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Diritto Processuale Penale - Voena, Dispense di Diritto Processuale Penale

Sono degli appunti presi a lezioni integrati con il conso grevi

Tipologia: Dispense

2013/2014

Caricato il 19/08/2014

muirgen
muirgen 🇮🇹

4.5

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DIRITTO PROCESSUALE PENALE Prof.
Voena
Introduzione:
Sistema inquisitorio – sistema accusatorio
Art 1 legge delega 1986 del cpp = riferimento all’ispirazione al sistema accusatorio. Questi modelli sono
astrazioni, storicamente non ci sono sistemi totalmente inquisitori o accusatori. L’appartenenza ad un
modello o all’altro dipende molto dalla storia di un paese.
1215 oltre alla Magna Charta (sistema accusatorio libertà personale) il Concilio Lateranense = inquisizione.
Caratteri:
1-Inizio-input =
inquisitorio ex officio = un organo di solito lo stesso giudice inizia il procedimento con o senza
la denuncia del privato
accusatorio iniziativa privata
2-
inquisitorio segretezza
accusatorio pubblicità
= in realtà oggi tutti prevedono una fase pubblica e la segretezza della fase iniziale c’è anche per
l’accusatorio.
3-
inquisitorio scrittura
accusatorio oralità, intesa non solo come modo di comunicazione ma come metodo di acquisizione
della prova
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inquisitorio disparità tra le parti difesa e accusa
accusatorio parti sono in posizione di parità di fronte ad un giudice terzo
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DIRITTO PROCESSUALE PENALE Prof.

Voena Introduzione:

Sistema inquisitorio – sistema accusatorio Art 1 legge delega 1986 del cpp = riferimento all’ispirazione al sistema accusatorio. Questi modelli sono astrazioni, storicamente non ci sono sistemi totalmente inquisitori o accusatori. L’appartenenza ad un modello o all’altro dipende molto dalla storia di un paese. 1215 oltre alla Magna Charta (sistema accusatorio libertà personale) il Concilio Lateranense = inquisizione.

Caratteri: 1-Inizio-input =

  • inquisitorio ex officio = un organo di solito lo stesso giudice inizia il procedimento con o senza la denuncia del privato
  • accusatorio iniziativa privata

2-

  • inquisitorio segretezza
  • accusatorio pubblicità

= in realtà oggi tutti prevedono una fase pubblica e la segretezza della fase iniziale c’è anche per l’accusatorio.

3-

  • inquisitorio scrittura
  • accusatorio oralità, intesa non solo come modo di comunicazione ma come metodo di acquisizione della prova 4-
  • inquisitorio disparità tra le parti difesa e accusa
  • accusatorio parti sono in posizione di parità di fronte ad un giudice terzo

5-

  • inquisitorio libertà raccolta prove del giudice, la difesa non ha diritto a vedere assunte le prove che fornisce
  • accusatorio no libertà raccolta prove ma è legato alla produzione delle parti

6-

  • inquisitorio imputato attende la decisione in carcere
  • accusatorio libero su cauzione
  • metodo analitico, l’imputato in Italia se dice il falso non può essere incriminato per falsa testimonianza
  • anche imputato può essere fonte di prova

7-

  • giudice
  • giudice + giuria
  • (^) diversità tra accusa e giudice o meno era una differenza, anche se adesso c’è sempre

Modello misto napoleonico: In Francia:

-Fase iniziale (istruttoria) segreta ancora legata all’Ancient Regime Il codice francese infatti si chiama Code de istruito criminail. La deposizione era segreta in quanto neanche la difesa poteva parteciparvi. Seconda fase pubblica che si ispirava al modello di common law con la giuria.

Modello seguito da molti altri paesi, ma era molto criticato. In realtà gli atti compiuti in segreto davanti al giudice istruttore venivano poi sottoposti al giudice della seconda fase nel dibattimento, se passava molto tempo dalla fase istruttoria il giudice leggeva pubblicamente in dibattimento il contenuto degli atti della fase istruttoria. La critica era sulla confusione tra le parti. Il dibattimento diventava una ripetizione di atti e conferme, a volte non venivano neanche veramente letti. Il giudice istruttore aveva quasi il ruolo del pm, perciò non era in

Il secondo comma dell’articolo 13 in realtà ha il limite del VUOTO DEI FINI = non dice quando si può limitare la libertà. L’introduzione dell’art 27 = presunzione di innocenza, riempie questo vuoto.

Art 14 = ispezione e perquisizioni

Art 15 = libertà e segretezza di corrispondenza e ogni altra forma di comunicazione.

Art 24 = diritto di azione e di difesa “in ogni stato e grado del processo” la dottrina diceva però che il diritto di difesa dovesse essere adattarsi alle esigenze del processo.

Articolo 25 = giudice naturale

Art 27 = presunzione di non colpevolezza

Art 68 = nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione e a intercettazioni senza l’autorizzazione della Camera.

Art 79 = amnistia e indulto

Art 101 = i giudici sono sottoposti soltanto alla legge

Art 109 polizia giudiziaria

Art 111 = giusto processo.

Art 112 = pubblico ministero obbligatorietà.

Riforma del 1955:

-GARANTISMO INQUISITORIO = Art 304 bis, ter e quater garanzie per la difesa e valorizzazione degli atti istruttori proprio perché la difesa può assistere.

-Ristabilimento delle nullità assolute. Al tempo del Codice Rocco le nullità assolute dichiarabili in ogni stato e grado del procedimento venivano eliminate, quindi si riteneva che potessero tutte essere sanate. Anche quando questi avessero rivestito gli aspetti più delicati del sistemi. Alla Giurisprudenza della Suprema Corte si deve la propensione al superamento delle regole troppo rigide quindi aldilà della lettera, a volte veniva usata l’inesistenza per annullare tutto il procedimento. Dicendo che non si era potuto realizzare il contraddittorio tra le parti. Lo può fare tramite la figura del rapporto processuale.

Nonostante questi cambiamenti il sistema del codice Rocco del 30 rimaneva uguale. Infatti rimane il sistema delle “letture” invece che un vero e proprio dibattimento orale.

La dottrina discusse a lungo su quale strada dovesse essere seguita. In questo momento si presentarono 3 modelli:

  1. Conso = Tutto in sommaria No giudice istruttore ma la fase sommaria permeasse tutto

  2. Nuvolone = Tutto informale tutto davanti al giudice istruttore

  3. Carnelutti-Cordero eliminare l’istruzione ritenuta condizionante il dibattimento per sostituirla con un’inchiesta preliminare che si distaccasse dalla sommaria in quanto non poteva poi essere oggetto di letture, non poteva pervenire al giudice decisorio perché restava attività di parte.

La Corte Costituzionale si scontra con la Corte di Cassazione in ordine degli articoli 304 bis ter e quater circa l’intervento della difesa nell’istruzione. Ci si chiedeva se queste garanzie dovessero essere ammesse anche nell’istruzione sommaria. In una sentenza la Corte Costituzione ritenne di risolvere il dubbio in una sentenza interpretativa di rigetto. Erano invece illegittime se non si estendevano all’istruzione sommaria.

E nella pre-istruzione? C’era chi diceva che fossero atti amministrativi che come tali sono fuori dal processo. Ma se questi atti arrivano di fronte al giudice allora sarebbe errato non dare le garanzie. La Corte Costituzionale le dichiara illegittime poiché possono pervenire al giudice del dibattimento il quale può pervenire ad una sentenza della condanna anche sulla base di queste attività.

Viene introdotto il principio per cui all’interrogatorio deve partecipare il difensore dalla Corte Costituzionale, ma respinge l’assistenza in istruzione sommaria che non viene riportata in dibattimento, salvo quella a futura memoria (perché non potrà ripeterle).

Prima legge delega del 1974 il Parlamento delega il Governo ad una nuovo codice di procedura penale. Mantiene l’impronta del sistema misto. Questa riforma non ebbe successo nonostante la proroga dei termini. Critiche = mancata flessibilità del rito no riti speciali per sfoltire il dibattimento, la prova doveva essere assunta nel dibattimento. La seconda critica strutturale era relativa alla mancata eliminazione del giudice istruttore. Ma la vera ragione vera fu la pressione della legislazione di emergenza (anni fine 70).

Processo in direttissima reso obbligatorio in casi come quello di sequestro di persona, opinioni di dottrina e politica ambigui.

Per un po’ il legislatore fece uso del DOPPIO BINARIO = due tipi di reati e quindi di processi. Tutte queste leggi però si ritenevano fino all’entrata in vigore della riforma = “schizofrenia”.

Anni 80 inversione di tendenza = il legislatore ridiscute la possibilità di rifare una legge delega e intanto continua a fare riforme. Nel 1987 si emana la LEGGE DELEGA per l’emanazione della Codice di Procedura Penale. Il Ministro Vassalli tolse al PM il potere di mettere in carcere la parte senza autorizzazione del giudice, questo era il suo potere maggiore. Il codice viene pubblicato nel 88 sulla Gazzetta Ufficiale ma che

LIBRO QUARTO = Misure cautelari che possono essere PERSONALI e REALI oppure COERCITIVE o INTERDITIVE. Qualcuno ha considerato questo libro “sottosistema”.

Parte dinamica:

procedimento = genus che comprende anche la fase preliminare

processo = solo con l’azione penale inizia quando il pm formula l’imputazione

LIBRO QUINTO = Indagini preliminari e udienza preliminare. Inizialmente l’udienza preliminare non era stata compresa.

LIBRO SESTO = Riti speciali. Dato più nuovo del codice, il legislatore è andato oltre alla legge delega che invece prevedeva un sistema unico. Ce ne sono addirittura 5. In realtà non sono speciali sono strategici, sono speciali sono perché escono dallo schema classico = indagini preliminari, udienza preliminare, giudizio

LIBRO SETTIMO = Giudizio

Uno degli elementi più eclatanti del nuovo codice è l’esame del testimone, prima poteva solo essere interrogato dal presidente, ora la parte che chiede di ammettere il test interroga.

LIBRO OTTAVO = Tribunale in composizione monocratica

LIBRO NONO = Impugnazione appello e cassazione, e impugnazioni straordinarie come la revocazione

LIBRO DECIMO = Esecuzione, sono intervenute su questo libro molte sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’uomo e della Corte di Giustizia.

LIBRO UNDICESIMO = Rapporti giurisdizionali con autorità straniere, non sono qui invece le norme sul mandato europeo.

Modifiche Corte Costituzionale:

-Sentenze della Corte Costituzionale che hanno modificato il codice. Per esempio il principio della non dispersione della prova.

1997-98 sentenze sul contraddittorio, ma si ammise che il contraddittorio si fondasse su prove già acquisite in precedenza limite al sistema accusatorio perché si da di nuovo spazio alle dichiarazioni rese in segreto.

Sentenza 361/98 prove formate al di fuori del processo dovevano poi discutersi almeno nel significato. Il legislatore ha deciso di blindare il sistema con l’Art 111 della Costituzione.

Art 111 Costituzione

1-La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

2-Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Questa norma non era contenuta inizialmente ma si è sempre ritenuta parte implicitamente anche per il principio di incompatibilità.

Sentenza 317/2009 della Corte Costituzionale ha detto che non si può bilanciare il principio del contraddittorio del diritto di difesa con la durata del processo.

3-Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

4-Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

A partire da una sentenza della Corte Costituzionale del 98 il contraddittorio è al momento della formazione della prova, non invece a prova già formata.

  • (^) Art 189 cpp = Quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice può assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti e non pregiudica la libertà morale della persona. Il giudice provvede all'ammissione, sentite le parti sulle modalità di assunzione della prova.

Limiti al contraddittorio = art 238bis = Fermo quanto previsto dall'articolo 236, le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova di fatto in esse accertato e sono valutate a norma degli articoli 187 e 192 3

Qualcuno dice che questa norma sia una violazione del contraddittorio

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

constatata la sostenibilità dell’ipotesi d’accusa = alla fine della fase preparatoria il PM chiede al giudice che l’imputato sia citato in giudizio = questo è il momento dell’esercizio dell’azione penale e contiene la prima formulazione di imputazione.

= la fase di indagini preliminari quindi non ha natura processuale o giurisdizionale

  • fase delle indagini preliminari = PROCEDIMENTO o procedimento in senso stretto procedimento
  • atti processuali che seguono l’esercizio del’azione penale = PROCESSO in senso lato

=

nella fase delle indagini preliminari il PM non raccoglie prove ma ELEMENTI DI PROVA

non si parla di imputato ma PERSONA SOTTOPOSTA ALLE INDAGINI

non si parla di testimonianza ma di ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI DA PERSONE CHE POSSONO RIFERIRE CIRCOSTANZE UTILI ALLE INDAGINI.

In realtà questa distinzione è andata attenuandosi a partire da una sentenza della corte costituzionale che non permetterebbe dopo l’archiviazione verso un soggetto per un determinato fatto di riaprirla, in ossequio al principio di ne bis in idem, come se si trattasse già di processo.

I SOGGETTI

PARTE – SOGGETTI non tutti i soggetti sono parti. Le parti sono: chi vanta il diritto ad una decisione giurisdizionale in rapporto ad una pretesa fatta valere nel processo. = le parti sono il PM e l’IMPUTATO.

La giurisdizione penale Art. 102 comma 1° Cost: attribuisce la funzione giurisdizionale a magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario. L'art. 1 cpp riserva l'esercizio della giurisdizione penale ai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario.

= legame tra la normativa codicistica e quella ordinamentale. Infatti: art 178: è sempre prescritta a pena di nullità [assoluta] l'osservanza delle disposizioni concernenti: a) le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario. Art 33: prevede che le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi giudicanti sono stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario. Ma la portata dell’articolo è circoscritta dai commi seguenti: Non vengono considerate attinenti alla capacità del giudice le disposizioni sulla su: «destinazione agli uffici», sulla «formazione dei collegi» e «sulla assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici».

L’unico attributo rilevante per un’eventuale incapacità è la QUALIFICA richiesta per la funzione giurisdizionale nullità assoluta. Ma per es l’attribuzione di affari al giudice monocratico piuttosto che collegiale non rileva ai fini della capacità.

Tipologie di giudici Precetti costituzionali sulla magistratura: 104; 105; 106; 107; 108; 109 Precetti costituzionali sulla figura del GIUDICE: 25 primo comma: 101 secondo comma: 102:

  • 2 eccezioni di GIUDICI SPECIALI: tribunali militari e Corte Costituzionale 103 terzo comma: 111 secondo comma: GIUDICI ORDINARI: a) giudice di pace: giudice onorario e monocratico b) giudice per le indagini preliminari: monocratico. c) giudice dell'udienza preliminare: monocratico. L’art. 6 d. lgs. 19 febbraio 51/ giudice dell'udienza preliminare debba essere diverso da quello che, nel medesimo procedimento, ha svolto le funzioni di giudice per le indagini preliminari. TUTELA della terzietà di questi giudici: regola della temporaneità delle funzioni stessa funzione per massimo da 5 a 10 anni.

c) dev'essere già stata proposta l'azione «a norma delle leggi civili».

  • Se manca una di queste condizioni il giudice decide in via incidentale senza sospendere il processo.
  • Se ci sono le condizioni PERO’ il giudice può decidere di procedere ugualmente in via incidentale senza sospendere.
  • (^) Se ci sono le condizioni PUO’ sospendere e rinviare al giudice extra penale Pronuncia la sospensione con ORDINANZA impugnabile per cassazione da parte di tutte le parte Durante la sospensione sono ammessi solo gli atti urgenti che non riguardano la questione incidentale. Alla sentenza extrapenale irrevocabile viene riconosciuta efficacia di giudicato.

2) art 479 : impronta più restrittiva rispetto all’art 3: solo durante il dibattimento condizioni: a) la risoluzione della controversia deve condizionare la decisione sull'esistenza del reato; b) l’attributo della serietà non è sufficiente la controversia deve risultare di particolare complessità; c) dev'essere già in corso il relative procedimento presso il giudice civile o amministrativo. La sospensione è disposta con ORDINANZA e può essere impugnata in cassazione da tutte le parti, ma l’impugnazione NON ha carattere sospensivo (è espressamente vietato). La sospensione è REVOCABILE da parte del giudice se il qualora il giudizio civile o amministrativo non si sia concluso nel termine di un anno. NON c’è efficacia vincolante della sentenza extrapenale ≠ dall’art 3 Fa parte del materiale probatorio destinato a costituire la base per la formazione del convincimento del giudice, il quale la può anche disattendere motivando.

-Peculiare caso di sospensione era previsto dalla legge 128/2008 non legata a vicende processuali ma alla qualità di imputato: Presidente della Repubblica, Senato, Camera, del Consiglio dei ministri sospensione ex lege “scudo immunitario” rispetto ai processi dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale.

LA COMPETENZA

RATIO della suddivisione della competenza è di definire il GIUDICE NATURALE come richiesto dall’art 25 primo comma. La competenza è di 3 TIPI: 1-PER MATERIA 2-PER TERRITORIO 3-PER CONNESSIONE 1- MATERIA art 4: -criterio QUANTITATIVO = livello pena edittale -criterio QUALITATIVO = tipo di reato Art 4: Regole per la determinazione della competenza.

1. Per determinare la competenza si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. - Art 5: Competenza della CORTE D’ASSISE: a) per i delitti con pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni ESCLUSI i delitti, comunque aggravati, di tentato omicidio, di rapina, di estorsione e di associazioni di tipo mafioso anche straniere, e i delitti, comunque aggravati, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 sostanze stupefacenti. Prima era esclusa la competenza in riferimento all’art 630 cp, ora è ammessa la competenza per sequestro di persona al fine di estorsione anche se da essa non deriva morte.

b) per i delitti consumati previsti dagli articoli -579 cp = omicidio del consenziente -580 cp = istigazione o aiuto nel suicidio -584 cp = omicidio preterintezionale

c) per ogni delitto doloso se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, escluse le ipotesi previste dagli articoli -586 cp = morte come conseguenza non voluta di un altro reato -588 cp = morte avvenuta in seguito a rissa -593 cp = morte derivante da omissione di soccorso

5-ufficio pm che ha iscritto per primo la notizia di reato

  • Questa normativa si applica anche per il reato compiuto in parte all’estero
  • Se il reato è compiuto integralmente all’estero: 1- residenza 2-dimora dell’imputato 3-domicilio 4-luogo dell’arresto o della consegna 5- ufficio pm che ha iscritto per primo la notizia di reato Deroghe ulteriori: art 210 disp att: reati commessi in mare,.. -Il codice crea regole ad hoc: ■ art. 328commi 1-bis e 1-ter, che riguardano, rispettivamente, i procedimenti relativi ai delitti elencati nell'art. 51 comma3-bis e a quelli, caratterizzati da finalità di terrorismo, di cui all'art. 51 comma 3-quater. Le funzioni di giudice per le indagini preliminari nonché quelle di giudice dell'udienza preliminare sono esercitate da un magistrato appartenente al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice. ■ (^) seconda situazione duplice presupposto (art. 11): a) l'esistenza di un procedimento penale in cui un magistrato (giudice o pubblico ministero, anche se, come precisato il cui incarico sia caratterizzato dalla stabilità) assuma la qualità di imputato ovvero quella di persona offesa o danneggiata dal reato; b) la competenza, in relazione al fatto per il quale si procede, di un ufficio giudiziario ricompreso nel distretto di corte di appello in cui lo stesso magistrato esercita le proprie funzioni, ovvero le esercitava al momento del fatto. la competenza è del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede «nel capoluogo del distretto di corte di appello determinato dalla legge», sulla scorta di una tabella incentrata sul criterio della circolarità.

3- CONNESSIONE criterio autonomo di attribuzione di competenza. = confluire davanti ad un unito giudice di procedimenti, riservati in base alle regole sulla competenza per materia e per territorio, a giudici diversi. Art. 12 dispone che si ha connessione di procedimenti: a) se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o — trattandosi di reato colposo in cooperazione tra loro, ovvero se più persone, con condotte indipendenti, hanno determinato l'evento;

b) se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione (concorso formale) ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso (reato continuato); c) se dei reati per cui si procede taluni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri. = 1-ART 15 = COMPETENZA PER MATERIA DETERMINATA DA CONNESSIONE: Criterio del GIUDICE SUPERIOREi procedimenti di competenza del tribunale risultano automaticamente attribuiti alla corte d'assise. 2-ART 16 = COMPETENZA PER TERRITORIO DETERMINATA DA CONNESSIONE: se i giudici sono ugualmente competenti per materia prevale il giudice competente per IL REATO PIÙ GRAVE in caso di pari gravità, quello competente per il primo reato. Art 16 comma 2: Nel caso di concorso di persone o di condotte indipendenti, le azioni o le omissioni sono state commesse in luoghi diversi e dal fatto è derivata la morte di una persona: in deroga al criterio generale stabilito dall'art. 8 comma 2°, si attribuisce la competenza al giudice del luogo in cui si è verificato l'evento.

Art 13: Criteri particolari sono, inoltre, dettati per la connessione di procedimenti di competenza di giudici ordinari e speciali. Nell'ipotesi di competenza concorrente tra Corte costituzionale e giudice ordinario, prevale la prima (art.13 comma 1°), mentre nel rapporto tra giudice militare e giudice ordinario vale la regola opposta, fermo restando, tuttavia, che la connessione opera solo quando il reato comune è più grave di quello militare (art 13 comma 2°).

Art 14: Per i procedimenti relativi ad imputati che, al momento del fatto, erano minorenni, e procedimenti relativi ad imputati maggiorenni, la connessione non opera.

La competenza funzionale La competenza funzionale non si basa su coordinate esterne (tipo di reato, collocazione spaziale), ma in ragione della funzione che i giudici svolgono nell’ambito di un medesimo procedimento. 1- per gradi: -giudici di primo grado = giudice di pace, tribunale ordinario e corte d'assise , tribunale (in composizione monocratica),

  • giudici di secondo grado = corte d'appello e corte d'assise d'appello -corte di cassazione controllo di legittimità sulle decisioni assunte nei gradi precedenti.

prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla provo di un altro reato o di un'altra circostanza.

Qualora venga esclusa la sussistenza di un pregiudizio, in termini di «ritardo nella definizione», per i processi pendenti, LA RIUNIONE COSTITUISCE UN ATTO DOVUTO.

La SEPARAZIONE è disciplinata dall'art. 18 1° comma:

  • Si tratta di ipotesi accomunate dal fatto che per taluni imputati o talune imputazioni si versa in una situazione di attesa, mentre per altri imputati o per altre imputazioni è possibile l'immediata trattazione.
  • ulteriore ipotesi di separazione, da disporre quando il processo abbia come protagonisti uno o più imputati chiamati a rispondere di reati di elevata gravità – quelli previsti dall'art. 407 comma 2° lett. a sempre che tali imputati siano prossimi ad essere rimessi in libertà per scadenza dei termini massimi di custodia cautelare (infra, cap. IV, § 19), data la mancanza di altri titoli di detenzione.

= Alla base della separazione vi sono esigenze di celerità che, tuttavia, soccombono di fronte alle esigenze di accertamento. La separazione è infatti esclusa qualora il giudice ritenga che la riunione sia assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti (art. 18 comma 1°).

  • la separazione dei processi può essere altresì disposta sulla base di un accordo tra le parti, sempre che il giudice la reputi utile sotto il profilo della speditezza (art. 18 comma 2°).

-Per i provvedimenti in tema di riunione e di separazione dei processi è prescritta la forma dell'ordinanza, che può essere emessa anche d'ufficio, sentite le parti (art. 19).

PROCEDIMENTI DI VERIFICA DELLA GURISDIZIONE E DELLA COMPETENZA Ratio: -anticipare la risposta definitiva sulla giurisdizione e sulla competenza -scongiurare rischi di regressione di procedimenti giunti in stadi avanzati, evitando eccezioni tardive

Art. 20 Difetto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice speciale

1. Il difetto di giurisdizione è rilevato, anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.

2. Se il difetto di giurisdizione è rilevato nel corso delle indagini preliminari, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 22 commi 1 e 2 = con ORDINANZA_. Dopo la chiusura delle indagini preliminari e in ogni stato e grado del processo il giudice pronuncia_ SENTENZA e ordina, se del caso, la trasmissione degli atti all'autorità competente.

Art 21 Incompetenza

1. L'INCOMPETENZA PER MATERIA più grave è rilevata, anche di ufficio, in ogni stato e grado del processo (non prima che sia stata esercitata l’azione penale) , salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo 23 comma 2. 2. L'INCOMPETENZA PER TERRITORIO è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall'articolo 491 comma 1 = termine per la trattazione delle questioni preliminari_. Entro quest'ultimo termine deve essere riproposta l'eccezione di incompetenza respinta nell'udienza preliminare.

  1. L'incompetenza derivante da_ CONNESSIONE è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro i termini previsti dal comma 2.

Deroghe:

  1. INCOMPETENZA PER ECCESSO art 23 comma 2: Se il reato appartiene alla cognizione di un giudice di competenza inferiore, l'incompetenza è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dall'articolo 491 comma 1. Il giudice, se ritiene la propria incompetenza, provvede a norma del comma 1. (con sentenza dichiara l’incompetenza e rinvia al giudice competente).
  2. INCOMPENTENZA PER MATERIA DERIVANTE DA CONNESSIONE rientrerebbe nel 21 comma 3 (= alla incompetenza per territorio) sia nei casi in cui il giudice superiore giudichi un reato di competenza di un giudice inferiore sia nel caso che l’inferiore giudichi il caso di competenza del superiore pare una regolazione ingiustificata = In via interpretativa si ritiene che:
  • (^) Si applica il 21 comma 3 quando la corte superiore giudica il caso della corte inferiore
  • Se invece il giudice inferiore giudica il caso del superiore si applica il DIFETTO DI COMPETENZA = si torna al 21 comma 1 -FORMA ed EFFETTI del provvedimento che dichiara l’incompetenza = art 22-