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diritto pubblico comparato riassunto
Tipologia: Schemi e mappe concettuali
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( lectio magistrali del Professore Aziz Huq di cui al documento “Rule of law – Talk”)
sistema legale “in good working order”. Pertanto, esso vuole indicare come l’ordinamento giuridico, inteso come Stato, debba essere affinché sia ben funzionante.
teorizzata da Dicey si fonda su due elementi fondamentali: Una persona può essere punita dalla legge solo se condannata da una Corte ordinaria. Tutti devono rispondere delle proprie azioni dinnanzi alle Corti ordinarie.
diverse correnti di pensiero: Una concezione formale fu ipotizzata da Lon Fuller che si concentrò sulle
Una concezione sostanziale fu ipotizzata da Freidrich Hayek e Tom Bingham che
Una concezione procedurale fu ipotizzata da Jeremy Waldron che si concentrò
Tutte queste sfumature indicano dei parametri che ogni ordinamento giuridico deve
Si pensi alla Polonia, all’Ungheria e al Venezuela, ma anche agli Stati Uniti d’America da quando si è insediata di nuovo l’amministrazione Trump. Gli Stati Uniti d’America,
Descrivendo il regime nazista degli anni ’30 del secolo scorso, Fraenkel definì il concetto di Stato duale composto da: “Normative state”: l’ordinaria compagine legale del sistema giuridico statale. “Prerogative state”: una zona parallela in cui le violenze si perpetuano senza il rispetto della legalità. Vivere in uno Stato duale comporta il continuo rischio di essere trascinati dal
La seconda amministrazione Trump ha posto in essere principalmente due comportamenti che sembrano fare degli Stati Uniti d’America uno Stato duale: “The killing switch”: abusare dei poteri emergenziali e trascurare brutalmente la legge.
“Turning the kindness into a knife”: il rapporto fra Stato e privati è costituito da
quello scritto posto dal legislatore; il comparatista oltrepassa questo limite
Il concettualismo: il comparatista non si concentra su costruzioni concettuali senza una valenza universale che il giurista individua nel fatto normativo e che spesso travisano la realtà. Il comparatista deve soffermarsi non solo sulle costituzioni degli Stati contemporanei, ma anche su altri formanti quali la legislazione, le prassi politiche, la giurisprudenza delle Corti e la dottrina dei giuristi:
con la Rivoluzione Francese, il diritto positivo che si studia generalmente è quello occidentale. Esso è caratterizzato da una netta distinzione tra ciò che è giuridico
commistione tra i due elementi è rifiutata e impossibile. Al contrario, però, in quei Paesi nei quali l’occidentalizzazione del diritto non è arrivata, ciò che è giuridico molto
Proprio per l’importanza che i formanti non-giuridici del diritto rivestono in determinati Paesi, è necessario contestualizzarne la cultura nello spazio e nel tempo. Il comparatista è consapevole che il diritto, specialmente nelle latitudini diverse da quella occidentale, non è competenza esclusiva del legislatore, ma è qualcosa che è affetto da “forze occulte”: il contesto storico-culturale contestualizzato in un dato
Analizzando quantitativamente l’oggetto della comparazione è possibile distinguere fra: Macrocomparazione: il comparatista confronta interi rami del diritto o modelli di
Microcomparazione: il comparatista confronta specifici settori o singole norme o
Macrocomparazione e microcomparazione sono complementari. Per esempio, è fuorviante studiare la tutela dei mezzi di produzione nell’URSS rispetto all’Italia
Analizzando cronologicamente l’oggetto della comparazione è possibile distinguere fra: Analisi diacronica: lo studio di ordinamenti di epoche storiche differenti. Analisi sincronica: lo studio di ordinamenti che coesistono nello stesso momento. Metodo della comparazione Utilizzando le parole di Giovanni Bognetti, il metodo della comparazione è il confronto fra soluzioni normative adottate da diversi orientamenti in risposta ai problemi pratici, più o meno analoghi, creati dagli sviluppi sociali, economici e politici, nel seno delle rispettive collettività. Pertanto, il metodo della comparazione non è una mera apposizione di nozioni del diritto, ma è lo studio di sistemi giuridici in relazione fra loro
realtà. Volendo rappresentare un processo di comparazione, la struttura metodologica può suddividersi come segue:
Funzione della comparazione La comparazione ha due principali funzioni: Teorica: comprensione di fenomeni giuridici generali recando un contributo alla conoscenza scientifica in sé e per sé. Ciò permette di conoscere meglio il proprio modello nazionale. Studiare i sistemi diversi da quelli d’origine consente di
Pratica: utilizzazione delle tassonomie per metterle a disposizione degli organi interni allo Stato. o Per il legislatore: elaborazione normativa interna.
natura del diritto comparato è intrinsecamente interdisciplinare. Tuttavia, vari sono i problemi riguardo il rapporto fra interdisciplinarietà e diritto comparato:
comporta una spiccata autonomia delle diverse scienze applicate a un medesimo ambito di ricerca dato che ognuna di esse adotta la propria metodologia per rispondere alla comune domanda di ricerca e la risposta è diversa per ogni scienza usata. L’approccio interdisciplinare, invece, rifugge la mera giustapposizione dei diversi saperi puntando a una cooperazione tra le diverse conoscenze. Pertanto, l’approccio multidisciplinare sembrerebbe un’apparente interazione fra discipline impiegate nello studio di un determinato ambito di ricerca.
venga analizzato da una diversa rispetto a quella d’origine. Si ha un approccio
raggiungono un livello di collaborazione tale da formare una “meta-scienza”.
diversa da quella a cui è riconducibile la domanda di ricerca.
al contrario, le opzioni prospettivista e integrata sono più riconducibili alla interdisciplinarietà in senso stretto.
si sviluppa intorno a domande che non hanno carattere giuridico, ma che
applicando il metodo di altre scienze principalmente empiriche; la ricerca si sviluppa intorno a domande che non hanno carattere giuridico, ma che applicano il metodo di altre discipline. L’incompiuto sviluppo della naturale interdisciplinarietà del diritto comparato A distanza di oltre un secolo dall’essersi affermato come scienza e dopo decenni di inesorabile transizione vero la naturale interdisciplinarietà, il diritto comparato non sembra aver raggiunto la sua intrinseca caratteristica. Non si può mettere in discussione il fatto che l’analisi comparatista occidentale verta ancora su un’impostazione monista e dottrinale. Sono molte le ragioni che hanno ostacolato la vocazione interdisciplinare del diritto comparato.
disciplinare insieme individui e poteri pubblici in modo del tutto indipendente rispetto a fattori religiosi, morali e sociali.
quelli in cui il circuito dei processi giuridici è dominato da esigenze di
vedono lo strato giuridico dominato o fortemente condizionato da fattori religiosi o etico-filosofici. Appartengono a questa famiglia gli ordinamenti mussulmani, indù o estremo-orientali. La classificazione di Mattei e di Monateri presenta alcuni pregi e alcuni difetti: Pregi: o Valorizza istituti e categorie concettuali del diritto pubblico. o Rende l’approccio metodologico meno unilaterale. Difetti: o Provvisorietà e mobilità della classificazione. o Necessità di verifiche puntuali.
o Ruolo delle realtà continentali internazionali e sovranazionali
egemonia del diritto, essa è precedente a tutte le classificazioni dei sistemi giuridici. I due sistemi, con radici comuni nel Medioevo, iniziarono a manifestare tendenze
secolo. Nel continente Europeo, con il fiorire dei Comuni e dei Principati, si affermò un
non potevano essere insegnati i diritti locali basati su consuetudini, ma doveva essere impartita, con la lingua nobile comune, il diritto romano come rappresentato dalla codificazione giustinianea. Nelle università si rafforzò il ruolo dei giuristi che acquistarono autorevolezza dalla conoscenza delle fonti e della capacità di analisi dei testi. Alla loro opinione venne riconosciuto un ruolo importante nella prassi giuridica di tutta Europa al punto che, verso la fine del XV° secolo, in alcuni Paesi come la Spagna, acquistò formalmente il grado di fonte integrativa del diritto scritto. Parallelamente alla riscoperta del diritto romano e al proliferare delle opinioni dei giuristi, si sviluppò
aveva raccolto molti fonti canoniche. Pertanto, negli atenei la laurea in giurisprudenza
vennero influenzati da concetti canonici.
necessitarono di un’organizzazione giudiziaria e amministrativa centralizzata che consentisse loro di gestire e controllare i sassoni conquistati. Pertanto, l’ordine
direttamente al Re e ai suoi consiglieri, mentre alle autonomie locali era concesso solo qualche privilegio di natura fiscale e commerciale. Allo stesso modo la giurisdizione era amministrata da giudici itineranti, nominati dal Re, le cui decisioni erano appellabili
L’esigenza di centralizzazione impedì la formazione di consuetudini locali a vantaggio
anche sul sistema processuale che si sviluppa sulla base di azioni tipizzate in modo da ricondurre le pretese individuali a schemi astratti predefiniti: la cancelleria regia
disponeva che il funzionario locale ordinasse la comparizione del convenuto davanti a una delle Corti centrali per la discussione di una controversia.
semplicità, la decisione delle controversie doveva avvenire in base al principio di diritto già seguito da un altro giudice in casi analoghi. L’unico caso in cui il precedente non era
dimensione centralizzata e nazionale. Il suo elevato formalismo, però, causò varie lacune nella protezione degli interessi individuali e portò allo sviluppò di un insieme di corti alternative. Tra la fine del XIII° secolo e l’inizio del XIV° secolo, nacque un canale
era articolata in varie figure professionali:
Vi sono dei Paesi che, per proprie ragioni storico-politiche, non hanno sviluppano sfere di competenza autonoma per il diritto da un lato e per la politica dall’altro. Nei Paesi a egemonia politica vengono attribuite al potere politico non solo le scelte di governo, ma anche molte scelte di organizzazione poiché volte al raggiungimento di un fine politico. Occorre fare una distinzione fra due sottocategorie di Paesi:
far sì che non fosse più il diritto ad essere asservito alla politica, ma viceversa. Nei Paesi africani e latino-americani con l’esaurirsi dell’esperienza coloniale ci si trovò di fronte a un forte sviluppo e un significativo cambiamento con un’inevitabile unione di diritto e politica.
L’ultima famiglia individuata da Mattei e Monateri è composta da ordinamenti caratterizzati da una commistione tra diritto e tradizione religiosa / filosofica. Tale caratteristica è propria dei Paesi mussulmani quali l’India e gli altri Paesi indù, nonché i Paesi del lontano Oriente a tradizione confuciana, buddista e taoista come Cina e Giappone.
Le teorie degli antichi Per individuare la migliore forma di organizzazione politico-sociale gli antichi greci
Il metodo prescrittivo risulta evidente in Erodoto che nell’evidenziare i pregi della monarchia, evidenziò i difetti dell’aristocrazia e della democrazia. Sempre in un’ottica prescrittiva, Platone considerò tutte le esperienze storiche come corrotte e negative dato che solo lo Stato ideale, non ancora realizzatosi nel mondo, è perfetto a
delle quali aveva la propria degenerazione nella tirannia, nell’oligarchia e nella democrazia. Queste ultime erano tutte caratterizzate dall’abuso del potere nell’interesse dei governanti e non in quello collettivo. L’interesse pubblico-collettivo divenne per Aristotele il fattore che distingue le forme pure da quelle degenerate. Nel II° secolo a.C. Polibio teorizzò la forma di governo mista affermando che alle sei
governo misto, prototipo della Roma di quel tempo in cui si sintetizzano la monarchia
Le teorie dei moderni La classica tripartizione aristotelico-polibiana lasciò spazio al pensiero machiavellico
venir meno del giudizio di valore tra forme pure e forme degenerate. Infine, si riprese il
forme di Stato il teorico dell’assolutismo individuò monarchia, aristocrazia e democrazia, mentre fra le forme di governo annoverò nove varianti derivanti dalla
repubblica. In questo periodo iniziano ad affermasi la monarchia costituzionale e poi parlamentare, la repubblica presidenziale e la repubblica direttoriale. Le teorie contemporanee Nell’opinione contemporanea è ormai concordata la necessità di tenere distinti i concetti di forma di Stato e forma di governo. Tuttavia, è possibile che due Stati con la
Il concetto di forma di Stato richiama allo Stato-comunità e si presenta come l’esito del
La prima forma di Stato identificabile cronologicamente è il regime patrimoniale
tempo il termine “stato” si limitava a caratterizzare la posizione sociale ed economica
l’universo giuridico era dominato dai rapporti di diritto privato e sul contratto che connaturava anche istituti poi passati alla disciplina pubblicistica.
grandi monarchie e dei grandi imperi centrali. In questo momento storico iniziò a svilupparsi il diritto pubblico di cui il Sovrano si faceva simbolo e garante. Fu in tale contesto che ebbero fortuna le sopra citate teorie di Bodin e Hobbes. Con l’evoluzione degli Stati assoluti e l’avvento delle teorie illuministe nacque lo Stato assoluto
necessità dei sudditi e dei cittadini.
Al calar del ‘700 l’aumentare dei commerci fece si che i mercanti che finanziavano i regni con i propri capitali vollero rivendicare il proprio peso politico. Allora nel 1789 scoppiò la Rivoluzione francese per cui il terzo stato, la borghesia, non volle più essere assoggettato ai nobili e al clero, ma volle veder riconosci i propri diritti civili e politici. In questo contesto nacque la Carta dei diritti dell’uomo e del cittadino che indicò la via verso le democrazie rette da principi illuministi quali la separazione dei poteri, lo Stato
sovrana. Infine, un secolo dopo, con la crisi dello Stato liberale, incapace di far fronte ai nuovi
diritto, della separazione dei poteri e delle libertà negative vennero affiancati da un maggior intervento dello Stato per la tutela dei diritti economici e sociali dei cittadini.
Nel panorama mondiale si distinguono tre principali forme di Stato sulla base del rapporto fra territorio e sovranità:
La classificazione appena proposta, tuttavia, si scontra sovente con le forme di ibridazione per cui la distinzione fra Stato unitario, Stato federale e Stato regionale trova una sua nettezza solo dal punto di vista storico-diacronico: gli Stati federali
Stati regionali si svilupparono dalle trasformazioni dello Stato unitario con processi di decentramento amministrativo e di crescente autonomia politico-amministrativa. La prima caratteristica istituzionale dello Stato federale rappresenta il riparto delle competenze legislative per cui l’organo legislativo dello Stato centrale esercita il potere normativo primario in un elenco di materie espressamente previste dalla
d’America ed è poi stato replicato dalle Costituzioni di Austria, Cecoslovacchia e Russia. Tuttavia, l’archetipo americano ha subito molte varianti. Si pensi alla Costituzione canadese per cui sono enumerate sia le competenze legislative della Federazione sia
competenza legislativa concorrente nella quale intervengono sia norme di rango primario approvate dal legislativo federale sia norme di pari rango adottate dalle
Riassumendo, dunque, le principali differenze fra Stato federale e Stato regionale sono: Competenza legislativa residuale: o Degli Stati membri negli Stati federali.
Competenza amministrativa: o Parallela alle competenze legislative negli Stati federali con un sistema di
o Finalizzata all’esecuzione di norme federali negli Stati federali germanici e negli Stati regionali. Rappresentanza assembleare:
o Assente negli Stati regionali. Presenta di Carte fondamentali: o Adozione di Costituzioni da parte degli Stati membri di uno Stato federale. o Adozione di Statuti da parte delle regioni membri di uno Stato regionale. Disciplina della giustizia: o Unico sistema processuale a livello centrale per gli Stati regionali. o Sistema processuale proprio di ogni Stato membri negli Stati federali. Processo di revisione costituzionale: o Partecipazione degli Stati membri nella revisione della Costituzione negli Stati federali.
negli Stati regionali.
Il concetto di forma di governo richiama lo Stato-apparato e si presenta come l’esito della distribuzione del potere politico tra gli organi costituzionali di vertice e dei loro reciproci rapporti. I criteri attuali che permettono di distinguere le varie forme di governo sono: La divisione dei poteri distingue fra forme di governo con una separazione rigida
I rapporti fra l’esecutivo e il legislativo distinguono fra forme di governo moniste
La titolarità dell’indirizzo politico distingue fra forme di governo costituzionali
L’esistenza del rapporto di fiducia è l’elemento centrale nella distinzione fra forma di governo parlamentare e forma di governo presidenziale per cui: nella prima l’esecutivo rimane in carica solo fin quando ha la fiducia del legislativo e il Capo dello Stato può sciogliere l’Assemblea; nella seconda l’esecutivo rimane in carica a prescindere dalla fiducia parlamentare e non è possibile sciogliere l’Assemblea in alcun momento. La legittimazione del corpo elettorale può essere diretta per l’esecutivo e per il
Parlamentarismo La forma di governo parlamentare nacque in Inghilterra con il passaggio dalla monarchia assoluta alla monarchia costituzionale prima e alla monarchia parlamentare poi. Il passaggio da monarchia assoluta a monarchia costituzionale iniziò durante la