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Diritto pubblico - primo e secondo parziale, Tesi di laurea di Diritto Pubblico

Questa dispensa contiene tutte le lezioni e tutti gli argomenti relativi sia al primo che al secondo parziale di diritto pubblico. Spero vi sarà utile!

Tipologia: Tesi di laurea

2023/2024

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CARATTERI FONDAMENTALI DEL “FENOMENO GIURIDICO”
Lezione di Martedì 26 settembre
IL CONCETTO DI DIRITTO E LA NOZIONE DI SOCIETÀ (per comprendere a pieno il fenomeno giuridico)
Esempio
Quella che viviamo in aula è una forma di convivenza sociale, una regola non scritta; la convivenza sociale è
determinata da:
Rapporti personali e di famiglia
Rapporti patrimoniali e di scambio
Rapporti fra consociati di solidarietà e di difesa contro attacchi esterni.
Il diritto è il prodotto o risultato della vita sociale, ci sono perciò delle regole che nascono spontaneamente, proprio per
questo nel momento stesso in cui c’è convivenza ci sono delle regole date da tale convivenza. Con il progresso e la
convivenza, la civiltà (nel senso più lato del termine) diventa sempre più complessa e si vengono a sviluppare delle
regole in risposta a questa complessità, la quali, come unico fine, hanno la pacifica convivenza della società.
“Ubi societas, ibi ius” ossia “ laddove c’è la società allora ci sono delle regole”
Questa frase può essere letta anche dal ragionamento inverso “Ubi ius, ibi societas” ossia laddove ci sono delle regole
allora c’è una società (poiché le regole si sviluppano dalla convivenza sociale).
SOCIETÀ E DIRITTO
Nelle costituzioni contemporanee la ragione che giustifica le norme che regolano la vita sociale è la volontà generale
(astrazione). Nelle costituzioni si presume che ci sia una volontà generale che garantisca la pace della convivenza.
Per ottenere una convivenza pacifica e stabile dello stesso gruppo, ognuno di noi è portatore di diritto ma solo di fronte
alla limitazione della sfera individuale, ossia con una limitazione/contenimento di tale diritto (ragionamento
filosoficamente) è possibile una coesistenza pacifica.
Cosa è il diritto?
Bisogna stabilire esattamente quale regola si possa definire come regola giuridica ed in che cosa consiste il concetto
giuridico.
Esempi di regole NON giuridiche
Lasciare il posto a sedere ad una persona anziana sul pullman
Andare in chiesa ogni domenica perché cattolici
Fare il Ramadan se si è Mussulmani
Sono tutte regole non giuridiche, ossia sono regole che non ci vengono imposte da un’entità superiore, ma possono
essere regole di carattere religioso o regole determinate dalla morale.
Teoria del potere sovrano (colui più alto in grado)
Sono definibili “giuridiche” solo quelle regole provenienti dal potere sovrano, ossia, nel nostro caso, emanate dallo
Stato. Noi però, durante la nostra quotidianità, osserviamo e rispettiamo anche delle regolo che non sono state decise
dallo Stato o dal Parlamento italiano.
Il diritto è formato da dei comandi dotati di coercibilità (o forza) => se violi una regola c’è una punizione ed è il potere
sovrano a poter imporre e scegliere tale punizione. Le regole di diritto e giuridiche sono tali che, laddove non vengono
rispettate, comportano una sanzione/punizione; ciò è possibile solo poiché si concede allo Stato il monopolio della
forza.
Che cosa è uno Stato che noi definiamo come “sovrano”? (definizione ed elementi costitutivi)
Definizione “organizzazione politica di un determinato popolo sopra un determinato territorio”.
Oggi si fa un riferimento ad un modello concreto ONU: gli stati che hanno un seggio alle nazioni unite rientrano in
questa definizione, poiché questi stati hanno e dimostrano di possedere degli elementi costitutivi; possiamo riconoscere
quindi uno Stato come tale poiché ha un seggio alle Nazioni Unite.
I tre elementi costitutivi dello Stato:
1. Un popolo 2. Insediato in un determinato territorio 3. Soggetto ad uno stesso governo
Se questa somma di caratteri viene osservata dal punto di vista dello stato sovrano allora ha
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CARATTERI FONDAMENTALI DEL “FENOMENO GIURIDICO”

Lezione di Martedì 26 settembre IL CONCETTO DI DIRITTO E LA NOZIONE DI SOCIETÀ (per comprendere a pieno il fenomeno giuridico) Esempio Quella che viviamo in aula è una forma di convivenza sociale, una regola non scritta; la convivenza sociale è determinata da:

  • (^) Rapporti personali e di famiglia
  • (^) Rapporti patrimoniali e di scambio
  • (^) Rapporti fra consociati di solidarietà e di difesa contro attacchi esterni. Il diritto è il prodotto o risultato della vita sociale, ci sono perciò delle regole che nascono spontaneamente, proprio per questo nel momento stesso in cui c’è convivenza ci sono delle regole date da tale convivenza. Con il progresso e la convivenza, la civiltà (nel senso più lato del termine) diventa sempre più complessa e si vengono a sviluppare delle regole in risposta a questa complessità, la quali, come unico fine, hanno la pacifica convivenza della società. “Ubi societas, ibi ius” ossia “ laddove c’è la società allora ci sono delle regole” Questa frase può essere letta anche dal ragionamento inverso “Ubi ius, ibi societas” ossia laddove ci sono delle regole allora c’è una società (poiché le regole si sviluppano dalla convivenza sociale). SOCIETÀ E DIRITTO Nelle costituzioni contemporanee la ragione che giustifica le norme che regolano la vita sociale è la volontà generale (astrazione). Nelle costituzioni si presume che ci sia una volontà generale che garantisca la pace della convivenza. Per ottenere una convivenza pacifica e stabile dello stesso gruppo, ognuno di noi è portatore di diritto ma solo di fronte alla limitazione della sfera individuale, ossia con una limitazione/contenimento di tale diritto (ragionamento filosoficamente) è possibile una coesistenza pacifica. Cosa è il diritto? Bisogna stabilire esattamente quale regola si possa definire come regola giuridica ed in che cosa consiste il concetto giuridico. Esempi di regole NON giuridiche
  • (^) Lasciare il posto a sedere ad una persona anziana sul pullman
  • (^) Andare in chiesa ogni domenica perché cattolici
  • (^) Fare il Ramadan se si è Mussulmani Sono tutte regole non giuridiche, ossia sono regole che non ci vengono imposte da un’entità superiore, ma possono essere regole di carattere religioso o regole determinate dalla morale. Teoria del potere sovrano (colui più alto in grado) Sono definibili “giuridiche” solo quelle regole provenienti dal potere sovrano, ossia, nel nostro caso, emanate dallo Stato. Noi però, durante la nostra quotidianità, osserviamo e rispettiamo anche delle regolo che non sono state decise dallo Stato o dal Parlamento italiano. Il diritto è formato da dei comandi dotati di coercibilità (o forza) => se violi una regola c’è una punizione ed è il potere sovrano a poter imporre e scegliere tale punizione. Le regole di diritto e giuridiche sono tali che, laddove non vengono rispettate, comportano una sanzione/punizione; ciò è possibile solo poiché si concede allo Stato il monopolio della forza. Che cosa è uno Stato che noi definiamo come “sovrano”? (definizione ed elementi costitutivi) Definizione “organizzazione politica di un determinato popolo sopra un determinato territorio”. Oggi si fa un riferimento ad un modello concreto ONU: gli stati che hanno un seggio alle nazioni unite rientrano in questa definizione, poiché questi stati hanno e dimostrano di possedere degli elementi costitutivi; possiamo riconoscere quindi uno Stato come tale poiché ha un seggio alle Nazioni Unite. I tre elementi costitutivi dello Stato:
  1. Un popolo 2. Insediato in un determinato territorio 3. Soggetto ad uno stesso governo
  • (^) S e questa somma di caratteri viene osservata dal punto di vista dello stato sovrano allora ha

una sovranità verso l’esterno.

  • (^) Se le regole giuridiche sono osservate dalla forza e dalla coercizione allora si ha anche una sovranità verso l’interno (forza utilizzata per far osservare le proprie determinazioni). Quando dico che lo Stato è un’organizzazione politica di un popolo sopra un territorio allora dico che il popolo è soggetto ad un potere di comando ed al dovere di rispettare tali norme imposte. Caratteri ulteriori dello Stato:
  • (^) Generale: esistono tanti diversi gruppi con tante diverse esigenze, lo Stato si occupa di adempire gli interessi di tutta la popolazione.
  • (^) Originario: la regione esiste poiché in costituzione è scritto che tale regione esiste, lo Stato trae da se stesso le ragioni della propria esistenza
  • (^) Assolutezza: prevale nei confronti di qualsiasi altro ordinamento Teoria istituzionalista di Santi Romano L’ordinamento giuridico è lo stesso Stato, poiché lo Stato è intrinseco di diritto Teoria normativista di Kelsen L’ordinamento giuridico è il complesso delle norme poste dallo Stato (ragiona sulle regole) La via di mezzo da queste due Teorie è: l’ordinamento giuridico è quel complesso di norme regolanti e caratterizzanti una determinata società e va ricondotto agli elementi costitutivi riportati precedentemente. Riassunto della lezione di Martedì 26 settembre Questione: che nesso esiste tra la società ed il diritto? Non esiste una vera risposta alla domanda, le regole sono nate nel corso del tempo, adattandosi allo sviluppo della società. LO STATO Lo Stato possiede delle caratteristiche particolari, gode sia di un potere Sovrano, il quale permette di porre delle regole giuridiche, ed un potere di comando, ossia il monopolio della forza, che da la possibilità allo Stato di far rispettare queste regole attraverso la coercibilità ordinamento giuridico “complessivo”. Lo Stato è un soggetto che ha ulteriori caratteri distintivi:
  • (^) Generale
  • (^) Originario
  • (^) Assoluto: fino a quando gli ordinamenti minori rispettano quello maggiore allora possono convivere con esso, qualora gli ordinamenti minori si impongono su quello maggiore allora quest’ultimo può prevalere sui minori, per questo lo stato è assoluto. Lo Stato è l’ordinamento maggiore, gli altri sono minori e derivati. Lo Stato è anche inteso come somma di elementi costitutivi: popolo, insediato su un territorio, soggetto allo stesso governo STATO ED ORDINAMENTO GIURIDICO Definizione di diritto in senso oggettivo (concetto che possiamo ricondurre a quello di ordinamento giuridico): complesso delle norme giuridiche Definizione di diritto in senso soggettivo: pretese dei singoli soggetti verso gli altri soggetti (i consociati) o verso lo Stato (es: il diritto di proprietà deve essere rispetto anche dagli altri consociati) Caratterizzazione dello Stato , all’interno della Costituzione esistono diverse accezioni/definizioni per il termine “Stato”
  • (^) Stato-ente o organizzazione: potere dell’apparato pubblico nei confronti della collettività (es: l’università è un’apparato pubblico)
  • (^) Stato-ordinamento o comunità (chiamato “Repubblica” nella Costituzione): esiste una società civile (cittadini o soggetti che non cittadini che potrebbero diventare tali o no) e l’insieme dei pubblici poteri; la Repubblica unisce queste due sfere.
  • (^) Stato comunità: l’articolazione dello Stato in senso storico-sociologico DISPOSIZIONE E NORMA
  • (^) Analogia legis : la situazione da giudicare è disciplinata applicando norme giuridiche che regolano casi simili o materie analoghe
  • (^) Analogia iuris : la situazione da giudicare è disciplina interpretando la volontà del legislatore tramite la lettura dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Si ricorre all'analogia iuris se nell'ordinamento giuridico non esistono norme giuridiche che regolano casi simili. LE FORME DI STATO E DI GOVERNO Mercoledì 27 settembre Quella italiana è una forma di Stato democratica che funzione sulla base di una forma di Governo parlamentare. Forma di Stato È il rapporto fra l’autorità , quella che sta in alto, e la libertà , i singoli cittadini che non hanno autorità ma che possiedono il diritto di libertà. La forma di Stato è quindi il modo in cui è risolto il rapporto tra potere statuale e società civile.
  • (^) Rapporto tra autorità e libertà rapporto verticale La forma di Stato la possiamo determinare dall’insieme delle finalità che lo Stato si propone di perseguire ed i valori a cui la propria azione ispira. Forma di Governo È il modo in cui sono regolati i rapporti tra gli organi di vertice dell’apparato statuale rapporto orizzontale. La forma di Governo la possiamo determinare dall’insieme degli strumenti e dei mezzi mediante i quali l’organizzazione statuale persegue le sue finalità. L’evoluzione di secoli può essere divisa come: Il Monarca incarnava le finalità, egli era tale per investitura divina, esercitava tutte le funzioni cesura s t o r i c a data dalle rivoluzioni (Bill of Rights 1689 UK, Rivoluzione americana 1787, Rivoluzione francese 1 7 8 9 ) queste permettono di sostituire il monarca con il corpo elettorale ed i suoi rappresentanti. Il corpo elettorale, all’interno dello Stato di cui fa parte, elegge il potere legislativo (crea un organo) ossia il Parlamento. Ciò che cambia è la legittimazione democratica di un determinato potere, non più divina ma eletto dal corpo elettorale. Altre forme di Stato: modelli Stato unitario : la Francia Stato federale (contrario di quello unitario): Stati Uniti d’America, le colonie fecero un’accordo con il quale crearono degli organi di governo che si occupavano della sicurezza verso l’esterno (corpo militare) e del commercio. Dopo la rivoluzione adottano la costituzione. Stato confederale : la Svizzera Altre forme di Governo: modelli
  • (^) Parlamentare
  • (^) Presidenziale
  • (^) Semi presidenziale Funzioni e poteri Quando attribuisco la funzione legislativa ad un determinato organo, come al Parlamento, nasce il potere legislativo, quando attribuiscono la funzione esecutiva, come al Governo, nasce il potere esecutivo e quando attribuiscono la funzione giurisdizionale, come alla Magistratura, nasce il potere giurisdizionale. Domanda: il corpo elettorale, stabilito che non ci sia più il Monarca, quando vota quale organo crea? Crea un’organo democraticamente legittimo. Soltanto grazie alla legittimazione data dal corpo elettorale nascono degli organi democraticamente legittimati, danno così il potere legislativo al Parlamento, il corpo elettorale decide quindi gli organi ed i loro poteri. La legittimazione democratica permette di comprendere di fronte a quale tipo di forma di Stato contemporanea mi trovo davanti.

Forma di governo parlamentare, il corpo elettorale da la legittimazione democratica a coloro che si siedono al parlamentare Una volta che il Parlamento è formato si capisce chi ha vinto le elezioni Il Governo viene individuato in base alla distribuzione dei seggi in parlamento voto di fiducia o v o t o d i sfiducia, il Parlamento può dare o togliere la fiducia al Governo. Caso nord americano Il corpo elettorale elegge il presidente della repubblica, i membri del congresso e del senato. Gli elettori vanno inizialmente votare per i candidati, uno per i repubblicani ed uno per i democratici. Successivamente gli elettori creano un corpo elettorale di secondo grado, i cittadini creano dei loro rappresentanti, un corpo elettorale più piccolo a cui spetterà scegliere il presidente della repubblica americana. Essendo legittimato dal corpo elettorale, il congresso non potrà togliere la fiducia al presidente, poiché eletto democraticamente. Forma semi presidenziale o semi parlamentare - caso Francia Il corpo elettorale francese elegge il presidente della Repubblica, ma elegge anche il parlamento. Il presidente francese potrebbe avere la maggioranza in parlamento ed il parlamento crea il governo. Se c’è una differenza, ossia una maggioranza in governo opposta a quella del presidente, questo ha gli stessi poteri ma non può sfruttarli a pieno. DALLO STATUTO ALBERTINO AL SECONDO DOPOGUERRA Giovedì 28 settembre Obiettivo: comprendere come lo Stato italiano sia giunto alla costituzione repubblicana Lo Statuto Albertino 1848- Dopo l’unificazione si ha un nuovo Stato, lo Stato Italiano Carlo Alberto firma lo Statuto Albertino tramite una costituzione ottriata (concessa). Cause: quella del 1848 è una società diseguale e sotto queste pressioni, sia politiche che sociali, Carlo Alberto firma e sottoscrive la costituzione ottriata, ossia lo Statuto Albertino.

  • (^) Nello Statuto troviamo già, anche se poche, delle disposizioni sui diritti fondamentali e sulle disposizioni degli enti di vertice A testo invariato lo Statuto Albertino vede diverse forme di Governo: La monarchia costituzionale, caratterizzata da una separazione dei poteri, ossia una fase dualista, si fronteggiano due centri di decisione politica, il Re ed il Parlamento; sia il Re che il Parlamento hanno una legittimazione. il Parlamento ad un certo momento storico verrà eletto da un corpo elettorale, il 2% della popolazione il Re in questo caso è titolare di tutti i poteri, ma condivide il potere legislativo con il Parlamento. (1) Il Parlamento inizia ad acquisire sempre più potere Progressivamente si allarga il corpo elettorale , quindi il Parlamento ha sempre maggiore peso, esprime sempre di più gli interessi di una fetta sempre maggiore di popolazione. Nasce e si sviluppa sempre di più la borghesia, la nobiltà ha bisogno della borghesia e della sua ricchezza. Uno dei due centri di decisione politica, progressivamente, acquisisce sempre di più peso il Parlamento. (2) Forma di governo Parlamentare Nell’Italia unita inizia a svilupparsi una forma di governo parlamentare, il Parlamento diventa il centro del sistema, un governo ed una fase monista. Il Re resta con i suoi ministri e del Governo, ma in questo caso il Governo non ha più bisogno del consenso del Re, ma del Parlamento nasce un rapporto di fiducia tra Parlamento e Governo.
  • (^) Tra Re e Parlamento inizia a prevalere ciò che il Parlamento vuole
  • (^) Il potere del Re diventa un potere neutro, il gioco politico è tra Parlamento e Governo (3) Nascita del Fascismo 1919 Come mai si arriva nell’ottobre del 1922 alla marcia su Roma? Fenomeno che vedrà Mussolini incaricato come Ministro, quando egli non aveva la maggioranza al Parlamento. I. Nel Novembre del 1920 l’Italia va all’elezioni con un sistema proporzionale (diversi partiti, più di due) ed il Governo sarà di coalizione. I socialisti ed i popolari hanno la maggioranza assoluta all’interno della camera dei deputati, fallimento delle candidature fasciste.

VI) 1923 “Legge Acerbo n.2444” Questa legge introduce un sistema elettorale maggioritario , cancellando il proporzionale (pluralismo, più idee, confronto). Questo sistema, in questo determinato contesto e caso, nasce per tagliare le gambe al dialogo con tanti e diversi partiti. Si stabilisce che:

  • (^) La maggioranza dei seggi, i 2/3, venga data a chi ha conseguito la maggioranza dei voti Escamotage che garantisce ad un partito di avere più della maggioranza assoluta, permettendo di far passare tutte le leggi che il partito voglia. VII) Il Listone In vista delle elezioni nasce una lista ampia “Listone” e c’è una fusione particolare tra il fascismo (inteso come ideologia) ed il nazionalismo spinto (inteso in senso negativo). Questo ottiene il 65% di voti, utilizzando la violenza e diventando il partito di maggioranza. VIII) Matteotti Tra il maggio ed il giugno del 1924, Matteotti denuncia il regime fascista alla camera, egli verrà rapito e poi ucciso p r i m o scandalo del regime fascista. Matteotti aveva letto il bilancio dello Stato ed aveva compreso che quello non esprimeva un economia sana, egli aveva scoperto che il bilancio sforava di due miliardi e che c’erano interessi che avevano poco a che fare con il bene pubblico. IX) Il discorso del 3 gennaio del 1925 di Mussolini In questo discorso Mussolini si assume la responsabilità morale e politica del momento, consacrando il fatto che quell’omicidio corrispondesse a quel momento storico Esisteva una Dittatura Questa svolta dittatoriale, però, era stata anticipata da un precedente momento: il primo atto del governo Mussolini, quando venne nominato primo ministro, fu di sciogliere i gruppi parlamentari s e n o n c ’ è gruppo parlamentare vuol dire che non ci sono diversi partiti in parlamento, ma solo uno. X) “Legge n.2263” del 1925 Nasce una coincidenza unica fra il Primo Ministro ed il “Capo del Governo” questa è la fine della rappresentazione democratica del corpo elettorale in Parlamento. XI) Le leggi fasciatissime del 1925- Con queste leggi vengono eliminati tutti quei partiti diversi dal Nazional Fascista, tutti i deputati antifascisti perdono il loro seggio (dichiarati decaduti), Gli oppositori emigrati all’estero perdono la cittadinanza. Viene così eliminato ogni dissenso politico. Dal 1928 abbiamo un solo soggetto politico e di governo: il Gran Consiglio del Fascismo, questo viene preseduto e diretto dal Capo di Governo.
  • (^) La camera si trasforma, diventa la Camera dei Fasci e delle Corporazioni (1939) Non esiste più la dimensione dell’individuo, tutto è funzionale al bene ed al potere nella mani del partito Fascista, così che questo possa realizzarsi. Dal 1926 al 1938 tutti i diritti politici subiscono compressioni fino alla totale scomparsa, ma non solo i diritti politici.
  • (^) Nasce un Tribunale speciale per la difesa dello Stato XII) “Le leggi razziali” del 1938 Il codice fascista delle colonie nordafricane aveva già al suo interno tutte le regole discriminatorie e razziste che verranno poi tramutate nelle leggi. Causa del razzismo? quando la politica non ha argomenti di nessun genere sceglie un nemico XIII) 16 Ottobre 1943 “il rastrellamento delle Comunità ebraica di Roma” A Roma non si poteva creare il panico, quindi non vennero nominati i campi di concentramento ma si parlava di un semplice “trasferimento”. XIV) Fra il 1939 ed il 1945 scoppia la Seconda Guerra Mondiale

XV) Nel 1943 l’Italia vede Mussolini dimettersi e Badoglio viene assunto a Capo di Governo: l’Italia si allea con Francia, Inghilterra e Stati Uniti. XVI) Firma dell’armistizio di Cassibile nel 3 settembre 1943 XVII) La costituzione provvisoria 1944

  • (^) La funzione legislativa viene affidata al Governo Il popolo sovrano avrebbe potuto scegliere tramite referendum se mantenere la Monarchia o scegliere la Repubblica. La repubblica sociale italiana, la repubblica di Salò, un regime istituito fra il settembre del 1943 e l’aprile del 1945. Fra gli atti che connotano questo tipo di regime abbiamo: la Banda Koch, un reparto speciale di polizia repubblicana nota per l’attività anti partigiana, si collaborazione con le SS naziste e collaborano con Kappler alla selezione dei prigionieri italiani da fucilare alle Fosse Ardeatine. XVIII) 9 maggio 1946: ascende al trono Umberto II LA COSTITUZIONE REPUBBLICANA Mercoledì 4 ottobre L’ALLARGAMENTO DEL CORPO ELETTORALE In realtà il Fascismo diede un voto amministrativo alle donne, ma non vennero mai fatto un voto a quel livello, poiché le elezioni amministrative non vennero mai fatte.
  • (^) Elezioni amministrative: permettono di andare a votare a livello locale (es: comune) Dal 1946 il diritto di voto si estende a tutta la popolazione maggiorenne suffragio universale, possono votare tutti, uomini e donne. Lo Statuto Albertino è una carta costituzionale ottriata che sta in vigore un’intero secolo, 1848-1948, sopravvive durante diverse fasi storiche (es: nasce quando l’Italia non era ancora uno Stato).
  1. Prima una fase dualista
  2. Poi una fase monista, il Parlamento diventa la voce della società adulta Lo Statuto Albertino viene concesso (ottriato) dal Re ai sudditi, è un testo molto breve e flessibile (la caratteristica della Costituzione è la rigidità), nel suo testo lo Statuto non prevedeva un’articolo che implicava un atto/procedimento particolare per modificarlo. La Costituzione Repubblicana entra in vigore dal 1948 , non è concessa, è un testo elaborato dall’Assemblea Costituente. Questa è una costituzione lunga , ha tanti e diversi articoli (139 + serie di disposizioni) è democratica (la fonte di potere è il popolo) ed è rigida in modo attenuato per essere cambiata richiede un procedimento molto particolare.,
  • (^) Il vertice non è più il Sovrano e si impone un principio democratico Il 2 giugno del 1946 c’è il Referendum sulla forma istituzionale dello Stato , Erano vent’anni che il corpo elettorale non andava a votare. Problema: analfabetismo, non sapevano leggere la scheda elettorale Risoluzione: scheda elettorale che punta sul simbolismo Il voto alle donne aveva anche un’altro volto, ossia le donne erano viste come la porzione credente della popolazione, avrebbero dovuto quindi votare per la Monarchia poiché ascoltavano la voce della Chiesa ed il volere del Papa.
  • (^) Anche Umberto di Savoia (luogotenente) si mette in cosa per votare Con 12 milioni di voti contro 10 milioni vince la Repubblica, questi voti rappresentano uno Stato diviso. Mentre si votava la forma istituzionale dello Stato, si votava anche chi avrebbe formato la Costituente, l’intento della Costituente doveva essere quello di riunire quella popolazione divisa.
  • (^) Le donne potevano far parte dell’Assemblea Costituente, saranno infatti 21 le donne che faranno parte della Costituente L’Assemblea Costituente lavora dal marzo del 1947 al dicembre del 1947 De Gaspari sarà il primo ministro durante il primo Governo della Repubblica, il primo governo è un Governo di unità Nazionale.
  • (^) Personalista : l’individuo è al centro della costruzione giuridica
  • (^) Pluralista : siamo soggetti che fanno parte di realtà più complesse (es: famiglia, comunità del lavoro)
  • (^) Lavorista : ciascuno contribuisce allo sviluppo della propria personalità attraverso il suo lavoro e grazie a questo contribuisce allo sviluppo della comunità. La valutazione di una persona non avviene più sulla base dei titoli nobiliari o della ricchezza, vengono ufficialmente aboliti i titoli nobiliari,
  • (^) Di apertura al fenomeno internazionale : Unione Europea, nazioni unite
  • (^) Democratico : il potere dato al popolo, tutto è dato al popolo. L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. IL PRINCIPIO DEMOCRATICO Articolo 1: L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, il lavoro inteso come strumento di affermazione della personalità e come strumento che mi permette di partecipare alla vita comune. Secondo comma: la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. XII disposizione transitoria e finale : il divieto di ricostruzione del disciolto partito Fascista; si può arrivare a sciogliere un partito qualora ci sia una coincidenza.
  • (^) L’apologia del fascismo è un reato (es: il saluto romano è un reato) Delle limitazioni temporanee di 5 anni che impedivano il diritto di voto e l’eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista. I PRINCIPI PERSONALISTI E PLURALISTI Articolo 2: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili (non posso negare quel dovere e non posso sottrarmi a quel dovere) di solidarietà politica, economica e sociale (solidarietà che esprime i pilastri ed i dettami del vivere comune). La Repubblica riconosce qualcosa che preesiste a se, ossia i diritti inviolabili: se ci sono diritti allora ci sono doveri, non si può negare una delle due facce della moneta. IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA FORMALE Articolo 3, 1^comma: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Quello che interessava ai costituenti al tempo era l’eguaglianza formale, bisogna eliminare ciò che limita la libertà de cittadini. Esempio: se il voglio assicurare la salute di tutti devo mettere a disposizione una sanità pubblico, metto delle borse di studio a disposizione in modo che tutti possano accedere al servizio scolastico. Articolo 3, 2^comma: È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. IL PRINCIPIO LAVORISTA Articolo 4: La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. La costituzione non garantisce il lavoro, ma toglie tutti quei impedimenti che non garantirebbero il diritto al lavoro a tutta la popolazione. LA REPUBBLICA E LE AUTONOMIE Articolo 5: La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo (es: regioni); adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
  • (^) Riconosce: c’è qualcosa che preesiste alla mia esistenza

I consigli regionali sono tanti piccoli parlamenti generali, In questo articolo troviamo due pilastri della nostra comunità, da un lato LE MINORANZE LINGUISTICHE Articolo 6: La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche Queste minoranze sono patrimonio del paese e della Repubblica che le tutela, queste minoranze garantiscono il pluralismo. LO STATO E LA CHIESA CATTOLICA - I Patti Lateranensi 1929 ed Il Concordato 1984 Articolo 7: Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani (stiamo parlando di due ordinamenti giuridici). I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. Nell’articolo troviamo il rapporto della disciplina costituzionale tra lo Stato e la chiesa Cattolica, stiamo considerando i rapporti che necessariamente tra l’Italia e la Chiesa si sono instaurati nel tempo. Questa disposizione costituzionale non ci sta dicendo che l’Italia è uno Stato confessionale, le regole religiose non si sovrappongono alle regole costituzionali.

  • (^) I patti lateranensi regolano i rapporti tra i due ordinamenti giuridici; se entrambi lo modificano allora quelle modifiche valgono, ma se solo una delle parti modifica, con il procedimento di revisione costituzionale bisognerà cambiare l’articolo in questione
  • (^) L’Italia rinuncia a praticare il proprio potere sovrano sulle ambasciate
  • (^) In Italia esiste il principio di laicità nel senso che non siamo uno Stato confessionale, non siamo obbligati a frequentare la lezione di religione -> si ha il massimo di pluralismo Esempio di vero e proprio Stato confessionale e teocratico: l’Iran, c’è una perfetta sovrapposizione tra le regole religiose e le regole dello Stato (ciò non vuol dire additare determinate caratteristiche alla religione). In Francia in una scuola pubblica nessuno può indossare una collanina con il crocefisso, indossare il velo o una collana con la stella di Davide; la Francia rappresenta l’estremo opposto dell’Iran. LE CONFESSIONI RELIGIOSE Articolo 8: Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Ciò si aggancia all’articolo 2, è la Repubblica che riconosce ciò che la preesiste, ossia la libertà delle confessioni religiose.
  • (^) Ubi societas ibi ius, si danno ordinamenti a fini particolari e generali, le intese sono gli ordinamenti per disciplinare gli accordi tra le varie parti (non tutte le religioni sono arrivate ad avere un’intesa). CULTURA E RICERCA SCIENTIFICA Articolo 9, 1^comma: La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
  • (^) La cultura e la ricerca sono dei beni scientifici e costituzionali Articolo 9, 2^comma: Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni [aggiunta dell’8 febbraio 2022] La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.
  • (^) La Repubblica tutela l’ambiente, ma come bene giuridico della comunità nazionale per tramandarlo alle prossime e future generazioni LE NORME DI DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALMENTE RICONOSCIUTE Articolo 10, 1^comma: L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Solo a partire dall’inizio degli anni sessanta è stata fatta un’opera di trascrizione delle regole che per consuetudine regolavano i rapporti tra stati. Queste sono regole vincolanti che però erano consuetudine, quindi non erano scritte

Ci sono modalità diverse per l’acquisizione:

  • (^) Per filiazione (jus sanguinis) la cittadinanza l’acquista il figlio, anche adottivo, di padre l madre in possesso della cittadinanza italiana. Anche chi ha lontana ascendenza italiana può fare richiesta.
  • (^) Per nascita sul territorio (jure soli) a condizioni specifiche, se la persona nasce sul territorio italiano da qualcuno che è sconosciuto (genitori ignoti) o da genitori apolidi o da genitori stranieri che non possono trasmettermi la loro cittadinanza a causa della legge sulla cittadinanza (caso della Russia).
  • (^) Per adozione o matrimonio (juris communicatio) questa è la trasmissione della cittadinanza, anche l’adozione quindi e pure di un adottato maggiorenne; c’è una condizione, però, ossia il periodo di residenza in Italia.
  • (^) Per concessione , riconoscimento o naturalizzazione, una legge del 2006 permette che chi era stato cittadino nei territori ceduti alla Repubblica jugoslava di far richiesta ed ottenere la cittadinanza italiana. Diversi modi per la perdita o riacquisizione della cittadinanza:
  • (^) Per rinuncia: attraverso un segno della volontà della persona (esempio: acquisto della cittadinanza straniera e residenza all’estero)
  • (^) Per meccanismo automatico di perdita della cittadinanza: la cittadinanza è un vincolo giuridico che mi permette di creare un’organo dello Stato (esempio: il Parlamento). Se il cittadino esercita funzioni alle dipendenze di uno Stato estero mi interesso alla sovranità di un’altro paese al di fuori dell’Italia.
  • (^) Non si può MAI perdere la cittadinanza a causa di motivazioni politiche (articolo 22 della costituzione) si poteva solo nel periodo della direttiva
  • (^) La legge prevede modi e casi grazie ai quali è possibile riacquistare la cittadinanza In quell’elenco manca lo ius scholae , ossia il singolo ha svolto tutto il percorso scolastico in Italia, è quindi un cittadino italiano a tutti gli effetti, ma non ha acquisito la cittadinanza. Tra il 2009 ed il 2018 ci sono stati una serie che hanno reso più difficile e tortuoso il percorso per acquisire la cittadinanza in queste casistiche. LA CITTADINANZA EUROPEA Siamo agli inizi degli anni novanta, ciascun cittadino degli stati membri dell’Unione Europea acquisisce anche la cittadinanza Europea, e questa cittadinanza da diversi diritti:
  • (^) Libertà di circolazione e soggiorno negli stati membri, e c’è un’estensione della copertura sanitaria nei 27 stati membri( bandiera europea dietro la tessera sanitaria)
  • (^) Diritto di elettorato attivo e passivo nello Stato in cui si risiede (esempio: se risiedo a Parigi posso partecipare alle elezioni, ma NON si può eleggere il parlamento nazionale)
  • (^) Diritto di ricorrere al “Mediatore” (figura nata nella Svizzera dell’800) se ritengo che i miei diritti siano stati violati dall’amministrazione pubblica posso rivolgermi a questa figura, la quale segnalerà all’Unione Europea o allo Stato in questione tale violazione. È un modo che svela qualcosa di “più impressionante” si sta creando un’integrazione fra stati.
  • (^) Tutela da parte delle autorità diplomatiche di uno qualunque degli Stati membri (esempio: se il fossi in un territorio dove c’è una guerra in corso, e la mia ambasciata è chiusa e quella di un’altro stato membro è aperta posso andare lì). Elettorato attivo passivo Elettorato attivo: diritto di votare, diritto di partecipare alle competizioni elettorali. L’articolo 48 della Costituzione disciplina il diritto di voto -> Requisiti:
  • (^) Maggiore età
  • (^) Il voto deve essere personale, uguale, libero e segreto (prima pesava il voto di chi aveva una ricchezza maggiore o che aveva un numero più alto di figli).
  • (^) Esiste la possibilità per coloro che vivono all’estero di poter votare per corrispondenza. Domanda: ma se io sono un cittadino italiano che vive in Argentina, che senso ha che abbia un ruolo decisionale nella creazione dell’organo costituente di un paese in cui io non vivo più? Elettorato passivo: diritto di essere votato/eletto, è la capacità giuridica di essere eletti:
  • (^) Ineleggibilità, ossia il “non posso essere eletto” se sono titolare di determinate cariche o incarichi allora non mi posso candidare. Questo perché quel ruolo mi permetterebbe di esercitare un’influenza che porterebbe voti in un modo non corretto.
  • (^) Incompatibilità, io mi sono candidata per il parlamento nazionale e per il consiglio regionale, le due cariche è ovvio che non siano compatibili quindi bisognerà scegliere una delle due.
  • (^) Intangibilità, ci possono essere condizioni particolari che mi vietano proprio di candidarmi. Tanto la Camera quanto il Senato hanno una commissione che si occupa della verifica dei poteri, queste eccitano anche un controllo sulla regolarità delle operazioni elettorali. I SISTEMI ELETTORALI E LA LEGGE ELETTORALE Definizione: io ho dei voti e devo tradurre quei voti in seggi => sistema elettorale, ossia il meccanismo di conversione dei voti in seggi. Collegio elettorale significa organizzare/distribuire territorialmente gli elettori, i collegi possono essere uninominali o plurinominali. I sistemi elettorali:
  • (^) Maggioritari , è quello che si trova negli Stati Uniti d’America o in Gran Bretagna, in palio c’è un solo seggio
  • (^) Proporzionali , in proporzione, secondo formule matematiche complesse, distribuisco i seggi tra liste.
  • (^) Misto , si articola sui due sistemi precedenti Democrazia in entrata ed in uscita 1) Se io adotto il sistema proporzionale, in Parlamento si avranno tante rappresentanze con idee differenti, infatti possono entrare anche piccoli partiti in Parlamento; Parlamento ricco di posizioni politiche diverse tra di loro, _Democrazia in entrata.
  1. Democrazia in uscita_ , uno vince e l’altro perde con il sistema elettorale maggioritario (esempio: repubblicani e democratici negli Stati Uniti). Il sistema elettorale, nel migliore dei mondi possibili, dovrebbe essere ragionato sulla base di come la Costituzione è costruita. Le leggi elettorali in Italia Nasce la Costituzione pensata ed ancorata al sistema proporzionale, pensata con il valore che desse voce a tutti coloro che non l’avevano avuta nei vent’anni precedenti.
  1. Sistema proporzionale: t.u n.26/1948, n.26, 1948-1993 il primo sistema che durerà fino al 93’ è proporzionale
  2. La cd “legge truffa”: l.n 148/
  3. Testi unici: a partire da pochi anni dopo la formazione della Costituente abbiamo dei testi unici (quando ci sono tante diverse fonti il Parlamento è come se dicesse al Governo di creare un testo unico che metta assieme tante diverse norme) che al loro interno hanno delle disposizioni sul sistema elettorale.
  4. Il cd. “Mattarellum”: nel 1993 scoppia lo scandalo del Tangentopoli (mani pulite), un fenomeno di corruzione ampio e trasversale in tutta Italia. In quel momento si avverte l’esigenza che un sistema maggioritario eleggesse la persona in cui riporre la propria fiducia. È un sistema che ha 3/4 di sistema maggioritario ed una piccola parte di proporzionale. Uno dei più importanti scienziati della politica battezza questi sistemi elettorali con questo nome (ironicamente) poiché la legge prende il nome da chi ha proposto la legge stessa.
  5. Il cd. “Porcellum”: dopo la precedente ondata di sfiducia profonda nei confronti dei partiti, ci sarà un secondo periodo storico di forte sfiducia ed il Movimento 5 stelle nasce a cavallo di quegli anni e c’è una forte propensione della maggioranza d’Italia a questo nuovo movimento. Viene quindi pensata una legge che chiede “se tu ti presenti alle elezioni in una coalizione hai più possibilità di vincere, se ti presenti da solo è quasi sicuro che tu non possa avere una maggioranza tale sa salire al potere al governo”. L’intento di questa norma era di bloccare il Movimento 5 stelle, poiché non si presentava come coalizione, ma ciò non accade poiché nel 2018, nonostante questa norma, il Movimento stravince.

Si supera la tradizione Albertina poiché anche il Senato è elettivo , ma si supera anche perché si crea un nuovo organo: il Parlamento in seduta comune. Il Parlamento a funzioni particolari, come la funzione elettorale, e ci sono delle scelte dove tutti coloro che sono stati eletti rappresentano la voce del popolo e applicano una decisione tutti assieme. Perché lo chiamiamo “quasi” perfetto? Entrambe le camere esercitano separatamente le stesse identiche funzioni: legislativa e di controllo sul Governo. Le camere hanno la stessa identica organizzazione/articolazione interna. Hanno la stessa durata, anche se fino al 63’ il mandato del Senato era un anno più lungo, ora la durata (o legislatura) è di 5 anni.

  • (^) La composizione è diversa (numero componenti, elettivi e non elettivi)
  • (^) Il sistema elettorale in origine ragionava sul fatto che il Senato dovesse essere eletto a base regionale, però in segui ad una sentenza della corte costituzionale, dal 2017 il modello elettorale diventa omogeneo Le decisioni delle due camere hanno eguale peso ed eguale importanza, domanda: ma nel corso del tempo questa parità di peso regge? Esempio: nel momento in cui nasce un nuovo partito, come ad esempio Lega nord, forse non bisognerebbe riflettere proprio per risolvere la questione della tensione così forte “Nord vs Centro/Sud” si trasforma la Camera ad elezione regionale. (⚠ ) Il bicameralismo può rallentare un po’ i lavori, ma se si vogliono velocizzare i lavori basta che ci sia l’accordo politico La prima risposta che viene dalla istituzioni a tutta questa serie di problemi è il referendum costituzionale del 20 settembre 2020. I REGOLAMENTI PARLAMENTARI Articolo 64, comma 1: sono delle fonti molto particolari di diritto, sono:
  • (^) Generali, fonti integrative ed attuative della costituzione, hanno bisogno di ulteriori norme per trovare una disciplina compiuta e completa, sono fonti che integrano ed attuano la Costituzione;
  • (^) Particolari, possono disciplinare aspetti solo burocratici delle attività delle Camere. I Regolamenti parlamentari ci dicono qual’è nel dettaglio la disciplina costituzionale sulla struttura delle Camere e l’esercizio delle loro funzioni , ma fanno anche di più, ossia la “ Riserva” di regolamento. Solo i regolamenti parlamentari possono imporre le norme attuative e regolative delle Costituzioni. Quei regolamenti sono stati fatti, tendenzialmente almeno, anche con l’accordo delle opposizioni e delle minoranze, sono i regolamenti di tutti.
  • (^) Riservare: se riservo qualcosa a qualcuno escludo qualcun altro Il Regolamento è un atto normativo molto particolare poiché esprime l’autonomia e la sovranità delle Camere. Il Regolamento diventa l’unica disciplina possibile per l’organizzazione delle Camere poiché è l’espressione di tutte le forze presenti. Nel corso del tempo ci si rende conto che il Parlamento si trasforma come luogo, gli anni 70’ sono anni particolari, è dal 93 che abbiamo una riforma di regolamento della Camera e dal 2017 abbiamo quella del Senato. Domanda : una fonte così particolare che esprime le forze politiche all’interno delle camere, è una fonte che esprime la sovranità del popolo tutto. Fonti di una natura così particolare e delicata possono essere regolate da qualcuno che non è il Parlamento? Chi controlla il soggetto che esprime la sovranità del popolo? Gli altri poteri non possono controllare questo potere sotto questo profilo, non possono essere sindacati da altri soggetti. L’ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLE CAMERE Lezione a distanza 12 ottobre Articolo 64 della Costituzione: ciascuna camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Stabilire che ciascuna camera adotti il regolamento con questa specifica maggioranza ha un significato molto particolare; i regolamenti parlamentari sono le fonti integrativo attuative della Costituzione ed esiste una riserva di regolamento.

  • (^) Riservare significa porre, diciamo così, sulle spalle del Parlamento, il compito di adottare questi regolamenti che sono fondamentali ed irrinunciabili per l'esercizio delle funzioni parlamentari. Ma, dall'altro canto, escludere altri soggetti dall'adozione dalla posizione delle regole che stanno nei regolamenti parlamentari. Ma qui ci vien detto qualcosa di più, infatti, non possono essere adottati a qualsivoglia maggioranza. Esempio di maggioranza assoluta: se la Camera fosse costituita e rappresentata da 10 deputati, la maggioranza assoluta consisterebbe nella “metà di 10+1” ossia 50%+1, quindi il regolamento parlamentare della Camera del Senato dovrebbe essere adottato con sei voci su 10. Esempio maggioranza relativa: se fosse la maggioranza relativa a noi, basterebbe un numero inferiore, cioè 10/2, ed a quel punto, rispetto al numero di 5, almeno la maggioranza, ossia almeno 3/5. La maggioranza relativa sostanzialmente indica la maggioranza di governo, quei parlamentari che sostengono il governo. La maggioranza assoluta , invece, consiste appunto non soltanto dei parlamentari che sostengono il governo, ma anche di quelli che sono all'opposizione.
  • (^) Quindi questo numero, è un numero che ci dice qualcosa dell'assetto politico delle delle camere: innanzitutto ci dice che il regolamento, i regolamenti parlamentari nell'una e nell'altra Camera, sono talmente importanti per il funzionamento delle camere da dover essere adottati a maggioranza assoluta. L’organizzazione interna delle camere Questa è data dalle articolazioni interne tanto alla Camera dei deputati quanto al Senato della Repubblica. Perché altrimenti l'una e l'altra camera, senza quei regolamenti, senza questa organizzazione interna, non sono in grado di esercitare le loro funzioni.
  • (^) Affinché possano esercitare la funzione legislativa e quella di controllo sul Governo, sulle pubbliche amministrazioni, è indispensabile che abbiano regole a governo del loro funzionamento, a governo delle funzioni che caratterizzano entrambe le camere e che abbiano delle articolazioni che possono realizzare in concreto quelle funzioni. Tanto nell'una quanto nell'altra Camera, l'organizzazione e l'articolazione sono le stese:
  • (^) Un presidente, Fontana (Lega) e La Russa (Fratelli d’Italia)
  • (^) Un ufficio di Presidenza, che aiuta sostiene i due President nell'esercizio delle funzioni che loro spettano. Ma non è sufficiente che ci sia solo una Presidenza, abbiamo bisogno anche di ulteriori articolazioni interne. Queste ulteriori articolazioni sono:
  • (^) I gruppi parlamentari , questi sono lo specchio in Parlamento, nell’una come nell’altra Camera, di quei partiti che noi abbiamo votato alle elezioni. Ogni gruppo parlamentare, tendenzialmente, corrisponde ad un determinato partito. Può accadere che dei parlamentari si vogliano distaccare da quello che è l’indirizzo del loro gruppo di riferimento, esiste un “gruppo misto” che raccoglie tutti i quali sono usciti dai gruppi relativi.
  • (^) Le Giunte
  • (^) Le Commissioni parlamentari, sono fondamentali nella funzione legislativa perché si occupano di tematiche specifiche la cui denominazione corrisponde, tendenzialmente, al nome dei ministeri. Le Giunte e le Commissioni parlamentari sono delle articolazioni che “raccolgono” tanti e diversi parlamentari, quindi hanno un principio rappresentativo, sono costituite in modo proporzionale rispetto alla Camera. Proporzionale vuol dire che in proporzione rispetto ai seggi che ha ottenuto ciascuna forza politica entrata in Parlamento si costituiscono queste due articolazioni collegiali. L’organizzazione all’interno, quando della Camera tanto del Senato, è organizzata con:
  • (^) Al vertice il Presidente dell’Assemblea
  • (^) Il Presidente è assistito dall’ufficio di presidenza
  • (^) Con compiti, origini e di conseguenza funzioni diverse abbiamo in ciascuna camera: Gruppi parlamentari, Giunte e Commissioni parlamentari

L’immunità parlamentare non è un privilegio, è una garanzia a favore della sede, perché proprio in quella sede si svolge la funzione legislativa, importante e fondamentale per il paese tutto.

  • (^) La giustizia domestica “autodichia” Coloro i quali sono parte del personale alle dipendenze della Camera potrebbero avere delle controversie da risolvere nei confronti della Camera stessa. Pe risolvere la sua controversia, il dipendente interno, non si rivolge ad un giudice esterno al Parlamento, ma ci sono forme all’interno della Camera che hanno la funzione di giustizia domestica, ossia di quel luogo specifico all’interno di quel luogo specifico. I PARLAMENTARI Lezione a distanza 12 ottobre Approfondimento tematiche viste nei giorni passati La disciplina costituzionale che riguarda il nostro diritto di voto
  • (^) L’articolo 48 della Costituzione dice al primo comma che “sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età” nel secondo comma invece afferma che “il voto deve essere personale ed eguale, libero e segreto, ed il suo esercizio a dovere civico”. Sono disposizioni che superano lo Statuto Albertino poiché introducono un vero suffragio universale. Da un lato questo articolo indica dei requisiti positivi, come le caratteristiche che il singolo debba avere per andare a votare, la cittadinanza è un requisito ulteriore ed è conseguenza di qualcosa di diverso. Al terzo comma del 48 vengono elencati anche dei requisiti negativi, ossia quei requisiti che impediscono di andare a votare. I REQUISITI NEGATIVI Interdetti ed inabilitati per infermità mentale non possono esercitare il diritto voto, ma ciò è una disciplina molto limitata, per casi molto particolari;
  1. Di fronte ad alcuni provvedimenti definitivi del Giudice penale c’è un’interdizione, ma solo temporanea;
  2. Cause di indegnità morale Esempio: fino all’anno 2006, chi era imprenditore, falliva ed andava in bancarotta, incontrava delle limitazioni al diritto di voto fino a quando stabilito dalla sentenza con la quale si accertava la bancarotta. Ciò è stato poi reputato non conoscono secondo l’articolo 48. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla Costituzione o dalla legge : impediscono e/o limitano l’elettorato passivo
  • (^) L’ineleggibilità è una causa che inibisce l’acquisto del diritto all’elettorato passivo perché si vuole evitare che il candidato, in ragione della sua particolare posizione, possa in qualche modo influenzare l’elettorato a votarlo. Se un soggetto ineleggibile viene comunque eletto, allora la sua elezione, quando si passerà al vaglio la serie di soggetti eletti all’interno delle giunte, verrà dichiarata nulla. Bisognerà procedere con un’ulteriore elezione riguardante quel determinato seggio.
  • (^) Incompatibilità, la ragione sta nel voler o limitare o escludere l’esercizio dell’elettorato passivo ma perché esercitare due funzioni diverse contemporaneamente può essere sostanzialmente impossibile. L’elezione in questo caso non viene dichiarata nulla, ma si chiede alla persona che è stata eletta di fare 7na scelta, scegliere quale delle due cariche voglia esercitare. LA CARICA PARLAMENTARE (articolo 65 e 66) (1) Dopo le elezioni, e quindi prima dell’assunzione della carica, vi è un giudizio sui titoli, ossia una verifica dell’esistenza o inesistenza delle cause di incompatibilità o ineleggibilità. (2) Una volta appurato ciò si procede alla convalida delle elezioni, compito svolto dalla Giunta, e c’è una vera e propria proclamazione. Casi per la cessazione dalla carica:
  • (^) Fine legislatura, sono passati cinque anni e il mandati del parlamentare si conclude => causa naturale.
  • (^) Dimissioni, sarà poi la Camera a doverle accettare, ossia verificare che ci sia una motivazione (non spinta sa cause esterne).
  • (^) Decadenza, una persona può non avere più i requisiti per occupare una Camera.

La riforma costituzionale: la riduzione del numero dei parlamentari L’articolo 56 della Costituzione è dedicato alla Camera dei Deputati, eletta a suffragio universale diretto e, prima della riforma il numero dei deputati era 630, 12 dei quali eletti nella circoscrizione estero => oggi i deputati sono 400 e quelli nella circoscrizione estero 8. L’articolo 57 della Costituzione dice che il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, il numero dei senatori elettivi è 315 , 6 dei quali eletti nella circoscrizione estero => oggi i senatori sono 200 e 4 quelli eletti nella circoscrizione estero.

  • (^) All’interno del Senato si hanno figure anche non elettive, esistono dei senatori che sono tali di diritto ed a vita: coloro che hanno ricoperto la carica di PR o coloro che sono stati nominati senatori a vita dal Presidente della Repubblica. Con la Riforma costituzionale è stato definito che ciascun Presidente della Repubblica possa nominare 5 senatori a vita. Lo status di membro del Parlamento L’articolo 67 della Costituzione “ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato”. Senza vincolo di mandato significa che su determinate questioni il parlamentare non è vincolato a fate quello che “ci si aspetterebbe” da lui => tradizione già presente durante lo Statuto Albertino. L’articolo 68 illustra le immunità parlamentari, “i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni”. L’opinione che il Parlamentare esprime deve poter essere espressa in modo totalmente libero, non rischiando una forma di limitazione o di punizione; il secondo comma del 68 esplica l’immunità rispetto ad ogni forma di limitazione della libertà personale. LO STATUS DI MEMRO DEL PARLAMENTO Lezione di mercoledì 18 ottobre Indennità stabilità per legge: articolo 69 della Costituzione, se non ci fosse stata questa norma ancora accadrebbe che il singolo che non possiede una posizione economica privilegiata, non potrebbe pensare di poter occupare una posizione nel Parlamento. La durata delle Camere (articolo 60 della Costituzione) La durata delle Camere è di 5 anni, come il Governo, anche se nel caso del Governo questo può cadere prima dei 5 anni. Fino a che si hanno le Camere nel pieno della loro attività c’è democrazia e, nel momento in cui finisce il mandato, devo ridare voce al corpo elettorale, se non si facesse ciò non si avrebbe più un comportamento democratico.
  • (^) Deve ricorrere una situazione straordinaria che riconduca al pensiero “meglio camere vecchie che rielezione dopo 5 anni”. Per operare questa decisione deve essere fatto attraverso una legge. Può accadere una proroga anche in caso do guerra. Diverso è il discorso della prorogatio : sono scaduti i 5 anni, il corpo elettorale è andato alle elezioni e si sta formando un nuovo parlamento, in questa “terra di nessuno” non si lascia scoperto l’organo (sia mai accada un colpo di stato). LE NUOVE CAMERE (articolo 61) Esempio: i cinque anni sono scaduti, vengono sciolte le camere e si ha un periodo che va dai 45 ai 70, la prorogatio compre questo periodo in particolare.
  • (^) Prima riunione delle Camere: non oltre 20 giorni dalle elezioni e soltanto in questi giorni avviene la prorogatio Vigente lo Statuto Albertino, proprio perché era un mondo diverso, non si ragionava sull’esigenza di tenere sempre all’opera le Camere. Ma se si scrive una Costituzione dopo l’esserci stata una dittatura, bisogna capire come tenere sempre in piedi le Camere; il Parlamento è sempre in sessione, perché interrompendo la sessione si potrebbe aprire un varco a forze non democratico, l’obiettivo è non perdere la democrazia.
  • (^) Prima convocazione: il Presidente della repubblica entro 20 giorni dalle elezioni, primo giorno non festivo di febbraio o ottobre