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Esercizi di Diritto Processuale Penale: Rinvio a Giudizio, Appunti di Diritto Processuale Penale

Riassunti per argomenti di diritto processuale Penale.

Tipologia: Appunti

2012/2013

Caricato il 10/02/2023

Vin110
Vin110 🇮🇹

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40 documenti

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Procedura penale argomenti maggiormente chiesti durante l’esame
Nella sua accezione ampia (111, comma 2, Cost.) cosa significa contraddittorio?
- e come metodo di elaborazione della prova (art. 111, comma 4 Cost.)?
Nel modello di stampo inquisitorio il giudice è un organo omologante che svolge la funzione di accusa,
difesa e arbitro. Tutti i poteri che possono caratterizzare le figure processuali sono concentrate nelle sue
mani, si afferma addirittura che a tale soggetto sia accordato un credito illimitato in quanto può svolgere
l'accertamento dei fatti in ogni direzione.
è il giudice ad iniziare un processo in quanto a lui spetta inoltre il potere di iniziativa, e lo può fare anche
sulla base di un minimo, anche sulla base di un pettegolezzo può instaurare un processo. quindi inizia le
indagini in forma di accusa.
in secondo luogo rappresenta anche la difesa perchè a lui spetta la raccolta degli elementi relativi ai fatti,
quindi di tutti gli elementi, anche quelli che sarebbero in favore della persona sottoposta alle indagini che di
conseguenza risulta coperta di ben poche garanzie, se si pensa che non ha a disposizione un difensore.
inoltre è il giudice che confeziona i verbali relativi alle indagini e singolare risulta essere perfino il modo in
cui egli confeziona questi verbali, perchè per la maggior parte delle volte i verbali contengono una
interpretazione di quello che è stato deposto: e se malauguratamente cambiasse la persona fisica del
giudice che emette la sentenza finale, questi non si preoccuperebbe minimamente di riascoltare i soggetti
testimoni, ma si accontenterebbe delle lettura di una interpretazione.
quindi assenza assoluta di garanzie.
in conclusione il giudice nel processo di stampo inquisitorio fa tutto ciò che vuole.
non è assolutamente terzo, imparziale.
non è terzo perchè nominato dal potere politico e quindi il suo sarà un atteggiamento di devozione a quel
potere politico che gli ha conferito la propria carriera.
non è imparziale poichè possiede il potere di iniziativa, quindi per coerenza psicologica è portato a
sostenere l'accusa sino alla fine del processo.
- al contrario nel processo di stampo accusatorio il giudice è portatore di numerose garanzie.
in primo luogo in ragione della separazione delle funzioni processuali, egli svolge il ruolo di arbitro terzo e
imparziale.
è terzo perchè a differenza del primo modello siamo di fronte ad un giudice che entra a far parte del
sistema giudiziario attraverso concorso, quindi attraverso uno strumento di selezione che spezza quel
legame esistente con il potere politico dal quale egli ha ora una certa equidistanza.
è imparziale perchè ha equidistanza anche dalle parti processuali, non ha interesse a che vinca l'una o l'altra
parte, perchè il giudice del provvedimento finale non ha alcun punto di vista venendo a conoscenza dei fatti
appena prima della sua decisone.
infatti qui il giudice non ha mai il potere di iniziativa, il processo di stampo accusatorio non inizia mai
d'ufficio. egli inoltre mai può entrare nel terreno probatorio a lui blindato in quanto terreno espressamente
delle parti secondo il principio dispositivo.
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Procedura penale argomenti maggiormente chiesti durante l’esame

Nella sua accezione ampia (111, comma 2, Cost.) cosa significa contraddittorio?

  • e come metodo di elaborazione della prova (art. 111, comma 4 Cost.)? Nel modello di stampo inquisitorio il giudice è un organo omologante che svolge la funzione di accusa, difesa e arbitro. Tutti i poteri che possono caratterizzare le figure processuali sono concentrate nelle sue mani, si afferma addirittura che a tale soggetto sia accordato un credito illimitato in quanto può svolgere l'accertamento dei fatti in ogni direzione. è il giudice ad iniziare un processo in quanto a lui spetta inoltre il potere di iniziativa, e lo può fare anche sulla base di un minimo, anche sulla base di un pettegolezzo può instaurare un processo. quindi inizia le indagini in forma di accusa. in secondo luogo rappresenta anche la difesa perchè a lui spetta la raccolta degli elementi relativi ai fatti, quindi di tutti gli elementi, anche quelli che sarebbero in favore della persona sottoposta alle indagini che di conseguenza risulta coperta di ben poche garanzie, se si pensa che non ha a disposizione un difensore. inoltre è il giudice che confeziona i verbali relativi alle indagini e singolare risulta essere perfino il modo in cui egli confeziona questi verbali, perchè per la maggior parte delle volte i verbali contengono una interpretazione di quello che è stato deposto: e se malauguratamente cambiasse la persona fisica del giudice che emette la sentenza finale, questi non si preoccuperebbe minimamente di riascoltare i soggetti testimoni, ma si accontenterebbe delle lettura di una interpretazione. quindi assenza assoluta di garanzie. in conclusione il giudice nel processo di stampo inquisitorio fa tutto ciò che vuole. non è assolutamente terzo, nè imparziale. non è terzo perchè nominato dal potere politico e quindi il suo sarà un atteggiamento di devozione a quel potere politico che gli ha conferito la propria carriera. non è imparziale poichè possiede il potere di iniziativa, quindi per coerenza psicologica è portato a sostenere l'accusa sino alla fine del processo.
  • al contrario nel processo di stampo accusatorio il giudice è portatore di numerose garanzie. in primo luogo in ragione della separazione delle funzioni processuali, egli svolge il ruolo di arbitro terzo e imparziale. è terzo perchè a differenza del primo modello siamo di fronte ad un giudice che entra a far parte del sistema giudiziario attraverso concorso, quindi attraverso uno strumento di selezione che spezza quel legame esistente con il potere politico dal quale egli ha ora una certa equidistanza. è imparziale perchè ha equidistanza anche dalle parti processuali, non ha interesse a che vinca l'una o l'altra parte, perchè il giudice del provvedimento finale non ha alcun punto di vista venendo a conoscenza dei fatti appena prima della sua decisone. infatti qui il giudice non ha mai il potere di iniziativa, il processo di stampo accusatorio non inizia mai d'ufficio. egli inoltre mai può entrare nel terreno probatorio a lui blindato in quanto terreno espressamente delle parti secondo il principio dispositivo.

quindi un giudice che rispetta la separazione delle funzioni in un sistema in cui ognuno svolge il proprio ruolo senza travalicare quello altrui.

  • il principio del contradditorio in senso ampio viene sancito dall'art. 111 Cost. al 2 comma. questo principio afferma che il giudice può emettere una decisione soltanto audita altera parte, ossia solo dopo aver ascoltato tutte le ragioni di tutte le parti processuali e soprattutto le ragioni del soggetto sottoposto alle indagini come ulteriore garanzia. è inoltre un metodo di ricostruzione dei fatti che si ricostruiscono pian piano in giudizio davanti al giudice della decisione finale in modo progressivo ascoltando le parti. come metodi di elaborazione della prova il principio del contraddittorio afferma che le vere e proprie prove sono slo ed esclusivamente quelle che si formano nel contraddittorio tra le parti durante il giudizio, più in particolare durante la seconda fase di esso, il dibattimento proprio perchè costituisce un contraddittorio forte in cui ci sono le parti contrapposte e il giudice che poi emetterà la decisione finale. proprio a sottolineare questa differenza molto importante il legislatore ci tine a sottolineare che tutto ciò che viene raccolto durante le indagini preliminari non prende mai il nome di prova, bensì di elemento di prova. persino gli atti in sè hanno un diverso nome: si pensi ad esempio all'acquisizione di sommarie informazioni da persona assunta a ciò che durante il dibattimento prende il nome di testimonianza del testimone. vi è comunque una deroga importantissima a questo principio, in cui gli elementi di prova raccolti nelle indagini assumono valore di prova immediatamente o successivamente. questo succede:
  • per impossibilità oggettiva sopravvenuta di ripetizione nel contraddittorio. si pensi alla morte prematura del testimone, in questo caso si andrà a prelevare direttamente il verbale relativo alla deposizione dello stesso avvenuta durante le indagini che confluirà direttamente nel fascicolo del dibattimento.
  • per consenso dell'imputato, si pensi a quando l'imputato scelga un giudizio direttissimo.
  • per accertata condotta illecita: si pensi ad un testimone che durante il dibattimento afferma qualcosa di diverso solo perchè magari è stato minacciato o subornato, varrà in questo caso ciò che egli ha affermato durante le indagini proprio per annullare l'effetto della condotta illecita su di lui effettuata.
  • si pensi ancora agli accertamenti tecnici irripetibili,
  • si pensi ancora agli atti a sorpresa. Competenza Caratteri fondamentali del giudice accusatorio sono l'imparzialità e la terzietà. tali caratteri si attuano attraverso le regole della competenza disciplinata dagli artt. 4 e ss. del c.p.p. la regole di competenza servono ad individuare un determinato giudice per il caso specifico. competenza per materia le regole della competenza per materia effettuano una attribuzione verticale della competenza a partire dai reati più gravi a quelli meno gravi rispettivamente a corte d'assise, tribunale, giudice di pace. per comprendere al meglio tali regole è bene fare un cenno a quelli che sono i giudici: una prima distinzione si ha tra giudici ordinari:
  • corte d'assise, costituita da 2 giudici togati (giudici che esercitano professionalmente la funzione di

spetta a tale giudice quindi la competenza per i reati più gravi, per quei reati che suscitano maggiore interesse sociale e per i quali sono necessarie conoscenze di fatto più che tecniche. la ratio di ciò sta proprio nella composizione mista del giudice. sono espressamente preclusi alla competenza della corte di assise quei reati più frequenti per evitare di ingolfarla. e inooltre è preclusa la competenza per i reati previsti dal d.p.r. 309/90 in materia di stupefacenti, materia che richiede conoscenze tecniche per eccellenza. in base al criterio qualitativo rientrano nella competenza della corte di assise i reati di omicidio preterintenzionale, aiuto al suicidio, omicidio del consenziente, ogni delitto doloso da cui è derivata la morte, genocidio, contro la personalità dello stato.

  • al tribunale spetta la competenza residuale per tutti i reati non espressamente di competenza dell corte di assise o del giudice di pace. al tribunale in composizione collegiale spetta: in base al criterio quantitativo la competenza per i reati per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a 10 anni purchè non rientranti nella competenza della corte di assise. in base al criterio qualitativo i reati di associazione mafiosa, sessuali, societari, i reati commessi dai pubblici ufficiali contro la p.a. al tribunale in composizione monocratica spetta la competenza: in base al criterio quantitativo dei reati per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore a 10 anni in base al criterio qualitativo i reati previsti dal d.p.r. 309/90 in materia di stupefacenti.
  • al giudice di pace spettano i reati minori. è definito come il giudice della porta accanto, quindi i reati di percosse, ingiuria, diffamazione non aggravata.
  • al tribunale per i minori spetta la competenza assoluta ed esclusiva sui reati commessi da minori. competenza per territorio. ogni giudice fino ad ora analizzato ha una diversa competenza territoriale.
  • la corte di assise ha competenza distrettuale, grossomodo per una o più regioni. grossomodo perchè il distretto dovrebbe coincidere con la regionale, ma spesso non è così, si pensi ad esempio alla regione sicilia che è costituita da 4 o 5 distretti. quindi la presenza dei distratti dipende dalla domanda di giustizia di un determinato luogo. un distratto comprende una corte d'assise, un ufficio del p.m. e una sezione distrettuale antimafia.
  • il tribunale ha competenza circondariale, per una o più province.
  • il giudice di pace ha competenza mandamentale, per uno o più comuni. quindi una volta individuata la competenza per materia è necessario fare una attribuzione orizzontale in base ai giudici diffusi sul territorio nazionale aventi la medesima competenza per materia. intervengono a tal proposito le regole sulla competenza per territorio disciplinata negli artt. 8 e ss. del c.p.p. all'art.8 troviamo le regole generali. il primo comma in particolare detta una regola generale applicabile ad ogni tipo di reato ad eccezione dei

reati previsti dai commi precedenti che come vedremo effettuano delle deroghe a questo primo comma. la competenza spetta al giudice del luogo in cui si è consumato il reato. per consumazione si intende il luogo in cui è avvenuta la condotta illecita, azione od omissione. il secondo comma riguarda i reati da cui è provocata la morte. la competenza spetta al giudice del luogo in cui è avvenuta l'azione od omissione, la condotta e non la morte. la ratio di tale regola sta nel fatto che la scena del crimine in realtà può non coincidere con il luogo di morte. il terzo comma riguarda il reato permanente in cui l'offesa al bene giuridico viene effettuata in modo continuo, in questo caso è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la condotta. questo per evitare che vengano presi in considerazione diversi luoghi. il quarto comma riguarda il tentativo. è competente il giudice del luogo in cui si è verificato l'ultimo atto teso a commettere il delitto. nei casi in cui risulta difficile applicare le norme dell'art. 8 , intervengono le regole suppletive dell'art. 9. al primo comma si afferma che è competente il giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione od omissione. se non è possibile neanche individuare questo allora rileva il giudice del luogo di residenza dell'imputato. se non è possibile stabilire anche questo allora è competente il giudice del luogo in cui c'è l'ufficio del PM che per primo a provveduto a iscrivere la notizia di reato nel registro delle notizie di reato.

competenza per connessione

Infine, si ha competenza per ragioni di connessione quando vi sia un rapporto di collegamento tra

più procedimenti.

Si ha connessione di procedimenti, ai sensi dell' art. 12 c.p.p., se il reato per cui si procede è stato

commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro, o se più persone con condotte

indipendenti hanno determinato l'evento; se una persona è imputata di più reati commessi con una

sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno

criminoso e se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare

gli altri.

In questi casi è necessario che sia investito un unico giudice che viene individuato in base ai

seguenti criteri. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla corte di assise ed altri a

quella del tribunale, è competente per tutti la corte di assise ( art. 15 c.p.p. ). Applicata questa

regola, se più giudici sono competenti per materia e hanno, quindi, una diversa competenza per

territorio, prevale il giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, il giudice

competente per il primo reato ( art. 16 c.p.p.).

Occorre infine ricordare che la connessione non opera fra procedimenti relativi a imputati che al

momento del fatto erano minorenni e procedimenti relativi a imputati maggiorenni nonché fra

procedimenti per reati commessi quando l'imputato era minorenne e procedimenti per reati

commessi quando era maggiorenne ( art. 14 c.p.p.).

L'incompetenza derivante da connessione è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro i termini

previsti dal comma 2 dell'art. 21 c.p.p. (prima della conclusione dell'udienza preliminare o ....).

competenza funzionale altro tipo di competenza è quella funzionale, essa riguarda lo svolgimento delle funzioni in un unico processo. chi svolge funzione di gip, non può svolgere funzione di gu o di giudice del dibattimento e così via. allo stesso modo gli atti e i provvedimenti che può emettere il giudice del dibattimento non possono essere emessi da un gip o da un gup. ogni fase ha il suo giudice, ogni fase ha i suoi atti.

citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità.

  1. Se il difensore dell'imputato non è presente il giudice provvede a norma dell'articolo 97, comma 4.
  2. Il verbale dell'udienza preliminare è redatto di regola in forma riassuntiva a norma dell'articolo 140, comma 2; il giudice, su richiesta di parte, dispone la riproduzione fonografica o audiovisiva ovvero la redazione del verbale con la stenotipia. Art.420-bis Rinnovazione dell'avviso [148] (codice procedura penale)
  3. Il giudice dispone, anche di ufficio, che sia rinnovato l'avviso dell'udienza preliminare a norma dell'articolo 419, comma 1, quando è provato o appare probabile che l'imputato non ne abbia avuto effettiva conoscenza, sempre che il fatto non sia dovuto a sua colpa e fuori dei casi di notificazione mediante consegna al difensore a norma degli articoli 159, 161 comma 4, e 169.
  4. La probabilità che l'imputato non abbia avuto conoscenza dell'avviso è liberamente valutata dal giudice. Tale valutazione non può formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione. Art.420-ter Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore [149] (codice procedura penale)
  5. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altra legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza, anche d'ufficio, rinvia ad una nuova udienza e dispone che sia rinnovato l'avviso all'imputato, a norma dell'articolo 419, comma 1.
  6. Con le medesime modalità di cui al comma 1 il giudice provvede quando appare probabile che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore. Tale probabilità è liberamente valutata dal giudice e non può formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione.
  7. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice rinvia anche d'ufficio l'udienza, fissa con ordinanza la data della nuova udienza e ne dispone la notificazione all'imputato.
  8. In ogni caso la lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti.
  9. Il giudice provvede a norma del comma 1 nel caso di assenza del difensore, quando risulta che l'assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato. Tale disposizione non si applica se l'imputato è assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi ovvero quando il difensore impedito ha designato un sostituto o quando l'imputato chiedo che si proceda in assenza del difensore impedito. Art.420-quater Contumacia dell'imputato [150] (codice procedura penale)
  10. Se l'imputato, libero o detenuto, non compare all'udienza e non ricorrono le condizioni indicate negli articoli 420 comma 2, 420-bis e 420-ter, commi 1 e 2, il giudice, sentite le parti, ne dichiara la contumacia.
  11. L'imputato, quando si procede in sua contumacia, è rappresentato dal suo difensore.
  12. Se l'imputato compare prima che il giudice adotti i provvedimenti di cui al comma 1 dell'articolo 424, il giudice revoca l'ordinanza che ha dichiarato la contumacia. In tal caso l'imputato può rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio.
  13. L'ordinanza dichiarativa di contumacia è nulla se al momento della pronuncia vi è la prova che l'assenza dell'imputato è dovuta a mancata conoscenza dell'avviso a norma dell'articolo 420-bis ovvero ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore od altro legittimo impedimento.
  14. Se la prova dell'assenza indicata nel comma 4 perviene dopo la pronuncia dell'ordinanza prevista dal comma 1, ma prima dei provvedimenti cui al comma 1 dell'articolo 424, il giudice revoca l'ordinanza medesima e, se l'imputato non è comparso, rinvia anche d'ufficio l'udienza. Restano comunque validi gli atti compiuti in precedenza, ma se l'imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova è pervenuta con ritardo senza sua colpa, il giudice dispone l'assunzione o la rinnovazione degli atti che ritiene rilevanti ai fini dei provvedimenti di cui al comma 1 dell'articolo 424.
  15. Quando si procede a carico di più imputati, si applicano le disposizioni dell'articolo 18, comma 1, lettere c) e d).
  16. L'ordinanza dichiarativa della contumacia è allegata al decreto che dispone il giudizio. Nel decreto è in ogni caso indicato se l'imputato è contumace o assente.

Art.420-quinquies Assenza e allontanamento volontario dell'imputato [151] (codice procedura penale)

  1. Le disposizioni degli articoli 420-bis e 420-ter non si applicano quando l'imputato, anche se impedito, chiede o consente che l'udienza preliminare avvenga in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di assistervi. L'imputato in tali casi è rappresentato dal difensore.
  2. L'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza è considerato presente ed è rappresentato dal difensore. Art.421 Discussione in udienza preliminare (codice procedura penale) **1. Conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti il giudice dichiara aperta la discussione.
  3. Il pubblico ministero espone sinteticamente i risultati delle indagini preliminari e gli elementi di prova che giustificano la richiesta di rinvio a giudizio. L'imputato può rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65. Su richiesta di parte, il giudice dispone che l’interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli articoli 498 e 499. Prendono poi la parola, nell’ordine, i difensori della parte civile (76 s.), del responsabile civile (83 s.) della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89) e dell’imputato che espongono le loro difese. Il pubblico ministero e i difensori possono replicare una sola volta.
  4. Il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni utilizzando gli atti contenuti nel fascicolo trasmesso a norma dell’art. 416 comma 2 nonché‚ gli atti e i documenti ammessi dal giudice prima dell’inizio della discussione.
  5. Se il giudice ritiene di poter decidere allo stato degli atti, dichiara chiusa la discussione. Art.421-bis Ordinanza per l'integrazione delle indagini [152]** (codice procedura penale)
  6. Quando non provvede a norma del comma 4 dell'articolo 421, il giudice, se le indagini preliminari sono incomplete, indica le ulteriori indagini, fissando il termine per il loro compimento e la data della nuova udienza preliminare. Del provvedimento è data comunicazione al procuratore generale presso la corte d'appello.
  7. Il procuratore generale presso la corte d'appello può disporre con decreto motivato l'avocazione delle indagini a seguito della comunicazione prevista dal comma 1. Si applica, in quanto compatibile, la disposizione dell'articolo 412, comma 1. Art.422 Attività di integrazione probatoria del giudice [153] (codice procedura penale)
  8. Quando non provvede a norma del comma 4 dell'articolo 421, ovvero a norma dell'articolo 421-bis, il giudice può disporre, anche d'ufficio l'assunzione delle prove delle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere.
  9. II giudice, se non è possibile procedere immediatamente all'assunzione delle prove, fissa la data della nuova udienza e dispone la citazione dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle persone indicate nell'articolo 210 di cui siano stati ammessi l'audizione o l'interrogatorio.
  10. L'audizione e l'interrogatorio delle persone indicate nel comma 2 sono condotti dal giudice. Il pubblico ministero e i difensori possono porre domande, a mezzo del giudice, nell'ordine previsto dall'articolo 421, comma 2. Successivamente, il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni.
  11. In ogni caso l'imputato può chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65. Su richiesta di parte, il giudice dispone che l'interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli articoli 498 e 499. Art.423 Modificazione dell’imputazione (codice procedura penale)
  12. Se nel corso dell’udienza il fatto risulta diverso da come è descritto nell’imputazione (516) ovvero emerge un reato connesso a norma dell’art. 12 comma 1 lett. b) o una circostanza aggravante (517), il pubblico ministero modifica l’imputazione e la contesta all’imputato presente. Se l’imputato non è presente, la modificazione della imputazione è comunicata al difensore, che rappresenta l’imputato ai fini della contestazione.
  13. Se risulta a carico dell’imputato un fatto nuovo non enunciato nella richiesta di rinvio a giudizio, per il quale si debba procedere di ufficio, il giudice ne autorizza la contestazione se il pubblico ministero ne fa richiesta e vi è il consenso dell’imputato (518).

Art.428 Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere (codice procedura penale)

  1. Salvo quanto previsto dall’art. 593, comma 3, contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre appello: a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale; b) l’imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso.
  2. Sull’impugnazione decide la corte di appello in camera di consiglio con le forme previste dall’art. 127.
  3. La persona offesa dal reato (90, 91) può ricorrere per cassazione nei casi di nullità previsti dall’art. 419 comma 7.
  4. Il procuratore della Repubblica, il procuratore generale e l’imputato possono proporre ricorso immediato per cassazione a norma dell’art. 569.
  5. Se la sentenza è inappellabile (593), il procuratore generale, il procuratore della Repubblica e l’imputato possono ricorrere per cassazione.
  6. In caso di appello del procuratore della Repubblica o del procuratore generale, la corte di appello, se non conferma la sentenza, pronuncia decreto che dispone il giudizio (429) ovvero sentenza di non luogo a procedere (425) con formula meno favorevole all’imputato.
  7. In caso di appello dell’imputato, la corte di appello, se non conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole all’imputato.
  8. Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello possono ricorrere per cassazione l’imputato e il procuratore generale.
  9. In ogni caso la corte di cassazione decide un camera di consiglio con le forme previste dall’art. 611. Art.429 Decreto che dispone il giudizio (codice procedura penale)
  10. Il decreto che dispone il giudizio contiene: a) le generalità dell’imputato e le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private, con l’indicazione dei difensori; b) l’indicazione della persona offesa dal reato (90, 91) qualora risulti identificata; c) l’enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza (199 s.), con l’indicazione dei relativi articoli di legge (417, 423); d) l’indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono; e) il dispositivo, con l’indicazione del giudice competente per il giudizio (132 att.); f) l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della comparizione, con l’avvertimento all’imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia (487); g) la data e la sottoscrizione del giudice e dell’ausiliario che l’assiste.
  11. Il decreto è nullo se l’imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l’indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1 lett. c) e f).
  12. Tra la data del decreto e la data fissata per il giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni.
  13. Il decreto è notificato all'imputato contumace nonché all'imputato e alla persona offesa comunque non presenti alla lettura del provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 424 almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio [156]. Art.430 Attività integrativa di indagine del pubblico ministero e del difensore[157] (codice procedura penale)
  14. Successivamente all’emissione del decreto che dispone il giudizio, il pubblico ministero e il difensore possono, ai fini delle proprie richieste al giudice del dibattimento, compiere attività integrativa di indagine, fatta eccezione degli atti per i quali è prevista la partecipazione dell’imputato o del difensore di questo.
  15. La documentazione relativa all’attività indicata nel comma 1 è immediatamente depositata nella segreteria del pubblico ministero con facoltà delle parti di prenderne visione e di estrarne copia. Art.430-bis Divieto di assumere informazioni [158] (codice procedura penale)
  16. È vietato al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria e al difensore assumere informazioni dalla persona ammessa ai sensi dell'articolo 507 o indicata nella richiesta di incidente probatorio o ai sensi dell'articolo 422, comma 2, ovvero nella lista prevista dall'articolo 468 e presentata dalle altre parti processuali. Le informazioni assunte in violazione del divieto sono inutilizzabili.
  17. Il divieto di cui al comma 1 cessa dopo l'assunzione della testimonianza e nei casi in cui questa non sia ammessa o non abbia luogo.

Art.431 Fascicolo per il dibattimento [159] (codice procedura penale)

  1. Immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, il giudice provvede nel contraddittorio delle parti alla formazione del fascicolo per il dibattimento. Se una delle parti ne fa richiesta il giudice fissa una nuova udienza, non oltre il termine di quindici giorni, per la formazione del fascicolo. Nel fascicolo per il dibattimento sono raccolti: a) gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e all'esercizio dell'azione civile; b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria; c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero e dal difensore; d) i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale e i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalità; e) i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio; f) i verbali degli atti, diversi da quelli previsti dalla lettera d), assunti all'estero a seguito di rogatoria internazionale ai quali i difensori sono stati posti in grado di assistere e di esercitare le facoltà loro consentite dalla legge italiana; g) il certificato generale del casellario giudiziario e gli altri documenti indicati nell'articolo 236; h) il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove.
  2. Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva. Art.432 Trasmissione e custodia del fascicolo per il dibattimento (codice procedura penale)
  3. Il decreto che dispone il giudizio è trasmesso senza ritardo, con il fascicolo previsto dall’art. 431 e con l’eventuale provvedimento che abbia disposto misure cautelari in corso di esecuzione, alla cancelleria del giudice competente per il giudizio. Art.433 Fascicolo del pubblico ministero (codice procedura penale)
  4. Gli atti diversi da quelli previsti dall’art. 431 sono trasmessi al pubblico ministero con gli atti acquisiti all’udienza preluminare unitamente al verbale dell’udienza (19 Reg.).
  5. I difensori hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia, nella segreteria del pubblico ministero, degli atti raccolti nel fascicolo formato a norma del comma 1.
  6. Nel fascicolo del pubblico ministero è altresì inserita la documentazione dell’attività prevista dall’art. 430 quando di essa le parti si sono servite per la formulazione di richieste al giudice del dibattimento e quest’ultimo le ha accolte.

Le indagini preliminari: finalità e soggetti

Le indagini preliminari costituiscono la prima fase del procedimento penale, che viene attivata nel

momento in cui una notizia di reato perviene alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero.

Termina quando quest'ultimo esercita l'azione penale o ottiene dal giudice l'archiviazione richiesta.

Obiettivo delle indagini preliminari è quello di verificare se sussistano le basi per lo svolgimento di

un processo, che si avrà solo ove questo si appalesi come non superfluo.

Le indagini preliminari consistono in investigazioni (svolte dal PM o dalla polizia giudiziaria)

finalizzate a consentire al pubblico ministero di assumere "le determinazioni inerenti all'esercizio

dell'azione penale" ( art. 326 c.p.p.), cioè di decidere se esercitare l'azione penale o richiedere

l'archiviazione. Di regola gli atti di indagine non sono utilizzabili ai fini della decisione pronunciata

in dibattimento, ma eccezionalmente possono acquistare valore di prova (ad es. quando si tratta di

atti originariamente irripetibili, come nel caso di una perquisizione o di un sequestro).

Dominus delle indagini è, dunque, il PM il quale ha la responsabilità della fase in esame e, quindi,

allo scadere dei termini fissati dalla legge o prorogati dal giudice, è chiamato a scegliere tra le

alternative previste dal legislatore e potrà, pertanto, chiedere l'archiviazione o esercitare l'azione

penale.

direttive non è corretto nel rapporto tra PM e polizia giudiziaria, ma è comunque valido dal punto di vista processuale e può essere usato come elemento di prova. Secondo l'Art.370 il PM svolge personalmente l'attività. Nella pratica però difficilmente la compie da solo e quindi delega la polizia. Può inoltre delegare interrogatori di indagati o confronti con testimoni, ma il limite è che la persona si trovi in stato di libertà, altrimenti la delega non si può fare. In caso di delega, l'atto segue le regole dettate dal PM, come se lo avesse fatto lui; se all'interrogatorio procede il PM, il difensore può essere avvisato ma la sua presenza non è necessaria; se invece l'interrogatorio è delegato alla polizia, qui la presenza del difensore è necessaria. Possono coesistere direttive e deleghe: il PM può fissare un obiettivo di indagine e lasciare la discrezionalità alla polizia, ma può al tempo stesso delegare atti alla stessa polizia. Queste sono attività che possono coesistere all'interno della stessa indagine. Una volta però che il PM ha assunto la direzione delle indagini, dovrà essere sempre informato dalla polizia che fa attività integrativa o parallela. Nel caso in cui ci sia un fatto di reato, la qualificazione giuridica e l'attribuibilità del fatto ad una persona determinata, si può richiedere il rinvio a giudizio; se manca uno dei 3 elementi si deve richiedere per forza l'archiviazione. INDAGINI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA: dopo aver acquisito la notizia di reato e averla comunicata al P.M., la P.G., prima ancora che il P.M. assuma la direzione delle indagini, compie di propria iniziativa atti di indagine preliminare (art. 348 c.p.p.) quali:

  • ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato;
  • conservazione di esse e dello stato dei luoghi;
  • ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti;
  • compimento degli atti urgenti. A tale scopo la P.G. compie sia un’attività formale d’indagine, consistente in atti specificamente regolati dalla legge, sia un’ attività informale , costituita da atti non implicanti l’esercizio di poteri autoritativi. Appartengono al novero delle attività formali d’indagine :
  • l’ identificazione della persona indagata e di quelle informate dei fatti , che può essere compiuta "eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti" (art. 349 c.p.p.);
  • l’ accompagnamento nei propri uffici delle persone che rifiutino di farsi identificare ovvero forniscano generalità o documenti di identificazione che si ritengono falsi (art. 349 c.p.p.) per un tempo non superiore alle 12 ore o 24 nel caso di identificazione complessa;
  • l’ assunzione di sommarie informazioni dalla persona indagata a condizione che quest’ultima non si trovi in stato di arresto o fermo e che il suo difensore sia presente (art. 350 c.p.p.). Tali informazioni hanno valenza investigativa e non possono essere preordinate a costituire prova;
  • l’ assunzione di sommarie informazioni sul luogo e nell’immediatezza del fatto dalla persona indagata anche se non in stato di libertà e in assenza del difensore. Di tali notizie, utili ai fini dell’immediata prosecuzione delle indagini, "è vietata ogni documentazione e utilizzazione" (art. 350 c.p.p.);
  • la ricezione di dichiarazioni spontanee (art. 350 c.p.p.) dalla persona indagata anche se non in stato di libertà e in assenza del difensore. Tali informazioni sono utilizzabili sia nella fase delle indagini preliminari che in quella dibattimentale come fonti di prova, ma solo dopo le contestazioni;
  • l’ assunzione di sommarie informazioni dalle persone informate dei fatti (art. 351 c.p.p.) che devono essere verbalizzate ed acquisite al fascicolo del P.M.. Tali informazioni sono utilizzabili nel dibattimento ai soli fini della contestazione come prova della credibilità;
  • l’ assunzione di sommarie informazioni da persona imputata in un procedimento connesso ovvero da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede (art. 351 c.p.p.) purché assistite da un difensore. Tali informazioni sono utilizzabili nel dibattimento ai soli fini della contestazione come prova della credibilità;
  • la perquisizione personale o locale (art. 352 c.p.p.) alla quale la P.G. può procedere su delega del P.M. o di propria iniziativa in caso di flagranza di reato o di evasione quando sussiste il "fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse ovvero che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo o che ivi si trovi la persona sottoposta alle indagini o l’evaso". Il difensore ha facoltà di assistere senza diritto di essere preventivamente avvisato. Nel caso in cui la P.G. agisca di propria iniziativa il verbale di perquisizione va convalidato entro 48 ore dal P.M.;
  • l’ acquisizione di plichi o di corrispondenza (art. 353 c.p.p.) da trasmettere al P.M. perché proceda al loro sequestro. Se la P.G. "ha fondato motivo di ritenere che i plichi contengano notizie utili alla ricerca e all’assicurazione di fonti di prova che potrebbero andare disperse a causa del ritardo (…) informa col mezzo più rapido il pubblico ministero il quale può autorizzarne l’apertura immediata. Se si tratta di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi o altri oggetti di corrispondenza per i quali è consentito il sequestro" la P.G., in caso di urgenza, ordina a chi è preposto al servizio postale di sospendere l’inoltro. "Se entro quarantotto ore dall’ordine della polizia giudiziaria il pubblico ministero non dispone il sequestro, gli oggetti di corrispondenza sono inoltrati";
  • l’ ispezione e il sequestro (artt. 354-355 c.p.p.) ai quali la P.G. ricorre quando vi è pericolo che le tracce e le cose pertinenti al reato si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e che lo stato dei luoghi e delle cose venga mutato prima dell’intervento del P.M.. Il difensore ha facoltà di assistere senza diritto di essere preventivamente avvisato. Nel caso in cui la P.G. agisca di propria iniziativa il sequestro va convalidato entro 48 ore dal P.M.. Anche dopo che il P.M. ha assunto la direzione delle indagini la P.G. continua ad operare compiendo le c.d. attività ad iniziativa successiva quali:
  • atti che le vengono specificamente delegati dal P.M. ivi compresi "gli interrogatori ed i confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di libertà, con l’assistenza necessaria del difensore" (art. 370 c.p.p.);
  • atti necessari per ottemperare alle direttive di indagine impartite dal P.M. (art. 348 c.p.p.);
  • atti estranei a tali direttive necessari per accertare i reati o richiesti dagli elementi successivamente emersi (art. 348 c.p.p.). Tutti gli atti di indagine preliminare svolti dalla P.G. devono essere documentati e successivamente trasmessi al P.M. (art. 357 c.p.p.) e inseriti nel fascicolo delle indagini secondo le seguenti modalità:
  • redazione di un verbale di a) denunce, querele e istanze presentate oralmente; b) sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona indagata; c) informazioni assunte da persone informate dei fatti, imputate in un procedimento connesso o imputate di un reato collegato a quello per cui si procede; d) perquisizioni e sequestri; e) identificazione di persone, acquisizione e apertura di plichi, fermo di corrispondenza, rilievi e accertamenti sullo stato di persone, cose e luoghi; f) atti, che descrivono fatti e situazioni, eventualmente compiuti sino a che il pubblico ministero non ha impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini;
  • annotazione sommaria di tutte le attività svolte, comprese quelle dirette alla individuazione delle fonti di prova.

Il Pubblico Ministero - Astensione

Ai sensi dell'art. 52 c.p.p ., il PM ha la facoltà di astenersi qualora sussistano gravi ragioni di

convenienza.

Sulla dichiarazione di astensione decidono, nell'ambito dei rispettivi uffici, il procuratore della

Repubblica presso il tribunale ed il procuratore generale.

Sulla dichiarazione di astensione del procuratore della Repubblica presso il tribunale e del

procuratore generale presso la corte di appello decidono, rispettivamente, il procuratore generale

presso la corte di appello e il procuratore generale presso la corte di cassazione.

Con il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione, il magistrato del pubblico

ministero astenuto è sostituito con un altro magistrato del pubblico ministero appartenente al

cinque giorni prima dell’udienza gli interessati possono presentare memorie presso la cancelleria del giudice. L’imputato e il condannato in stato di detenzione hanno diritto di essere sentiti, se ne fanno richiesta e purché siano detenuti nello stesso luogo ove ha sede il giudice; in caso di loro legittimo impedimento l’udienza deve essere rinviata a pena di nullità. Se, invece, l’imputato o il condannato sono detenuti in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice, alla loro audizione deve procedere, a pena di nullità, il magistrato di sorveglianza prima che abbia luogo l’udienza in camera di consiglio. Il giudice provvede con ordinanza comunicata o notificata alla parte, ai difensori e alle altre parti interessate. Avverso tale provvedimento le parti possono proporre ricorso per cassazione. Salvo che il giudice non disponga diversamente, il ricorso non sospende l’esecuzione dell’ordinanza. Una precisazione: l'art. 127 c.p.p. è il modello dei procedimenti in camera di consiglio; questo vuol dire che al singolo istituto le norme contemplate dal predetto articolo non è detto che si applichino nella loro interezza. Ad esempio, rispetto all'udienza di convalida, le disposizioni dell'art. 127 c.p.p. operano in quanto compatibili o non espressamente derogate. Se Le viene chiesto di illustrare lo svolgimento dell'udienza preliminare , deve cominciare subito a parlare della costituzione delle parti (art. 420)...della discussione (art. 421)...e di tutti gli altri aspetti che riguardano l'argomento. Se Le viene chiesto di parlare dei provvedimenti del giudice al termine dell'udienza preliminare, dovrà illustrare le due possibilità previste dall'art. 424... Cerchi di seguire il mio consiglio....studi sul manuale, ma segua sempre il codice...lì troverà tutte le risposte. Astensione pubblico ministero leggere articolo legga l'art. 53 che rinvia all'art. 36 comma 1 lett.a) b) d) e). Buono studio. Per una maggiore precisazione.

Qual è il termine di durata massima delle indagini preliminari?

Le indagini preliminari hanno un tempo predefinito, sono l’unica fase sottoposta a termine. Per i

reati di minor allarme sociale, di regola, le indagini durano 6 mesi e il termine massimo è di 18

mesi. Quando un reato è di particolare allarme sociale, come ad esempio un omicidio efferato o

quando il reato appartiene all'elenco contenuto nell’art. 407 cpp comma 2 lettera a) come

l’associazione per delinquere di stampo mafioso... di base l’indagine dura 1 anno e il termine

massimo è di 24 mesi. Quindi, ricapitolando: se il reato è di base 6 mesi, il termine massimo

dell’investigazione è 18 mesi, se invece è di base 1 anno il termine massimo è di 24 mesi.

ESAME INCROCIATO

L'esame incrociato è disciplinato dall'art. 498 c.p.p. e si compone di tre momenti: l'esame ,il controesame e il riesame. Le tre fasi hanno in comune la caratteristica del rapporto diretto tra parte esaminatrice e fonte, rapporto che si traduce nel fatto che le domande vengono poste direttamente dal difensore senza intermediazione del giudice che svolge solo una funzione di controllo di legalità dell'esame e può intervenire in determinate situazioni o partecipare attivamente nei limiti descritti dall'art. 506 c.p.p. Il primo momento è dedicato all'esame diretto condotto dalla parte che ha richiesto l'ammissione della prova ed è finalizzato alla ricostruzione del fatto secondo l'ipotesi sponsorizzata dalla parte che lo ha richiesto. Successivamente, le parti diverse da quella che ha chiesto la prova possono effettuare il controesame che ha, tra l'altro, la funzione di verificare l'attendibilità della fonte dichiarativa ( art. 498 comma 2 c.p.p. ). E' una fase eventuale e serve a fornire una spiegazione dei fatti alternativa rispetto a quella emersa durante

l'esame del teste, dimostrando che questo ha riferito, intenzionalmente o meno, fatti e circostanze errate. La finalità del controesame è duplice. Da un lato mira a far dichiarare al testimone un fatto diverso o contrario a quello emerso durante l'esame diretto e, dall'altro, a dimostrare la scarsa credibilità del teste stesso. Sono ammesse le domande suggestive (non consentite nell'esame diretto) perché il loro scopo è quello di saggiare la capacità del teste di dare risposte sincere e legate ai ricordi e alle proprie conoscenze personali o di metabolizzare il contenuto delle domande facendolo proprio come se fosse frutto di un personale ricordo o di una personale conoscenza. Infine la parte che ha chiesto la prova può rivolgere, completando l'esame, altre domande alla fonte. Quest'ultima fase è il riesame ed è eventuale e finalizzata al recupero della originaria sequenza dei fatti e della credibilità della persona esaminata. DURATA INDAGINI PRELIMINARI

Quindi, riassumendo....il termine ordinario è di sei mesi; in via eccezionale il termine è di un anno

se si procede per delitti gravi o di criminalità organizzata.

Il termine massimo generico invece è di diciotto mesi. E' previsto però il termine di due anni nelle

ipotesi di cui all'art. 407 comma 2 c.p.p.

Da quale momento comincia a decorrere il termine per le indagini?

Dunque, per i reati procedibili a querela (o istanza o richiesta di procedimento), i termini decorrono

dal momento in cui queste pervengono al pubblico ministero (art. 405, comma 3). Nel caso di

autorizzazione a procedere, il decorso del termine è sospeso dal momento della richiesta a quello in

cui l'autorizzazione perviene al p.m.

In tutti gli altri casi, i termini decorrono dal giorno in cui avviene l'iscrizione nel registro della

notizia di reato. Il che, determina nella maggior parte dei casi, delle prassi elusive da parte dei

pubblici ministeri che tendono a ritardare questo momento per allungare i termini delle indagini.

Il termine massimo per le indagini può essere prorogato?

No, non è possibile prorogare ulteriormente le indagini quando si arriva ai termini massimi di

durata. E' per questo che le indagini sono soggette a limiti temporali. E questo è anche il motivo che

spiega le prassi elusive da parte dei Pubblici Ministeri. Perciò, una volta esaurite le proroghe, il

P.M. ha solo due possibilità: o la richiesta di archiviazione (qualora non sussistano i presupposti per

sostenere l'accusa in giudizio) o l'esercizio dell'azione penale, attraverso la richiesta di rinvio a

giudizio.

La sanzione cui incorre il P.M. nel caso in cui prosegua le indagini oltre il termine massimo è

l'inutilizzabilità degli atti di indagine acquisiti (anche se la prassi giudiziaria tende a largheggiare su

questi episodi, pena l'inutilizzabilità di migliaia di atti...)

...inoltre, trattandosi di una violazione grave riferibile all'obbligo di esercizio dell'azione penale, tale

comportamento rientra in uno dei casi tipici di avocazione delle indagini (art. 412 comma 1 c.p.p.).

Per quanto riguarda l'interrogatorio di garanzia di cui all'art. 294, fino alla dichiarazione di

apertura del dibattimento, il giudice che ha deciso in ordine all'applicazione della misura cautelare,

se non vi ha proceduto nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo di indiziato