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Una panoramica della storia del diritto privato romano, dalla repubblica alla monarchia, attraverso la descrizione di importanti eventi, figure giuridiche e istituzioni. Si consiglia lo studio integrale del testo di l. Fascione, integrato con quello di a.d. Manfredini, per comprendere le nozioni basilari del diritto romano e l'importanza della storicità del diritto. Il documento include anche informazioni sui gruppi sociali intermedi, le prime leggi ufficiali, l'espansione di roma e la nascita del potere monarchico.
Tipologia: Appunti
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A. A. 2 0 0 9 - 1 0 ( I s e m e s t r e ) J a m e s C a i m i I N D I C E D E L I M O D U L O (prima parte)
**1. VADEMECUM PER IL CORSO, A. A. 2009-10 ( I s e me s t re )
1) Programma. Per i non frequentanti vale il programma affisso nelle bacheche e consultabile in rete http://www.giuri.unige.it/corsistudio/PROGRAMMI799579962010.html, cliccando su Istituzioni di diritto romano (F-O): L. FASCIONE, Storia del diritto privato romano , II edizione, Torino, Giappichelli, 2008, da studiare per intero (si raccomanda particolare attenzione alle fonti antiche tradotte e commentate). Per i frequentanti : appunti, accurati e completi, delle lezioni di questo semestre (per il solo I modulo, gli appunti saranno reperibili in AulaWeb: http://giurisprudenza.aulaweb.unige.it/), integrati con lo studio delle parti di A.D. MANFREDINI, Istituzioni di diritto romano , ristampa emendata della III ed., Torino, Giappichelli, 2007, a cui sarà fatto rinvio durante il corso e che saranno riepilogate per iscritto al termine dello stesso. Le lezioni – di sintesi essenziale nel I modulo, più argomentate nei moduli II e III – si propongono di tracciare un quadro elementare dell’esperienza giuridica romana dalle origini (sec. VIII a.C.) all’età di Giustiniano (sec. VI d.C.), che con la sua attività compilatoria e legislativa – poi, dal sec. XII, denominata Corpus iuris civilis – ne rappresenta il termine finale. Contenuti del I modulo: lineamenti delle trasformazioni della costituzione e nella produzione normativa. Contenuti dei moduli II e III: il diritto privato, in una prospettiva storica, a iniziare da genesi e trasformazioni del processo civile, strettamente connesso, allora, agli sviluppi del diritto sostanziale, ossia di persone e famiglia, successioni, diritti reali, obbligazioni. 2) Giurisprudenza. Per molti secoli il diritto romano è un diritto a base giurisprudenziale (e non legislativa), perché è guidato dall’attività dei giuristi, iuris periti (esperti del ius , del diritto) o iuris prudentes. «La giurisprudenza ( iuris prudentia ) – scrive Ulpiano, giurista attivo intorno al 200 d.C. – è la scientia (= capacità di discernere) del giusto e dell’ingiusto»; infatti – come scrive nel sec. I a.C. Cicerone, avvocato, uomo politico, letterato, ma non giurista in senso stretto – «la prudentia è la scientia di quel che è bene e di quel che è male. Ne sono parti: memoria, intelligenza, previdenza. Con la memoria si richiama il passato, con l’intelligenza si esamina il presente; con la previdenza si prefigura quanto non ancora accaduto». 3) Frequenza. Date le modalità di svolgimento del corso, la frequenza va intesa come impegno personale assiduo, e non come burocratico raggiungimento del minimo (2/3) del totale delle ore effettive di lezione: gli appunti altrui dovrebbero servire solo a colmare piccole lacune dovute a poche assenze. 4) Fotocopie. L’esposizione orale potrà essere accompagnata da richiami a testi antichi in traduzione, distribuiti in fotocopia, e da altri materiali in fotocopia allo scopo di sveltire i tempi e alleviare la fatica di prendere appunti («Tre dita scrivono, ma tutto il corpo soffre», annotò un amanuense medievale). Ogni fotocopia va contrassegnata con una lettera – la V per questo semestre 2009-10 – e con un numero progressivo. Anche per le fotocopie, come per le parti di rinvio al manuale, sarà distribuito un riepilogo scritto. 5) Domande. Se nella mia esposizione qualcosa di rilevante non risulterà chiaro, si chiedano chiarimenti al termine o, in casi di emergenza, durante la lezione. Se la domanda riveste un interesse generale, risponderò per tutti nella lezione seguente. Possibili anche incontri (volontari) per domande, in ore libere da ogni lezione, in Dipartimento. 6) Paure. La pretesa paura del latino, la pregiudiziale diffidenza verso gli studi storici, e altre fisime adolescenziali di questo tipo non hanno (più) ragione di esistere: va ora coltivata e poi alimentata (per tutta la vita) la curiosità di sapere e di comprendere. Comunque, poche saranno le parole latine impiegate (quelle tecnico-giuridiche, tutte spiegate); mentre l’acquisizione della coscienza della storicità del diritto – di tutto il diritto, e non solo di quello romano – è l’obiettivo ‘alto’ del corso, accanto all’apprendimento delle nozioni basilari del diritto romano, utili ben oltre il loro àmbito originario di applicazione. 7) Esame. Un dettagliato Vademecum per l’esame sarà distribuito e illustrato verso la fine del corso (ora avrebbe poco senso). Non sono previste prove intermedie durante il semestre. Almeno uno dei due esami di diritto vigente va sostenuto al più presto, senza però rinviare all’infinito gli esami delle materie storico- culturali, perché la loro collocazione al primo anno non è casuale. Come ogni esame, anche quello di IDR va vissuto come un momento di verifica di una preparazione coscienziosamente condotta, e non come un
1. Vademecum per il corso [= qui sopra] 2. Fonti di cognizione e loro uso (cenni) 3. Gruppi precivici e formazione di Roma 4. Gli organi della costituzione monarchica (re, consiglio dei patres , assemblea delle curie) 5. La Repubblica arcaica (inizi, plebe e conflitto con patriziato, decemvirato legislativo, equiparazione dei due ceti) 6. Gli organi della costituzione repubblicana (assemblee, senato, magistrature) 7. Rapporti di guerra e di pace (forme giuridiche e realtà politiche) 8. Espansione nel Mediterraneo e sue conseguenze giuridiche 9. Crisi della costituzione repubblicana 10. Principato: dalla formazione, con Augusto, alla crisi del III secolo d.C. 11. Dominato: Diocleziano, Costantino, Giustiniano 12. Produzione e interpretazione del diritto in età arcaica ( mores , leggi regie, pontefici) 13. Le Dodici Tavole (conoscenza odierna, lingua e stile, cenno al contenuto) 14. Legge rogata e plebiscito 15. Editto del pretore (inquadramento) 16. Giurisprudenza nel II periodo: A) Repubblica (il giurista ‘laico’; nascita della letteratura giuridica; l’incontro del diritto con la filosofia; sistemazioni del ius civile ); B) Principato (generi di letteratura giuridica; il giurista classico e il principe; due ‘scuole’ di diritto; principali figure di giuristi classici) 17. Costituzioni imperiali (il genere “costituzione” e le sue specie; raccolte ufficiose e ufficiali) 18. Giustiniano: primo Codice (perduto); Istituzioni; Digesto; Codice, seconda edizione; Novelle
2. FONTI DI COGNIZIONE E LORO USO (CENNI) La gran parte delle fonti antiche, che permettono – debitamente interpretate – una conoscenza (lat. cognitio ) dei vari aspetti del mondo antico (per noi quello giuridico romano), è pervenuta attraverso manoscritti, più volte ricopiati nel corso dei secoli e poi, dalla metà del XV secolo, man mano editi anche a stampa: questo modo di trasmissione (lat. traditio ) le fa classificare come fonti di tradizione manoscritta. Le fonti di cognizione giunte in altri modi – come le epigrafi, i papiri (il materiale scrittorio più diffuso, paragonabile alla odierna carta), le monete – possono essere classificate come fonti documentarie. Se dal diverso modo di attuale conoscenza delle fonti si sposta l’attenzione sul loro contenuto, s’incontra una varietà di classificazioni, talora anche molto ramificate (e, in verità, non di rado inutilmente complesse). Ai fini di questo corso, la classificazione più utile e comoda è quella che distingue tra fonti giuridiche e fonti non giuridiche. Ad es., le Istituzioni di Gaio e il Corpus iuris civilis “Corpo del diritto civile” di Giustiniano nelle sue quattro parti ( Istituzioni , Digesto , Codice , Novelle ) sono fonti giuridiche , come pure le iscrizioni che contengono il testo di leggi pubbliche approvate dalle assemblee competenti o di costituzioni imperiali (provvedimenti legislativi emanati dagli imperatori, da Augusto a Giustiniano) e come i papiri contenenti atti processuali (es.: verbali di udienze) o negoziali (es.: un testamento). Sono invece dette fonti non giuridiche gli scritti, comunque pervenuti, di storici (es.: Polibio, Livio), oratori (es.: Cicerone), eruditi (es.: Plinio il vecchio, Gellio), Padri della chiesa (es.: Agostino, Ambrogio, Giovanni Crisòstomo), e di cultori di altre discipline. Per delineare la realtà giuridica antica, vanno utilizzate tutte le fonti a disposizione, senza rigide gerarchie di valore tra fonti giuridiche e non giuridiche, anche se a queste ultime ci si deve accostare in maniera più cauta (e molto dipende dalla sensibilità dello storico che le maneggia), e il loro vaglio critico deve essere ancora più rigoroso rispetto alle prime. Se, per assurdo, rinunciassimo a usare le fonti non giuridiche, quasi nulla conosceremmo dei primi sei secoli della storia, non solo giuridica, di Roma. Infatti, nulla è pervenuto delle brevi cronache, dette Annali , che già da età arcaica erano redatte dal collegio religioso dei pontefici , che registravano anno per anno gli eventi principali della ancor piccola città. Oltre che conservatori della memoria storica, i pontefici sono anche – e soprattutto per noi – i primi custodi e interpreti del sapere giuridico e sacro; inoltre curavano e regolavano il calendario: evidente è il loro potere di orientamento e condizionamento della vita pubblica e privata della città arcaica [ → ]. Nulla è pervenuto direttamente neppure della prima storiografia nazionale romana, che nasce agl’inizi del II periodo (fra 240 e 200 a.C.) – al pari della letteratura giuridica (poche tracce superstiti) e di altri generi letterari
avvenimenti coevi e passati alla versione diffusa dalla storiografia greca, ben più raffinata e con solide e risalenti tradizioni. Non deve quindi sorprendere che i primi storici romani pubblichino i loro scritti in greco e appartengano al ceto dirigente, che per lungo tempo manterrà il potere di elaborare la memoria storica, facendole assumere un carattere fortemente politicizzato. Due sono i temi al centro del loro interesse: il primo, più immediato, è quello di diffondere oltre i confini il punto di vista di Roma a proposito della sua spinta espansionistica nel bacino mediterraneo, la quale comincia proprio con gli inizi del II periodo [ → n. 8]; il secondo tema riguarda la costruzione del passato remoto di Roma, spec. delle sue origini, per rispondere alla questione, già da tempo dibattuta dagli storici greci, se Roma fosse una città sul modello greco, una pólis , oppure avesse una matrice etrusca. La risposta elaborata dalla storiografia romana respinge questa alternativa e ad essa contrappone, come mitico progenitore della città, la figura di Enea, l’eroe troiano sconfitto dai Greci nella saga di Omero: è un modo per dire che il popolo romano ha, caso mai, una radice troiana come nobile ascendenza remota, frammista peraltro ad altre componenti etniche (latina, sabina, etrusca): e di questa mescolanza originaria, sfociata in una città unitaria giuridicamente regolata e avviata a un crescente ruolo di potenza, i Romani si mostreranno sempre orgogliosi e talvolta compiaciuti. La elaborazione delle origini è nota dalle più risalenti fonti pervenute, che appartengono al II e spec. al I secolo a.C.: si tratta di autori di cultura latina (Catone, Cicerone, Livio) e di cultura greca (Dionigi di Alicarnasso, Diodoro Siculo). A loro si deve la gran parte delle notizie sull’età arcaica, comprese quelle sulla leggenda della asserita fondazione della città, leggenda che, non per caso proprio verso il 200 a.C., assume una forma stabile, divenendo racconto tradizionale e ‘ufficiale’. In esso la fondazione è attuata da Romolo dopo il fratricidio del gemello Remo, atto che va inteso forse come un fratricidio rituale, influenzato da racconti analoghi in altre culture (nell’Antico Testamento: Caino e Abele, Esaù e Giacobbe; nella mitologia egizia: Seth e Osiride), o forse come il riflesso di uno scontro tra il pastore deciso a divenire sedentario, ossia agricoltore, impersonato da Romolo, e il pastore intenzionato a rimanere tale, impersonato da Remo. Questa e altre leggende – oltre a placare l’ansia perenne della mente umana che tende a colmare i vuoti (si pensi alle ricerche odierne in àmbito neurologico e psicologico sulle testimonianze rese a una certa distanza di tempo dai fatti) – mirano a costruire un passato su misura delle esigenze politiche del presente. Non solo per i racconti palesemente leggendari, com’è evidente, ma anche per quelli all’apparenza solidamente fondati sul piano storico è necessario sottoporre ogni fonte a interpretazione critica, cioè a esegèsi , sia in quanto fonte singola, sia in rapporto con le altre sul medesimo punto. Possono porsi questioni di autenticità o di attendibilità, vale a dire quale fonte, su un dato punto, sia più degna di fede o se nessuna lo sia: ciò vale per qualunque passato, remoto o recentissimo. Tuttavia, ogni storico, compreso quello del diritto, deve non soltanto saper interpretare le fonti, ma anche sforzarsi di cogliere, per quanto possibile, la realtà riflessa più o meno nitidamente dalle fonti. Nella sua ricerca, ogni storico agisce col suo bagaglio intellettuale (orientamento metodologico, opinioni politiche, convinzioni religiose), modificabile in base alle personali esperienze, confrontandosi con le idee dominanti nella società in cui vive e al modo in cui vi si relaziona: se è vero, e quasi un luogo comune, affermare che lo storico è figlio del proprio tempo, ancor più vero è comprendere in quale modo lo sia. Insomma, è innegabile una interazione continua fra il presente che si vive e il passato che si studia. Convincimenti ed esperienze personali stimolano lo storico a porre specifiche domande alle fonti, ma ovviamente non ne determinano le risposte: è un atto di presunzione ritenere di saper dare buone risposte solo perché si è capaci di porre buone domande alle fonti (anche fuori di un’attività di ricerca è assai più facile far domande che dare valide risposte). Non esistono regole consolidate per imparare a dare buone risposte, in grado di trasformare le fonti in vita del passato. Certo è che le regole del mestiere di storico si apprendono meglio tramite la lettura dei grandi storici di ogni epoca, che non attraverso astratte teorizzazioni di metodologia o filosofia della storia. Altrettanto essenziale è il confronto con le opinioni altrui, purché esso sia condotto da tutti con umiltà scientifica e onestà intellettuale, nella consapevolezza comune di essere esposti al rischio di venire confutati. Chi, in qualunque tempo, piega la ricerca storica (ma lo stesso può valere per ogni tipo di ricerca) a un uso strumentale di parte, come può accadere per faziosità politica, è indegno del nome di ricercatore. Come ogni storico, anche lo storico del diritto antico deve aprirsi al dialogo con specialisti di settori diversi dal proprio, ad es., esperti di archeologia, epigrafia, papirologia, numismatica e, in modo speciale, di filologia, poiché, come già ricordato, la gran parte delle fonti antiche è pervenuta per tradizione manoscritta. I manoscritti sono più o meno inquinati da errori commessi dagli amanuensi durante il lavoro di copiatura (tecnicamente si parla di varianti di tradizione) oppure dovuti a deliberati interventi esterni
2. Formazione di Roma. A spingere le gentes dei vari villaggi verso una aggregazione più forte rispetto ad alleanze più o meno estese sono soprattutto esigenze di sicurezza e difesa. La città nasce da una federazione di gentes , che rinunciano alla loro rispettiva sovranità e si danno come capo comune un re ( rex ), vitalizio ma non ereditario [ → ]: potremmo chiamare gentilizia questa originaria città. Nulla vieta di pensare che la federazione sia costituita intorno al 750 a.C., quando la tradizione colloca la fondazione della città, e sia accompagnata da un rituale comune vòlto a solennizzare la raggiunta unità federativa. Sul piano economico, la nascita della città gentilizia favorisce la graduale affermazione della proprietà privata della terra, coltivata con tecniche via via più avanzate (agricoltura intensiva), accanto al godimento dei terreni pubblici e all’esercizio della pastorizia. Forse questo fenomeno è adombrato nel racconto tradizionale, secondo cui già il leggendario fondatore, Romolo, assegna in proprietà a ogni pater familias un appezzamento di terra della estensione di due iùgeri (corrispondenti a circa 5.000 mq = ½ ettaro = un campo di calcio). Sul piano sociale e giuridico, crescono man mano l’importanza della famiglia patriarcale e l’intensità del potere che il suo capo, il pater familias , esercita su persone e cose a lui sottoposte. Alla morte di un pater familias sono di regola i suoi figli a dare continuità al patrimonio e ai culti familiari; tuttavia, i fratelli coeredi possono decidere di mantenere indiviso il patrimonio paterno nel “consorzio di proprietà non divisa”, spec. per ottenerne vantaggi economici e, più tardi, nell’ordinamento centuriato, anche politici. * * * * * * * **4. GLI ORGANI DELLA COSTITUZIONE MONARCHICA
2. Il consiglio dei patres , poi senato. Questo consiglio esprime l’essenza e la continuità del vincolo federativo, come già visto nella successione del re tramite l’interregno. Esso è composto, in origine, dai patres più anziani ( senes , da cui senato) delle varie gentes , ma, ben presto, dai loro membri più autorevoli e prestigiosi, anche non anziani: inizialmente sono forse cento, ma nella monarchia etrusca, grazie anche alla immissione di nuovi patres graditi ai re etruschi, aumentano fino a trecento, numero che resterà stabile per quasi tutta la Repubblica. I patres consigliano il re e ne controllano l’azione politica; deliberano sulla ammissione di nuove gentes nella città; prendono la decisione di dichiarare guerre e stipulare trattati [ → n. 7], i cui aspetti formali sono curati dal collegio dei feziali. 3. L’assemblea delle curie ( curiae ), poi comizi curiati. Limitato è il ruolo delle curie riunite, che comprendono gli uomini idonei alle armi, perché esso consiste nel prendere atto di dichiarazioni compiute da autorità pubbliche o da privati patres familias. Così accadrebbe per la cd. legge curiata ( lex curiata ) che, secondo il racconto tradizionale, investe dell’ imperium , ossia del potere, il nuovo re. Tuttavia, il significato originario di lex “legge” è quello di “pronuncia solenne”, nel senso di formale dichiarazione orale. Perciò la cd. legge curiata potrebbe essere la formula verbale con cui il re latino-sabino, già ‘inaugurato’, si presenta alle curie, che ne prendono atto. Dinanzi alle curie, e alla presenza di un pontefice, il re annuncia il primo giorno del mese, le Kalendae , da kalare “convocare (le curie)”; poi, alle None (il 5 o il 7, a seconda del mese), annuncia la cadenza delle feste : perciò, nel calendario arcaico, nessuna festa cade prima delle None. Infine, dinanzi alle curie, un pater familias , e quindi un privato, può compiere due atti di grande rilievo giuridico. Il primo è la arrogazione ( adrogatio ), che consiste in una solenne adozione con cui un pater familias si sottopone volontariamente alla potestà di un altro pater familias , divenendone figlio: è un modo per assicurare continuità al gruppo familiare dell’arrogante in caso di mancanza di discendenti maschi. Il secondo atto è il testamento , con cui un pater familias designa il suo erede: esso è consentito in due soli giorni dell’anno (24 marzo e 24 maggio) e, a differenza dell’arrogazione, produce effetti alla morte del pater familias disponente. Adoperando una terminologia derivante dai successivi giuristi classici, e tuttora in uso, la arrogazione si colloca tra i negozi inter vivos “tra vivi”, il testamento fra i negozi mortis causa “a causa di morte”. 4. L’ordinamento centuriato. Solo nella fase etrusca della monarchia si costruisce la precisa nozione di imperium , inteso anzitutto come forte potere militare, che va connesso con l’introduzione di una grande novità, l’ ordinamento centuriato : esso prevede che siano i più ricchi e più giovani a dare il contributo maggiore all’esercito, che è sempre composto di fanteria e cavalleria, ma assume una struttura diversa e più unitaria. La tradizione descrive questa riforma centuriata in modo dettagliato ma anacronistico, perché rispecchia una realtà di molto posteriore. Così è per i numeri, eccessivi, della fanteria: ben 180 centurie inquadrate in 5 classi censitarie di cittadini e divise equamente tra giovani in servizio militare attivo e anziani destinati alla riserva ( iuniores fino ai 45 anni e seniores tra i 46 e i 60 anni). Così è per la definizione del censo espresso in moneta: infatti, la moneta come emissione ufficiale nasce a Roma solo verso il 300 a.C., mentre in età arcaica, a Roma e altrove, è usato il bronzo grezzo accettabile a peso; ne è conferma l’antico rituale della mancipatio [ ← n. 1, sub 10a, per il testo]. Così è per la cavalleria, ben 18 centurie tratte dai cittadini più facoltosi che voterebbero con la prima classe insieme alla quale superano la maggioranza: votare presuppone però una funzione politica che nell’assemblea centuriata emergerà per certo solo circa un secolo dopo (fra 450 e 400 a.C.), quando gli uomini in armi pretenderanno sempre più spesso di esprimere il loro parere sulle questioni più importanti. Per le origini è invece sicura una funzione solo militare, svolta da una unica ‘classe’, perché da alcune fonti sappiamo che in età arcaica “esercito” si diceva classis clipeata , cioè ‘classe’ munita del clìpeo (un esclusivo scudo rotondo), e che solo i componenti della prima classe erano chiamati classici , mentre tutti gli altri erano detti infra classem , cioè dopo o sotto la ‘classe’. La conclusione più verosimile è che l’originario esercito di fanteria fosse composto di giovani di una unica ‘classe’ che combatteva a falange, di cui non è possibile stimare la consistenza numerica in centurie ed effettivi. (Lo stesso vale per la cavalleria che era composta da quanti erano tanto ricchi da possedere e mantenere un cavallo pubblico). All’armamento pesante di fanteria potevano provvedere solo i ricchi (quanto ricchi, lo ignoriamo). Alla classis erano aggregati i fabri (fabbri e falegnami impiegati come genio militare), scelti in base alle loro competenze professionali e non alla ricchezza. Tutti gli altri, gli infra classem , si armavano secondo i loro mezzi ed erano impiegati come truppe ausiliarie.
[ → ]). L’abolizione di questo divieto diviene immediatamente l’obiettivo comune a tutti i plebei, che però non sono – e mai saranno – un ceto omogeneo sul piano economico: perciò si assiste al sorgere di un intreccio di aspirazioni diverse. I plebei poveri, o meno ricchi, premono per conseguire obiettivi economici , anzitutto per ottenere la cancellazione o, almeno, la mitigazione dei debiti e l’assegnazione di ager publicus “terra pubblica” in concessione, come già avveniva per i patrizi. Invece, i plebei più facoltosi si pongono l’obiettivo primario di raggiungere la equiparazione politica con i patrizi, cioè di avere accesso alle cariche pubbliche e quindi alla gestione del potere politico cittadino. Il conflitto tra la plebe e il patriziato durerà a lungo, fino al 367 a.C., e conoscerà momenti di elevata tensione; da sùbito, favorisce la rapida organizzazione politica e religiosa della plebe, che si dà dei capi ed erige un tempio alla propria divinità suprema, Cèrere. Ben presto, i capi della plebe sono espressi dalla assemblea dei soli plebei, i concili della plebe , che sono strutturati sulla base delle circoscrizioni territoriali, le tribù , e dunque non su base censitaria come l’assemblea centuriata dell’intero popolo. Due sono le magistrature (= cariche politiche) plebee: gli edìli , che custodiscono il tesoro (la cassa) e l’archivio della plebe, collocati nel tempio della dea Cerere; i tribuni , che sono i veri capi politici della plebe. I tribuni , che già verso la metà del V secolo a.C. (450 a.C.) formano un collegio di dieci membri (e tanti resteranno anche in séguito), sono considerati inviolabili ( sacrosancti ), perché i plebei, con un giuramento prestato alle loro divinità, s’impegnano a tutelarne l’incolumità e a punire gravemente chiunque li vìoli. I tribuni, sono titolari di una potestà ( potèstas tribunicia ), che si esercita sempre in città o entro il primo miglio. (Mai disporranno dell’ imperium ). In origine, la loro potestà consiste nel dare aiuto al singolo plebeo, ma presto si amplia fino alla intercessio , ossia al veto opposto a ogni iniziativa dei magistrati patrizi ritenuta pregiudizievole per gli interessi della plebe. Tuttavia, per alcuni decenni, questa intercessio funziona solamente quando i rapporti di forza col patriziato ne consentano il dispiegamento, e dunque di fatto, cioè sul piano politico, e non di diritto, cioè sul piano giuridico. La intercessio è operativa anche all’interno del collegio dei tribuni, in modo tale che è sufficiente il veto di un solo tribuno per paralizzare l’iniziativa concorde degli altri colleghi.
3. Il decemvirato (451-449 a.C.). Già poco prima del 450 a.C., i tribuni della plebe, con iniziativa inedita, propongono al patriziato di istituire una commissione mista patrizio-plebea, con il compito di mettere per iscritto norme giuridiche soddisfacenti per tutti. I patrizi concordano sulla opportunità dell’iniziativa, che però intendono realizzare da soli, senza il concorso dei plebei. Anche per guadagnare tempo, si decide di inviare una ambasceria in Grecia e in Magna Grecia (Italia meridionale), per trascrivere le leggi di Solone, il legislatore greco per antonomasia, e per informarsi e riflettere su altri ordinamenti giuridici di matrice greca. Tuttavia, in entrambi i campi, vi sono esponenti che non solo sostengono il progetto di una redazione comune di norme, ma coltivano anche il disegno più ambizioso di dar vita a una nuova forma di governo misto (patrizio-plebeo). Questa contraddizione politica emerge durante i lavori del decemvirato , il collegio di dieci uomini, tutti patrizi, istituito per un anno dopo il ritorno dell’ambasceria nel 451 a.C., con la sospensione delle magistrature esistenti. I decèmviri “dieci uomini” ricevono il compito di mettere per iscritto norme giuridiche valevoli per tutti e, durante il loro anno di carica, redigono dieci tavole contenenti norme comuni, senza però – a quanto pare – concludere la redazione come da programma stabilito. Così, per l’anno successivo, si decide di istituire un secondo collegio, in parte rinnovato rispetto al primo e con l’assoluta novità della presenza di alcuni plebei. A questo secondo collegio il racconto tradizionale delle fonti antiche imputa gravi abusi di potere e la redazione di due sole tavole, che per giunta ribadirebbero il divieto di connubio [ ← ], e con ciò giustifica appieno l’abbattimento violento del decemvirato e il ripristino delle ordinarie magistrature patrizie. Questo racconto è poco credibile. Interpretandolo criticamente, si può ipotizzare che la narrazione tradizionale, ricca di episodi drammaticamente ben costruiti, celi un colpo di stato attuato dai patrizi in larga maggioranza contrari alla integrazione dei plebei nelle istituzioni cittadine; anzi, secondo una isolata fonte greca (Diodoro Siculo), sarebbero proprio i capi della reazione patrizia, una volta divenuti consoli (ma, in realtà, pretori), a far approvare dall’assemblea centuriata le due ultime tavole, contenenti fra l’altro la conferma del divieto di connubio, che peraltro viene abolito già quattro anni dopo. E’ molto significativo anche quanto scrive lo storico ‘nazionale’ Livio (attivo nell’età di Augusto), che definisce le
Tavole come “la fonte di tutto il diritto pubblico e privato”, riferendosi alle dieci del primo collegio, e non alle dodici complessive. In ogni caso, da tutti gli autori antichi è percepita l’importanza straordinaria delle Dodici Tavole [ → n. 13] come primo testo normativo ufficiale che, per essere noto alla generalità dei cittadini, assicura, in maniera soddisfacente per l’epoca, certezza del diritto e rappresenta il punto di riferimento della successiva interpretazione giurisprudenziale, ossia attuata dai giuristi, come si vedrà tanto in questo stesso modulo, quanto nei due dedicati alla evoluzione del diritto privato.
4. La equiparazione politica della plebe al patriziato. Nei cento anni successivi alla pubblicazione delle Dodici Tavole, Roma si trova in uno stato quasi permanente di guerra, che spinge i governanti a introdurre alcune innovazioni istituzionali: si fa breve menzione delle due principali, databili fra 450 e 400 a.C. La prima riguarda l’ ordinamento centuriato , che raggiunge la sua struttura finale, perdendo l’originaria connotazione militare e affermandosi come assemblea politica, i comizi centuriati , con le tre funzioni – legislativa, elettorale, giudiziaria – tipiche da ora in poi di ogni assemblea politica romana [ → n. 6]: nei comizi centuriati sono inquadrati, in cinque classi comprendenti ciascuna un dato numero di centurie (in totale 193), tutti i cittadini secondo criteri di censo ed età, dai quali consegue un peso politico determinante per i cittadini più facoltosi. La seconda innovazione è rappresentata dal raddoppiamento , dettato più direttamente da esigenze belliche, della legione , l’unica finora esistente: sul piano giuridico, ne deriva la rilevante conseguenza che i due pretori-consoli, posti al comando delle due legioni, diventano colleghi con pari imperium e con reciproca intercessio “veto”. Pochi anni più tardi, la minaccia portata dalla invasione dei Galli (popolazione celtica) spinge patriziato e plebe verso una maggiore coesione politica, che nel 367 a.C. sfocerà nello storico compromesso politico- istituzionale fra i due ceti. Dopo svariate iniziative, anche radicali, in campo plebeo per raggiungere la pienezza degli obiettivi (politici, economici, sociali), tutte contrastate con successo dal patriziato, al suo interno finisce per prevalere la linea moderata di quei patrizi che accettano l’uguaglianza giuridica dei plebei, ma ne respingono le proposte per sostanziali mutamenti economici. A questa linea aderiscono i plebei più ricchi, rappresentati nel collegio tribunizio (dieci membri) da due tribuni della plebe, Licinio e Sestio, che, dopo molti sforzi, riescono a trascinare sulle proprie posizioni la massa plebea riluttante al compromesso. Tre sono le loro proposte di plebiscito “decisione della plebe” [ → n. 14], che, fin quando sono poste in votazione singolarmente, incontrano la intercessio “veto” di altri tribuni (una prima volta dei rimanenti otto; la seconda di cinque), ma che, quando con un espediente procedurale sono fatte votare in blocco, vengono approvate dai concili della plebe. Probabilmente esisteva già un accordo di Licinio e Sestio col patriziato per l’accettazione patrizia delle decisioni plebee. Il primo plebiscito prevede una modesta mitigazione dei debiti plebei (e non la loro cancellazione o drastica riduzione) e una dilazione nei pagamenti. Il secondo pone per i patrizi dei limiti alle concessioni di possesso di ager publicus “terra pubblica” e al pascolo di bestiame su di esso. Il terzo stabilisce che uno dei due pretori-consoli può essere plebeo, e non che deve esserlo, come vuole il racconto tradizionale. Questi tre plebisciti, di per sé valevoli per la sola plebe, sono accettati – dopo minime resistenze – dal patriziato, sùbito sul piano politico (di fatto), poi forse su anche su quello giuridico formale attraverso la auctoritas “ratifica” data ai provvedimenti dal senato patrizio: così, le norme in essi contenute divengono giuridicamente vincolanti per tutti. Come effetto immediato del compromesso e forse in attuazione di precedenti accordi riservati, sono istituite due nuove magistrature, riservate ai patrizi: la edilità e la terza pretura. Sul modello degli edìli plebei è creata una coppia di edìli poi detti curùli (da currus “carro di guerra”, il cui seggio è una insegna del loro potere), che hanno il compito di organizzare i giochi pubblici e, poco più tardi, di sorvegliare i mercati, con una speciale giurisdizione sulle compravendite di schiavi e animali che vi si effettuano [ → ]. Quanto allo stabile terzo pretore , collega minore di quelli annualmente già esistenti, il suo compito principale è l’esercizio della giurisdizione civile, che – come si vedrà diffusamente nel corso – svolgerà un ruolo notevole nella evoluzione del diritto, spec. nel dare tutela a situazioni nuove generate dalle trasformazioni economiche o dai mutamenti della coscienza sociale [ → ]. Poi, nei trent’anni successivi al compromesso, si assiste a una progressiva e via via più rapida integrazione dei plebei nelle istituzioni, i quali accedono a qualunque magistratura originariamente patrizia e, pochi
riprovevole il comportamento del magistrato che non abbia tenuto conto della richiesta del cittadino condannato a morte e che, per conseguenza, vedrà stroncati prestigio e carriera politica. Da ora in poi, il magistrato conduce l’istruttoria e il dibattimento in tre riunioni informali di popolo e, se convinto della colpevolezza dell’accusato, convoca formalmente il comizio centuriato per sottoporre al popolo la richiesta di condanna. Il voto, da quando è scritto e segreto (fine II secolo a.C.), è espresso con una C ( condemno ) per la condanna o con una A ( absolvo ) per l’assoluzione. d) Meno noti e poco chiari sono i contorni dei comizi tributi , che comprendono tutto il popolo ordinato per tribù territoriali, come i concili della plebe. Anzi, secondo alcuni moderni, “comizi tributi” sarebbe la denominazione tardorepubblicana dei concili della plebe integrati dai pochi patrizi superstiti. Comunque sia, ai comizi tributi competono la elezione degli edìli curùli e dei questori, l’eventuale approvazione di proposte di legge, e la decisione su ricorsi contro multe assai elevate.
2. Senato. Il senato è l’organo più stabile, perché i suoi trecento membri sono potenzialmente vitalizi. Esso – oltre a mantenere l’antico potere dell’interregno, che esercita quando si crei un vuoto di potere essendo venuti a mancare i magistrati con imperium – allarga la sua competenza alla organizzazione dei territori conquistati nell’Italia peninsulare (municipi e colonie) [ → n. 7, sub 3] e, fuori di essa, nelle province [ → n. 8, sub 2], e orienta, in modo sempre più incisivo, la politica finanziaria e le scelte operative negli affari interni ed esterni della Repubblica. Questo orientamento è attuato attraverso il consiglio autorevole dato ai magistrati e il controllo sulla loro attività: in particolare, il senato interviene nell’iter di formazione della legge con la auctoritas [ → n. 14, sub 2] e nella redazione delle liste dei candidati alle magistrature, e valuta l’opportunità di iniziative di pace e di guerra poi tradotte in pratica dai magistrati [ → n. 7]. Il legame fra senato e magistrati è particolarmente stretto, data la medesima estrazione sociale e politica: infatti, in una prima fase la nomina dei senatori spetta ai pretori-consoli; verso il 300 a.C., la scelta dei senatori è attribuita ai censori, che provvedono alla revisione periodica (ogni cinque anni) dell’organico senatorio, colmando i vuoti con persone degne, soprattutto ex-magistrati, ed estromettendo le persone giudicate indegne ( nota censoria ). La provenienza dalle diverse magistrature determina il rango dei senatori e quindi l’ordine degli interventi e delle dichiarazioni di voto. I più autorevoli sono gli ex-censori, che hanno la precedenza nel prendere la parola e nel manifestare il loro voto, spesso influendo in modo determinante sugli orientamenti del consesso: l’ex-censore più anziano assume il ruolo di presidente del senato ( princeps senatus ). Ogni deliberazione del senato prende il nome di senatoconsulto , in quanto parere ( consultum ) espresso dalla maggioranza dei senatori su richiesta di un magistrato con il potere di convocarlo [ → n. 14, sub 3]. 3. Magistrature. La magistratura rappresenta il momento dinamico della costituzione, l’elemento che attua le direttive senatorie e rende possibile il funzionamento delle assemblee. Il termine magistratus sta a indicare sia la carica politica, solitamente annuale ed elettiva, cui compete un potere ( imperium o potèstas ), sia la persona chiamata a rivestire la carica. Requisiti di eleggibilità (elettorato passivo) sono: cittadinanza; ingenuità (nascere libero); sesso maschile; servizio decennale nell’esercito, che inizia a 17 anni compiuti; e, per le sole magistrature plebee, l’appartenenza alla plebe. Non si richiede, invece, che il candidato sia una persona sui iuris “giuridicamente autonoma”, cioè un pater familias , perché la distinzione tra persone sui iuris “giuridicamente autonome” o alieni iuris “sottoposte alla potestà di un pater familias ” è rilevante – anzi, è della massima rilevanza – esclusivamente nella sfera privatistica. Il diverso tipo di potere conferito permette di operare una prima distinzione fra magistrati con imperium o con potèstas : i primi (ad es., consoli e pretore giusdicente) sono titolari di un potere originario e tendenzialmente illimitato, mentre i secondi (ad es., i censori) sono investiti di specifiche competenze. Un’altra utile distinzione è quella tra magistrati ordinari e straordinari, in base alla periodicità o meno della loro creazione. Ordinari sono: ogni cinque anni, i censori; annualmente, consoli, pretore, edili curuli, questori, tribuni e edìli della plebe. Straordinari sono: dittatore, decèmviri del 450, triumviri del 43 a.C. Caratteri comuni alle magistrature sono: annualità, anche se i censori possono restare in carica fino a diciotto mesi; gratuità (assenza di retribuzione); collegialità, se due o più sono i titolari (con reciproca possibilità di veto); irresponsabilità politica durante la carica (solo uscito di carica il magistrato può essere chiamato a render conto del suo operato); potere di emettere ordinanze (editti o decreti). Quanto alle magistrature ordinarie , tra le maggiori figura la censura , carica prestigiosa, in quanto solo gli ex-consoli possono aspirarvi. I censori provvedono al censimento, ossia alla ricognizione della
posizione di ogni cittadino entro le diverse strutture istituzionali in base ai corrispondenti criteri di assegnazione (ricchezza per i comizi centuriati; titolarità di terre per le assemblee tribute); aggiudicano appalti di tributi o di opere pubbliche; verso il 300 a.C., come già detto, procedono alla periodica scelta dei senatori. I titolari del consolato , almeno dagli inizi del III secolo a.C., danno il nome all’anno (eponimi). Assunto l’ imperium dinanzi ai comizi curiati, possono, sempre dopo aver preso gli auspici, convocare sia il senato per una valutazione delle scelte operative in materia di ordine interno e di politica estera, sia i comizi centuriati con apposita ordinanza (editto); inoltre procedono alle operazioni di leva, comandano le legioni, reprimono ogni comportamento giudicato pregiudizievole per la comunità cittadina con il solo limite della provocatio , esercitano la giurisdizione civile, anche se, dopo il 367 a.C. [ ← n. 5, sub 4], questo compito è affidato espressamente al pretore, collega minore dei pretori-consoli. Il pretore ha il compito preminente di esercitare la giurisdizione civile: nel diritto romano del I e II periodo, la iuris dictio “giurisdizione” ha riguardo al solo processo civile nella sua prima fase, quella dedicata alla impostazione dei termini della controversia, che sarà giudicata nel merito da un giudice privato. Tuttavia, in base a un suo apposito editto, il pretore può all’occorrenza assumere il comando militare e convocare le assemblee del popolo. L’aumentata conflittualità e il numero di controversie tra cittadini e stranieri ( peregrini ) suggeriscono la creazione di un secondo pretore (242 a.C.) che si occupi prevalentemente di queste liti, e perciò detto “peregrino”, mentre il pretore preesistente è ora qualificato “urbano”. Altri pretori sono istituiti per l’amministrazione dei primi territori conquistati fuori dell’Italia peninsulare, le province (Sicilia, Sardegna con la Corsica, Spagna) [ → n. 8]. Le magistrature ordinarie minori sono l’edilità curule e la questura. I due edìli curùli , titolari di potèstas , si occupano di organizzazione dei giochi, ordine pubblico, vigilanza sui mercati di schiavi e bestiame con una connessa giurisdizione [ → ]. I questori nascono come aiutanti di campo dei consoli, ma acquistano poi anche il compito di sovrintendere all’erario. Tra le magistrature minori, titolari di potestà, vanno rammentate anche le due plebee, tribunato e edilità, di cui si è già detto. Tra le magistrature straordinarie , la più importante è la dittatura. Fin dagli inizi della Repubblica, in situazioni di grave pericolo, interno o esterno, per le sorti della Repubblica, si instaura la prassi di fare ricorso a un dittatore, chiamato anche con l’antico nome di magister populi “capo dell’esercito”. Egli viene creato da uno dei due pretori-consoli, previo parere favorevole del senato, dopo aver preso gli auspici, e dura in carica il tempo necessario per ristabilire ordine e sicurezza, ma non oltre i sei mesi, con sospensione di tutte le magistrature ordinarie e delle ‘garanzie costituzionali’ del cittadino. Il dittatore, a cui solitamente si ricorre per fronteggiare una grave emergenza di carattere militare, sceglie il comandante della cavalleria ( magister équitum ) come suo collaboratore. Magistratura straordinaria è pure il già visto decemvirato legislativo [← n. 5, sub 3] che, intorno al 450 a.C., rappresenta una soluzione costituzionale, unica nel suo genere e di breve durata, a cui si deve la redazione delle Dodici Tavole. Infine, magistratura straordinaria, e rilevante per la storia costituzionale, è il triumvirato con potere costituente istituito dalla legge Tizia del 43 a.C. che riunisce i tre eredi, politici o familiari, di Cesare: Antonio, Lèpido e Ottaviano [ → n. 9, sub 4].
7. RAPPORTI DI GUERRA E DI PACE (FORME GIURIDICHE E REALTÀ POLITICHE) Avvertenza: Delle fonti antiche in traduzione, riportate in corpo più piccolo, è sufficiente la lettura 1. Le forme giuridiche della guerra e della pace. L’osservanza dei riti, secondo l’intreccio tipico del I periodo fra diritto e religione, permette di legittimare le scelte di politica estera operate nella sostanza dal senato con il concorso dei comizi centuriati, almeno nella Repubblica; poi, nell’Impero, anche la conduzione della politica estera sarà assorbita dall’imperatore e dai suoi funzionari. Tutta romana è la costruzione dei riti, composti di parole e gesti formali, che sono pronunciate o compiuti dai Feziali: nei riti, grande rilievo è dato alla fides “lealtà” (pubblica), come accade anche nei rapporti fra privati (si rammenti quello fra patrono e cliente; altri se ne vedranno). Gellio (fonte non giuridica del II d.C), 20.1.39-41: [39] … Il popolo romano è assurto da una modesta origine a così imponenti dimensioni mediante l’esercizio e il rispetto d’ogni genere di virtù, ma tra tutte ha onorato massimamente e principalmente la fides ; l’ha tenuta per sacra tanto nella vita privata quanto nella vita pubblica. [40] Così, … ha stabilito che il cliente accolto
Livio, 1.38.1-2: [1] … Apprendo che i Collatini [un popolo latino poco noto] si arresero a discrezione nel modo seguente e che questo fu il formulario della resa ( deditio ). [2] Il re domandò: «Siete voi i legati e i portavoce mandati dal popolo collatino perché rendiate a discrezione voi e il popolo collatino?»; «Lo siamo». «E’ il popolo collatino libero di decidere ( in sua potestate )?»; «Lo è». «Rendete voi stessi e il popolo collatino, la città, le terre, l’acqua, i confini, i templi, gli strumenti di uso comune, ogni cosa divina e umana alla discrezione mia e del popolo romano?»; «Rendiamo». «E io accetto». Con la resa lo sconfitto trasferisce nel potere del vincitore tutti gli elementi materiali e giuridici, anzitutto la propria sovranità. Tuttavia, Roma giunge a mitigare di molto queste dure conseguenze, quando, nel suo stesso interesse politico, riesce a vedere nei vinti non tanto dei nemici da annientare, quanto delle risorse potenziali da integrare. E’ il senato a prendere le decisioni ultime in proposito. Una fonte documentaria, la Tavola di Alcántara (città della odierna Spagna), conserva memoria di una autentica resa di un ignoto popolo spagnolo nel 104 a.C.: [1] Nel consolato di C. Mario e C. Flavio [= 104 a.C.] il popolo dei Seano[…] si arrese al comandante ( imperàtor ) L. Cesio, figlio di Caio. [2] Il comandante L. Cesio, figlio di Caio, dopo averne ricevuto la resa ( deditio ), rimise al suo consiglio quali richieste esso ritenesse di imporre loro. [3] Su parere del consiglio comandò che essi consegnassero tutti i prigionieri, i cavalli e le cavalle, che avevano catturato. Consegnarono tutto. [4] Poi il comandante L. Cesio, figlio di Caio, ordinò che fossero liberi. Restituì loro le terre e gli edifici, i diritti e tutte le altre cose, che fossero le loro il giorno prima della resa e che ancora esistessero, purché lo volessero il popolo e il senato romano. [5] Sul punto ordinò ai presenti di andare (a Roma). Cren(o?), figlio di […], e Arco, figlio di Cantono, (furono) gli ambasciatori. b) Quanto alle forme giuridiche della pace , il senato può decidere – sia dopo una resa, sia in assenza di una guerra – di concludere un trattato, foedus (un tempo pronunciato fidus e quindi connesso con fides , secondo il poeta ‘nazionale’ Ennio, II secolo a.C.). Gli aspetti formali, ricchi di simbolismi, sono anche qui curati dai Feziali: uno di loro, dopo la recita di un lungo e ignoto formulario, provvede alla lettura delle clausole del trattato, al giuramento di esecrazione del popolo romano a Giove Pietra qualora esso deliberatamente violi per primo gli impegni, e alla uccisione di un maiale con un coltello di selce. Perciò il vincolo è assunto non verso l’altro contraente, ma verso i propri dei, chiamati a testimoni e forse a giudici del rispetto degli impegni. Livio, 1.24.3-9: [3] … Da trattato a trattato variano le clausole, ma tutti vengono conclusi nello stesso modo. [4] Sappiamo che allora si procedette nel modo seguente, e non vi è memoria di alcun trattato più antico. Il Feziale chiese al re Tullo: «Mi ordini, o re, di concludere il trattato ( foedus ferire ) con il padre patrato del popolo albano?». Ottenuto l’assenso del re, aggiunse: «Ti richiedo, re, l’erba sacra». Il re disse: «Prendila pura». [5] Il Feziale portò dalla rocca erba pura. Poi interrogò così il re: «Re, mi fai tu regio nunzio del popolo romano dei Quiriti, con i miei arredi e i compagni miei?». Rispose il re: «In quanto ciò avvenga senza pregiudizio per me e per il popolo romano, lo faccio». [6] Il Feziale era Marco Valerio; egli nominò padre patrato Spurio Fusio, toccandogli capo e capelli con la verbena. Il padre patrato viene nominato per compiere il giuramento, cioè per sancire il trattato, e ciò esegue recitando un lungo formulario che non vale qui la pena di riferire. [7] Lette ad alta voce le varie clausole, egli disse: «Ascolta, Giove; ascolta, padre patrato del popolo albano; ascolta tu pure, popolo albano: alle clausole quali furono dalla prima all’ultima recitate pubblicamente senza inganno secondo le tavole cerate, e quali sono state qui oggi esattamente intese, mai verrà meno per primo il popolo romano. [8] Se per primo vi verrà meno per pubblica decisione, per voluto inganno, allora, o Dièspiter , colpisci il popolo romano così come io, qui e ora, colpirò questo porco; e tanto più forte colpiscilo quanto più grande è la tua forza e la tua potenza». [9] Detto ciò, colpì un porco con un sasso di selce. E similmente gli Albani pronunciarono i loro formulari e il loro giuramento tramite il loro dittatore e i loro sacerdoti. Polibio, 3.25.7-9: [7] Il giuramento su Giove Pietra consisteva in questo: l’uomo che doveva sancire il trattato prendeva in mano una pietra e, dopo aver giurato secondo la fides pubblica, aggiungeva: [8] «Se giuro lealmente, mi venga ogni bene; se invece penso e agisco in modo diverso, vivano sicuri tutti gli altri uomini nella propria patria, sotto le proprie leggi, con i propri beni, i propri templi e le proprie tombe, e io solo possa esserne buttato fuori come questa pietra». [9] E, detto questo, gettava via la pietra.
2. I contenuti del trattato ( foedus). Entro le forme del trattato possono essere calati contenuti assai diversi, che dipendono dalla concreta genesi politico-militare dei singoli trattati e permettono una loro classificazione, non tecnico-giuridica ma comoda per orientarsi, in trattati equi o iniqui. I trattati equi riconoscono teoricamente la piena parità nei rapporti fra i contraenti: ad es., quello del 348 a.C. con Cartagine, allora grande potenza commerciale e militare nel Mediterraneo occidentale. Col tempo, però, con l’affermazione della potenza romana, ciò significa solo l’assenza di clausole troppo gravose per la parte non romana. I trattati iniqui sanciscono l’inferiorità della parte non romana con clausole gravose ma diverse a seconda dei casi. Un trattato può concretarsi in un accordo di amicitia “amicizia” (sempre equo) o di socìetas “alleanza” (più spesso iniquo).
La amicitia , rapporto formalmente paritario, vieta solo di aiutare il nemico dell’altro contraente e ha rilievo anche fra uno stato e i privati dell’altro stato, che sono reciprocamente tutelati nelle loro persone e cose e, in forma rafforzata, godono anche di ospitalità gratuita. Tuttavia, spec. dopo il 200 a.C., l’ amicitia diviene lo strumento per l’ingerenza di Roma nella politica di altri stati, che man mano ne diventano clienti. Ecco il testo del trattato di amicizia con Cartagine, come riferito da Polibio (storico greco del II a.C.), 3.24.3-16: [3] … «Da queste clausole sarà regolata l’amicizia fra i Romani insieme con i loro alleati e il popolo di Cartaginesi Tirii Uticensi insieme con i loro alleati. [4] I Romani non dovranno fare scorrerie, né esercitare il commercio, né fondare città oltre il Promontorio Bello, Mastia e Tarseo. [5] Qualora i Cartaginesi conquistino una qualche città situata nel Lazio, ma non soggetta ai Romani, potranno tenersi le ricchezze e i prigionieri, ma dovranno restituire la città. [6] Qualora un Cartaginese faccia prigionieri alcuni di coloro che hanno sottoscritto un trattato di pace con i Romani ma che non sono loro soggetti, non dovrà sbarcarli in porti romani; ma se ve li sbarca e un cittadino romano li prende (come schiavi), saranno rimessi in libertà. [7] E questo non dovranno farlo neppure i Romani. [8] Qualora un Romano prenda acqua o viveri da un territorio soggetto ai Cartaginesi, non si servirà di queste provviste per far danno a nessuno di quanti hanno rapporti di pace e amicizia con i Cartaginesi. [9] Lo stesso non dovranno fare neanche i Cartaginesi. [10] Altrimenti, non vi sia vendetta privata, ma l’illecito abbia rilevanza pubblica. [11] Nessun Romano dovrà commerciare o fondare città in Sardegna e in Libia <e non vi potrà soggiornare> se non per il tempo necessario a rifornirsi di viveri o a riparare la nave. Qualora poi vi sia spinto da una tempesta, dovrà ripartire entro cinque giorni. [12] Nelle parti della Sicilia sotto il dominio cartaginese e nella città di Cartagine potrà fare e vendere tutto quanto è permesso ad un cittadino cartaginese. [13] Altrettanto potrà fare un Cartaginese a Roma». [14] Ancora una volta, in questo trattato, (i Cartaginesi) pongono un particolare accento su Libia e Sardegna, dichiarando questi territori di loro esclusivo dominio e togliendo ai Romani ogni possibilità di accesso; [15] riguardo alla Sicilia, invece, si esprimono diversamente, riferendosi solo alla parte soggetta al loro dominio. [16] Lo stesso fanno i Romani riguardo al Lazio: proibiscono ai Cartaginesi di far danno alle popolazioni di Ardea, Anzio, Circeo, Terracina, città site al confine marittimo del territorio latino oggetto del trattato. La socìetas “alleanza” comporta l’obbligo di intervenire in aiuto dell’altro popolo. Per gli alleati ( socii ) di Roma ciò significa, col tempo, stringere alleanze sempre più spesso offensive e condividere la politica estera di Roma fino a partecipare, se richiesti, con molti uomini e mezzi alle sue guerre di aggressione. Ecco il testo del trattato, iniquo, con clausole molto pesanti, imposto al popolo greco degli Etòli nel 189 a.C., come riferito da Livio, 38.11.1-4, 6-9: [1] Dopo lunghe trattative, gli Etòli riuscirono ad ottenere il consenso (del senato) sulle condizioni di pace. Furono le seguenti: [2] «Il popolo degli Etòli rispetti lealmente l’ imperium e la maiestas del popolo romano; inoltre non permetta che sul suo territorio passi nessun esercito diretto contro alleati e amici dei Romani, e non gli fornisca nessun aiuto; [3] abbia gli stessi nemici del popolo romano e prenda le armi contro di loro e faccia loro la guerra insieme con i Romani; [4] restituisca i disertori, i fuggitivi e i prigionieri ai Romani e ai loro alleati …; [6] consegni ai Romani, a discrezione del loro console, quaranta ostaggi di età non minore di dodici anni né maggiore di quaranta; [7] non sia ostaggio lo stratego e neppure il comandante della cavalleria, lo scriba pubblico, e chi già fu ostaggio dei Romani; Cefalonia resti esclusa dalle condizioni di pace». [8] Riguardo alla somma di denaro da versare e alle relative rate niente di quanto convenuto con il console fu mutato; si convenne che, se in luogo dell’argento avessero preferito dare oro, avrebbero potuto farlo, purché per dieci monete d’argento ne dessero una d’oro. [9] «Le città, le campagne, le persone, che un tempo furono giuridicamente sotto gli Etòli e che poi sono passate in potere del popolo romano per forza di armi o volontariamente durante il consolato di Tito Quinzio e di Gneo Domizio o dopo, gli Etòli non tentino di recuperarle. Enìade, città e campagna, appartenga agli Acarnani». A queste condizioni fu concluso il trattato con gli Etòli.
3. L’espansione di Roma nell’Italia peninsulare. Nella sua espansione, Roma si serve con duttilità di due sistemi: a) quello della federazione , con cui mediante trattati ( foedera ) cerca di affermare la sua egemonia; b) quello della annessione , con cui incorpora nuovi territori. a) Nel I periodo è prevalente il sistema federativo. I rapporti federativi con i popoli latini circostanti risalgono all’età regia e sono poi rinnovati agli inizi della Repubblica con un trattato che costituisce una lega paritaria “finché esisteranno il cielo e le stelle”, come scrive Dionigi, che nel I sec. a.C. afferma di averne letto il testo. Oltre al reciproco aiuto in caso di attacchi esterni, altre clausole prevedono norme per comporre le liti fra cittadini della lega e norme sulla libertà di commercio, che comprende l’ammissione dei Latini a compiere anche gli atti giuridici formali riservati ai soli Romani (ad es., la mancipatio [ ← n. 1, sub 10a, per il testo]). Poi si aggiungeranno la reciproca capacità matrimoniale (connubio) e l’acquisto della cittadinanza di altra città della lega mutando il domicilio. Il cielo e le stelle ancora esistono, ma la lega latina è dissolta, dopo scontri bellici, dal 338 a.C. per volontà di Roma, che (a parte poche annessioni) stringe numerosi trattati con singole città latine, i quali, per un certo periodo, vietano ogni reciproco rapporto fra di esse, ma lasciano ai Latini gli antichi diritti di carattere privatistico.
1. Quadro storico. Con l’espansione in Italia, Roma diviene polo di attrazione per un numero crescente di stranieri ( peregrini ), che vi giungono per svolgere i loro commerci. Ciò induce a istituire, nel 242 a.C., un nuovo pretore, detto peregrino, con il compito di “esercitare la giurisdizione (civile) a Roma, per lo più nelle controversie fra stranieri” (così Pomponio, giurista del II d.C.), ma anche tra Romani e stranieri. Questo pretore non forma un collegio con il pretore giusdicente (ossia titolare della giurisdizione civile) istituito nel 367 e detto ora urbano: dalla loro attività, orientata dai giuristi, nascerà un nuovo processo privato [ → modulo II: lez. sul processo formulare]. Poco dopo, Roma inizia la sua espansione nel Mediterraneo e con essa inizia il II periodo (lungo circa 5 secoli, come da Periodizzazione). In sintesi estrema, vediamo le tappe di questa espansione. A Occidente , la sola potenza commerciale e militare è Cartagine col suo impero marittimo (parti, spec. costiere, delle odierne Libia, Tunisia, Algeria, con basi in Sardegna, Corsica, Spagna). Malgrado vari trattati di amicizia con Roma, che regolavano le rispettive zone d’influenza, a metà del III secolo a.C. si giunge allo scontro, spec. per il controllo dei traffici marittimi. Dopo due lunghe guerre in cinquant’anni, Roma abbatte la potenza cartaginese. I territori conquistati sono costituiti in quattro nuove circoscrizioni, le province : Sicilia, Sardegna-Corsica, due in Spagna. Per amministrarle sono eletti quattro nuovi pretori, la cui sfera di competenza, in lat. provincia , consiste nel governo dei nuovi territori: così provincia viene a significare anche “circoscrizione territoriale” (come tuttora). Dopo il 200 a.C., la diplomazia e le armi romane si volgono verso Oriente , dove esistono molti stati, grandi e piccoli, sórti dalla disgregazione dell’impero del re macedone Alessandro Magno, (morto nel 323 a.C.): sono detti stati ellenistici , perché il loro ceto dirigente è greco o grecizzato. Roma dapprima si intromette nei loro affari interni e poi consegue vittorie militari decisive sui grandi regni di Siria (188) e di Macedonia (168). Tuttavia, solo la Macedonia sarà eretta a provincia, la quinta, e lo sarà solo dopo la svolta del 150 a.C., quando in senato la linea dura di annessione e governo diretto prevarrà su quella più incline alla egemonia. Non è un caso che ora sia decisa dal senato la distruzione della città di Cartagine, sebbene da tempo inoffensiva: essa, col territorio circostante, diviene la sesta provincia, l’Africa (all’incirca l’odierna Tunisia). Poi, verranno altre acquisizioni territoriali: diciotto saranno le province alla fine della Repubblica; una decina in più alla morte di Augusto, primo principe, nel 14 d.C. Questa espansione provoca profonde trasformazioni economiche: da un lato, si intensifica il commercio marittimo; dall’altro, il crescente afflusso a Roma di prigionieri di guerra ridotti in schiavitù sconvolge la base produttiva, spec. nell’agricoltura. Muteranno così gli equilibri sociali e politici, con riflessi, più o meno rapidi e intensi, in ogni settore del diritto. Qui di séguito e nel n. 9 sono esposti i riflessi nel diritto pubblico; più avanti [ → n. 15 e 16 A] lo saranno quelli nelle fonti del diritto. Invece, per il diritto privato basti per adesso elencare le principali novità, che troveranno adeguato svolgimento nei moduli II e III [ → ]: la linea generale di tendenza è quella di andare oltre il formalismo dell’età arcaica, senza però rinnegarlo. Accanto al già citato nuovo processo formulare, le novità più sostanziose riguardano: la valorizzazione del ruolo dei sottoposti – liberi o schiavi – al pater familias , stimolata dalla affluente economia mercantile; l’attenuazione del rigido formalismo nella successione a causa di morte; la elaborazione di nuovi schemi in materia obbligatoria, non legati a forme e basati su buona fede ( fides bona ) e consenso fra le parti comunque manifestato (le figure poi denominate contratti consensuali: compravendita, locazione- conduzione, società, mandato). 2. Le province. Il territorio delle province è annesso e diviene ager publicus , cioè proprietà pubblica del popolo romano o, da quando, nel 27 a.C., si afferma, con Augusto, il Principato, anche dell’imperatore. I provinciali sono considerati sudditi stranieri sottoposti alla sovranità romana ( peregrini sub imperio ) e all’obbligo di versare tributi. Molto spesso, però, Roma tiene distinte le città principali della provincia, secondo varie posizioni di formale indipendenza, pur essendo la loro sovranità puramente nominale: lo fa con trattati di alleanza o con sue concessioni unilaterali. L’ordinamento interno è stabilito da una lex provinciae “statuto provinciale”. Lo statuto è redatto, con l’assistenza di esperti di diritto, ed emanato da un magistrato (spesso il generale conquistatore) con l’assenso degli altri due organi della costituzione: senato e assemblea. Esso regola: la suddivisione in distretti ( conventus ), soprattutto per l’esercizio della giurisdizione; l’organizzazione della giustizia, civile e penale; i rapporti con le città nominalmente indipendenti; il sistema tributario.
In particolare, il tributo fondiario varia secondo il regime del suolo, che è considerato ager publicus del popolo romano. Se il suolo è restituito da Roma ai precedenti proprietari (locali), essi, tramite la loro città, devono versare al questore provinciale un tributo globale fisso, detto stipendium. Diversamente, il suolo è concesso in appalto dai censori ai pubblicani, che fanno parte della nuova aristocrazia del denaro, detta ceto equestre , poco o per nulla interessato alla carriera politica. I pubblicani possono sfruttare il suolo direttamente oppure darlo in locazione a privati (locali o romani) dietro il pagamento di un canone in denaro o in natura (ad es., in Sicilia, le decime). Questo canone si chiama vectìgal ed è soggetto ad oscillazioni, a differenza dello stipendium. Quanto al governo delle province, a capo di ciascuna di esse sono posti dapprima nuovi pretori appositamente creati; poi, da circa 150 a.C., si ricorre a ex consoli o ex pretori, detti proconsoli o propretori, che, dopo il loro anno di carica a Roma, sono inviati a governare le varie province con un imperium prorogato. Con termine generico, si può denominare governatore il capo di ogni provincia. Compete al senato procedere alla assegnazione delle province: dapprima, tramite sorteggio fra i nuovi pretori; poi, dopo il 150 a.C., agli ex magistrati con criteri diversi, che possono prestarsi a favoritismi. Ogni governatore è titolare dell’ imperium , fortemente caratterizzato in senso militare, e pertanto gode di poteri quasi illimitati: infatti, a) comanda le truppe; b) reprime i crimini ( coercitio ): senza limiti sui provinciali o gli stranieri non soggetti al dominio romano che si trovino in provincia (per un caso noto a tutti si pensi al processo contro Gesù, un galileo soggiornante nella provincia romana di Giudea, governata allora da Pilato); con il limite della provocatio ad populum sui cittadini in provincia (ancora in àmbito neotestamentario, si pensi al caso di Paolo di Tarso, cittadino romano, inviato a Roma per il giudizio); c) esercita la giurisdizione civile nelle città principali dei distretti ( conventus ): a questo scopo emana un apposito editto, analogo a quelli dei pretori (urbano e peregrino) titolari della giurisdizione civile a Roma [ → n. 15]; d) può esigere tributi vari e requisire prodotti, per lo più agricoli, a prezzo imposto. Ogni governatore è coadiuvato, spec. per la parte finanziaria, da un questore provinciale , che lo sostituisce in caso di necessità e che ha competenze simili a quelle di questori e edìli a Roma. A differenza delle magistrature cittadine, che sono gratuite, ogni governatore è dotato di denaro e altri mezzi e anche di personale amministrativo e di servizio. Malgrado ciò, spesso i governatori abusano del loro potere sui provinciali con estorsioni di vario genere. Proprio per perseguire questi abusi nasce, verso il 150, il nuovo processo criminale (penale pubblico), nelle cui corti permanenti ( quaestiones perpetuae ) sarà giudicato un numero via via crescente di reati.
**9. CRISI DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA