
LEGGE 10 marzo 2000, n. 62 (in Gazz. Uff., 21 marzo, n. 67). - Norme per la parità scolastica e disposizioni
sul diritto allo studio e all'istruzione.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica:
Promulga la seguente legge:
Art.1
Articolo unico.
1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 33, secondo comma, della
Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica
individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della
domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita.
2. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda
l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle
degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione,
sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di
cui ai commi 4, 5 e 6.
3. Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo
pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l'insegnamento è improntato ai princìpi di
libertà stabiliti dalla Costituzione. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque,
accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap . Il
progetto educativo indica l'eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso. Non sono comunque
obbligatorie per gli alunni le attività extra-curriculari che presuppongono o esigono l'adesione ad una determinata
ideologia o confessione religiosa.
4. La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si
impegnano espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3:
a) un progetto educativo in armonia con i princìpi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme
agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;
b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;
c) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;
d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purchè in possesso di un titolo di
studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare;
e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di
svantaggio;
f) l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase
di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe;
g) personale docente fornito del titolo di abilitazione;
h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali
di settore.
4-bis. Ai fini di cui al comma 4 il requisito del titolo di abilitazione deve essere conseguito, dal personale in
servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le scuole secondarie che chiedono il
riconoscimento, al termine dell'anno accademico in corso alla data di conclusione su tutto il territorio nazionale
della prima procedura concorsuale per titoli ed esami che verrà indetta successivamente alla data sopraindicata.
Per il personale docente in servizio nelle scuole dell'infanzia riconosciute paritarie si applica l'articolo 334 del
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Tale disposizione si applica fino alla conclusione dei
corsi abilitanti appositamente istituiti (1) (4).
5. Le istituzioni di cui ai commi 2 e 3 sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema
nazionale di valutazione secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti vigenti. Tali istituzioni, in misura non
superiore a un quarto delle prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale
docente purchè fornito di relativi titoli scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione
d'opera di personale fornito dei necessari requisiti.