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Tipologia: Dispense
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Voena Introduzione:
Sistema inquisitorio – sistema accusatorio Art 1 legge delega 1986 del cpp = riferimento all’ispirazione al sistema accusatorio. Questi modelli sono astrazioni, storicamente non ci sono sistemi totalmente inquisitori o accusatori. L’appartenenza ad un modello o all’altro dipende molto dalla storia di un paese. 1215 oltre alla Magna Charta (sistema accusatorio libertà personale) il Concilio Lateranense = inquisizione.
Caratteri: 1-Inizio-input =
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= in realtà oggi tutti prevedono una fase pubblica e la segretezza della fase iniziale c’è anche per l’accusatorio.
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Modello misto napoleonico: In Francia:
-Fase iniziale (istruttoria) segreta ancora legata all’Ancient Regime Il codice francese infatti si chiama Code de istruito criminail. La deposizione era segreta in quanto neanche la difesa poteva parteciparvi. Seconda fase pubblica che si ispirava al modello di common law con la giuria.
Modello seguito da molti altri paesi, ma era molto criticato. In realtà gli atti compiuti in segreto davanti al giudice istruttore venivano poi sottoposti al giudice della seconda fase nel dibattimento, se passava molto tempo dalla fase istruttoria il giudice leggeva pubblicamente in dibattimento il contenuto degli atti della fase istruttoria. La critica era sulla confusione tra le parti. Il dibattimento diventava una ripetizione di atti e conferme, a volte non venivano neanche veramente letti. Il giudice istruttore aveva quasi il ruolo del pm, perciò non era in
Il secondo comma dell’articolo 13 in realtà ha il limite del VUOTO DEI FINI = non dice quando si può limitare la libertà. L’introduzione dell’art 27 = presunzione di innocenza, riempie questo vuoto.
Art 14 = ispezione e perquisizioni
Art 15 = libertà e segretezza di corrispondenza e ogni altra forma di comunicazione.
Art 24 = diritto di azione e di difesa “in ogni stato e grado del processo” la dottrina diceva però che il diritto di difesa dovesse essere adattarsi alle esigenze del processo.
Articolo 25 = giudice naturale
Art 27 = presunzione di non colpevolezza
Art 68 = nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione e a intercettazioni senza l’autorizzazione della Camera.
Art 79 = amnistia e indulto
Art 101 = i giudici sono sottoposti soltanto alla legge
Art 109 polizia giudiziaria
Art 111 = giusto processo.
Art 112 = pubblico ministero obbligatorietà.
Riforma del 1955:
-GARANTISMO INQUISITORIO = Art 304 bis, ter e quater garanzie per la difesa e valorizzazione degli atti istruttori proprio perché la difesa può assistere.
-Ristabilimento delle nullità assolute. Al tempo del Codice Rocco le nullità assolute dichiarabili in ogni stato e grado del procedimento venivano eliminate, quindi si riteneva che potessero tutte essere sanate. Anche quando questi avessero rivestito gli aspetti più delicati del sistemi. Alla Giurisprudenza della Suprema Corte si deve la propensione al superamento delle regole troppo rigide quindi aldilà della lettera, a volte veniva usata l’inesistenza per annullare tutto il procedimento. Dicendo che non si era potuto realizzare il contraddittorio tra le parti. Lo può fare tramite la figura del rapporto processuale.
Nonostante questi cambiamenti il sistema del codice Rocco del 30 rimaneva uguale. Infatti rimane il sistema delle “letture” invece che un vero e proprio dibattimento orale.
La dottrina discusse a lungo su quale strada dovesse essere seguita. In questo momento si presentarono 3 modelli:
Conso = Tutto in sommaria No giudice istruttore ma la fase sommaria permeasse tutto
Nuvolone = Tutto informale tutto davanti al giudice istruttore
Carnelutti-Cordero eliminare l’istruzione ritenuta condizionante il dibattimento per sostituirla con un’inchiesta preliminare che si distaccasse dalla sommaria in quanto non poteva poi essere oggetto di letture, non poteva pervenire al giudice decisorio perché restava attività di parte.
La Corte Costituzionale si scontra con la Corte di Cassazione in ordine degli articoli 304 bis ter e quater circa l’intervento della difesa nell’istruzione. Ci si chiedeva se queste garanzie dovessero essere ammesse anche nell’istruzione sommaria. In una sentenza la Corte Costituzione ritenne di risolvere il dubbio in una sentenza interpretativa di rigetto. Erano invece illegittime se non si estendevano all’istruzione sommaria.
E nella pre-istruzione? C’era chi diceva che fossero atti amministrativi che come tali sono fuori dal processo. Ma se questi atti arrivano di fronte al giudice allora sarebbe errato non dare le garanzie. La Corte Costituzionale le dichiara illegittime poiché possono pervenire al giudice del dibattimento il quale può pervenire ad una sentenza della condanna anche sulla base di queste attività.
Viene introdotto il principio per cui all’interrogatorio deve partecipare il difensore dalla Corte Costituzionale, ma respinge l’assistenza in istruzione sommaria che non viene riportata in dibattimento, salvo quella a futura memoria (perché non potrà ripeterle).
Prima legge delega del 1974 il Parlamento delega il Governo ad una nuovo codice di procedura penale. Mantiene l’impronta del sistema misto. Questa riforma non ebbe successo nonostante la proroga dei termini. Critiche = mancata flessibilità del rito no riti speciali per sfoltire il dibattimento, la prova doveva essere assunta nel dibattimento. La seconda critica strutturale era relativa alla mancata eliminazione del giudice istruttore. Ma la vera ragione vera fu la pressione della legislazione di emergenza (anni fine 70).
Processo in direttissima reso obbligatorio in casi come quello di sequestro di persona, opinioni di dottrina e politica ambigui.
Per un po’ il legislatore fece uso del DOPPIO BINARIO = due tipi di reati e quindi di processi. Tutte queste leggi però si ritenevano fino all’entrata in vigore della riforma = “schizofrenia”.
Anni 80 inversione di tendenza = il legislatore ridiscute la possibilità di rifare una legge delega e intanto continua a fare riforme. Nel 1987 si emana la LEGGE DELEGA per l’emanazione della Codice di Procedura Penale. Il Ministro Vassalli tolse al PM il potere di mettere in carcere la parte senza autorizzazione del giudice, questo era il suo potere maggiore. Il codice viene pubblicato nel 88 sulla Gazzetta Ufficiale ma che
LIBRO QUARTO = Misure cautelari che possono essere PERSONALI e REALI oppure COERCITIVE o INTERDITIVE. Qualcuno ha considerato questo libro “sottosistema”.
Parte dinamica:
procedimento = genus che comprende anche la fase preliminare
processo = solo con l’azione penale inizia quando il pm formula l’imputazione
LIBRO QUINTO = Indagini preliminari e udienza preliminare. Inizialmente l’udienza preliminare non era stata compresa.
LIBRO SESTO = Riti speciali. Dato più nuovo del codice, il legislatore è andato oltre alla legge delega che invece prevedeva un sistema unico. Ce ne sono addirittura 5. In realtà non sono speciali sono strategici, sono speciali sono perché escono dallo schema classico = indagini preliminari, udienza preliminare, giudizio
LIBRO SETTIMO = Giudizio
Uno degli elementi più eclatanti del nuovo codice è l’esame del testimone, prima poteva solo essere interrogato dal presidente, ora la parte che chiede di ammettere il test interroga.
LIBRO OTTAVO = Tribunale in composizione monocratica
LIBRO NONO = Impugnazione appello e cassazione, e impugnazioni straordinarie come la revocazione
LIBRO DECIMO = Esecuzione, sono intervenute su questo libro molte sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’uomo e della Corte di Giustizia.
LIBRO UNDICESIMO = Rapporti giurisdizionali con autorità straniere, non sono qui invece le norme sul mandato europeo.
Modifiche Corte Costituzionale:
-Sentenze della Corte Costituzionale che hanno modificato il codice. Per esempio il principio della non dispersione della prova.
1997-98 sentenze sul contraddittorio, ma si ammise che il contraddittorio si fondasse su prove già acquisite in precedenza limite al sistema accusatorio perché si da di nuovo spazio alle dichiarazioni rese in segreto.
Sentenza 361/98 prove formate al di fuori del processo dovevano poi discutersi almeno nel significato. Il legislatore ha deciso di blindare il sistema con l’Art 111 della Costituzione.
Art 111 Costituzione
1-La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
2-Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.
Questa norma non era contenuta inizialmente ma si è sempre ritenuta parte implicitamente anche per il principio di incompatibilità.
Sentenza 317/2009 della Corte Costituzionale ha detto che non si può bilanciare il principio del contraddittorio del diritto di difesa con la durata del processo.
3-Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
4-Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.
A partire da una sentenza della Corte Costituzionale del 98 il contraddittorio è al momento della formazione della prova, non invece a prova già formata.
Limiti al contraddittorio = art 238bis = Fermo quanto previsto dall'articolo 236, le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova di fatto in esse accertato e sono valutate a norma degli articoli 187 e 192 3
Qualcuno dice che questa norma sia una violazione del contraddittorio
La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
constatata la sostenibilità dell’ipotesi d’accusa = alla fine della fase preparatoria il PM chiede al giudice che l’imputato sia citato in giudizio = questo è il momento dell’esercizio dell’azione penale e contiene la prima formulazione di imputazione.
= la fase di indagini preliminari quindi non ha natura processuale o giurisdizionale
=
nella fase delle indagini preliminari il PM non raccoglie prove ma ELEMENTI DI PROVA
non si parla di imputato ma PERSONA SOTTOPOSTA ALLE INDAGINI
non si parla di testimonianza ma di ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI DA PERSONE CHE POSSONO RIFERIRE CIRCOSTANZE UTILI ALLE INDAGINI.
In realtà questa distinzione è andata attenuandosi a partire da una sentenza della corte costituzionale che non permetterebbe dopo l’archiviazione verso un soggetto per un determinato fatto di riaprirla, in ossequio al principio di ne bis in idem, come se si trattasse già di processo.
PARTE – SOGGETTI non tutti i soggetti sono parti. Le parti sono: chi vanta il diritto ad una decisione giurisdizionale in rapporto ad una pretesa fatta valere nel processo. = le parti sono il PM e l’IMPUTATO.
La giurisdizione penale Art. 102 comma 1° Cost: attribuisce la funzione giurisdizionale a magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario. L'art. 1 cpp riserva l'esercizio della giurisdizione penale ai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario.
= legame tra la normativa codicistica e quella ordinamentale. Infatti: art 178: è sempre prescritta a pena di nullità [assoluta] l'osservanza delle disposizioni concernenti: a) le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario. Art 33: prevede che le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi giudicanti sono stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario. Ma la portata dell’articolo è circoscritta dai commi seguenti: Non vengono considerate attinenti alla capacità del giudice le disposizioni sulla su: «destinazione agli uffici», sulla «formazione dei collegi» e «sulla assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici».
L’unico attributo rilevante per un’eventuale incapacità è la QUALIFICA richiesta per la funzione giurisdizionale nullità assoluta. Ma per es l’attribuzione di affari al giudice monocratico piuttosto che collegiale non rileva ai fini della capacità.
Tipologie di giudici Precetti costituzionali sulla magistratura: 104; 105; 106; 107; 108; 109 Precetti costituzionali sulla figura del GIUDICE: 25 primo comma: 101 secondo comma: 102:
2) art 479 : impronta più restrittiva rispetto all’art 3: solo durante il dibattimento condizioni: a) la risoluzione della controversia deve condizionare la decisione sull'esistenza del reato; b) l’attributo della serietà non è sufficiente la controversia deve risultare di particolare complessità; c) dev'essere già in corso il relative procedimento presso il giudice civile o amministrativo. La sospensione è disposta con ORDINANZA e può essere impugnata in cassazione da tutte le parti, ma l’impugnazione NON ha carattere sospensivo (è espressamente vietato). La sospensione è REVOCABILE da parte del giudice se il qualora il giudizio civile o amministrativo non si sia concluso nel termine di un anno. NON c’è efficacia vincolante della sentenza extrapenale ≠ dall’art 3 Fa parte del materiale probatorio destinato a costituire la base per la formazione del convincimento del giudice, il quale la può anche disattendere motivando.
-Peculiare caso di sospensione era previsto dalla legge 128/2008 non legata a vicende processuali ma alla qualità di imputato: Presidente della Repubblica, Senato, Camera, del Consiglio dei ministri sospensione ex lege “scudo immunitario” rispetto ai processi dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale.
RATIO della suddivisione della competenza è di definire il GIUDICE NATURALE come richiesto dall’art 25 primo comma. La competenza è di 3 TIPI: 1-PER MATERIA 2-PER TERRITORIO 3-PER CONNESSIONE 1- MATERIA art 4: -criterio QUANTITATIVO = livello pena edittale -criterio QUALITATIVO = tipo di reato Art 4: Regole per la determinazione della competenza.
1. Per determinare la competenza si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. - Art 5: Competenza della CORTE D’ASSISE: a) per i delitti con pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni ESCLUSI i delitti, comunque aggravati, di tentato omicidio, di rapina, di estorsione e di associazioni di tipo mafioso anche straniere, e i delitti, comunque aggravati, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 sostanze stupefacenti. Prima era esclusa la competenza in riferimento all’art 630 cp, ora è ammessa la competenza per sequestro di persona al fine di estorsione anche se da essa non deriva morte.
b) per i delitti consumati previsti dagli articoli -579 cp = omicidio del consenziente -580 cp = istigazione o aiuto nel suicidio -584 cp = omicidio preterintezionale
c) per ogni delitto doloso se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, escluse le ipotesi previste dagli articoli -586 cp = morte come conseguenza non voluta di un altro reato -588 cp = morte avvenuta in seguito a rissa -593 cp = morte derivante da omissione di soccorso
5-ufficio pm che ha iscritto per primo la notizia di reato
3- CONNESSIONE criterio autonomo di attribuzione di competenza. = confluire davanti ad un unito giudice di procedimenti, riservati in base alle regole sulla competenza per materia e per territorio, a giudici diversi. Art. 12 dispone che si ha connessione di procedimenti: a) se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o — trattandosi di reato colposo in cooperazione tra loro, ovvero se più persone, con condotte indipendenti, hanno determinato l'evento;
b) se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione (concorso formale) ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso (reato continuato); c) se dei reati per cui si procede taluni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri. = 1-ART 15 = COMPETENZA PER MATERIA DETERMINATA DA CONNESSIONE: Criterio del GIUDICE SUPERIOREi procedimenti di competenza del tribunale risultano automaticamente attribuiti alla corte d'assise. 2-ART 16 = COMPETENZA PER TERRITORIO DETERMINATA DA CONNESSIONE: se i giudici sono ugualmente competenti per materia prevale il giudice competente per IL REATO PIÙ GRAVE in caso di pari gravità, quello competente per il primo reato. Art 16 comma 2: Nel caso di concorso di persone o di condotte indipendenti, le azioni o le omissioni sono state commesse in luoghi diversi e dal fatto è derivata la morte di una persona: in deroga al criterio generale stabilito dall'art. 8 comma 2°, si attribuisce la competenza al giudice del luogo in cui si è verificato l'evento.
Art 13: Criteri particolari sono, inoltre, dettati per la connessione di procedimenti di competenza di giudici ordinari e speciali. Nell'ipotesi di competenza concorrente tra Corte costituzionale e giudice ordinario, prevale la prima (art.13 comma 1°), mentre nel rapporto tra giudice militare e giudice ordinario vale la regola opposta, fermo restando, tuttavia, che la connessione opera solo quando il reato comune è più grave di quello militare (art 13 comma 2°).
Art 14: Per i procedimenti relativi ad imputati che, al momento del fatto, erano minorenni, e procedimenti relativi ad imputati maggiorenni, la connessione non opera.
La competenza funzionale La competenza funzionale non si basa su coordinate esterne (tipo di reato, collocazione spaziale), ma in ragione della funzione che i giudici svolgono nell’ambito di un medesimo procedimento. 1- per gradi: -giudici di primo grado = giudice di pace, tribunale ordinario e corte d'assise , tribunale (in composizione monocratica),
prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla provo di un altro reato o di un'altra circostanza.
Qualora venga esclusa la sussistenza di un pregiudizio, in termini di «ritardo nella definizione», per i processi pendenti, LA RIUNIONE COSTITUISCE UN ATTO DOVUTO.
La SEPARAZIONE è disciplinata dall'art. 18 1° comma:
= Alla base della separazione vi sono esigenze di celerità che, tuttavia, soccombono di fronte alle esigenze di accertamento. La separazione è infatti esclusa qualora il giudice ritenga che la riunione sia assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti (art. 18 comma 1°).
-Per i provvedimenti in tema di riunione e di separazione dei processi è prescritta la forma dell'ordinanza, che può essere emessa anche d'ufficio, sentite le parti (art. 19).
PROCEDIMENTI DI VERIFICA DELLA GURISDIZIONE E DELLA COMPETENZA Ratio: -anticipare la risposta definitiva sulla giurisdizione e sulla competenza -scongiurare rischi di regressione di procedimenti giunti in stadi avanzati, evitando eccezioni tardive
Art. 20 Difetto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice speciale
1. Il difetto di giurisdizione è rilevato, anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.
2. Se il difetto di giurisdizione è rilevato nel corso delle indagini preliminari, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 22 commi 1 e 2 = con ORDINANZA_. Dopo la chiusura delle indagini preliminari e in ogni stato e grado del processo il giudice pronuncia_ SENTENZA e ordina, se del caso, la trasmissione degli atti all'autorità competente.
Art 21 Incompetenza
1. L'INCOMPETENZA PER MATERIA più grave è rilevata, anche di ufficio, in ogni stato e grado del processo (non prima che sia stata esercitata l’azione penale) , salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo 23 comma 2. 2. L'INCOMPETENZA PER TERRITORIO è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall'articolo 491 comma 1 = termine per la trattazione delle questioni preliminari_. Entro quest'ultimo termine deve essere riproposta l'eccezione di incompetenza respinta nell'udienza preliminare.
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