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tesina penale sulla validità della prova processuale
Tipologia: Tesine universitarie
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Modulo: Introduzione ai principi penali in materia di giurisdizione. Titolo: La prova documentale nel processo penale: limiti di ammissibilità. In premessa è opportuno specificare che il processo si basa sul principio dell’oralità e su quello del contraddittorio ai sensi dell’art 111 Cost. Il momento della formazione della prova è all’interno del contraddittorio (art. 111 Cost comma 4) al fine di garantire la difesa dell’imputato. La prova documentale si colloca nel punto di frizione tra il principio del contraddittorio e il principio di non dispersione della prova, eccezione questa disciplinata dal comma 5 dell’art 111 Cost. I documenti infatti sono prove precostituite formate fuori dal processo e, per questo motivo, si pongono come eccezioni, necessarie, alla regola base del contraddittorio nella formazione della prova. Il codice di rito vigente annovera, infatti, i documenti tra i mezzi di prova (art 234 c.p.p.). Differenza tra documenti e documentazione degli atti L’intento perseguito dal legislatore, esplicitato nella Relazione al progetto preliminare, è stato quello di superare il disordine che aveva caratterizzato la disciplina dei documenti sotto l’impero del codice Rocco. Il documento utilizzabile come mezzo di prova è contraddistinto da un requisito negativo ricavato dalla Relazione al progetto preliminare: l’oggetto rappresentato deve essere un atto compiuto fuori dal procedimento nel quale si chiede o si dispone che il documento faccia ingresso, se l’oggetto rappresentato è un atto del medesimo procedimento il codice non utilizza il termine documento bensì il termine documentazione. Secondo il codice la documentazione degli atti del procedimento non dà luogo ad un documento pertanto non può essere utilizzata come mezzo di prova.
La scelta legislativa di distinguere nettamente i documenti dalla documentazione degli atti del procedimento restringe la nozione di documento probatorio. Il verbale, in quanto rappresentazione documentale di atti del procedimento, non è di regola utilizzabile come prova documentale, ma nell’inquadramento dato dal legislatore trovano sistemazione anche i verbali di prove acquisite in altri procedimenti, qualificati come documenti ai sensi dell’art 238 c.p.p. vigente. Tali verbali vanno intesi come documentazione all’interno del procedimento in cui si attua l’assunzione della prova, ma diventano prove documentali in qualsiasi altro processo nel quale siano acquisiti ed utilizzati, ciò in quanto res formate fuori dal processo nel quale tendono ad introdursi. In tal proposito si è pronunciata anche la Corte Costituzionale con la Sentenza 142/1992 (nota anche la Sentenza della Corte Costituzionale 198/1994). Per documenti quindi si intendono scritti, fotografie, pellicole cinematografiche, fonografiche o altri mezzi, rappresentativi di una realtà di fatto, di persone o di cose. Deve trattarsi di documeni formatis fuori dal processo e che in questo entrano con finalità probatoria. Va pertanto segnalata la differenza tra documenti (a cui il codice dedica un capo nel libro delle prove: artt. 234 e seg.) e gli atti processuali (il cui utilizzo è disciplinato negli artt. 511 e seg. attraverso lo strumento delle letture): i primi sono formati fuori dal procedimento in cui poi faranno ingresso (es. fotografie; colloqui registrati da uno degli interlocutori per documentare minacce telefoniche ricevute); i secondi, invece sono costituiti dal susseguirsi degli atti del procedimento, spesso incorporatati in verbali (es. interrogatorio dell’indagato; esame del testimone; intercettazioni; etc.) e che quindi sono oggetto di « documentazione » scritta ed eventualmente fonica o videoregistrata.
Nella prassi giurisprudenziale sono pacificamente ricondotte alla categoria dei documenti ex art. 234 c.p.p. alcune fattispecie in cui la rappresentazione del fatto storico è automaticamente memorizzata, indipendentemente dall’intervento dell’uomo. Il documento , per assurgere a mezzo di prova, deve avere requisiti di certezza in ordine alla paternità o provenienza ; pertanto è vietata la acquisizione di documenti anonimi, di quelli apocrifi, di quelli che hanno un contenuto inattendibile, riferibile a voci correnti (artt. 234, 239 e 240 ). In relazione ai documenti anonimi , dei quali cioè non è possibile identificare l’autore, il primo comma dell’ art. 240 dispone che «I documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti né in alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall’imputato». Dal tenore letterale della disposizione si evince che il codice distingue due tipi di anonimi : a) le « dichiarazioni anonime » (es. la narrazione di una fatto) che sono inutilizzabili; b) gli anonimi senza contenuto dichiarativo (es. l’invio di una fotografia; di immagini in DVD) che, non avendo contenuto narrativo, non incorrono nel divieto di utilizzazione di cui all’art. 240. In via di eccezione, anche le dichiarazioni anonime possono essere utilizzate se: — provengono dall’imputato , cioè sono esibite nel processo dallo stesso imputato (art. 240);
— se il documento che le contiene è corpo di reato , ad es. perché contiene la calunnia per cui si procede (art. 240, 235). Nemmeno sono acquisibili i documenti che contengono informazioni apprese da fonte non identificata o da confidenti di polizia non palesati (artt. 195, c. 7 e 203). Ai fini del giudizio sulla personalità dell’imputato e, quando è necessario, anche di quella della persona offesa dal reato e del testimone, è consentita l’acquisizione dei certificati del casellario giudiziale e delle sentenze irrevocabili. Per l’imputato, soggetto principale del processo, è ammessa la acquisizione di qualsiasi documento che da lui provenga. Per i documenti che costituiscono corpo del reato in quanto oggetto diretto ed immediato del processo (es. scritti diffamatori, scritture falsificate, lettere minatorie etc.), essendo essi un mezzo per provare la sussistenza del reato e la paternità dello stesso, è ovvia la acquisibilità presso chiunque (art. 235). Per i documenti materialmente o ideologicamente falsi , costituenti corpo di reato (es. una patente falsa), il giudice, nel pronunciarsi sulla imputazione deve dichiararne l a falsità (art. 537). Se, invece, il documento falso è stato introdotto nel processo in via incidentale e non principale, e cioè quale mero mezzo di prova (es. un cartellino marcatempo di un’azienda per dare un alibi all’imputato), il giudice non solleva alcun incidente di falso, né sospende il processo in corso, ma procede oltre, effettuando direttamente il vaglio della falsità, in via incidentale, e pervenendo alla decisione del proprio processo. All’esito del giudizio in corso e dopo la valutazione del documento
— è ammessa l’acquisizione della documentazione di atti irripetibili ; — i verbali di dichiarazioni diverse da quelle assunte in incidente probatorio o dibattimento (es. dich. rese alla P.G. o al P.M.), possono essere acquisiti solo con il consenso delle parti. In ogni caso sono utilizzabili per le contestazioni ai sensi degli artt. 500 e 503. Inoltre sono acquisibili agli atti le sentenze divenute irrevocabili in altri processi , ai fini della prova di fatto in esse accertato (art. 238bis) (31). Ad esempio se si procede a carico di un imputato per partecipazione ad un’associazione mafiosa, la prova dell’esistenza dell’associazione può essere tratta dalla sentenza emessa in altro processo e divenuta irrevocabile che ha dichiarato l’esistenza di un clan. La rilevanza probatoria della sentenza deve però essere valutata anche in base al elementi di riscontro , infatti l’art. 238bis richiama esplicitamente il 3° comma dell’art. 192 c.p.p. Ai sensi dell’art. 234bis c.p.p. (introdotto dal D.L. 7/2015, conv. in L. 43/2015, in materia di contrasto del terrorismo) è sempre consentita l’acquisizione agli atti del procedimento di documenti e dati informatici conservati all’estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest’ultimo caso, del legittimo titolare dei dati. [1] RICCIO-SPANGHER,La procedura penale, Edizioni Scientifiche Italiane, 2002, pg,428. [2] GIOVANNI LEONE, Manuale di procedura penale, Giuffrè,1960,,pg.227. [3] GIOVANNI LEONE, Manuale di procedura penale, Giuffrè,1960, pg.214. [4] RICCIO-SPANGHER,La procedura penale,Edizioni Scientifiche Italiane, 2002,pg.488. [5] SALVATORE SATTA-CARMINE PUNZI, Diritto processuale civile, Cedam, Padova, pg.