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riassunto dettagliato del manuale
Tipologia: Sintesi del corso
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Art.2 - La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. | Lo stato riconosce diritti preesistenti, i diritti inviolabili dell’uomo. Diritti naturali che lo stato non concede, ma riconosce in quanto esistenti a differenza dello stato liberale che concedeva diritti. Può essere inteso in maniera diversa. Questi diritti sono categoria chiusa o aperta? Non è una categoria chiusa. Es. 1 Germania (ancora non ci riguardano). All’inizio di ogni 10ennio si fa censimento della popolazione. 1981 problema col censimento tedesco. Tutte le informazioni potevano essere usata a fini pubblici in maniera indiscriminata. Articolo impugnato davanti a corte cost tedesca sulla base che questo avvalersi di info lede il diritto alla privacy delle persone. Nell’83 con sent dichiara illegittimo questo articolo. Il censimento verrà rinviato di qualche anno. Ci interessa il ragionamento della corte cost. Corte cost dice di dover individuare diritto fondamentale per regolare materia anche in futuro ed enuncia esistenza di un nuovo diritto fondamentale “diritto alla autodeterminazione informativa”. Conseguenza sul piano processuale, senza bisogno di cambiare la cost, quel diritto per essere compresso deve soddisfare riserva di legge (casi e modi) e di giurisdizione (atto motivato). Dice che la dignità dell’uomo è intangibile. Dove c’è compressione della dignità umana, lì c’è diritto fondamentale da difendere.
In ITA niente di questo genere. Sì legge sulla privacy, ma questa garanzia non vincola il legislatore più di tanto. Es. con le indagini sul terrorismo, le normative processuali tra vari paesi dovrebbero essere uniformi. Quando parleremo della polizia giudiziaria l’attività di polizia è in larga parte non regolata. Se l’att di polizia non tocca diritti fondamentali (o si ritiene che non li tocchi), c’è molta più libertà come ad esempio il pedinamento. In teoria sono info personali coperte dalla privacy. Adesso c’è anche pedinamento satellitare. Per l’ITA questo tipo di indagine non insidia diritto fondamentale, in Germania invece sì.
Es. 2 altra possibilità di compiere indagini investigative nuove grazie a sviluppo tecnologico. È possibile effettuare perquisizione a distanza attraverso malware. Si possono effettuare vere e proprie intercettazioni ambientali. Qui c’è art.15 cost. è possibile anche ispezionare tutto l’hard disk del computer. In Germania, nel 2008, una legge di qualche mese prima. In un Land tedesco (la polizia è organizzata per Land, ciascun Land ha la sua legge di polizia) riforma della legge di polizia, prevedendo perquisizioni tramite malware, senza limiti importanti. Giuri tedesca si incazza per violazione dignità. Non solo c’è in gioco l’art.10 della cost tedesca (= al nostro 15), ma c’è anche in gioco violazione dignità se ispeziono cose fuori dal campo delle comunicazioni (es, video, foto). Con sent. 2008 corte cost formula il diritto fondamentale all’uso confidenziale delle tecnologie informatiche risposta del legislatore che disciplina casi e modi di uso delle perquise on line + autorizzazione autorità giudiziaria.
In ITA per anni non si è parlato di questo problema. Viene fuori l’anno scorso. Luglio 2016 la corte cass a sez unite affronta problema dei trojan horses (captatori informatici) che affronta il problema in modo molto blando. Caso di intercettazione ambientale in un procedimento riguardo la criminalità organizzata. Qui esiste norma cpp (’93) che parla di questi captatori ma si parla in generale di strumenti telematici. Dicono che diritto è coperto dall’art.15 cost ma comunque il diritto è stato compresso nei limiti della legge perché ma norma del cpp si esprime in questi termini soprattutto per criminalità organizzata. Poi c’è un obiter dictum della corte. Adesso c’è un progetto di legge sulle intercettazioni. La legge 103/2017 delega al gov per rivedere normativa ma lo fa nell’ambito della sent della corte cassaz come se riguardasse solo il diritto fondamentale ex art.15. Non è così. Non si parla solo di comunicazioni, si parla di molto altro perché nel computer non ci sono solo comunicazioni. Se mi trovo fuori da casa e mi intercettano non sono tutelata da art.15. quindi c’è un problema grosso di dignità ecco perché la corte cost tedesca lo dice chiaramente. NOI NO.
Art.3 = tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. | Norma che ha ispirato il principio di ragionevolezza. È irragionevole trattare diversamente dei soggetti nel processo penale. È in gioco anche il diritto di difesa ma anche la equiparazione delle parti. All’epoca quando la corte cost si trovava di fronte a questa asimmetria di partenza (che è assolutamente naturale) tra accusa e difesa, questa asimmetria non giustifica lo strapotere dell’accusa. Per questo non basta solo l’art.24.2, ma viene in gioco art.3 sotto il profilo della parità delle armi. Art.111 evoca chiaramente la parità delle armi sul terreno processuale. Fino al ’99 era l’art. 3 che aveva questa funzione perché il 111 non era ancora stato modificato.
Art. 13 – LIBERTA’ PERSONALE Comma 1 = La libertà personale è inviolabile. | Inviolabile non vuol dire inviolabilità assoluta ma relativa. C’è una parte del diritto che non può essere compressa come ad esempio nel caso della detenzione. Anche un detenuto ha dignità. Nel carcere infatti ci sono diversi settori dove questa libertà personale è regolata diversamente. Ad esempio il 41-bis ord penitenziario (carcere duro) ci sono soggetti che devono essere isolati dal resto del mondo (mafiosi). La limitazione è ben superiore. Gli atri detenuti hanno ora d’aria, di cucinare, bombole del gas. Ci sono quindi graduazioni della privazione della libertà. Ci sono sent. corte cost ha affermato che anche i detenuti hanno diritto ad una certa libertà. Quel nucleo incomprimibile è la dignità dell’individuo.
Comma 2 = Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. | Indicazione di procedura molto chiara. Non è possibile che l’autorità di polizia proceda a queste misure senza la previsione legislativa e un atto motivato dell’aut giudiziaria.
Art.24.2 – DIRITTO DI DIFESA La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Tutte le scelte normative ruotano intorno a questo articolo.
Struttura del procedimento 1930 diversa da quella odierna.
Art.24.2 fu attuato tramite legge del ’55 (anno prima funzione corte cost). Il diritto di difesa era inesistente fino all’istruzione formale. Questa legge si limita ad estendere alcune garanzie difensive SOLO per la fase dell’istruzione formale (non sommaria, non pre istruttoria). Ci sono voluti tutti gli anni ’60 per arrivare all’applicazione uniforme dell’art.24.2 (grazie a sentt del ’65 e ’68). Qual è stata la conseguenza? non essendoci separazione tra fase preliminare e fase del giudizio ed avendo caricato la fase preliminare di garanzie difensive, questa fase diventa super importante. Anche se la corte cost ha sempre detto che l’art.24.2 si deve applicare a tutto il processo, compatibilmente con esigenza di riservatezza della fase preliminari. Insomma diventa un delirio. Crea un problema per la durata del procedimento penale. Per questa ragione si cerca di rivedere modello processuale. In quasi 20 anni (metà anni ’60 – metà anni ’80), riforma strutturale importante del processo, convinti di snellire procedura. Negli anni ’80 c’è l’eliminazione della fase pre- istruttoria.
Art.25.1 – P. DEL GIUDICE NATURALE PRECOSTITUITO PER LEGGE Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. | Primo requisito dell’imparzialità. Quindi si deve regolare la competenza e lo si fa con altri due criteri:
Deroga a queste regole per far salva imparzialità. Si fa con 2 istituti:
Art.27.2 – P. DI PRESUNZIONE D’INNOCENZA L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. | Presunzione di innocenza nei secoli non valeva per tutti allo stesso modo. Calibrata sul tipo di reato e sul ceto sociale di provenienza. Vale nei confronti di tutti allo stesso modo ora, anche con riguardo alle circostanze. Quindi chi se ne frega della flagranza di reato, sono tutti innocenti fino alla condanna definitiva, passata in giudicato, non più impugnabile.
Due ripercussioni sul piano processuale:
Art. La giustizia è amministrata in nome del popolo I giudici sono soggetti soltanto alla legge. | Soltanto = Il PM nasce come procuratore del re. Dopo lo diventa della repubblica. No legame con l’esecutivo che influisce sull’imparzialità.
Legge = j non è più bocca della legge. Oggi l’espressione legge implica quella parlamentare, quella internazionale, quella europea (UE), corte di strasburgo, consiglio d’europa. Spesso le norme sono di formazione giurisprudenziale (non come il common law).
Art. Comma 1 = La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario. | È cruciale il tema del reclutamento dei magistrati. Differenza civil e common law. Nel common tra persone esperte di diritto (avvocati, docenti universitari). Da noi i magistrati sono da sempre pensati come funzionari del re. Il superamento della monarchia francese che ha ispirato i sistemi giuridici dell’europa continentale, i magistrati sono rimasti funzionari della repubblica. Vengono reclutati con concorso pubblico. I nostri magistrati entrano in attività relativamente giovani. Una volta i concorsi erano organizzati dal ministero della giustizia, oggi solo formalmente, in realtà con supervisione del CSM. È un punto importante. Chi critica i magistrati che tramite il penale fanno “politica”, li critica da questo punto di vista. Nei sistemi di common law può fare politica perché la nomina è politica. Da noi sono pubblici amministratori, per questo dev’essere soggetto alla legge. I giudici però sono dei pubblici funzionari ma l’amm della giustizia non è pubblica amm come tutte le altre. Il reclutamento burocratico scelto dall’ord di civil law porta ad accentuare la dipendenza dalla legge ma anche le parti contribuiscono alla formazione della decisione nel processo penale.
Eccezioni: i provvedimenti disciplinari. Il più grave è la radiazione. Una tipa è stata radiata perché dopo 8 anni ha deciso di depositare motivazioni di una sentenza ma come cazzo fai. Incompatibilità ambientale = il CSM avvia procedimento per incompatibilità ambientale. Ragione per spostare giudice. Comunque è un organismo indipendente dalla politica (in linea teorica, parzialmente).
Art. L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria. | Le varie polizie (principali sono 3 che aiutano autorità giudiziaria). Si è voluto evitare che la polizia dipendesse dall’esecutivo. L’autorità giudiziaria penale (PM) deve avere qualcuno a cui dare ordini (sequestri, pedinamenti, sopralluoghi) e questa è la polizia giudiziaria (art.55 ss). La polizia giudiziaria è una funzione e non un organo.
Art. Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale. | Esercitare azione penale = di fronte ad ogni notizia di reato deve attivarsi avviando un’indagine che può durare molto tempo. Ha come obiettivo il capire se è possibile formulare un’accusa e quindi esercitare azione penale. Quindi è la richiesta al j di portare a giudizio un imputato, sulla base dei risultati dell’indagine. Obbligatorietà = riguarda l’imparzialità. La discrezionalità pone un problema politico. Chi è che stabilisce se un reato va perseguito o meno. I casi a querela di parte = se uno riceve lesione non gravissima colposa, deve presentare querela. La mancanza di querela è ostacolo all’esercizio dell’azione penale. Es. casi di violenza sessuale. Negli altri casi si tratti di reati non gravissimi che adesso vogliono estendere ulteriormente. In quei casi la notizia di reato non comporta l’immediato attivarsi perché serve querela di parte. L’archiviazione è il riconoscimento che l’azione penale non può avere successo, negazione dell’esercizio dell’azione penale. Tra i casi di possibile archiviazione ce n’è uno che erode lo spazio dell’esercizio speciale tenuità del fatto = quel fatto è reato ma è tenue (furto del chiodo arrugginito, no danno ma sempre furto è). Il fatto che il PM è obbligato a farlo non significa che sia l’unica a poterlo fare. È compatibile con l’art. l’attribuzione di esercizio dell’azione penale ad altri soggetti. In ogni caso però il PM deve poterla esercitare, anche se attribuita ad altri. Non può essere sostitutiva. Esistono ordinamenti (spagnolo, francese e tedesco) che ammettono l’azione penale del privato. Noi no. Coordinato con poteri del PM. L’Ita si caratterizza per attribuzione in via esclusiva. Esiste disp di coordinamento emanata nell’89 che abroga tutte le disp che attribuiscono a soggetti diversi dal PM l’esercizio dell’azione penale.
Art. PRIMA VERSIONE c.1 = (oggi c.6) obbligo di motivazione del j sia in fatto che in diritto c.2 = (oggi c.7) per provv sulla libertà personale è sempre ammesso ricorso x cass x violaz di legge. Cass dà la corretta interpretazione della norma.
L. cost. 2/’99 inseriti 5 commi. 2 fattori:
Comma 1 = La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. | P. DEL GIUSTO PROCESSO + P. DI LEGALITÀ
Comma 2 = Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. | p. che valgono per tutti i tipi di processo: P. DEL CONTRADDITTORIO = diritto dei sogg di interloquire davanti ad un j per dimostrare le proprie ragioni P. DELLA PARITA’ DELLE ARMI = con art.3. c’è un’asimmetria di fondo perché PM è un funzionario dello stato, non ha problemi di spesa e ha poteri coercitivi P. TERZIETA’ ED IMPARZIALITA’ DEL J = art.6 CEDU. Terzietà : separazione tra PM (parte) e j (super partes). Imparzialità : riguarda la persona del j. P. DELLA RAGIONEVOLE DURATA = doppia lettura: a) p. di garanzia dell’imputato; b) p. di garanzia per la parte lesa (ma ci sono derive repressive applicate con giustizia sommaria e abuso delle misure di sicurezza). ITA condannata da corte EDU per eccessiva durata dei processi L. Pinto = processo deve durare nel complesso max 6 anni + requisiti restrittivi per ricorso a corte EDU (prima bisogna rivolgersi alla corte d’appello).
Comma 3 = Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua. | Traduzione letterale dell’art.6 CEDU. Ogni accusato ha diritto di:
Essere informato in breve temo e in lingua a lui comprensibile della natura e motivi di accusa a suo carico;
Libro I: Soggetti
Titolo I: Giudice (artt. 1-49)
Titolo II: Pubblico ministero (artt. 50 - 54-quater)
Titolo III: Polizia giudiziaria (artt. 55-59)
Titolo IV: L'imputato (artt. 60-73)
Titolo V: Parte civile, responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria (74-89)
Titolo VI: Persona offesa dal reato (artt. 90-95)
Titolo VII: Difensore (artt. 96-108)
Libro II: Atti
Titolo I: Disposizioni preliminari (artt. 109-124)
Titolo II: Atti e provvedimenti del giudice (artt. 125-133)
Titolo III: Documentazione degli atti (artt. 134-142)
Titolo IV: Traduzione degli atti (artt. 143-147)
Titolo V: Notificazioni (artt. 148-171)
Titolo VI: Termini (artt. 172-176)
Titolo VII: Nullità (artt. 177-186)
Libro III: Prove
Titolo I: Disposizioni generali (artt. 187-193)
Titolo II: Mezzi di prova (art. 194-243)
Titolo III: Mezzi di ricerca della prova (artt. 244-271)
Libro IV: Misure Cautelari
Titolo I: Misure cautelari personali (artt. 272-315)
Titolo II: Misure cautelari reali (artt. 316-325)
Libro V: Indagini preliminari e udienza preliminare
Titolo I: Disposizioni generali (artt. 326-329)
Titolo II: Notizia di reato (artt. 330-335)
Titolo III: Condizioni di procedibilità (artt. 336-346)
Titolo IV: Attività a iniziativa della polizia giudiziaria (artt. 347-357)
Titolo V: Attività del pubblico ministero (artt. 358-378)
Titolo VI: Arresto in flagranza e fermo (artt. 379-391)
Titolo VI bis: Investigazioni difensive (artt. 391 bis-391 nonies)
Titolo VII: Incidente probatorio (artt. 392-404)
Titolo VIII: Chiusura delle indagini preliminari (artt. 405-415 bis)
Titolo IX: Udienza preliminare (artt. 416-433)
Titolo X: Revoca della sentenza di non luogo a procedere (artt. 434-437)
Libro VI: Procedimenti speciali
Titolo I: Giudizio abbreviato (artt. 438-443)
Titolo II: Applicazione della pena su richiesta delle parti (artt. 444-448)
Titolo III: Giudizio direttissimo (artt. 449-452)
Titolo IV: Giudizio immediato (artt. 453-458)
Titolo V: Procedimento per decreto (artt. 459-464)
Titolo V-bis: Sospensione del procedimento con messa alla prova (artt. 464-bis- 464-novies)
Libro VII: Giudizio
Titolo I: Atti preliminari al dibattimento (artt. 465-469)
Titolo II: Dibattimento (artt. 470-524)
Titolo III: Sentenza (artt. 525-548)
Libro VIII: Procedimenti davanti al tribunale in composizione monocratica
Titolo I: Disposizione generale (art. 549)
Titolo II: Citazione diretta a giudizio (artt. 550-555)
Titolo III: Procedimenti speciali (artt. 556-558)
Titolo IV: Dibattimento (artt. 559-567)
Libro IX: Impugnazioni
Titolo I: Disposizioni generali (artt. 568-592)
Titolo II: Appello (artt. 593-605)
Titolo III: Ricorso per cassazione (artt. 606-628)
Titolo IV: Revisione (artt. 629-647)
Codice previgente = modello inquisitorio Codice ’88 = modello accusatorio. Parte statica (Libri I – IV) – Parte dinamica (Libri V – XI).
Libro I – SOGGETTI Titolo I: Giudice (artt. 1-49) Titolo II: Pubblico ministero (artt. 50-54-quater) Titolo III: Polizia giudiziaria (artt. 55-59) Titolo IV: L'imputato (artt. 60-73) Titolo V: Parte civile, responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria (74-89) Titolo VI: Persona offesa dal reato (artt. 90-95) Titolo VII: Difensore (artt. 96-108)
Distinzione tra soggetto e parte PARTE: PM; imputato; parte civile.
Iniziamo con il GIUDICE
Art.1 – Giurisdizione penale
1. La giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario secondo le norme di questo codice. | Solo il j e non qualsiasi magistrato può essere titolare di funzioni giurisdizionali penali. Il j è creazione esclusiva delle norme dell’ord penitenziario.
Infatti, valido esercizio della funzione è condizionato dalla ritualità dell’investitura | Art.178 – Nullita' di ordine generale
1. È sempre prescritta a pena di nullità [ assoluta ] l'osservanza delle disposizioni concernenti: a) le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario;
Art.33 – Capacità del giudice
1. Le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi sono stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario.
Serie di hp dichiarate processualmente irrilevanti (fuori da nullità assoluta ex art.178)
2. Non si considerano attinenti alla capacità del giudice le disposizioni sulla: A) destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni, unico elemento rilevante ai fini dell’incapacità del j è quello della qualifica richiesta per esercizio funzioni giudiziarie, che quindi ricade nell’ambito di operatività dell’art.178.
B) sulla formazione dei collegi e riguarda le disp che regolano la composizione dell’organo giud nel caso di assegnazione di un num di j superiore a quello necessario per la costituzione dell’ufficio
C) sulla assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici riguarda la distribuzione delle cause tra i j ugualmente legittimati.
3. Non si considerano altresì attinenti alla capacità del giudice né al numero dei giudici necessario per costituire l'organo giudicante le disposizioni sull'attribuzione degli affari penali al tribunale collegiale o monocratico. | Riguarda la possibilità di giudicare in due diverse composizioni: collegiale (3 j) e monocratico.
Sottocategorie di j:
Straordinari = istituiti ex post (dopo il fatto). Non si possono istituire in Ita a differenza di altri ord (es. Guantanamo).
Speciali = sono figure estranee alle norme dell’ord giudiziario. Riguardano materie particolari.
Ordinari :
Specializzati = non sono vietati. Ad es. il tribunale dei minori.
Giurisdizione penale è autosufficiente = ha cognizione autonoma su tutte le questioni strumentali alla pronuncia finale.
Art. 2 – Cognizione del giudice
1. Il giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito. | È un dovere. La questione è un antecedente logico-giuridico. (es. ricettazione = bisogna prima stabilire la provenienza delittuosa del denaro). 2. La decisione del giudice penale che risolve incidentalmente una questione civile, amministrativa o penale non ha efficacia vincolante in nessun altro processo. | È una pronuncia incidentale (cognitio incidenter tantum) che non ha efficacia vincolante in altri processi.
Art. 479 – Questioni civili o amministrative una qualsiasi altra questione diversa da art.
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 3, qualora la decisione A) sull'esistenza del reato dipenda dalla risoluzione di una controversia civile o amministrativa B) di particolare complessità, per la quale sia C) già in corso un procedimento presso il giudice competente, il giudice penale, D) se la legge non pone limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa, può disporre la sospensione del dibattimento, fino a che la questione non sia stata decisa con sentenza passata in giudicato. | Solo durante il dibattimento. Non è un dovere. 4 requisiti: a) risoluzione della controversia deve condizionare la decisione sull’esistenza del reato = è irrilevante che riguardi altri elementi come condizioni di punibilità / circostanza aggravante. b) la serietà non basta, serve la particolare complessità c) già in corso il relativo procedimento presso j civile / amm d) no limitazioni da parte della legge civile / amm alla prova della situaz sogg controversa 2. La sospensione è disposta con ordinanza, contro la quale può essere proposto ricorso per cassazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo. | Da tutte le parti, no effetto sospensivo. 3. Qualora il giudizio civile o amministrativo non si sia concluso nel termine di un anno, il giudice, anche di ufficio, può revocare l'ordinanza di sospensione.
Dato che il legislatore non ha previsto l’efficacia vincolante della sent extrapenale, questa è da escludere. Semplicemente, viene a far parte del materiale probatorio che costituisce la base x il convincimento del j. Può disattenderla ma deve motivare.
Capo II competenza = insieme di regole che consentono una distribuzione, orizzontale e verticale, delle regiudicande penali, in modo che risulti predet il j legittimato ex art.25.1 cost.
2 criteri:
Sezione I – regola generale Art.4 – Regole per la determinazione della competenza
1. Per determinare la competenza si ha riguardo alla pena (del massimo della pena) stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato (es. reclusione / ergastolo) e di quelle ad effetto speciale (aumento superiore ad 1/3).
Sezione II – COMPETENZA PER MATERIA N.B. da rilevare / eccepire in ogni stato e grado del processo Art. 5 – competenza della CORTE DI ASSISE
1. La corte di assise è competente: a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, ESCLUSI i delitti, comunque aggravati, di tentato omicidio, di rapina, di estorsione e di associazioni di tipo mafioso anche straniere, e i delitti, comunque aggravati, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; | Decreto 309 = materia di sostanze stupefacenti (comunque aggravati) Associazione mafiosa = la ratio è quella di impedire l’eventuale intimidazione ai danni di giudici popolari. Qui la competenza è del tribunale. La corte è competente anche in tema di sequestro di persona a scopo di estorsione anche quando non sia derivata la morte della persona offesa.
b) per i delitti consumati previsti dagli articoli 579, 580, 584 del codice penale; | Esclusi i tentativi. 579 = omicidio del consenziente 580 = istigazione / aiuto al suicidio 584 = omicidio preterintenzionale
c) per ogni delitto doloso se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, ESCLUSE le ipotesi previste dagli articoli 586, 588 e 593 del codice penale | 586 = morte come conseguenza non voluta di altro reato 588 = morte avvenuta in seguito a rissa 593 = morte derivante da omissione di soccorso
d) per i delitti previsti dalle leggi di attuazione della XII disposizione finale della Costituzione, dalla legge 9 ottobre 1967 n. 962 e nel titolo I del libro II del codice penale, sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni. | Riorganizzazione del partito fascista, genocidio, vs personalità dello stato. Pena NO inferiore a 10 anni.
d-bis) per i delitti consumati o tentati di cui agli articoli 416, sesto comma, 600, 601, 602 del codice penale, nonché per i delitti con finalità di terrorismo sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni. | 416.6 = associazione per delinquere diretta a commettere delitti ex artt. 600, 601, 602 + delitto di procurato ingresso illegale nello straniero nel territorio dello stato. 600 = delitto di riduzione / mantenimento in schiavitù / servitù. 601 = tratta di persone 602 = acquisto ed alienazione di schiavi Delitti con finalità di terrorismo x questi pena NO inferiore a 10 anni.
Art. 6 – Competenza del TRIBUNALE
1. Il tribunale è competente per i reati che non appartengono alla competenza della corte di assise o del giudice di pace (reati bagatellari). Dopo si individua l’attribuzione (mono/colleg).
b) PROCEDIMENTI RIGUARDANTI I MAGISTRATI Art. 11 – Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati
1. I procedimenti in cui un A) magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che B) secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d'appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni o le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice, 1) ugualmente competente per materia, che ha 2) sede nel capoluogo del distretto di corte di appello 3) determinato dalla legge. | Due presupposti A) e B)
Art.11-bis – competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati presso la Direzione Nazionale Antimafia | Se esiste il presupposto A) si applica l’art.
SEZIONE IV – COMPETENZA PER CONNESSIONE rilevata come competenza per territorio È un criterio autonomo consente di spostare davanti ad un unico j proc che, secondo regole su materia e territorio, spetterebbero a j diversi. (procedimenti connessi = es. omicidio connesso ad associazione mafiosa)
Art.12 – casi di connessione
1. Si ha connessione di procedimenti: a) connessione SOGGETTIVA = se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro, o se più persone con condotte indipendenti hanno determinato l'evento;
b) connessione OGGETTIVA = se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione ( concorso formale ) ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ( reato continuato ) ; | es. se tizio commette rapina a Bolo e una a Milano e se queste due rapine sono collegate da stesso disegno criminoso a quel punto tutte e due le rapine verranno giudicate da unico j.
c) connessione TELEOLOGICA = se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri.
Art. 15 – Competenza per materia determinata dalla connessione
1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza della corte di assise ed altri a quella del tribunale, è competente per tutti la corte di assise. | Criterio del giudice superiore.
Art.16 – Competenza per territorio determinata dalla connessione
1. La competenza per territorio per i procedimenti connessi rispetto ai quali più giudici sono ugualmente competenti per materia appartiene al giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato. secondo i criteri del c.
2. Nel caso previsto dall'articolo 12 comma 1 lettera a) se le azioni od omissioni sono state commesse in luoghi diversi e se dal fatto è derivata la morte di una persona, è competente il giudice del luogo in cui si è verificato l'evento. | Casi di concorso di persone / condotte indipendenti che abbiano provocato la morte di una persona = è una deroga al p. gen ex art.8. 3. I delitti si considerano più gravi delle contravvenzioni. Fra delitti o fra contravvenzioni si considera più grave il reato per il quale è prevista la pena più elevata nel massimo ovvero, in caso di parità dei massimi, la pena più elevata nel minimo; se sono previste pene detentive e pene pecuniarie, di queste si tiene conto solo in caso di parità delle pene detentive.
Art. 13. Connessione di procedimenti di competenza di giudici ordinari e speciali
1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza di un giudice ordinario e altri a quella della Corte costituzionale, è competente per tutti quest'ultima. | Prevale j speciale. 2. Fra reati comuni e reati militari, la connessione di procedimenti opera soltanto quando il reato comune è più grave di quello militare, avuto riguardo ai criteri previsti dall'articolo 16 comma 3. In tale caso, la competenza per tutti i reati è del giudice ordinario. | Vale regola opposta ma solo se reato comune è + grave di quello militare.
Art. 14. Limiti alla connessione nel caso di reati commessi da minorenni 1_. La connessione non opera fra procedimenti relativi a imputati che al momento del fatto erano minorenni e procedimenti relativi a imputati maggiorenni._
2. La connessione non opera, altresì, fra procedimenti per reati commessi quando l'imputato era minorenne e procedimenti per reati commessi quando era maggiorenne.
Non è regolata dal codice. Dottrina e giuri la equiparano, come disciplina, alla competenza per materia. Presupposto: il processo penale si compone di più fasi e gradi. I j si diversificano in ragione della funzione che svolgono all’interno di uno stesso procedimento.
1° grado :
2° grado :
Legittimità : Corte di Cassazione = con riferimento alle decisioni assunte nei gradi precedenti.