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DIRITTO PROCESSUALE CIVILE COMPLETO - 2025, Dispense di Diritto Processuale Civile

La dispensa, affiancata al codice, è completa per studiare diritto processuale civile. Usata per esame da avvocato. Aggiornata alla riforma Cartabia e il correttivo del 2024.

Tipologia: Dispense

2024/2025

In vendita dal 04/05/2025

giuliallagana
giuliallagana 🇮🇹

4.4

(8)

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Diritto processuale civile
Principio della domanda
In ambito civile, la tutela giurisdizionale viene prestata solo su istanza di parte, salvi i casi
previsti dalla legge. Dunque, il titolare dell’affermato diritto è libero di chiedere o meno la tutela:
si tratta del principio della disponibilità della tutela giurisdizionale.
Infatti, l’art. 99 c.p.c. afferma che “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve proporre
domanda al giudice competente”.
Condizioni dell’azione
L’azione deve essere munita delle tre condizioni dell’azione al fine di essere decisa nel merito
(altrimenti la domanda non potrebbe neppure essere accolta e dunque il giudice non si
potrebbe pronunciare nel merito ma dovrebbe emettere una pronuncia di rigetto della
domanda in via preliminare).
Prima condizione dell’azione è la possibilità giuridica, cioè l’esistenza di una norma che
contempli in astratto il diritto che si vuole tutelare attraverso la domanda proposta. Infatti, non
si può affermare un diritto senza che ci sia una norma che preveda in astratto quel diritto. A
questo si deve aggiungere che per affermare il diritto occorre affermare i fatti costitutivi di quel
diritto, cioè si deve descrivere l’accadimento concreto dei fatti previsti in astratto dalla norma.
La seconda condizione dell’azione è l’interesse ad agire, previsto dall’art. 100 c.p.c., che
infatti dice che “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi
un interesse”. Ciò significa che per avere interesse bisogna che si affermi una lesione del
diritto in questione.
Nelle azioni di mero accertamento, il fatto lesivo è sostituito dall’affermazione della
contestazione o del vanto.
La terza condizione dell’azione è la legittimazione ad agire, ossia il fatto che il diritto che si
afferma leso deve essere un diritto di colui che propone la domanda e contro colui nei
cui confronti si propone la domanda. Dunque, la legittimazione ad agire deve essere sia
attiva (colui che propone la domanda) che passiva (colui contro il quale si propone la
domanda). Ciò è affermato all’art. 81 c.p.c., che prevede che “fuori dei casi espressamente
previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”.
Vi sono quindi dei casi in cui la legge prevede che vi sia una legittimazione straordinaria ad
agire (o sostituzione processuale). Si pensi all’azione surrogatoria (art. 2900 c.c.) o al fatto
che il danneggiato possa rivalersi direttamente verso l’assicurazione per la responsabili
civile.
Si tratta di un’eccezione rilevabile, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo.
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Diritto processuale civile

Principio della domanda

In ambito civile, la tutela giurisdizionale viene prestata solo su istanza di parte , salvi i casi previsti dalla legge. Dunque, il titolare dell’affermato diritto è libero di chiedere o meno la tutela: si tratta del principio della disponibilità della tutela giurisdizionale. Infatti, l’art. 99 c.p.c. afferma che “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente”.

Condizioni dell’azione

L’azione deve essere munita delle tre condizioni dell’azione al fine di essere decisa nel merito (altrimenti la domanda non potrebbe neppure essere accolta e dunque il giudice non si potrebbe pronunciare nel merito ma dovrebbe emettere una pronuncia di rigetto della domanda in via preliminare). Prima condizione dell’azione è la possibilità giuridica , cioè l’esistenza di una norma che contempli in astratto il diritto che si vuole tutelare attraverso la domanda proposta. Infatti, non si può affermare un diritto senza che ci sia una norma che preveda in astratto quel diritto. A questo si deve aggiungere che per affermare il diritto occorre affermare i fatti costitutivi di quel diritto, cioè si deve descrivere l’accadimento concreto dei fatti previsti in astratto dalla norma. La seconda condizione dell’azione è l’ interesse ad agire , previsto dall’ art. 100 c.p.c. , che infatti dice che “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi un interesse”. Ciò significa che per avere interesse bisogna che si affermi una lesione del diritto in questione. Nelle azioni di mero accertamento, il fatto lesivo è sostituito dall’affermazione della contestazione o del vanto. La terza condizione dell’azione è la legittimazione ad agire , ossia il fatto che il diritto che si afferma leso deve essere un diritto di colui che propone la domanda e contro colui nei cui confronti si propone la domanda. Dunque, la legittimazione ad agire deve essere sia attiva (colui che propone la domanda) che passiva (colui contro il quale si propone la domanda). Ciò è affermato all’art. 81 c.p.c., che prevede che “fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”. Vi sono quindi dei casi in cui la legge prevede che vi sia una legittimazione straordinaria ad agire (o sostituzione processuale). Si pensi all’azione surrogatoria (art. 2900 c.c.) o al fatto che il danneggiato possa rivalersi direttamente verso l’assicurazione per la responsabilità civile. Si tratta di un’eccezione rilevabile, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo.

Si noti che la legittimazione ad agire si distingue dalla titolarità attiva/passiva del diritto, che attiene invece al merito della causa poiché non riguarda la prospettazione, ma la fo ndatezza della domanda: si tratta di stabilire se colui che vanta un diritto in giudizio ne sia effettivamente il titolare (e, viceversa, se colui che viene chiamato in giudizio, sia colui contro il quale agire). Anche con riferimento alla titolarità, la giurisprudenza più recente ritiene non si tratti di un’eccezione in senso stretto (e quindi rilevabile dalla parte a pena di decadenza) ma di una mera difesa e dunque rilevabile anche d’ufficio dal giudice.

Tipi di azione

Vi sono tre tipi di azione, quella di cognizione, quella esecutiva e quella cautelare. L ’azione di cognizione è quell’azione che permette di accertare una situazione giuridica. Essa può essere:

  • di mero accertamento : non è volta a tutelare la violazione di un diritto, ma è volta ad affermare (dunque, accertare) un diritto che non è stato violato ma è stato contestato;
  • di condanna : oltre che l’accertamento del diritto che si afferma violato, si chiede di restaurare sul piano materiale tale diritto, condannando appunto chi lo ha viol ato al ripristino o all’attuazione del diritto accertato (presupposto per l’esecuzione forzata).
  • costitutiva: si fa valere in giudizio un diritto ad ottenere una modificazione giuridica. Va precisato che con riferimento alle azioni di condanna, la legg e prevede alcune figure speciali, ossia la condanna:
  • generica: il giudice può scindere la pronuncia sul se ( an ) di una certa prestazione dalla pronuncia sul quantum ; viene dunque pronunciata una condanna generica sull’ an che non è definitiva, poiché il giudizio prosegue per accertare il quantum.
  • condizionale: il giudice condanna ma fa dipendere l’eseguibilità della condanna al verificarsi di una certa condizione (es. Tizio ha diritto al pagamento di 100 da parte di Caio se si verifica un certo evento);
  • in futuro: l’azione è rivolta ad ottenere una condanna ad una prestazione soggetta a termine e perciò eseguibile solo dopo che il decorso di tale termine (es. convalida della licenza per finita locazione prima della scadenza; condanne al mantenimento, che maturano via via che maturano i periodi di riferimento). Con riferimento invece all’ azione esecutiva , essa serve ad ottenere l’esecuzione materiale di un diritto già accertato. In tal caso è necessario, quale condizione dell’azione, avere un titolo esecutivo. L’ azione cautelare invece serve per ovviare ai pericoli che minacciano la fruttuosità della tutela giurisdizionale di cognizione o di esecuzione forzata. Essa può essere esperita se vi sono:
  • il periculum in mora : pericolo che il ritardo della tutela possa arrecare un pregiudizio al titolare del diritto;
  • il fumus boni iuris : probabile sussistenza del diritto stesso.

causa ad opera della controparte solleva la parte che li ha allegati all’onere della prova (ciò non vale se la controparte non si è costituita ed è quindi contumace). Infine, il giudice valuta le prove secondo il suo libero apprezza mento (cd. principio di libera valutazione delle prove ) (art. 116 c.p.c.). Vi sono però dei casi in cui il giudice è vincolato all’utilizzo di una prova: si tratta delle prove legali.

Pronuncia secondo equità

Una pronuncia secondo equità è una pronuncia che non guarda alle norme ma che viene presa dal giudice, nel singolo caso, in base alla propria coscienza. Tale giudizio è:

  • obbligatorio per il Giudice di Pace per le cause di valore inferiore a 1.100,00 euro (tale importo salirà a 2.500 euro dal 31.10.2025), salvo la causa riguardi contratti conclusi mediante moduli o formulari (art. 113 c.p.c.);
  • facoltativo, se le parti sono concordi nell’attribuire tale potere al giudice (art. 114 c.p.c.). Certo è che la pronuncia secondo equità deve rispettare i dettati costituzionali, quelli europei e i principi che ispirano l’ordinamento vigente (C. Cost. 206/2004).

Principio del contraddittorio

L’ art. 101 c.p.c. stabilisce che il giudice non può pronunciarsi su alcuna domanda se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa. Ciò significa che deve essere rispettato il diritto di difesa previsto dall’art. 24 Cost., poiché la parte chiamata in giudizio deve essere messa a conoscenza del giudizio e deve avere la possibilità di difendersi. Quanto sopra si esplica nel principio del contraddittorio, secondo il quale il giudice, prima di decidere, deve mettere entrambe le parti nella possibilità di difendersi, essendo comunque considerate uguali. Va poi detto che il giudice, ove rilevi la violazione di tale principio, deve adottare i provvedimenti opportuni se ritiene sia stato violato il diritto di difesa. E’ dunque imposto al giudice, qualora rilevi una questione d’ufficio, di sottoporla alle parti, assegnando dei termini (non inferiore a 20 giorni e non superiore a 40) per il deposito di memorie. Vi sono casi in cui il principio di contraddittorio viene rispettato solo in un momento successivo: infatti in taluni casi il giudice emette dei provvedimenti anche inaudita altera parte , per poi instaurare il contraddittorio successivamente.

Eccezioni

Le eccezioni sono quei fatti impeditivi, modificativi o estintivi che contrastano la domanda della controparte. Si tratti di fatti nuovi che però rimangono nell’ambito della richiesta del rigetto della domanda della controparte. Esse possono essere processuali (o di rito) oppure di merito (o sostanziali). Con riferimento alle eccezioni di merito, vi sono eccezioni che possono essere proposte solo dalle parti (cd. eccezioni in senso stretto ) ed eccezioni che invece possono essere rilevate d’ufficio dal giudice. Bisogna comprendere quale eccezione appartiene ad una categoria piuttosto che ad un altra. E così:

  • in molti casi la legge stessa stabilisce espressamente se l’eccezione è eccepibile solo dalle parti (es. compensazione; prescrizione);
  • i fatti che influiscono automaticamente sull’esistenza del diritto sono rilevabili d’ufficio (es. pagamento del credito; risoluzione consensuale del contratto; nullità; simulazione; novazione; rinuncia; interruzione della prescrizione);
  • i fatti che non influiscono automaticamente sull’esistenza del diritto non sono rilevabili d’ufficio: si tratta di quei fatti che il convenuto potrebbe far valere in via autonoma (es. risoluzione per inadempimento; annullamento). Ovviamente, anchi i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi che costituiscono oggetto di eccezione possono essere eccepiti con una controeccezione.

Domanda riconvenzionale

La domanda riconvenzionale è quella domanda che propone il convenuto in un giudizio che è autonoma rispetto a quella dell’attore: in tal senso, il convenuto che propone la domanda riconvenzionale assumerebbe il ruolo di attore e, viceversa, l’attore assumerebbe il ruolo di convenuto rispetto alla domanda riconvenzionale. E’ poi possibile che, a seguito della riconvenzionale del convenuto, anche l’attore proponga un’ulteriore riconvenzionale: si parla di reconventio reconventionis. Ciò è ammissibile solo quando tra la domanda riconvenzionale sussista un collegamento, ossia quando la domanda del convenuto dipenda dallo stesso titolo dedotto dall’attore o da quello che ha già appartiene alla causa a mezzo di eccezione (art. 36 c.p.c.). E quindi la domanda riconvenzionale deve dipendere da fatti che siano collegati con i fatti costitutivi della domanda principale o con quelli impeditivi, modificativi o estintivi dell’eccezione. La domanda riconvenzionale è proposta allo stesso giudice che conosce della causa, a meno che non ecceda la sua competenza per materia o per valore.

successione, per usucapione…); pertanto l’azione è sempre la stessa (e dunque non può essere ripetuta), a meno che il fatto lesivo, che dunque viene in rilievo, non sia modificato (es. un’azione di rivendica non può essere proposta due volte, la prima sostenendo l’acquisto a titolo derivativo con contratto di compravendita e la seconda sostenendo di aver acquistato per usucapione; invece, due azioni di rivendica sullo stesso bene e verso lo stesso soggetto per due appropriazioni diverse possono essere entrambe esperite poiché si tratta di azioni diverse, poiché si fa riferimento a due diverse lesioni).

Connessione e cumulo di cause

Le domande si dicono connesse se non sono identiche, ma presentano elementi uguali. Infatti la connessione è:

  • soggettiva , se le parti sono le stesse;
  • oggettiva , se riguarda il petitum e/o la causa petendi. In tali casi, è possibile cumulare le domande nello stesso procedimento. Ed in particolare:
  • in caso di connessione soggettiva, l’art. 104 c.p.c. permette di proporre nello stesso processo più domande anche non altrimenti connesse (cumulando eventua lmente il valore delle cause ai fini della determinazione della competenza; v. art. 10 c.p.c.);
  • in caso di connessione oggettiva, l’art. 103 c.p.c. permette il litisconsorzio facoltativo , cioè la possibilità di chiamare in causa, per lo stesso petitum e/o causa petendi più soggetti diversi. Inoltre, l’art. 103 c.p.c. permette il litisconsorzio facoltativo anche se le cause non sono connesse oggettivamente, ma riguarda la risoluzione di identiche questioni (cd. connessione impropria ). Si parla invece di concorso di azioni con riferimento al caso in cui vi siano più azioni cui consegue l’ottenimento dello stesso risultato. In tal caso, una volta esperita un’azione, le altre divengono inutili (es. soggetti co-legittimati ad agire: se agisce uno e ottiene il risultato, gli altri non possono più agire; si pensi all’amministrazione di sostegno, che può essere chiesta da più soggetti).

Perpetuatio iurisdictionis

Il principio della perpetuatio iurisdictionis è quel principio, previsto dall’art. 5 c.p.c., secondo il quale la giurisdizione e la competenza si determinano in base al momento in cui viene proposta la domanda (restando ininfluenti eventuali modifiche di diritto o di fatto successivi).

Giurisdizione e regolamento di giurisdizione

La giurisdizione civile, ossia il potere di amministrare la giustizia civile, spetta ai giudici civili ordinari , salvo diverse previsioni di legge (art. 1 c.p.c.). I limiti all’esercizio della giurisdizione civile da parte dei giudici ordinari riguardano:

  • le parti che non abbiano residenza/domicilio in Italia (in realtà, con la Convenzione di Bruxelles del 1968 si è stabilito che i cittadini di Stati aderenti la Convenzione posano stare in giudizio dinanzi al giudice dello Stato in cui non sono residenti; ciò vale per determinate materie: infatti per alcune materie indicate dalla Convenzione è comunque necessaria la residenza);
  • gli interessi legittimi , che sono tutelati dal giudice amministrativo (T.A.R. e Consiglio di Stato): la P.A. può essere convenuta per l’annullamento di un atto amministrativo per violazione di legge, eccesso di potere e incompetenza, oppure ci si attiva con un’azione avverso silenzio o per declarare la nullità dell’atto amministrativo; tendenzialmente i diritti soggettivi violati dalla P.A. sono tutelati dinanzi al giudice ordinario;
  • i giudici speciali per determinate materie, ossia la Corte di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado (da non confondere con le sezioni specializzate, che sono comunque giudici civili ordinari; es. Tribunale per i Minorenni; sezioni agrarie). Il difetto di giurisdizione :
  • per le giurisdizioni straniere , è derogabile dalle parti con atto scritto, purché riguardi diritti disponibili; in caso di litispendenza internazionale (ossia la stessa domanda proposta sia al giudice straniero che quello italiano), il giudice italiano sospende il giudizio se ritiene che la decisione del giudice straniero possa produrre effetti nell’ordinamento italiano);
  • per la P.A., è rilevato d’ufficio , in qualunque stato e grado del processo (art. 37 c.p.c.);
  • per i giudici amministrativi e speciali , è rilevabile, anche d’ufficio, nel giudizio di primo grado, potendo essere impugnato in appello come autonomo motivo (se il giudice si è pronunciato nel merito non può essere impugnato perché si è formato il giudicato implicito; l’attore non può impugnare la sentenza per difetto di giurisdizione di un giudice da lui adìto). Con il regolamento di giurisdizione , ciascuna delle parti può sottoporre alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione la questione di giurisdizione di cui all’art. 37 c.p.c.: in tal modo si ottiene una pronuncia immediata sulla questione di giurisdizione, evitando di “trascinare” la questione nei vari gradi di giudizio e dover, magari, ricominciare il processo da capo poiché in Cassazione viene pronunciato il difetto di giurisdizione. Tale facoltà può essere esercitata finché la causa non sia decisa dal giudice di primo grado , sia con riferimento al merito (art. 41 c.p.c.), ma anche con riferimento a questioni processuali ( Cass. SS. 2466/1996). La pronuncia sulla giurisdizione appartiene alla sentenza di primo grado, anche se non è più impugnabile. Il giudizio si svolge secondo le regole previste per il giudizio in Cassazione, che pronuncia in camera di consiglio con ordinanza.

Tali materie aumenteranno a partire dal 31 ottobre 2025 (tra cui: occupazione, invenzione, specificazione, unione e commistione, enfiteusi, servitù prediali, azioni possessorie, impugnazione delibere e regolamento delle comunioni; controversie per usucapione di beni immobili e diritti reali immobiliari, riordinamento della proprietà rurale, accessione e superficie per cause dal valore fino a 30.000 euro). Per quanto non è competente il Giudice di Pace è competente il Tribunale. Invero, il Tribunale è sempre competente per le controversie in materia di:

  • imposte e tasse;
  • stato e capacità delle persone ;
  • diritti onorifici;
  • querela di falso;
  • esecuzione forzata ;
  • cause dal valore indeterminabile. Il valore della causa si determina in base alla domanda:
  • se vi sono più domande, si sommano tra loro;
  • se riguarda un’obbligazione da o verso più persone, si fa riferimento comunque al valore dell’intera obbligazione;
  • il valore delle cause relative all’esistenza, validità o risoluzione di un rapporto obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione;
  • per le divisioni, il valore è quello dell’attivo da dividere;
  • per le prestazioni alimentari, il valore è quello delle somme dovute per 2 anni;
  • per le rendite perpetue, il valore è quello di 20 annualità;
  • per le rendite temporanee o vitalizie, il valore è quello di 10 annualità;
  • per somme di denaro, il valore è determinato dalla somma dichiarata dall’attore (se non viene dichiarata, si presume che sia competente il giudice adìto);
  • per le opposizioni all’esecuzione forzata, si ha riguardo all’importo del credito per cui si procede;
  • per le opposizioni di terzo, al valore dei beni controversi;
  • per le controversie in sede di distribuzione, al valore dei crediti contestati. Va poi detto che individuare il valore della causa è importante anche ai fini del versamento del contributo unificato. Competenza in linea orizzontale: per territorio Da un punto di vista territoriale , salvo che la legge disponga altrimenti, è competente il giudice del luogo dove ha la residenza o il domicilio il convenuto (art. 18 c.p.c.); se il convenuto non ha né domicilio, né residenza, né dimora in Italia o se questa è sconosciuta, è competente il giudice del luogo in cui risiede l’attore. Con riferimento alle persone giuridich e si guarda alla sede. Se vi sono più convenuti che risiedono in luoghi diversi, l’attore può scegliere di convenirli tutti in un unico foro che sia di competenza per almeno un convenuto. Quanto sopra è un foro generale, ma sono previsti anche dei fori speciali , i quali derogano le norme in tema di fori speciali, e pertanto sono esclusivi. Tra questi, vi sono quelli che guardano il petitum della domanda:
  • le cause relative a diritti reali su beni immobili e quelle in materia di locazione e comodato di beni immobili e di affitto di aziende, nonché le cause relativa ad apposizione di termini e osservanza dei regolamenti appartengono alla competenza del giudice del luogo in cui si trova l’immobile ;
  • per le azioni possessorie e la denuncia di nuova o opera o danno temuto è competente il giudice del luogo in cui è avvenuto il fatto denunciato. Anche con riferimento alla causa petendi sono previsti fori speciali:
  • per le cause ereditari è competente il giudice del luogo in cui si è aperta la successione;
  • per le cause tra condòmini e tra condòmini e condominio è competente il giudice del luogo dove si trova l’immobile;
  • per le cause tra soci, è competente il giudice del luogo in cui si ha sede la società;
  • per le cause che hanno ad oggetto gestioni tutelari e patrimoniali, è competente il giudice del luogo di esercizio della tutela o amministrazione;
  • per le cause che hanno ad oggetto l’opposizione all’esecuzione, è competente il giudice del luogo dell’esecuzione;
  • per le cause di lavoro, è competente il giudice dove è sorto il rapporto di lavoro, dove si trova l’azienda o dove il lavoratore presta la sua attività lavorativa (art. 413 c.p.c.);
  • per le cause in materia di famiglia, se vi sono minori, è competente il giudice del luogo in cui hanno la residenza abituale i minori (art. 473- bis .11 c.p.c.); Ancora, le cause contro la P.A. è competente il giudice del distretto dove ha sede l’Avvocatura dello Stato territoriale (cd. foro erariale ). Va tenuto presente, poi, che il codice del consumo individua il foro del consumatore , per cui viene privilegiato il luogo di residenza o di domicilio elettivo del consumatore. Nelle cause in cui è parte un magistrato e che apparterrebbero alla competenza di un giudice compreso nel distretto, sono di competenza del giudice che ha sede nel capoluogo del distretto di Corte di Appello più vicino. Per l’esecuzione forzata:
  • su cose mobili o immobili (espropriazione, consegna e rilascio) è competente il giudice in cui le cose si trovano;
  • per l’espropriazione di crediti è competente il giudice dove risiede, è domiciliato o ha dimora il debitore (salvo che il debitore sia la P.A.: in tal caso è competente il giudice del luogo in cui ha sede l’Avvocatura dello Stato territoriale);
  • di obblighi di fare o non fare, è competente il giudice del luogo dove l’obbligo deve essere eseguito. Infine, è previsto un foro facoltativo per le cause di obbligazioni, per le quali può essere competente il giudice del luogo in cui l’obbligazione è sorta o deve essere eseguita (art. 20 c.p.c.).

Regolamento di competenza

Il regolamento di competenza è un mezzo di impugnazione contro una pronuncia che riguardi la competenza nella quale la parte che impugna sia rimasta soccombente. Non è proponibile contro i provvedimenti del Giudice di Pace. Il regolamento di competenza può essere di due tipi.

  • Necessario , per le ordinanze che pronunciano solo sulla competenza (necessario in quanto è l’unico mezzo col quale tali provvedimenti possono essere impugnati). Se il regolamento non viene proposto resta ferma la competenza stabilita con l’ordinanza, purché avvenga la riassunzione davanti al giudice dichiarato incompetente. Tale giudice può a sua volta dichiararsi incompetente (nelle verifiche preliminari o comunque entro la prima udienza) se ritiene che l’incompetenza riguardi la materia o la competenza per territorio inderogabile. In tal caso si ha un conflitto di competenza : il giudice innanzi al quale la causa è stata riassunta può richiedere d’ufficio il regolamento di competenza, con ordinanza.
  • Facoltativo per i provvedimenti che pronunciano non solo sulla competenza (pertanto è facoltativo poiché vi sono anche altri mezzi per impugnare il provvedimento). Con tale impugnazione, si instaura un giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, che statuisce sulla competenza, determinando quella corretta, o rigetta il ricorso confermando la competenza del giudice a quo. Se si agisce mediante regolamento di competenza, i procedimenti rimangono sospesi. L'impugnazione si propone, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, con ricorso e il procedimento in Cassazione si svolge in camera di consiglio e termina con una pronuncia di un’ordinanza, che concerne anche le spese. La causa deve essere riassunta nel termine stabilito dall’ordinanza o, in mancanza, in quello di 3 mesi dalla comunicazione. Con la riassunzione opera la translatio iudicii , ossia il processo continua davanti al nuovo giudizio (vengono conservati gli effetti processuali e sostanziali). Se la riassunzione non avviene, il processo si estingue (ma la competenza stabilita dalla Cassazione resta incontrovertibile anche in un futuro processo). Sono impugnabili con regolamento di competenza anche le pronunce che riguardano la litispendenza, la continenza, la connessione e la sospensione del processo.

Competenza e litispendenza

In caso di litispendenza (ossia la stessa domanda proposta due volte), per determinare la competenza si utilizza:

  • se i giudici sono diversi: il criterio della prevenzione , nel senso per cui è competente il giudice adito per primo ; dunque, quello adito dopo, in qualunque stato e grado del processo, anche d’ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo (art. 39 c.p.c.):
  • se il giudice è lo stesso, viene disposta la riunione dei procedimenti.

In caso di continenza (ossia il caso in cui vi sono più azioni ed una di queste contiene l’altra per maggior ampiezza del petitum ):

  • se il giudice preventivamente adito è competente anche per la causa proposta successivamente, il giudice di questa dispone la riassunzione davanti al primo giudice;
  • in caso contrario, il primo giudice dispone la riassunzione davanti al secondo, ma sempre che questi sia competente per essa e in quanto il primo giudice sia competente per la causa per la quale è stato adito. Le ordinanze di cui sopra sono impugnabili con regolamento di competenza.

Connessione: competenza per la riassunzione e la riunione

Due o più azioni che abbiano un elemento comune sono connesse. Con riferimento al giudice competente:

  • se c’è connessione soggettiva , vi è un cumulo oggettivo (più domande diverse nei confronti delle stesse) e le domande si sommano : il cumulo è pertanto possibile solo se il giudice è competente per materia e per territorio (può infatti cambiare solo il criterio del valore );
  • se c’è connessione oggettiva , il cumulo soggettivo (più soggetti per la stessa domanda) consente lo spostamento della competenza per territorio : l’attore può scegliere il foro competente tra quelli competenti per i più convenuti. In caso di connessione oggettiva, poi, sono previste particolari fattispecie:
  • se vi è accessorietà (la decisione di una causa dipende dalla decisione dell’altra), il giudice territorialmente competente per la causa principale è competente anche per quella accessoria, ma il valore delle domande si somma ;
  • per le azioni di garanzia (ossia quelle azioni con le quali una parte fa valere un suo diritto di essere “garantita” da un terzo), è possibile proporre la domanda di garanzia dinanzi al giudice principale , con conseguente deroga della competenza per territorio; se però la domanda in garanzia eccede la competenza per valore, è competente il Tribunale e il Giudice di Pace deve assegnare un termine per la riassunzione;
  • se vi è una domanda che è pregiudiziale (chiedo più cose, le prime sono un passaggio obbligato per l’accoglimento delle ultime), il valore delle domande si somma (è quindi competente il giudice superiore);
  • se viene eccepita la compensazione avente ad oggetto un controcredito contestato e il cui valore ecceda la competenza per valore, il giudice superiore attrae nella propria competenza l’intera causa (ciò non vale se il credito non è contestato: in tal caso resta competente il giudice adito);
  • se viene proposta una domanda riconvenzionale , se questa eccede il valore di competenza, è competente il giudice superiore: il giudice adito dovrà rimettere la causa al giudice superiore assegnando un termine alle parti per la riassunzione.

E’ competente a conoscere della ricusazione:

  • il Presidente del Tribunale, se ad essere ricusato è un Giudice di Pace;
  • il collegio del Tribunale, della Corte d’Appello o della Cassazione ove ne riguardi uno dei componenti (ovviamente il giudice ricusato non può far parte del collegio). Sulla ricusazione ci si pronuncia con ordinanza non impugnabile con la quale:
  • viene designato il giudice che sostituisce quello ricusato;
  • viene dichiarato inammissibile o viene rigettato il ricorso, dove si provvede sulle spese e può condannare ad una pena pecuniaria non superiore a 250 euro. Entro 6 mesi dalla comunicazione dell'ordinanza, la causa va riassunta. Si noti che se non viene proposta domanda di ricusazione, non può poi essere fatto valere in appello che il giudice non si è astenuto (salvo il caso in cui abbia interesse nella causa).

Responsabilità civile dei magistrati

I magistrati rispondono dei danni cagionati per dolo o colpa grave (ovvero negligenza inscusabile). Il danneggiato può rivalersi sullo Stato, che poi può, entro i 2 anni successivi, rivalersi sul magistrato. Può essere risarcito solo il danno patrimoniale (quello non patrimoniale è risarcibile solo per provvedimenti che limitano la libertà personale). L’azione può essere esperita solo quando il provvedimento sospetto è diventato impugnabile e comunque non oltre 3 anni da quando è proponibile. Il magistrato non è chiamato in causa, ma può intervenire in ogni fase e grado con un un intervento adesivo dipendente. La rivalsa non può superare la metà di un’annualità di stipendio, salvo che il fatto sia commesso con dolo. Se il provvedimento da prendere è collegiale, per evitare un’azione di responsabilità, il membro del collegio può far redigere un verbale, da conservarsi in un plico sigillato, contenente l’eventuale dissenso brevemente motivato.

Legittimazione processuale o capacità processuale

Per proporre la domanda o per resistere, la parte deve avere la legittimazione processuale , cioè il potere o la capacità di proporre la domanda o di ricevere la proposizione della domanda. La legittimazione processuale (o capacità processuale) è un presupposto del processo e non va confuso con la legittimazione ad agire, che è invece una condizione dell’azione e si estrinseca nella titolarità dell’azione.

Sono titolari della legittimazione processuali coloro che non sono incapaci , cioè coloro che non hanno il libero esercizio dei diritti (incapacità di agire o altra causa) (art. 75 c.p .c.). Coloro che non sono capaci e dunque non possono stare in giudizio, possono stare in giudizio mediante un rappresentante , il quale è titolare del potere rappresentativo e può dunque compiere i relativi atti, che, per manifestazione esplicita, produco no gli effetti in capo al rappresentato (cd. contemplatio domini ). La rappresentanza è:

  • legale , se prevista dalla legge: in caso di incapacità, infatti, il legislatore prevede che siano rappresentati processuali coloro che sono rappresentanti sostanziali;
  • volontaria , quando il titolare del diritto con una procura si serve di un rappresentante. Le persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo dei loro rappresentanti. In caso di mancanza della persona dotata di rappresentanza o in caso di conflitto di interessi, su istanza dell’interessato o del P.M., può essere nominato un curatore speciale finché non subentri il rappresentante. Il curatore speciale viene nominato, anche d’ufficio, dal Giudice di Pace o dal Presidente dell’ufficio giudiziario davanti al quale si intende proporre la causa o, se l’esigenza sorge nel corso del procedimento, il giudice che procede.

Rappresentanza volontaria

Un soggetto che è capace processuale, può comunque farsi rappresentare da altri nel processo. Tale rappresentanza processuale non può essere sganciata dalla rappresentanza sostanziale: è dunque necessaria una procura sostanziale e processuale (ad eccezione del Giudice di Pace, davanti al quale basta la rappresentanza processuale anche senza quella sostanziale). Anche in tal caso, la rappresentanza va sempre manifestata attraverso la contemplatio domini , ossia attraverso la dichiarazione del rappresentante di agire in nome del rappresentato. Chi agisce in nome altrui essendo privo del potere del rappresentativo (cd. falsus procurator ), gli atti processuali non producono effetti in capo a colui che sembra, ma non è, rappresentato. Anzi, ciò non impedisce che gli atti, anziché essere invalidi, producano effetti in capo al falsus procurator. Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione 8art. 182 c.p.c.). E’ dunque possibile una ratifica.

La procura si presume conferita per un grado di giudizio, salvo diversa ed espressa volontà. Se rilasciata a più difensore, si presume che il conferimento sia disgiunto. L'attore può notificare l’atto di citazione anche senza procura, purché questa però ci sia per la costituzione in giudizio.

Notifica degli atti da parte del difensore

L’avvocato ha l’obbligo di procedere direttamente alla notificazione degli atti giudiziari a mezzo p.e.c., dovendosi rivolgere agli ufficiali giudiziari solo nei casi in cui la controparte non a bbia la p.e.c.

Potere di certificazione di conformità del difensore

Il difensore ha il potere di certificazione delle copie informatiche degli atti e dei provvedimenti presenti nel fascicolo informatico o formati su supporto analogico e detenuti in or iginale o in copia conforme. Le copie, analogiche e informatiche, munite dell'attestazione di conformità hanno la stessa efficacia probatoria dell’atto che riproducono.

Spese del giudizio

Le spese del giudizio (diritti di cancelleria, ufficiali giudiziari, compenso dei difensori e dei periti) devono essere anticipate da che compie i singoli atti. Le spese del giudizio, una volta definito, sono a carico della parte soccombente , la quale, dunque, deve sopportare il carico delle proprie spese e rimbor sare quelle della parte vittoriosa (art. 91 c.p.c.) Il giudice, dunque, liquida l’ammontare delle spese ed anche gli onorari della difesa. Se vi sono più soccombenti , il giudice condanna ciascuno di essi alle spese in proporzione del relativo interesse oppure solidalmente (se la sentenza non statuisce sulla ripartizione delle spese, queste si considerano uguali). Per l’attività svolta dall’avvocato, si deve fare riferimento ai parametri introdotti dal D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. 147/2022. Si tenga conto che:

  • devono essere rimborsate le spese forfettarie, pari al 15%;
  • nella liquidazione si deve tener conto dei valori medi di cui alla tabella che possono essere aumentati o diminuiti;
  • il compenso è aumentato del 30% se l’atto è depositato con modalità informatiche tali da agevolarne la fruizione;
  • in caso di inammissibilità, improponibilità o improcedibilità della domanda il compenso è ridotto del 50%;
  • la liquidazione avviene per fasi;
  • in caso di responsabilità aggravata, il compenso dell’avvocato è ridotto del 75%;
  • in caso di conciliazione giudiziale o transazione, il compenso è pari a quello previsto in fase decisionale, aumentato di ¼. Inoltre, se il giudice accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta. Le spese del processo di esecuzione sono a carico dell’esecutato. Le spese del processo cautelare sono a carico del richiedente, se la richiesta cautelare viene rigettata. Il giudice può compensare le spese (parzialmente o per intero) quando:
  • vi è soccombenza reciproca ;
  • la questione trattata è una novità o comunque vi è un mutamento di giurisprudenza ;
  • sussistano altre gravi ed eccezionali ragioni. In ogni caso, la decisione di compensazione deve essere motivata. Va detto che gli eredi beneficiati, i tutori, i curatori ed in generale i rappresentanti, possono essere condannati personalmente, per gravi motivi, alle spese del processo, anche in solido con la parte assistita. Il difensore può chiedere che il giudice, nella sentenza con cui condanna alle spese, distragga in suo fav ore gli onorari non riscossi e le spese che dichiara aver ant icipato (cd. distrazione delle spese ). Infatti, è vero che il difensore deve essere pagato dal proprio cliente (che in caso di vittoria verrà rimborsato delle spese), ma appunto può chiedere che tale compenso venga pagato direttamente a lui dal soccombente.

Responsabilità aggravata (o lite temeraria)

Qualora la parte che risulta soccombente risulta aver agito con dolo o colpa grave , ossia consapevole del suo torto o resistendo con intenti dilatori, allora è prevista una cd. responsabilità aggravata che comporta il dovere di risarcire il danno all’altra parte che ha dovuto partecipare ad un giudizio ingiustificato (art. 96 c.p.c.). Dunque, al soccombente temerario verranno addossati, oltre al normale rimborso delle spese, anche quelle ulteriori conseguenze che il vincitore ha subito per effetto del processo.