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Processo Penale: Integrazione Probatoria, Giudice e Dichiarazioni - Prof. Vigoni, Sintesi del corso di Diritto Processuale Penale

riassunto della parte del manuale "lineamenti di diritto processuale penale" di P.Tonini (18esima edizione) relativa al secondo parziale dell'esame

Tipologia: Sintesi del corso

2020/2021

In vendita dal 22/08/2021

Filippo606
Filippo606 🇮🇹

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Procedura Penale 2 - 2021
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Parte terza, Capitolo III L’udienza preliminare.
1. Considerazioni generali.
L’udienza preliminare ha la funzione di assicurare che un giudice controlli la legittimità ed
il merito della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal PM. Essa è inoltre la sede nella
quale possono svolgersi i procedimenti speciali che eliminano il dibattimento.
Il magistrato, al quale sono assegnate le funzioni di GUP, è tratto dall’ufficio dei GIP, ma
non può essere quel magistrato che ha svolto le funzioni di GIP nel medesimo procedimento.
L’art.34.2bis pone infatti una incompatibilità, superabile solo quando il GIP si è limitato a
svolgere funzioni di tipo non decisorio (34.2ter e 2quater).
Nel procedimento ordinario la richiesta di rinvio a giudizio segna il passaggio dalla fase delle
indagini preliminari alla fase dell’udienza preliminare, passaggio che comporta l’inizio del
processo.
La richiesta scritta di rinvio a giudizio contiene l’imputazione: l’enunciazione in forma chiara
e precisa del fatto storico, il titolo del reato e le generalità della persona alla quale è
addebitato; nonché l’indicazione delle fonti di prova acquisite (417).
La richiesta di rinvio a giudizio è trasmessa, insieme al fascicolo delle indagini, al GUP ed è
depositata, unitamente al fascicolo, nella cancelleria di questi (416.1 e 2); al giudice spetta
fissare giorno, ora e luogo dell’udienza (418.1).
Tra la data in cui la richiesta perviene al GUP e la data fissata per l’udienza non può
intercorrere un termine superiore ai 30gg (418.2); le parti devono essere avvisate della data
dell’udienza almeno 10gg prima (419.4).
All’imputato ed alla persona offesa è notificato avviso della data di udienza unitamente alla
richiesta di rinvio a giudizio; l’imputato è anche avvertito che, se non compare, sarà
giudicato in assenza (419.1). L’avviso è comunicato al PM e notificato al difensore con
l’avvertimento della facoltà di prendere visione degli atti e delle cose depositate in
cancelleria, di presentare memorie e produrre documenti (419.2).
Il PM e i difensori, anche successivamente alla richiesta di rinvio a giudizio, possono
svolgere indagini suppletive, la cui documentazione è trasmessa al giudice (419.3) e
depositata in modo che le altre parti possano prenderne visione.
Il sistema precedente alla l.67/14 era basato sull’istituto della contumacia. Era dichiarato
contumace l’imputato che non era comparso in udienza, se: era stato destinatario di
notifiche regolari; non vi era la prova di un legittimo impedimento che comportasse
un’assoluta impossibilità a comparire.
La regolarità della notifica faceva scattare la presunzione che l’imputato conoscesse
l’esistenza del processo, anche se non vi erano prove della conoscenza personale della
convocazione. Dalla conoscenza presunta si desumeva la volontarietà della rinuncia a
comparire: il processo proseguiva contro il contumace rappresentato dal difensore. Nel caso
di imputato irreperibile l’intero meccanismo girava a vuoto, perché la sentenza di condanna
poteva eseguirsi ovviamente solo se il destinatario era rintracciato.
Il nuovo sistema introdotto dalla l.67/14. La giurisprudenza della Corte EDU ha
affermato più volte che il diritto a un equo processo contempla anche il diritto dell’imputato
a partecipare all’udienza e il diritto alla conoscenza personale della celebrazione del
processo. La l.67/14 ha voluto attuare tale principio modificando la normativa al fine di
garantire un’effettiva conoscenza del processo da parte dell’imputato: è stato eliminato
l’istituto della contumacia.
Cosa avviene quando l’imputato non compare in udienza?
1. Valutazione della regolarità della notifica. All’inizio dell’udienza preliminare il giudice deve
controllare se vi è stata regolare costituzione delle parti (420.2). Se le parti sono comparse
non sorgono problemi: il verbale di udienza documenta la presenza delle parti e dei difensori.
Il giudice, se accerta la nullità di un avviso o di una notificazione, deve fissare la data della
nuova udienza e ordinare la rinnovazione (420.2).
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Parte terza, Capitolo III – L’udienza preliminare.

1. Considerazioni generali. L’udienza preliminare ha la funzione di assicurare che un giudice controlli la legittimità ed il merito della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal PM. Essa è inoltre la sede nella quale possono svolgersi i procedimenti speciali che eliminano il dibattimento. Il magistrato, al quale sono assegnate le funzioni di GUP, è tratto dall’ufficio dei GIP, ma non può essere quel magistrato che ha svolto le funzioni di GIP nel medesimo procedimento. L’art.34.2bis pone infatti una incompatibilità, superabile solo quando il GIP si è limitato a svolgere funzioni di tipo non decisorio (34.2ter e 2quater). Nel procedimento ordinario la richiesta di rinvio a giudizio segna il passaggio dalla fase delle indagini preliminari alla fase dell’udienza preliminare, passaggio che comporta l’inizio del processo. La richiesta scritta di rinvio a giudizio contiene l’imputazione: l’enunciazione in forma chiara e precisa del fatto storico, il titolo del reato e le generalità della persona alla quale è addebitato; nonché l’indicazione delle fonti di prova acquisite (417). La richiesta di rinvio a giudizio è trasmessa, insieme al fascicolo delle indagini, al GUP ed è depositata, unitamente al fascicolo, nella cancelleria di questi (416.1 e 2); al giudice spetta fissare giorno, ora e luogo dell’udienza (418.1). Tra la data in cui la richiesta perviene al GUP e la data fissata per l’udienza non può intercorrere un termine superiore ai 30gg (418.2); le parti devono essere avvisate della data dell’udienza almeno 10gg prima (419.4). All’imputato ed alla persona offesa è notificato avviso della data di udienza unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio; l’imputato è anche avvertito che, se non compare, sarà giudicato in assenza (419.1). L’avviso è comunicato al PM e notificato al difensore con l’avvertimento della facoltà di prendere visione degli atti e delle cose depositate in cancelleria, di presentare memorie e produrre documenti (419.2). Il PM e i difensori, anche successivamente alla richiesta di rinvio a giudizio, possono svolgere indagini suppletive, la cui documentazione è trasmessa al giudice (419.3) e depositata in modo che le altre parti possano prenderne visione. Il sistema precedente alla l.67/14 era basato sull’istituto della contumacia. Era dichiarato contumace l’imputato che non era comparso in udienza, se: era stato destinatario di notifiche regolari; non vi era la prova di un legittimo impedimento che comportasse un’assoluta impossibilità a comparire. La regolarità della notifica faceva scattare la presunzione che l’imputato conoscesse l’esistenza del processo, anche se non vi erano prove della conoscenza personale della convocazione. Dalla conoscenza presunta si desumeva la volontarietà della rinuncia a comparire: il processo proseguiva contro il contumace rappresentato dal difensore. Nel caso di imputato irreperibile l’intero meccanismo girava a vuoto, perché la sentenza di condanna poteva eseguirsi ovviamente solo se il destinatario era rintracciato. Il nuovo sistema introdotto dalla l.67/14. La giurisprudenza della Corte EDU ha affermato più volte che il diritto a un equo processo contempla anche il diritto dell’imputato a partecipare all’udienza e il diritto alla conoscenza personale della celebrazione del processo. La l.67/14 ha voluto attuare tale principio modificando la normativa al fine di garantire un’effettiva conoscenza del processo da parte dell’imputato: è stato eliminato l’istituto della contumacia. Cosa avviene quando l’imputato non compare in udienza?

  1. Valutazione della regolarità della notifica. All’inizio dell’udienza preliminare il giudice deve controllare se vi è stata regolare costituzione delle parti (420.2). Se le parti sono comparse non sorgono problemi: il verbale di udienza documenta la presenza delle parti e dei difensori. Il giudice, se accerta la nullità di un avviso o di una notificazione, deve fissare la data della nuova udienza e ordinare la rinnovazione (420.2).
  1. Assenza del difensore. Se il difensore dell’imputato non è presente, il giudice designa un sostituto immediatamente reperibile (420.3 e 97.4), il quale esercita i diritti ed assume i doveri del difensore di fiducia o d’ufficio. Nel caso in cui risulta che l’assenza del difensore è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, il giudice fissa la data della nuova udienza e ne dispone la notificazione all’imputato (420ter.5).
  2. Legittimo impedimento dell’imputato. Dopo la verifica della regolarità della notifica, occorre la causa della mancata comparizione dell’imputato. Ex art.420ter.1 il giudice ha il potere di accertare le ragioni della mancata comparizione dell’imputato; se risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento , il giudice, con ordinanza, anche d'ufficio, rinvia ad una nuova udienza e dispone che sia rinnovato l'avviso all'imputato. Se non vi è assoluta impossibilità, il giudice dispone il procedersi in assenza dell’imputato (420bis.2).
  3. L’imputato considerato presente. Art.420bis.3: è rappresentato dal difensore ed è considerato presente l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare ad udienze successive. Il solo fatto di aver presenziato ad una udienza è considerato incompatibile con la possibilità della dichiarazione di assenza.
  4. L’imputato che ha rinunciato ad assistere. Art.420bis.1: Se l'imputato, libero o detenuto, non è presente all'udienza e, anche se impedito, h a espressamente rinunciato ad assistervi , il giudice procede in sua assenza. La rinuncia è valida anche se l’imputato ha un legittimo impedimento.
  5. L’imputato dichiarato assente. Quando l’imputato non ha un legittimo impedimento a comparire o quando l’impedimento non provoca l’assoluta impossibilità di comparire, il giudice valuta se l’imputato possa essere considerato assente. L’art.420bis.2 prevede alcuni fatti sintomatici tipici dai quali il giudice può ricavare se risulta con certezza che l’imputato è a conoscenza del procedimento: “ il giudice procede altresì in assenza dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia , nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ”. Lo stesso articolo prosegue poi stabilendo, con norma di chiusura, che il giudice può accertare sulla base di altri fatti, atipici, se “ risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo”. In presenza dei fatti sintomatici tipici o atipici, il giudice pronuncia ordinanza che dispone di procedere in assenza, e l’imputato è rappresentato dal difensore (420bis.3). Il nuovo sistema non abbandona definitivamente il meccanismo delle presunzioni, ma ne razionalizza l’operatività ancorandolo all’accertamento dell’esistenza e della regolarità di tali fatti. Dal fatto sintomatico si presume la conoscenza del procedimento, dalla conoscenza del procedimento si desume la conoscenza dell’udienza, dalla conoscenza dell’udienza si presume la volontarietà della rinuncia a comparire. I fatti sintomatici tipici sono: a. L’imputato ha “dichiarato o eletto domicilio”; b. L’imputato è "stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare”; c. L’imputato ha “nominato un difensore di fiducia”; d. L’imputato ha “ricevuto personalmente la notificazione dell’avviso dell’udienza”;
  6. La sospensione del processo nei confronti dell’imputato irreperibile. Può accadere che nei confronti dell’imputato non comparso, destinatario di una notifica formalmente valida, risulti impossibile far operare i meccanismi sopra ricordati.
  1. In ogni altro caso in cui vi sia la prova certa che l’imputato è a conoscenza del procedimento avviato nei suoi confronti;
  2. Se deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento. Con l’ordinanza di revoca della sospensione del processo il giudice fissa la data per la nuova udienza, disponendo che l’avviso sia notificato all’imputato e al suo difensore, alle altre parti private e alla persona offesa, nonché comunicato al PM. all’udienza l’imputato può chiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento. 2. Lo svolgimento ordinario dell’udienza L’udienza preliminare si svolge in camera di consiglio in base a norme che impongono un contraddittorio più complesso rispetto a quello previsto nell’art.127. All’udienza devono comunque essere presenti il PM e il difensore dell’imputato. La persona offesa è avvisata e può essere presente personalmente e per mezzo del proprio difensore. Quest’ultimo può partecipare all’udienza presentando richieste soltanto se la persona offesa si è costituita parte civile. Lo svolgimento ordinario dell’udienza vede susseguirsi questi momenti: a) Costituzione delle parti. È questo il momento in cui il difensore del danneggiato deve presentare all'ausiliario del giudice la dichiarazione di costituzione di parte civile. Il giudice accerta se le parti si sono costituite regolarmente; b) Ammissione di atti e documenti. Il giudice decide sulla richiesta di ammissione di atti e documenti, ivi compresa la documentazione delle investigazioni difensive. Il giudice dichiara aperta la discussione; c) Esposizione del PM. Il PM espone i risultati delle indagini preliminari e gli elementi di prova che giustificano la richiesta di rinvio a giudizio; non si limita a indicare le fonti di prova, bensì illustra gli elementi che ne ha ricavato; d) Dichiarazioni spontanee dell’imputato. L'imputato può rendere dichiarazioni spontanee. Può chiedere di essere sottoposto a interrogatorio.si tratta di un atto con funzione difensiva che non può essere sollecitato dal PM. L'interrogatorio è condotto dal giudice (64, 65). Su richiesta di una delle parti il giudice deve disporre che l'atto si svolga nelle forme dell'esame incrociato (421quinquies); e) Esposizione dei difensori delle parti private. I difensori svolgono le proprie argomentazioni. L'ordine dell'esposizione rispetta le cadenze dell'ordine della prova. Il PM e i difensori possono replicare una sola volta; f) Conclusioni. Il PM e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni utilizzando gli atti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari (depositata insieme alla richiesta di rinvio a giudizio) e i documenti emessi dal giudice. È questo il termine ultimo per l'imputato per chiedere il patteggiamento, il rito abbreviato o la sospensione del processo con messa alla prova; g) Decisione definitiva o interlocutoria. Al termine dell'udienza, il giudice può prendere una decisione definitiva o interlocutoria. Adotta una decisione definitiva quando pronuncia la sentenza di non luogo a procedere o il decreto che dispone il giudizio (424). Prende una decisione interlocutoria quando dichiara di non poter decidere allo stato degli atti; indica al PM le ulteriori indagini (421bis) o dispone anche d'ufficio l'assunzione di prove, dando inizio lo svolgimento eccezionale dell'udienza preliminare (422). Le indagini su iniziativa del giudice. Il giudice, quando ritiene di non poter decidere allo stato degli atti perché le indagini sono incomplete, pronuncia ordinanza con la quale indica al PM le ulteriori indagini fissando il termine per il loro compimento e la data della nuova udienza preliminare. Del provvedimento deve essere data comunicazione al procuratore generale presso la corte d'appello che può disporre l’avocazione delle indagini. Una volta che il PM abbia provveduto all'adempimento, si terrà una nuova udienza, con oggetto la discussione dei risultati dell'indagine. Al suo esito è possibile che il giudice ritenga di poter decidere allo stato degli atti il rinvio a giudizio o il non luogo a procedere; diversamente, può emettere una nuova ordinanza per l'integrazione delle indagini o disporre una forma di assunzione di prove che è denominata “integrazione probatoria” (422).

3. l’Attività di integrazione probatoria del giudice Il codice prevede un'attività di integrazione probatoria del giudice che consiste nel potere di assumere prove nel corso dell'udienza preliminare. Il presupposto. Il presupposto perché tale potere sia esercitabile sta nell'impossibilità di decidere allo stato degli atti; tale presupposto è valutato discrezionalmente dal giudice. Il giudice, se non ordina al PM l'integrazione delle indagini, può disporre l'assunzione delle prove delle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere. Le parti non hanno alcun diritto all'ammissione delle prove; e al giudice che spetta al potere di decidere se debbano essere assunte prove. Lo svolgimento dell'udienza, se il giudice valuta di non poter decidere allo stato degli atti, vede susseguirsi i seguenti momenti: a) L’ammissione delle prove. Il criterio in base al quale il giudice dispone l'ammissione delle prove è quello della evidente decisività delle stesse ai fini della sentenza di non luogo a procedere. Il supplemento istruttorio è finalizzato all'assunzione di prove a discarico; b) L’assunzione delle prove. Lezione dei testimoni, consulenti tecnici e periti e l'interrogatorio degli imputati connessi sono condotti dal giudice. Le parti possono proporre domande a mezzo del giudice. c) L'eventuale interrogatorio dell’imputato. Stato può chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio in ogni caso, cioè senza che il giudice possa sindacare l'ammissibilità di tale atto. Anche l'interrogatorio deve essere condotto dal giudice. Tuttavia il codice prevede che, se una parte ne fa richiesta, l'interrogatorio possa svolgersi con le forme dell'esame incrociato; d) Le conclusioni delle parti e la decisione del giudice. Terminata l'assunzione delle prove, il PM e i difensori illustrano le rispettive conclusioni. Il giudice pronuncia la decisione di rinvio a giudizio o di non luogo a procedere. 4. La modifica dell’imputazione In base agli elementi emersi può sorgere l’esigenza di apportare modificazioni all'imputazione originaria. La modifica è possibile in presenza di due condizioni: l'iniziativa del PM e il rispetto di determinati limiti di modificabilità. La necessità di un'iniziativa del PM, che deve attivarsi contestando la modifica dell'addebito all'imputato, deriva dal principio della separazione delle funzioni. Il fatto diverso. Passiamo a trattare dei limiti di modificabilità. Finché si tratta di variare la descrizione del fatto storico (che deve restare in alterato negli elementi essenziali della fattispecie) il PM è legittimato a contestare all'imputato un fatto diverso da quello descritto nella richiesta di rinvio a giudizio; lo stesso vale se si tratta di aggiungere una circostanza aggravante, un fatto commesso in esecuzione del medesimo disegno criminoso (reato continuato) o un altro reato commesso con la medesima condotta (concorso formale). Nelle predette ipotesi il PM modifica l'imputazione e la contesta all'imputato presente. Se l'imputato non è presente, la modificazione è comunicata al difensore che rappresenta l'imputato ai fini della contestazione. Il fatto nuovo. Se nel corso dell'udienza risulta a carico dell'imputato un fatto nuovo non enunciato nella richiesta di rinvio a giudizio, il PM può chiedere che sia contestato all'imputato, purché si tratti di un reato procedibilità ufficio. L'imputato può consentire, o meno, alla modifica dell'imputazione; ove l'imputato consenta, il giudice autorizza la contestazione. Il PM può decidere se iniziare un separato procedimento nel quale svolgere le indagini che reputa necessarie. L'imputato valuta se gli conviene percorrere lo svolgimento ordinario di un nuovo procedimento o affrontare direttamente la valutazione del giudice nell'udienza preliminare. 5. La sentenza di non luogo a proceder Il codice prevede un unico tipo di sentenza di non luogo a procedere a seguito dell'udienza preliminare.

Il Decreto deve essere notificato sia all'imputato contumace all'udienza preliminare, sia all'imputato e alla persona offesa comunque non presenti alla lettura del decreto stesso. La notifica deve essere effettuata almeno 20 giorni prima della data fissata per il giudizio. La derubricazione che rende ammissibile la richiesta di giudizio abbreviato. In base alla legge 12 aprile 2019, numero 33, non è più ammesso il giudizio abbreviato per i reati puniti con l'ergastolo commessi dopo l'entrata in vigore della medesima. Nel corso dell'udienza preliminare può accadere che il giudice dia al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione e che detta qualificazione giuridica renda ammissibile la richiesta di rito abbreviato. Il decreto che dispone il giudizio deve contenere anche l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato entro 15 giorni dalla lettura del provvedimento o dalla sua notificazione.

7. Il fascicolo per il dibattimento e il fascicolo del pubblico ministero Subito dopo aver emesso il decreto che dispone il giudizio, il giudice provvede a suddividere il fascicolo unico delle indagini in due fascicoli; tale attività deve essere svolta nella medesima udienza "nel contraddittorio delle parti". Ove una di esse ne faccia richiesta, il giudice deve fissare un’apposita udienza. La distinzione tra i due fascicoli costituisce uno dei punti nodali del codice; essa deriva dalle due scelte fondamentali di riservare al dibattimento la formazione della prova e di evitare che in tale sede il giudice venga in qualsiasi modo condizionato dalla conoscenza degli atti di indagine assunti fuori del contraddittorio. Si tratta del principio della neutralità psichica del giudice del dibattimento , corollario del contraddittorio nella formazione della prova previsto dall'articolo 111, comma 4 Cost., la cui attuazione sarebbe pregiudicata se il giudice, nel decidere, fosse influenzato dalle prove raccolte in segreto durante le indagini. Da tali principi deriva la necessità di suddividere gli atti processuali in due distinti fascicoli. Il fascicolo per il dibattimento. Il codice detta un elenco tassativo degli atti che debbono essere inseriti nel fascicolo per il dibattimento. In tale fascicolo sono raccolti quegli atti, compiuti prima del dibattimento, che si sono formate nel contraddittorio delle parti o che sono nati fin dall'origine come "non ripetibili”. È conosciuto dal giudice e dalle parti; gli atti in esso contenuti, dopo essere stati eletti nei tempi, possono essere utilizzati ai fini della decisione. Il fascicolo del pubblico ministero. Il fascicolo del PM ha un contenuto residuale: vi sono inseriti gli atti "diversi" da quelli inseriti nel fascicolo per il dibattimento, che siano stati fino a quel momento compiuti. Nel fascicolo entra la documentazione di tutti gli atti compiuti dal PM e dalla polizia giudiziaria. Nel fascicolo del PM confluisce anche il fascicolo del difensore. Tale fascicolo, nel corso delle indagini, è formato e conservato presso l'ufficio del GIP e contiene quegli atti di investigazioni difensiva, che il difensore abbia presentato direttamente al giudice. Il fascicolo del PM è conosciuto dalle parti (PM e difensori) e non dal giudice del dibattimento. Gli atti non possono essere letti e non possono essere utilizzati per la decisione. L'acquisizione concordata di atti di indagine. Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del PM non chiede la documentazione relativa all'attività di investigazioni difensiva. Una volta inserito nel fascicolo per il dibattimento, il singolo atto può essere letto e diventa utilizzabile per la decisione. L'accordo delle parti non hai effetti totalmente dispositivi: il giudice, al termine dell'istruzione dibattimentale e se risulta necessario, può disporre anche d'ufficio l'assunzione di mezzi di prova relativi agli atti acquisiti su accordo delle parti. Il giudice garantisce che le parti non possano escludere quel contraddittorio che sia indispensabile per accertare i fatti. 8. L'impugnazione contro la sentenza di non luogo a procedere

La l. 103/2017 (c.d. Riforma Orlando) ha ripristinato la possibilità di proporre appello contro la sentenza di non luogo a procedere. Il successivo d.lgs. ha introdotto ulteriori modifiche. Non sono appellabili le sentenze di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa. Contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre appello i seguenti soggetti: a) Il procuratore della Repubblica; b) Il procuratore generale presso la corte d'appello soltanto nei casi nei quali egli abbia esercitato il potere di avocazione o quando il procuratore della Repubblica abbia fatto acquiescenza al provvedimento; c) L'imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non l'ha commesso; d) La persona offesa nei soli casi di nullità previsti (quando, per esempio, è stata omessa nei suoi confronti la notifica dell'avviso dell'udienza preliminare; o l'avviso non le è stato notificato con un anticipo di almeno 10 giorni). Sull'impugnazione la corte di appello decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127. In caso di appello del PM la corte può confermare la sentenza, o pronunciare il non luogo a procedere con formula meno favorevole all'imputato, o pronunciare il decreto che dispone il giudizio. In quest'ultimo caso, la corte d'appello deve formare il fascicolo per il dibattimento. In caso di appello dell'imputato la corte potrà confermare la sentenza, oppure pronunciare un non luogo a procedere con formula più favorevole all’imputato. In caso di appello della persona offesa la corte può rigettare, confermando e la sentenza di non luogo a procedere, o accoglierlo e dichiarare la nullità della sentenza di non luogo a procedere, disponendo la trasmissione degli atti al giudice perché proceda a rinnovare l'udienza preliminare. Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello possono ricorrere per Cassazione l'imputato e il procuratore generale, ma solo per i motivi (straripamento di potere, inosservanza di legge sostanziale o di legge processuale, ma solo se quest'ultima è sanzionata da nullità, inammissibilità, inutilizzabilità o decadenza). Sull'impugnazione la Cassazione decide in camera di consiglio con un contraddittorio scritto.

9. La revoca della sentenza di non luogo a procedere Legittimato a chiedere la revoca della sentenza di non luogo a procedere è il PM. La revoca è chiesta all'ufficio del GIP quando siano presenti nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono determinare il rinvio a giudizio. La richiesta di revoca è sottoposta un controllo più rigido rispetto alla richiesta di riapertura delle indagini successiva all'archiviazione: a seguito dell'archiviazione è sufficiente che il PM adduca l'esigenza di nuove investigazioni. Dopo la sentenza di non luogo a procedere la richiesta di revoca della stessa e di riapertura delle indagini è subordinata alla presenza di nuove prove di reità. La "novità" può consistere sia nel fatto che la fonte di prova è stata individuata dopo la sentenza, sia nel fatto che è stato raccolto un nuovo elemento di prova. Il GIP, se non dichiara inammissibile la richiesta, designa un difensore all'imputato che ne sia privo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa. Le decisioni. Al termine dell'udienza, il giudice prende una delle seguenti decisioni: a) Dichiara inammissibile o rigetta la richiesta del PM; b) Revoca la sentenza di non luogo a procedere e fissa l'udienza preliminare, ma soltanto quando il PM ha chiesto il rinvio a giudizio;

Il giudice può dare al fatto storico una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, purché il reato non ecceda la sua competenza; può modificare soltanto il titolo di reato (cioè la qualificazione giuridica del fatto storico). P.e., se è contestata una circonvenzione di incapace, può ritenere sussistente una truffa. Quando il giudice accerta che il fatto storico è diverso da quello descritto nell'imputazione o contestato in dibattimento, egli di regola deve ordinare la trasmissione degli atti al PM perché questi eserciti nuovamente l'azione penale. I poteri del presidente e dell'organo giudicante. Occorre fare una precisazione. Quando l'organo giudiziario è collegiale, vi è una netta ripartizione tra i poteri del presidente e quelli dell'organo giudicante (che il codice definisce sinteticamente “giudice”). I poteri di "direzione" del dibattimento spettano al presidente; i poteri "decisori" spettano all'intero collegio. Fra i poteri del presidente si può citare quello attinente alla disciplina delle udienze. Fra i poteri del collegio vi è quello di decidere con ordinanza l'ammissione delle prove richieste dalle parti. Se il giudice monocratico, i poteri sopra menzionati si cumulano nel medesimo magistrato. L’udienza è il tempo di una singola giornata dedicata allo svolgimento di uno o più processi. Il dibattimento è la trattazione in udienza di un determinato processo. Un dibattimento complesso può anche durare per più dense; in un'udienza possono essere trattati più processi. Il verbale di udienza è redatto dall'ausiliario che assiste il giudice ed è inserito nel fascicolo per il dibattimento. Tale fascicolo può essere consultato dal giudice in camera di consiglio. Il codice tende ad assicurare l'esigenza che le risultanze dibattimentali siano riprodotte con la massima fedeltà e completezza, perché queste saranno poi utilizzate dal giudice per decidere.

2. La pubblicità delle udienze Uno dei principi fondamentali del dibattimento è la pubblicità. È possibile effettuare una distinzione tra pubblicità immediata e pubblicità mediata. La pubblicità immediata si realizza quando soggetti estranei al processo sono presenti in aula e assistono direttamente all’udienza. La pubblicità mediata si attua attraverso la possibilità di pubblicare gli atti del dibattimento tramite la stampa o altro mezzo di diffusione. Essa svolge una duplice funzione: permette il controllo dell'opinione pubblica sul funzionamento del della giustizia e costituisce una forma di manifestazione del pensiero mediante la cronaca e la critica giudiziaria. La pubblicità immediata è assicurata dalla modalità di svolgimento dell'udienza, che è aperta al pubblico (appena di nullità). Alcune categorie di persone non sono ammesse: minori, persone che appaiono in stato di squilibrio mentale. Subisce un'eccezione quando il giudice dispone che si proceda "a porte chiuse" in presenza di ipotesi previste tassativamente dalla legge. In alcune di queste ipotesi, quando sono prevalenti esigenze di segretezza, è limitata la pubblicità “mediata” attraverso la stampa o altri mezzi di diffusione. La decisione di procedere a porte chiuse per l'intero dibattimento non costituisce per il giudice l'espressione di una facoltà, bensì di un dovere imposto dalla legge. Il dibattimento a porte chiuse. In alcune ipotesi (articolo 472.1 e 2) si deve procedere a porte chiuse ed è altresì vietata la pubblicazione degli atti del dibattimento: a) Quando la pubblicità può nuocere al buon costume; b) Quando la pubblicità può comportare la diffusione di notizie da mantenere segrete nell'interesse dello stato; c) Quando può causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni ovvero delle parti private.

In altre ipotesi (472,3 e 3bis) si procede a porte chiuse, ma è consentita la pubblicazione degli atti del dibattimento:

  1. Quando la pubblicità può nuocere alla pubblica igiene;
  2. Quando avvengono da parte del pubblico manifestazioni che turbano il regolare svolgimento delle udienze;
  3. Quando è necessario salvaguardare la sicurezza di testimoni o imputati. Il regime giuridico previsto per i delitti di violenza sessuale e assimilati. I dibattimenti relativi ad alcuni delitti di violenza sessuale, di prostituzione minorile e di tratta di persone devono svolgersi a porte aperte. La persona offesa, sia adulta, può chiedere che si proceda a porte chiuse anche soltanto per una parte. Se la persona offesa è minorenne si procede sempre a porte chiuse. In ogni caso, a prescindere dal titolo del reato per il quale si procede, se deve essere esaminata una persona minorenne, il giudice ha il potere discrezionale di disporre che il relativo esame avvenga a porte chiuse. I procedimenti a carico di imputati minorenni si svolgono di regola porte chiuse. Le riprese televisive del dibattimento. Nel disciplinare le riprese televisive del dibattimento il codice pone quattro divieti assoluti e poi lascia la decisione alla discrezionalità dell'organo giudicante. I divieti corrispondono alle ipotesi nelle quali si procede a porte chiuse per motivi di segretezza o riservatezza. Si tratta dei casi menzionati (buon costume, notizie segrete nell'interesse dello Stato, riservatezza su fatti che non costituiscono oggetto dell'imputazione, esame di minorenni a porte chiuse). Salvi i divieti ora menzionati, i successivi criteri comportano un'estesa discrezionalità di apprezzamento. In primo luogo , è il giudice a valutare, in seguito al consenso delle parti, se le riprese televisive possono provocare un pregiudizio allo svolgimento dell'udienza o alla decisione. In secondo luogo , se una delle parti non consente, il giudice non può autorizzare la ripresa. Vi è un'eccezione: se sussiste un interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento, il giudice può dare l'autorizzazione anche se le parti non consentono. In terzo luogo , nonostante l'autorizzazione da parte del giudice, vi è almeno un divieto che concerne la ripresa delle sue immagini di "parti, testimoni, periti, consulenti tecnici, interpreti e di ogni altro soggetto che deve essere presente”. Il presidente deve vietare la ripresa se i soggetti non vi consentono con espressa manifestazione di volontà o se la legge ne fa divieto. In quarto luogo , la legge pone una distinzione tra ripresa e trasmissione.il giudice può autorizzarle entrambe, oppure limitarsi a consentire la sua ripresa; quest'ultima può essere autorizzata in maniera totale o anche solo parziale. 3. I Principi del contraddittorio, della concentrazione, dell'oralità e dell’immediatezza Il principio del contraddittorio Nel suo significato debole il principio assicura il diritto del difensore a essere presente a un atto di indagine o a conoscere il relativo verbale. Nel suo significato forte comporta la partecipazione delle parti alla formazione della prova. L’attuazione del principio del contraddittorio necessita che alle parti sia riconosciuta tutta una serie di diritti strumentali, dei quali possiamo enunciare i principali: il diritto a ottenere dal giudice l'ammissione della prova, sia essa orale, documentale o reale; il diritto a ottenere l'ammissione della prova contraria rispetto alla prova principale chiesto ad altri; il diritto di porre le domande nell'esame diretto e nel controesame. Il principio dell’oralità Oralità è la regola che il codice di procedura penale accoglie per le dichiarazioni, che dovranno essere rese in forma verbale, anziché per scritto. Vi sono prove che non sono “orali". Ciò vale per tutte le prove reali, e cioè per il corpo del reato, le cose pertinenti al reato e i documenti; vale, inoltre, per tutte le "attività" compiute e non più ripetibili, come buona parte degli accertamenti tecnici, delle perizie e ispezioni.

e terroristica, prevenzione degli infortuni sul lavoro, circolazione stradale e disciplina dell'immigrazione) e dei processi nei quali è obbligatorio adottare il rito direttissimo e il giudizio immediato. La trattazione prioritaria è assicurata ai procedimenti con imputati detenuti. Con la riforma Orlando, il parlamento aggiunto i processi relativi ai più gravi delitti contro la pubblica amministrazione. Infine, i procedimenti penali che accertano le nuove circostanze della legittima difesa domiciliare. Sezione ii - gli atti preliminari al dibattimento

4. La Funzione degli atti preliminari al dibattimento a) Considerazioni generali La sottofase degli atti preliminari al dibattimento alla funzione di rendere possibile l'attuazione pratica dei principi della pubblicità, del contraddittorio, dell'oralità, dell'immediatezza e della concentrazione. Ha inizio nel momento in cui la cancelleria del giudice competente riceve il decreto che dispone il giudizio e il fascicolo per il dibattimento. Gli atti preliminari terminano nel momento in cui, in udienza, il presidente dell'organo giudicante dichiara aperto il dibattimento. Nel procedimento ordinario il compito di comunicare la data dell'udienza dibattimentale è demandato al giudice dell'udienza preliminare. Al termine di questa, il giudice chiede al presidente dell'organo competente il giorno e l'ora dell'udienza dibattimentale. Di essi è data comunicazione alle parti presenti all'udienza preliminare mediante lettura del decreto che dispone il giudizio. All'imputato, alla persona offesa e alle altre parti private, assenti in tale sede, è notificato il decreto che dispone il giudizio almeno 20 giorni prima della data dell'udienza dibattimentale. Al presidente dell'organo giudicante è attribuito il potere di anticipare o differire l'udienza per giustificati motivi, dandone comunicazione alle parti. La funzione necessaria prima dell’udienza. La sottofase degli atti preliminari al dibattimento svolge varie funzioni. Anzitutto la funzione di svelare quali sono i testimoni, consulenti tecnici, periti e imputati connessi dei quali una parte intende chiedere l'ammissione in dibattimento al momento delle richieste di prova. A tale scopo ogni parte all'onere di depositare una lista contenente i nomi delle persone menzionate e le circostanze sulle quali deve vertere l’esame. Le altre funzioni. La sottofase degli atti preliminari al dibattimento svolge anche altre funzioni: ottenere dal presidente del collegio giudicante l'autorizzazione alla citazione dei testimoni, consulenti tecnici, periti e imputati connessi; consentire l'assunzione di prove urgenti; permettere la pronuncia di una sentenza anticipata di proscioglimento; assicurare la costituzione delle parti; consentire la trattazione delle questioni preliminari. b) La lista dei testimoni, consulenti tecnici, periti e imputati connessi Le parti che intendono chiedere l'esame dei testimoni, periti, consulenti tecnici e imputati connessi devono depositare in cancelleria almeno 7 giorni prima della data fissata per il dibattimento, la lista con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l’esame. L'indicazione dei mezzi da assumere a prova principale. Il codice impone un onere di svelare in anticipo i mezzi di prova dichiarativa che la parte intende assumere in dibattimento a titolo di prova principale e le circostanze su cui deve vertere l’esame. È “prova principale" quella che tende a dimostrare l'esistenza di un fatto che la parte afferma essere accaduto. Se l'onere di previa indicazione dei dichiaranti e dei fatti, che saranno oggetto dell'esame, non viene osservato, scatta la sanzione dell’inammissibilità. Essa toccherà quella domanda di ammissione del relativo mezzo di prova, che sarà presentata in dibattimento nel corso delle richieste di prova; di modo che il giudice non dovrà valutare la richiesta, limitandosi a dichiararla in ammissibile.

Nella lista devono essere indicati i testimoni, periti o consulenti tecnici e imputati connessi e collegati che una parte intende sentire in dibattimento. Non devono essere indicate le parti private, perché queste godono del potere di non consentire all’esame. La funzione della lista è quella di permettere la discovery , cioè assicurare una previa conoscenza alle altre parti, per evitare "prove a sorpresa”. Ciascuna delle parti ha diritto a esaminare in cancelleria le liste presentate dalle altre parti e in tal modo può conoscere per tempo quella che sarà la prevedibile richiesta di ammissione di prove che le altre parti formuleranno nel corso delle richieste introduttive. Il diritto all'ammissione della prova contraria. La funzione più importante delle liste consiste nel mettere in grado ciascuna delle parti di esercitare il proprio diritto all'ammissione della prova contraria: in relazione alle circostanze indicate nelle liste altrui, ciascuna parte può chiedere l'autorizzazione alla citazione a prova contraria di testimoni, periti, consulenti tecnici e imputati connessi o collegati non compresi nella propria lista (cioè, non compresi tra le prove principali). Altrimenti, può presentarli direttamente in dibattimento "a prova contraria" e chiederne l'ammissione nelle richieste di prova. È prova contraria quella che tende a negare l'esistenza di un fatto affermato da una prova principale. Può essere una prova negativa del medesimo fatto; ma può anche essere la prova affermativa di un differente fatto. Altra funzione è quella di permettere alle parti di preparare il controesame che intendono svolgere nei confronti dei dichiaranti. Le parti private in questa fase hanno piena conoscenza degli atti raccolti nelle indagini e nell'udienza preliminare. Esse hanno potuto prendere visione del fascicolo per il dibattimento, che si trova depositato presso la cancelleria dell'organo giudicante. Parimenti hanno potuto esaminare il fascicolo del PM, che deve essere depositato presso la segreteria. Tutte le parti sono in grado di indicare quali sono le persone che vogliono chiamare a deporre a prova principale. Una volta che le liste sono state presentate, ciascuna delle parti può valutare la convenienza di chiedere l'ammissione di altre persone a prova contraria. Il termine massimo per esercitare il diritto alla prova contraria è il momento delle richieste di prova. Le successive domande delle parti potranno essere valutate dal giudice in modo discrezionale. Il presidente deve in ogni caso disporre la citazione del perito nominato nell'incidente probatorio. c) L’autorizzazione a citare i dichiaranti Le parti, nel momento in cui presentano le liste, hanno la possibilità di chiedere al presidente del collegio giudicante la citazione delle persone delle quali intendono ottenere l'esame in dibattimento. Le parti potrebbero presentare testimoni e consulenti tecnici direttamente in udienza. Si vogliono renderne obbligatoria la presenza, hanno l’onere di chiederne la citazione. Il presidente ha il potere di autorizzare la citazione escludendo le testimonianze vietate dalla legge e quelle manifestamente sovrabbondanti. La richiesta di citazione può essere presentata anche per i soggetti dei quali si intende chiedere l'esame a prova contraria; non occorre rispettare il termine di 7 giorni liberi prima del dibattimento. La richiesta deve essere presentata in tempo utile perché la citazione possa avvenire per il dibattimento. d) L'assunzione di prove urgenti La seconda funzione della sottofase in esame è quella di permettere l'assunzione delle prove urgenti, cioè non rinviabili al dibattimento. L'assunzione di tali prove è richiesta dalle parti al presidente del collegio giudicante, e cioè quando è possibile procedere all'incidente probatorio. Qualora il presidente accolga la richiesta, le prove urgenti sono assunte in udienza che si svolge in forme diverse da quelle previste per l'incidente probatorio. Si tratta di una vera e propria udienza dibattimentale anticipata, che si celebra con la presenza del pubblico; tuttavia, non interviene il collegio giudicante, ma soltanto il presidente dello stesso. e) La pronuncia della sentenza anticipata di proscioglimento

difensore. Il giudice, si accerta la nullità di un avviso o di una notificazione, deve fissare la data della nuova udienza e deve ordinare la rinnovazione della vocatio in iudicium. L’assenza del difensore. Se il difensore dell'imputato non è presente, il giudice designa un sostituto immediatamente reperibile. Questi esercita i diritti e assume doveri del difensore di fiducia o di ufficio. Nel caso in cui risulta che l'assenza del difensore è dovuta a impossibilità di comparire per legittimo impedimento, il giudice fissa con ordinanza la data della nuova udienza e ne dispone la notificazione all’imputato. Il legittimo impedimento dell’imputato. Dopo la verifica della regolarità della notifica, occorre valutare la causa della mancata comparizione dell’imputato. Il giudice ha il potere di accertare se l'imputato ha un legittimo impedimento e se questo provoca un'assoluta impossibilità di comparire in udienza; se le tue condizioni sussistono, il giudice deve disporre il rinvio a una nuova udienza e ordinare la rinnovazione della citazione a giudizio. Se non vi è assoluta impossibilità di comparire, il giudice dispone di procedere in assenza dell’imputato. L'imputato "considerato presente”. L'imputato che, dopo essersi presentato, si è allontanato dall'udienza o che, presentandosi a un'udienza, non compare a una successiva, è considerato presente ed è rappresentato dal difensore. Il solo fatto di aver presenziato a un'udienza è considerato incompatibile con la possibilità di dichiarare l'assenza dell’imputato. L'imputato che ha rinunciato ad assistere. Se l'imputato, libero o detenuto, non è presente all'udienza e ha espressamente rinunciato ad assistervi, il giudice procede in sua assenza. la rinuncia è valida anche se l'imputato ha un legittimo impedimento. L'imputato dichiarato “assente". Quando l'imputato non ha un legittimo impedimento o quando l'impedimento non provoca un'assoluta impossibilità di comparire, il giudice valuta se l'imputato possa essere considerato assente "consapevole". Il codice prevede fatti sintomatici tipici dei quali il giudice può ricavare se risulta con certezza che l'imputato è a conoscenza del procedimento; il codice stabilisce che il giudice in base a fatti non tipici può accertare con certezza che l'imputato è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo. I fatti sintomatici tipici sono i seguenti:

  • L'imputato ha dichiarato o eletto domicilio;
  • È stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare;
  • Ha nominato un difensore di fiducia;
  • Ha ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell’udienza. In presenza dei fatti sintomatici tipici o atipici il giudice pronuncia ordinanza che dispone di procedere in assenza; l'imputato è rappresentato dal difensore. La sospensione del processo nei confronti dell'imputato irreperibile. Può accadere che nei confronti dell'imputato non comparso, che sia stato destinatario di una notifica formalmente valida, risulti impossibile far operare i meccanismi presuntivi sopra ricordati. È l'ipotesi in cui manchino i fatti sintomatici tipici o comunque non risulti con certezza che l'imputato è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza dello stesso. In tal caso, poiché le presunzioni risultano disinnescate e il giudice non può dichiarare l'assenza "consapevole", l'ordinamento tenta di assicurare la conoscenza personale della vocatio in iudicium. Il giudice deve rinviare l'udienza e disporre che l'avviso sia notificato all'imputato personalmente a opera della polizia giudiziaria. Se la notifica personale ha successo e l'imputato non compare, il giudice dichiara di procedere in assenza. Se la notifica a mani proprie non risulta possibile, il giudice deve disporre con ordinanza la sospensione del processo nei confronti dell'imputato non comparso. È chiaro che l'aria operativa della sospensione finisce per coincidere con le ipotesi nelle quali l'imputato risulta non reperibile.

Il giudice deve trasmettere al CED del ministero dell'interno l'ordinanza di sospensione del processo e la citazione per l'udienza che è stata rinviata; quando la polizia per strada identificherà l'imputato, accerterà nel CED la presenza della c.d. nota di rintraccio e condurrà l'imputato stesso nei propri uffici per notificargli l'atto redatto dall'autorità giudiziaria. La sospensione nei confronti dell'irreperibile non può essere disposta se deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento. Se risulta prospettabile un epilogo liberatorio, le esigenze di giustizia e di tutela della presunzione di innocenza impongono di pervenire a sentenza anche nei confronti dell'imputato irreperibile. Emessa l'ordinanza di sospensione del processo, è inibita ogni attività, salva l'acquisizione delle prove non rinviabili che il giudice deve disporre a richiesta di parte con le modalità stabilite per il dibattimento. L'arresto del procedimento comporta che ne sia disposta la separazione dagli altri processi riuniti. È sospesa la prescrizione del reato. La parte civile può proseguire l'azione per ottenere la condanna al risarcimento del danno nei confronti dell'imputato nella sede civile. b) Gli accertamenti successivi alle ordinanze di procedersi in assenza e di sospensione del processo Nel corso dell'udienza dibattimentale può accadere che il giudice accerti situazioni nelle quali deve revocare l'ordinanza di procedere in assenza o l'ordinanza di sospensione del processo per irreperibilità. Considerata la complessità della materia, indichiamo tali adempimenti proseguendo la precedente numerazione. La revoca dell'ordinanza di procedersi in assenza. Nel corso dell'udienza dibattimentale, l'ordinanza dichiarativa dell'assenza dell'imputato è revocata anche d'ufficio nei casi seguenti. La mera comparizione tardiva. L'imputato compare "prima della decisione”. Se non fornisce la prova della mancata conoscenza incolpevole della celebrazione del processo o dell'impossibilità di comparire senza sua colpa, si provvede a una semplice revoca dell'ordinanza di procedere in assenza e l'udienza prosegue nel modo ordinario. La comparizione tardiva con prova della mancata conoscenza. Quando l'imputato fornisce la prova che l'assenza è dovuta ad un incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo oppure dimostra che versava nell'impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento e che la prova dell'impedimento è pervenuta con ritardo senza sua colpa, il giudice deve rinviare l'udienza dibattimentale e l’imputato ha sia il diritto di formulare quelle richieste di prova che si collocano prima dell'istruzione dibattimentale, sia il diritto di chiedere la rinnovazione di prove già assunte ferma restando la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza. Infine, l'imputato può rendere dichiarazioni spontanee e può chiedere il rito abbreviato o il patteggiamento. L'accertamento della mancata conoscenza del procedimento. L'articolo 420 bis, comma cinque prevede la revoca dell'ordinanza di procedere in assenza quando il giudice accerta che esistevano le condizioni per dichiarare la sospensione del processo contro l’irreperibile. L'ordinanza di assenza deve essere revocata se risulta che il procedimento, per l'assenza dell'imputato, doveva essere sospeso ai sensi delle disposizioni dell'articolo 420 quater. In forza di tale rinvio, il giudice deve ordinare alla polizia giudiziaria il tentativo di notifica personale della vocatio in iudicium. La revoca dell'ordinanza di sospensione del processo. Allo scadere di un anno dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del processo, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice deve disporre nuove ricerche dell'imputato per la notifica dell'avviso; si tratta della citazione per l'udienza che il giudice ha rinviato all'anno successivo. Il giudice deve revocare l'ordinanza di sospensione del processo nei seguenti casi: a) Se le ricerche hanno avuto esito positivo; b) Se l'imputato ha nel frattempo nominato un difensore di fiducia; c) In ogni altro caso in cui vi sia la prova certa che l'imputato è a conoscenza del procedimento avviato nei suoi confronti;

b) L’ammissione delle prove Il giudice deve ammettere la prova quando essa è pertinente e vi sia anche soltanto il dubbio che possa essere rilevante e non sovrabbondante; deve essere esclusa la prova vietata dalla legge. Le parti hanno un diritto alla prova. Il giudice decide sulla richiesta di ammissione senza ritardo con ordinanza. La disposizione dovrebbe porre fine alla prassi secondo cui il giudice si riservava di decidere in un momento successivo. La decisione di rigetto dell'ammissione di un mezzo di prova deve essere motivata: l'imputato può proporre impugnazione attraverso l'ordinanza solo unitamente a quella contro la sentenza. L'ammissione della prova contraria. L'imputato ha diritto all'ammissione delle prove indicate a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico; lo stesso diritto spetta al PM in ordine alle prove a carico dell'imputato sui fatti costituenti oggetto delle prove a discarico. La prova contraria non doveva essere anticipata nel momento del deposito delle liste testimoniali: le "richieste di prova" costituiscono il momento ultimo per chiedere l'ammissione della prova contraria. La prova può essere definita contraria quando tende a negare l'esistenza del fatto affermato dalla prova principale. La prova contraria, quando tende a negare l'esistenza del medesimo fatto che costituisce oggetto di prova che è già stata ammessa e per legge pertinente. Il giudice deve verificare che la prova contraria sia non manifestamente irrilevante; l'ammissione disposta quando vi è il dubbio che essa possa fornire un contributo idoneo per la decisione. c) La preclusione derivante dalla mancata presentazione della lista dei testimoni L'articolo 468 impone alle parti appena di inammissibilità di presentare almeno sette giorni prima della data del dibattimento la lista delle persone delle quali intendono chiedere l’esame. Ove il nome del singolo dichiarante non sia stato inserito nella lista, la richiesta di sentirlo in dibattimento è inammissibile. Tale sanzione allo scopo di permettere alle parti di esercitare il diritto alla prova contraria. Il successivo articolo 493 esclude la sanzione di inammissibilità in quanto ammette che il giudice possa acquisire le prove non indicate della lista quando la parte che le richiede dimostra di non averle potute indicare tempestivamente. Le parti che non abbiano adempiuto all'onere di presentare le liste possono chiedere l'ammissione di prove; non hanno il diritto di ottenere un provvedimento in tal senso, poiché la loro richiesta è subordinata al potere discrezionale del giudice di ammettere nuove prove quando queste ultime siano assolutamente necessarie per accertare il fatto storico. Le dichiarazioni spontanee. Dopo che le parti hanno formulato le proprie richieste di prova, il presidente informa l'imputato che egli ha la facoltà di rendere in ogni stato del dibattimento le dichiarazioni che ritiene opportune, purché si riferiscano all'oggetto dell'imputazione e non intralcino l'istruzione dibattimentale. Queste dichiarazioni, denominate "spontanee", sono un atto diverso dall'esame dell’imputato. Il punto di differenza consiste nel fatto che l'imputato non si offre il controesame della parte avente un interesse opposto; pertanto, non rischia di essere messo in difficoltà da domande della controparte. d) L’acquisizione concordata di atti di indagine È consentita l'acquisizione concordata al fascicolo del dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del PM, nonché della documentazione relativa all'attività investigativa difensiva. Il potere integrativo del giudice e il principio dispositivo attenuato. A chiusura del sistema è collocato il potere del giudice di disporre anche d'ufficio l'assunzione di mezzi di prova relativi agli atti acquisiti su accordo delle parti. Approfondimento. Regime del "doppio binario" per la prova dichiarativa in procedimenti per associazione mafiosa e assimilati. Il diritto a ottenere l'ammissione della prova di tipo dichiarativo è stato limitato nelle ipotesi di imputazione avente a oggetto i delitti di associazione mafiosa e alcuni reati in materia di violenza sessuale e di pedofilia.

I casi sono i seguenti: a) Quando l'imputazione ha ad oggetto i delitti di associazione mafiosa o assimilati; b) Quando ha ad oggetto alcuni reati in materia di violenza sessuale di pedofilia, se l'esame riguarda un testimone minore degli anni 18; c) In ogni caso in cui l'esame testimoniale richiesto riguardo una persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità. La funzione è quella di impedire la c.d. usura delle fonti di prova, cioè evitare che il dichiarante, che debba presentarsi a più udienze in vari processi, vada incontro inutilmente a rischi di intimidazione. Se la persona, che è una parte vuole sentire in dibattimento, ha già reso dichiarazioni, l'esame è ammesso soltanto in due casi:

  1. Se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni;
  2. Se il giudice o una delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze. Perché l'esame sia disposto, occorre che le parti richiedano di sentire il dichiarante su fatti diversi, oppure sugli stessi fatti, sempre che prospettino l'esistenza di specifiche esigenze. 7. L’istruzione dibattimentale Secondo momento del dibattimento è costituito dall’“istruzione dibattimentale"; in tale momento sono assunte le prove. A sua volta, l'istruzione dibattimentale è suddivisa in porzioni di tempo all'interno delle quali si dà luogo all'assunzione delle prove richieste dalla singola parte e ammesse dal giudice. Inizia con l'assunzione delle prove richieste dal PM e prosegue con l'assunzione di quelle richieste da altre parti, cioè dalla parte civile e dall’imputato. L'ordine dei “casi". L'ordine nel quale si svolge l'istruzione dibattimentale rispetta i due principi generali dell'onere della prova e della disponibilità della prova. Quelli che abbiamo definito porzioni di tempo, sono denominate "casi" nel processo anglosassone. Il "caso" dell'accusa precede il "caso" della difesa perché occorre rispettare il principio dell'onere della prova. L'ultimo "caso" è quello dell'imputato, poiché ha il diritto di conoscere l'esito delle prove a carico. La successione dei casi può essere modificata soltanto ove tutte le parti concordino; ciò costituisce espressione del principio della disponibilità della prova. L'esame delle parti. Quello che il codice denomina "esame delle parti" non è inserito né nel caso dell'accusa, né nel caso della difesa. Ricordiamo che l'esame di una parte può essere chiesto dalla stessa; se è chiesto da un'altra parte, può avvenire soltanto con il consenso della parte che deve esservi sottoposta. L'esame delle parti ha luogo appena terminata l'assunzione delle prove a carico dell'imputato, cioè subito dopo il caso del PM. Avviene prima del caso della difesa. L'ordine delle prove all'interno del singolo “caso". All'interno del singolo "caso" l'ordine nel quale vengono assunte le prove è stabilito dalla parte che ha richiesto le stesse. Il potere di stabilire l'ordine interno al proprio caso vale anche per le prove diverse da quelle orali (le prove reali, come l'esame del corpo del reato, le ricognizioni, le perizie ecc.). 8. L’esame incrociato a) I preliminari all’esame incrociato Le prove orali sono tutte assunte mediante l'esame incrociato. Le regole poste per l'esame diretto, il controesame e il riesame valgono per i testimoni, per gli imputati connessi o collegati, per i periti, per i consulenti tecnici e per le parti che abbiano consentito all'esame o lo abbiano richiesto. Gli obblighi sono differenti. Il testimone. Il testimone ha l’obbligo, penalmente sanzionato, di rispondere secondo verità; deve essere avvisato dal presidente dell'esistenza di tale obbligo e delle responsabilità previste dalla legge per i testimoni falsi o reticenti. Il perito. Per l'esame del perito si osservano le disposizioni sull'esame dei testimoni. Il perito assume l'obbligo di far conoscere la verità; tale obbligo è sanzionato penalmente e permane il momento in cui il perito è sentito con l'esame incrociato.