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Problemi di competenza e sottoscrizione di sentenze: ordinanza o iter tipico?, Sintesi del corso di Diritto Processuale Civile

Sui problemi legali riguardanti la decisione sulla competenza e la sottoscrizione di sentenze, distingue tra l'ordinanza e l'iter tipico per la pronuncia di una sentenza. Esplora il significato di una sentenza non sottoscritta integralmente e la nullità di una sentenza sottoscritta da uno dei due giudici, nonostante la legge preveda la firma di entrambi.

Tipologia: Sintesi del corso

2018/2019

Caricato il 08/02/2022

cristina-ziliotto
cristina-ziliotto 🇮🇹

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Lezione 19.3 IL PROCESSO DI COGNIZIONE (1-5)
slide 19.3 (n. 1-5)
La fase decisoria: profili problematici
1) Un primo profilo riguarda la decisione sulla competenza, che avviene con ordinanza,
ma secondo il procedimento previsto per l’emanazione della sentenza.
2) Un secondo profilo è quello della sentenza collegiale non sottoscritta da presidente e
relatore, che per la giurisprudenza è nulla ma non inesistente, ex art.161 c.p.c.
3) Un ultimo profilo da approfondire è quello relativo al deposito della sentenza ed alla
sua comunicazione agli avvocati costituiti.
RIASSUNTO
1) Il primo problema è che la decisione sulla competenza formalmente deve avvenire con ordinanza,
ma secondo la giurisprudenza questa ordinanza deve seguire l'iter tipico per la pronuncia della sentenza.
2) Il secondo problema è quello della sentenza collegiale. Con riferimento al secondo problema, si può
dire che sentenza sottoscritta solo dal presidente e non dal relatore o solo dal relatore e non dal
presidente (= cioè sottoscritta da uno dei due giudici, nonostante che sia prevista dalla legge la firma di
tutti e due i giudici) è una sentenza nulla, ma questa nullità non rientra nel difetto di sottoscrizione della
sentenza, ma nel difetto di costituzione del giudice e, quindi, è una nullità sanata in ogni caso dal
passaggio in giudicato della sentenza.
Il termine per l'impugnazione della sentenza decorre sempre dalla sua pubblicazione (= cioè dal
deposito della sentenza nella cancelleria del giudice). Invece la comunicazione della sentenza ha un
valore meramente di conoscenza e non è in grado di far decorrere il termine per impugnare la sentenza.
Tuttavia anche quando viene comunicata la sentenza, il termine per l'impugnazione decorre dalla
pubblicazione, tranne casi eccezionali che, però, non costituiscono la norma.
Ci sono dei casi (= questioni), che sono molto controverse e che riguardano la fase decisoria.
1) La prima questione riguarda la competenza. Il legislatore dal 2009 ha modificato la disciplina della
competenza e ha previsto, che non sia più la sentenza il mezzo attraverso il quale il giudice decide
sulla competenza, ma sia l'ordinanza. Quindi oggi il giudice si dichiara competente o incompetente con
ordinanza, così come con ordinanza dichiara la litispendenza, la continenza = cioè tutti i provvedimenti
impugnabili con il regolamento necessario di competenza. Solo se il giudice decide la questione di
competenza unitamente al merito, la pronuncia finale dovrà essere una sentenza. Il problema, che pone
questa disciplina, è che la decisione sulla competenza deve avvenire con ordinanza; ma l'ordinanza,
che decide la questione di competenza, deve essere emessa seguendo o non seguendo le forme previste
dalla legge per l'emanazione della sentenza? Il dubbio è che = il giudice deve pronunciarsi sulla
competenza con ordinanza, ma con le forme dell'ordinanza (= cioè il giudice emette questa ordinanza
di competenza o di incompetenza e il processo finisce lì o attraverso le forme tipiche della sentenza (=
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Lezione 19.3 IL PROCESSO DI COGNIZIONE (1-5) slide 19.3 (n. 1-5)

La fase decisoria: profili problematici

1) Un primo profilo riguarda la decisione sulla competenza, che avviene con ordinanza,

ma secondo il procedimento previsto per l’emanazione della sentenza.

2) Un secondo profilo è quello della sentenza collegiale non sottoscritta da presidente e

relatore, che per la giurisprudenza è nulla ma non inesistente, ex art.161 c.p.c.

3) Un ultimo profilo da approfondire è quello relativo al deposito della sentenza ed alla

sua comunicazione agli avvocati costituiti.

RIASSUNTO

  1. Il primo problema è che la decisione sulla competenza formalmente deve avvenire con ordinanza, ma secondo la giurisprudenza questa ordinanza deve seguire l'iter tipico per la pronuncia della sentenza.
  2. Il secondo problema è quello della sentenza collegiale. Con riferimento al secondo problema, si può dire che sentenza sottoscritta solo dal presidente e non dal relatore o solo dal relatore e non dal presidente (= cioè sottoscritta da uno dei due giudici, nonostante che sia prevista dalla legge la firma di tutti e due i giudici) è una sentenza nulla, ma questa nullità non rientra nel difetto di sottoscrizione della sentenza, ma nel difetto di costituzione del giudice e, quindi, è una nullità sanata in ogni caso dal passaggio in giudicato della sentenza. Il termine per l'impugnazione della sentenza decorre sempre dalla sua pubblicazione (= cioè dal deposito della sentenza nella cancelleria del giudice). Invece la comunicazione della sentenza ha un valore meramente di conoscenza e non è in grado di far decorrere il termine per impugnare la sentenza. Tuttavia anche quando viene comunicata la sentenza, il termine per l'impugnazione decorre dalla pubblicazione, tranne casi eccezionali che, però, non costituiscono la norma. Ci sono dei casi (= questioni), che sono molto controverse e che riguardano la fase decisoria.
  3. La prima questione riguarda la competenza. Il legislatore dal 2009 ha modificato la disciplina della competenza e ha previsto, che non sia più la sentenza il mezzo attraverso il quale il giudice decide sulla competenza, ma sia l'ordinanza. Quindi oggi il giudice si dichiara competente o incompetente con ordinanza, così come con ordinanza dichiara la litispendenza, la continenza = cioè tutti i provvedimenti impugnabili con il regolamento necessario di competenza. Solo se il giudice decide la questione di competenza unitamente al merito, la pronuncia finale dovrà essere una sentenza. Il problema, che pone questa disciplina, è che la decisione sulla competenza deve avvenire con ordinanza; ma l'ordinanza, che decide la questione di competenza, deve essere emessa seguendo o non seguendo le forme previste dalla legge per l'emanazione della sentenza? Il dubbio è che = il giudice deve pronunciarsi sulla competenza con ordinanza, ma con le forme dell'ordinanza (= cioè il giudice emette questa ordinanza di competenza o di incompetenza e il processo finisce lì o attraverso le forme tipiche della sentenza (=

cioè invitando le parti a precisare le conclusioni, fissando l'udienza e con il tipico apparato, che caratterizza l'emanazione di una sentenza)? Il problema si pone, perchè, è vero che il legislatore parla di ordinanza, ma è pur vero che si tratta di un provvedimento idoneo a definire il giudizio. Infatti, nell'ambito dell'art. 279 e, più in generale, nell'ambito della fase decisoria, in tutti i casi, in cui il giudice ritiene che vi sia una questione idonea a definire il giudizio, ha l'obbligo 1) di invitare le parti a precisare le conclusioni sul punto, 2) di fissare un'udienza di precisazione delle conclusioni, 3) di consentire alle parti di depositare 1) comparse conclusionali o 2) memorie di replica o 4) anche soltanto, eventualmente, di decidere la causa all'esito dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies e 5) poi di pronunciarsi; anche perchè la rimessione della causa non è sempre totale, anche se avviene sulla questione (es. potrebbe essere totale, se il giudice, in sede di competenza, potrebbe rendersi conto che c'è un difetto di giurisdizione e, quindi, d'ufficio rilevare il difetto di giurisdizione e rimettere la causa). La giurisprudenza risponde che, è vero che il legislatore vuole che il provvedimento, con il quale il giudice si pronuncia sulla competenza, sia un'ordinanza, ma è altrettanto vero che questa ordinanza deve avere le caratteristiche (= l'iter decisorio = le modalità di svolgimento), che sono proprie e tipiche della sentenza. Quindi il giudice deve pronunciare il provvedimento, dopo aver fatto precisare le conclusioni, all'esito del processo, con le forme tipiche della sentenza. Questa scelta giurisprudenziale finisce per appesantire un pò la pronuncia sulla competenza, che, quindi, risulta essere solo formalmente un'ordinanza, ma di fatto è come se fosse una sentenza. Tuttavia va segnalato che, laddove il giudice sbagli (= cioè laddove il giudice emetta la pronuncia di incompetenza con le forme dell'ordinanza e non della sentenza), non per questo la sentenza è nulla, potendo la parte impugnare la decisione, ma (per poterla impugnare con speranze di vittoria) dovendo dimostrare quale pregiudizio ha subito per effetto dell'errore. Infatti, ogni qualvolta vi è un vizio di carattere processuale (= cioè un vizio di nullità del procedimento), in sede di appello, soprattutto questo vizio di nullità, può essere fatto valere, ma non unicamente come motivo di eliminazione della pronuncia, perchè per ottenere l'eliminazione della pronuncia è necessario un passaggio ulteriore = cioè è necessario dimostrare qual'è il pregiudizio, che la parte ha subito a causa dell'errore, nel quale il giudice è incorso. Quindi con riferimento al primo problema, si può dire che la decisione sulla competenza formalmente deve avvenire con ordinanza, ma secondo la giurisprudenza questa ordinanza deve seguire l'iter tipico per la pronuncia della sentenza.

  1. La seconda questione riguarda la sentenza collegiale. Può accadere, che la sentenza collegiale non sia sottoscritta da tutte le parti, che la devono sottoscrivere. Infatti la sentenza a carattere collegiale deve essere sottoscritta non soltanto dal presidente, ma anche dal relatore (= cioè è necessaria una doppia sottoscrizione = cioè è necessaria la sottoscrizione di almeno due giudici). Che cosa accade, se la sentenza collegiale è sottoscritta solo da uno dei due giudici (spesso è il presidente, ma può anche accadere, che sia sottoscritta solo dal relatore e che il presidente non possa o non voglia (= si rifiuti) di sottoscriverla; o anche può accadere che, per un mero errore, la sentenza collegiale venga depositata con la firma di uno solo degli organi del collegio, che dovevano sottoscriverla)? Questo tema per

30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, che ha deciso sulla competenza e e non dalla pubblicazione o dalla notificazione della sentenza; 2) secondo caso = è quello del procedimento sommario di cognizione, ai sensi dell'art. 702 bis, che prevede per l'appello il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza (perchè in questo caso il giudice decide con ordinanza); 3) terzo caso = è quello, nel quale il giudice d'appello dichiari manifestamente inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348 bis. In questo caso è possibile impugnare non la sentenza di appello, ma la sentenza di primo grado nel termine, che decorre dalla comunicazione della pronuncia di appello, che dichiara inammissibile l'appello. (attenzione) Quindi anche quando viene comunicata la sentenza, il termine per l'impugnazione decorre dalla pubblicazione, tranne casi eccezionali che, però, non costituiscono la norma. Di recente le Sezioni Unite della Corte di cassazione sono state chiamate a pronunciarsi su un'altra questione, che si verifica, quando il giudice deposita due volte la sentenza (= cioè, a volte, potrebbe accadere, che il giudice depositi in cancelleria una minuta (= una bozza) della pronuncia, a cui poi seguirà il provvedimento finale e che, per errore, il cancelliere dia un numero già alla bozza, a cui segue un successivo numero della sentenza finale). In questa ipotesi, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno chiarito, che il termine per impugnare decorre dal secondo deposito per consentire alle parti di avere un termine più lungo per l'impugnazione.