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Tipi di Sentenze Non Definitive in Diritto Processuale Italiano, Appunti di Diritto

I tre tipi differenti di sentenze non definitive in diritto processuale italiano: quelle che decidono una questione preliminare di merito senza definire il giudizio, quelle che decidono solo su alcune delle domande proposte e quelle che decidono totalmente il merito. Il documento illustra anche le differenze formali tra sentenze definitive e non definitive.

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 23/06/2020

cristinaziliotto
cristinaziliotto 🇮🇹

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Lezione 5.2 I PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (1-7)
slide 5.2 (n. 1-7)
La sentenza
La sentenza = è il provvedimento decisorio per definizione = è l’atto con il quale il
giudice decide la controversia o parte di essa.
La sentenza può essere 1) definitiva o 2) non definitiva, a seconda che chiuda o meno il
processo davanti al giudice che l’ha pronunciata.
2) Le fattispecie di sentenze non definitive sono tre :
- Quando il giudice decide una questione pregiudiziale di rito senza definire il giudizio
(es. quando il giudice vuole rigettare l’eccezione di difetto di giurisdizione);
- Sentenza con la quale il giudice decide una questione preliminare di merito senza
definire il giudizio (es. rigetta l’eccezione di prescrizione e continua il processo per
l’esame delle altre eccezioni proposte);
- Sentenze che definiscono parzialmente il merito (es. condanna generica).
In ordine alle sentenze non definitive occorre fare tre precisazioni:
1) La sentenza non definitiva si accompagna sempre ad un’ordinanza con la quale si
dispone la prosecuzione del processo;
2) La sentenza non definitiva può sempre passare in giudicato;
3) Una volta emessa la sentenza , sia essa definitiva o meno, il giudice esaurisce il
proprio potere decisorio su quella determinata questione.
La sentenza si compone di tre elementi :
1) Svolgimento del processo = il giudice deve indicare lo svolgimento del processo;
2) La motivazione = oggi il legislatore vuole che sia snella ed essenziale, e non comporti
necessariamente tutti i passaggi logici seguiti dal giudice;
3) Il dispositivo = che è la decisione finale del giudice, con cui il giudice accoglie o
rigetta la domanda.
La sentenza = è il più importante provvedimento del giudice. Quand'è che il giudice può emettere la
sentenza? La sentenza = costituisce il tipico provvedimento, con cui il giudice decide la causa.
A) Quanto al suo contenuto, la sentenza può essere di 2 tipi =
1) sentenza di merito;
2) sentenza di rito.
1) La sentenza di merito = è la sentenza, con la quale il giudice si pronuncia sul merito della domanda =
cioè la sentenza si dice di merito, quando attraverso di essa il giudice decide sull'esistenza o meno del
diritto controverso (= cioè la sentenza di merito = è la sentenza, con la quale il giudice accerta la
fondatezza o l'infondatezza della domanda sul piano dell'esistenza del diritto controverso) (es. una
sentenza, con la quale il giudice ritiene, che il diritto è prescritto = è una sentenza di merito, con la quale
viene rigettata la domanda dell'attore);
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Lezione 5.2 I PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (1-7) slide 5.2 (n. 1-7)

La sentenza

La sentenza = è il provvedimento decisorio per definizione = è l’atto con il quale il

giudice decide la controversia o parte di essa.

La sentenza può essere 1) definitiva o 2) non definitiva, a seconda che chiuda o meno il

processo davanti al giudice che l’ha pronunciata.

2) Le fattispecie di sentenze non definitive sono tre :

- Quando il giudice decide una questione pregiudiziale di rito senza definire il giudizio

(es. quando il giudice vuole rigettare l’eccezione di difetto di giurisdizione);

- Sentenza con la quale il giudice decide una questione preliminare di merito senza

definire il giudizio (es. rigetta l’eccezione di prescrizione e continua il processo per

l’esame delle altre eccezioni proposte);

- Sentenze che definiscono parzialmente il merito (es. condanna generica).

In ordine alle sentenze non definitive occorre fare tre precisazioni:

1) La sentenza non definitiva si accompagna sempre ad un’ordinanza con la quale si

dispone la prosecuzione del processo;

2) La sentenza non definitiva può sempre passare in giudicato;

3) Una volta emessa la sentenza , sia essa definitiva o meno, il giudice esaurisce il

proprio potere decisorio su quella determinata questione.

La sentenza si compone di tre elementi :

1) Svolgimento del processo = il giudice deve indicare lo svolgimento del processo;

2) La motivazione = oggi il legislatore vuole che sia snella ed essenziale, e non comporti

necessariamente tutti i passaggi logici seguiti dal giudice;

3) Il dispositivo = che è la decisione finale del giudice, con cui il giudice accoglie o

rigetta la domanda.

La sentenza = è il più importante provvedimento del giudice. Quand'è che il giudice può emettere la sentenza? La sentenza = costituisce il tipico provvedimento, con cui il giudice decide la causa. A) Quanto al suo contenuto, la sentenza può essere di 2 tipi =

  1. sentenza di merito;
  2. sentenza di rito.
  3. La sentenza di merito = è la sentenza, con la quale il giudice si pronuncia sul merito della domanda = cioè la sentenza si dice di merito, quando attraverso di essa il giudice decide sull'esistenza o meno del diritto controverso (= cioè la sentenza di merito = è la sentenza, con la quale il giudice accerta la fondatezza o l'infondatezza della domanda sul piano dell'esistenza del diritto controverso) (es. una sentenza, con la quale il giudice ritiene, che il diritto è prescritto = è una sentenza di merito, con la quale viene rigettata la domanda dell'attore);
  1. La sentenza di rito = è una sentenza a carattere processuale = la sentenza di rito è la sentenza, con la quale il giudice si pronuncia solo ed esclusivamente sul processo (es. una sentenza, con la quale il giudice ammette, che non ha giurisdizione o che la domanda della parte è sprovvista di un requisito essenziale di carattere processuale (es. la procura alle liti al difensore, che ha proposto a domanda) = è una sentenza di rito). Quindi sul piano del contenuto, si distinguono =
  2. sentenze a carattere processuale (dette anche sentenze di rito) e
  3. sentenze, con le quali il giudice si pronuncia sul merito della domanda (sentenze di merito). B) Sul piano della loro struttura (= natura), le sentenze si distinguono in 2 categorie =
  4. sentenze definitive;
  5. sentenze non definitive.
  6. La sentenza definitiva = è la sentenza, con la quale il giudice chiude il processo davanti a sè;
  7. la sentenza non definitiva = è la sentenza, che non chiude il processo davanti al giudice, che l'ha pronunciata. Con riferimento agli artt. 277 (pronuncia sul merito) (in ordine al modo, attraverso il quale si arriva alla decisione delle sentenze) e 279 (forma dei provvedimenti del collegio) (che riguarda il contenuto delle sentenze) esistono almeno 3 tipi di sentenze non definitive =
  8. la prima ipotesi di sentenza non definitiva = è la sentenza non definitiva su questioni di rito = cioè è la sentenza, con la quale il giudice decide una questione di rito senza definire il giudizio (= cioè non chiudendo il processo) = ciò significa, che il giudice emette una sentenza non definitiva di rito, quando rigetta l'eccezione processuale e, quindi, dispone per la prosecuzione del giudizio di merito (es. il giudice emette una sentenza non definitiva, quando rigetta l'eccezione di difetto di giurisdizione). Nell'ambito delle sentenze non definitive non rientra il caso, in cui il giudice si dichiara competente, perchè sulla competenza il giudice decide solo con ordinanza, nel caso in cui la sua pronuncia ha ad oggetto solo la competenza; mentre, invece, nel momento in cui il giudice decide insieme competenza e merito, emette una sentenza definitiva, perchè è una sentenza, che chiude il processo;
  9. la seconda ipotesi di sentenza non definitiva = è la sentenza, con la quale il giudice decide una questione preliminare di merito senza definire il giudizio (es. si pensi al caso in cui venga eccepita la prescrizione e il giudice, nonostante l'eccezione di prescrizione, ritenga che il processo possa andare avanti (= cioè che non vada definito il giudizio) e che, quindi, si debba andare a verificare di volta in volta l'esistenza dei fatti costitutivi del diritto e l'inesistenza dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi). (attenzione) Il legislatore utilizza l'espressione questioni preliminari. Si deve distinguere tra 1) questioni preliminari di merito (= che sono le questioni, che hanno ad oggetto meri fatti = cioè che non potrebbero mai costituire oggetto di un autonomo giudizio) e 2) questioni pregiudiziali di merito (= che sono le questioni, che hanno ad oggetto fatti-diritti = cioè ipotesi, nelle quali quella fattispecie potrebbe anche costituire oggetto di un autonomo giudizio). In realtà, questa distinzione, secondo l'opinione prevalente,

sentenza non definitiva, non è più possibile tornare indietro (= cioè è un provvedimento, su cui il giudice non può più tornare). Elementi essenziali della sentenza Quali sono gli elementi essenziali di una sentenza, che sono in grado di distinguerla dagli altri provvedimenti del giudice sul piano formale?

  1. primo elemento = lo svolgimento del processo. Il giudice indica nella sentenza, sia pure brevemente, come si è svolto il processo e soprattutto quali sono state le posizioni, che sono state assunte dall'attore e dal convenuto;
  2. secondo elemento = la motivazione = la sentenza deve essere motivata. Infatti ciò che distingue la sentenza dall'ordinanza è proprio l'esistenza di una motivazione = cioè il giudice deve dire per quali motivi ha raggiunto una certa conclusione, soprattutto in relazione alle questioni di rito, che sono state affrontate e alle questioni di merito, soprattutto se sviluppate attraverso un'attività istruttoria, delle quali egli si è occupato. La giurisprudenza della Corte di cassazione ha chiarito, che non è indispensabile, che in questo concetto di motivazione si inserisca anche un'espressa presa di posizione su tutti i fatti indicati dalle parti, nel senso che nel nostro ordinamento è possibile anche una motivazione implicita purchè, però, questa motivazione implicita non si trasformi in una vera e propria omissione di pronuncia;
  3. terzo elemento = il dispositivo = cioè il contenuto finale della decisione del giudice, che consiste nella formula 1) accoglie o 2) rigetta la domanda.
  4. quarto elemento = la sottoscrizione. La sottoscrizione è un elemento di fondamentale importanza, perchè la sentenza priva di sottoscrizione è da considerare nulla, anzi per certi versi inesistente. (art. 277 pronuncia sul merito, 1 comma = Il collegio nel deliberare sul merito deve decidere tutte le domande proposte e le relative eccezioni, definendo il giudizio; 2 comma = Tuttavia il collegio, anche quando il giudice istruttore gli ha rimesso la causa a norma dell'articolo 187 (provvedimenti del giudice istruttore) primo comma, può limitare la decisione ad alcune domande, se riconosce che per esse soltanto non sia necessaria una ulteriore istruzione, e se la loro sollecita definizione è di interesse apprezzabile per la parte che ne ha fatto istanza) (Il principio sancito dal nostro ordinamento è quello della concentrazione della decisione : il giudice dovrebbe tendenzialmente definire con un'unica sentenza il giudizio, pronunciandosi su tutte le domande e le relative eccezioni. L’art. 277 2 comma prevede una deroga al principio di concentrazione = cioè il collegio può decidere solo su alcune domande, che non richiedano ulteriore istruzione, se la parte che le ha proposte ha interesse ad una sollecita definizione. Ai sensi dell'art. 279 (forma dei provvedimenti del collegio), la sentenza che pronuncia soltanto su alcune delle domande proposte è una sentenza non definitiva, in particolare ai fini dell'ammissibilità della riserva di impugnazione di cui all'art. 340 (riserva facoltativa di appello contro sentenze non definitive)

(art. 187 provvedimenti del giudice istruttore, 1 comma = Il giudice istruttore, se ritiene che la causa sia matura per la decisione di merito senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, rimette le parti davanti al collegio; 2 comma = (Il giudice istruttore) Può rimettere le parti al collegio affinché sia decisa separatamente una questione di merito avente carattere preliminare, solo quando la decisione di essa può definire il giudizio; 3 comma = Il giudice provvede analogamente se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali, ma può anche disporre che siano decise unitamente al merito; 4 comma = Qualora il collegio provveda a norma dell'articolo 279 (forma dei provvedimenti del collegio), secondo comma, numero 4), i termini di cui all'articolo 183 (prima comparizione delle parti e trattazione della causa), ottavo comma, non concessi prima della rimessione al collegio, sono assegnati dal giudice istruttore, su istanza di parte, nella prima udienza dinanzi a lui) (Nel caso in cui il giudice istruttore ritenga la causa matura per la decisione senza la necessità di assumere alcun mezzo di prova, egli si limiterà a svolgere la sola attività preparatoria della causa, che consiste nella verifica della regolarità dell'atto introduttivo e della costituzione delle parti. L'ipotesi del 1 comma si verifica, quando il giudice istruttore abbia giudicato le istanze istruttorie presentate dalle parti superflue, inammissibili o irrilevanti; la lite può essere decisa su base meramente documentale; si devono risolvere esclusivamente questioni di diritto, poiché i fatti sono al contrario pacifici e non contestati. Inoltre il giudice istruttore può rimettere la causa in decisione anche separatamente per la soluzione di una questione preliminare di merito o di rito, o per altre questioni pregiudiziali, ma la sua valutazione non è affatto vincolante per il collegio giudicante, che può riaprire l'istruttoria, laddove lo ritenga necessario (art. 279 , secondo comma, n. 4) (art. 279 forma dei provvedimenti del collegio, 1 comma = Il collegio pronuncia ordinanza = quando provvede soltanto su questioni relative all'istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonché quando decide soltanto questioni di competenza. In tal caso, se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l’ulteriore istruzione della causa; (l’espressione collegio deve intendersi come riferita genericamente all'organo giudicante (quindi anche al giudice istruttore in funzione di giudice unico) 2 comma = Il collegio pronuncia sentenza =

  1. quando definisce il giudizio, decidendo questioni di giurisdizione [o di competenza];
  2. quando definisce il giudizio, decidendo questioni pregiudiziali attinenti al processo o questioni preliminari di merito; (Le sentenze di cui ai n. 1 e 2 sono definitive, quando le questioni sottese (di giurisdizione, pregiudiziali di rito o preliminari di merito) siano decise in modo tale da escludere il successivo esame della causa nel merito. Pertanto, es. il giudice dovrebbe accertare e dichiarare il proprio difetto di giurisdizione o di competenza, oppure risolvere in senso negativo questioni circa la sussistenza delle condizioni dell'azione, come la legittimazione o l'interesse ad agire. I provvedimenti definitivi sono

giudice istruttore, su istanza concorde delle parti, qualora ritenga che i provvedimenti dell'ordinanza collegiale siano dipendenti da quelli contenuti nella sentenza impugnata, può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione o la prosecuzione dell'ulteriore istruttoria sia sospesa, sino alla definizione del giudizio di appello; 5 comma = L'ordinanza è depositata in cancelleria insieme con la sentenza) (La norma chiarisce, anche se ciò appare già pacifico in base alla disciplina delle ordinanze (art. 177 effetti e revoca delle ordinanze), che i provvedimenti di natura ordinatoria pronunciati dall'organo giudicante non possono mai pregiudicare la decisione della causa: essi non "anticipano" la sentenza definitiva e possono essere sempre revocati o modificati dal collegio/giudice unico che li ha emanati (salvo i casi in cui la legge disponga altrimenti). Se la sentenza definitiva contrasti con il contenuto di una ordinanza, emessa nel medesimo giudizio, si dovrà considerare quest'ultima implicitamente revocata. Pertanto, se la parte voglia contestare errori o imprecisioni dell'ordinanza, lo potrà fare esclusivamente in sede di impugnazione della sentenza (definitiva o non definitiva), se il provvedimento ordinatorio abbia inciso sul contenuto di questa) (art. 177 effetti e revoca delle ordinanze, 1 comma = Le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa; (= cioè le ordinanze emesse nel corso del processo hanno efficacia meramente provvisoria e non possono acquistare efficacia di cosa giudicata. Pertanto, esse non comportano alcuna preclusione all'interno del processo e la sentenza può anche non tener conto di ordinanze precedentemente emesse nella fase istruttoria (ad esempio, il giudice istruttore può aver disposto una c.t.u., ma la decisione può essere fondata su motivi sopravvenuti contrari all'esito della consulenza). Avverso le ordinanze non può essere proposto ricorso in Cassazione a norma dell’art. 111 Cost.) 2 comma = Salvo quanto disposto dal seguente comma, le ordinanze possono essere sempre modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate; (un esempio è dato dall'art. 296 (sospensione su istanza delle parti), il quale prevede che il giudice possa disporre la sospensione del processo su istanza delle parti) 3 comma = Non sono modificabili né revocabili dal giudice che le ha pronunciate:

  1. le ordinanze pronunciate sull'accordo delle parti, in materia della quale queste possono disporre; esse sono tuttavia revocabili dal giudice istruttore o dal collegio, quando vi sia l'accordo di tutte le parti;
  2. le ordinanze dichiarate espressamente non impugnabili dalla legge;
  3. le ordinanze per le quali la legge predisponga uno speciale mezzo di reclamo. (Sono espressamente non impugnabili es. le ordinanze in materia di: ricusazione del giudice (art. 53 giudice competente); art. 66 (sostituzione del custode); astensione e ricusazione del consulente tecnico (art. 192 astensione e ricusazione del consulente); chiamata in causa di terzo per ordine del giudice (art. 270 (chiamata di un terzo per ordine del giudice); cancellazione della causa dal ruolo per mancata

comparizione delle parti (artt. 181 (mancata comparizione delle parti) e 309 (mancata comparizione all’udienza) (art. 296 sospensione su istanza delle parti, 1 comma = Il giudice istruttore, su istanza di tutte le parti, ove sussistano giustificati motivi, può disporre, per una sola volta, che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a tre mesi, fissando l’udienza per la prosecuzione del processo medesimo) (La sospensione viene normalmente chiesta dalle parti quando queste ritengano di essere vicine alla conclusione di un accordo. Proprio per questo, affinché il giudice possa concedere la sospensione, è necessaria l'istanza di tutte le parti. Il giudice istruttore ha facoltà di accordare la sospensione con ordinanza (revocabile) se la valuti utile od opportuna)