Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


Principio di Libertà delle Forme e Provvedimenti del Giudice in un Processo Civile, Appunti di Diritto

Il principio di libertà delle forme in materia di provvedimenti emanati da un giudice in un processo civile, esplorando i tre tipi di provvedimenti (decreto, ordinanza e sentenza) e le loro caratteristiche, incluse le ipotesi in cui l'ordinanza è irrevocabile. Viene inoltre discusso il ruolo dell'ordinanza nel processo civile e i casi specifici di ordinanze irrevocabili.

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 23/06/2020

cristinaziliotto
cristinaziliotto 🇮🇹

5

(6)

100 documenti

1 / 4

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
Lezione 5.1 I PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (1-11)
slide 5.1 (n. 1-11)
1) Secondo l’articolo 131 c.p.c. il giudice può emettere tre provvedimenti :1) sentenza, 2) ordinanza, 3)
decreto.
2) L’articolo 131 c.p.c. = la norma contiene un principio, quello di libertà delle forme, in base al quale
al di dei casi espressamente previsti dalla legge, il giudice può emettere il provvedimento in
qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo.
Questa apparente libertà delle forme, in realtà è declamata ma non applicata, perché il legislatore
indica quasi sempre, in quali casi il giudice deve emettere sentenza, ordinanza o decreto.
Il decreto = è disciplinato all’art. 135 c.p.c., ed è un provvedimento con il quale si regola il processo,
ha un contenuto meramente ordinatorio, si caratterizza per il fatto di essere emesso senza
contraddittorio, cioè senza che sia sentita la controparte. Es. quando il processo inizia con ricorso, il
giudice esaminato il ricorso, fissa con decreto l’udienza, invitando poi l’attore a notificare il ricorso e
il decreto di fissazione dell’udienza.
Il decreto è pronunciato d'ufficio o su istanza anche verbale della parte. Se è pronunciato su ricorso, è
scritto in calce al medesimo.
Quando l'istanza è proposta verbalmente, se ne redige processo verbale e il decreto è inserito nello
stesso.
Il decreto non è motivato, salvo che la motivazione sia prescritta espressamente dalla legge; è datato
ed è sottoscritto dal giudice o, quando questo è collegiale, dal presidente.
3) L’ordinanza = è disciplinata dall’art.134cpc, ed è un provvedimento dal contenuto ordinatorio, cioè
diretto a regolare lo svolgimento del processo, ma che si differenzia dal decreto perché è pronunciato
in contraddittorio tra le parti. Es. con ordinanza il giudice istruttore ammette un mezzo di prova o
considera inammissibile la richiesta del mezzo di prova.
L'ordinanza è succintamente motivata. Se è pronunciata in udienza, è inserita nel processo verbale; se
è pronunciata fuori dell'udienza, è scritta in calce al processo verbale oppure in foglio separato,
munito della data e della sottoscrizione del giudice o, quando questo è collegiale, del presidente. Il
cancelliere comunica alle parti l'ordinanza pronunciata fuori dell'udienza, salvo che la legge ne
prescriva la notificazione.
Quindi l’ordinanza del giudice non decide la causa ma si limita a regolare lo svolgimento del
processo.
In linea generale è sempre revocabile e modificabile dal giudice che l’ha pronunciata.
Ci sono però tre casi in cui l’ordinanza emessa dal giudice è irrevocabile.
Queste tre ipotesi sono contenute nell’art.177c.p.c. :
- Primo caso in cui l’ordinanza sia presa su accordo delle parti; in quest’ipotesi il giudice non può più
revocare l’ordinanza a meno che le parti richiedano congiuntamente di revocarla. Es. le parti
congiuntamente richiedono al giudice un breve rinvio dell’udienza per consentirgli di valutare
un’ipotesi di accordo, in questo caso l’ordinanza emessa dal giudice non sarà revocabile;
- Seconda ipotesi di ordinanza non revocabile, l’ordinanza dichiarata per legge espressamente non
impugnabile, l’espressione non impugnabile va intesa come non revocabile e non modificabile. Es. in
caso di opposizione al decreto ingiuntivo, l’ordinanza con la quale il giudice concede la provvisoria
esecutorietà del decreto ingiuntivo;
- Terza ipotesi di ordinanza irrevocabile, ordinanza soggetta ad uno speciale mezzo di reclamo;
ordinanza reclamabile. Es. nel nostro ordinamento a partite dal ‘90 esiste una sola forma di ordinanza
reclamabile ed è l’ordinanza con la quale il giudice istruttore dichiara l’estinzione del processo , nelle
cause in cui però la decisione spetta al collegio.
Una volta individuate le domande che l’attore può proporre nel processo e quindi quali sono i possibili
contenuti del diritto di azione e verificate quali possono essere le strategie difensive del convenuto
rispetto alle iniziative dell'attore, occorre concentrare la nostra attenzione sui provvedimenti del giudice
= cioè quali atti il giudice può emettere nel corso di un processo civile.
1
pf3
pf4

Anteprima parziale del testo

Scarica Principio di Libertà delle Forme e Provvedimenti del Giudice in un Processo Civile e più Appunti in PDF di Diritto solo su Docsity!

Lezione 5.1 I PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (1-11) slide 5.1 (n. 1-11)

  1. Secondo l’articolo 131 c.p.c. il giudice può emettere tre provvedimenti :1) sentenza, 2) ordinanza, 3) decreto.
  2. L’articolo 131 c.p.c. = la norma contiene un principio, quello di libertà delle forme, in base al quale al di là dei casi espressamente previsti dalla legge, il giudice può emettere il provvedimento in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo. Questa apparente libertà delle forme, in realtà è declamata ma non applicata, perché il legislatore indica quasi sempre, in quali casi il giudice deve emettere sentenza, ordinanza o decreto. Il decreto = è disciplinato all’art. 135 c.p.c., ed è un provvedimento con il quale si regola il processo, ha un contenuto meramente ordinatorio, si caratterizza per il fatto di essere emesso senza contraddittorio, cioè senza che sia sentita la controparte. Es. quando il processo inizia con ricorso, il giudice esaminato il ricorso, fissa con decreto l’udienza, invitando poi l’attore a notificare il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza. Il decreto è pronunciato d'ufficio o su istanza anche verbale della parte. Se è pronunciato su ricorso, è scritto in calce al medesimo. Quando l'istanza è proposta verbalmente, se ne redige processo verbale e il decreto è inserito nello stesso. Il decreto non è motivato, salvo che la motivazione sia prescritta espressamente dalla legge; è datato ed è sottoscritto dal giudice o, quando questo è collegiale, dal presidente.
  3. L’ordinanza = è disciplinata dall’art.134cpc, ed è un provvedimento dal contenuto ordinatorio, cioè diretto a regolare lo svolgimento del processo, ma che si differenzia dal decreto perché è pronunciato in contraddittorio tra le parti. Es. con ordinanza il giudice istruttore ammette un mezzo di prova o considera inammissibile la richiesta del mezzo di prova. L'ordinanza è succintamente motivata. Se è pronunciata in udienza, è inserita nel processo verbale; se è pronunciata fuori dell'udienza, è scritta in calce al processo verbale oppure in foglio separato, munito della data e della sottoscrizione del giudice o, quando questo è collegiale, del presidente. Il cancelliere comunica alle parti l'ordinanza pronunciata fuori dell'udienza, salvo che la legge ne prescriva la notificazione. Quindi l’ordinanza del giudice non decide la causa ma si limita a regolare lo svolgimento del processo. In linea generale è sempre revocabile e modificabile dal giudice che l’ha pronunciata. Ci sono però tre casi in cui l’ordinanza emessa dal giudice è irrevocabile. Queste tre ipotesi sono contenute nell’art.177c.p.c. :
  • Primo caso in cui l’ordinanza sia presa su accordo delle parti; in quest’ipotesi il giudice non può più revocare l’ordinanza a meno che le parti richiedano congiuntamente di revocarla. Es. le parti congiuntamente richiedono al giudice un breve rinvio dell’udienza per consentirgli di valutare un’ipotesi di accordo, in questo caso l’ordinanza emessa dal giudice non sarà revocabile;
  • Seconda ipotesi di ordinanza non revocabile, l’ordinanza dichiarata per legge espressamente non impugnabile, l’espressione non impugnabile va intesa come non revocabile e non modificabile. Es. in caso di opposizione al decreto ingiuntivo, l’ordinanza con la quale il giudice concede la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo;
  • Terza ipotesi di ordinanza irrevocabile, ordinanza soggetta ad uno speciale mezzo di reclamo; ordinanza reclamabile. Es. nel nostro ordinamento a partite dal ‘90 esiste una sola forma di ordinanza reclamabile ed è l’ordinanza con la quale il giudice istruttore dichiara l’estinzione del processo , nelle cause in cui però la decisione spetta al collegio. Una volta individuate le domande che l’attore può proporre nel processo e quindi quali sono i possibili contenuti del diritto di azione e verificate quali possono essere le strategie difensive del convenuto rispetto alle iniziative dell'attore, occorre concentrare la nostra attenzione sui provvedimenti del giudice = cioè quali atti il giudice può emettere nel corso di un processo civile.

Ai sensi dell’art. 131 c.p.c. il giudice può emettere nell’ambito di un processo civile 3 tipi di provvedimenti:

  1. la sentenza
  2. l’ordinanza
  3. il decreto L’art. 131 dice apparentemente che il giudice, in assenza di una previsione di legge, è libero di assegnare al provvedimento la forma più idonea al raggiungimento dello scopo = cioè la norma sembra sancire la regola della c.d. libertà delle forme. In realtà questo principio della libertà delle forme, che pure è affermato in astratto dal legislatore, non è in concreto quasi mai realizzabile, perchè sono quasi del tutto inesistenti le ipotesi nelle quali la legge non indica con esattezza quale sia la forma del provvedimento, che il giudice deve di volta in volta emettere. Quindi il principio di libertà delle forme solo apparentemente connota di sè la disciplina della forma dei provvedimenti del giudice, perchè in realtà la forma dei provvedimenti del giudice è quasi sempre indicata dalla legge. Comunque il legislatore collega la forma allo scopo, secondo un modello che costituisce l’archetipo della disciplina delle nullità degli atti processuali. Regime giuridico ed effetti dei singoli provvedimenti del giudice IL DECRETO = è un provvedimento giudiziale, regolato dall’art. 135 c.p.c., avente natura ordinatoria ed emesso non in contraddittorio tra le parti. Il decreto ha 2 caratteristiche: 1) 1^ caratteristica = sul piano del suo contenuto = è un provvedimento con il quale il giudice regola lo svolgimento del processo = cioè ha un contenuto meramente ordinatorio o regolatorio (cioè non è un provvedimento con il quale il giudice decide la causa); 2) 2^ caratteristica = è un provvedimento emesso fuori udienza (= cioè senza contraddittorio tra le parti). Per il decreto non è richiesta alcuna motivazione, salvo che sia espressamente previsto dalla legge. La più importante forma di decreto è quella con la quale il giudice, nei processi che iniziano con ricorso (es. il procedimento cautelare o il processo del lavoro), fissa un’udienza, onerando l’attore di notificare il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione dell’udienza entro un certo termine. Tuttavia ci sono dei casi in cui il legislatore prevede che il decreto possa avere contenuto decisorio = es. nell’ambito di alcuni procedimenti camerali o nell’ambito del c.d. decreto ingiuntivo. Si tratta di ipotesi tipiche, tassative e speciali, che non vanno confuse con quelle ipotesi di cui parla l’art. 135, che invece parla alla funzione ordinaria del decreto nell’ambito del sistema di giustizia civile. L’ORDINANZA= è disciplinata dall’art. 134 c.p.c. ed è un provvedimento emesso dal giudice (nella doppia forma del giudice istruttore = cioè il giudice che ha il compito di regolare lo svolgimento del processo o dal collegio = che invece ha un potere decisorio), che ha un contenuto di regolazione dello svolgimento del processo ed ha un’efficacia interinale = cioè è considerato revocabile e modificabile. Mentre il decreto è un provvedimento neutro per le parti (= cioè è un provvedimento che non ha un’efficacia pregiudizievole per le parti), non altrettanto si può dire per l’ordinanza da 3 punti di vista:
  1. terza ipotesi di ordinanza irrevocabile = è l’ordinanza soggetta a uno speciale mezzo di reclamo. Prima della riforma del 1990 (riforma epocale del processo civile), le ordinanze erano reclamabili. In particolare era reclamabile l’ordinanza istruttoria = cioè l’ordinanza con la quale il giudice ammetteva o meno un mezzo di prova. Dopo la riforma, oggi esiste un’unica forma di ordinanza reclamabile nell’ambito del processo civile, che è quella con cui il giudice istruttore pronuncia l’estinzione del processo nelle cause in cui però poi la decisione spetta al collegio. Quindi quando il legislatore prevede che l’ordinanza è reclamabile e quindi, essendo reclamabile, non è revocabile e modificabile, oggi si riferisce all’ordinanza con la quale è stata dichiarata l’estinzione del processo dal giudice istruttore nelle cause in cui poi la decisione spetta definitivamente al collegio. Le cause possono essere attribuite dal legislatore alla decisione del collegio o alla decisione del giudice unico (= cioè del giudice istruttore in funzione del giudice unico). Nei casi in cui la decisione viene attribuita al collegio, il giudice istruttore nel corso del processo potrebbe dichiararne l’estinzione; ma se il giudice istruttore sbaglia a dichiarare l’estinzione del processo, contro questo provvedimento è possibile proporre reclamo. Al contrario, nelle cause nelle quali la decisione spetta direttamente al giudice istruttore (= cioè non c’è passaggio al collegio), non avrebbe senso consentire l’emanazione di un’ordinanza reclamabile, perchè il reclamo viene proposto di fronte allo stesso giudice che ha emesso l’ordinanza (= cioè il giudice istruttore), perchè la decisione sarebbe comunque collegiale. Quindi nel caso in cui la decisione spetta al giudice istruttore, l’ordinanza non è reclamabile; anzi il giudice istruttore non deve neanche emanare un’ordinanza per dichiarare l’estinzione del processo, ma deve pronunciarsi con sentenza.