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Tipologia: Appunti
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Ordinamento giuridico è composto da norme regolatrici che hanno l’obiettivo di regolari i comportamenti degli individui che compongono una società, ha il compito di istruire i poteri pubblici con competenze specifiche. Due elementi presenti all’interno di un ordinamento giuridico sono le lacune e le antinomie entrami derivanti da una sovrabbondanza di norme o da una carenza di esse in determinati ambiti. Le antinomie quindi causano un contrasto tra le norme, ovvero quando le disposizione delle norme sono in contrasto tra loro (norme che qualificano lo stesso comportamento). Per risolvere un antinomia è necessario un’azione di interpretazione della norma e alle volte è necessaria solo questa azione per risolvere l’antinomia. ( risoluzione sistematica) Ma a volte non è sufficiente l’interpretazione delle norme e si usano dei criteri specifici in base all’antinomie che uno deve fronteggiare. I criteri sono impliciti nell’ordinamento e alle volte specificati nelle leggi; 4 criteri: Cronologico Gerarchico Specialità Competenza Il criterio cronologico: ha come risultato l’abrogazione di una norma. Il criterio cronologico prevede che in caso di antinomia tra due norme, si sceglie la norma più recente. La norma precedente non risulta più attuabile e viene abrogata per la norma più recente. Il criterio cronologico: “lex posterior” prende che nel contrasto tra due norme, prevale la norma più recente temporalmente. Esso opera a prescindere da una sua positiva previsione in quanto esprime essenziale temporalità di ogni ordinamento giuridico. Nell’ Art 15 delle “preleggi” si specifica che le leggi sono abrogate da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore o per incompatibilità tra le nuove disposizioni” Vi sono tre forme di abrogazione: Espressa: disposta da legislatore Tacita: quando vi è un incompatibilità tra due disposizioni quindi in automatico viene abrogata la norma precedente Nuova disciplina: due normative di una stessa materia una più recente sostituisce l’altra Applicazione del criterio cronologico ha come effetto abrogativo delle norme precedenti da parte delle successive; si crea una delimitazione temporale che delinea il tempo di validità di una norma in corrispondenza alla norme successiva che la sostituisce. Quindi la norma abrogata è ancora presente nell’ordinamento ma efficace solo per situazioni anteriori alla messa in atto della norma successiva. ( per il criterio cronologico vige il principio di irretroattività della legge tranne che in materia penale art 25 C) Per essere valido il ritiro cronologico le due norme devono essere gerarchicamente equiordinate o avere la stessa competenza. Effetto abrogativo è automatico e irreversibile ( si può annullare l’abrogazione se la legge posteriore non introduce una nuova materia e la legge successiva a quella N ripristina la prima legge)
In criterio cronologico in alcuni casi è indipendente dal contenuto della norma e si incentra sul binomio tipo-tempo. Il criterio cronologico non vale quando le norme sono gerarchicamente diverse (una generale e una speciale) e si utilizza il criterio di SPECIALITÀ. Il criterio di specialità si utilizza quando si preferisce l’applicazione di una norma speciale piuttosto che una norma generale anche se antecedente. Quindi prevale il rapporto contenutistico piuttosto che temporale. Il criterio di specialità ha natura logico-teoretica. ( es una norma speciale per un preciso gruppo di individui in una situazione; quindi prevale il principio di adeguatezza.) Il criterio di specialità prevede una norma “speciale” la quale regola una fattispecie particolare rispetto ad un altra di maggior ampiezza sottraendola alla sua disciplina. ( es art 88 C “ il presidente della R. può sciogliere le camere o anche solo una di esse; non può esercitare tale facoltà negli ultimi 6 mesi del suo mandato salvo che essi coincidano in tutto con gli ultimi 6 mesi della legislatura” quindi si vede che la regola del 1 comma è generale e quella del secondo è specifica) La norma speciale non invalida la norma generale ma ne delinea i campi d’azione e quindi ci sta un affiancamento delle norme. Con il criterio di specialità non avviene una abrogazione della norma ma una delineazione del campo di azione. Il criterio di specialità e cronologico operano anche se non espressamente detto o previsto. I criteri che operano se strettamente previsti vengono detti “ Criteri di stretto diritto positivo” e la loro applicazione sta in una serie di elementi con prevalenza delle norme costituzionali. I criteri gerarchici e competenza comportano l’invalidazione della norma inferiore incompatibile ( cronologico e specialità non comportano l’eliminazione della norma incompatibile ma l’abrogazione e delimitazione spazio-temporale o logico-teorica) Un latro criterio di regolazione delle antinomie è il CRITERIO GERARCHICO: Criterio gerarchico postula che, fra due norme in contrasto, prevalga quella posta da fonte gerarchicamente sopra-ordinata anche se norma subordinata fosse posteriore. ( l’indice normativo del rapporto di gerarchica della costituzione sulla legge sta nell’art 134 dove si attribuisce alla CC il compito di giudicare sulle controversie sulla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello stato e delle regioni.) La risoluzione della validità di una norma sta nelle mani di giudici soggetti a particolari tributari con il compito di togliere valore alla norma di rango inferiore considerandole invalide. ( invalidità può essere forte o debole). Se con l’invalidità di una norma essa cessa si esistere, l’invalidità è applicata anche per il passato perché viene considerata non coerente con il sistema gerarchico violando i principi fondamentali. Il criterio gerarchico necessita di un operatore qualificato che invalida la norma di rango inferiore (giudice) e prevede l’annullamento della legge in maniera retroattiva tranne che per situazioni con sentenze chiuse. L’altro criterio che prevede l’invalidità della norma è Il CRITERIO DI COMPETENZA il quale stabilisce la gestione di specifiche situazioni.
camere espressione della sovranità popolare, da qui l’identità di funzioni (bicameralismo perfetto, nel senso che si fonda su due camere poste sullo stesso piano). Nella forma di governo statuaria Camera dei deputati divenne la camera rappresentativa (membri eletti a suffragio ristretto) e il senato la camera di nomina regia. Bicameralismo differenziato: due rami formati in modo radicalmente diverso e con funzioni in parte diversificate. LE DIFFERENZE FRA CAMERA E SENATO Camera dei deputati composta da 630 deputati si basa su un elettorato attivo che parte dal compimento della maggiore età (18 anni) e un elettorato passivo di minimo 25 anni. La durata della camera è di 5 anni. Il Senato della Repubblica composto da 315 senatori+ 5 senatori a vita. Il suo elettorato attivo parte da un minimo di 25 anni e quello passivo dai 40 anni. La durata è uguale a quella della camera ma la sua elezione è su base regionale. 315 senatori + senatori a vita Fino alla legge costituzionale n. 2/1963, la durata delle due camere del parlamento era di 6 anni ma il Senato fu sciolto e rinnovato insieme alla Camera nel 1953 e nel 1958. Gli artt. 70 e 94.1 della Costituzione descrivono le funzioni del parlamento e il suo rapporto con il governo («La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere». Art 70; «Il governo deve avere la fiducia delle due Camere». Art 94.1). Con il decreto legislativo 235/2012 (legge Severino) si stabilì l’Incandidabilità alla carica di deputato o senatore di chi abbia subito una condanna definitiva a una pena detentiva di almeno due anni per reati di particolare allarme sociale indicati dalla legge e anche per delitti non colposi per i quali sia previsto il minimo edittale di quattro anni Avviene l’Accertamento d’ufficio della causa di incandidabilità con la cancellazione dalle liste; decadenza dalla carica se la sentenza di condanna diventa definitiva durante il mandato Durata dell’incandidabilità: almeno sei anni ovvero il doppio dell’eventuale interdizione dai pubblici uffici inflitta al condannato a titolo di sanzione integrativa (sommandosi alla stessa interdizione). Incompatibilità alle elezione: non si può detenere contemporaneamente due cariche o uffici. Ad esempio se si è membri dell’altra camera (art. 65.2 Cost.), membri dei consigli e delle giunte regionali (art. 122.2 Cost.), giudici costituzionali (art. 135. Cost.), parlamentari europei (l.78/2004), altre cariche e funzioni (l. 60/1953). L’ Ineleggibilità: non si può essere eletti in ragione della carica o dell’ufficio ricoperto (cessazione delle funzioni) ad esempio sindaci di comuni oltre 20 mila abitanti, presidenti di provincia, capo e vicecapo della Polizia, capi di gabinetto dei ministri, prefetti e viceprefetti, funzionari di polizia, ufficiali superiori delle Forze armate, diplomatici, coloro che in proprio o come rappresentanti legali di società private realizzano opere per lo Stato o forniscono servizi o beni oppure hanno ricevuto concessioni o autorizzazioni di notevole valore economico che importino l’obbligo di specifici adempimenti, rappresentanti e amministratori di società sussidiate dallo Stato e volte al profitto, nonché i relativi consulenti legali (esclusi i dirigenti di cooperative), magistrati che non si trovino in aspettativa e comunque mai dove queste funzioni hanno esercitato nei 6 mesi prima della candidatura (d.p.r. 361/1). L’ Art. 60.2 Cost. Specifica la durata si ciascuna camera e le specifiche per una proroga: «La durata di ciascuna camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra». L’ Art. 61.2 Cost. Specifica che fino a che non avviene la prima riunione delle nuove camere, rimangono in carica le camere precedenti: «Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti».
Dallo Scioglimento delle Camere dopo 45-70 giorni si passa alle elezioni e dopo 20 giorni avviene la Prima riunione delle nuove camere. Il regolamento della Camera, descritto nell’ Art. 64.1 Cost. Prevede che: «Ciascuna camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti». Fu approvato nel 1971 e successive modificazioni fino all’ultima del 2012. In casi particolari avviene la seduta comune delle due camere ad esempio per l’ Elezione del presidente della Repubblica (e giuramento) (2/3 e alla 3 votazione metà+1) , Messa in stato di accusa del presidente della Repubblica ( metà + 1 p), Elezione di cinque giudici della Corte costituzionale (Con la partecipazione dei delegati regionali) 2/3 dei componenti, 3/5 dopo la terza votazione. L’ Art. 66 Cost. Specifica l’indipendenza delle due camere. «Ciascuna camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità».
Ordinamento giuridico è l’insieme di norme giuridiche che regolano diverse materie (lavoro, libertà etc). Per identificare gli atti o procedimenti per produrre le norme giuridiche si utilizzano le fonti del diritto (atti normativi: atto giuridico che produce conseguenze giuridiche. Atto normativo ha come effetto l’attuazione, abrogazione o modifica di norme generali o astratte). Un atto normativo è un atto giuridico ma non tutti gli atti giuridici sono atti normativi; ci sono atti che stabiliscono delle regole generali. Gli atti giuridici che non producono norme sono ad esempio le sentenze dei giudici, provvedimenti di natura amministrativa, atti compiuti tra privati. Questi sono atti considerati per persone private e no generalmente usate. Le norme giuridiche cioè le norme che si rivolgono a tutti i cittadini per regolare i loro comportamenti al fine di realizzare una pacifica e ordinata convivenza. Le norme giuridiche sono caratterizzate rispetto alle altre dalla coattività, ciò significa che sono previste delle sanzioni nel caso in cui vengano violate. L’insieme delle norme giuridiche di uno Stato costituisce l’ordinamento giuridico (definito anche diritto). La norma giuridica ha determinate caratteristiche, le più importanti sono: generalità perchè si rivolge ad una generalità di persone, astrattezza poiché prende in considerazione un caso ipotetico, coercibilità o coattività, poiché per chi non obbedisce è prevista una sanzione, cioè una punizione che può essere civile, penale o amministrativa. Le caratteristiche della norma giuridica, le sanzioni e le diverse classificazioni che si fanno della norma. Le norme sociali riflettono, dunque, la cultura, il costume, la sensibilità spirituale, le credenze religiose di un popolo in un dato momento storico. Esse si appellano soprattutto ai principi e alla coscienza dell’uomo e tengono conto non solo dei suoi comportamenti, ma anche delle sue semplici intenzioni. Dalle norme sociali si distinguono le norme giuridiche o di diritto: le norme giuridiche si rivolgono a tutti i cittadini e regolano in modo assolutamente obbligatorio il loro comportamento. Esse mirano ad instaurare nella società l’ordine giuridico, sancendo quei principi che ognuno è tenuto ad osservare per perseguire i propri interessi senza recare danno agli altri. Le norme giuridiche sono emanate dallo Stato per regolare la vita comune e garantire una convivenza tranquilla ed ordinata, stabilendo quali comportamenti devono essere tenuti, quali possono essere tenuti e quali devono essere evitati. Differenza fondamentale, oltre a quanto si è detto, tra le norme sociali e quelle giuridiche è rappresentata dalla coattività. Solo le norme giuridiche ne sono dotate nel senso che solo per esse sono previste delle sanzioni volte a punire la loro violazione; le norme sociali, invece, sono affidate all’adesione spontanea dei membri del gruppo. Tutto ciò non deve indurre a pensare che regole sociali e regole giuridiche sono sistemi separati in quanto il loro contenuto può anche coincidere, pensa ad esempio al precetto «non uccidere», si tratta di un ordine morale, religioso e anche giuridico. Il complesso delle norme giuridiche in vigore in un determinato Stato per disciplinare i rapporti reciproci tra i membri della comunità prende il nome di Ordinamento Giuridico. Ogni comunità organizzata ha un suo ordinamento giuridico, che ne esprime le esigenze, le inclinazioni, gli scopi politici, il livello di civiltà. L’ordinamento giuridico viene indicato anche con la parola diritto utilizzato in senso oggettivo cioè come insieme di norme giuridiche.
La norma giuridica è così definita: «comando generale ed astratto rivolto dallo Stato ai consociati, con il quale viene imposta a tutti una certa condotta, sotto la minaccia di una sanzione». Le norme giuridiche hanno caratteri particolari. Essi sono: — la generalita ̀. Le norme giuridiche sono generali poiché il loro comando non si rivolge ad una singola persona (dando così luogo a privilegi o discriminazioni), ma ad una generalità di persone (ad esempio, a tutti i cittadini dello Stato); — l’astrattezza. Le norme giuridiche sono astratte perché non descrivono un caso concreto, ma un caso ipotetico, cioè prendono in considerazione una situazione astratta che diviene concreta e specifica solo nel momento in cui si verifica il fatto (ad esempio, la legge penale non dice «Il sig. Rossi ha rubato e quindi deve essere arrestato», ma «chiunque ruba deve essere arrestato»). Pertanto, la norma giuridica non esamina il singolo, particolare, caso concreto, ma ipotizza, prevede una «situazione-tipo» o «fatti- specie» alla quale tutti i casi concreti potranno ricondursi (il caso del sig. Rossi che ruba rientra nella norma generale che punisce chi ruba); — la coercibilità (o obbligatorietà o coattività). Le norme giuridiche sono coercibili poiché coloro che non obbediscono spontaneamente al loro comando sono sottoposti ad una sanzione cioè alla reazione dello Stato, che può consistere in un provvedimento che li costringe a rimediare alla trasgressione (ad esempio, una multa per divieto di sosta, un risarcimento per il danno causato etc.) oppure in una pena come ad es. la reclusione in carcere. Il diritto e la norma giuridica — la positività. Le norme giuridiche sono solo quelle create e riconosciute in un determinato momento storico e per un determinato gruppo sociale dagli organi che hanno il potere di farlo; — l’intersubiettività. Le norme creano e regolano le relazioni tra i soggetti della società. Fonti del diritto: Le fonti del diritto sono gli atti normativi ai quali l’ordinamento giuridico riconosce il compito di produrre delle norme giuridiche. Documenti e pubblicazioni ufficiali per conoscere il contenuto di una norma. (Gazzetta ufficiale dal 2009 solo online; la data di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale è fondamentale per l’entrata in vigore della legge/norma/atto che avviene dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione sulla gazzetta.) In Italia vi sono molte fonti del diritto e vi sono norme che stanno in contrasto; quindi necessario coordinare fonti esistenti usando i criteri di risoluzione delle antinomie. Le fonti hanno una gerarchia e per questo principio le fonti sono sempre subordinate a quelle di una rango maggiore. Piramide delle fonti: 1 fonti costituzionali (emanate dello stato e sono: La Costituzione, le legge costituzionali, leggi di revisione costituzionale) 2 fonti primarie (emanate dallo stato ma anche UE : leggi ordinarie, decreti legge, decreti legislativi, leggi regionali, leggi provinciali di Trento e Bolzano, regolamenti Ue) 3 fonti secondarie ( regolamenti statali, provinciali, regionali, comunali) 4 fonti consuetudinarie (fonti non scritte) FONTI COSTITUZIONALI: Costituzione vigore il 1 gennaio del 1948: contiene norme e principi che regolano lo stato. La costituzione può essere modificata (leggi di revisione costituzionale) o integrata (leggi costituzionali).
b) le fonti sulla produzione, che costituiscono le norme che determinano gli organi e le procedure di formazione del diritto (es. il principio pacta sunt servanda stabilisce il rispetto assoluto degli accordi stipulati); c) le fonti di cognizione, che sono gli strumenti attraverso cui è possibile conoscere le fonti di produzione. Fra le fonti di cognizione è opportuno distinguere forme di pubblicazione:
immessi nel nostro ordinamento, occupano una posizione di preminenza rispetto alla legislazione ordinaria statale; — le fonti dell’ordinamento statale. Vi rientrano le leggi ordinarie e gli atti aventi forza di legge come: il Decreto legge ( è un atto normativo di carattere provvisorio dell'ordinamento giuridico italiano avente forza di legge, adottato in casi straordinari di necessità e urgenza dal Governo ai sensi dell'Art. 77 della Costituzione della Repubblica Italiana, e regolato ai sensi dell'Art. 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Entra in vigore immediatamente dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (o il giorno successivo), ma gli effetti prodotti possono essere provvisori, poiché i decreti-legge perdono efficacia (c.d. decadenza) se mancano di contenere la "clausola di presentazione al Parlamento per la conversione in legge", se il giorno stesso della promulgazione - o entro i cinque giorni seguenti - non sono presentati al Parlamento, e se il Parlamento stesso non li converte in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione.); Decreto legislativo, il referendum abrogativo e i regolamenti interni degli organi costituzionali; su un gradino inferiore si pongono i regolamenti dell’esecutivo, che non possono essere in contrasto con le fonti legislative ordinarie; — le fonti regionali. In questo caso il riferimento è agli Statuti regionali, alle leggi regionali e ai regolamenti regionali; — le fonti locali, vale a dire gli Statuti comunali e provinciali e i regolamenti approvati dagli stessi enti; — le fonti esterne all’ordinamento, vale a dire quelle che vengono recepite nell’ordinamento costituzionale italiano in virtù dell’appartenenza del nostro Paese alla Comunità internazionale. TIPI DI REFERENDUM: Lo strumento di democrazia diretta per definizione è il referendum tramite il quale viene riconosciuta la possibilità ai consociati di potersi esprimere circa un determinato tema. Infatti, il referendum, consistendo in una consultazione popolare durante la quale il corpo elettorale è chiamato ad esprimere il proprio parere, si pone come esplicito obiettivo quello di dar voce e, dunque, rilevanza al parere, in modo diretto, dei soggetti aventi diritto al voto su determinate tematiche, riconoscendo la facoltà di poter scegliere tra due o più opzioni. La Costituzione della Repubblica italiana disciplina diverse fattispecie di referendum. In particolare, sono espressamente contemplati dalla carta costituzionale quattro differenti tipi di referendum, vale a dire il referendum abrogativo avente carattere nazionale, ex art. 75 Cost., il referendum regionale statutario, ex art. 123, comma 3, il referendum relativo a modificazioni territoriali, ex art. 132 Cost. e il referendum costituzionale, ex art. 138 Cost. A queste tipologie di referendum espressamente disciplinate dalla Costituzione si devono aggiungere il referendum istituzionale e il referendum cosiddetto consultivo o di indirizzo. Referendum abrogativo 500.000 cittadini o 5 Consigli regionali possono proporre all'elettorato l'abrogazione, ovvero la decadenza, di una legge (in modo totale o parziali). Per essere ritenuto valido, deve partecipare alla votazione almeno il 50% degli elettori (il cosiddetto "quorum") e la proposta soggetta a referendum è approvata se viene raggiunta la maggioranza dei voti validi. Se il quorum non viene raggiunto resta in vigore la legge attuale, qualunque sia il risultato del referendum. Non per tutte le leggi si può richiedere un referendum abrogativo (i limiti riguardano le leggi tributarie e di bilancio, di ratifica di trattati internazionali e di amnistia e indulto). Non può essere oggetto di abrogazione tramite referendum le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
consultazione referendaria, il progetto di revisione costituzionale non si trasforma in legge e non viene promulgata. 4 LA FORMAZIONE DEL GOVERNO: L'art.92 della Costituzione disciplina la formazione del Governo con una formula semplice e concisa: "Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri". Secondo tale formula sembrerebbe che la formazione del Governo non sia frutto di un vero e proprio procedimento. Invece, nella prassi, la sua formazione si compie mediante un complesso ed articolato processo, nel quale si può distinguere la fase delle consultazioni (fase preparatoria), da quella dell'incarico, fino a quella che caratterizza la nomina. Prima di assumere le funzioni, il Presidente del Consiglio e i Ministri devono prestare giuramento ed ottenere la fiducia dei due rami del Parlamento come prescritto dagli articoli 93 e 94 della Costituzione. La fase preparatoria Questa fase consiste essenzialmente nelle consultazioni che il Presidente svolge, per prassi costituzionale, per individuare il potenziale Presidente del Consiglio in grado di formare un governo che possa ottenere la fiducia dalla maggioranza del Parlamento. Questo meccanismo viene attivato, ovviamente, ogni qualvolta si determini una crisi di governo per il venir meno del rapporto di fiducia o per le dimissioni del Governo in carica. L'ordine delle consultazioni non è disciplinato se non dal mero galateo costituzionale ed è stato soggetto a variazioni nel corso degli anni (in alcuni casi il Presidente della Repubblica ha omesso alcuni dei colloqui di prassi). In sostanza, questa fase può ritenersi realmente circoscritta a quelle consultazioni che potrebbero essere definite necessarie e, cioè, quelle riguardanti i Capi dei Gruppi parlamentari e dei rappresentanti delle coalizioni, con l'aggiunta dei Presidenti dei due rami del Parlamento, i quali devono essere comunque sentiti in occasione dello scioglimento delle Camere. A titolo esemplificativo può dirsi che l'elenco attuale delle personalità che il Presidente della Repubblica consulta comprende: i Presidenti delle camere; gli ex Presidenti della Repubblica, le delegazioni politiche. L'incarico Anche se non espressamente previsto dalla Costituzione, il conferimento dell'incarico può essere preceduto da un mandato esplorativo che si rende necessario quando le consultazioni non abbiano dato indicazioni significative. Al di fuori di questa ipotesi, il Presidente conferisce l'incarico direttamente alla personalità che, per indicazione dei gruppi di maggioranza, può costituire un governo ed ottenere la fiducia dal Parlamento. L'istituto del conferimento dell'incarico ha fondamentalmente una radice consuetudinaria, che risponde ad esigenze di ordine costituzionale. Nella risoluzione delle crisi si ritiene che il Capo dello Stato non sia giuridicamente libero nella scelta dell'incaricato, essendo vincolato al fine di individuare una personalità politica in grado di formare un governo che abbia la fiducia del Parlamento. L'incarico è conferito in forma esclusivamente orale, al termine di un colloquio tra il Presidente della Repubblica e la personalità prescelta. Del conferimento dell'incarico da' notizia, con un comunicato alla stampa, alla radio e alla televisione, il Segretario Generale della Presidenza della Repubblica. Una volta conferito l'incarico, il Presidente della Repubblica non può interferire nelle decisioni dell'incaricato, né può revocargli il mandato per motivi squisitamente politici La nomina L'incaricato, che di norma accetta con riserva, dopo un breve giro di consultazioni, si reca nuovamente dal capo dello Stato per sciogliere, positivamente o negativamente, la riserva. Subito dopo lo scioglimento della riserva si perviene alla firma e alla
controfirma dei decreti di nomina del Capo dell'Esecutivo e dei Ministri. In sintesi il procedimento si conclude con l'emanazione di tre tipi di decreti del Presidente della Repubblica: quello di nomina del Presidente del Consiglio (controfimato dal Presidente del Consiglio nominato, per attestare l'accettazione); quello di nomina dei singoli ministri (controfimato dal Presidente del Consiglio); quello di accettazione delle dimissioni del Governo uscente (controfirmato anch'esso dal Presidente del Consiglio nominato) Il giuramento e la fiducia Prima di assumere le funzioni, il Presidente del Consiglio e i Ministri devono prestare giuramento secondo la formula rituale indicata dall'art. 1, comma 3, della legge n. 400/88. Il giuramento rappresenta l'espressione del dovere di fedeltà che incombe in modo particolare su tutti i cittadini ed, in modo particolare, su coloro che svolgono funzioni pubbliche fondamentali (in base all'art. 54 della Costituzione). Entro dieci giorni dal decreto di nomina, il Governo è tenuto a presentarsi davanti a ciascuna Camera per ottenere il voto di fiducia, voto che deve essere motivato dai gruppi parlamentari ed avvenire per appello nominale, al fine di impegnare direttamente i parlamentari nella responsabilità di tale concessione di fronte all'elettorato. E' bene precisare che il Presidente del Consiglio e i Ministri assumono le loro responsabilità sin dal giuramento e, quindi, prima della fiducia. Formula rituale "Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione”. Gli Organi del Governo - formula di giuramento Legge 400/ Art 1
della legislazione nei quali, in relazione alle questioni di legittimità costituzionale pendenti, sia utile valutare l’opportunità di iniziative legislative del Governo.
bicamerale che in Italia si definisce perfetto. È un organo collegiale, elettivo (perché i suoi membri sono eletti), rappresentativo (perché la democrazia è rappresentativa). L’art. 64 della costituzione stabilisce il principio di divieto di mandato imperativo, i membri del parlamento non possono essere revocati. L’art. 60 invece stabilisce che il parlamento una volta eletto dura cinque anni e non vi è proroga tranne che in caso di guerra. L’art. 61 comma 2 stabilisce che la proroga esiste solo finché non si instaura il nuovo parlamento. Esso ha un’autonomia che lo rende autonomo da tutto e da tutti. I regolamenti parlamentari sono delle fonti primarie con cui si disciplinano le due camere. Le due camere del parlamento si dividono in camera dei deputati composta da 630 parlamentari e senato della repubblica composta da 315 parlamentari. Le due camere si riuniscono insieme solo per poche situazioni: l’elezione del presidente della repubblica, attentato alla costituzione, messa in stato di accusa del presidente, elezione della nomina dei giudici penali e elezione delle nomine dei giudici della corte costituzionale. Il presidente di assemblea è un membro neutro che non deve influenzare le decisioni prese da altri soggetti e in questo caso è il presidente della camera dei deputati. I gruppi parlamentari sono proiezioni dei partiti politici presso il parlamento, essi sono previsti dal regolamento parlamentare ma non dalla costituzione. Le giunte hanno invece funzione consultiva e di verifica, le commissioni si dividono in: permanenti che sono competenti per materia, e temporanee che sono costituite per compiti specifici ed hanno la stessa durata dell’inchiesta. Le commissioni possono essere: presso le camere, presso il senato, oppure bicamerali. Le principali funzione del parlamento sono: legislativa, di controllo nei confronti del governo, di indirizzo politico. Il procedimento legislativo si compone di diverse fasi: iniziativa, discussione, approvazione e votazione e in fine promulgazione.(per l’intero procedimento guardare la formulazione della legge). La funzione di controllo, utilizza strumenti conoscitivi che sono atti autorizzativi; il parlamento è titolare di un diritto di interpellare il governo in caso di ausilio e quest’ultimo non può sottrarsi a questo compito. Gli strumenti conoscitivi del parlamento sono: 1) interrogazione che è una richiesta di informazione fatta in forma scritta da un parlamentare nei confronti dell’intero governo. La risposta, obbligatoria, può essere immediata o in sede definitiva e può essere scritta o orale, a fronte della risposta del ministro il parlamentare potrà dichiararsi soddisfatto o meno.
strumentale, per arrivare a determinati fini individua e utilizza strumenti, apparati e strutture volte al raggiungimento di questi fini; attuazione dei fini, raggiungimento dei fini programmati. La funzione di indirizzo politico si esprime attraverso atti unicamerale e bicamerali, i primi: mozione (descritta precedentemente), risoluzione (risultato di una discussione ed è vietata per il futuro comportamento del governo), ordine del giorno; i secondi legge di bilancio (è un regolamento contabile che contiene le scelte delle spese da effettuare), legge di ratifica (le camere autorizzano il presidente a effettuare la ratifica dei trattati internazionali), amnistia e indulto (prima erano concesse dal presidente della repubblica, poi l’art. 79 fu modificato ed esse furono concesse con legge, è deliberata con la maggioranza dei 2/3 per ciascuna camera; l’amnistia estingue il reato, l’indulto è una riduzione della pena). La mozione di fiducia: è una mozione speciale perché è specifica, non provoca nessuna discussione, ha ad oggetto l’opposizione o meno del programma di governo, è un atto di forte responsabilizzazione per il governo. Deve essere notificata e votata per appello nominale. Al contrario la mozione di sfiducia è contraria alla precedente è quando il parlamento non da al governo la mozione di fiducia. Deve essere firmata da almeno 1/10 delle camere. La consuetudine è un comportamento ottenuto dai consociati ripetuto nel tempo, con la condizione di adempiere ad un obbligo giuridico. La questione di fiducia, non è prevista dalla costituzione è un atto politico ed è posto dal governo. L’immunità parlamentari, sono definite anche prerogative, sono situazioni giuridiche soggettive privilegiata, è riconosciuta ad alcuni soggetti in relazione alla posizione pubblica che riveste al fine di salvaguardare la sua figura e la libertà del parlamento in genere da altri poteri (giudiziario ed esecutivo). L’art. 68 definisce 2 tipi di immunità: l’insindacabilità e l’immunità penale. La prima stabilisce che non possono essere giudicati per le espressioni e i voti dati nell’esercizio delle proprie funzioni; nella seconda il parlamentare non può essere sottoposto a persecuzione personale o domiciliare, mantenuto in detenzione, arrestato, privato della libertà personale. Salvo in presenza di una sentenza di condanna o in caso di flagranza fatta salva l’ipotesi di autorizzazione a procedere da parte delle camere di appartenenza. Il terzo comma prevede l’analoga autorizzazione a procedere per sottoporre i membri del parlamento a intercettazioni di conversazione o comunicazione e di sequestro della corrispondenza. L’insindacabilità copre la durata della carica e il periodo successivo, mentre l’immunità penale è strettamente limitata al periodo in cui il parlamentare ha svolto il suo mandato. È importate l’art. 3 della costituzione, la libertà personale è inviolabile, non può essere limitata, se non esiste un atto da parte di un’autorità giudiziaria e che non vi sia un reato. L’art. 67 della costituzione tratta del divieto di mandato imperativo: il parlamentare non ha alcun obbligo nei confronti dell’elettore il quale non può impartire istruzioni, né revocarlo se egli non esegue le volontà parlamentare. Il presidente della repubblica: è un organo costituzionale, i suoi poteri si limitano a garantire il corretto funzionamento del sistema costituzionale, il presidente della repubblica costituisce il potere neutro, non partecipa alle attività politiche del paese e svolge un ruolo di rappresentanza dell0unità nazionale e garanzia della costituzione. Art. 88 costituzione: il presidente della repubblica è capo dello stato e rappresenta l’unità nazionale.