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Le due forme di estinzione di un processo giudiziario: per rinuncia agli atti e per inattività delle parti. Esplora le condizioni per accettare una rinuncia e il significato di 'altre parti' interessate. Inoltre, descrive l'estinzione per inattività e le sue forme diretta e indiretta.
Tipologia: Appunti
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Lezione 18.1 IL PROCESSO DI COGNIZIONE (1-5) slide 18.1 (n. 1-5)
Le vicende anomale del processo Che cosa si intende con l'espressione vicende anomale del processo? Con l'espressione vicende anomale del processo = si intende una serie di ipotesi, nelle quali il processo non segue il suo svolgimento naturale nella triplice fase 1) della trattazione, 2) dell'istruzione e 3) della decisione, ma ha una deviazione dal suo lineare svolgimento, dovuto al verificarsi di eventi, che ne condizionano la prosecuzione. Il c.p.c. utilizza l'espressione vicende anomale del processo con riferimento a 4 ipotesi, che sono = 1) la contumacia, 2) l'estinzione, 3) l'interruzione e 4) la sospensione del processo.
proposto una mera difesa (= cioè ha contestato i fatti costitutivi del diritto dell'attore), egli ha interesse alla prosecuzione del processo, perché la prosecuzione processo può garantirgli un vantaggio ulteriore rispetto a quello della rinuncia, che è costituito dalla possibile emanazione di una sentenza di merito, che rigetti la domanda dell'attore e, quindi, impedisca la riproposizione della domanda. Ecco perché si ritiene, che il convenuto abbia diritto ad accettare la rinuncia agli atti da parte dell'attore solo ed esclusivamente allorquando non abbia proposto nel corso del processo alcune eccezioni di carattere processuale (= cioè eccezioni di rito), in quanto proponendo un'eccezione di carattere processuale (= cioè chiedendo al giudice di emettere una decisione, con la quale chiudeva il processo in rito), ha implicitamente dimostrato di non avere interesse alla prosecuzione del processo = quindi, in questo caso, non deve accettare la rinuncia da parte dell'attore. Da un altro punto di vista, è da segnalare come la rinuncia agli atti del processo non debba essere confusa con istituti simili e, in particolare, soprattutto con l'istituto della rinuncia all'azione. Infatti, la rinuncia all'azione = è una dichiarazione (= una manifestazione di volontà) dell'attore, con la quale egli non si limita a rinunciare agli atti di quel giudizio (= cioè rinunciare alla prosecuzione di quel processo), ma rinuncia all'azione civile (= cioè rinuncia a far valere quel diritto in qualunque processo). Quindi la rinuncia all'azione è un istituto molto più penetrante sul piano degli effetti rispetto alla semplice rinuncia agli. La pratica conosce la rinuncia all'azione 1) quando l'attore si rende conto, che la propria domanda è palesemente infondata o
stato riconosciuto dall'altra parte. Tale differenza non è fine a sè stessa ma si riverbera sugli effetti dei due istituti giuridici che risultano pertanto assai diversi: la sospensione dispiega la sua efficacia per tutto il periodo in cui sussiste la causa giustificativa dell'inerzia, ma non toglie valore al periodo eventualmente trascorso in precedenza che si somma al posteriore, dimostrandosi una sorta di parentesi nella vicenda giuridica; nella interruzione invece il tempo anteriormente trascorso non ha più alcun valore e comincia perciò a decorrere, per intero, un nuovo periodo prescrizionale. Nell'ipotesi in cui l'interruzione sia avvenuta tramite il riconoscimento o un atto semplice come può essere la messa in mora a norma dell’art. 1219 (costituzione in mora), il termine prescrizionale inizia subito il nuovo decorso; invece, nel caso in cui l'interruzione sia dovuta a domanda giudiziale, il termine prescrizionale inizia quando la sentenza passa in giudicato o il giudizio si estingue. Infine, se si riscontra una situazione di litisconsorzio, l'interruzione fatta da un creditore avvantaggia anche gli altri, allargando in tal modo gli effetti favorevoli; al contrario, il riconoscimento da parte di un debitore non arreca pregiudizio agli altri, circoscrivendo l'efficacia sfavorevole). (art. 2943 interruzione da parte del titolare, 1 comma = La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo; 2 comma = (La prescrizione) è pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio; 3 comma = L'interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente; 4 comma = La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri). L'art. 2945 prevede che, se il processo si estingue, la domanda giudiziale produce solo un effetto interruttivo della prescrizione, ma non ha anche un effetto sospensivo (es. si pensi a una prescrizione biennale o triennale (= cioè il diritto si prescrive in due o tre anni); iniziato il processo il 1 gennaio 2017, dopo 3 anni il processo si estingue = in questo caso è vero che formalmente la domanda potrà essere riproposta, ma dato che la domanda giudiziale precedentemente proposta ha solo interrotto, ma non ha sospeso la prescrizione, l'attore, che volesse riproporre la domanda in un nuovo giudizio, si troverebbe o potrebbe trovarsi di fronte l'eccezione di prescrizione del convenuto, il quale facilmente potrebbe vincere il processo, dimostrando che il diritto si è prescritto a causa del decorso del tempo e della circostanza, che il precedente processo si è estinto). Quindi 1) il primo effetto che produce l'estinzione = è che la domanda può essere riproposta, salvo che, nel frattempo, non si sia verificata la prescrizione del diritto; 2) il secondo effetto, che l'estinzione produce = è che tutti gli atti compiuti nel processo estinto (= cioè le ordinanze emesse nel processo estinto) vengono meno, ad eccezione di alcune ordinanze decisorie disciplinate e previste dagli artt. 186 bis (ordinanza per il pagamento di somme non contestate), 186 ter (istanza di ingiunzione) e 186 quater (ordinanza successiva alla chiusura dell’istruzione). Invece, per quanto riguarda le sentenze, che potrebbero essere state emesse nel corso del processo (= cioè con riferimento alle sentenze non definitive), le sentenze non definitive
a carattere processuale perdono efficacia, ad eccezione delle sentenze, con quali la Corte di cassazione ha regolato la competenza o la giurisdizione (questo significa es. che se io propongo una domanda davanti al tribunale di Benevento e il tribunale di Benevento con sentenza (sentenza non definitiva che contiene anche qualche statuizione di merito) si dichiara fornito di competenza e il processo si estingue, io posso riproporre la domanda davanti al tribunale di Benevento, il quale può dichiararsi questa volta incompetente, perchè la precedente pronuncia, con la quale è stata dichiarata la competenza, essendo la sentenza processuale, è venuta meno (= è stata travolta) dall'estinzione del processo. Invece, un discorso diverso va fatto per le sentenze emesse dalla Corte di cassazione, in sede di regolamento di competenza o di giurisdizione, che conservano efficacia anche se il processo si estingue). Invece, lo stesso ragionamento non vale per le sentenze di merito. Le sentenze di merito, che sono state emesse nel corso del processo estinto, conservano efficacia (es. la sentenza non definitiva di condanna generica, ai sensi dell'art. 310, anche se il processo si è estinto, conserva efficacia (= cioè continua a produrre effetti). (attenzione) Infine è necessario ricordare che, in caso di estinzione, le prove che sono state raccolte nel processo estinto, valgono in un altro processo come argomento di prova (quindi la prova degrada a semplice argomento di prova). In realtà, la dottrina prevalente ritiene che questa disposizione valga con un limite = cioè è una disposizione, che non può valere per la confessione, perché la confessione nel nostro sistema è ammessa anche in via stragiudiziale. Quindi, se la confessione stragiudiziale può avere, in certi casi, addirittura un valore di prova legale, non si capisce perché la confessione resa in un processo, che poi si è estinto, in un altro processo debba valere come argomento di prova. L'art. 310 nella parte in cui prevede, che le prove raccolte in un processo estinto, in un altro processo valgono come argomento di prova, è la norma, che la parte della dottrina, che crede che le prove atipiche abbiano valore, enfatizza nell'ambito del sistema (= cioè afferma, che non è vero che la prova ha valore solo se raccolta in contraddittorio tra le parti davanti a quel giudice, perché anche una prova raccolta in quel processo, che poi si è estinto ed è stata raccolta in un altro processo, può avere un altro valore, sia pure di semplice argomento di prova. (art. 181 mancata comparizione delle parti, 1 comma = Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo; 2 comma = Se l'attore costituito non comparisce alla prima udienza, e il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, il giudice fissa una nuova udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'attore. Se questi non compare alla nuova udienza, il giudice, se il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo (Tale norma è richiamata dall’art. 309 (mancata comparizione all’udienza), che ne estende l'applicazione al caso di mancata comparizione di tutte le parti ad una qualsiasi udienza nel corso del processo. Se alla prima udienza compare solo il