Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


DISPENSA LEZIONI PROCESSUALE CIVILE, Dispense di Diritto Processuale Civile

MODULI 15-16-17 RISERVATI ALLA CARTABIA

Tipologia: Dispense

2024/2025

Caricato il 19/02/2026

alfonso-rocco-1
alfonso-rocco-1 🇮🇹

1 documento

1 / 172

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
MODULO 1
CARATTERI FONDAMENTALI DEL DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
(LEZIONE I e II)
Il diritto processuale civile è costituito dal complesso di norme giuridiche che disciplinano lo
svolgimento del processo civile nelle sue varie fasi (introduttiva, istruttoria, decisoria) e nei suoi
vari gradi (primo grado, appello, cassazione). Il processo civile è una sequenza di atti,
concatenati tra loro, messa in moto dalla domanda che una parte (attore o ricorrente) rivolge al
giudice nei confronti di un’altra parte (convenuto o resistente) e diretti ad ottenere la pronuncia
del giudice sulla domanda stessa in materia di diritti soggettivi. Mentre nel processo civile una
parte chiede al giudice la tutela, solitamente, di un diritto soggettivo, nel processo
amministrativo si chiede normalmente la tutela di un interesse legittimo (L’interesse legittimo è
un interesse alla legittimità dell’azione amministrativa). Il diritto processuale civile è una branca
del diritto processuale in genere. In particolare: Il diritto processuale è quella parte del diritto
obiettivo che regola il processo generalmente considerato (civile, amministrativo, penale); In
definitiva possiamo affermare che il diritto processuale civile è quella parte del diritto
processuale che regola il processo civile.
Il Diritto Processuale Civile è l'insieme delle norme giuridiche che disciplinano i presupposti, la
forma e gli effetti dei vari atti compiuti nell'ambito del processo civile. Si tratta di una branca del
diritto processuale generale, ossia di quel settore dell'ordinamento giuridico che regola il
processo generalmente considerato (civile, penale, amministrativo, tributario ... ). Il Diritto
Processuale Civile è, pertanto, un diritto: Pubblico, poiché regola l'esercizio di una pubblica
funzione, quella giurisdizionale, consistente nel rendere giustizia attraverso provvedimenti
emanati da organi dello stato terzi e imparziali. Secondario, poiché tende a realizzare interessi
che non sono propri dello Stato, ma dei privati che si "fronteggiano" all'interno del processo.
Dinamico, poiché è costituito da un insieme di attività compiute in sequenza e legate tra loro, nel
senso che una presuppone l'altra (ad esempio, non si possono sentire i testimoni se prima non
sono stati ammessi dal giudice e, prima ancora, se la parte non li ha indicati). Dinamico, questa
sequenza di atti prende avvio con l'impulso di una parte (atto di citazione o ricorso) e si conclude
con la pronuncia di un soggetto terzo (il giudice) che dà risposta al bisogno di giustizia fatto
valere dai soggetti nel processo.
FONTI DEL DIRITTO PROCESUALE CIVILE (LEZIONE III)
Il diritto processuale civile è regolato, anzitutto, dal codice di procedura civile (R.D. 28-10-
1940, n. 1443) Suddiviso in quattro parti: Libro I - Disposizioni generali (artt. 1-162) Libro II -
Del processo di cognizione (artt. 163-473) Libro III - Del processo di esecuzione (artt. 474-632)
Libro IV - Dei procedimenti speciali (artt. 63-840) Di seguito sono. collocate le disposizioni per
l'attuazione del codice e le disposizioni transitorie, emanate con R.D. 18-12-1941, n.1368, che
completano le disposizioni del codice specificandone sostanzialmente gli aspetti operativi. A
queste fonti, che costituiscono il pilastro della disciplina del processo civile, si affiancano
numerose leggi che dettano discipline "di settore" (ad esempio, in maniera di assegni, di
1
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a
pf1b
pf1c
pf1d
pf1e
pf1f
pf20
pf21
pf22
pf23
pf24
pf25
pf26
pf27
pf28
pf29
pf2a
pf2b
pf2c
pf2d
pf2e
pf2f
pf30
pf31
pf32
pf33
pf34
pf35
pf36
pf37
pf38
pf39
pf3a
pf3b
pf3c
pf3d
pf3e
pf3f
pf40
pf41
pf42
pf43
pf44
pf45
pf46
pf47
pf48
pf49
pf4a
pf4b
pf4c
pf4d
pf4e
pf4f
pf50
pf51
pf52
pf53
pf54
pf55
pf56
pf57
pf58
pf59
pf5a
pf5b
pf5c
pf5d
pf5e
pf5f
pf60
pf61
pf62
pf63
pf64

Anteprima parziale del testo

Scarica DISPENSA LEZIONI PROCESSUALE CIVILE e più Dispense in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity!

MODULO 1

CARATTERI FONDAMENTALI DEL DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

(LEZIONE I e II) Il diritto processuale civile è costituito dal complesso di norme giuridiche che disciplinano lo svolgimento del processo civile nelle sue varie fasi (introduttiva, istruttoria, decisoria) e nei suoi vari gradi (primo grado, appello, cassazione). Il processo civile è una sequenza di atti, concatenati tra loro, messa in moto dalla domanda che una parte (attore o ricorrente) rivolge al giudice nei confronti di un’altra parte (convenuto o resistente) e diretti ad ottenere la pronuncia del giudice sulla domanda stessa in materia di diritti soggettivi. Mentre nel processo civile una parte chiede al giudice la tutela, solitamente, di un diritto soggettivo, nel processo amministrativo si chiede normalmente la tutela di un interesse legittimo (L’interesse legittimo è un interesse alla legittimità dell’azione amministrativa). Il diritto processuale civile è una branca del diritto processuale in genere. In particolare: Il diritto processuale è quella parte del diritto obiettivo che regola il processo generalmente considerato (civile, amministrativo, penale); In definitiva possiamo affermare che il diritto processuale civile è quella parte del diritto processuale che regola il processo civile. Il Diritto Processuale Civile è l'insieme delle norme giuridiche che disciplinano i presupposti, la forma e gli effetti dei vari atti compiuti nell'ambito del processo civile. Si tratta di una branca del diritto processuale generale, ossia di quel settore dell'ordinamento giuridico che regola il processo generalmente considerato (civile, penale, amministrativo, tributario ... ). Il Diritto Processuale Civile è, pertanto, un diritto: Pubblico , poiché regola l'esercizio di una pubblica funzione, quella giurisdizionale, consistente nel rendere giustizia attraverso provvedimenti emanati da organi dello stato terzi e imparziali. Secondario, poiché tende a realizzare interessi che non sono propri dello Stato, ma dei privati che si "fronteggiano" all'interno del processo. Dinamico , poiché è costituito da un insieme di attività compiute in sequenza e legate tra loro, nel senso che una presuppone l'altra (ad esempio, non si possono sentire i testimoni se prima non sono stati ammessi dal giudice e, prima ancora, se la parte non li ha indicati). Dinamico , questa sequenza di atti prende avvio con l'impulso di una parte (atto di citazione o ricorso) e si conclude con la pronuncia di un soggetto terzo (il giudice) che dà risposta al bisogno di giustizia fatto valere dai soggetti nel processo. FONTI DEL DIRITTO PROCESUALE CIVILE (LEZIONE III) Il diritto processuale civile è regolato, anzitutto, dal codice di procedura civile (R.D. 28-10- 1940, n. 1443) Suddiviso in quattro parti: Libro I - Disposizioni generali (artt. 1-162) Libro II - Del processo di cognizione (artt. 163-473) Libro III - Del processo di esecuzione (artt. 474-632) Libro IV - Dei procedimenti speciali (artt. 63-840) Di seguito sono. collocate le disposizioni per l'attuazione del codice e le disposizioni transitorie, emanate con R.D. 18-12-1941, n.1368, che completano le disposizioni del codice specificandone sostanzialmente gli aspetti operativi. A queste fonti, che costituiscono il pilastro della disciplina del processo civile, si affiancano numerose leggi che dettano discipline "di settore" (ad esempio, in maniera di assegni, di

fallimento, di locazioni di immobili ... ) le quali vanno coordinate con le norme contenute nel codice di procedura civile e con le disposizioni di attenuazione. Tale attività di coordinamento pone, talvolta, delicate questioni interpretative, poiché non di rado si pone il problema di stabilire se la legge speciale (cioè di settore) coesiste con quella del codice o se l'una esclude l'altra. RIFORME DEL CODICE E NORME COLLEGATE PIÙ SIGNIFICATIVE (LEZIONE IV) Dopo quarant'anni dall'entrata in vigore del Codice di Procedura Civile è stato attuato un massiccio intervento sul processo civile attraverso la Legge 26-11-1990 n.353, che introdusse numerose novità tra cui l'attribuzione di poteri decisori al giudice monocratico, l'esecutività ex lege della sentenza di primo grado, l'attribuzione del potere di giudicare in determinati casi alla Corte di Cassazione. Con la Legge 21-11-1991 n. 374 viene eliminato l'ufficio del conciliatore e sostituito dal giudice di pace. Con il D. Lgs. 19-2-1998 n. 51 venne disposta la soppressione dell'ufficio del pretore, trasferendone le competenze dinanzi al giudice unico di primo grado. Con le riforme del 2005-2006 il legislatore è intervenuto introducendo: Modifiche al codice di procedura civile per garantire snellezza al processo, attraverso aumento di strutture e di organico della Magistratura (Legge 14-5- 2005 n. 80). Riforma del processo di cassazione ed arbitrato con il D. Lgs. 2-2-2006 n.40. La Legge 18-6-2009 n.69 ha, oltre a operare diverse modifiche al codice che alle disposizioni di attuazione, delegato il governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali, per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili (nell'ambito della giurisdizione ordinaria e regolati dalla legislazione speciale) ed in materia di atti pubblici informatici redatti dal notaio. La manovra finanziaria sviluppatasi nel secondo semestre del 2011 ha apportato alcune modifiche in ordine alla trasmissione degli atti giudiziari, calendario del processo ed accertamento tecnico preventivo obbligatorio nel contenzioso previdenziale ed assistenziale. La Legge 12-11-2011 n.183 ha apportato modifiche al rito, anche attraverso l'uso di strumenti telematici (come l'uso delle PEC nelle comunicazioni). La Legge 7-8-2012 n.134 ha introdotto un filtro di ammissibilità ai giudizi di appello, sia nel rito ordinario che in quelli del lavoro e locatizio. La Legge 10-11-2014 n.162 contiene un complesso intervento normativo finalizzato alla cosiddetta degiurisdizionalizzazione (atto a ridurre il numero complessivo di interventi che gravano sugli organi giudiziari). Tra i molti, il passaggio d'ufficio dal rito ordinario al rito sommario per le cause meno complesse. La Legge 20-12-2015 n.208 prevede dei rimedi preventivi per potersi rivolgere al giudice per l'equa riparazione in caso di eccessiva durata del processo. La Legge 20-5-2016 n.76 (cd. legge Cirinnà) ha aggiunto il convivente di fatto tra le persone da indicare nel ricorso per interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno, nell’ambito della regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. La Legge 25-10-2016 ha aggiunto nuove misure per la ragionevole durata del procedimento in cassazione. Il D.Lgs. 13-7-2017 n.116 disciplina la riforma della magistratura onoraria relativa ai giudici di pace ed ai magistrati onorari in servizio. Il D.Lgs. 10- 8-2018 n.101 ha adeguato la normativa alle disposizioni dell'UE relative alla protezione delle persone fisiche (trattamento dei dati personali e libera circolazione di essi).

specifico, la Costituzione ha affermato: Il principio di autonomia e indipendenza del giudice , valori strumentali alla salvaguardia della libertà di giudizio e della terzietà del giudice rispetto alle parti e agli interessi in causa. Il principio del giudice naturale , che stabilisce la competenza del giudice in base a criteri oggettivi determinati preventivamente e direttamente dalla legge. Il principio dell'inamovibilità del giudice ne impedisce sospensioni dal servizio o spostamenti ad altre sedi o funzioni, se non in seguito a decisione del C.S.M. (Consiglio Superiore della Magistratura). Per garantire l'estraneità del giudice rispetto alla causa, la legge prevede due istituti fondamentali: L'astensione , quando la persona del giudice è in qualche modo interessata o coinvolta nella causa sottoposta al suo esame, è tenuta a dichiarare di non poter partecipare al processo; La ricusazione, nei casi in cui il giudice avrebbe dovuto astenersi e non l'ha fatto, le parti possono proporre ricorso perché il giudice interessato sia distolto da quella causa. I poteri che il giudice esercita nel processo sono esplicazione della potestà giurisdizionale e si distinguono in: potere di direzione e di governo del processo, potere conciliativo, poteri ordinari e istruttori e potere decisorio. I principali doveri che il giudice è chiamato ad assolvere riguardano: i limiti della decisione, le norme da applicare e la disponibilità delle prove. Il giudice può essere: Monocratico , se esercita da solo la funzione giurisdizionale (Tribunale o Giudice di pace); Collegiale , se la giurisdizione è esercitata da più giudici riuniti in collegio (Tribunale, Corte di Appello e Corte di Cassazione) L'art. 50bis c.p.c. stabilisce le cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, al di fuori dei casi previsti, il tribunale giudica in composizione monocratica. Il Giudice di pace è un ufficio istituito con la L. 21-11-1991 n. 374, ricoperto da un magistrato onorario, avente sede nei capoluoghi dei mandamenti, con competenze in materia penale e civile. Il Giudice di pace è competente per valore di beni mobili e per cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti (i cui valori massimi sono stabiliti dall'art. 7). Il Giudice di pace è competente per materia : per cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze; relative alla misura ed alla modalità d'uso dei servizi di condominio di case; relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili in materia di immissioni ed emissioni di fumo, calore, esalazioni, rumori e scuotimenti; relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali. I cd. mezzi sostitutivi della giurisdizione civile sono: la transazione , un contratto con cui le parti si accordano per porre fine ad una lite già iniziata o in procinto di insorgere; la conciliazione , accordo raggiunto fra le parti su libera iniziativa, sostituisce la giurisdizione se interviene prima ed in sede non contenziosa; la mediazione , svolta da un terzo imparziale; la negoziazione assistita , gestita dagli avvocati delle parti, idonea a sfociare in un titolo esecutivo; e l'arbitrato , attraverso cui le parti affidano la decisione ad un terzo, detta lodo, che ha l'effetto di una sentenza. Il Pubblico Ministero è un organo dello Stato istituito per garantire l'attuazione della legge in quelle materie in cui viene in rilievo la necessità di garantire la tutela di interessi generali o sociali. o facoltativo (per altri casi di pubblico interesse) in giudizio. Il P.M. agente è quello che esercita l'azione in tutti i casi tassativi in cui può promuoverla. Il P.M. interveniente si ha nei casi di intervento obbligatorio (previsto in cause matrimoniali, in cause relative allo stato e alla capacità delle persone) Il giudice, nello svolgimento delle sue attività si serve di un apparato organizzativo di figure professionali: Il consulente tecnico è un ausiliario provvisto di particolari competenze, presta

assistenza al giudice presentando relazioni su determinati quesiti; Il custode è un ausiliario incaricato della conservazione di beni sequestrati o pignorati; Il cancelliere è l'ufficio burocratico complementare, tra i suoi compiti principali c'è la registrazione e la custodia degli atti giudiziari, nonché di documentazione. L'ufficiale giudiziario è l'altro ufficio complementare con attribuzioni prevalentemente di carattere materiale, ha: funzioni preparatorie (notificazione di atti di citazione, sentenze ed altri atti), funzione di assistenza all'udienza (oggi puramente formale), L'ufficiale giudiziario è l'altro ufficio complementare con attribuzioni prevalentemente di carattere materiale, ha: funzioni esecutive (pignoramento mobiliare, ingiunzioni al debitore), funzioni documentali (redazione del processo verbale, documentazione che fa piena prova). L’AZIONE CIVILE E LA COMPETENZA (LEZIONE VII) L'azione è il diritto di provocare l'esercizio della funzione giurisdizionale facente capo ad ogni soggetto che, per far valere un proprio diritto in giudizio, deve proporre una domanda avente ad oggetto la richiesta di tutela giurisdizionale all'organo giudiziale che risponde con un suo provvedimento. Ne consegue l'obbligo per lo Stato di rendere giustizia, verificatesi le condizioni necessarie, attraverso una serie di attività procedimentali che prendono il nome di processo. Le condizioni dell'azione , ovvero i requisiti di fondatezza della domanda, sono: interesse ad agire (inteso come interesse alla tutela giurisdizionale, art. 100); legittimazione ad agire (necessità di coincidenza tra colui che ha proposto la domanda e colui che nella domanda stessa è affermato titolare del diritto, art. 81); possibilità giuridica (esistenza di una norma che contempli, in astratto, il diritto che si vuol far valere). Gli elementi dell'azione sono: le personae , cioè le parti del processo (l'attore che propone la domanda ed il convenuto contro il quale è proposta); petitum , cioè l'oggetto della domanda (può essere petitum immediato, cioè un provvedimento che viene richiesto al giudice, oppure il petitum mediato, cioè l'oggetto al cui soddisfacimento è diretta la domanda), e la causa petendi , ovvero il titolo dell'azione, la ragione in base alla quale si vanta una determinata pretesa. I tipi di azione civile si distinguono in base allo scopo : azioni di cognizione (tendono a provocare un giudizio nel senso proprio del termine, con sentenza), azioni esecutive (per l'applicazione di misure o mezzi esecutivi, presuppongono un titolo esecutivo da cui risulta il diritto dell'attore); azioni cautelari (con finalità sussidiaria, dirette a garantire l'efficacia del provvedimento principale). Il convenuto , regolarmente citato in giudizio, può assumere vari atteggiamenti, da cui dipende lo svolgimento del processo: Contumacia , quando il convenuto non si costituisce in giudizio e non si presenta dinanzi al giudice, l'attore può fornire la prova del suo diritto perché la domanda venga accolta; Assenza , quando il convenuto si costituisce ma dopo questa attività rimane inerte e non compare in giudizio; Contestazione della domanda , se il convenuto, presente e costituito in giudizio, contesta la fondatezza della domanda negando l'esistenza dei fatti delle norme invocate; Eccezione , se il convenuto introduce l'esistenza di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto dell'attore; Domanda riconvenzionale , se il convenuto introduce una situazione giuridica nuova e autonoma, collegata con quella dedotta nell'atto introduttivo; Domanda di accertamento incidentale , con cui il convenuto chiede giudizio per una questione collegata pregiudizialmente alla domanda principale, per paralizzare quest'ultima. La competenza può

processo vi sono più attori ( attivo ) o più contenuti ( passivo ). Il litisconsorzio può essere: originario , se il processo è iniziato con pluralità di parti; successivo , se si verifica l'ingresso di più soggetti in pendenza del processo; necessario , se la decisione non può essere pronunciata che nei confronti di più parti, anche a fronte di un rapporto sostanziale unico; facoltativo , se per ragioni pratiche più azioni sono esercitate nello stesso processo. Gli atti processuali sono posti in essere dai soggetti del processo secondo le norme processuali e che hanno per conseguenza immediata di costituire, svolgere, modificare o estinguere un rapporto processuale. Gli elementi degli atti sono: la causa , cioè il fine che l'atto deve essere diretto a realizzare; la volontà , quella di compiere l'atto, non di raggiungere gli effetti, predeterminati dalla legge; la forma , ossia il complesso dei requisiti che gli atti devono rappresentare con riferimento al modo di espressione delle attività, il luogo ed il tempo in cui devono compiersi ed il modo in cui le stesse devono essere portate a conoscenza; Le condizioni di tempo vengono in rilievo sotto il profilo del tempo necessario per lo svolgimento del processo e come tempo necessario per determinare l'ordine di compimento dei singoli atti ed assicurare l'ordine formale del procedimento (ossia il termine, che può essere legale, giudiziale, ordinatorio, perentorio o dilatorio). I tipi di atti delle parti private possono essere esclusivi per gli attori , nel caso della citazione (art. 163) e del ricorso (art. 125), esclusivo per il convenuto è il controricorso (art. 360), mentre possono essere posti in essere da entrambi la comparsa (art. 125) ed il precetto (art. 480). Gli atti del P.M. non presentano particolari caratteristiche rispetto agli altri atti processuali, e si distinguono in: atti del P.M. agente ed atti del P.M. interveniente. Gli atti del giudice prendono il nome di provvedimenti anche nel caso in cui abbiano funzione strumentale o preparatoria ma non decisoria. L'art. 131 prevede tre tipi di provvedimenti: la sentenza (art. 132) dal contenuto decisorio, l'ordinanza (art. 134) dal contenuto ordinatorio, e il decreto (art. 135) a volte ordinatorio e senza motivazione. Gli atti del cancelliere sono: il processo verbale , redatto dal cancelliere in udienza; le comunicazioni. L'ufficiale giudiziario ha come attività di rilievo l'atto della notificazione, i cui vari tipi sono indicati negli artt. 138 e seguenti. L'invalidità degli atti processuali va considerata come una categoria generale, in quanto comprende una vasta gamma di vizi che possono inficiare l'atto processuale. Il codice intitola il capo dedicato alla invalidità: ''Della nullità degli atti'', rilevando l'intento di ricondurre alla nullità ogni aspetto dell'invalidità. È merito della dottrina e della giurisprudenza l'aver elaborato figure diverse dalla nullità come l'irregolarità e l'inesistenza. L'inesistenza riguarda l'atto che manchi del minimo di elementi necessari affinché possa essere riconosciuto. È nullo l'atto che manca di uno o alcuni elementi prescritti dalla legge, inidoneo al raggiungimento dello scopo prefisso: può essere nullità assoluta se dichiarata dal giudice e rilevata d'ufficio, oppure nullità relativa (o annullabilità) su istanza di parte; inoltre può essere sanabile o insanabile. L'atto è irregolare nei casi in cui il difetto di un suo requisito non comporta nullità, è sanabile. L'inosservanza dei termini perentori causa decadenza dell'atto. MODULO 2 PROCESSO ORDINARIO DI COGNIZIONE – PARTE I

Il processo di cognizione ordinario può essere definito come quel giudizio in cui il giudice è chiamato: ad accertare la situazione di fatto esistente tra le parti in controversia, ad individuare la norma giuridica che deve essere applicata nella fattispecie, a decidere con sentenza, definendo la questione sorta. Il termine cognizione è diretto ad evidenziare la contrapposizione esistente tra il processo regolato dal Libro II del Codice ed il processo di esecuzione. Si parla di processo di cognizione per indicare l'attività con cui si accertano le condizioni ed i presupposti di diritto e di fatto per pervenire all'accoglimento o al rigetto della domanda. Il processo di cognizione innanzi al Tribunale è considerato dalla legge come " processo tipo ", ed è minutamente disciplinato in tutti i suoi aspetti e le sue fasi. Le fasi del processo di cognizione sono: La fase preparatoria o introduttiva , che si svolge prevalentemente su attività delle parti e comprende la presentazione della domanda e la sua notifica, la costituzione in giudizio delle parti e la formazione del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli di parte; La fase istruttoria , divisa a sua volta in trattazione e istruzione probatoria, si svolge su attività delle parti, ma con larghi poteri di direzione da parte del giudice, serve a raccogliere elementi di giudizio per la decisione della causa. La trattazione è attività diretta all'esposizione e discussione delle domande e delle eccezioni. L’istruzione probatoria è diretta all'acquisizione delle prove, è svolta dal giudice nel contradittorio delle parti; La fase decisoria che, in fine, è caratterizzata dall'emissione della sentenza da parte del giudice. La nota caratteristica del procedimento di cognizione davanti al Tribunale era rappresentata dalla distinzione tra: istruzione (affidata ad un giudice unico) e decisione (affidata ad una pluralità di giudici, cioè al collegio). È importante notare che il giudice che ha istruito la causa è relatore di essa dinanzi al collegio in vista della decisione, ciò per evitare che vi possa essere una frattura tra questi due momenti che, seppure distinti, fanno parte di uno schema unitario di svolgimento del processo. LA FASE PREPARATORIA Secondo il Codice di procedura civile la causa è introdotta con la proposizione e notificazione della domanda ( art. 163 ), a cui seguono la costituzione in giudizio delle parti ( artt. 165-166 ) e la designazione del giudice istruttore ( artt. 168bis e 174 ). La domanda si propone con le forme proprie dell'atto di citazione, che è un atto scritto, unilaterale e doppiamente recettizio. La funzione della citazione è duplice: chiamare in giudizio colui nei cui confronti si propone la domanda, ossia nei cui confronti l'attore fa valere il proprio diritto ( citazione o vocatio in ius ); chiedere al giudice la tutela di un proprio diritto, attraverso l'indicazione dei fatti e delle ragioni poste a base della domanda ( editio actionis ). La legge fissa termini minimi (cd. termini per comparire ) che devono necessariamente intercorrere tra la data di notifica della citazione e quella della prima udienza di comparazione e trattazione della causa. I termini (previsti dall'art. 163bis ) sono di 90 giorni se il luogo di notificazione è in Italia, di 150 giorni se il luogo di notificazione è all'estero. La citazione è nulla : se vi è omissione o incertezza assoluta sull'indicazione del giudice, sull'individuazione delle parti o sull'oggetto della domanda; se sia assegnato al convenuto un termine di comparizione inferiore a quello stabilito dalla legge; se è stata omessa l'indicazione della data dell'udienza di comparizione; se vi è omissione dell'avvertimento al convenuto delle decadenze determinate dalla costituzione oltre i termini; se vi è omissione dell'esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda e mancata

termini (di 10 giorni dalla notifica di citazione, 5 in caso di abbreviazione dei termini, per l’attore, e di 20 giorni prima dell’udienza di comparizione, o 10 in caso di abbreviazione, per il convenuto) stabiliti negli artt. 165 e 166 sono fondamentali. Gli artt. 168, 171 e 290 sono quelli relativi a ritardi o mancate costituzioni. LA FASE PREPARATORIA – DESIGNAZIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE Il Giudice Istruttore (G.I.) è il giudice cui è affidata l’istruzione della causa, ossia la fase del procedimento in cui la causa viene preparata, mediante la trattazione delle questioni rilevanti, in fatto e in diritto, e la raccolta delle prove. Le modalità di designazione del giudice istruttore sono disciplinate dall’art. 168bis. «Formato un fascicolo d'ufficio a norma dell'articolo precedente, il cancelliere lo presenta senza indugio al presidente del tribunale, il quale, con decreto scritto in calce della nota d'iscrizione a ruolo, designa il giudice istruttore davanti al quale le parti debbono comparire, se non creda di procedere egli stesso all'istruzione. Nei tribunali divisi in più sezioni il presidente assegna la causa ad una di esse, e il presidente di questa provvede nelle stesse forme alla designazione del giudice istruttore.» Questi è designato con decreto del presidente del Tribunale quando quest’ultimo non ritiene di procedere egli stesso all’istruzione. Se il giudice designato non ha udienza nel giorno indicato dall’attore nell’atto di citazione, la causa è rinviata d’ufficio all’udienza successiva. Il giudice così designato è inamovibile , ma può essere sostituito, nell’osservanza delle condizioni stabilite dall’art. 174, con decreto del Presidente soltanto in caso di assoluto impedimento o di gravi esigenze di servizio. Ai sensi dell’art. 168bis, comma 3 il cancelliere deve provvedere non solo all’iscrizione della causa al ruolo della sezione e del giudice istruttore, ma anche a trasmettergli il fascicolo d’ufficio (al quale dà il corrispondente numero del registro generale) contente copia di tutti gli atti di parte, gli originali d’ufficio ed i fascicoli di parte. Inoltre, il comma 5 prevede la possibilità per il giudice istruttore di differire, con decreto emesso entro cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, la data della prima udienza, fino ad un massimo di 45 giorni, in tal caso il cancelliere comunica alle parti costituite la nuova data della prima udienza. L’ISTRUZIONE DELLA CAUSA (FASE ISTRUTTORIA) L’istruzione è quella fase del processo che serve alla raccolta di elementi di giudizio che consentono al giudice di decidere la causa. Tale fase è dominata dalla figura del giudice istruttore (G.I.), che agisce senza particolari formalismi in udienze non pubbliche (a differenza di quelle innanzi al Collegio) e a diretto contatto con le parti ed i loro procuratori. Il G.I. svolge quindi non solo un’attività di coordinamento, ma anche di propulsione, cercando di dare concretezza ai principi dell’oralità, dell’immediatezza e della concentrazione. I poteri del giudice istruttore possono essere considerati nei due momenti fondamentali della direzione del procedimento e della istruzione della causa. Per quanto riguarda la direzione del procedimento , l’art. 175 stabilisce che il giudice istruttore esercita tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento. Egli fissa le udienze successive e i termini entro i quali le parti debbono compiere gli atti processuali. Per quanto riguarda l’istruzione della causa , il G.I., sulle domande e sulle eccezioni delle parti, sentite le loro ragioni, dà in udienza i provvedimenti opportuni, oppure si riserva di pronunciarli, dandone poi comunicazione alle

parti (art. 186), quindi «provvede all’assunzione dei mezzi di prova e, esaurita l’istruzione, rimette le parti al collegio per la decisione.» (art. 188) La rimessione della causa al collegio per la decisione va intesa nel senso che: Nelle cause di competenza collegiale (art. 50bis), il giudice monocratico trasferisce la causa al collegio per la decisione; Nelle altre cause, di competenza del giudice monocratico, quest’ultimo trattiene presso di sé la causa per la decisione. Il giudice istruttore è titolare di attribuzioni e poteri conferitigli direttamente dalla legge. Egli non è perciò un delegato del collegio, bensì un organo autonomo dai compiti esattamente determinati. Tutti i provvedimenti con cui il giudice istruttore esercita i poteri attribuitigli dalla legge, realizzando l’istruzione in senso ampio, assumono la forma dell’ ordinanza (art. 176). Le ordinanze del giudice istruttore si distinguono in: Ordinatorie , (es. fissazione dell’udienza di rinvio); Decisorie , (es. ammissibilità di un mezzo di prova, opportunità di chiamata in causa di terzo). Caratteristiche dell’ordinanza sono la modificabilità e revocabilità: essa, cioè, può essere modificata e revocata in qualsiasi momento dallo stesso giudice istruttore che l’ha pronunciata o dal collegio (i casi di eccezione sono stabiliti nell’art. 178). LA FASE DELLA TRATTAZIONE La trattazione della causa comprende tutta quella attività preparatoria del giudizio che è compiuta dal giudice istruttore, nonché dalle parti, a mezzo dei loro difensori, a partire dalla prima udienza e fino al momento in cui la causa è rimessa al Collegio per la decisione, esclusa soltanto l’attività istruttoria in senso stretto, ovvero di acquisizione delle prove. Nella fase di trattazione, che si svolge con la partecipazione e sotto la direzione del giudice istruttore, davanti al quale l’udienza procede oralmente, le parti espongono le loro domande corredate da ragioni di fatto e di diritto. La L. 534/1995, che aveva modificato alcune novità introdotte con la riforma del 90, distingueva nettamente tra udienza di comparizione e udienza di trattazione : Nella prima , il giudice istruttore effettuava tutta una serie di controlli preliminari, verificando la regolarità del contraddittorio e disponendo l’eventuale integrazione del contraddittorio in caso di litisconsorzio necessario, la regolarizzazione degli atti difettosi, etc. Nella seconda , invece, si entrava, per così dire, «nel vivo» del processo: il giudice effettuava l’interrogatorio libero delle parti per tentarne la conciliazione e chiedeva i chiarimenti necessari; l’attore poteva proporre domande ed eccezioni per controbattere alla domanda riconvenzionale e alle eccezioni del convenuto; entrambe le parti potevano precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate, oppure chiedere al giudice l’assegnazione di termini per modificarle o precisarle. All’udienza di trattazione seguiva quella di ammissione delle prove. Le riforme del 2005 hanno accorpato in un’unica udienza – l’udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa (art. 183) – le attività che prima si svolgevano in tre udienze (comparizione, trattazione e ammissione delle prove). In tale udienza: Il giudice verifica d’ufficio la regolarità del contraddittorio e richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d’ufficio alle quali ritiene opportuna la trattazione; Le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate; L’attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto, e può chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo, se l’esigenza è sorta dalle difese del convenuto; Il giudice provvede, in udienza o con

l’art.185bis disciplinando la proposta di conciliazione del giudice; quest’ultimo, alla prima udienza, ovvero sino a quando non è esaurita l’istruzione, formula alle parti, ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La disposizione è una sorta di riproduzione della norma di cui all’art. 420 sul processo del lavoro, che è stata anch’essa corrispondentemente modificata. La proposta conciliativa e/o transattiva del giudice non può, nel prosieguo del giudizio, essere motivo di astensione o ricusazione del giudice. SVILUPPI SUCCESSIVI ALLA TRATTAZIONE E PROVVEDIMENTI ANTICIPATORI DI CONDANNA Successivamente alla prima udienza di trattazione, la causa potrebbe presentarsi già matura per la decisione, non necessitando dell’acquisizione probatoria (la controversia, per esempio, è di mero diritto): il giudice istruttore rimette, allora, la causa in decisione (art. 187 comma 1) Di solito, però, la causa ha natura più complessa. L’art. 187 descrive il ventaglio delle possibili evenienze: Verificandosi una questione pregiudiziale (ad es. di competenza) con priorità logica rispetto alla decisione finale, ovvero una questione preliminare attinente al merito , il G.I. può decidere discrezionalmente se rimettere la causa in decisione, oppure accantonare le questioni preliminari e pregiudiziali, procedere all’istruzione rinviando il tutto a quando potrà essere deciso anche il merito; Rendendosi necessaria l’indagine istruttoria, il G.I. procede all’ammissione delle prove e alla loro assunzione. La riforma del 2005 ha così delineato tutte le fasi dell’udienza di comparizione e trattazione (art. 183): Il G.I. compie le verifiche preliminari e fissa una nuova udienza se: occorre regolarizzare il contraddittorio o la costituzione in giudizio delle parti, oppure se occorre consentire la sanatoria della nullità della citazione o della notificazione. Le parti congiuntamente possono chiedere che si proceda al libero interrogatorio e al tentativo di conciliazione. Trattazione della causa : Il giudice richiede alle parti i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d’ufficio; L’attore può proporre le domande e le eccezioni conseguenti alla domanda riconvenzionale o alle eccezioni del convenuto; L’attore può chiamare in causa un terzo; Entrambe le parti possono precisare o modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate con gli atti introduttivi. Se richiesto il giudice assegna alle parti tre termini perentori: 30 giorni per precisare e modificare domande, eccezioni e conclusioni; 30 giorni per replicare alle eccezioni e domande nuove o modificate e per proporre le eccezioni conseguenti alle prime e indicare mezzi di prova e documenti; 20 giorni per indicazione di prova contraria; Entro 30 giorni dallo scadere di tali termini il giudice: provvede con ordinanza sulle richieste delle parti e fissa l’udienza per l’assunzione dei mezzi di prova. La legge di riforma del 1990 ha introdotto la possibilità per il G.I. di emettere provvedimenti di condanna in corso di causa che anticipano gli effetti dell’eventuale sentenza di condanna. Scopo di tali provvedimenti è quello di accelerare il corso del giudizio, attribuendogli immediata ed automatica esecutività e di scoraggiare la prosecuzione di liti iniziate per mere finalità defatigatorie. Loro caratteristica è che hanno valore decisorio-finale, tenuto conto che sopravvivono anche in caso di estinzione del processo. Il G.I. può, su istanza di parte e fino al momento della precisazione della conclusione, disporre: Ordinanza di pagamento delle somme non contestate dalle parti costituite (l’ordinanza,

revocabile e modificabile, costituisce titolo esecutivo); Ingiunzione di pagamento o consegna , ed in particolare l’istanza della parte che vanti un credito avente ad oggetto una somma di denaro liquida ed esigibile, o la prova scritta del diritto di credito fatto valere; L’ordinanza anticipatoria di condanna emessa quando il giudice, chiusa l’istruttoria, ritenda raggiunta la prova (per pronunciarla occorre che la fase istruttoria sia esaurita, vi sia un’istanza della parte che ha proposto domanda, e che la domanda sia relativa alla condanna alla consegna o al rilascio di beni). MODULO 3 PROCESSO ORDINARIO DI COGNIZIONE – PARTE II L’istruzione probatoria è quella parte della fase istruttoria diretta a raccogliere le prove necessarie per la decisione delle questioni individuate e discusse in sede di trattazione. Esaurita la fase relativa all’attività istruttoria, il processo transita nell’ultima fase (detta fase decisoria) composta da una serie di atti il cui esito è costituito dall’emissione del provvedimento finale. Il processo di cognizione può subire, nel corso del suo svolgimento, alcune vicende che ne alterano lo sviluppo: tali eventi «modificatori» possono essere soggettivi (parti o giudice) tra cui la successione, l’intervento, la contumacia, oppure oggettivi (riferiti al processo stesso) come la sospensione del processo, l’interruzione del processo, l’estinzione del processo, la separazione dei processi o la riunione dei processi. Il procedimento innanzi al Giudice di pace è, attualmente, il frutto della riforma del ’98, di cui l’obiettivo fondamentale perseguito dal legislatore è stato quello di costituire il processo davanti al giudice «laico» come un processo ispirato al principio di oralità, estremamente concentrato e fortemente semplificato in funzione di una definizione più rapida. L’impugnazione è uno strumento che la legge pone a tutela della parte soccombente nel processo, perché questa possa chiedere, ad un giudice diverso da quello che ha emanato l’atto impugnato, ed eccezionalmente allo stesso giudice, un riesame della controversia. L’ISTRUZIONE PROBATORIA L’istruzione probatoria è quella parte della fase istruttoria diretta a raccogliere le prove necessarie per la decisione delle questioni individuate e discusse in sede di trattazione. Le prove sono i mezzi processuali necessari per fornire la dimostrazione della esistenza di un fatto dedotto da una delle parti. Quello della assunzione delle prove è un momento spesso determinante nel corso del processo, in quanto, ai sensi dell’art. 2697 c.c.: «chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento» e «chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda». Se la parte non fornisce tale prova, soccombe nella causa (c.d. onere della prova ). Gli organi competenti all’assunzione delle prove sono il giudice istruttore , il giudice del luogo in cui la prova va assunta , oppure il collegio (qualora ne ravvisi la necessità). Oggetto della prova sono tutte le circostanze di fatto dedotte dalle parti a fondamento delle loro domande ed eccezioni. Per le prove, vige il principio di disponibilità , il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal p.m., nonché i fatti non specificatamente

venir riferite, anche in buona fede, con maggiore o minore alterazione della verità, quando, addirittura, non siano volutamente menzognere. L’esibizione avviene quando il giudice, su istanza di parte, ha il potere di ordinare alla parte o ad un terzo di esibire in giudizio un documento o altra cosa di cui ritenga necessaria l’acquisizione, purché ciò possa avvenire senza grave danno della parte o del terzo e senza costringere gli stessi a violare il segreto d’ufficio o professionale. La procedura dell’esibizione può essere esperita d’ufficio anche nei confronti della P.A., in relazione ad atti e documenti dell’amministrazione stessa la cui acquisizione è necessaria ai fini del processo. Il giudice ha il potere di ordinare l’ispezione di luoghi, di persone e di cose, mobili o immobili. È disposta dal G.I., che ne fissa il tempo, il luogo ed il modo, e procede personalmente anche se l’ispezione deve eseguirsi fuori dalla circoscrizione del Tribunale. Riguardo al rendimento di conti, se il giudice ordina la presentazione di un conto consuntivo, questo deve essere depositato in cancelleria, con i documenti giustificativi, almeno cinque giorni prima dell’udienza fissata per la discussione; il conto può essere accettato ed il G.I. ordina il pagamento delle somme, oppure impugnato dalla parte che deve specificare le contestazioni. LA DECISIONE DELLA CAUSA – (FASE DECISORIA) PARTE I Quando il giudice istruttore ritiene la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni (nei limiti di quelle formulate nei rispettivi atti introduttivi), quindi rimette la causa in decisione. Da tale ultima data cominciano a decorrere i sessanta giorni entro i quali le parti devono depositare le comparse conclusionali e le memorie di replica nei venti giorni successivi. La decisione della causa spetta al Tribunale in composizione monocratica tranne ipotesi previste dall’art. 50bis in cui la decisione è collegiale. L’udienza di discussione davanti al collegio è comunque solo facoltativa : solo se una delle parti lo chieda al momento della precisazione delle conclusioni riproponendo la richiesta alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica, il Presidente del Tribunale potrà disporla fissandone la data. Il Collegio ha, in questa fase, i più ampi poteri e può pronunciare i provvedimenti più idonei in relazione allo stato in cui versa la causa. Può emanare sentenze oppure pronunciare ordinanze quando, senza definire il giudizio, provvede solo su questioni relative all’istruzione della causa e si limita a dare disposizioni per il prosieguo del giudizio stesso. Nel disegno del legislatore del ‘40, in ossequio al principio dell’oralità del processo, al centro dell’attività difensiva si poneva la discussione orale dinanzi al Collegio, ma questa discussione spesso si riduceva ad un formale richiamo alle conclusioni già precisate, per cui il legislatore della riforma ha preferito renderla facoltativa per evitare un inutile dispendio di energie processuali; ciò spiega anche perché l’istanza debba essere reiterata: le parti, rimeditandovi, possono rinunciare all’udienza, rendendola inutile. Va sottolineato che dopo la riforma del ‘90 non sono mutati i tipi di provvedimento che l’autorità giudicante può emettere, con l’unica novità riguardo alla provenienza dal G.I. e non esclusiva dell’organo collegiale. Quando la causa è di competenza del Collegio, la decisione viene deliberata nel segreto della camera di Consiglio, con votazione a maggioranza. Dell’avvenuto deposito il cancelliere dà notizia alle parti mediante il dispositivo comunicato ai rispettivi procuratori. Quando invece la causa è di competenza del giudice monocratico, l’estensione della sentenza è ovviamente semplificata. Inoltre, nel caso in

cui le parti chiedano la discussione orale, non è previsto lo scambio anche delle memorie di replica, potendo le parti rispondere alle reciproche conclusioni oralmente nell’udienza all’uopo fissata. Gli articoli del Capo III ter, introdotto dal D.Lgs. 19-2-1998, n.51 riproducono, con i dovuti adattamenti, il dettato normativo dell’art. 274bis regolamentando in tal modo i rapporti tra il G.I. in funzione di giudice monocratico e il Collegio, prevedendo i rimedi per sanare gli eventuali errori nell’attribuzione delle controversie, disciplinando la possibilità che tra cause assegnate agli organi decisori in diversa composizione possa insorgere una causa di connessione. Infatti l’art. 281septies disciplina l’ipotesi in cui il Collegio rilevi che una causa, rimessa davanti a lui per la decisione, debba in realtà essere decisa dal giudice monocratico. In questo caso il collegio rimette la causa dinanzi al G.I. Nell’ipotesi, invece, in cui il G.I. rilevi che la causa riservata per la decisione davanti a sé in funzione di giudice monocratico debba essere decisa dal Collegio, provvederà a norma degli artt. 187, 188 e 189. Inoltre, l’art. 281novies dispone che in caso di connessione tra cause che debbano essere decise dal Collegio e cause che spettino al Tribunale in composizione monocratica, esse siano riunite per essere decise innanzi al Collegio. La combinata lettura delle norme in esame conduce, tuttavia, alla conclusione che la nullità derivante dalla violazione dei criteri di attribuzione delle controversie tra Collegio e giudice monocratico presenta dei profili anomali, in quanto non può essere fatta rilevare in grado di appello se non mediante il meccanismo di cui all’art. 161 c.1, mentre nel corso del primo grado di giudizio la sua rilevazione risulta rimessa oltre che alle parti, anche al potere d’ufficio del giudice, potere che può essere esercitato persino al momento del passaggio in decisione. LA DECISIONE DELLA CAUSA – (FASE DECISORIA) PARTE II I provvedimenti del giudice in sede decisoria possono essere di tre tipi: Sentenze definitive – sono le sentenze che definiscono tutto il giudizio, e possono essere emanate nei seguenti casi: Quando, decidendo questioni di giurisdizione o di competenza (ipotesi soppressa dalla L. 69/2009) il giudice dichiari la propria incompetenza o il difetto di giurisdizione; Quando, decidendo una questione pregiudiziale o preliminare, il giudice ritenga la questione stessa preclusiva per l’esame del merito; Quando il giudice decide totalmente il merito della causa; Sentenze non definitive – sono quelle che non definiscono il giudizio, che proseguirà nel merito. Ciò avviene: Quando il giudice respinge l’eccezione di incompetenza o il difetto di giurisdizione (respinta l’eccezione, la causa riprende il suo normale corso); Quando il giudice rigetta eccezioni pregiudiziali o preliminari del merito; Quando il giudice accerta l’esistenza generica di un diritto ad una prestazione (an debeatur) e quindi rimette la causa per l’accertamento del quantum; Quando il giudice, investito dalla decisione su più domande, emette sentenza non definitiva su alcune domande già mature e quindi dispone, con separata ordinanza, i provvedimenti istruttori che reputa necessari per le altre domande. Ordinanze – il giudice pronuncia ordinanza: Autonoma, quando si limita ad emettere un provvedimento istruttorio (o solo questioni di competenza, in virtù delle modifiche operate dalla L. 69/2009) senza decidere con sentenza alcuna questione; Dipendente, quando accompagna ad essa una sentenza non definitiva, disponendo per il prosieguo del giudizio; in questo caso l’ordinanza è provvedimento anche formalmente distinto dalla sentenza. A partire dal 1993, gli artt. 282 e 283 hanno disposto che le sentenze di primo grado sono provvisoriamente esecutive tra le parti.

Volontario (art. 105): autonomo o litisconsortile (quando il terzo interviene per far valere un proprio diritto nei confronti di alcune o di tutte le parti) oppure adesivo (quando il terzo interviene per sostenere le ragioni di una parte. Coatto : su istanza di parte (art. 106)(cd. «chiamata in garanzia») oppure su ordine del giudice (art. 107)(quando il giudice ritiene opportuno che la causa si svolga nei confronti del terzo). Contumacia – quando la parte non si costituisce in giudizio, che può riguardare: L’attore : se il convenuto vuole proseguire il processo, segue il suo normale svolgimento; se il convenuto non vuole proseguire, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo. Il convenuto : può essere dichiarata solo dopo aver controllato la regolarità della notifica. Una volta dichiarata la contumacia di una parte, il processo continua nelle forme normali; vanno però tenute presenti le seguenti regole (art. 292): L’ordinanza che ammette l’interrogatorio o il giuramento e le comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali vanno notificate personalmente al contumace nel termine fissato dal G.I.; Le altre comparse si considerano comunicate con il deposito in cancelleria e con l’apposizione del visto del cancelliere; Le sentenze sono notificate alla parte contumace personalmente. È consentita la costituzione tardiva del contumace fino all’udienza di precisazione delle conclusioni, in udienza o in cancelleria (art. 293). Il contumace che si costituisce tardivamente accetta la causa nello stato in cui si trova. Tuttavia gli è riconosciuta, nella prima udienza o nel termine assegnatogli dal giudice, la facoltà di disconoscere le scritture prodotte contro di lui. Quando poi riesca a dimostrare che non ha potuto avere notizia del processo per nullità della citazione, può chiedere al giudice la rimessione in termini (art. 294). Se il G.I. accoglie tale istanza, il soggetto rimasto contumace è ammesso a compiere attività processuali che altrimenti gli sarebbero precluse (es. richiesta di prove). Gli atti da notificare al contumace personalmente (art. 292) sono: Ordinanza ammissiva dell’interrogatorio formale o del giuramento; Comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali da chiunque proposte; Verbale di causa in cui si dà atto della produzione di scritture private; Ordinanza ex art. 186ter; Sentenze. La costituzione del contumace (art. 293) è possibile in ogni momento fino all’udienza di precisazione delle conclusioni, in cancelleria o mediante comparizione all’udienza. LE VICENDE ANOMALE NELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – EVENTI OGGETTIVI Il processo di cognizione può subire, nel corso del suo svolgimento, alcune vicende che ne alterano lo sviluppo: tali eventi «modificatori» possono essere soggettivi (parti o giudice) oppure oggettivi (riferiti al processo stesso). Analizziamo, dunque, gli eventi oggettivi: La sospensione del processo (artt. 295-298) è l’arresto del processo che perdura fino al verificarsi di determinati eventi stabiliti dalla legge. Il processo si estingue se non è riassunto nel termine stabilito dall’ordinanza di sospensione entro tre mesi dalla data di cessazione della causa di sospensione, ovvero, in caso di sospensione facoltativa, dieci giorni prima della scadenza del termine. La sospensione può essere necessaria (ex art. 295)(per necessità di risolvere una questione pregiudiziale) o su istanza di tutte le parti. L’interruzione del processo (artt. 299-305) è l’arresto temporaneo del processo determinato dalla necessità di assicurare il contraddittorio. L’interruzione può verificarsi: Per morte della parte o perdita della capacità di stare in giudizio

(es. interdizione, inabilitazione, fallimento); Per morte o perdita della capacità di stare in giudizio del rappresentante; Per morte, radiazione o sospensione dall’Albo degli avvocati del difensore. Il processo interrotto prosegue se la persona o le persone legittimate si costituiscono in giudizio (es. gli eredi del defunto). È invece riassunto per iniziativa dell’altra parte nei confronti di chi spetta. Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall’interruzione, altrimenti si estingue. L’estinzione del processo (artt. 306-310) è la cessazione anticipata del processo per una causa che ne impedisce la sua prosecuzione, può aversi estinzione: Per rinuncia agli atti del giudizio (art. 306); Per inattività delle parti (art. 307). Ai sensi dell’art. 307, la riassunzione della causa cancellata (salvo il disposto dell’art. 181 e dell’art. 290) deve avvenire nel termine di tre mesi dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto o dalla data del provvedimento di cancellazione: altrimenti il processo si estingue. Riunione dei processi (artt. 273-274): qualora azioni connesse vengano proposte separatamente, la legge dispone che, se possibile, esse vengano riunite in un unico processo. La riunione può riguardare: Procedimenti relativi alla stessa causa (art. 273); Procedimenti relativi a cause connesse (art. 274). L’art. 281novies prevede la riunione delle cause connesse attribuite al giudice in composizione monocratica ed al Collegio: il G.I. dispone la riunione delle cause e, esaurita l’istruttoria, rimetterà sempre la causa al Collegio per la decisione. Separazione dei processi : si può disporre, nel corso dell’istruzione o nella decisione, da parte del giudice istruttore o del collegio, la separazione delle azioni cumulate nello stesso processo: Per istanza di tutte le parti; Quando la continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe più gravoso il processo. PECULIARITÀ DEL PROCEDIMENTO INNANZI AL GIUDICE DI PACE Il Titolo II del Libro II del Codice di procedura civile era diviso nel Capo I (Disposizioni comuni al procedimento innanzi al Pretore ed al Giudice di pace), Capo II (Disposizioni speciali valide per il Pretore) e Capo III (Disposizioni speciali valide per il Giudice di pace). Il D.Lgs. 51/ ha definito la normativa in materia di istituzione del giudice unico di primo grado disponendo la soppressione dell’ufficio del Pretore ed il trasferimento delle relative competenze al Tribunale. Di conseguenza, il Titolo II è ora dedicato solo al procedimento innanzi al Giudice di pace. L’obiettivo fondamentale perseguito dal legislatore della riforma del ’98 è stato quello di costituire il processo davanti al giudice «laico» come un processo ispirato al principio di oralità , estremamente concentrato e fortemente semplificato in funzione di una definizione più rapida. Analizziamo, dunque, le peculiarità del procedimento davanti al Giudice di pace. Il procedimento dinanzi al Giudice di pace si svolge secondo le regole generali del procedimento di cognizione di primo grado dinanzi al Tribunale (finora esaminate), salvo le seguenti particolarità: La domanda introduttiva può essere proposta anche verbalmente: di essa il Giudice di pace fa redigere processo verbale che, a cura dell’attore, è notificato con citazione a comparire a udienza fissa (art. 316); Le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause di valore fino a euro 1.100 (nonché, ma solo su autorizzazione del giudice, nelle cause di valore superiore)(art.82). In base al disposto dell’art. 317 c.1, la parte potrà farsi rappresentare eccezionalmente da persona non professionalmente qualificata; L’art. 318 prevede che tra il giorno della notificazione e quello della comparizione devono intercorrere non meno di 45