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Diritto penale - Risposte Aperte CORRETTO, Panieri di Diritto Penale

Diritto penale - Risposte Aperte CORRETTO

Tipologia: Panieri

2019/2020

In vendita dal 08/10/2021

ale467
ale467 🇮🇹

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2 - Cosa sono le scriminati.
In base all ‘art. 59 c.p. Le scriminanti o cause di giustificazione sono quelle circostanze che
escludono la pena pur in presenza di un fatto di reato che, in teoria, sarebbe punibile. Le
cause di giustificazione del reato sono situazioni di fatti normativamente descritte nel
codice penale vigente. Esse sono: il consenso dell’avente diritto (art.50c.p.); L’esercizio di
un diritto (art.51c.p.); l’adempimento di un dovere (art.51c.p.); la legittima difesa
(art.52c.p.); l’uso legittimo delle armi (art.53c.p.); lo stato di necessità (art.54c.p.). Se
sussistono I fatti di cui alle norme appena indicate, il soggetto che commette un fatto
preveduto dalla legge come reato non è punibile.
3- Colpa impropria
L’evento avviene a causa di un errore dell’agente, dipendente da sua colpa. Infatti, nelle
ipotesi di errore sul fatto (articolo 47 c.p.p), ovvero di errore sulla presenza di una
scriminante (articolo 59 c.p.) o di eccesso durante l’esercizio di una condotta che
costituisce causa di giustificazione (articolo 55 c.p.), non vi è dolo poiché la
rappresentazione non corrisponde al fatto e dunque non vi è una volontà in ordine al fatto
realmente commesso. in relazione ai casi di cui agli arti 47, 59 e 55 c.p. l’evento è
psicologicamente voluto, anche se per errore, che determina lo slittamento della
responsabilità da dolosa a colposa.
4 - Colpa specifica.
La colpa specifica, articolo 43 c.p., è connessa alla violazione di specifiche norme poste da
legge, regolamento, ordini e discipline. Occorre verificare di volta in volta se le norme
scritte esauriscano la misura della diligenza richiesta all’agente in una determinata
situazione o si imponga il rispetto anche delle ulteriori, generiche, regole della prudenza,
diligenza e perizia. Se, viceversa, la loro inosservanza risulta ininfluente allora non vi sarà
colpa, perché nel caso concreto non svolgono alcuna funzione protettiva per il bene offeso,
e dunque non sarebbero idonee per evitare l’evento.
5 - Concorso di reati
Si ha concorso di reato quando da una pluralità di condotte si realizzano una pluralità di
reati. Si ha concorso materiale di reati, dunque, quando un soggetto in tempo diversi
realizza reati diversi. La disciplina del concorso materiale di reati si trova nell’articolo 71-80
c.p. e si applica tanto nei casi in cui si procede per una pluralità di fatti in un unico
procedimento, il quale si conclude con un’unica sentenza, sia in caso di più reati per i quali
sono stati avviati più procedimenti penali, conclusi con una pluralità di sentenze. In caso di
concorso materiale di reati si applica la sommatoria delle pene inflitte per ciascun reato,
nota anche come cumulo materiale. Si ha concorso formale di reati quando con una unica
condotta (di azione od omissione) si violano una pluralità di norme giuridiche, che portano
alla realizzazione di una pluralità di reati.
6 - Desistenza volontaria.
L’Articolo 56 comma 3 c.p. disciplina l’ipotesi della desistenza volontaria. Si ha desistenza
volontaria quando il colpevole volontariamente desiste dall’azione. In questi casi il
legislatore non punisce il reo per delitto tentato. Quest’ultimo infatti risponderà solo per i
fatti che di per sé costituiscono reato, ma non anche a titolo di tentativo per il reato che ha
deciso volontariamente di abbandonare.
7 - Dolo d'impeto e dolo di proposito.
Si ha dolo d’impeto quando l’agente nell’immediatezza, si rappresenta e vuole un
determinato fatto di reato, e la decisione di commettere un reato sorge improvvisa e viene
immediatamente eseguita, senza che vi sia alcun intervallo tra la formulazione del
proposito criminoso e la sua attuazione. Contrariamente al dolo d’impeto, nel dolo di
proposito la risoluzione criminale matura decorso un apprezzabile lasso di tempo. Il lasso di
tempo che trascorre tra il momento in cui sorge la rappresentazione criminosa e la sua
risoluzione in volontà (attraverso l’agire) si chiama premeditazione. Quindi una specie del
dolo di proposito è la premeditazione,prevista come aggravante. La differenza tra le due
forme di dolo appena prese in esame non è di poco conto, soprattutto sotto il profilo
sanzionatorio.
8 - EVASIONE PROPRIA E IMPROPRIA: struttura delle fattispecie e casi esemplificativi?
L’art 385cp è punito chiunque, essendo legittimamente arrestato o detenuto per un reato,
evade. Con riferimento al primo comma , ai fini dell’ applicazione della norma il
presupposto è che il soggetto sia sottoposto ad un vincolo di restrizione , individuate nel
primo comma , nell’ arresto o nella detenzione , si tratta quindi di un reato proprio.
Occorre che il soggetto sia fisicamente in uno stato di restrizione e sorveglianza. Il reato si
consuma nel momento in cui il soggetto si sottrae completamente alla sfera di sorveglianza
del soggetto pubblico. Si tratta di un reato istantaneo anche se dalla giurisprudenza viene
qualificato come reato istantaneo ad effetti permanenti. Inoltre il comma 2 dell’ art 385 cp
prevede due circostanze aggravanti. La prima quando l’ evaso usa minacce o violenze non
solo verso le guardie carcerarie una anche verso soggetti terzi . L’altra aggravante è quella
della più persone riunite e dell’ uso delle armi . L’ evasione impropria art 385 cp comma 3
prevede un ‘ ipotesi particolare di evasione ossia quella dell’ allontanamento della propria
abitazione o da altro luogo di restrizione personale designato dall’ autorità giudiziaria.
Anche l’evasione impropria è un reato istantaneo ad effetti permanenti, i quali cessano
con il rientro del reo nel luogo di detenzione domiciliare .Si è discusso se si può applicare l’
attenuante su questo tipo di reato . All’ inizio si è esclusa l’ attenuante, oggi si ritiene che
l’attenuante è ammissibile se l’ evaso dagli arresti domiciliari spontaneamente si
costruisce e si presenta alla autorità giudiziaria che ha l’ obbligo di condurlo in carcere.
9 - EVASIONE E PROCURATA EVASIONE: struttura delle singole fattispecie e diversità tra
le stesse?
L’ art 386 comma 1 punisce chiuenque procura o agevola l’ evasione di una persona
legalmente arrestata o detenuta x un reato , il comma 2 prevede un’ aggravante speciale
se il fatto è commesso in favore di un condannato all’ ergastolo. Si tratta di un reato
commune , a forma libera . presupposto del reato è che ci sia un’ evasione, se questa non
avviene si potrà configurare il tentativo. Il comma 1 dell’art 386 descriva due modalità di
condotte : 1) E’ la procurata evasione , il reato deve assumere un ruolo determinante nella
preparazione immediate e nella esecuzione dell’ evasion . Ad esempio la guardia carceraria
che da le chiavi al detenuto , le indica il percorso da seguire per uscire , organizza con altri il
suo prelievo fuori dal carcere. 2) l’ altra condotta tipica è quella dell’ agevolazione , si ha
quando si rende più facile la fuga , assicurando I supporti necessari per la sua realizzazione.
Essa può essere commissiva ( la guardia carceraria che da le chiavi al detenuto), oppure
omissiva ( la guardia che vede tizio scavalcare le mura del carcere e non da l’ allarme
agevolando la fuga). La fattispecie è punita a titolo di dolo generico, per la cui
configurazione è sufficiente la coscienza e volontà di agevolare o determinare l’ evasione
di un soggetto arrestato o detenuto. Dalla lettura della norma rileviamo alcune aggravanti
di natura oggettiva ( agevolare il condannato) e di natura soggettiva ( si agevolano i
prossimi congiunti).
10 - Falsa testimonianza e false informazioni al pubblico ministero: struttura delle
fattispecie e diversità trai due reati.
la falsa testimonianza ai sensi dell’art 372 cp è il reato commesso da chi, deponendo come
testimone innanzi all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale, afferma il falso
o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è
interrogato. è punito con la reclusione da due a sei anni”. Si tratta di un delitto contro
l'amministrazione della giustizia posto a tutela del corretto funzionamento dell'attività
giudiziaria, che intende assicurare, in particolare, la veridicità e la completezza della prova
testimoniale quale mezzo idoneo a fondare il convincimento del giudice. Il reato di false
informazioni al pubblico ministero viene identificato dall'articolo 371 bis del Codice Penale.
In esso si specifica che tale reato si verifica nel momento in cui una persona dichiara il falso
durante un procedimento penale, davanti alla richiesta del pubblico ministero (in Italia) o
del procuratore della corte penale internazionale di fornire informazioni e dichiarazioni
necessarie al proseguimento e allo sviluppo delle indagini. Oltre alle dichiarazioni false,
viene compreso in questo reato anche il tacere, in maniera parziale o totale, ciò che si sa a
proposito dei fatti per i quali viene richiesto l'intervento. La falsa testimonianza che è
contemplata dall'articolo 372 c.p, Si tratta di una fattispecie criminosa diversa, dalle false
informazioni al PM e non solo perché in questo caso la reclusione può arrivare fino a sei
anni. Infatti, nel caso di falsa testimonianza, il momento consumativo rappresenta la fase
del giudizio con le sue regole, mentre nel caso di false informazioni al pubblico ministero
non si è ancora arrivati alla fase del dibattimento, e quindi il valore più importante che
deve essere salvaguardato è costituito dalla tutela della legalità delle indagini e della loro
corretta esecuzione. Insomma, i due reati sono diversi perché possono verificarsi
unicamente in fasi diverse di un procedimento penale, ma anche perché possono dare vita
a conseguenze diverse. Le condotte che hanno a che fare con la falsa testimonianza sono in
grado di complicare gli accertamenti a proposito della responsabilità penale del soggetto
imputato; quelle che hanno a che fare con le false informazioni al pubblico ministero,
invece, riguardando in modo particolare le indagini sono in grado di influenzare soprattutto
l'esito delle verifiche delle indagini stesse. Insomma, non si tratta ancora di decidere se una
persona è colpevole o meno, ma solo se la persona deve essere sottoposta a processo.
11 - False informazioni al pubblico ministero: elementi essenziali e profili problematici.
Il reato di false informazioni al pubblico ministero viene identificato dall'articolo 371 bis del
Codice Penale. In esso si specifica che tale reato si verifica nel momento in cui una persona
dichiara il falso durante un procedimento penale, davanti alla richiesta del pubblico
ministero o del procuratore della corte penale internazionale di fornire informazioni e
dichiarazioni necessarie al proseguimento e allo sviluppo delle indagini. Oltre alle
dichiarazioni false, viene compreso in questo reato anche il tacere, in maniera parziale o
totale, ciò che si sa a proposito dei fatti per i quali viene richiesto l'intervento. La pena
prevista per il reato di false informazioni al pubblico ministero è la reclusione fino a quattro
anni. Nel caso di rifiuto di informazioni la procedibilità è immediata, ma negli altri casi, il
procedimento penale resta sospeso fino a quando non è pronunciata la sentenza di primo
grado, ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con sentenza di non luogo
a procedere o archiviazione. Il reato che si configura poiché può essere commesso solo da
coloro i quali sono chiamati a rendere dichiarazioni alla polizia giudiziaria. Il dolo è
generico, poiché la condotta penalmente rilevante, si sostanzia nel fornire volontariamente
false informazioni, ossia raccontare fatti sui quali si indaga, in maniera diversa dalla realtà
storica.
13 - Forme di dolo.
Ai sensi dell’articolo 43 c.p. si ha dolo quando l’evento è preveduto e voluto dall’agente.
L’evento può essere di due tipi: in senso materiale o in senso giuridico. L’evento in senso
materiale coincide con la modifica realtà esterna come conseguenza della condotta umana.
L’evento in senso giuridico invece si ha nei casi di reati formali o di pura condotta. In tali
casi non si ha una modificazione esterna della realtà, ma la condotta dell’agente mette in
pericolo il bene giuridico protetto dalla norma. Il dolo può assumere diversi gradi di
intensità e diverse forme. Stabilire la forma del dolo è importante anche sotto il profilo
della commisurazione della pena di cui all’articolo 133 c.p. Tra i parametri indicati dalla
norma rientra l’intensità del dolo. Dall’analisi delle forme del dolo, una prima distinzione
riguarda la coppia dolo diretto-dolo indiretto. All’interno del dolo diretto, troviamo il dolo
diretto di primo grado e il dolo diretto di secondo grado. Il dolo diretto di primo grado è
noto anche come dolo intenzionale e si ha in tutti i casi in cui vi è una perfetta rispondenza
tra rappresentazione, volizione ed azione. Il dolo diretto di secondo grado, detto anche
semplicemente dolo diretto, si ha nei casi in cui l’agente non ha come precipuo obbiettivo
la realizzazione di quel determinato evento, ma si rappresenta e vuole un altro obbiettivo.
L’evento diverso che si verifica oltre ad essere rappresentato è anche accettato da parte
dell’agente il quale considera altamente probabile la sua verificazione. Il dolo indiretto,
invece, detto anche dolo eventuale, si ha nei casi in cui l’agente non vuole l’evento
ulteriore, ma accetta il rischio della sua verificazione, agendo al costo di produrlo. Pur di
raggiungere il suo obbiettivo principale egli agisce al costo di produrre l’evento ulteriore
14 - Gli elementi della colpa.
Il fondamento della colpa si trova nella violazione di regole di cautela dettata
dall’esperienza comune, oppure da apposite leggi o regolamenti. Stando alla lettera
dell’articolo 43 c.p., il delitto colposo si verifica quando l’evento che si realizza a causa di
una condotta negligente, imprudente imperita ovvero per violazione di leggi, regolamenti o
discipline.
15 - Gli elementi essenziali del delitto di calunnia: il dolo di calunnia e relativi esempi.
Il reato di calunnia trova la propria disciplina nell'articolo 368 del codice penale e si
configura qualora un soggetto, per mezzo di denuncia, querela, richiesta o istanza (incolpi
di un reato una persona di cui conosce l'innocenza o simuli a carico di quest'ultima le tracce
di un reato. Occorre precisare che la calunnia deve ritenersi configurabile sia quando il
reato è stato effettivamente commesso da altri e l'accusatore ne sia consapevole, sia
quando il reato è solo il frutto della fantasia di quest’ultimo. se Tizio non agisce con il dolo
diretto di calunnia, indicando con certezza Caio come autore del furto. Il suo coefficiente
psicologico è quello dolo eventuale. Ma se tizio denuncia caio accettando il richio che si
potesse trattare di una persona differente, in questo caso Tizio non può essere punito per
calunnia per mancanza del dolo diretto, come anche se Tizio dovesse vedere una sagoma
simile a Caio che sta perpetrando un furto e denuncia il fatto all’autorità. Anche se Tizio
non è certo che sia effettivamente Caio il colpevole ne fa il nome di quest’ultimo. Il reato di
calunnia deve considerarsi un reato plurioffensivo, in quanto l'oggetto della tutela
apprestata dall'articolo 368 c.p. dovrebbe essere ravvisato anche nella libertà
dell'innocente incolpato e nel suo onore. L'elemento soggettivo richiesto per la
configurabilità della calunnia è il dolo generico. Devono esserci, la coscienza e la volontà di
incolpare un innocente. La pena edittale prevista dal codice penale per il reato di calunnia è
quella della reclusione compresa tra un minimo di due anni e un massimo di sei anni.
L'articolo 368 c.p., tuttavia contempla anche delle ipotesi aggravate in cui la pena è
aumentata. In particolare, si tratta innanzitutto del caso in cui l'accusatore incolpi taluno di
un reato per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a
dieci anni o un'altra pena più grave. Il reato di calunnia è un reato procedibile d’ufficio.
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2 - Cosa sono le scriminati. In base all ‘art. 59 c.p. Le scriminanti o cause di giustificazione sono quelle circostanze che escludono la pena pur in presenza di un fatto di reato che, in teoria, sarebbe punibile. Le cause di giustificazione del reato sono situazioni di fatti normativamente descritte nel codice penale vigente. Esse sono: il consenso dell’avente diritto (art.50c.p.); L’esercizio di un diritto (art.51c.p.); l’adempimento di un dovere (art.51c.p.); la legittima difesa (art.52c.p.); l’uso legittimo delle armi (art.53c.p.); lo stato di necessità (art.54c.p.). Se sussistono I fatti di cui alle norme appena indicate, il soggetto che commette un fatto preveduto dalla legge come reato non è punibile. 3- Colpa impropria L’evento avviene a causa di un errore dell’agente, dipendente da sua colpa. Infatti, nelle ipotesi di errore sul fatto (articolo 47 c.p.p), ovvero di errore sulla presenza di una scriminante (articolo 59 c.p.) o di eccesso durante l’esercizio di una condotta che costituisce causa di giustificazione (articolo 55 c.p.), non vi è dolo poiché la rappresentazione non corrisponde al fatto e dunque non vi è una volontà in ordine al fatto realmente commesso. in relazione ai casi di cui agli arti 47, 59 e 55 c.p. l’evento è psicologicamente voluto, anche se per errore, che determina lo slittamento della responsabilità da dolosa a colposa. 4 - Colpa specifica. La colpa specifica, articolo 43 c.p., è connessa alla violazione di specifiche norme poste da legge, regolamento, ordini e discipline. Occorre verificare di volta in volta se le norme scritte esauriscano la misura della diligenza richiesta all’agente in una determinata situazione o si imponga il rispetto anche delle ulteriori, generiche, regole della prudenza, diligenza e perizia. Se, viceversa, la loro inosservanza risulta ininfluente allora non vi sarà colpa, perché nel caso concreto non svolgono alcuna funzione protettiva per il bene offeso, e dunque non sarebbero idonee per evitare l’evento. 5 - Concorso di reati Si ha concorso di reato quando da una pluralità di condotte si realizzano una pluralità di reati. Si ha concorso materiale di reati, dunque, quando un soggetto in tempo diversi realizza reati diversi. La disciplina del concorso materiale di reati si trova nell’articolo 71- c.p. e si applica tanto nei casi in cui si procede per una pluralità di fatti in un unico procedimento, il quale si conclude con un’unica sentenza, sia in caso di più reati per i quali sono stati avviati più procedimenti penali, conclusi con una pluralità di sentenze. In caso di concorso materiale di reati si applica la sommatoria delle pene inflitte per ciascun reato, nota anche come cumulo materiale. Si ha concorso formale di reati quando con una unica condotta (di azione od omissione) si violano una pluralità di norme giuridiche, che portano alla realizzazione di una pluralità di reati. 6 - Desistenza volontaria. L’Articolo 56 comma 3 c.p. disciplina l’ipotesi della desistenza volontaria. Si ha desistenza volontaria quando il colpevole volontariamente desiste dall’azione. In questi casi il legislatore non punisce il reo per delitto tentato. Quest’ultimo infatti risponderà solo per i fatti che di per sé costituiscono reato, ma non anche a titolo di tentativo per il reato che ha deciso volontariamente di abbandonare. 7 - Dolo d'impeto e dolo di proposito. Si ha dolo d’impeto quando l’agente nell’immediatezza, si rappresenta e vuole un determinato fatto di reato, e la decisione di commettere un reato sorge improvvisa e viene immediatamente eseguita, senza che vi sia alcun intervallo tra la formulazione del proposito criminoso e la sua attuazione. Contrariamente al dolo d’impeto, nel dolo di proposito la risoluzione criminale matura decorso un apprezzabile lasso di tempo. Il lasso di tempo che trascorre tra il momento in cui sorge la rappresentazione criminosa e la sua risoluzione in volontà (attraverso l’agire) si chiama premeditazione. Quindi una specie del dolo di proposito è la premeditazione,prevista come aggravante. La differenza tra le due forme di dolo appena prese in esame non è di poco conto, soprattutto sotto il profilo sanzionatorio. 8 - EVASIONE PROPRIA E IMPROPRIA: struttura delle fattispecie e casi esemplificativi? L’art 385cp è punito chiunque, essendo legittimamente arrestato o detenuto per un reato, evade. Con riferimento al primo comma , ai fini dell’ applicazione della norma il presupposto è che il soggetto sia sottoposto ad un vincolo di restrizione , individuate nel primo comma , nell’ arresto o nella detenzione , si tratta quindi di un reato proprio. Occorre che il soggetto sia fisicamente in uno stato di restrizione e sorveglianza. Il reato si consuma nel momento in cui il soggetto si sottrae completamente alla sfera di sorveglianza del soggetto pubblico. Si tratta di un reato istantaneo anche se dalla giurisprudenza viene qualificato come reato istantaneo ad effetti permanenti. Inoltre il comma 2 dell’ art 385 cp prevede due circostanze aggravanti. La prima quando l’ evaso usa minacce o violenze non solo verso le guardie carcerarie una anche verso soggetti terzi. L’altra aggravante è quella della più persone riunite e dell’ uso delle armi. L’ evasione impropria art 385 cp comma 3 prevede un ‘ ipotesi particolare di evasione ossia quella dell’ allontanamento della propria abitazione o da altro luogo di restrizione personale designato dall’ autorità giudiziaria. Anche l’evasione impropria è un reato istantaneo ad effetti permanenti, i quali cessano con il rientro del reo nel luogo di detenzione domiciliare .Si è discusso se si può applicare l’ attenuante su questo tipo di reato. All’ inizio si è esclusa l’ attenuante, oggi si ritiene che l’attenuante è ammissibile se l’ evaso dagli arresti domiciliari spontaneamente si costruisce e si presenta alla autorità giudiziaria che ha l’ obbligo di condurlo in carcere. 9 - EVASIONE E PROCURATA EVASIONE: struttura delle singole fattispecie e diversità tra le stesse? L’ art 386 comma 1 punisce chiuenque procura o agevola l’ evasione di una persona legalmente arrestata o detenuta x un reato , il comma 2 prevede un’ aggravante speciale se il fatto è commesso in favore di un condannato all’ ergastolo. Si tratta di un reato commune , a forma libera. presupposto del reato è che ci sia un’ evasione, se questa non avviene si potrà configurare il tentativo. Il comma 1 dell’art 386 descriva due modalità di condotte : 1) E’ la procurata evasione , il reato deve assumere un ruolo determinante nella preparazione immediate e nella esecuzione dell’ evasion. Ad esempio la guardia carceraria che da le chiavi al detenuto , le indica il percorso da seguire per uscire , organizza con altri il suo prelievo fuori dal carcere. 2) l’ altra condotta tipica è quella dell’ agevolazione , si ha quando si rende più facile la fuga , assicurando I supporti necessari per la sua realizzazione. Essa può essere commissiva ( la guardia carceraria che da le chiavi al detenuto), oppure omissiva ( la guardia che vede tizio scavalcare le mura del carcere e non da l’ allarme agevolando la fuga). La fattispecie è punita a titolo di dolo generico, per la cui configurazione è sufficiente la coscienza e volontà di agevolare o determinare l’ evasione di un soggetto arrestato o detenuto. Dalla lettura della norma rileviamo alcune aggravanti di natura oggettiva ( agevolare il condannato) e di natura soggettiva ( si agevolano i prossimi congiunti). 10 - Falsa testimonianza e false informazioni al pubblico ministero: struttura delle fattispecie e diversità trai due reati. la falsa testimonianza ai sensi dell’art 372 cp è il reato commesso da chi, deponendo come testimone innanzi all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato. è punito con la reclusione da due a sei anni”. Si tratta di un delitto contro l'amministrazione della giustizia posto a tutela del corretto funzionamento dell'attività giudiziaria, che intende assicurare, in particolare, la veridicità e la completezza della prova testimoniale quale mezzo idoneo a fondare il convincimento del giudice. Il reato di false informazioni al pubblico ministero viene identificato dall'articolo 371 bis del Codice Penale. In esso si specifica che tale reato si verifica nel momento in cui una persona dichiara il falso durante un procedimento penale, davanti alla richiesta del pubblico ministero (in Italia) o del procuratore della corte penale internazionale di fornire informazioni e dichiarazioni necessarie al proseguimento e allo sviluppo delle indagini. Oltre alle dichiarazioni false, viene compreso in questo reato anche il tacere, in maniera parziale o totale, ciò che si sa a proposito dei fatti per i quali viene richiesto l'intervento. La falsa testimonianza che è contemplata dall'articolo 372 c.p, Si tratta di una fattispecie criminosa diversa, dalle false informazioni al PM e non solo perché in questo caso la reclusione può arrivare fino a sei anni. Infatti, nel caso di falsa testimonianza, il momento consumativo rappresenta la fase del giudizio con le sue regole, mentre nel caso di false informazioni al pubblico ministero non si è ancora arrivati alla fase del dibattimento, e quindi il valore più importante che deve essere salvaguardato è costituito dalla tutela della legalità delle indagini e della loro corretta esecuzione. Insomma, i due reati sono diversi perché possono verificarsi unicamente in fasi diverse di un procedimento penale, ma anche perché possono dare vita a conseguenze diverse. Le condotte che hanno a che fare con la falsa testimonianza sono in grado di complicare gli accertamenti a proposito della responsabilità penale del soggetto imputato; quelle che hanno a che fare con le false informazioni al pubblico ministero, invece, riguardando in modo particolare le indagini sono in grado di influenzare soprattutto l'esito delle verifiche delle indagini stesse. Insomma, non si tratta ancora di decidere se una persona è colpevole o meno, ma solo se la persona deve essere sottoposta a processo. 11 - False informazioni al pubblico ministero: elementi essenziali e profili problematici. Il reato di false informazioni al pubblico ministero viene identificato dall'articolo 371 bis del Codice Penale. In esso si specifica che tale reato si verifica nel momento in cui una persona dichiara il falso durante un procedimento penale, davanti alla richiesta del pubblico ministero o del procuratore della corte penale internazionale di fornire informazioni e dichiarazioni necessarie al proseguimento e allo sviluppo delle indagini. Oltre alle dichiarazioni false, viene compreso in questo reato anche il tacere, in maniera parziale o totale, ciò che si sa a proposito dei fatti per i quali viene richiesto l'intervento. La pena prevista per il reato di false informazioni al pubblico ministero è la reclusione fino a quattro anni. Nel caso di rifiuto di informazioni la procedibilità è immediata, ma negli altri casi, il procedimento penale resta sospeso fino a quando non è pronunciata la sentenza di primo grado, ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con sentenza di non luogo a procedere o archiviazione. Il reato che si configura poiché può essere commesso solo da coloro i quali sono chiamati a rendere dichiarazioni alla polizia giudiziaria. Il dolo è generico, poiché la condotta penalmente rilevante, si sostanzia nel fornire volontariamente false informazioni, ossia raccontare fatti sui quali si indaga, in maniera diversa dalla realtà storica. 13 - Forme di dolo. Ai sensi dell’articolo 43 c.p. si ha dolo quando l’evento è preveduto e voluto dall’agente. L’evento può essere di due tipi: in senso materiale o in senso giuridico. L’evento in senso materiale coincide con la modifica realtà esterna come conseguenza della condotta umana. L’evento in senso giuridico invece si ha nei casi di reati formali o di pura condotta. In tali casi non si ha una modificazione esterna della realtà, ma la condotta dell’agente mette in pericolo il bene giuridico protetto dalla norma. Il dolo può assumere diversi gradi di intensità e diverse forme. Stabilire la forma del dolo è importante anche sotto il profilo della commisurazione della pena di cui all’articolo 133 c.p. Tra i parametri indicati dalla norma rientra l’intensità del dolo. Dall’analisi delle forme del dolo, una prima distinzione riguarda la coppia dolo diretto-dolo indiretto. All’interno del dolo diretto, troviamo il dolo diretto di primo grado e il dolo diretto di secondo grado. Il dolo diretto di primo grado è noto anche come dolo intenzionale e si ha in tutti i casi in cui vi è una perfetta rispondenza tra rappresentazione, volizione ed azione. Il dolo diretto di secondo grado, detto anche semplicemente dolo diretto, si ha nei casi in cui l’agente non ha come precipuo obbiettivo la realizzazione di quel determinato evento, ma si rappresenta e vuole un altro obbiettivo. L’evento diverso che si verifica oltre ad essere rappresentato è anche accettato da parte dell’agente il quale considera altamente probabile la sua verificazione. Il dolo indiretto, invece, detto anche dolo eventuale, si ha nei casi in cui l’agente non vuole l’evento ulteriore, ma accetta il rischio della sua verificazione, agendo al costo di produrlo. Pur di raggiungere il suo obbiettivo principale egli agisce al costo di produrre l’evento ulteriore 14 - Gli elementi della colpa. Il fondamento della colpa si trova nella violazione di regole di cautela dettata dall’esperienza comune, oppure da apposite leggi o regolamenti. Stando alla lettera dell’articolo 43 c.p., il delitto colposo si verifica quando l’evento che si realizza a causa di una condotta negligente, imprudente imperita ovvero per violazione di leggi, regolamenti o discipline. 15 - Gli elementi essenziali del delitto di calunnia: il dolo di calunnia e relativi esempi. Il reato di calunnia trova la propria disciplina nell'articolo 368 del codice penale e si configura qualora un soggetto, per mezzo di denuncia, querela, richiesta o istanza (incolpi di un reato una persona di cui conosce l'innocenza o simuli a carico di quest'ultima le tracce di un reato. Occorre precisare che la calunnia deve ritenersi configurabile sia quando il reato è stato effettivamente commesso da altri e l'accusatore ne sia consapevole, sia quando il reato è solo il frutto della fantasia di quest’ultimo. se Tizio non agisce con il dolo diretto di calunnia, indicando con certezza Caio come autore del furto. Il suo coefficiente psicologico è quello dolo eventuale. Ma se tizio denuncia caio accettando il richio che si potesse trattare di una persona differente, in questo caso Tizio non può essere punito per calunnia per mancanza del dolo diretto, come anche se Tizio dovesse vedere una sagoma simile a Caio che sta perpetrando un furto e denuncia il fatto all’autorità. Anche se Tizio non è certo che sia effettivamente Caio il colpevole ne fa il nome di quest’ultimo. Il reato di calunnia deve considerarsi un reato plurioffensivo, in quanto l'oggetto della tutela apprestata dall'articolo 368 c.p. dovrebbe essere ravvisato anche nella libertà dell'innocente incolpato e nel suo onore. L'elemento soggettivo richiesto per la configurabilità della calunnia è il dolo generico. Devono esserci, la coscienza e la volontà di incolpare un innocente. La pena edittale prevista dal codice penale per il reato di calunnia è quella della reclusione compresa tra un minimo di due anni e un massimo di sei anni. L'articolo 368 c.p., tuttavia contempla anche delle ipotesi aggravate in cui la pena è aumentata. In particolare, si tratta innanzitutto del caso in cui l'accusatore incolpi taluno di un reato per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni o un'altra pena più grave. Il reato di calunnia è un reato procedibile d’ufficio.

16 - Gli atti idonei ed univoci nel tentativo Dalla lettura dell’articolo 56 c.p. si evince che il delitto tentato si impernia su due elementi oggettivi: gli atti idonei ed univoci, diretti a commettere un delitto. Il requisito dell’idoneità è collegato agli atti compiuti, i quali devono avere una propria efficacia lesiva per essere ritenuti riconducibili nell’ambito del delitto tentato. L’idoneità si accerta attraverso un giudizio c.d. ex ante, cioè se quella condotta avrebbe portato sul piano causale, in astratto, alla verificazione di quell’evento. al fine di evitare eventuali problemi di natura interpretativa, accanto al requisite dell’idoneità il legislatore colloca quello dell’univocità degli atti. Questi ultimi, infatti, per come vengono posti in essere devono indirizzare ex sé verso la realizzazione di un reato. In altre parole essi devono evidenziare, in base alla comune esperienza, quale delitto erano diretti a commettere. Il loro accertamento deve essere fatto ex post, cioè attraverso una analisi della scena del crimine dal quale ricavare a quale delitto gli atti miravano. Ad ogni modo gli atti univoci rappresentano un dato oggettivo, ossia la direzione della condotta nella sua fase esecutiva. 17 - I concetti di interesse e vantaggio nella responsabilità da reato degli enti. L’art. 5 co. 1 d.lgs. 231 del 2001, collegando la responsabilità degli enti ai «reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio», mira a coniugare l’efficacia preventiva della sanzione con il rispetto del divieto di responsabilità per fatto altrui. Ciò in quanto la formula legislativa traduce in termini normativi il rapporto di immedesimazione organica tra autore del fatto ed ente 18 - I criteri di imputazione delle circostanze. Le attenuanti generiche sono circostanze non espressamente prevedute dalla legge, che attengono alla gravità del reato e/o alla capacità a delinquere dell’ agente, delle quali il giudice deve tenere conto nell’ attività di commisurazione della pena. Caso di soggetto già recidivo che commetta taluno dei delitti gravi e di particolare gravità ( es omicidio , strage, sequestro di persona a fini estorsivi) per il quale debba essere applicata una pena inferior a 5 anni ,le attenuanti generiche non potranno essere concesse. Il secondo comma dell'art. 59 cp che, recita: "le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa". 19 - i delitti di calunnia e simulazione di reato: contenuti, diversità e similitudini. Il reato di calunnia trova la propria disciplina nell'articolo 368 del codice penale e si configura qualora un soggetto, per mezzo di denuncia, querela, richiesta o istanza (incolpi di un reato una persona di cui conosce l'innocenza o simuli a carico di quest'ultima le tracce di un reato. Occorre precisare che la calunnia deve ritenersi configurabile sia quando il reato è stato effettivamente commesso da altri e l'accusatore ne sia consapevole, sia quando il reato è solo il frutto della fantasia di quest’ultimo. la simulazione di reato, che si ha quando (art. 367 c.p.) taluno, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’Autorità Giudiziaria o ad altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, afferma falsamente essere avvenuto un reato, o simula le tracce di un reato, la cui credibilità è tale da far iniziare un procedimento penale volto ad accertarlo: è il caso di chi denuncia di essere stato derubato del denaro incassato per conto del datore di lavoro. Si punisce con la reclusione da 1 a 3 anni. La differenza fra calunnia e simulazione di reato sta nel fatto che, mentre con la calunnia si accusa di un reato una persona che il calunniatore sa essere innocente, con la simulazione di reato l’accusa è rivolta contro ignoti. La calunnia differisce dalla simulazione di reato perché implica l’indicazione della persona incolpata. 20 - I modelli organizzativi Con l’entrata in vigore del Dlgs. 231/2001 l’ente o la persona giuridica può rispondere di un reato commesso da un soggetto appartenete alla sua struttura organizzativa; il criterio soggettivo di imputazione stabilisce che i reati- presupposto devono essere stati commessi dalle persone in posizione di vertice, gli apicali (art. 5 c.1 lett. a) o dai soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei primi (art. 5 c.1 lett. b). In particolare se il reato è stato commesso da un soggetto in posizione apicale, l’ente non risponde se prova i requisiti previsti all’art. 6 c.1 Dlgs. 231./2001, ossia: di aver adottato un efficace modello organizzativo; di aver attribuito la vigilanza sul medesimo ad un organo interno dotato di poteri autonomi di iniziativa e controllo; che la persona abbia commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello; non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo, In questi casi l’esenzione dalla responsabilità deve essere provata dall’ente stesso, rispettando tutte le prescrizioni appena elencate. 21 - Imputabilità e minore età. La mancanza di capacità del minore di 14 anni è presunta dalla legge e ciò in quanto il legislatore ritiene che un soggetto che non abbia raggiunto tale età non ha la maturità adatta per capire il significato delle proprie azioni, cosi come il valore di bene cardine protetti dalle norme penali. Ad ogni modo, il minore di anni 14 può essere dichiarato socialmente pericoloso (222 c.p.).La misura attualmente applicabile in tal caso è il suo collocamento in comunità. L'imputabilità del maggiore di 14 anni ma minore di 18 è invece stabilita caso per caso. 22 - Imputabilità e ubriachezza. Ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p., gli unici casi in cui lo stato di ubriachezza o assunzione di sostanze stupefacenti rileva ai fini dell’esclusione dell’imputabilità sono quelli inerenti l’ipotesi del caso fortuito e forza maggiore. Se, però, l’ubriachezza non deriva da caso fortuito o forza maggiore il soggetto viene considerato pienamente imputabile (art. 92 comma 1 c.p.). Il legislatore prevede una circostanza aggravante nell’ipotesi di reati commessi sotto effetto di alcool o sostanze stupefacenti. E’ il caso in cui il soggetto si preordina un simile stato volontariamente per commettere un reato oppur be per prepararsi una scusa. In tali casi il legislatore considera la condotta del soggetto agente più grave, poiché manifestazione di una maggiore capacità a delinquere. Un caso particolare rappresenta, tuttavia, l’ipotesi in cui il soggetto agente si trova in uno stato di cronica intossicazione prodotta da alcool o sostanze stupefacenti. Trattasi delle ipotesi in cui un soggetto perde le proprie capacità psichiche a causa del continuo utilizzo di tali sostanze. In tali casi si applicano le disposizioni in tema di stato di infermità e semi infermità di cui agli artt. 88 e 89 c.p. 22 - Imputabilità e stati emotivi e passionali. L'art. 90 c.p. nega ogni rilevanza agli stati emotivi e personali, ossia a quelle situazioni che oggettivamente creano uno stato di turbamento psichico nel soggetto agente e che naturalisticamente escludono la capacità di intendere e di volere. Anche se in concreto diminuiscono o escludono la capacità naturalistica di intendere e volere tali condizioni non rilevano penalmente ai fini dell’esclusione dell’imputabilità. 23 - Il consenso dell'avente diritto Il consenso dell’avente diritto(art.50c.p.)è una delle cause di giustificazione del reato. Il consenso del titolare del bene o del diritto protetto dalla norma esclude la illiceità di un fatto che normalmente arrecherebbe offesa a quel bene o a quel diritto in quanto viene a priori a cadere la possibilità di un danno. Il consenso a norma dell’art. 50 deve: avere a oggetto un diritto disponibile; essere personale; essere specifico; essere prestato validamente dal soggetto capace e titolare di tale diritto; sussistere al momento del fatto. 24 - Il concorso anomalo di persone nel reato L’articolo 116 c.p. propone la disciplina del reato realizzato dall’esecutore del reato, diverso da quello voluto dagli altri concorrenti. Mentre questi ultimi vogliono la realizzazione di un reato per cui tutti sono d’accordo e partono per la su realizzazione, taluno di loro ne realizzano uno diverso da quello voluto da tutti. 25 - Il danneggiato dal reato. L'individuazione del soggetto a cui si è arrecato danno è rilevante agli effetti delle conseguenze dell'illecito penale e quindi ai fini delle restituzioni, riparazioni e dei risarcimenti del danno prodotto dal reato. La persona del danneggiato può anche non coincidere con quella del soggetto passivo del reato che è la persona offesa (titolare del bene protetto). Danneggiato è infatti chi subisce il danno derivante dal reato. Il danneggiato può esercitare l'azione civile per il risarcimento anche nel procedimento penale costituendosi parte civile (74 c.p.p). 12 –Il delitto di Favoreggiamento personale : struttura della norma e casi esemplificativi? Il delitto di favoreggiamento personale, ( art 378 cp) punisce chiunque aiuta taluno a eludere le investigazioni dell’ autorità. Abbiamo due figure autonome di reato , 1) il favoreggiamento personale in relazione ai delitti puniti con la pena dell’ ergastolo o della reclusione ,2) il favoreggiamento in occasione di reati di natura contravvenzionale. Viene riconosciuta dalla giurisprudenza la punibilità a titolo di favoreggiamento personale del mendacio alla polizia giudiziaria. La norma tutela dunque le attività di investigazione e ricerca dei colpevoli di reati. Quindi la norma mira ad evitare comportamenti volti ad eludere le investigazioni e dunque a favorire che persone che hanno commesso dei fatti penalmente rilevanti possano sfuggire alla giustizia penale. Il reato per cui si svolgono le investigazioni e si chiede la collaborazione dei cittadini deve essere effettivamente compiuto e non solo ipotizzato. Si tratta di un reato di pericolo, con la conseguenza che ai fini della sua integrazione non occorre che le investigazioni da parte dell’ autorità giudiziaria siano state effettivamente fuorviate. Per alcuni il favoreggiamento si configura se il reato presupposto è stato realizzato in tutti I suoi elementi( obiettivi e subbiettivi). Per altri invece è sufficiente che si tratti di un favoreggiamento di un fatto tipico a prescindere dall’ esistenza o meno di cause di giustificazione o dell’ elemento psicologico. 26 - Il delitto di falsa testimonianza: struttura, dolo e concorso di persone nel reato. la falsa testimonianza è il reato commesso da chi, deponendo come testimone innanzi all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato. Si tratta di un delitto contro l'amministrazione della giustizia posto a tutela del corretto funzionamento dell'attività giudiziaria. Le forme con le quali la falsa testimonianza può manifestarsi sono tre:affermazione del falso, negazione del vero, reticenza Il delitto in esame si può realizzare sia mediante condotte commissive che omissive. Nel primo caso il testimone narra fatti non veri o né tace alcuni. Nel secondo invece quando il testimone non risponde, violando dunque l’obbligo gravante su di lui. Le condotte sono equivalenti e dunque è sufficiente la realizzazione di una sola di esse ai fini della configurazione della fattispecie. Il reato è punito a titolo di dolo e consiste nella coscienza e volontà di negare il vero, affermare il falso, nascondere in tutto o in parte ciò che si sa ecc. Si applica la causa di non punibilità di cui all’articolo 384 c.p., Il reato può assumere anche forma concorsuale, quando sono coinvolti più persone. Può assumere la qualità di concorrente anche il difensore nelle ipotesi in cui induce taluno a fornire notizie false all’autorità giudiziaria. il reato è unico quando la stessa falsa testimonianza viene reiterata più volte nella stessa fase del processo, anche se rilasciata a giudici diversi (es. nei casi di mutamento dei collegi). • Integra, invece, una pluralità di reati la falsa testimonianza realizzata dinanzi a più giudici in fasi deverse del giudizio (es. in primo grado e poi in secondo). 27 - Il dolo nei delitti tentati Parte della dottrina ritiene che nei delitti tentati è configurabile solo il c.d. dolo diretto, laddove, viceversa, non vi è spazio per la configurabilità del dolo eventuale. Ciò in quanto la stessa struttura della norma, nella parte in cui parla di “ atti diretti a ”evidenziare la volontà del legislatore di punire solo le condotte che evidenziano ex se una determinata direzione anche del coefficiente psicologico. T ale posizione non è tuttavia pacifica in dottrina. Altri autori osservano che il delitto tentato ha la stessa struttura del delitto consumato con il quale si coniuga. 28 - Il giudizio sulle circostanze. Laddove ineriscano al reato più circostanze, aggravanti ed attenuanti, il giudice procederà al c.d. giudizio di bilanciamento, ovvero prenderà in considerazione le sole aggravanti o le sole attenuanti, a seconda che ritenga prevalenti le une o le altre, e determinerà i correlativi aumenti o le correlative diminuzioni di pena. Nel caso in cui, tuttavia, il giudice non ritenga prevalenti né le aggravanti né le attenuanti determinerà la pena per il reato comune commesso senza tenere conto né delle une né delle altre 29 - Il grado della colpa. L’articolo 133 c.p. nell’elencazione degli elementi utili per la valutazione della gravità del reato agli effetti della commisurazione della pena, inserisce l’intensità del dolo e il grado della colpa. Nella graduazione della risposta sanzionatoria ai fini della determinazione del grado della colpa il giudice dovrà tener conto del livello di inosservanza tenuta dall’agente. Egli dovrà, in primis, stabilire se la condotta osservante avrebbe potuto evitare l’evento. In secondo luogo, dovrà stabilire il livello* di inosservanza tenuta dall’agente al fine di graduare la colpa al caso concreto, riflettendola nella sanzione. Più sarà alto il grado della colpa più la pena tenderà verso il massimo edittale e viceversa 30 - Il reati omissivi. Nei reati di omissione si punisce per qualcosa che non si è fatto, ma per la quale vigeva un obbligo di fare. L’obbligo deve scaturire da una fonte giuridica. Dunque il reato omissivo consiste in un “non facere” del soggetto. Per aversi reato in tal caso non è sufficiente la semplice inerzia da parte del soggetto, essendo necessario che egli ometta di compiere un’azione che per legge aveva l’obbligo di compiere. Un esempio è dato dall’omissione di soccorso. 31 - Il mandato di arresto europeo Il mandato di arresto europeo consiste in una decisione giudiziaria emessa da una autorità di uno Stato membro dell’Unione Europea, denominato stato membro di emissione, in vista dell'arresto e della consegna di una persona da parte di altro Stato membro (denominato Stato membro d'esecuzione) al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie in materia penale o dell'esecuzione di una pena o misura sicurezza privativa della libertà personale. Essa si sostituisce all’attuale sistema di estradizione, esi applica ai reati commesso successivamente al 7 agosto 2002, 32 - Il medesimo disegno criminoso. Il medesimo disegno criminoso rappresenta, oggi, l’unico criterio per la configurazione ed applicazione dell’istituto del reato continuato. In relazione ad esso si sono affermate varie teorie in dottrina.

51 - L'analogia in materia penale: è il meccanismo con il quale determinate casistiche, non specificatamente disciplinate normativamente, sono regolate secondo la normativa che disciplina casi simili (analogia legis) o in base ai principi desumibili dall'ordinamento giuridico (analogia iuris). Nell'ambito del diritto penale il meccanismo giuridico dell'analogia trova un ostacolo nel necessario rispetto del principio di legalità e del suo corollario costituito dal principio di tassatività. L'esclusione dell'applicazione dell'analogia (sia legis che iuris) nel diritto penale, si desume, poi, dagli artt. 1 e 199 del cp, a mente dei quali nessuno può essere sottoposto a pena o a misura di sicurezza se non sulla base di una norma di legge e dall'art. 25 della Cost secondo cui: "nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fato commesso". Nelle disposizioni preliminari al codice civile, all’ articolo 14 delle c.d. preleggi, si legge espressamente che “ in materia penale l’analogia è vietatai n malam partem. 52 - L'azione civile nel processo penale. Le disposizioni inerenti al risarcimento del danno da reato trovano una serie di riscontri nelle disposizioni del codice di procedura penale. L’articolo 74 e ss c.p.p. disciplina l’esercizio dell’azione civile nel processo penale. Infatti, l’azione civile può essere esercitata all’interno del processo penale, e ciò al fine di garantire il principio dell’economia del giudizi, nonché per evitare possibili contraddizioni tra giudicati. L’articolo 651 c.p.p. stabilisce che la sentenza penale irrevocabile fa stato, e dunque ha autorità di cosa giudicata, anche nel processo civile o amministrativo. La conseguenza è che, una volta stabilita la responsabilità in sede penale, essa non può più essere messa in discussione in sede civile. Pertanto, in sede civile il giudice dovrà limitarsi a quantificare il danno prodotto dal reato, cui sussistenza è stata già accertata in sede penale. 53 - L'eccesso colposo E’ un’ipotesi di errore sulla causa di giustificazione del reato. L’eccesso colposo, di cui all’articolo 55 c.p., si ha quando il soggetto va oltre quella che è la proporzione interna prevista dalla norma permissiva, quindi x aversi occorre che l’ attività posta in essere sia iniziata nell’ esercizio di un diritto o nell’ adempimento di un dovere , si siano superati, per colpa , i limiti imposti dalla legge e dall’ ordine. La volontà deve essere quella di difendere un un diritto proprio o altrui dal pericolo di attuale di un’offesa ingiusta , per colpa devono essere stati superati I limiti della proporzionalità tra difesa e offesa. L’errore di cui all’art. 55 c.p. riguarda i limiti della risposta che deve essere data per far fronte alla fonte di pericolo (quando si eccede con quest’ultima). 54 - L’estradizione L'art.13 c.p. disciplina l’istituto dell’estradizione, il quale mira ad assicurare la presenza del reo nel territorio dello Stato che intenda procedere penalmente contro di lui. L'istituto si poggia sulla collaborazione internazionale tra stati. La sua ammissibilità è subordinata alla doppia incriminabilità (fatto previsto come reato sia per la legge straniera che per quella italiana). L’estradizione è esclusa se la richiesta riguarda la commissione di reati politici commessi dallo straniero che gode dello status di rifugiato (art.10 Cost.) o dal cittadino italiano (art.26 Cost.). L'estradizione è esclusa anche quando la sua concessione esporrebbe l'estradato all'inflazione di pene non previste dall’ ordinamento penale italiano, come la pena di morte. 55 - L'errore sulle scriminanti. L’errore sulle scriminanti è disciplinato dall’art.59 il qual conformemente alla disciplina dettata per l’errore sul fatto, stabilisce che : “se l’agente ritiene per errore che esistevano circostanze di esclusione della pena queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia se si tratta di errore determinato da colpa la punibilità non è esclusa quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo“.ad esempio:tizio, camminando di notte lungo una strada solitaria , viene avvicinato da un estraneo che gli vuole chiedere un’informazione; essendo un tipo particolarmente autosuggestionabile crede di essere aggredito e lo uccide .In questo caso la scriminante della legittima difesa non esiste, perchè tizio erroneamente crede di essere aggredito;tuttavia sarebbe eccessivo incriminare costui per omicidio, perchè manca il dolo , cioè la volontà di uccidere ; quindi dal momento che l’ intenzione di tizio era unicamente quella di difendersi; la fattispecie viene inquadrata nell’ ambito dell’ omicidio colposo. 56 - L'errore sul fatto. Dalla lettura dell’art. 47 comma 1 c.p. emerge che l’errore di rappresentazione del fatto che costituisce il reato esclude sempre la punibilità a titolo di dolo, non esclude la punibilità per un reato diverso. Dalla lettura superficiale dell’ art 47 potrebbe indurci ad un equivoco e far pensare che qualsiasi errore di fatto escluda la punibilità ; ovviamente non è cosi , perchè è palese che se tizio ruba la macchina di caio pensando che sia di sempronio verrà ugualmente punito per il reato di furto. Occorre allora precisarequale errore di fatto escluda la punibilità , e a quali condizioni. Dall’articolo 47 c.p. si ricava infatti che se vi è una rappresentazione erronea della realtà, anche a volontà sarà viziata. Il fatto che si realizza non è voluto, perché la volontà teneva a commettere un fatto diverso da quello realizzato. 57 - L'errore indotto L’articolo 48 c.p. prevede l’ipotesi del c.d. errore indotto. Si ha errore indotto quando il soggetto agente viene tratto in inganno da un altro soggetto. In questo caso, ai sensi dell’art. 48 c.p., del fatto commesso verrà punito il soggetto che determinato la persona ingannata a commettere il fatto previsto come reato. Ciò si comprende nel fatto che al soggetto agente manca il dolo. Viceversa, l’ingannatore agisce con coscienza e volontà di commettere il reato e utilizza l’ingannato quale strumento per compierlo. Pertanto, l’autore materiale risponderà penalmente se il fatto è preveduto dalla legge anche come delitto colposo. Peraltro, trova applicazione la disciplina dell’errore inescusabile, nelle ipotesi in cui chiunque al posto del soggetto agente sarebbe caduto nello stesso errore 58 - L'errore su di un elemento specializzante. Secondo l’articolo 47 comma 2 c.p.:l’errore sul fatto che costituisce reato non esclude la punibilità per un reato diverso. La ratio dell’ errore sul fatto come causa di esclusione della colpevolezza , va ricercato nella considerazione che esso , escludento l’ elemento soggettivo del reato ( quanto meno il dolo),fa venir meno uno degli elementi specializzanti ,strutturali , essenziali dell’ illecito penale. C.p l’errore sul fatto che costituisce reato non esclude la punibilità per un reato diverso. 59 - L'errore sulla legge extra penale L’articolo 47 comma 3 c.p. afferma che “l’errore su una legge diversa da quella penale esclude la punibilità, quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisce reato”. L’errore sulla legge extrapenale deve comunque cadere su di un fatto. Anche in questo caso l’errore sul diritto che qualifica il fatto esclude certamente l’imputazione a titolo di dolo, ma non anche quella per colpa ove il fatto sia preveduto dalla legge come reato. L’errore sul fatto che costituisce un determinate reato non esclude la punibilità per un reato diverso. Sono norme non integratrici tutte le altre norme extra penali es: le norme sulla proprietà che consentono di identificare il concetto di altruità della cosa nel reato di furto. 60 - l'esercizio di un diritto Nel diritto penale , l’esercizio di un diritto è una causa di giustificazione prevista all’ art 51 del codice penale italiano: L’ esercizio di un diritto o l’ adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità , esclude la punibilità. Non può quindi essere punito chi nell’esercizio di un diritto , compia atti o fatti che integrino una fattispecie preveduta dalla legge come reato.. Il diritto può avere qualsiasi fonte: ad esempio legge, regolamento, una sentenza, un delibera, un contratto ecc. Ciò che conta è che si tratti di una fonte giuridica riconosciuta dall’ordinamento giuridico dello Stato italiano. La ratio va ricercata nel principio di non contraddizione dell’ ordinamento giuridico. 61 - L'illecito oggettivo. E’ l’ elemento psicologico richiesto dall’ ordinamento per la commissione di un reato , quali dolo, colpa, e preterintenzione. E’ necessario per la sussistenza del reato il nesso psicologico tra il soggetto attivo e l’ evento lesivo. Il verificarsi dell’ evento deve potersi imputare necessariamente alla volontà del soggetto agente. Il comportamento che costituisce l’ illecito può essere commissivo ( ossia un’ azione), quando viola un obbligo o dovere negativo ( di non fare),, oppure omissivo ( ossia un’ emission), quando invece viola un obbligo o dovere positive ( di fare o di dare). Il cotrasto tra il comportamento e la norma primaria prende il nome di atigiuridicità. L 'evento è posto a carico dell'agente indipendentemente dal dolo o dalla colpa, che possono esserci o meno. Condotta ed evento devono comunque essere legati da un nesso di causalità. 62 - L'irretroattività delle norme penali. L’articolo 25 Cost. nella sua prima proposizione afferma che “nessuno può essere punito se non in forza di una legge ”: la seconda parte della norma richiede che ai fini della applicazione della legge penale occorre che la stessa sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Il principio di irretroattività va a garanzia del cittadino. Con riferimento alle norme penali di favore, invece, la legge più favorevole si può applicare retroattivamente a soggetti che per lo stesso fatto (non più punibile) sono stati puniti nel passato. 63 - L’imputabilità. L'imputabilità (art. 85 c.p.) è il presupposto giuridico per l'affermazione della responsabilità penale in ordine al reato commesso e dunque coincide con la capacità normale di autodeterminazione L'esclusione dell'imputabilità conduce invece a pronuncia di sentenza di assoluzione (530 c.p.p). Anche se il concetto di imputabilità accolto nel nostro codice è un concetto normativo, ciò non significa che esso prescinde totalmente dal riferimento naturalistico. Tra le cause che escludono l’incapacità di volere il codice penale elenca le seguenti categorie: minore età; vizio di mente; cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti; l’ubriachezza; Il sordomutismo 64 - L'infermità mentale L'art. 88 c.p. esclude o diminuisce l’ imputabilità per infermità da quale derivi stato mentale tale da escludere diminuire la capacità di intendere e di volere, nella commissione di fatti costituenti reati. Tale condizione deve esistere al momento del fatto e che vi sia il nesso di causalità , se il vizio di mente è totale l’ imputato viene prosciolto e ricoverato presso l’ ospedale psichiatrico se riconosciuto socialmente pericoloso. Quindi per i reati compiuti da tali persone è previsto il ricovero in ospedali giudiziari per una durata massima fino a 9 anni, se essi sono socialmente pericolosi. Diverso è il c.d. vizio di mente parziale, che determina nel colpevole uno stato di mente tale da scemare la capacità di intendere e volere senza escluderla, esso comporta una diminuzione della pena a cui si aggiunge la misura di sicurezza se il soggetto è ritenuto siocialmente pericoloso. In tali casi si parla si semi-infermità, la quale rappresenta una circostanza attenuante personale 65 - L’indulto. E’ un atto di clemenza, adottato dal Parlamento, che condona la pena, in tutto o in parte, o la commuta in una pena di specie diversa. In sintesi è un provvedimento generale che causa l’ estinzione della pena , esso è ispirato , in origine , a ragioni di opportunità politica e pacificazione sociale. Per l’applicazione dell’indulto è competente il Giudice dell’esecuzione, il quale procede senza formalità, secondo la procedura de plano prevista anche per l'amnistia. L’indulto non estingue le pene accessorie. 66 - L’inosservanza di pene accessorie: struttura e contenuti della fattispecie L’art 389 c.p. dice che è punito chiunque, avendo riportato una condanna da cui consegue una pena accessoria, trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti tali pene. Il secondo comma dice che è punito nello stesso modo chi trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti ad una pena accessoria provvisoriamente applicate. Si tratta di un reato proprio che può essere commesso solo da chi è stato condannato con sentenza definitive ed una pena accessoria. La norma mira a tutelare l’adempimento di tutte le pene accessorie comminate in seguito ad un processo penale definito in via definitive, ovvero le pene accessorie inflitte in via cautelare ed in via provvisoria. Ad Es la pena accessoria che viene applicate automaticamente nei casi di condanna di delitto di bancarotta fraudolenta, ossia quella del divieto di ricoprire incarichi dirigenziali nelle persone giuridiche per 10 anni. Il condannato è obbligato a dimettersi immediatamente dai suoi incarichi, se però, per eluderlo, nomina in sua vece un suo parente continuando di fatto a svolgere le sue funzioni, vi sarà un’ipotesi di concorso di persone nel delitto di cui all’art 389 c.p.. 67 - L’obblazione. Oblazione nel diritto processuale penale italiano (artt. 162 e 162 bis c.p.) è una causa di estinzione del reato limitata alle contravvenzioni: consiste nel pagamento di una somma di denaro pari a un terzo del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge come pena per le contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda, ovvero pari alla metà del massimo, quando si tratti di contravvenzione punita alternativamente con l'arresto o con l'ammenda. Il pagamento di tale somma estingue il reato. L’oblazione può essere obbligatoria o facoltativa: la prima nell’ ambito delle contravvenzioni mentre la seconda in alternative all’ arresto o all’ ammenda ed alla rimessa alla valutazione del giudice. Gli organi competenti sono il giudice dibattimentale ( monocratico o di pace ) e il GIP. 68 - L'organismo di vigilanza. L’organismo di vigilanza, organo interno dotato di poteri autonomi di iniziativa e controllo, si presenta di solito nella forma di un organo collegiale, esso vigila sulla responsabilità degli enti , per reati commessi nell’ interesse o vantaggio a favore di quest’ ultimi. Previsto dall’ art 6 , comma 1, lettera b , del decreto legislativo 8 giugno 2001 ,n 231, e deriva da disposizioni dell’ unione europea e si rifà ai compliance programme di stampo anglosassone. Le caratteristiche fondamentali dell’organismo di vigilanza sono l’autonomia e l’indipendenza, la professionalità e la continuità d’azione. L’organismo è necessario nelle imprese medio-grandi, mentre invece in quelle piccole le sue funzioni spettano direttamente all’organo dirigente (cda).

69 - L'omissione di referto. Nel reato di omissione di referto, l'obbligo di riferire si configura per la semplice possibilità che il fatto presenti i caratteri di un delitto perseguibile di ufficio, secondo un giudizio riferito al momento della prestazione sanitaria in relazione al caso concreto, a differenza di quanto ricorre per la fattispecie di omessa denuncia, dove rileva la sussistenza di elementi capaci di indurre una persona ragionevole a ravvisare l'apprezzabile probabilità dell'avvenuta commissione di un reato, posto che, nell'illecito previsto dall'art. 365 cod. pen., la comunicazione fornisce, per vicende riguardanti la persona, elementi tecnici di giudizio a pochissima distanza dalla commissione del fatto, insostituibili ai fini di un efficace svolgimento delle indagini e del rispetto dell'obbligo di esercitare l'azione penale; ne consegue che il sanitario è esentato dall'obbligo di referto solo quando abbia la certezza tecnica dell'insussistenza del reato. 70 - L'omessa denuncia da parte del pubblico ufficiale e dell'incaricato di un pubblico servizio. Nell’ambito dei delitti contro l’amministrazione sono previsti una serie di reati di natura omissiva, attraverso i quali il legislatore punisce particolari categorie di soggetti che hanno un obbligo specifico di attivarsi, sia per le qualità che rivesto sia nell’ambito dell’espletamento dei propri doveri professionali. L'omessa denuncia di reato è un reato che viene punito dal Codice Penale e che può configurarsi in varianti differenti a seconda di chi lo commette: si va dall'omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale all'omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio, passando per l'omessa denuncia di reato da parte del cittadino e l'omessa denuncia aggravata. L'omessa denuncia da parte di un pubblico ufficiale, art.361cp si verifica nel momento in cui un pubblico ufficiale ha notizia di un reato a causa delle proprie funzioni o nell'esercizio delle stesse. è punito con la multa da trenta euro a cinquecentosedici euro. La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria U'incaricato di un pubblico servizio,art 362 cp poi, commette il reato di omessa denuncia nel caso in cui non denunci qualsiasi tipo di reato, di cui sia venuto a conoscenza a causa o nell'esercizio del proprio servizio, a meno che non si tratti di reati punibili solo in conseguenza della presentazione di una querela da parte della vittima. è punito con la multa fino a centotre euro (2). Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa [né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico. L'omessa denuncia aggravata, infine, è un'omessa denuncia di reato da parte di un incaricato di pubblico servizio o di un pubblico ufficiale per un delitto contro la personalità dello Stato. 71 - L'uso legittimo delle armi. L’art. 53 c.p. stabilisce che: ferme la disciplina dell’esercizio di un diritto, dell’adempimento di un dovere e della legittima difesa”, non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere al dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica .Nell’ambito dei suoi poteri decisori, il pubblico ufficiale non solo può utilizzare egli stesso le armi, ma può dare un tale ordine ai propri sottoposti o anche a terzi. Ovviamente, non tutte le funzioni pubbliche hanno l’esigenza di ricorrere all’uso di armi (si pensi ai notai, ai parlamentari, agli ufficiali dello stato civile ecc.), ma deve trattarsi di doveri d’ufficio riguardanti la tutela dell’ordine pubblico, i compiti della polizia di sicurezza, polizia giudiziaria ecc. (ad esempio, arma dei carabinieri, polizia, guardia di finanza ecc.) 72 - La cooperazione colposa. L’articolo 113 c.p. dispone che “ nel delitto colposo, quando l’evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso ”. Non vi è intento , ma le condotte vanno a costituire una concausa nell’ evento illecito, dato dall’imperizia , negligenza ,imprudenza ( condotte colpevoli). Quindi la cooperazione colposa indica la modalità concorsuale di commissione del reato colposo ( anche se parte della dottrina esclude , sulla scorta del tenore letterale dell’ art 113 cp che la cooperazione colposa possa configurarsi con riferimento alle contravvenzioni). 73 - La concezione psicologica della colpevolezza In dottrina si riscontrano varie teoria in ordine alla colpevolezza. Ognuna di essa risente dell’impostazione metodologica e delle premesse di fondo da cui si muove. Una prima teoria è quella nota sotto il nome di concezione formale (o psicologica) della colpevolezza. Secondo tale teoria è la legge che determina quali sono i fatti penalmente rilevante. Quale accadimento esteriore, il reato può essere commesso da chiunque, imputabile o non imputabile, sia sotto il profilo oggettivo sia sotto il versante soggettivo. La colpevolezza sta infatti nella fattispecie, cioè nella descrizione legale. E’ il legislatore che descrive il fatto, così come è lo stesso legislatore a stabilire se, ai fini della sua configurazione, occorre il dolo o la colpa. Pertanto, dolo e colpa devono sempre essere accertati attraverso una analisi obbiettiva del fatto, a prescindere da chi è l’autore dello stesso (imputabile o non imputabile). Dal loro accertamento in relazione a come si manifesta il fatto si può dire che l’autore ha agito con un minimo di colpevolezza. 74 - La concezione normativa della colpevolezza La concezione normative della colpevolezza , individua il fondamento della colpevolezzaal di fuori dell’ elemento psicologico, infatti , viene vista come un rimprovero per il cattivo uso dell’imputabilità da un soggetto capace di intendere e di volere, che commette un reato. A secondo dal grado di volontà con cui l’autore ha agito si può determinare anche il grado della sua colpevolezza e dunque graduare il rimprovero nei suoi confronti attraverso una adeguata commisurazione della pena. In questa prospettiva l’imputabilità rappresenta un presupposto della colpevolezza. Pertanto, se la stessa manca, il soggetto non può essere rimproverato e dunque non può essere punito. Il concetto di colpevolezza non ben esplicitato nell’ ordinamento giuridico italiano. Il ruolo centrale della colpevolezza nel Sistema penale italiano è peraltro confermato dall’ art 27 della costituzione , che sancisce il principio della personalità della responsabilità penale. 75 - La concezione eclettica della colpevolezza Questa teoria propone di integrare i postulati della concezione formale della colpevolezza con quella sostanziale. Si ritiene che la necessità di accertare sia per gli imputabili che i non imputabili la sussistenza del dolo o della colpa di fattispecie si dovrebbe, in primo luogo, a un giudizio formale sul fatto per stabilire se lo stesso sia stato realizzato secondo l’intenzione (dolo di fattispecie) oppure contro l’intenzione (colpa di fattispecie). Successivamente, se il soggetto è imputabile allora procedere alla graduazione della risposta sanzionatoria in base al suo grado di colpevolezza. A tal fine l’elemento soggettivo in relazione a quest’ultimo dovrà essere rivalutato in termini ascrittivi. 76 - La funzione specializzante del dolo specifico. Si ha dolo specifico in tutti i casi in cui la legge esige che il soggetto agisca per raggiungere un determinate fine , la cui realizzazione non è comunque necessaria per l’ esistenza del reato.In alcuni casi il dolo specifico ha una funzione specializzante del reato.Esso è rappresentato dalla previsione e volizione dell’ evento da parte dell’ agente quale conseguenza della sua azione o omissione. 77 - La funzione delle sanzioni civili. L'art.185 stabilisce che ogni reato obbliga alla restituzione, ove ciò sia possibile e quindi si possa ripristinare la situazione antecedente il reato. In ogni caso, indipendentemente da ciò, il reato obbliga il colpevole o i colpevoli in solido o le persone che ne rispondono solo civilmente al risarcimento del danno. Essa consegue , quindi, alla violazione di una norma posta a tutela di un interesse privato e ha natura risarcitoria , in quanto finalizzata a reintegrare il danno subito dal soggetto portatore dell’ interesse tutelato. Essa si sostanzia nel risarcimento del danno , che può essere in forma specifica , quando il responsabile deve riprodurre la situazione di fatto corrispondente a quella che sarebbe sussistita se non fosse intervenuto il fatto illecito , o per equivalente , quando il responsabile deve pagare al danneggiato una somma di denaro corrispondente alla perdita subita ( danno emergente), e al mancato guadagno (lucro cessante). 78 - La legge penale più favorevole. I’art 2 co 2-3 cp prevedono il principio della retroattività favorevole: il co 2 stabilisce l’ efficacia retroattiva della cd abolitio criminis :qualora sopravvenga l’ abrogazione di una precedente norma incriminatrice sotto la cui vigenza è stato commesso il fatto, il suo autore non potrà più essere condannato e, se è già intervenuta la condanna , ne cessano l’ esecuzione e tutti gli effetti penali, il terzo comma dell’art. 2 c.p. stabilisce che se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile. Questa norma, in ossequio al favor libertatis, sancisce il principio di retroattività della legge penale più favorevole al reo. La retroattività della legge favorevole costituisce una deroga al principio ex art 11 disp prel : deroga assolutamente legittima dato il rango di legge ordinaria proprio di quell principio. 79 - La modifica della legge penale L’art. 2 comma 4 stabilisce che "se la legge del tempo ,in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile”. Pertanto, se la nuova disposizione è più favorevole essa troverà applicazione in via retroattiva. In questo caso si parla di retroattività della legge penale più favorevole. Se, invece, la nuova legge è più rigida e peggiora la posizione del reo, allora si applicherà la legge precedente, seppure abrogata. In tal caso si parla di ultrattività della legge penale più favorevole. Ad ogni modo vi è un limite invalicabile per l’applicazione dell’art. 2 comma 4 c.p., in ordine alla legge penale più favorevole, ossia il giudicato. La spiegazione si trova nel principio della certezza del diritto 80 - La legittima difesa. è una causa di giustificazione. la legittima difesa implica necessariamente un'aggressione e una reazione, sottoposte entrambe a determinate condizioni. L'aggressione deve avere le seguenti caratteristiche: Deve sussistere un "pericolo attuale": ciò significa che non basta la probabilità di un eventuale accadimento, potendo in tal caso il soggetto leso invocare l'intervento dello Stato. Per quanto riguarda invece la reazione, essa deve essere, ”necessaria" per salvare il diritto minacciato; "proporzionata" all'offesa. Perché operi in modo pieno la presunzione di proporzione, è necessario che si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni: Ci si deve trovare in uno dei casi previsti dall'articolo 614, commi 1 e 2, c.p. (violazione di domicilio); Colui che pone in essere la legittima difesa deve avere il diritto di trovarsi in quel luogo; Vi deve essere un pericolo per l'incolumità della persona; La legittima difesa deve essere operata attraverso un'arma o un altro strumento di coercizione legittimamente detenuto da chi la adopera. In assenza di uno di questi elementi è comunque possibile che sia accertata la proporzione fra mezzi di difesa e di offesa. L'onere della prova spetta a chi invoca l'istituto, il quale deve dimostrare che la persona offesa si trovava illegittimamente nella altrui proprietà, che metteva in atto un pericolo per l'incolumità della persona e che non esistevano mezzi alternativi di difesa. fa la legittima difesa fa rigerimento alL’art. 52 c.p. afferma che non è punibile “chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa”. L’aggressione che legittima la difesa deve essere rivolta contro un diritto individuale, personale o patrimoniale. 81 - La parte civile Quando si parla di parte civile si fa riferimento alla qualifica che assumono I soggetti danneggiati dal reato o i loro successori universali quando si costituiscono nel processo penale introducendo al suo interno l’azione civile volta ad ottenere dall’imputato e dal responsabile civile il risarcimento dei danni prodotti dal reato, il rimborso delle spese di giudizio e la restituzione dei beni di cui siano stati eventualmente privati in seguito al reato. Si diventa "parte civile" nel processo con la costituzione di parte civile, un atto che deve rispettare alcuni requisiti di forma e di cui è possibile vedere un esempio nella sezione dei formulari giuridici alla voce "atto di costituzione di parte civile". 82 - La prescrizione. La prescrizione è un istituto giuridico che concerne gli effetti giuridici del trascorrere del tempo. Ha valenza in campo sia civile sia penale. Nel diritto civile indica quell fenomeno che porta all’ estinzione di un diritto soggettivo non esrcitato dal titolare per un period di tempo indicato dalla legge. In diritto penale la prescrizione del reato (art. 157 c.p.): il decorso di un determinato periodo di tempo (stabilito dalla legge) senza che intervenga la pronuncia di una la sentenza di condanna irrevocabile, determina l’estinzione del reato per prescrizione. La ratio della norma è che la misura costituisce la rinuncia dello Stato all’applicazione della sanzione punitiva sul presupposto del passare del tempo. I reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo (e un tempo anche la pena di morte) sono imprescrittibili. 91 La recidiva. la recidiva è una circostanza aggravante che comporta un aumento della pena per chi, dopo essere stato condannato per un reato, ne commette un altro. Il codice penale all'art.99 prevede tre tipologie di recidiva comune, cioè riguardante tutti i reati: Recidiva semplice: consiste nella commissione di un delitto non colposo a seguito della condanna con sentenza irrevocabile per un precedente delitto non colposo. La legge 251 del 2005 ha limitato ai soli delitti non colposi la sfera di operatività della recidiva, escludento dunque contravvenzioni e reati colposi. È indipendente dalla natura del reato successivo e comporta un aumento di pena di un terzo della sanzione da infliggere per il nuovo reato. Recidiva aggravata: consiste nella commissione di un nuovo reato della stessa indole del reato precedente, ovvero nella commissione di un reato entro cinque anni dalla condanna precedente, ovvero durante o dopo l'esecuzione della pena inflitta per un reato precedente. In caso ricorra una sola di queste circostanze, si parla di "recidiva monoaggravata": la pena per il nuovo reato potrà essere aumentata fino alla metà. Nel caso in cui, invece, siano presenti due o più delle sopracitate circostanze, si parlerà di "recidiva pluriaggravata", la quale comporterà un aumento fisso della metà, rispetto alla pena da infliggere al nuovo reato. Recidiva reiterata: è la situazione in cui versa colui che ha commesso un nuovo reato ed è già recidivo.

97 - Le immunità nel diritto penale L’art. 3 c.p. prevede alcune eccezioni in ordine ai soggetti penalmente perseguibili: le immunità derivanti da norme di diritto pubblico interno (capo dello stato, membri del Parlamento), o di diritto internazionale (capi di stati esteri, ministri degli esteri, agenti diplomatici etc).Le eccezioni individuate dall’ art 3 cp vengono preferibilmente definite, dalla giurisprudenza e dalla dottrina dominant , immunità penali in luogo di prerogative ; con tale lemma si vuol fare riferimento a una congeria di situazioni disomogenee e irriducibili ad unità , per ratio , fonti, contenuto e forma, il cui effetto finale commune è l’ inibizione del potere punitive dello stato : infatti b, i cd immuni sono sottratti all’ applicazione della sanzione che, tuttavia , continua a vincolare tutti alla sua osservanza. La norma penale continua ad essere coercitiva nei confronti di tutti ma gli immune non subiscono la sanzione penale che l’ ordinamento giuridico ricollega alla commissione di un fatto tipico , colpevole e non assistito da una causa di giustificazione. 98 - Le misure di sicurezza. Le misure di sicurezza costituiscono le conseguenze giuridiche del reato (o dei quasi reati) sotto il presupposto della pericolosità sociale dell’autore. Ai sensi dell’articolo 25 comma 3 Cost. anche le misure di sicurezza soggiacciono al principio di legalità, nel senso che devono essere espressamente previste dalla legge. Come le pene hanno carattere afflittivo per la libertà personale o depauperativo per il patrimonio (misure di sicurezza patrimoniali). Al pari delle pene l’estinzione del reato impedisce la loro applicazione, salvo la confisca obbligatoria, la quale si applica in ogni caso. Le misure di sicurezza possono essere inflitte sia agli imputabili che ai non imputabili. Il presupposto è che si deve trattare di soggetti socialmente pericolosi. Nel caso dei soggetti imputabili si applica il c.d. doppio binario, nel senso che, una volta scontata la pena detentiva, al reo si applica anche la misura di sicurezza purché sia ancora soggetto socialmente pericoloso. In relazione ai non imputabili, invece, ove questi dovessero risultare socialmente pericolosi si applica direttamente la misura di sicurezza. La legge distingue le misure sicurezza in personali e patrimoniali ma anche in detentive e non. Sono misure di sicurezza detentive: - l’ assegnazione a colonia agricola o casa lavoro; - Il ricovero in casa di cura e custodia; - Il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario. Sono invece misure di sicurezza personali non detentive: - la libertà vigilata; - Il divieto di soggiorno in uno o più comuni o provincie; - il divieto di frequentare osterie o mescite di bevande alcoliche;. l'espulsione dello straniero dallo Stato. Sono misure di sicurezza patrimoniali: - la cauzione di buona condotta e la confisca. Quando la legge non la determina la misura che si applica è la libertà vigilata. 99 - Le norme incriminatrici a forma vincolata e a forma libera. Le norme incriminatrici (o norme primarie), sono quelle norme che istituiscono un obbligo, la cui violazione determina la commissione dell’illecito da cui deriva la necessaria risposta da parte dello stato, la pena. Con la norma a forma libera, il legislatore-trasmittente detta una regola di condotta, ossia quella di astenersi dalla commissione di tale reato (es.art.575 , omicidio). Nella norma a forma vincolata il legislatore descrive in modo più dettagliato la realtà storica, individuando specificatamente I comportamenti che intende perseguire (es,art. 624 furto). Il legislatore differenzia I reati anche dal punto di vista dei mezzi utilizzati, si distinguono I reati a forma vincolata e I reati a forma libera. I reati a forma vincolata, sono quei reati per I quali la norma penale descrive un’azione connotata da specifiche modalità. In questo caso il bene protetto dalla norma penale è tutelato penalmente solo contro determinate modalità di azione e non altre; I reati a forma libera sono I reati in cui la fattispecie è descritta facendo riferimento all’evento, potendo essere le più varie le modalità dell’azione. 100 - Le obbligazioni civili nascenti da reato. L'articolo 187 c.p. prevede l’indivisibilità e la solidarietà delle obbligazioni civili nascenti da reato. Ciò significa che se il reato è commesso da più persone ciascuna di loro è tenuta per l'intero al risarcimento del danno derivante dallo stesso. Tuttavia, il concorrente che ha pagato per intero ha azione di rivalsa verso gli altri compartecipi. 101 - Le teorie sulla causalità L’esigenza di individuare una regola idonea a consentire il concreto accertamento del nesso causale ha introdotto la dottrina a elaborare diverse teorie. Dalla lettura combinata degli articolo 40 e 41 c.p. si evince che il nostro codice aderisce alla c.d. teoria condizionale o dell’equivalenza tra condizione e causa. Secondo tale teoria è condizione quella causa senza la quale l’evento non si sarebbe verificato (conditio sine qua non). In alternativa alla teoria condizionale è stata elaborata una diversa teoria che si incentra sull’adeguatezza causale della condotta rispetto all’evento. Secondo tale teoria causa dell’vento è solo quella condizione che secondo l’”id quod plerumque accidit” è cioè secondo la comune esperienza è la più idonea a produrla. In altri termini, la condotta andrebbe valutata ex ante. La c.d. teoria della causalità umana sostiene che, dal momento che i fatti penalmente rilevanti sono prodotti degli uomini, è alla condotta di questi ultimi che si deve fare riferimento per stabilire la sussistenza o meno del nesso di causalità. 102 - Lo stato di necessità L’art. 54 comma 1 c.p. stabilisce che “non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo”. Ovviamente, perché trovi applicazione l’art. 54 c.p., il pericolo non deve essere provocato dal soggetto agente e non deve essere altrimenti evitabile. Affinché l’art. 54 c.p. trovi applicazione vi deve essere proporzionalità tra il fatto commesso per sfuggire al pericolo e il pericolo stesso; la proporzione tra fatto e pericolo rappresenta la condizione specifica di liceità del fatto necessitate. 103 - MANCATA ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE : struttura e contenuti delle singole fattispecie previste dall’ art 388 cp? L’ art 388 cp punisce chi elude l’ esecuzione di un provvedimento del giudice civile , che concerne l’ affidamento di minori o di altra persona incapace, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà , del possesso, o del credito. La norma in esame prevede be 5 diverse ipotesi delittuose. Tutte sono orientate a difendere il medesimo bene giuridico , ossia la tutela delle decisioni giudiziarie. Il comma 1 dell’ articolo in esame punisce coloro che, sebbene destinatari di un provvedimento emesso da un giudice civile , non lo adempiono. Si tratta di un reato proprio , nel senso che lo stesso può essere commesso solo dai soggetti che sono destinatari del provvedimenti e non da alti. Non è necessario che vi sia una sentenza di condanna , ma è sufficiente che si tratti di un qualsiasi provvedimento giurisdizionale con imposizione di obblighi di carattere civilistico.Ad esempio un’ ordinanza che sancisce l’ adempimento di obblighi civili di cui è in corso l’ accertamento davanti all’ autorità giudiziaria. Secondo la giurisprudenza è sufficiente dunque che il provvedimento sia immediatamente esecutivo attuale ed esigibile. In definitive si deve trattare di provvedimenti dall’autorità in senso stretto. 104 - PATROCINIO INFEDELE E ALTRE INFEDELTA’ DEL PATROCINATORE: struttura e diversità tra le due fattispecie.? L ‘ art 382 cp, la norma descrive un’ ipotesi speciale di millantato credito corruttivo previsto dall’ art 346 cp , il soggetto attivo del delitto di cui all’ art 382 è il patrocinatore .Si tratta di un reato proprio di esso, inoltre è necessario per la configurazione del reato , che la millanteria sia orientate a comprare il favore di un giudice , di un pubblico ministero che deve concludere , un perito , un interprete , un testimone. L’ art 381 cp punisce il patrocinatore o il consulente tecnico che , in un procedimento dinanzi all’ autorità giudiziaria , presta contemporaneamente , anche per interposta persona , il suo patrocinio o la sua consulenza a favore di parti contrarie , qualora il fatto non costituisca più grave reato. Si tratta di reati propri , nel senso che possono essere commessi solo dal patrocinatore o dal consulente .La norma configura due distinti reati:1) il patrocinio contemporaneo di parti contrarie e il patrocinio successivo di parti avversarie. Si tratta di ipotesi specifiche di patrocinio infedele e punito autonomamente rispetto all’ art 380 cp. Al contrario di quest’ultimo non occorre che ciò abbia prodotto anche un danno , ma si punisce la mera condotta. Ai fini della applicazione il presupposto è la realizzazione di un procedimento in corso dinnanzi all’ autorità giudiziaria. L’ attività di patrocinio o consulenze deve avvenire nell’ ambito del medesimo procedimento , anche se viene estesa l’ applicazione anche nei procedimenti connessi. 105 - Pericolosità sociale e capacità a delinquere. L’art. 133 c.p. dispone che nel commisurare la gravità del fatto, il giudice deve tener conto della capacità a delinquere del colpevole. Egli può desumerla dai: 1)i motivi a delinquere e il carattere del reo; 2)dai precedenti giudiziari e, in generale, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato; 3)dalla condotta contemporanea o susseguente al reato; 4)dalle condizioni di vita individuale, famigliare e sociale del reo. I criteri indicati per valutare la capacità a delinquere ex art. 133 c.p. possono validamente essere presi in considerazione anche con riferimento alla pericolosità sociale, per verificare se sia probabile che il soggetto commetta altri fatti preveduti dalla legge come reato. 106 - Presunzione di conoscenza e ignoranza inevitabile In materia penale vige il principio di inescusabilità dell’ignoranza della legge penale (art. 5 c.p.), salvo che si tratti di ignoranza inevitabile (sent. Cort. Cost. 364/1988). diverso è il caso dell’oggettiva impossibilità di conoscere la legge penale. In tale caso, tale carenza, non può gravare al cittadino, nonostante l’obbligatorietà della legge penale (ex art 73 comma 3 Cost). Ciò può verificarsi in casi di natura esclusivamente oggettiva (Cort. Cost. 364/1988) come quelli di assoluta oscurità del testo legislativo, caotico atteggiamento interpretativo degli organi giudiziari, ovvero nei casi di assicurazioni erronee da parte di persone istituzionalmente destinate a giudicare su fatti da realizzare. In questi casi la condizione è che chiunque al posto dell’agente sarebbe caduto nell’errore sul divieto (c.d. generalizzazione dell’errore). 107 - Principio di specialità e principio di consunzione. Per risolvere eventuali problemi in ordine ad eventuali concorsi apparenti di norme soccorrono i criteri di specialità e consunzione. Il criterio di specialità è stabilito dall’articolo 15 c.p. il quale prevede che “ quando più leggi o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che si sia stabilito altrimenti ”. Il criterio di consunzione (o assorbimento) non è esplicitato dalla legge, ma si ricava in via implicita dall’articolo 84 c.p. il quale stabilisce che le disposizioni sul concorso di reati “...non si applicano quando la legge considera come elementi costitutivi o circostanze aggravanti di un solo fatto, fatti che costituirebbero, per se stessi, reato...”. In tale caso il reato componente non ha rilevanza ma si assorbe nel reato complesso. 108 – Procurata in osservanza di misure di sicurezza detentive: struttura e contenuti della fattispecie Ai sensi dell’art. 391 c.p. chiunque procura o agevola l’evasione di una persona sottoposta a misure di sicurezza detentiva, ovvero nasconde l’evaso o comunque lo favorisce nel sottrarsi alle ricerche dell’autorità, è punito con la reclusione. Se l’evasione avviene per colpa di chi, per ragioni del suo ufficio ha la custodia anche temporanea della persona a sottoposta a misura di sicurezza è punito con la multa, si applica la disposizione del capoverso dell’art 387 c.p.. La norma prevede 2 distinti ipotesi criminose: una dolosa e una colposa, dirette ad agevolare o procurare l’evasione di persona a sottoposta a misura di sicurezza detentiva (es. Tizio che ospita a casa sua una persona sottoposta a misura sicurezza detentiva). Si tratta di un reato comune che può essere realizzato da chiunque pone in essere la condotta material descritta dall’articolo commentato. Con riferimento all’ipotesi dolosa: occorre che l’agente abbia la coscienza e volontà di realizzare la condotta tipica, nella consapevolezza delle condizioni del soggetto che aiuta o agevola l’evasione. Con riferimento all’ipotesi colposa, la condotta è identica, ma sul versante dell’elemento psicologico la stessa è connotata da negligenza o imprudenza, l’agente non sa per colpa, della condizione di evaso. 109 - Reato continuato. Stando all’articolo 81 comma 2 c.p., è punito a titolo di reato continuato (con la pena prevista per il reato più grave aumentata fino al triplo) “ chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge ”. Pertanto, oggi si possono unire sotto il vincolo della continuazione reati tra i più diversi tra di loro. ad es: per sequestrare caio , tizio picchia la guardia del corpo , ruba un auto e trattiene caio per diversi giorni ; in tal caso commette il delitto di lesioni, sequestro di persona e furto.si tratta di tre reati , ma realizzati con l’ unico scopo di sequestrare caio. 110 - Reato impossibile Ai sensi dell’articolo 49 c.p. si ha reato impossibile quando “ per inidoneità dell’azione o per la inesistenza dell’oggetto della stessa, è impossibile l’evento dannoso o pericoloso ”. Ai sensi del comma 3, il giudice può infliggere all’imputato prosciolto una misura si sicurezza. Nei casi di reato impossibile si usa solitamente il termine di quasi delitto; terminologia questa che si usa anche in relazione alle ipotesi di cui all’articolo 115 c.p. (v. infra) Dalla lettura dell’articolo 49 c.p. si evincono due ipotesi di reato impossibile. La prima riguarda l’ipotesi dell’inidoneità dell’azione. La seconda ipotesi invece riguarda l’inesistenza dell’oggetto. Tale requisito non va valutato ex ante, bensì ex post. L’azione infatti può essere idonea in concreto per realizzare quell’evento, ma manca il suo oggetto e dunque non è realizzabile. 111 - Reato continuato e recidiva Il reato continuato rappresenta una disciplina particolare di concorso materiale di reati, quando sussistono i presupposti della loro identificazioni in un unico disegno criminoso. La recidiva, invece, costituisce una circostanza aggravante del reato. La legge 251/2005 ha inserito una nuova disposizione che costituisce il quarto ed ultimo comma dell’articolo 81 c.p., in base al quale se i reati in continuazione sono commessi da soggetti ai quali è stata applicata la recidiva reiterata, l’aumento di pena non può essere inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave.

112 - Reati a forma libera e a forma vincolata. Nei reati a forma libera l’azione si tipicizza in funzione dell’evento, nel senso che è tipica ogni azione che sia in concreto causale e quindi produttiva dell’evento descritto, per il legislatore è indifferente quale che sia il modo con cui ho commesso il reato , io vengo punito , il fatto è tipico. Ad esempio nel delitto di omicidio, il legislatore si limita ad affermare che è punito “ chiunque cagiona la morte di un uomo”. Nei reati a forma vincolata l’azione deve corrispondere esattamente a quella descritta nella fattispecie legale, cioè nella forma presa in considerazione dal legislatore , altrimenti non vi è reato. Es: la truffa richiede artifizi o raggiri per essere puniti. Nellanorma sulle false comunicazioni sociali e il falso in bilancio , il legislatore considera rilevanti solo le falsità commesse nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali , non rileva qualunque falsità. 113 - Recesso attivo Un diversa ipotesi di tentativo è quella del delitto impedito (o recesso attivo), quando l’agente ha posto in essere la condotta tipica, la quale è consumata, ma prima della verificazione dell’evento lo stesso si ravvede. Egli interviene con una contro-condotta che annulla la precedente, evitando la realizzazione dell’evento tipico. Quest’ultimo, non si verifica per una causa indipendente dalla volontà dell’agente, bensì grazie al suo intervento positivo che scongiura la verificazione dell’evento certo. Nel caso del recesso, il legislatore prevede una ulteriore diminuzione di pena che va ad incidere sulla pena già diminuita del tentativo. 114 - Responsabilità da reato degli enti e criteri di imputazione. L’ente risponde per fatti di reato commessi dai soggetti qualificati (apici o subordinati) nel suo interesse e, o a suo vantaggio. Il criterio d'imputazione del fatto all'ente è quello della commissione del reato, da parte di date categorie di soggetti, " a vantaggio" o " nell'interesse" dell'ente. Le sanzioni applicabili agli enti sono la sanzione pecuniaria, le sanzioni interdittive, la confisca, che è sempre disposta ed ha per oggetto il prezzo o il profitto del reato, e la pubblicazione della sentenza. 115 - Retroattività e ultrattività della legge penale. Il principio di irretroattività è espresso a livello di legge ordinaria dall’art. 2 c.p. ove, al comma 1 si sancisce che “ nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato ”. Trattasi di una norma centrale che si pone a fondamento di tutto il sistema penale. Essa infatti rappresenta il punto di congiunzione tra i principi “nullum crimen sine lege” e “nulla poena sine lege”. L’ Ultrattività della legge è il fenomeno per cui si continua ad applicare una legge anche se essa è stata abrogata o sostituita. Tale principio eccezionale viene applicato in diritto penale per la legge più favorevole al reo. Benché esista il principio che le norme giuridiche si applicano solo alla comunità territoriale cui sono destinate, per alcune norme vige, invece, il principio di (—) nello spazio, in quanto le stesse si applicano anche ai cittadini italiani residenti all'estero(es.: per i reati contro la personalità dello Stato, di violazione del servizio di leva, tributarie etc.). Per converso le norme penali e di polizia devono essere osservate, all'interno del territorio, anche dagli stranieri (art. 3 c.p.; L. 39/1990). 116 - RICOSTRUISCA IL CANDIDATO LE FONDAMENTA DOGMATICO GIURIDICHE DELLA DISCIPLINA DI CUI ALL’ ART 384cp? L ‘ art 384 cp rappresenta una delle norme più importanti in materia di delitti contro la pubblica amministrazione , e allo stesso tempo uno degli istituti più dibattuti da parte della dottrina nell’ ambito della teoria generale del reato. Il comma 1 dell’ art 384 cp rappresenta una causa di non punibilità. Sotto il profilo dogmatico la stessa costituisce una causa di inesegibilità ( meglio conosciuta come scusante). Il reato compiuto dai soggetti è consumato. Il legislatore non punisce l’ autore del reato perchè riconosce il valore preminente e insopprimibile dell’ onore , della libertà, e della famiglia , quindi l’ istinto di tutela della famiglia è cosi preminente che scusa la condotta delittuosa posta in essere , infatti per questo motive la norma rientra nell’ ambito delle scusanti. Quindi l’ art 384 comma 1 cp rappresenta una causa di esclusione della colpevolezza , basata sulla rilevanza che da il legislatore alla situazione in cui versa l’ agente ,che rende inesigibile un comportamento conforme alla norma anche se il fatto di per se costituisce reato. Per quanto riguarda l’ ambito di applicazione dell’ art 384 comma 1 cp abbiamo un ‘ elencazione tassativa e dunque non suscettibile di estensione analogical , pena la violazione del principio di tassatività e del divieto di analogia in materia penale. Inoltre la norma pone anche un limite di natura soggettiva , cioè quando il reato è stato commesso a vantaggio proprio o di un prossimo congiunto 117 - Struttura del delitto di simulazione di reato e diversità rispetto al delitto di calunnia. la simulazione di reato, che si ha quando (art. 367 c.p.) taluno, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’Autorità Giudiziaria o ad altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, afferma falsamente essere avvenuto un reato, o simula le tracce di un reato, la cui credibilità è tale da far iniziare un procedimento penale volto ad accertarlo: è il caso di chi denuncia di essere stato derubato del denaro incassato per conto del datore di lavoro. Si punisce con la reclusione da 1 a 3 anni.La norma è finalizzata a punire le condotte volte a sviare il corretto funzionamento dell’amministrazione della giustizia. Più in particolare si vuole evitare che la stessa venga messa in moto a vuoto in relazione ad ipotesi di reati mai avvenute. La norma delinea due modalità esecutive del reato: la simulazione formale o diretta realizzata mediante falsa affermazione all’autorità giudiziaria o altra autorità che ha l’obbligo di riferire a quest’ultima dell’avvenuta consumazione di un reato, in realtà mai avvenuto. La condotta può essere realizzata attraverso querela, istanza, denuncia, esposto ecc. La seconda ipotesi invece è nota come simulazione di reato reale o indiretta realizzata mediante la creazione di false tracce di reato. Si pensi ad esempio a Tizio che mette tracce ematiche all’interno di un edificio per lasciare l’idea che li vi è stato un reato di sangue. Ne risponderà di simulazione di reato. E’ importante che il reato simulato non sia attribuibile a qualcuno ne in via diretta che indiretta. Se cosi fosse, troverà applicazione il più grave delitto di calunnia. La differenza fra calunnia e simulazione di reato sta nel fatto che, mentre con la calunnia si accusa di un reato una persona che il calunniatore sa essere innocente, con la simulazione di reato l’accusa è rivolta contro ignoti. La calunnia differisce dalla simulazione di reato perché implica l’indicazione della persona incolpata. 118 - Tassatività e determinatezza nel diritto penale: Il principio di determinatezza si rivolge al legislatore che deve formulare la norma penale in modo chiaro e preciso tale da rendere possibile la sua comprensione da parte dei cittadini. il suo fondamento si trova nell’articolo 1 c.p. ove si afferma che “nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto dalla legge come reato”. Il principio di tassatività riguarda il procedimento di applicazione della norma al caso concreto. Deve esserci piena corrispondenza tra fatto descritto dalla norma e fatto concreto. La norma identifica una classe premessa di fatti vietati; il giudice deve interpretare il fatto concreto in relazione alla classe premessa (fattispecie astratta): se sono identiche deve affermare la norma penale e dunque emettere un giudizio penale di condanna. Se, invece, il caso concreto non rappresenta tutti gli elementi descritti nella formula legislativa, allora non si ha una identità tra fatto concreto e norma astratta: il giudice dovrà emettere una sentenza di assoluzione. 119 - Tentativo compiuto e delitto mancato. Si ha delitto mancato (o tentativo compiuto) quando l’agente pone in essere la condotta causale tipica, ma l’evento non si verifica per cause indipendenti dall’agente.es : se sparocontro un soggetto e non lo colpisco , il delitto è un delitto doloso, in quanto l’ agente pone in essere tutti gli atti idonei ed univoci alla commissione del reato , con l’ intenzione di commettere il delitto perfetto. La valutazione degli atti idonei è effettuata ex ante. Ai sensi dell’ art 56 cp comma 1 che recita: chi compie atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delitto , risponde di delitto tentato , se l’ azione non si compie o l’ evento non si verifica.. Quindi , quando l’ azione non si compie si ha la figura del tentative incompiuto , se viceversa l’ azione si compie ma non si verifica l’ evento, ricorre invece la figura cd del tentative compiuto. 120 - Sordomutismo All’art. 96 c.p. viene esclusa l’imputabilità per il sordomuto che nel momento in cui ha commesso il fatto non aveva, per causa della sua infermità, la capacità di intendere e di volere. Se però quest’ultima era solo grandemente scemata, si applicherà la circostanza attenuante della diminuzione della pena di un terzo.