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Diritto processuale penale
Capitolo 2: giurisdizione e competenza
- La giurisdizione penale: la specie di giudici.
Il concetto di giurisdizione penale è ampio. Tipologie:
- Secondo l’inquadramento nell’ordine giudiziario:
- Giudici ordinari (appartengono alla giurisdizione con carattere di normalità e stabilità)
- Giudici speciali (per i quali vige il divieto di creazione, ex art. 102 cost. Sono istituiti per conoscere e giudicare singole materie, stabilite dalla legge , caratterizzate da un alto grado di tecnicità e non appartengono all’ordinamento giudiziario; sebbene preesistano alla controversia, l'art. 102 Cost. vieta la istituzione di giudici speciali diversi da quelli già presenti nella Costituzione, perché essi sono privi di tutte le garanzie previste per i giudici ordinari)
- Secondo la competenza :
- Giudici comuni (hanno competenza generale) ■ Giudice di pace (organo monocratico affidato alla magistratura ordinaria, cioè a cittadini ai quali, sulla base di determinati requisiti e per periodi determinati, vengono affidate funzioni giurisdizionali) ■ Tribunale (in composizione monocratica o collegiale 3 magistrati) ■ Corte d’assise (composta da 8 giudici: 2 togati e 6 popolari) ■ Corte d’assise d’appello (costituita come la corte d’assise ma insistente presso la corte di appello) ■ GIP (organo monocratico) ■ Tribunale di sorveglianza (composto da 2 magistrati e da 2 membri laici scelti fra esperti in materia)
- Giudici speciali (hanno competenza solo per alcune categorie di reati o di imputati): ■ Corte costituzionale (nella composizione integrata da 16 giudici popolari) ■ Tribunale per i minorenni (composto da 2 magistrati togati e da 2 laici) ■ Magistrato di sorveglianza per i minorenni ■ Tribunale militare (+ corte d’appello, magistrato e tribunale di sorveglianza militari)
- Secondo il rapporto di impiego con lo Stato:
- Giudici togat i ( esercita la funzione giurisdizionale di giudice o di pubblico ministero a tempo indeterminato , nominato mediante pubblico concorso e regolato dalle norme sull'ordinamento giudiziario , con remunerazione continuata)
- (^) Giudici onorari ( magistrato nominato con particolari procedure e non legato allo Stato da un rapporto di pubblico impiego ma di servizio onorario; le funzioni del giudice onorario sono
temporanee e l'incarico è remunerato in maniera diversa secondo le funzioni esercitate )
- Secondo la natura delle funzioni:
- Giudici di merito (è quello chiamato a decidere tanto sulle questioni di fatto quanto sulle
questioni di diritto)
- Giudici di legittimità (decide sulle sole questioni di diritto, verificando la corretta applicazione delle norme sostanziali e processuali da parte del giudice che ha pronunciato la decisione a lui
sottoposta a seguito di impugnazione: ex. corte di cassazione).
La competenza
È la misura della giurisdizione, la potestà entro la quale ciascun giudice è chiamato a svolgere il proprio ufficio. Competenza funzionale : quando vengono in rilievo i gradi o stati del procedimento, si distinguono:
- Giudici di 1’ grado
- Giudici di 2’ grado (o di appello)
- Giudici preposti al controllo di legittimità
A seconda della ≠ fase processuale (fase delle indagini preliminari, del giudizio, dell’esecuzione) vi sono separate competenze funzionali:
- Giudici della fase delle indagini preliminari (GIP o per l’udienza preliminare)
- Giudici della fase processuale competenti a conoscere del merito (GP, corte di assise, corte di appello, corte d’assise d’appello)
- Giudici della fase dell’esecuzione (giudice dell’esecuzione, magistrato, tribunale di sorveglianza)
Tribunale collegiale: Tribunale monocratico:
≠ (rispetto alla competenza) attribuzione : c.d. competenza interna la diversa attribuzione dei reati tra giudice monocratico e collegiale non può considerarsi questione di competenza, trattandosi comunque di esercizio della giurisdizione affidata allo stesso giudice (tribunale), sebbene in composizione diversa: sicchè trattasi di ripartizione interna.
Competenza per materia
Consente di distinguere la distribuzione della potestà penale tra giudici ≠ pur se accomunati dalla stessa giurisdizione territoriale (sono allo stesso modo competenti per territorio). Bisogna pertanto guardare la sfera di competenza per materia di:
- Tribunale: residuale e generale competenza per i reati che non appartengono alla competenza della corte d’assise o del GP
- Corte d’Assise: è determinata sulla base di previsioni di carattere generale connesse a: ■ Criterio quantitativo misura della pena edittale ■ Criterio qualitativo categoria e titoli di reato Tale corte è competente per:
- Reati puniti più gravemente
- Di maggiore allarme sociale
- Che più fortemente colpiscono il sentimento della società
Quindi i reati con pena non inferiore a 24 anni nel massimo edittale (art. 5: strage, omicidio volontario, omicidio del consenziente, istigazione o aiuto al suicidio, avvelenamento di acque o di alimenti, sequestro di persona a scopo di estorsione con morte del rapito delitti contro la personalità dello stato, ecc.
- GP: ex art. 4 e ss. d.lgs. 274/2000, con determinati limiti, conosce di:
- Percosse
- Lesioni personali (ove perseguibili a querela di parte e nelle ipotesi più lievi o non dipendenti da infortunio sul lavoro, colpa processionale o da circolazione stradale se commessi da persone in stato di ebbrezza alcolica o sotto effetti di stupefacenti)
- Ingiuria e diffamazione (salvo che commessa a mezzo stampa)
- Minaccia semplice
- Furto d’uso
- Danneggiamento non aggravato
- Altre fattispecie di minor impatto e allarme sociale
N.B.: ex art. 4 quando la competenza per materia è strutturata sul criterio quantitativo (è determinata con riferimento alla pena comminata per il reato):
- Si tiene conto del max. della pena edittale prevista per ciascun reato consumato (ridotta di 1/3 nelle ipotesi di tentativo)
- Non si tiene conto dell’aumento di pena dipendente dalla continuazione del reato, bensì viene preso in considerazione il max. della pena edittale previsto per la violazione più grave.
Competenza di carattere residuale: vi rientrano tutti quei reati che, sebbene siano di competenza del tribunale, non sono specificamente attribuiti alla cognizione dell’giudice monocratico: ¹ delitti punibili con la pena edittale massima non superiore a 10 anni , ² contravvenzioni salvo che siano attribuite alla cognizione del GP, ³reati attinenti al traffico di stupefacenti (escluse le ipotesi aggravate). Tuttavia se 2 o + reati sono connessi e 1 è di competenza del giudice collegiale mentre gli altri del giudice monocratico, il procedimento sarà attratto dal giudice collegiale.
Ex art. 33 bis c.p.p. ha cognizione solo sui delitti punibili con la reclusione superiore nel massimo a 10 anni (esclusi quelli che superano la soglia dei 24 anni che appartengono alla competenza della corte d’assise) e comunque appartenenti all’elencazione nominativa dei reati più gravi tra quelli di competenza del tribunale e alcuni reati di maggiore allarme sociale o che presentano aspetti
- La ricorrenza di ipotesi di connessione si riverbera sulla giurisdizione e sulla competenza per materia e valore (ex. reati militari: vengono attratti nella giurisdizione del giudice ordinario se il reato comune è più grave, in caso contrario non si verifica l’attrazione in favore del giudice militare).
- Competenza per materia: si determina attribuendosi al giudice di competenza superiore la cognizione di tutti i reati (secondo una scala di priorità che va dalla corte d’assise al tribunale)
- Competenza per territorio : tra vari giudici tutti egualmente competenti per materia la cognizione spetta al giudice territorialmente competente per il reato più grave, bastando il radicamento territoriale di questo per determinare, per attrazione, anche quello dell’altro. In ipotesi di pari gravità si applica il criterio suppletivo cronologico reato commesso per primo. Nel caso non sia possibile individuare il luogo di commissione del reato connesso più grave, la competenza spetta al giudice del luogo nel quale risulta commesso il reato successivamente più grave tra gli altri. Quando risulti impossibile individuare il luogo di commissione per tutti i reati connessi, la competenza spetta al giudice competente per il reato più grave, individuato secondo i criteri indicati dall’art.9 co. 2 e 3. Per i reati di competenza del tribunale per i minorenni (cioè quelli commessi da minori di 18 anni) la connessione spiega i suoi effetti solo sul piano spaziale (della competenza per territorio) e quindi solo tra più tribunali per i minorenni, solo nell’ambito di più procedimenti minorili ab initio no attrazione se si procede per un reato commesso in concorso tra un minore e un maggiorenne; no attrazione quando alcuni reati sono stati commessi dall’imputato quando era minore ed altri quando era maggiorenne.
2. Riunione e separazione dei processi
La riunione dei processi consente la trattazione unitaria di una molteplicità di procedimenti a carico di uno stesso imputato (per ≠ reati) o a carico di una pluralità di imputati. Possono essere i processi pendenti nello stesso stato e grado che si trovano innanzi allo stesso organo giudicante. Sempre che la riunione non determini un ritardo (pregiudicandone una rapida risoluzione), i processi possono essere riuniti se ricorre uno dei casi di connessione di cui all’ art.12 c.p. o nelle ipotesi di collegamento probatorio di cui all’art. 371 co.2 lettera b. sono collegate le indagini se ci si trova innanzi:
- A reati perpetrati in occasione di altri o per conseguire o assicurarne, in favore del colpevole o di altre persone, il profitto, il prezzo o, il prodotto o l’impunità.
- Reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre.
- La prova riguardante un reato o una circostanza di esso influisca sulla prova riguardante un altro reato o una sua circostanza. La riunione può essere disposta anche in sede di giudizio innanzi alla co.ca., non nella fase delle indagini preliminari. Separazione: istituto speculare rispetto alla riunione, risponde ad esigenze di celerità e semplificazione. Tuttavia mentre la possibilità di ordinare la riunione è rimesso al vaglio discrezionale del giudice, la separazione costituisce un obbligo (previo accertamento dei fatti) nei casi in cui:
- Possibile scindere determinate posizioni soggettive e oggettive (imputati o singole imputazioni) in grado di essere prontamente decise rispetto ad altre che richiedono ulteriori attività processuali
- È stata disposta una sospensione del procedimento nei cfr di uno o più imputati o per una o più imputazioni per le quali si procede
- Nei confronti di alcuni imputati (anche per fatto del difensore, es. legittimo impedimento) debba essere rinnovata la citazione o rinviato il dibattimento Al di fuori di questi casi tassativamente previsti il giudice può sempre disporre la separazione del processo quando è utile per la speditezza del processo e vi sia l’accordo delle parti. Il giudice deve inoltre disporre la separazione quando gli imputati del processo sono detenuti e, per taluni di essi è prossima la scadenza dei termini di custodia cautelare la separazione consente di trattare prima il processo “stralcio” relativo alle loro posizioni, evitando scarcerazioni per decorrenza termini in mancanza di altri titoli detentivi.
Il difetto di giurisdizione
Art. 20 c.p.p.:
- Difetto assoluto Sia giudici penali ordinari sia quelli speciali sono carenti di giurisdizione (potestà di giudicare). Ex. l’imputato è un soggetto immune: militare della NATO
- Difetto relativo Necessità di declinare la giurisdizione in favore di un giudice speciale
Come si rileva:
- Se il difetto di giurisdizione è rilevato nel corso delle indagini preliminari , il PM deve comunque investire il GIP che, se lo condivide, deve dichiararlo con ordinanza restituendo gli atti allo stesso PM che lo aveva rilevato. Tale decisione produce effetti limitatamente al provvedimento: può mutare a seguito di nuovi elementi o nuove valutazioni di essi.
- Se il difetto di giurisdizione viene rilevato dopo la chiusura delle indagini preliminari il giudice deve pronunciare sentenza che nelle ipotesi di difetto relativo conterrà anche la trasmissione degli atti all’autorità giudiziaria cui si ritiene di dover declinare la giurisdizione mentre nel caso di difetto assoluto la sola dichiarazione del difetto di giurisdizione.
L’incompetenza
Inosservanza dei criteri di attribuzione e riparto della competenza che determina una lesione della potestà del giudice penale (il giudice incompetente travalica i limiti della propria giurisdizione esercitando un potere che non gli spetta). Le conseguenze sono ≠ a seconda del tipo di competenza:
- Incompetenza per materia : deve essere rilevata dal giudice, su eccezione di parte o anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento. Solo il giudicato sana tale difetto. Se la norma mira a tutelare le istanze di preparazione e qualità del giudicante la trattazione da parte di un giudice di competenza superiore di reati che apparterrebbero alla competenza del giudice inferiore, il vizio di incompetenza può essere rilevato e eccepito solo in fase di atti introduttivi del dibattimento, superato tale limite si ritiene che la competenza del giudice superiore non arrechi alcun danno.
- Incompetenza derivante da connessione (= incompetenza per territorio): può essere sollevata (su eccezione di parte o d’ufficio), a pena decadenza, prima della conclusone dell’ udienza preliminare o, nel caso in cui questa manchi (rito speciale o forme della citazione diretta a giudizio), prima della dichiarazione di apertura del dibattimento L’eccezione di incompetenza sollevata per la prima volta nel corso dell’udienza preliminare può essere ripetuta dinnanzi al giudice del dibattimento durante il possibile sollevamento delle questioni preliminari (dopo la verifica della regolare costituzione del giudice e prima della dichiarazione di apertura) L’eccezione di incompetenza per connessione può riflettersi anche ratione materiae ed essere rilevabile in ogni stato e grado del procedimento (vedi pag. 46)
Provvedimenti in materia di incompetenza
Gli effetti della dichiarazione d’incompetenza si riverberano diversamente a seconda della fase in cui vanno ad incidere e degli atti che potrebbero esserne pregiudicati.
- Durante la fase delle indagini preliminari : se il giudice deve dichiararsi incompetente pronuncerà un’ordinanza dichiarativa della propria incompetenza, disponendo la restituzione degli atti al PM (efficacia hic et nunc: può essere decisa diversamente in forza di una ≠ valutazione degli stessi o di altri elementi attributivi della competenza).
- Dopo la chiusura delle indagini preliminari : in sede di udienza preliminare il giudice, investito della questione a seguito dell’esercizio dell’azione penale, deve dichiarare la propria incompetenza con un provvedimento che possiede la veste formale di sentenza, dopodichè trasmette gli atti al PM presso il giudice competente (in questo modo da una parte si spoglia ineluttabilmente della propria potestà giurisdizionale e dall’altra individua il giudice a suo avviso competente).
- Nel corso del dibattimento di primo grado: il giudice che si ritiene incompetente deve pronunciare sentenza dichiarativa e ordinare la trasmissione degli atti al PM presso il giudice riconosciuto come competente.
- Nel corso del giudizio di appello : il giudice di appello declina la propria competenza soltanto se si tratta di una questione sollevata ratione materiae e sia stata decisa in primo grado da un giudice di competenza inferiore ( l’eccesso di competenza non rileva nemmeno in grado di appello, per ragioni di economia processuale ). Le altre questioni di incompetenza possono trovare accoglimento soltanto se legittimamente dedotte ma non recepite in primo grado. Il giudice di appello deve pronunciarsi nel merito salvo che si tratti di una sentenza inappellabile.
- Le questioni di competenza possono essere anche oggetto di ricorso per cassazione ma solo in 2 casi:
- Incompetenza (per difetto) determinatasi per avere un giudice di competenza inferiore che ha conosciuto di un reato spettante al giudice di competenza superiore (quindi nel caso di competenza per materia, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, ma non nelle ipotesi di eccesso di competenza)
- Altre ipotesi, in cui le questioni sono formalmente eccepite ma non accolte
L’art.2 dispone che: “il giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito; la decisione del giudice penale che risolve incidentalmente una questione civile, amministrativa o penale non ha efficacia vincolante in nessun altro processo” l’invasione della sfera giurisdizionale operata dal giudice penale non produce effetti al di fuori del processo penale nel quale si è verificata.
Ci sono ipotesi in cui, a certe condizioni*, il giudice penale deve declinare le proprie potenzialità cognitive, sospendere il procedimento e assumere a base della propria decisione la sentenza pronunciata dal giudice civile o amministrativo ex art. 3, il giudice penale può sospendere il processo in corso, sino al passaggio in giudicato della sentenza civile o amministrativa, quando in tali sedi pendono controversie sullo stato di famiglia o cittadinanza la cui risoluzione è in grado di condizionare la decisione penale.
*Le questioni devono essere serie (non manifestamente infondate, temerarie o pretestuose) e la relativa azione deve essere stata già proposta nelle sedi competenti nonché ancora in corso (altrimenti non potrebbe dirsi già pendente). L’ordinanza di sospensione del processo penale è ricorribile per cassazione e non impedisce il compimento di atti urgenti (compresa l’acquisizione di prove non rinviabili, escluso il compimento di atti che potrebbero confliggere con la decisione per la quale è stata disposta la sospensione). Dopo la pronuncia di sentenza irrevocabile da parte del giudice civile o amministrativo il processo penale riprende il proprio corso e tale provvedimento esplicherà efficacia di giudicato, per cui il giudice penale dovrà fondarvi la propria decisione senza potersene discostare.
La pregiudiziale costituzionale
L’ eccezione di incostituzionalità rientra tra le questioni pregiudiziali vere e proprie e può essere sollevata nel corso del processo penale (anche in sede di legittimità). Ex art. 23 l. n. 87/1953, quando d’ufficio o su eccezione di parte si dubiti della legittimità costituzionale di una norma che deve essere applicata ai fini della decisione penale, il giudice con ordinanza sospende il processo e rimette gli atti presso la C.C. Il giudice a quo (che ha sollevato o avanti al quale è sollevata la questione) si limita a verificare la non manifesta infondatezza e la rilevanza della questione (questa seconda circostanza si ha quando il giudizio penale non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di costituzionalità posta). Il processo penale è sospeso finchè la C.C. non pronunci un provvedimento che accolga , respinga o dichiari inammissibile la questione di costituzionalità sollevata.
La sospensione del dibattimento per altre questioni pregiudiziali extra-penali
Le questioni di cui all’art. 479 sono assimilabili alle questioni pregiudiziali tout-court e possono determinare una sospensione del dibattimento e condizionare la decisione del giudice penale.
- Art. 479, co.1: Oltre alle ipotesi disciplinate dall’art. 3 “quando la decisione sull’esistenza del reato dipenda dalla risoluzione di una controversia civile o amministrativa di particolare complessità per la quale sia già in corso un procedimento presso il giudice competente, se la legge non pone limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa, può disporre la sospensione del dibattimento sino a che la questione non sia stata decisa con sentenza passata in giudicato” perché la norma sia operativa è necessario che la controversia:
- Attenga a questioni ≠ dallo stato e cittadinanza di cui all’art. 3
- Sia di particolare complessità (tale da sconsigliare al giudice penale l’invasione di campo cognitiva)
- Il ≠ giudice non deve possedere limitazioni probatorie che rendano l’accertamento di dimensioni inferiore rispetto a quello esperibile dal giudice penale (ex. regole di limitazioni della prova per testimoni o vincoli probatori a seconda della posizione delle parti: se contraenti o estranee al negozio giuridico) La sospensione opera sino all’irrevocabilità della sentenza civile o amministrativa che definisce la questione che interferisca sull’esistenza del reato, tuttavia il giudice penale non è vincolato con la forza del giudicato da tale statuizione, per cui potrà operarne una valutazione unitamente agli altri elementi di prova acquisiti al processo.
- Art. 479, co. 3: “L’ordinanza di sospensione può essere revocata decorso il termine di 1 anno senza che il giudizio civile o amministrativo si sia concluso” La cassazione ha precisato che la sospensione del processo è un mezzo eccezionale a cui si può ricorrere solo nei casi espressamente previsti dalla legge (quando la decisione dipende dalla risoluzione di una questione pregiudiziale
costituzionale, civile o amministrativa), fuori da tali casi il giudice è tenuto a risolvere ogni altra questione pregiudiziale, seppur con efficacia non vincolante.
Capitolo 3: Il Pubblico Ministero
Fisionomia È titolare di una pluralità di funzioni. L’art. 73 ord. giud. dispone che: “il PM, sotto la vigilanza del ministro di grazia e giustizia, veglia :
- Sull’osservanza delle leggi
- Sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia
- Sulla tutela dei diritti dello Stato, richiedendo i provvedimenti cautelari che ritiene necessari
- Promuove la repressione dei reati e l’applicazione delle misure di sicurezza
- Fa eseguire i giudicati e ogni altro provvedimento del giudice”
- Nel processo penale è soggetto investigante nella fase delle indagini preliminari , quando lavora sulle notiae criminis, raccogliendo ciò che serve alla promozione dell’azione penale.
- Con l’esercizio dell’azione penale diviene attore e contraddittore (parte in senso proprio). Essendo però questo uno strumento appartenente alla Magistratura (non più all’Esecutivo), risponde al ruolo di parte non senza una congenita anomalia (l’art 358 gli impone contestualmente di svolgere ogni attività necessaria all’esercizio dell’azione penale e accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini). Per tale ragione si è inteso definirlo come parte imparziale. La lettura più ragionevole sembra comunque quella che imporrebbe di confermare: - L’operatività di indagare anche a favore dell’indagato finchè non si determini nell’esercizio dell’azione penale - Dopodichè assume la funzione di parte pubblica , sostenendo l’accusa in giudizio (sede in cui non ha più senso investigare a favore dell’imputato ma può declinare l’esercizio dell’azione penale chiedendo la pronuncia di una sentenza assolutoria) Il PM ha una peculiare potestà decisionale :
- Ogni magistrato gode di una peculiare autonomia
- (tuttavia) Esiste un’ organizzazione gerarchica che investe gli uffici di procura ed il potere di sorveglianza dei capi di ogni ufficio sui magistrati che vi sono assegnati (gerarchia particolare: non sono previste conseguenze per l’eventuale inosservanza delle direttive impartite dal superiore gerarchico).
Organizzazione
I vari uffici del PM sono strutturati in vari livelli organizzativi che comprendono:
- Procura
- Corte di Cassazione
- Procure generali presso la corte di appello
- Procure della repubblica presso i tribunali (ordinari)
- Tribunali per i minorenni Nel ’91 sono state introdotte nuove strutture della direzione distrettuale antimafia e della direzione nazionale antimafia: per i reati consumati o tentati di associazione di tipo mafioso, di sequestro di persona a scopo di estorsione, di delitti comunque commessi avvalendosi delle condizioni previste per l’associazione di tipo mafioso o per la loro agevolazione, …, la competenza è affidata al procuratore distrettuale.
I PM sono magistrati di carriera (c.d. togati), appartenenti allo stesso ruolo impiegatizio dei giudici, essendo la magistratura distinta in giudicante e requirente a seconda della f.ne. Tuttavia in udienza dibattimentale, innanzi al tribunale monocratico, le f.ni di PM possono essere esercitate da:
- Magistrati requirenti onorari (vice procuratori onorari)
- Da personale in quiescenza che nei 5 anni precedenti abbia svolto f.ni di ufficiale. Il titolare dell’ufficio (ex. il procuratore della repubblica) ne organizza l’attività ed esercita personalmente le f.ni proprie attribuite al PM a meno che non designi altri magistrati addetti all’ ufficio (c.d. sostituti). Di regola le f.ni relative ad un procedimento (indagini, determinazioni sull’esercizio dell’azione penale) sono delegate dal capo ufficio ad altro magistrato. Nei rapporti tra i ≠ uffici del PM non esiste una relazione di superiorità gerarchica ma di mera sovraordinazione (collegata alla progressione del processo al grado di giudizio successivo).
d’appello ove l’attribuzione è in capo ai magistrati appartenenti alla procura generale presso la corte d’appello)
Possono comunque sorgere contrasti di attribuzione (positivi o negativi) tra i vari uffici del PM: può accadere che un PM ritenga che un reato appartenga alla cognizione di un giudice ≠ rispetto a quello proprio di pertinenza. In tal caso trasmetterà gli atti relativi all’indagine al PM presso il giudice che ritiene competente. Se questi aderisce non sussiste alcun contrasto, se però entrambi gli uffici declinano la propria competenza si verifica un contrasto negativo di attribuzione la controversia dovrà essere risolta:
- Se gli uffici in contrasto appartengono al medesimo distretto di corte d’appello, invocando l’intervento del procuratore generale presso la corte d’appello
- Se appartengono a distretti diversi , invocando l’intervento del procuratore generale presso la corte di cassazione
Il procuratore generale deciderà il contrasto sancendo l’attribuzione ritenuta corretta. È possibile che siano contemporaneamente più di uno gli uffici del PM che procedono per lo stesso fatto- reato (a carico del medesimo indagato) il PM che ritiene di avere l’attribuzione richiederà la trasmissione degli atti al ≠ ufficio del PM che sta comunque procedendo e, come per il contrasto negativo, dovrà essere investito il procuratore generale (presso la corte d’appello o di cassazione) in caso di mancata accondiscendenza da parte di quest’ultimo ( contrasto positivo ) Gli artt. che regolano in contrasti positivi e negativi si applicano anche ai c.d. contrasti atipici (qualsiasi altro caso di contrasto di attribuzione fra uffici del PM). Il procuratore generale si pronuncia con decreto motivato che però non vincola la competenza del giudice del procedimento. L’esistenza del contrasto può essere sollevata anche dall’indagato o dalla persona offesa dal reato, i quali possono presentare una richiesta di trasmissione degli atti al PM presso il giudice competente (è depositata presso la segreteria del PM procedente e decorsi invano 10 gg può essere inoltrata al procuratore generale presso la corte d’appello o presso la corte di cassazione, a seconda della rispettiva competenza). In ogni caso gli atti di indagine compiuti dal PM poi spogliato dell’attribuzione sono utilizzabili nei casi e nei modi di legge.
Capitolo 4: La polizia giudiziaria
Ruolo e funzioni
Tradizionalmente la PG viene definita come la longa manus del PM: lo sostituisce e lo assiste nel compimento di molte attività delle attività di indagine. Essa è ascrivibile tra i soggetti del processo penale (non tra le parti perché ha una posizione istituzionale con compiti propri anche distinti da quelli del PM, anzi le attività che la PG può porre in essere sono strumentali e preordinate rispetto alla promozione dell’azione penale da parte del PM). In tal senso:
- Art. 330: “Il PM e la PG prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato.”
- Art. 326: “Il PM e la PG svolgono nell’ambito delle rispettive attribuzioni le indagini necessarie per le determinazioni inerenti l’esercizio dell’azione penale” Successivamente alla comunicazione di reato la PG continua a svolgere le funzioni proprie raccogliendo ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e all’individuazione del colpevole e anche dopo l’intervento del PM svolge tutte le altre attività di indagine per accertare i reati o richieste da elementi successivamente emers i e assicura le nuove fonti di prova. Art. 55 ( funzioni ):
- Prendere notizia dei reati
- Impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori
- Ricercarne gli autori
- Compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova
- Raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della l. penale
- Ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato
- Conservazione di esse e dello stato dei luoghi
- Ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti
- Compie ogni indagine e attività che gli viene delegata e demandata dal PM
- Al di fuori e prima del procedimento penale è polizia di sicurezza (mira a prevenire la commissione di illeciti)
Organi della polizia giudiziaria
La PG non è un organo di polizia ad hoc, tale qualifica viene assunta dai normali organi di polizia amministrativa e di sicurezza quando prendono notizia di un reato o quando vengono demandati di attività inerenti un procedimento penale direttamente dall’autorità giudiziaria (ex art 109 cost.: “l’autorità giudiziaria dispone direttamente della PG” si tratta di una dipendenza funzionale ma non gerarchica). L’art. 56 stabilisce che le funzioni di PG sono svolte in dipendenza e sotto la direzione dell’autorità giudiziaria:
- Dalle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso ogni procura della repubblica
- Dai servizi di polizia giudiziaria, previsti dalla l. ed adibiti in via esclusiva e con carattere di continuità a compiti investigativi
- Da ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria appartenenti ad altri organi Le sezioni di PG, in quanto fisicamente costituite da appartenenti alla polizia (polizia di stato, carabinieri, guardia di finanza, corpo forestale dello stato) da uffici esistenti presso le procure della repubblica stabilmente, descrivono al meglio la dipendenza funzionale dai magistrati inquirenti. Gli artt. 5 e ss. delle norme di attuazione del codice disciplinano dettagliatamente l’organizzazione delle sezioni di PG :
- Dotazione di organico : il numero di personale assegnato non deve essere inferiore al doppio di quello dei magistrati previsti nell’organico delle procure della repubblica
- Assegnazione del personale alle sezion i: gli interessati avanzano domanda all’amministrazione che la istruisce (corredandola di pareri e note caratteristiche) e la trasmette al procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto ha sede la sezione coinvolta (l’assegnazione ha luogo a seguito della richiesta nominativa congiunta del procuratore generale e del procuratore della repubblica interessati)
- Il personale assegnato alle sezioni di polizia giudiziaria è esonerato dai compiti e dagli obblighi derivanti dall’ordinamento delle amministrazioni di appartenenza non inerenti alle funzioni di polizia giudiziaria, salvo che per casi eccezionali o per esigenze di istruzione e addestrative, previo consenso del capo dell’ufficio presso il quale la sezione è istituita. Servizi di PG : sono tali tutti gli uffic i e le unità alle quali è affidato dalle rispettive amministrazioni o dagli organismi previsti dalla l. il compito di svolgere in via prioritaria le funzioni indicate nell’art. 55. I servizi non insistono nelle procure della repubblica ma sono strutturati all’interno delle istituzioni di provenienza (squadre mobili presso la questura, nuclei operativi presso il comando di carabinieri, ecc.). La differenza tra servizi e sezioni risiede anche nel diverso rapporto con l’autorità giudiziaria:
- Le sezioni dipendono dai rispettivi procuratori della repubblica presso il tribunale
- Per i servizi è attribuito al procuratore della repubblica presso il tribunale soltanto un potere di sorveglianza e controllo sull’efficienza di tali servizi che si esprime nella formula che l’ufficiale addetto ai servizi è responsabile verso il su indicato procuratore (quindi non sussiste né la diretta dipendenza né una funzione di autorizzazione del magistrato in ordine alla destinazione ad altre attività degli appartenenti ai servizi stessi) Nel ’91 è stata introdotta la DIA (direzione investigativa antimafia) in seno al dipartimento di pubblica sicurezza per rendere più efficace la lotta alla criminalità organizzata si occupa delle investigazioni preventive e di polizia giudiziaria con riferimento ai delitti di associazione mafiosa o comunque ricollegabili all’associazione medesima.
Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria: sono il personale appartenente alle consuetudinarie forze dell’ordine che diventano tali dal momento in cui si trovano o vengono chiamati a compiere le funzioni di cui all’art. 55 (ex. agenti a bordo di una volante della polizia, nel mentre espletano un compito di polizia amministrativa, come il controllo della circolazione stradale, possono compiere attività di PG allorchè intervengono per arrestare un rapinatore in flagranza di reato) Ai sensi dell’art 57, Sono ufficiali di polizia giudiziaria:
- I dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti, e gli altri appartenenti alla polizia di stato ai quali l’ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza attribuisce tale qualità
- Gli ufficiali superiori e inferiori e i sottoufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, del corpo di polizia penitenziaria e del corpo forestale dello stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l’ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità
- Il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di stato o un comando dell’arma dei carabinieri o della guardia di finanza
Non è invece tale da comportare l’assunzione della qualità di imputato l’attribuzione dell’addebito contenuta nelle c.d. “imputazioni provvisorie” (ex. quella recata nell’avviso di chiusura delle indagini preliminari). L’imputato è in quanto tale anche parte con la conseguenza del trovarsi già nella fase processuale (contraddittorio già strutturato e incanalato dinnanzi al giudice).
La qualità d’imputato permane durante tutto lo svolgimento del processo fintantochè non venga pronunciato un provvedimento di condanna o proscioglimento divenuto irrevocabile (sentenza o decreto penale). La figura soggettiva dell’imputato sarà così sostituita con quella di prosciolto o condannato.
Tuttavia può darsi una reviviscenza della qualità d’imputato nel caso:
- Che sia stata pronunciata dal giudice per le indagini preliminari un’ordinanza di revoca della sentenza di non luogo a procedere (sentenza che definisce l’udienza preliminare, ma che non è suscettibile di definire in maniera stabile il processo, potendo essere revocata su richiesta del PM qualora ci siano nuove fonti di prova)
- Che si dia luogo al giudizio di revisione , quale unico mezzo di impugnazione in grado di rimuovere gli effetti del giudicato, al fine di conseguire una sentenza di proscioglimento in sostituzione della condanna subita.
I presupposti: individuazione e identificazione
Affinchè possa dirsi imputato è necessario che: ✓ Sia individuato il reato deve essere attribuito ad una persona determinata (o a più contemporaneamente) ✓ Sia identificato a questa persona deve essere attribuita un’identità fisica od onomastica
a. Individuazione L’attività di individuazione della persona a cui attribuire il reato è propria della fase delle indagini preliminari (accanto alla ricostruzione del fatto e all’assicurazione delle fonti di prova). In mancanza di un utile risultato l’attività penale non può essere esercitata ed è d’obbligo l’archiviazione, non potendosi formulare un’imputazione ad incertam personam. Conosciuto l’autore del reato ed essendo venuta ad esistenza la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, a questa deve essere attribuita un’identità.
b. Identificazione Può essere svolta contestualmente all’individuazione, in ogni caso entrambe rimangono distinte sotto il profilo funzionale Individuazione: attività tipica di indagine
Identificazione: seppur servente rispetto all’individuazione, è finalizzata alla verifica dell’identità personale dell’imputato Necessaria corrispondenza tra persona nei cui cfr. è instaurato il processo e quella effettivamente sottoposta a giudizio. L’accertamento dell’identità dell’imputato costituisce il primo contatto tra questi e l’autorità giudiziaria procedente. A tal fine è previsto: ✓ L’invito a dichiarare le generalità ✓ A fornire ogni altro elemento che possa valere per l’identificazione ✓ Conseguenze penali che puniscono il rifiuto o le declinazioni delle generalità Priorità di accertamento che trova limite solo nell’errore o nel ragionevole dubbio circa l’esatta identità fisica dell’imputato. La mancata identificazione giustifica la pronuncia della sentenza a non doversi procedere per essere rimasto ignoto l’autore del reato solo quando sia impossibile procedere anche alla verifica dell’identità fisica. L’accertamento dell’identità fisica giustifica la correzione delle erronee generalità attribuite all’imputato nel corso del processo. Non vi è rimedio per l’errore di persona che impone il proscioglimento dopo l’audizione delle parti. L’errore sulla persona sottoposta a procedimento penale nel giudizio avanti la corte di cassazione consente la pronuncia della sentenza di annullamento senza rinvio. In sede di esecuzione il dubbio sulla corretta identificazione del condannato consente la sospensione dell’esecuzione della pena e la liberazione , oltre che obbliga ad un ulteriore sforzo investigativo.
In caso di evidente errore , alla liberazione provvede in via provvisoria il PM competente per l’esecuzione. L’identificazione dell’imputato è importante anche ai fini della consapevolezza dell ’età dell’imputato, che ha rilievo sia per la determinazione del giudice competente (ove essa sia incerta) sia per l’applicazione delle norme di diritto penale sostanziale. Nel processo penale minorile l’accertamento dell’età dell’imputato può essere anche oggetto di perizia (in caso di incertezza presunzione di minorità). Alla verifica dell’identità della persona sottoposta alle indagini procede la PG , senza potersi escludere un’eventuale delega ad hoc del PM (che dispone di un potere in grado di lambire l’inviolabilità della libertà personale al fine di effettuare: rilievi dattiloscopici, fotografici, antropometrici, prelievi di materiali biologici per procedere all’esame del DNA, nonché l’accompagnamento e il trattenimento presso gli uffici per max. 12/24 h, previo avviso al PM, per l’identificazione). Condizione necessaria per procedere all’individuazione e all’identificazione è che l’imputato sia in vita. Se risulta la morte dell’imputato, il giudice pronuncia sentenza di proscioglimento. L’interposizione di tale sentenza non impedisce l’esercizio dell’azione penale per il medesimo fatto e contro la medesima persona, qualora si accerti successivamente che la morte dell’imputato è stata erroneamente dichiarata.
Legittimazione e capacità processuale
La legittimazione dell’imputato consiste nella sua idoneità a essere parte del processo. I soggetti che non sono legittimati ad assumere la veste di imputati versano in particolare situazione d’immunità. L’immunità può essere:
- Assoluta: investe certi soggetti a prescindere dalla tipologia dell’imputazione è recisa in toto la possibilità di divenire imputati
- Relativa: si riferisce a specifiche imputazioni strettamente connesse con determinate condotte, riconducibili alla situazione per la quale è stata astrattamente determinata l’immunità carenza di legittimazione
La capacità processuale invece riguarda la possibilità per l’imputato di esercitare nel processo tutti i poteri che gli competono presupposto: che l’imputato possegga sin dalle indagini preliminari la capacità di intendere e di volere. Quando vi sia ragione di temere che per un’infermità di mente preesistente o sopravvenuta al fatto di reato non sia in grado di partecipare coscientemente al processo, il giudice d’ufficio o su istanza di parte disporrà perizia per accertare le condizioni di capacità. Durante il tempo occorrente per lo svolgimento della perizia, su richiesta del difensore, possono essere assunte prove in grado di condurre alla pronuncia di una sentenza di proscioglimento. Quando vi sia pericolo nel ritardo può essere assunta ogni altra prova richiesta dalle parti.
Sono tutelati da un’immunità relativa (limitatamente alle opinioni espresse e ai voti dati nell’esercizio delle funzioni che esercitano): ✓ Membri del Parlamento ✓ Consiglieri regionali ✓ Giudici della C.C. ✓ Componenti del CSM
Sono tutelati da un’immunità assoluta: ✓ Pontefice ✓ Capi di stato esteri e le persone del seguito ✓ Agenti diplomatici stranieri accreditati presso lo stato italiano e presso la santa sede ✓ Diplomatici e inviati della santa sede e i dignitari della chiesa in
- Della facoltà di nominare un difensore di fiducia con l‘avvertimento che in mancanza sarà assistito da quello nominato d’ufficio
- Dell’obbligo di retribuire il difensore d’ufficio ove non sussistano le condizioni per accedere al patrocinio a spese dello stato, e l’avvertimento che in caso di insolvenza procederà ad esecuzione forzata nei suoi confronti
- Del diritto di interpretare ed alla traduzione di atti fondamentali
- Delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello stato
La persona sottoposta alle indagini
L’art. 61 stabilisce che: “i diritti e le garanzie dell’imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini preliminari”; alla stessa persona sono applicabili tutte le altre disposizioni che afferiscono all’imputato , salvo sia diversamente stabilito. Ratio della norma: anticipare il riconoscimento delle garanzie e dei diritti di difesa (che normalmente competono all’imputato) al momento in cui non è ancora stata formalizzata un’imputazione ma di fatto esiste un’investigazione a carico di una persona determinata, propedeutica alla formulazione di un’accusa.
Del resto determinate istanze di garanzia predisposte formalmente per l’imputato, come le regole che presiedono lo svolgimento dell’interrogatorio (es. il diritto di rifiutarsi di rispondere, così come gli avvisi che presiedono al divenire testimone sul fatto altrui) trovano il luogo elettivo proprio nell’ambito della fase delle indagini preliminari. In particolare l’interrogatorio , ove richiesto quando il PM ha terminato la sua attività di indagine e notificato l’avviso di chiusura (svelando in tal modo l’intento di svolgere l’azione penale, nonché mettendo l’indagato a conoscenza dell’imputazione provvisoria e ponendogli a disposizione il fascicolo investigativo), possiede un palese significato difensivo che è in grado di esplicare tutte le potenzialità proprio in un momento anteriore alla formulazione dell’imputazione al fine di fornire elementi che possono, alternativamente, convincere il PM dell’opportunità di un’archiviazione, o precostituirsi una strategia difensiva. In questo senso, l’impossibile estensione dei diritti ascritti all’imputato avrebbe determinato un grave ed inaccettabile disequilibrio processuale.
CAPITOLO 6: LA PARTE CIVILE
Generalità
Accanto alla figura del PM e a quella dell’imputato (unità minima del processo penale) possono comparire altri personaggi destinati ad assumere la qualità di parte:
- La persona che intenda far valere il diritto al risarcimento , di natura civile, costituendosi parte civile direttamente nella sede penale (ai fini della concentrazione dell’accertamento e della decisione della responsabilità penale e di quella civile - fra di loro interferenti - in un’unica sede di giudizio)
- A fronte della pretesa civilistica dispiegata dal danneggiato costituitosi parte civile, si profila la possibilità che un’ulteriore personaggio venga chiamato a rispondere dei danni, in ragione di una sua specifica posizione di garanzia prevista da norme di diritto civile. Si avrà riguardo in tal modo alla figura del responsabile civile.
- Particolari ipotesi per cui della eventuale sanzione pecuniaria può essere chiamato a rispondere un soggetto diverso dall’imputato, definito per ciò civilmente obbligato per la pena pecuniaria. Tutte queste figure sono accomunate dal fatto di essere eventuali che, all’occorrenza, divengono a tutti gli effetti parti del processo.
La parte civile
Può costituirsi parte civile nel processo penale il soggetto che assume di aver ricevuto un danno dal reato e ne invoca la riparazione nelle forme del ¹risarcimento o della ²restituzione.
- Ex art.185 c.p.: “ ¹ogni reato obbliga alle restituzioni a norma delle leggi civili; ²ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga il colpevole (o le persone che devono rispondere per il fatto di lui) al risarcimento. Dunque un’unica condotta presenta un duplice risvolto di illiceità , attinente al profilo penale e a quello civile.
- Ex art. 75 c.p.p.: “il soggetto al quale ha recato danno, ovvero i suoi successori universali, possono esercitare nel processo penale l’azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all’art. 185 c.p.” La possibilità di esercitare la pretesa civile direttamente nel processo penale risponde ad un’esigenza di semplificazione e di concentrazione.
La disposizione considera anche la possibile non coincidenza tra il titolare del bene giuridico protetto dalla norma penale (la persona offesa dal reato) ed il soggetto cui il reato ha recato danno. Es. eredi della persona uccisa. Si tratta di provare esclusivamente ¹ l’esistenza di un danno patrimoniale o non (danno morale) derivante da una posizione giuridica di diritto soggettivo (no interesse legittimo o mero interesse) e la sua ² dipendenza dal fatto- reato. La possibilità di avanzare istanze risarcitorie motivate su voci di danno non patrimoniale (es. per sofferenze psico-fisiche) amplia il novero dei soggetti legittimati ad esercitare la pretesa risarcitoria.
Il diritto della persona danneggiata dal reato alla restituzione e al risarcimento del danno patrimoniale ha natura civilistica , e le disposizioni dell’art. 185 c.p. non hanno efficacia costitutiva di tali diritti ma mera funzione di regole integratrici dei principi generali degli artt. 2043 e 2059 c.c. Dunque al diritto del danneggiato dal reato al risarcimento del danno non si applicano i principi attinenti alla successione nel tempo delle leggi penali, fissati dall’art. 2 c.p., ma il principio dell’art. 11 preleggi (“la l. non dispone che per l’avvenire, essa non ha effetto retroattivo” ), e pertanto il diritto al risarcimento permane anche a seguito di abolitio criminis, a nulla rilevando le successive modifiche legislative, che non abbiano espressamente disposto sui diritti di questi.
Rapporti tra azione civile e azione penale
La costituzione di parte civile nel processo penale , consentita ex art. 74 c.p.p., rappresenta un’eccezione all’ordinaria regola per cui i danni civilistici andrebbero chiesti nelle opportune sedi della giurisdizione civile. Per questa ragione è prevista un’apposita disciplina per i rapporti intercorrenti tra l’azione civile e l’azione penale (art.75). Il danneggiato da reato può legittimamente spiegare la propria pretesa risarcitoria dinnanzi al giudice civile instaurando un procedimento autonomo. In tal caso l’azione proseguirà nel suo alveo naturale, salvo che il danneggiato non intenda trasferirla in sede penale: il trasferimento è sempre possibile a condizione che in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato (in tal caso si intendono rinunciati gli atti del giudizio civile per cui è il giudice penale a dover provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio civile).
a. L’azione prosegue in sede civile se è iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte civile. Non si determina la sospensione del processo penale né l’effetto vincolante della sentenza penale irrevocabile perché la prosecuzione dell’azione in sede civile non dipende da una scelta volontaria del danneggiato ma dalla sua esclusione per cui non possono essere considerati legittimi i condizionamenti derivanti dal processo penale che ha seguito il suo corso (lo stesso vale per l’imputato che abbia richiesto: il patteggiamento, il giudizio abbreviato, o anche se il procedimento sia stato sospeso per l’incapacità dell’imputato) b. Se l’azione viene proposta nella sua sede naturale dopo che è stata compiuta la costituzione di parte civile nel processo penale (o dopo la pronuncia della sentenza penale di primo grado) è il procedimento civile a subire dei condizionamenti: è sospeso sino all’irrevocabilità della decisione emessa in sede penale. Il trasferimento dell’azione nella sede civile implica la revoca implicita della costituzione di parte civile (art.82 co.2). Ex artt. 651-652 la sentenza irrevocabile di condanna è vincolante nel giudizio civile quanto all’accertamento della ¹sussistenza del fatto, della sua² illiceità e dell’³affermazione che l’imputato lo ha commesso; la sentenza irrevocabile di assoluzione , specularmente, è vincolante quanto all’accertamento che ¹il fatto non sussiste, ² che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato commesso ma è ³scriminato una causa di giustificazione.
Se il danneggiato da un reato agisce dinnanzi al giudice civile per il risarcimento del danno morale e di quello biologico e, successivamente, si costituisce parte civile nel processo penale chiedendo il risarcimento dei soli danni patrimoniali , il giudizio civile non va sospeso, in virtù del principio di autonomia e separazione del giudizio civile da quello penale (art. 75: qualora il medesimo fatto illecito produca diversi tipi di danno, il danneggiato può pretendere il risarcimento di ciascuno di essi separatamente dagli altri, agendo in sede civile per un tipo e poi costituendosi parte civile nel giudizio penale per l’altro)
Formalità della costituzione di parte civile
Il trapianto dell’azione civile nel processo penale impone un adeguamento alle caratteristiche formali che riguardano le attività processuali tipiche della sede naturale. Per questo si prevede che la pretesa (di diritto soggettivo) avvenga in forma scritta c.d. dichiarazione di costituzione di parte civile , che è depositata nella cancelleria del giudice che procede o è presentata direttamente in udienza.
- c.d. revoca espressa: dichiarazione fatta personalmente dalla parte o da un suo procuratore speciale, ¹oralmente in udienza o ²con atto scritto depositato in cancelleria e notificato alle altre parti
- c.d. revoca tacita (determinata da un comportamento rilevante):
- La parte civile trasferisce l’azione davanti al giudice naturalmente competente a conoscere della sua pretesa risarcitoria o restitutoria
- Nel corso della discussione finale del dibattimento di 1’ grado non presenta le conclusioni scritte previste dall’art. 523 (che devono comprendere, qualora sia richiesto il risarcimento dei danni, anche la determinazione del loro ammontare). A seguito della revoca (espressa o tacita) il danneggiato conserva il potere di agire nella sede civile.
Capitolo 7: il responsabile civile ed il civilmente obbligato per la pena pecuniaria
Le obbligazioni civili per il fatto altrui: il responsabile civile
Il responsabile civile , ex artt. 185 c.p. e 2047 ss. c.c., è tenuto al risarcimento del danno in luogo dell’imputato (c.d. responsabilità per fatto altrui). Es. responsabilità dei genitori per il fatto illecito dei figli minori: ove siano imputabili penalmente, saranno i genitori a rispondere per le obbligazioni civili determinatesi a seguito del fatto di reato. La comparsa nel processo del responsabile civile dipende ineluttabilmente dalla costituzione di parte civile del danneggiato dal reato , cui può seguire:
- Un intervento volontario da parte di colui che debba rispondere del danno a norma delle leggi civili
- Una citazione di questi Ex art. 83 il responsabile civile può essere citato con decreto dal giudice in seguito alla richiesta della parte civile (o del PM quando agisce temporaneamente con l’esercizio dell’azione civile in favore del danneggiato incapace, infermo di mente o minore).
- La citazione non può risalire ad un momento anteriore rispetto a quando è consentita la costituzione di parte civile e può essere disposta al più tardi per il dibattimento (cioè nel corso degli a.i.), sin quando il giudice non abbia provveduto a controllare la regolare costituzione delle parti.
- La citazione è ordinata dal giudice con un decreto che deve contenere i minimi strutturali della vocatio in iudicium di natura civile , quindi: ¹le indicazioni sulla persona costituita parte civile, ²le generalità del responsabile civile, ³l’indicazione del petitum (domanda spiegata dalla parte civile), ⁴l’invito a costituirsi nei modi previsti dalla legge. Il responsabile civile deve costituirsi mediante dichiarazione scritta depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata direttamente in udienza. La dipendenza di tale soggetto dalle vicende della parte civile impone che qualora la costituzione di parte civile sia revocata o sia ordinata l’esclusione della stessa parte civile, la citazione (o l’intervento volontario) del responsabile civile perde efficacia. Il responsabile civile può essere altresì estromesso: ¹su sua richiesta, ²su richiesta delle altre parti, ³su iniziativa officiosa del giudice. L’estromissione (salvo nel caso in cui sia chiesta dalla parte civile) non impedisce, nei suoi riguardi, l’esercizio dell’azione civile nella sede naturale. Ordinata la citazione del responsabile civile nei limiti cronologici visti, questi può costituirsi in ogni stato e grado del processo. Diversamente nel caso nel caso dell’intervento volontario dovrà rispettare i termini stabiliti per la costituzione di parte civile. Una tutela del responsabile civile, nel caso in cui abbia potuto costituirsi solo a processo avviato (nel quale sono già consunte possibili attività difensive), l’art. 86 co. 2 consente al responsabile civile di chiedere la propria estromissione.
Il civilmente obbligato per la pena pecuniaria
Gli artt. 196 e 197 definiscono la figura del civilmente obbligato per la pena pecuniaria come quel soggetto su cui incombe ¹l’obbligo di pagamento di una somma pari all’ammontare della multa o dell’ammenda comminata a carico del condannato per uno specifico rapporto di autorità, direzione o vigilanza, di rappresentanza o amministrazione che li lega a quest’ultimo. Es.: caso in cui il condannato sia insolvibile e che il reato costituisca violazione dei doveri inerenti alla qualità rivestita dal colpevole oppure sia stato commesso nell’interesse della persona giuridica amministrata o rappresentata dallo stesso condannato.
Il civilmente obbligato risponde anche per la ² violazione di disposizioni che era tenuto a far osservare e delle quali non debba rispondere penalmente. Trattandosi anche in questo caso di un’obbligazione di natura civilistica è indifferente che la persona chiamata a rispondere dell’insolvenza del condannato sia una P.F. o una P.G. (esclusi: stato, regioni, province e comuni). La citazione della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria è ordinata per l’udienza preliminare o per il giudizio, su richiesta del PM o dell’imputato. In mancanza di citazione, il civilmente obbligato non ha la facoltà di intervenire volontariamente.
La statuizione di condanna del civilmente obbligato per la pena pecuniaria segue:
- Alla condanna dell’imputato
- A una precisa affermazione di responsabilità, ex artt. 196-197 c.p. Il civilmente obbligato per la pena pecuniaria è legittimato a proporre opposizione avverso il decreto penale solo ove con tale provvedimento monitorio sia stata affermata la sua responsabilità, in quanto esso può essere chiamato a pagare la pena corrispondente alla sanzione pecuniaria inflitta all’imputato, nel caso di insolvenza di quest’ultimo e quando nei suoi cfr. vi sia una specifica statuizione di condanna.
Capitolo 8: la persona offesa dal reato e gli enti esponenziali
La persona offesa dal reato
La persona offesa dal reato si identifica nel titolare del bene giuridico la cui lesione o la cui messa in pericolo costituisce l’essenza della condotta penalmente illecita.
- La persona offesa (o vittima del reato) può essere una P.F. o una P.G. (es. furto a danno di una società).
- Spesso vi è coincidenza tra la persona offesa e il danneggiato da reato (cui è consentito costituirsi parte civile), perché alla lesione del bene giuridico protetto può corrispondere un danno patrimoniale, ma non sempre accade (es. omicidio, ove alla vittima del reato –titolare del bene giuridico leso- si sostituiscono i prossimi congiunti, ai quali sono attribuiti gli stessi diritti e facoltà della persona offesa deceduta). Alla persona offesa non è riconosciuta la qualità di parte , ma comunque sono enucleati una serie di diritti e facoltà che consentono una, seppur minima, attività processuale:
- L’art. 90 rinvia alle altre disposizioni del codice per l’enucleazione di tali diritti e facoltà, prevedendo una generale legittimazione ad indicare gli elementi di prova e prestare memorie in ogni stato e grado del procedimento (ad esclusione del giudizio di cassazione)
- La persona offesa, in fase di indagini preliminari :
- Riceve l’informazione di garanzia
- Può nominare un difensore
- Può partecipare agli accertamenti tecnici non ripetibili disposti dal PM
- Può sollecitare il PM alla promozione di un incidente probatorio, può assistervi, può opporsi alla richiesta di archiviazione
- Può sollecitare il Procuratore Generale all’avocazione delle indagini
- Dopo l’esercizio dell’azione penale :
- Riceve la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, del decreto che dispone il giudizio, del decreto di citazione diretta a giudizio
- Ha facoltà di suggerire domande nel corso dell’esame testimoniale
- Può sollecitare il PM affinchè proponga impugnazione ad ogni effetto penale Si tratta di poteri indiretti esercitabili o per mezzo di una parte (il Pm) o validamente esperibili nel caso dell’inazione della pubblica accusa (opposizione all’archiviazione, richiesta di avocazione), oppure consistenti in un mero potere di conoscenza. La persona offesa può esercitare una sorta di potere di veto soltanto di fronte alla possibile pretesa inquirente di adire le forme monitorie (decreto penale di condanna): nei procedimenti per reati procedibili a querela di parte, la persona offesa dal reato, all’atto di presentazione della querela può dichiarare di opporsi all’eventuale ricorso al procedimento per decreto.
Le associazioni e gli enti rappresentativi di interessi lesi dal reato
L’art. 91 disciplina l’ingresso nel procedimento penale degli enti e associazioni senza scopo di lucro cui siano state riconosciute per atto legislativo le finalità di tutela degli interessi lesi dal reato. Si tratta dei c.d. enti esponenziali , che rappresentano interessi trascendenti la dimensione singola dell’individuo , cui vengono attribuite gli stessi diritti e facoltà spettanti alla persona offesa (che possono essere esercitati in qualunque stato e grado del procedimento; come la persona offesa, hanno anche la facoltà di partecipare al giudizio dinnanzi alla suprema corte ).
- Gli enti esponenziali si collocano in una posizione intermedia tra la collettività generale e gli interessi del singolo. Il loro ingresso nel procedimento penale è stato impostato per rispondere a un diverso garantismo sociale o collettivo ove il ruolo del singolo è trasfuso nel ruolo di gruppi portatori di interessi esponenziali diffusi (es. associazioni per la tutela dell’ambiente o dell’ecologia).
- Al pari della persona offesa possono attivarsi nel procedimento intervenendo in esso, restando però soggetti senza divenire parti. Gli enti esponenziali non sono titolari di un interesse penalmente protetto, quindi non