Lezione 5.1 I PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (1-11)
slide 5.1 (n. 1-11)
1) Secondo l’articolo 131 c.p.c. il giudice può emettere tre provvedimenti :1) sentenza, 2) ordinanza, 3)
decreto.
2) L’articolo 131 c.p.c. = la norma contiene un principio, quello di libertà delle forme, in base al quale
al di là dei casi espressamente previsti dalla legge, il giudice può emettere il provvedimento in
qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo.
Questa apparente libertà delle forme, in realtà è declamata ma non applicata, perché il legislatore
indica quasi sempre, in quali casi il giudice deve emettere sentenza, ordinanza o decreto.
Il decreto = è disciplinato all’art. 135 c.p.c., ed è un provvedimento con il quale si regola il processo,
ha un contenuto meramente ordinatorio, si caratterizza per il fatto di essere emesso senza
contraddittorio, cioè senza che sia sentita la controparte. Es. quando il processo inizia con ricorso, il
giudice esaminato il ricorso, fissa con decreto l’udienza, invitando poi l’attore a notificare il ricorso e
il decreto di fissazione dell’udienza.
Il decreto è pronunciato d'ufficio o su istanza anche verbale della parte. Se è pronunciato su ricorso, è
scritto in calce al medesimo.
Quando l'istanza è proposta verbalmente, se ne redige processo verbale e il decreto è inserito nello
stesso.
Il decreto non è motivato, salvo che la motivazione sia prescritta espressamente dalla legge; è datato
ed è sottoscritto dal giudice o, quando questo è collegiale, dal presidente.
3) L’ordinanza = è disciplinata dall’art.134cpc, ed è un provvedimento dal contenuto ordinatorio, cioè
diretto a regolare lo svolgimento del processo, ma che si differenzia dal decreto perché è pronunciato
in contraddittorio tra le parti. Es. con ordinanza il giudice istruttore ammette un mezzo di prova o
considera inammissibile la richiesta del mezzo di prova.
L'ordinanza è succintamente motivata. Se è pronunciata in udienza, è inserita nel processo verbale; se
è pronunciata fuori dell'udienza, è scritta in calce al processo verbale oppure in foglio separato,
munito della data e della sottoscrizione del giudice o, quando questo è collegiale, del presidente. Il
cancelliere comunica alle parti l'ordinanza pronunciata fuori dell'udienza, salvo che la legge ne
prescriva la notificazione.
Quindi l’ordinanza del giudice non decide la causa ma si limita a regolare lo svolgimento del
processo.
In linea generale è sempre revocabile e modificabile dal giudice che l’ha pronunciata.
Ci sono però tre casi in cui l’ordinanza emessa dal giudice è irrevocabile.
Queste tre ipotesi sono contenute nell’art.177c.p.c. :
- Primo caso in cui l’ordinanza sia presa su accordo delle parti; in quest’ipotesi il giudice non può più
revocare l’ordinanza a meno che le parti richiedano congiuntamente di revocarla. Es. le parti
congiuntamente richiedono al giudice un breve rinvio dell’udienza per consentirgli di valutare
un’ipotesi di accordo, in questo caso l’ordinanza emessa dal giudice non sarà revocabile;
- Seconda ipotesi di ordinanza non revocabile, l’ordinanza dichiarata per legge espressamente non
impugnabile, l’espressione non impugnabile va intesa come non revocabile e non modificabile. Es. in
caso di opposizione al decreto ingiuntivo, l’ordinanza con la quale il giudice concede la provvisoria
esecutorietà del decreto ingiuntivo;
- Terza ipotesi di ordinanza irrevocabile, ordinanza soggetta ad uno speciale mezzo di reclamo;
ordinanza reclamabile. Es. nel nostro ordinamento a partite dal ‘90 esiste una sola forma di ordinanza
reclamabile ed è l’ordinanza con la quale il giudice istruttore dichiara l’estinzione del processo , nelle
cause in cui però la decisione spetta al collegio.
Una volta individuate le domande che l’attore può proporre nel processo e quindi quali sono i possibili
contenuti del diritto di azione e verificate quali possono essere le strategie difensive del convenuto
rispetto alle iniziative dell'attore, occorre concentrare la nostra attenzione sui provvedimenti del giudice
= cioè quali atti il giudice può emettere nel corso di un processo civile.
1