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Lezione 10 – 27, Investigazioni difensive Con il codice dell’88 il discorso delle investigazioni difensive diventa particolarmente rilevante riguardo quegli elementi che possano fare favore al proprio assistito e che sono state eventualmente tralasciate dagli inquirenti. Il codice è indubbiamente influenzato dalla scelta del legislatore che ha improntato il processo penale sul sistema accusatorio, che in coerenza con un principio della separazione delle funzioni processuali, conferisce la facoltà di ricercare e chiedere le prove su istanza di parte. In questo contesto escludere la possibilità della difesa di operare delle investigazioni difensive al pari dell’accusa, avrebbe segnato uno squilibrio dei mezzi processuali con una ovvia violazione del diritto di difesa non solo come sancito dall’art. 24 ma, anche come prevede l’art.111 nella sua nuova formulazione a partire dal 2001 al comma 3, nella parte in cui deve essere assicurato all’imputato il tempo e le condizioni utili all’organizzazione della difesa. In vigenza del codice del ’30 il difensore dell’imputato si trovava di fronte ad un fascicolo completo, compilato e redatto dal giudice istruttore in virtù del principio dell’accentramento delle funzioni processuali, e con il quale doveva mettersi nelle posizione di interloquire anche in una prospettiva distruttiva degli elementi di prova utili nell’accusa, per questa ragione non aveva alcun motivo di doversi procurare elementi dii prova favorevoli per l’indiziato. Il vecchio codice infatti per questo non avrebbe preso in considerazione gli elementi di prova difensiva che concernevano l’attività del difensore. Il vecchio ordine disciplinare non ammetteva nemmeno la possibilità che il difensore potesse prendere contatti con un testimone poiché configurava nel vecchio sistema un tentativo di inquinamento della prova giudiziale che comportava oltre ad una sanzione penale un vero e proprio illecito disciplinare. Nel momento in cui il codice dell’88 fu varato la fase istruttoria viene abolita e al suo posto subentrano le indagini preliminari che permettono al pubblico ministero di effettuare i suoi accertamenti, che si ricorda dovrebbero essere anche a favore dell’indagato, ma necessariamente le stesse possibilità dovevano essere rimesse al difensore. Poiché le indagini preliminari sono appunto una fase preparatoria e il difensore non può lasciare che sia il PM a effettuare tutti gli accertamenti del caso, anche con il rischio che qualche elemento determinante favorevole all’indiziato possa essere tralasciato, per questo nei confronti del cliente le investigazioni difensive sono doverose da parte del difensore. Il pubblico ministero non ha l’obbligo di muoversi negli elementi a favore dell’imputato, ma se nella sua ricerca dovesse trovarli ha l’obbligo di acquisirli. Colui che si muove alla ricerca di questi elementi favorevoli è proprio il difensore cui il sistema ne riconosce la facoltà nella prospettiva che si creerebbe una asimmetria irragionevole nella fase preliminare. Non si configura come obbligo per il difensore, solo come una facoltà esercitabile dalla parte. La posizione precedente di impossibilità nel reperimento dei mezzi nei confronti del difensore di prova sarebbe una ovvia violazione degli artt. 3, 24 della costituzione, poiché ne sarebbero compromessi non solo il principio di uguaglianza ma anche il diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento. Quando il cpp entrò in vigore, lo fece in un contesto particolare, pesantemente sbilanciato e nettamente a favore delle autorità inquirenti, che non prevedeva alcun mezzo di investigazione difensiva che al contrario venivano vietati dal codice deontologico forense. Formalmente e sostanzialmente la posizione del difensore rispetto al codice del 30 non è cambiata in nulla. Questo segmento delle indagini difensive si è cercato di risolverlo nel momento in cui in gazzetta ufficiale avrebbero dovuto entrare in vigore le norme di attuazione, transitorie e di coordinamento, che sono fonti aventi forza di legge e sottoposte al sindacato di legittimità costituzionale nonostante la loro natura ancillare rispetto al codice. L’idea fu quella di introdurre la possibilità, tramite queste norme, una previsione che desse la possibilità al difensore di svolgere le sue indagini difensive solo per evitare che questa condotta comportasse una sanzione disciplinare. Questa norma oggi abrogata dalla l. n° 367/2000 sulle investigazioni difensive che ha riformato la
materia del c.p.p. che non trattava nulla ovviamente su come fosse trattata in maniera sistematica la disciplina, sui mezzi o come possano essere utilizzate in sede di dibattimento. Lo stato confusionale raggiunto di fatto riconosceva la piena facoltà del difensore di effettuare le sue investigazioni ma di fatto non era disciplinato il metodo di come queste potessero essere fatte valere in sede processuale, per tale ragione le circostanze in cui si operava prima del 2000 erano fortemente caotiche nel vero senso della parola. Durante i lavori preparatori si diffuse un’idea che fosse irragionevole concedere la libera possibilità al difensore di effettuare le sue indagini di prova e per questo l’idea fu quella di istituire un pubblico ufficiale che su input da parte del difensore avrebbe fatto queste indagini di carattere difensivo; questo soggetto pubblico fu individuato negli organi di polizia giudiziaria. Di fatto gli ufficiali di polizia giudiziaria conserva sempre il suo segreto di ufficio e che secondo questa elaborazione sarebbe stato opponibile al PM. Ovviamente questa soluzione sarebbe stata inadatta su tutti i fronti proporre una posizione e funzione ambivalente della p.g. La scelta coerente e più corretta fu quella di concedere la capacità di procedere al difensore, dando fiducia a questa figura e responsabilizzandone l’operato anche prevedendo delle severe sanzioni qualora anche solo potenzialmente la condotta del difensore fosse stata abusiva in ordine di inquinare gli elementi di prova addotti. Dal punto di vista della parità tendenziale almeno della posizione dell’accusa e quella difesa quando vengono posti in termini dialettici, e ci si riferisce al secondo co. dell’art. 111 della costituzione. Quando si sancisce che il processo si svolge davanti ad un giudice terzo e imparziale, il riferimento delle parti che devono trovarsi in una condizione di parità, nei limiti in cui si applica al processo penale, gioca un ruolo fondamentale nella tematica delle investigazioni difensive. Una sentenza della cassazione penale ha avuto una forte influenza da parte della dottrina proprio per i termini e le locuzioni che sono state utilizzate proprio in riferimento a questa tematica. È ovvio che il difensore, durante le attività investigative non possa ricorrere agli stessi metodi coercitivi, soprattutto in relazione alla libertà della persona cui dispone il p.m. ma a riguardo, dispone di mezzi propri che hanno a loro volta una spiccata incisività come l’accesso ai luoghi, che non rappresentano tuttavia la attività più importante. In ciò fu fondamentale la sent. Burrafato che disegna quella che è la ‘teoria della canalizzazione’, che stabilisce la possibilità per il difensore di effettuare le investigazioni difensive, però siccome il codice non tratta la materia sotto alcun aspetto, ben che meno nell’utilizzo in sede di dibattimento, è previsto che il difensore nel corso delle investigazioni difensive deve riversare le proprie conoscenze sulla autorità responsabile nella fase delle indagini, il pubblico ministero, in virtù della lacuna legislative. La teoria della canalizzazione però non ha risolto per nulla il problema, proprio perché l’esito che ha è che il difensore svolgendo le proprie investigazioni in termini dialetticamente contrapposti rispetto alla accusa, ottiene dei risultati che per essere utilizzati deve mettere a disposizione della controparte. Per avere un senso vero e proprio tali risultati al pari di come opera il p.m. devono essere posti a disposizione del giudice proprio perché la prospettiva delle investigazioni era proprio per improntare la difesa in una via parallela all’accusa. Si capì a partire dal 92 con la teoria della canalizzazione (sent. Burrafato) che fosse necessaria una prospettiva di riforma nel riguardo alla tematica delle indagini difensive per il superamento delle criticità della materia e il che comportò una prima normativa nel 2000 che inserisce un titolo all’interno del V libro del codice processuale penale, dedicato per l’appunto alle indagini, introduce degli artt. 391-bis ss cpp che in maniera analitica tratta oltre alle indagini preliminari anche le investigazioni difensive. In realtà la legge del 2000 opera altre due novazioni, introdusse infatti l’art. 327-bis che nella sua impostazione sistemica, di seguito alla norma che affida la responsabilità delle indagini al pm, dedicata alla attività investigativa del difensore. Inoltre, la