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I tre tipi differenti di sentenze non definitive in diritto processuale italiano: quelle che decidono una questione preliminare di merito senza definire il giudizio, quelle che decidono solo su alcune delle domande proposte e quelle che decidono totalmente il merito. Il documento illustra anche le differenze formali tra sentenze definitive e non definitive.
Tipologia: Appunti
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Lezione 5.2 I PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (1-7) slide 5.2 (n. 1-7)
La sentenza = è il più importante provvedimento del giudice. Quand'è che il giudice può emettere la sentenza? La sentenza = costituisce il tipico provvedimento, con cui il giudice decide la causa. A) Quanto al suo contenuto, la sentenza può essere di 2 tipi =
sentenza non definitiva, non è più possibile tornare indietro (= cioè è un provvedimento, su cui il giudice non può più tornare). Elementi essenziali della sentenza Quali sono gli elementi essenziali di una sentenza, che sono in grado di distinguerla dagli altri provvedimenti del giudice sul piano formale?
(art. 187 provvedimenti del giudice istruttore, 1 comma = Il giudice istruttore, se ritiene che la causa sia matura per la decisione di merito senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, rimette le parti davanti al collegio; 2 comma = (Il giudice istruttore) Può rimettere le parti al collegio affinché sia decisa separatamente una questione di merito avente carattere preliminare, solo quando la decisione di essa può definire il giudizio; 3 comma = Il giudice provvede analogamente se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali, ma può anche disporre che siano decise unitamente al merito; 4 comma = Qualora il collegio provveda a norma dell'articolo 279 (forma dei provvedimenti del collegio), secondo comma, numero 4), i termini di cui all'articolo 183 (prima comparizione delle parti e trattazione della causa), ottavo comma, non concessi prima della rimessione al collegio, sono assegnati dal giudice istruttore, su istanza di parte, nella prima udienza dinanzi a lui) (Nel caso in cui il giudice istruttore ritenga la causa matura per la decisione senza la necessità di assumere alcun mezzo di prova, egli si limiterà a svolgere la sola attività preparatoria della causa, che consiste nella verifica della regolarità dell'atto introduttivo e della costituzione delle parti. L'ipotesi del 1 comma si verifica, quando il giudice istruttore abbia giudicato le istanze istruttorie presentate dalle parti superflue, inammissibili o irrilevanti; la lite può essere decisa su base meramente documentale; si devono risolvere esclusivamente questioni di diritto, poiché i fatti sono al contrario pacifici e non contestati. Inoltre il giudice istruttore può rimettere la causa in decisione anche separatamente per la soluzione di una questione preliminare di merito o di rito, o per altre questioni pregiudiziali, ma la sua valutazione non è affatto vincolante per il collegio giudicante, che può riaprire l'istruttoria, laddove lo ritenga necessario (art. 279 , secondo comma, n. 4) (art. 279 forma dei provvedimenti del collegio, 1 comma = Il collegio pronuncia ordinanza = quando provvede soltanto su questioni relative all'istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonché quando decide soltanto questioni di competenza. In tal caso, se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l’ulteriore istruzione della causa; (l’espressione collegio deve intendersi come riferita genericamente all'organo giudicante (quindi anche al giudice istruttore in funzione di giudice unico) 2 comma = Il collegio pronuncia sentenza =
giudice istruttore, su istanza concorde delle parti, qualora ritenga che i provvedimenti dell'ordinanza collegiale siano dipendenti da quelli contenuti nella sentenza impugnata, può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione o la prosecuzione dell'ulteriore istruttoria sia sospesa, sino alla definizione del giudizio di appello; 5 comma = L'ordinanza è depositata in cancelleria insieme con la sentenza) (La norma chiarisce, anche se ciò appare già pacifico in base alla disciplina delle ordinanze (art. 177 effetti e revoca delle ordinanze), che i provvedimenti di natura ordinatoria pronunciati dall'organo giudicante non possono mai pregiudicare la decisione della causa: essi non "anticipano" la sentenza definitiva e possono essere sempre revocati o modificati dal collegio/giudice unico che li ha emanati (salvo i casi in cui la legge disponga altrimenti). Se la sentenza definitiva contrasti con il contenuto di una ordinanza, emessa nel medesimo giudizio, si dovrà considerare quest'ultima implicitamente revocata. Pertanto, se la parte voglia contestare errori o imprecisioni dell'ordinanza, lo potrà fare esclusivamente in sede di impugnazione della sentenza (definitiva o non definitiva), se il provvedimento ordinatorio abbia inciso sul contenuto di questa) (art. 177 effetti e revoca delle ordinanze, 1 comma = Le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa; (= cioè le ordinanze emesse nel corso del processo hanno efficacia meramente provvisoria e non possono acquistare efficacia di cosa giudicata. Pertanto, esse non comportano alcuna preclusione all'interno del processo e la sentenza può anche non tener conto di ordinanze precedentemente emesse nella fase istruttoria (ad esempio, il giudice istruttore può aver disposto una c.t.u., ma la decisione può essere fondata su motivi sopravvenuti contrari all'esito della consulenza). Avverso le ordinanze non può essere proposto ricorso in Cassazione a norma dell’art. 111 Cost.) 2 comma = Salvo quanto disposto dal seguente comma, le ordinanze possono essere sempre modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate; (un esempio è dato dall'art. 296 (sospensione su istanza delle parti), il quale prevede che il giudice possa disporre la sospensione del processo su istanza delle parti) 3 comma = Non sono modificabili né revocabili dal giudice che le ha pronunciate:
comparizione delle parti (artt. 181 (mancata comparizione delle parti) e 309 (mancata comparizione all’udienza) (art. 296 sospensione su istanza delle parti, 1 comma = Il giudice istruttore, su istanza di tutte le parti, ove sussistano giustificati motivi, può disporre, per una sola volta, che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a tre mesi, fissando l’udienza per la prosecuzione del processo medesimo) (La sospensione viene normalmente chiesta dalle parti quando queste ritengano di essere vicine alla conclusione di un accordo. Proprio per questo, affinché il giudice possa concedere la sospensione, è necessaria l'istanza di tutte le parti. Il giudice istruttore ha facoltà di accordare la sospensione con ordinanza (revocabile) se la valuti utile od opportuna)