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Sui problemi legali riguardanti la decisione sulla competenza e la sottoscrizione di sentenze, distingue tra l'ordinanza e l'iter tipico per la pronuncia di una sentenza. Esplora il significato di una sentenza non sottoscritta integralmente e la nullità di una sentenza sottoscritta da uno dei due giudici, nonostante la legge preveda la firma di entrambi.
Tipologia: Sintesi del corso
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Lezione 19.3 IL PROCESSO DI COGNIZIONE (1-5) slide 19.3 (n. 1-5)
cioè invitando le parti a precisare le conclusioni, fissando l'udienza e con il tipico apparato, che caratterizza l'emanazione di una sentenza)? Il problema si pone, perchè, è vero che il legislatore parla di ordinanza, ma è pur vero che si tratta di un provvedimento idoneo a definire il giudizio. Infatti, nell'ambito dell'art. 279 e, più in generale, nell'ambito della fase decisoria, in tutti i casi, in cui il giudice ritiene che vi sia una questione idonea a definire il giudizio, ha l'obbligo 1) di invitare le parti a precisare le conclusioni sul punto, 2) di fissare un'udienza di precisazione delle conclusioni, 3) di consentire alle parti di depositare 1) comparse conclusionali o 2) memorie di replica o 4) anche soltanto, eventualmente, di decidere la causa all'esito dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies e 5) poi di pronunciarsi; anche perchè la rimessione della causa non è sempre totale, anche se avviene sulla questione (es. potrebbe essere totale, se il giudice, in sede di competenza, potrebbe rendersi conto che c'è un difetto di giurisdizione e, quindi, d'ufficio rilevare il difetto di giurisdizione e rimettere la causa). La giurisprudenza risponde che, è vero che il legislatore vuole che il provvedimento, con il quale il giudice si pronuncia sulla competenza, sia un'ordinanza, ma è altrettanto vero che questa ordinanza deve avere le caratteristiche (= l'iter decisorio = le modalità di svolgimento), che sono proprie e tipiche della sentenza. Quindi il giudice deve pronunciare il provvedimento, dopo aver fatto precisare le conclusioni, all'esito del processo, con le forme tipiche della sentenza. Questa scelta giurisprudenziale finisce per appesantire un pò la pronuncia sulla competenza, che, quindi, risulta essere solo formalmente un'ordinanza, ma di fatto è come se fosse una sentenza. Tuttavia va segnalato che, laddove il giudice sbagli (= cioè laddove il giudice emetta la pronuncia di incompetenza con le forme dell'ordinanza e non della sentenza), non per questo la sentenza è nulla, potendo la parte impugnare la decisione, ma (per poterla impugnare con speranze di vittoria) dovendo dimostrare quale pregiudizio ha subito per effetto dell'errore. Infatti, ogni qualvolta vi è un vizio di carattere processuale (= cioè un vizio di nullità del procedimento), in sede di appello, soprattutto questo vizio di nullità, può essere fatto valere, ma non unicamente come motivo di eliminazione della pronuncia, perchè per ottenere l'eliminazione della pronuncia è necessario un passaggio ulteriore = cioè è necessario dimostrare qual'è il pregiudizio, che la parte ha subito a causa dell'errore, nel quale il giudice è incorso. Quindi con riferimento al primo problema, si può dire che la decisione sulla competenza formalmente deve avvenire con ordinanza, ma secondo la giurisprudenza questa ordinanza deve seguire l'iter tipico per la pronuncia della sentenza.
30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, che ha deciso sulla competenza e e non dalla pubblicazione o dalla notificazione della sentenza; 2) secondo caso = è quello del procedimento sommario di cognizione, ai sensi dell'art. 702 bis, che prevede per l'appello il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza (perchè in questo caso il giudice decide con ordinanza); 3) terzo caso = è quello, nel quale il giudice d'appello dichiari manifestamente inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348 bis. In questo caso è possibile impugnare non la sentenza di appello, ma la sentenza di primo grado nel termine, che decorre dalla comunicazione della pronuncia di appello, che dichiara inammissibile l'appello. (attenzione) Quindi anche quando viene comunicata la sentenza, il termine per l'impugnazione decorre dalla pubblicazione, tranne casi eccezionali che, però, non costituiscono la norma. Di recente le Sezioni Unite della Corte di cassazione sono state chiamate a pronunciarsi su un'altra questione, che si verifica, quando il giudice deposita due volte la sentenza (= cioè, a volte, potrebbe accadere, che il giudice depositi in cancelleria una minuta (= una bozza) della pronuncia, a cui poi seguirà il provvedimento finale e che, per errore, il cancelliere dia un numero già alla bozza, a cui segue un successivo numero della sentenza finale). In questa ipotesi, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno chiarito, che il termine per impugnare decorre dal secondo deposito per consentire alle parti di avere un termine più lungo per l'impugnazione.