplina dell'opposizione di terzo all'esecuzione. L'opposizione di terzo all'esecuzione = è una particolare forma di parentesi di cognizione, inserita all'interno del processo esecutivo, attraverso la quale il terzo, che si affermi proprietario o titolare di un altro diritto reale sui beni pignorati, agisce in giudizio per chiedere al giudice di accertare il diritto di proprietà e il fatto che, per errore, l'ufficiale giudiziario ha pignorato dei beni, che appartengono a lui (es. io dimentico il mio orologio a casa di un amico; il giorno dopo l'ufficiale giudiziario, munito di titolo esecutivo nei confronti del mio amico, va a casa sua e gli pignora i beni; l'ufficiale giudiziario trova l'orologio e lo pignora; io posso agire in giudizio per chiedere, che venga accertato il mio diritto di proprietà sul bene pignorato. Per poter far accertare il mio diritto di proprietà, devo dare la prova. L'art. 621 dice = non puoi dare la prova per testimoni del fatto che tu sei proprietario di quel bene, perchè se tu potessi dare la prova per testimoni del fatto che tu sei proprietario di quel bene, in realtà tu potresti metterti d'accordo con il debitore e con un testimone compiacente e frodare le ragioni del creditore. Quindi, per poter consentire un bilanciamento degli interessi tra creditore procedente, debitore e terzo colpito illegittimamente dall'esecuzione, si prevede, che il terzo che propone opposizione di terzo all'esecuzione, possa e debba provare il suo diritto di proprietà soltanto attraverso una prova scritta (= un atto scritto), avente data certa, anteriore al pignoramento, dal quale risulti l'esistenza del suo diritto di proprietà, a meno che (unica deroga) non sia possibile ritenere, che il lavoro o la professione svolta dal debitore o dal terzo rendano presumibile l'esistenza del diritto del terzo (es. nel caso in cui io non sia semplicemente un amico, che ha prestato l'orologio, ma io faccia l'orologiaio e che venga pignorato nel mio negozio un orologio, che appartiene a un terzo; in questo caso, è presumibile (= è probabile) che, dato il lavoro che io svolgo, il bene non sia di mia proprietà = in questo caso è possibile consentire la prova per testimoni). 2