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Questa lezione esplora il diritto alla prova come diritto fondamentale incontestabile, tuttavia, il legislatore può limitarlo in certi casi. Tre tipi di limitazioni: motivi di diritto sostanziale, oggetto del processo e bilanciamento degli interessi. Il giudice istruttore entra in scena dopo l'esaurimento dei termini previsti dall'art. 183, e il suo ruolo è cruciale nel processo. Il diritto alla prova non può essere compresso o limitato, ma la giurisprudenza costituzionale ha identificato alcune ipotesi in cui può essere limitato. Queste ipotesi includono la prescrizione presuntiva, divieto assoluto di prova testimoniale in processi tributari e l'istituto disciplinato dall'art. 621 dell'opposizione di terzo all'esecuzione.
Tipologia: Appunti
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Lezione 14.2 IL PROCESSO DI COGNIZIONE (1-5) slide 14.2 (n. 1-5) RIASSUNTO Il diritto alla prova = è un diritto fondamentale, che non può essere messo in discussione (sentenza della Corte costituzionale sul divieto di prova testimoniale, sulla prova del DNA e sull'istruzione preventiva anche nell'arbitrato). Tuttavia, in alcuni casi, il legislatore può prevedere forme di limitazione del diritto alla prova, che si giustificano per 3 ordini di motivi = 1) motivi di diritto sostanziale (es. le prescrizioni presuntive); 2) motivi legati all'oggetto dell'accertamento giudiziale (es. processo tributario); 3) motivi legati al bilanciamento degli interessi in gioco (es. divieto di prova testimoniale nell'ambito dell'opposizione di terzo all'esecuzione, che viene superato soltanto in casi eccezionali, dove questo bilanciamento degli interessi opera a favore della piena espansione del diritto alla prova). Con l'esaurimento dei 3 termini di cui all'art. 183 e, quindi, con il passaggio 1) dalla fase della costituzione in giudizio delle parti 2) alla fase della possibile trattazione (o meglio, dell'attività istruttoria in senso ampio) entra in scena uno dei grandi protagonisti del processo = il giudice istruttore. Una volta considerato l'onere della prova nella sua prospettiva statica (= cioè una volta visto come si ripartisce nel nostro sistema l'onere della prova tra attore e convenuto e quali sono le problematiche, che sono connesse alla distribuzione dell'onere della prova, soprattutto nella distinzione tra 1) fatti costitutivi e 2) fatti impeditivi) è necessario verificare il rapporto tra la disciplina dell'onere della prova e le garanzie costituzionali del diritto alla prova di cui all'art. 24 Cost. Il diritto alla prova = è un diritto fondamentale, che non può essere compresso e limitato dal legislatore. Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale sono ipotizzabili, nelle quali il legislatore può in qualche misura limitare il diritto alla prova, senza che ciò determini un'incostituzionalità della relativa disciplina. Le ipotesi, nelle quali la giurisprudenza costituzionale ritiene, che possa essere limitato il diritto alla prova, sono 3 (tipi di limitazione del diritto alla prova) =
incostituzionale, perchè la limitazione alla prova è coerente con la disciplina sostanziale della prescrizione = cioè proprio perchè il legislatore vuole, che dopo un certo periodo si ritenga eseguita la prestazione, impedisce, che si possa dare la prova del contrario attraverso i normali mezzi di prova);