


Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Questa lezione esplora la fase decisoria del processo civile, che va dalla valutazione del giudice sulla maturità della causa per la decisione al deposito della sentenza. La fase decisoria si apre con l'udienza di precisazione delle conclusioni, durante la quale le parti precisano le loro richieste finali e decorrono i termini per lo scambio di comparse e la deposizione della sentenza. La lezione discute anche i tipi di processo, monocratica o collegiale, e i relativi distintivi, come la possibilità di ammettere prova testimoniale e il modo in cui si emette la sentenza.
Tipologia: Appunti
1 / 4
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!



Lezione 19.1 IL PROCESSO DI COGNIZIONE (1-5) slide 19.1 (n. 1-5)
La fase decisoria = è quel segmento (= quella parte) del processo, che va dalla valutazione del giudice, che la causa è matura per la decisione al deposito della sentenza. La fase decisoria si apre con l'udienza di precisazione delle conclusioni, alla quale segue l'assegnazione di 2 termini da parte del giudice = 1) un termine di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e 2) un successivo termine di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica. E' chiaro che 1) le comparse conclusionali e 2) le memorie di replica non possono modificare le richieste formulate dalle parti (= cioè se l'attore ha formulato una richiesta nell'ambito della citazione e vuole cambiare questa richiesta, non potrà farlo attraverso le conclusioni finali, perchè nel processo esiste sempre il principio, secondo il quale non sono più proponibili nuove domande dopo un certo momento. L'unica cosa che, eventualmente, potrà fare l'attore o, meglio, il suo procuratore è quella di ridurre la domanda o di rinunciare parzialmente alla domanda (es. l'attore inizialmente ha proposto una domanda di risarcimento del danno di 500.000,00 €; nel corso del processo il procuratore si rende conto, che il danno che ha subito l'attore non è superiore a 200.000,00 €; in sede di precisazione delle conclusioni, il procuratore può ridurre la domanda, ma non può mai proporre una domanda nuova o introdurre nuovi fatti o cambiare quello, che è l'oggetto iniziale del thema decidendum). Fase decisoria del processo civile Per comprendere cosa si intende per fase decisoria, è necessario ricordare, che all'interno del processo ordinario di cognizione (come disciplinato dal II libro del c.p.c.) si possono distinguere, in astratto, 3 momenti = 1) prima fase = fase di introduzione della causa e di trattazione = che parte dalla notifica dell'atto di citazione dell'attore e va fino alla prima udienza di trattazione = è un momento, nel quale le parti chiariscono le proprie reciproche posizioni e il giudice determina, nel contraddittorio tra le parti,
il thema decidendum (= cioè il novero delle questioni controverse) e il thema probandum (= cioè il novero dei fatti, che devono essere provati e dei mezzi di prova richiesti); 2) seconda fase = fase istruttoria (eventuale) = cioè laddove sia necessario assumere mezzi di prova, il giudice ammette i mezzi di prova; 3) terza fase = fase decisoria. La fase decisoria = è quel segmento (= quella parte) del processo, che viene aperta dalla considerazione da parte del giudice, che la causa è matura per la decisione e che giunge fino al deposito della sentenza da parte del giudice stesso. Anche se non previsto nel c.p.c., la fase decisoria si apre sempre con un'udienza, che viene chiamata udienza di precisazione delle conclusioni. In astratto, il c.p.c. prevede che, chiusa la fase istruttoria o laddove vi siano delle questioni preliminari o pregiudiziali impedienti alla fase istruttoria o, in ogni caso, in cui il giudice ritiene matura la causa per la decisione, il giudice fa precisare le conclusioni alle parti (= cioè fa dire alle parti quali sono le ultime richieste, che esse formulano alla luce dell'attività svolta nel corso del processo) e, quindi, emette la sentenza (= cioè decide la causa). Esigenze pratiche, soprattutto collegate al ruolo e al lavoro del giudice (= cioè al fatto che il ruolo e il lavoro del giudice spesso è tale che egli non è in grado di scrivere una sentenza nel momento, in cui la causa è matura per la decisione, ma ha bisogno di più tempo (anche perchè ha un arretrato di altre sentenze da scrivere), hanno condotto la giurisprudenza a introdurre un'udienza (chiamata udienza di precisazione delle conclusioni), che diventa un'udienza di mero smistamento (= passaggio) della causa dalla fase istruttoria (o di trattazione) alla fase decisoria. Infatti nell'udienza di precisazione delle conclusioni le parti si limitano a precisare le proprie richieste finali e da quel momento iniziano a decorrere i termini per uno scambio di comparse e, successivamente, per il deposito della sentenza. Infatti, dal momento in cui vengono precisate le conclusioni, iniziano a decorrere 2 termini = 1) un termine di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali (= cioè il riepilogo da parte delle parti di tutto lo svolgimento del processo = cioè la conferma che ciascuna delle parti darà, sulla base della propria prospettazione, della bontà delle proprie asserzioni all'esito (= sulla base) delle attività svolte es. il testimone ha confermato, che la responsabilità dell'incidente è del convenuto; oppure il testimone ha confermato, che la domanda dell'attore è del tutto infondata; oppure il consulente tecnico ha confermato, che la responsabilità della truffa medica è del professionista); 2) un successivo termine di 20 giorni per il deposito delle c.c. d.d. memorie di replica. A questo proposito è importante fare 2 precisazioni = 1) prima precisazione = dopo che sono state precisate le conclusioni (= cioè dopo la rimessione della causa in decisione), non è più possibile l'allegazione di alcun fatto ulteriore = il che è molto rilevante ai fini del giudicato, perchè il giudicato copre il dedotto e il deducibile (= cioè non soltanto ciò che è stato detto, ma anche ciò che non è stato detto, ma poteva essere detto). Come si fa a segnare il momento ultimo (= cioè il limite cronologico ultimo) del giudicato? Secondo la dottrina e la giurisprudenza, il momento ultimo è quello della precisazione delle conclusioni (= cioè tutti i fatti avvenuti dopo questo momento (= cioè il momento della precisazione delle conclusioni) non sono coperti dal giudicato). (attenzione) Quindi tutti i fatti, che si potevano dedurre e che non sono stati dedotti, sono coperti dal giudicato; ma, se
(= cioè per le cause di rapida definizione), che non richiedono da parte del giudice l'esame di molte questioni preliminari o pregiudiziali e che, quindi, snelliscono la fase decisoria; tuttavia, questo non è possibile di fronte a un collegio, perchè nel caso di giudice collegiale è necessaria una discussione tra componenti del collegio, che non può avvenire in udienza. Inoltre, solo se il processo si svolge davanti al giudice monocratico, le parti potrebbero chiedere al giudice di voler discutere la controversia e, quindi, rinunciando eventualmente alle repliche, facendo un'udienza di discussione (in realtà, questo sarebbe possibile anche davanti al collegio, ma attraverso un meccanismo procedimentale leggermente diverso, che è meramente teorico; infatti non accade mai o accade raramente, che le parti chiedano di discutere la causa e di non limitarsi all'udienza di precisazione delle conclusioni e all'assegnazione dei termini).