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diritto sindacale
Tipologia: Sintesi del corso
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DIRITTO SINDACALE : parte del diritto del lavoro che concerne il sistema di norme strumentali, poste dallo Stato o dalle stesse organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori, che, nelle economie di mercato, disciplinano la dinamica del conflitto di interessi derivante dalla ineguale distribuzione del potere nei processi produttivi. Il diritto sindacale è parallelo nel suo svolgimento alla storia del movimento operaio e riflette quella contrapposizione tra capitale e lavoro che fu una delle più specifiche conseguenze della rivoluzione industriale e che permane anche nell'attuale società dei servizi. Esso è venuto sviluppandosi, a partire dalla metà del secolo XIX, a un tempo come manifestazione e come regolamentazione della autonomia dei gruppi professionali.
CONFLITTO INDUSTRIALE : conflitto tra capitale e lavoro. Elemento della lotta di classe tra chi ha la proprietà dei mezzi di produzione e chi, non avendola, è obbligato a cedere ai primi la propria forza-lavoro. Dottrine più recenti hanno ampliato la portata del concetto, ricomprendendovi tutte le ipotesi di conflitto con l'autorità che viene esercitata nell'organizzazione del lavoro, qualunque sia il fine produttivo della stessa e indipendentemente dal titolo di proprietà, pubblica o privata.
RELAZIONI INDUSTRIALI: gli studi di diritto sindacale hanno lo stesso oggetto di un'altra disciplina che, sorta e sviluppatasi nei paesi anglosassoni, ha preso il nome di relazioni industriali. In questa disciplina, centrale è la nozione di “sistema di relazioni industriali”; si tratta di uno sottosistema del sistema sociale più complessivo e con esso si indica l'insieme delle interrelazioni tra tre soggetti - gli imprenditori, i prestatori di lavoro organizzati e gli organi pubblici - che agiscono in un contesto ampio e articolato di variabili economiche, politiche, tecnologiche e normative il cui risultato è, a sua volta, un complesso di norme dirette a regolare il sistema produttivo.
SONO ALLA BASE DELL’ORDINAMENTO INTERSINDACALE : può accadere che la stessa materia sia regolata sia da norme dell'ordinamento statale, sia da norma dell'ordinamento intersindacale. Finché le due valutazioni normative coincidono, il problema non c'è; quando ciò non accade, però, può crearsi un conflitto che rende ineffettiva la norma dell'uno o dell'altro ordinamento, nonostante la sua validità per l'ordinamento cui appartiene. Può infine accadere che le due valutazioni normative, ancorché diverse, non siano in conflitto: ciò che per un ordinamento è un comportamento obbligato, per un altro può rientrare nella mera sfera di libertà. Così, ad esempio, il contratto collettivo è, per l'ordinamento giuridico dello Stato, un contratto regolato dal codice civile. Nell'ambito delle relazioni industriali e dell'ordinamento intersindacale è qualcosa di più importante: è l'atto fondamentale che regola i rapporti tra imprenditori e sindacati ed assolve alla stessa funzione di normazione astratta e generale che la legge svolge nell'ordinamento statuale.
Fondamento del diritto sindacale è l'effettività della norma cioè la costanza del consenso sociale e dell'opera di mediazione politica che contribuisce a dare ad esso stabilità e continuità. Le nuove leggi, infatti, sono spesso il frutto di negoziazione tra i soggetti del sistema di relazioni industriali. Ciò avviene quando si ritenga che solo un ampio consenso sociale possa garantire alla legge un tasso sufficientemente elevato di osservanza spontanea, ovvero quando l'autorità politica stessa vuole garantirsi un preventivo consenso, mediato dalle organizzazioni sociali.
Grande rilievo nella costruzione del sistema di diritto sindacale ha avuto la dottrina e la giurisprudenza (c.d. Politica del diritto); in Italia il legislatore ordinario si è astenuto per lungo tempo dall’intervenire in materia di rapporti sindacali. Dopo l'abrogazione dell'ordinamento corporativo e l'emanazione della costituzione del 1948 il legislatore ordinario è intervenuto solo con la legge 300/1970 recante norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, nonché della libertà e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e sono trascorsi ulteriori vent'anni per arrivare alla legge n. 146 del 1990 sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. La giurisprudenza ha colmato molte lacune legislative (nozione di contratto collettivo di diritto comune, principio della giusta retribuzione, diritto di sciopero). A partire dalla crisi petrolifera dei primi anni 70, si mise in moto un meccanismo che modificò profondamente il modo di produrre. E così, mentre prima lo Stato svolgeva un ruolo essenziale come centro regolatore dell'attività economica, oggi il ruolo dello Stato nazionale è sempre più limitato dalla liberalizzazione degli scambi e dei flussi finanziari (c.d. globalizzazione dell'economia) e dalla creazione di autorità sovrastatuali regionali (UE); mentre prima il cuore del processo produttivo era nell'industria manifatturiera, oggi il baricentro, nei paesi più sviluppati, va cercato nei servizi (c.d. terziarizzazione dell'economia); mentre prima l'attività manifatturiera era svolta prevalentemente in unità produttive di vaste dimensioni che occupavano grandi numeri di lavoratori dipendenti, oggi il propellente più dinamico è dato da imprese di minori dimensioni, in gran parte collegate in reti di scambio di servizi; mentre prima vi era una divisione netta tra i lavoratori occupati all'interno delle grandi imprese e quelli esterni alle stesse oggi il confine che separa l'impresa dal suo esterno diventa sempre più evanescente. Il tentativo di governare queste epocali trasformazioni ha indotto le istituzioni pubbliche a intervenire in canpi fino ad allora occupati dal libero gioco delle contrapposte forze sociali. Il legislatore ha fatto sì che per tali interventi si cercasse, per quanto possibile, il consenso delle maggiori organizzazioni sociali. Tutto ciò ha posto in secondo piano l'intervento della giurisprudenza alla cui influenza è soprattutto affidata ai tempi lunghi del lento consolidarsi di orientamenti univoci. La ribalta è stata, invece, assunta da una connessione tra azione dei pubblici poteri e azioni delle parti sociali via via più stretta e più complessa, che, in Italia, ha assunto le forme della concertazione sociale. Lo statuto dei lavoratori consolidò il contropotere sindacale nelle imprese, con ciò promuovendo la contrattazione collettiva anche a questo livello. Questo maggior potere sindacale e il progressivo rafforzamento della tutela legislativa della parte debole nel rapporto individuale di lavoro, vincolando i poteri imprenditoriali di gestione del rapporto, hanno prodotto l'effetto di una notevole rigidità nell'uso della forza lavoro e ciò si è posto come un forte ostacolo ai processi di ristrutturazione delle imprese, reso indispensabile dalle modificazioni del sistema produttivo. È apparso quindi necessario introdurre nella regolamentazione giuridica dei rapporti sindacali e del lavoro elementi di flessibilità. Le politiche tese a soddisfare questa esigenza ( deregulation ) sono state orientate da scelte di fondo diverse e contrastanti: da una parte si sono poste le politiche, di stampo liberistico, tendenti ad abolire le regole e a restituire la disciplina dei rapporti di lavoro al governo del mercato; dall'altra le politiche tendenti a favorire la sostituzione delle regole di fonte legislativa con una disciplina collettiva. Con la sola esclusione della Gran Bretagna, nei paesi europei è la seconda che ha
Il principio costituzionale della libertà sindacale (art. 39 cost.)
Il principio giuridico fondamentale sul quale poggia il nostro sistema di diritto sindacale è quello contenuto nel primo comma dell'articolo 39 della costituzione, ove si stabilisce che "l'organizzazione sindacale è libera". Tale principio si contrappone a quello che fu proprio del sistema corporativo fascista il quale, inquadrando le organizzazioni sindacali dello Stato e sottoponendole ad un penetrante controllo, prevedeva un sistema di composizione degli interessi collettivi estraneo ad una libera, diretta e attiva partecipazione dei soggetti interessati.
L'ordinamento corporativo fu istituito nel 1926 e prevedeva sindacato unico. Il sindacato con il riconoscimento diveniva persona giuridica di diritto pubblico e ciò consentiva un penetrante controllo dello Stato; ad esso erano riconosciuti poteri nei confronti non solo degli iscritti, ma anche dei non iscritti. Il sindacato riconosciuto aveva la rappresentanza legale di tutti i componenti della categoria e da ciò discendeva l'efficacia erga omnes del contratto collettivo. Se il contratto collettivo non veniva concluso tra le parti, la legge attribuiva alla corte d'appello nella funzione di magistratura del lavoro il potere di definire con sentenza le nuove condizioni di lavoro secondo equità, contemperando gli interessi dei datori di lavoro con quelli dei lavoratori; e tutelando, in ogni caso, gli interessi superiori della produzione. Per garantire l'affettività di questo strumento di definizione delle controversie collettive, il legislatore fascista configurò come reato lo sciopero e la serrata. Coronamento del sistema fu l'istituzione nel 1934 delle corporazioni , enti di diritto pubblico di rango superiore, che, riunendo al proprio interno le associazioni sindacali contrapposte, avrebbero dovuto realizzare l'armonica composizione dei conflitti tra i fattori della produzione; a tal fine erano investite di poteri di regolamentazione in materia economica e di rapporti di lavoro (ordinanze corporative). L'ordinamento corporativo su fu soppresso con il regio decreto n. 72 del 1943.
Nel nostro ordinamento democratico, invece, la facoltà di agire a tutela e promozione degli interessi che nascono dal lavoratore in favore di un'organizzazione altrui viene attribuita agli stessi soggetti che ne sono portatori, come esplicazione della loro posizione di libertà.
Art. 39 cost.: "l'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce".
dichiarazione politica ancorché solenne comune ai tre organi politici dell'Unione Europea, consiglio, commissione e parlamento. La mancata inclusione della carta nei trattati fa sì che sia tuttora vigente la norma inserita dal trattato di Amsterdam, che esclude espressamente dalla competenza normativa comunitaria la libertà sindacale e il diritto di sciopero: su di essa gli organi comunitari non possono assumere alcuna decisione giuridicamente vincolante. Una competenza comunitaria, invece, c'è in materia di rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, anche se può essere esercitata dal consiglio solo all'unanimità.
La libertà sindacale è anche oggetto di numerose norme di diritto internazionale. Vanno menzionate le convenzioni n. 87 e 98 dell’O.I.L.^1 , che nel nostro ordinamento interno, hanno ricevuto ratifica e ordine di esecuzione con la legge 367 del 1958. Tali convenzioni riguardano la materia della libertà sindacale sotto due distinti profili:
(^1) L'organizzazione internazionale del lavoro è un'istituzione internazionale specializzata nella regolamentazione della materia del lavoro. Fu fondata dopo la prima guerra mondiale con il trattato di Versailles quale istituzione della società delle nazioni e poi modificato nel 1945 in vista della collocazione della sua struttura e della sua azione nell'ambito dell'Onu. Il suo compito è quello di promuovere, sul piano internazionale, il miglioramento delle condizioni dei lavoratori attraverso la predisposizione di particolari accordi internazionali, le c.d. convenzioni, che gli stati membri sono obbligati a sottoporre agli organi interni competenti ad autorizzare la ratifica e a emanare le norme di esecuzione. Accanto alle convenzioni, provengono dall’OIL, le raccomandazioni che contengono indicazioni programmatiche prive di valore vincolante, formulate per richiamare l'attenzione degli stati membri sui problemi trattati.
Il divieto di atti discriminatori
La fonte ordinaria normativa interna è costituita dalla L. 300 del 1970 , il c.d. statuto dei lavoratori , il cui titolo II è espressamente intitolato alla libertà sindacale. In tale legge concorsero tre obiettivi:
L'art. 14 dello statuto afferma che "il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale è garantito a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro". Tale norma ribadisce un principio che già è apparso evidente alla lettura dell'articolo 39 cost. In tal modo viene imposta l'efficacia della norma costituzionale non solo nella sfera dei rapporti cittadino-Stato, ma anche nella sfera dei rapporti interprivati. L'art. 15 sancisce la nullità degli atti discriminatori riproducendo, con opportune integrazioni, la disposizione dell'articolo 1 della convenzione n. 98. Esso fissa due punti: a) stabilisce la nullità di qualsiasi patto o atto diretto a subordinare l'occupazione del lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad un'associazione sindacale, ovvero che cessi di farne parte. Oltre alla nullità dell'atto, che in molte circostanze può avere scarsa efficacia, è prevista l'applicazione della sanzione penale di cui all'articolo 38 dello stesso statuto dei lavoratori; b) sancisce la nullità di qualsiasi patto o atto diretto licenziare un lavoratore, a discriminarlo nell'assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o a recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale, ovvero causa della partecipazione ad uno sciopero. Per tali atti non è disposta la sanzione penale; il legislatore, infatti, ha ritenuto si trattasse di comportamenti che possono essere efficacemente colpiti attraverso la sanzione civile della nullità.
discriminazione ai danni del lavoratore che non aderisca ad un'associazione sindacale. La norma impiega il termine "occupazione", più ampio di quello di "assunzione"; essa, pertanto, rende illecite non solo le discriminazioni compiute ai danni dei lavoratori che non vogliono aderire ad alcun sindacato nel momento della assunzione, ma anche quelle che derivano dalla subordinazione della continuazione del rapporto di lavoro alla iscrizione al sindacato.
L'organizzazione sindacale dei militari e della polizia
I soli limiti previsti dalla legge alla libertà sindacale dei pubblici dipendenti riguardano i militari e gli appartenenti alla polizia. Per quanto attiene ai militari di carriera, la legge 382 del 1978 ha posto un limite preciso al diritto di sciopero e di costituzione o adesione ad associazioni sindacali. Ciò, "per garantire l'assolvimento dei compiti propri delle forze armate". Al contrario, i militari in servizio di leva e quelli richiamati in servizio temporaneo possono iscriversi o permanere associati ad organizzazioni sindacali di carriera, ma è loro vietato svolgere attività sindacale quando si trovino in certe condizioni (ad esempio, quando indossano l'uniforme, quando svolgono attività di servizio ecc.). Queste pesanti limitazioni sono solo in parte compensata dalla previsione di organi elettivi di rappresentanza. Diversa è la condizione del personale di polizia di Stato: con la legge n. 121 del 1981, il personale della polizia di Stato fu smilitarizzato e ad esso venne riconosciuto il diritto di associarsi in sindacati, ma in regime di separatezza. Infatti, non può aderire ai sindacati che operano nel restante mondo del lavoro, ma solo ai sindacati che siano formati, diretti e rappresentati esclusivamente da appartenenti alla polizia di Stato. La stessa norma vieta l'affiliazione di questi sindacati a più ampie organizzazioni. La legge prevede inoltre il divieto di sciopero e il riconoscimento, invece, di una serie di diritti sindacali.
Libertà sindacale degli imprenditori e dei lavoratori autonomi
Storicamente il sindacalismo imprenditoriale è stato un sindacalismo di "risposta", che si formava in funzione di resistenza nei confronti dell'organizzazione dei lavoratori. Secondo la dottrina consolidata l'associazionismo degli imprenditori non gode della tutela dell'articolo 39, ma di quella meno intensa dell'articolo 41 della costituzione in combinato disposto con l'articolo 18 cost. La dottrina della libertà sindacale unilaterale, infatti, valorizza i caratteri specifici dell'esperienza sindacale, presa in considerazione principalmente come una libertà collettiva, anche quando l'esercizio sia individuale. Di contro, la libertà sindacale dell'imprenditore può anche assumere aspetti collettivi o di coalizione, ma essa è pur sempre una proiezione dell'iniziativa economica privata e come tale è essenzialmente una libertà individuale. Per quanto riguarda il sindacalismo dei lavoratori autonomi questo è riferibile solo all'autotutela finalizzata alla promozione di condizioni di uguaglianza effettiva: quando non emergano indici rivelatori di condizioni di squilibrio economico-sociale, si rientrerà nel campo delle comuni garanzie di libertà associativa, non qualificabile in senso giuridico come libertà sindacale.
I modelli organizzativi
In Italia, se all'inizio numerosi furono i sindacati di mestiere, si affermò presto il secondo dei due modelli organizzativi. Al primo modello può essere ricondotta l'organizzazione separata degli impiegati, prima e durante il periodo corporativo; dopo la Liberazione, però, anche questi lavoratori si organizzarono unitamente agli operai, con riguardo all'attività produttiva delle imprese, anziché a quella specifica da essi svolta. Questa evoluzione non si è, invece, avuta per i dirigenti delle aziende private i quali, in Italia, hanno costituito una propria organizzazione, che ha la caratteristica sostanziale del sindacato di mestiere. La formula del sindacato di mestiere è, inoltre, praticata nell'area dei sindacati autonomi, non aderenti ad una delle tre maggiori confederazioni sindacali: lavoratori con funzioni professionali più o meno elevate e complesse.
L'organizzazione
La struttura organizzativa delle maggiori confederazioni sindacali dei lavoratori in Italia (confederazione generale italiana del lavoro, Cgil; confederazione italiana sindacati liberi, Cisl; unione italiana del lavoro, Uil) può essere così schematizzata:
Struttura regionale intercategoriale (orizzontale)
Struttura territoriale intercategoriale (orizzontale)
Struttura nazionale di categoria
Struttura regionale di categoria
Struttura territoriale di categoria
Struttura di luogo di lavoro
dalla loro consistenza relativa, e contemporaneamente si impegnavano a prendere le proprie decisioni solo unitariamente. Questo equilibrio resse fino alla rottura tra le tre confederazioni, causata dal mancato accordo col governo nel febbraio del 1984, che portò allo scioglimento della federazione. Successivamente la reciproca convenienza impose la ripresa di una prassi unitaria, pur in una rinnovata e netta separazione tra le organizzazioni e i loro livelli decisionali. Oltre a Cgil, Cisl e Uil, esiste un arcipelago di altre organizzazioni cosiddette autonomi, essenzialmente concentrato nei servizi e nei trasporti (Cida, che organizza i dirigenti di azienda; Snals degli insegnanti di scuola secondaria; COBAS tra i macchinisti delle ferrovie e tra i docenti di scuola secondaria).
A livello europeo si è poi formata la confederazione europea dei sindacati (CES) che svolge un'intensa attività politica nei confronti degli organi delle comunità europee; ad essa aderiscono tutte e tre le confederazioni italiane. Le maggiori confederazioni sindacali italiane aderiscono anche ad organizzazioni sindacali internazionali. La Cisl e la Uil fanno parte della confederazione internazionale dei sindacati liberi (Cisl internazionale) fin dalla loro nascita (1950). Questa organizzazione internazionale si era scissa dalla federazione sindacale mondiale (FSM) sull'onda della guerra fredda che indusse anche i sindacati a schierarsi in favore di uno dei due fronti. La Cgil, invece, in un primo tempo, mantenne all'adesione alla Fsm, la quale si è sciolta a seguito dei noti avvenimenti politici del 1989. Dal 1991 anche la Cgil aderisce alla Cisl internazionale.
L'associazionismo sindacale degli imprenditori
Dal lato degli imprenditori, vi è un analogo sviluppo di strutture associative costituite per la difesa di interessi attinenti ai rapporti di lavoro. Ma l'associazionismo sindacale degli imprenditori è un fenomeno soprattutto indotto: per essi l'esigenza di coalizzarsi nasce dalla necessità di contrastare la controparte, oltre che dall'interesse ad evitare che la concorrenza di altri imprenditori possa fondarsi su minori costi della forza lavoro e, cioè, su standards inferiori di trattamento economico e normativo dei dipendenti. In Italia, mentre i lavoratori tendono a raggrupparsi in confederazioni di carattere generale e unitario che rappresentano insieme i lavoratori dell'agricoltura, dell'industria, del commercio e del pubblico impiego, i datori di lavoro, invece, si raggruppano in confederazioni che si distinguono per grandi settori economici. Le maggiori organizzazioni degli imprenditori sono:
rustici, i mezzadri e i coloni. Queste organizzazioni sono parti contraenti, dal lato degli imprenditori, dei contratti collettivi degli operaia agricoli e degli altri lavoratori dipendenti, ma anche, dal lato dei lavoratori, di accordi collettivi con i proprietari terrieri o con le imprese di trasformazione dei prodotti agricoli. La struttura di queste organizzazioni consta fondamentalmente di unità di base di carattere territoriale e intercategoriale e di strutture nazionali di categoria che confluiscono nella confederazione. L'unità di base della Confindustria è l'associazione provinciale degli industriali, che riunisce gli industriali di tutte le categorie produttive operanti nell'ambito di una stessa provincia. Le associazioni provinciali operanti nell'ambito di una regione sono raggruppate in una federazione regionale (l' Assolombarda ). Sul piano nazionale, poi, esistono federazioni nazionali di categoria raggruppanti gli industriali di un certo settore merceologico (Federmeccanica, Asschimici), l'associazione nazionale dei costruttori edili (ANCE). Infine, le associazioni o federazioni nazionali di categoria e le associazioni provinciali danno luogo alla Confindustria.
Oltre ai criteri organizzativi già individuati (tipo di attività produttiva, ubicazione territoriale, dimensione dell'impresa), vi è stato, per l'industria, un altro che, in passato, è stato di notevole importanza per gli effetti che ha avuto sulla politica sindacale: la distinzione tra le imprese private e quelle a prevalente partecipazione statale. Mentre le prime sono organizzate nella Confindustria e nella Confapi, le seconde confluirono per un lungo periodo nella associazione sindacale Intersind o nella ASAP (quest'ultima per le società del gruppo Eni). L'organizzazione separata delle imprese a prevalente partecipazione statale ha perduto ragion d'essere con il processo di dismissione, da parte dello Stato, di tali partecipazioni.
L'organizzazione sindacale non associativa
La forma organizzativa storicamente prevalente del fenomeno sindacale è certamente quella associativa, ma la stessa esperienza storica mostra come esso si svolga anche in forme organizzative diverse. Talvolta l'attività sindacale viene svolta da formazioni non stabili, coalizioni provvisorie, che siano pur sempre idonee ad esprimere una omogenea volontà collettiva. Infatti, sia il contratto collettivo che lo sciopero possono essere posti in essere anche da coalizioni che non abbiano la natura e la struttura di associazioni. Basta ricordare l'esperienza dei comitati di base (COBAS) dei macchinisti delle ferrovie o degli insegnanti, prima che assumessero una loro stabilità organizzativa.
sindacato). Ma il legislatore non è mai intervenuto sul punto e, di conseguenza, queste disposizioni sono rimaste lettera morta. Con il tempo, si acquistò consapevolezza del fatto che il mancato intervento non fosse un incidente di percorso, ma frutto di una scelta sebbene, nei primi anni, non sempre esplicita. Le ragioni della mancata attuazione sono di varia natura.
La scelta di non procedere all'emanazione della legge sindacale assume perciò un significato normativo non contingente: lo stato apparato non deve interferire con all'attività autonoma dei gruppi. La traduzione di questa scelta politica in termini giuridici comporta il rifiuto di soluzioni che collochino la regolamentazione dell'esperienza sindacale all'interno del diritto pubblico per agganciarla saldamente ai moduli del diritto privato. È stata questa un'opzione di politica del diritto, una scelta privatistica , aspramente dibattuta ma oggi ormai consolidata.
L'associazione non riconosciuta
Un primo corollario di questo inquadramento del sindacato nel diritto privato è la sua qualificazione giuridica come associazione non riconosciuta ai sensi degli articoli 36 e ss del c.c., almeno quando, secondo la formula prevalente, assuma una struttura associativa. L'associazione non riconosciuta qualifica normativamente fenomeni organizzativi diversi, dai più modesti circoli ricreativi o culturali ad organismi complessi e di grandi dimensioni e con gestione di notevoli mezzi finanziari.
La regolamentazione dell'associazione non riconosciuta da parte del codice civile del 1942 costituì una innovazione legislativa notevole; il codice del 1865, infatti, ispirato alla codificazione napoleonica, ignorava del tutto questo tipo di organizzazione sociale. Nella evoluzione del pensiero giuridico, già all'inizio del secolo affiorarono innovative posizioni che tendevano a svincolarsi dal principio individualistico; esse scorgevano nella associazione non soltanto una somma di individui, bensì una unità giuridica. Questa dottrina influì sulla disciplina dettata dal nuovo codice civile in tema di associazione non riconosciuta. DISCIPLINA GIURIDICA DELLA ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA: il fondo sociale costituisce un'unità che va oltre i singoli individui facenti parte dell'associazione. Il fondo permane oltre la volontà del socio di mantenere in vita il rapporto giuridico e si estingue soltanto con l'atto in cui i soci deliberano lo scioglimento dell'associazione. Sotto questo aspetto, la disciplina non si discosta da quella delle associazioni riconosciute. Il regime di responsabilità patrimoniale appare in una posizione intermedia fra quella propria della personalità giuridica, che ha un'autonomia patrimoniale perfetta, e l'imputazione a tutti i singoli soci come deriva dalla visione atomistica propria della vecchia dottrina. Tale posizione intermedia consiste nella congiunta e solidale responsabilità del fondo sociale e delle persone che hanno agito in nome per conto dell'associazione. La natura unitaria dell'associazione resta, infine, confermata dalla attribuzione della rappresentanza processuale di essa al presidente o al direttore: parte in giudizio, pertanto, non sono i soci, bensì l'associazione attraverso tali persone. L'associazione non riconosciuta - anche se priva di personalità giuridica - è soggetto di diritto, perché costituisce un centro autonomo di imputazioni giuridiche. Notevoli, peraltro, sono le insufficienze della disciplina. Il caso più interessante, con riguardo ai sindacati, fu quello originato dalle scissioni del 1948, col distacco dalla Cgil della corrente cristiana, e, poi, nel 1949, dei lavoratori repubblicani e socialdemocratici. Seguì a ciò una complessa vicenda giudiziaria: da un lato i gruppi secessionisti rivendicavano una parte del patrimonio dell'associazione; dall'altro lato si opponeva che, in base all'ordinamento vigente, l'atto di secessione di un gruppo dell'associazione non poteva riguardarsi che come una somma di dimissioni dei singoli componenti, i quali, come recedenti, non potevano avanzare alcuna pretesa di ripetizione della quota di versamenti effettuati, né di devoluzione di parte del patrimonio sociale. La questione non venne decisa perché fu oggetto di transazione stragiudiziale.
Lo schema venne tuttavia integrato, tenendo conto di alcuni importanti contributi dottrinali. È stato argomentato, infatti, che tra associazioni non riconosciute e associazioni riconosciute come persone giuridiche vi sarebbe identità di struttura è, quindi, per le associazioni non riconosciute troverebbero applicazione, oltre agli articoli 36-38 CC, anche tutte quelle norme sull'associazione riconosciuta che non si ricolleghino, in modo immediato oppure mediato, al riconoscimento della personalità giuridica. Gli accordi tra gli associati, pertanto, nonostante la lettera dell'articolo 36, non sarebbero la fonte esclusiva o primaria dell'ordinamento interno delle associazioni; l'associazione non riconosciuta, per questa via, verrebbe ad essere regolata da un complesso di norme legali esauriente, anche sotto profilo della organizzazione interna (GALGANO). La conseguenza di maggior rilievo sarebbe la deducibilità in giudizio dei conflitti nascenti dalla applicazione delle norme interne, ossia la sottoposizione della dinamica interna dell'associazione al controllo giudiziale.
L'interesse collettivo non deve neanche essere confuso con l'interesse individuale dei singoli lavoratori aderenti al sindacato stesso. L'interesse collettivo non è la somma di interessi individuali, ma la loro combinazione ed è indivisibile, nel senso che viene soddisfatto non già da più beni atti a soddisfare bisogni individuali, ma da un unico bene atto a soddisfare il bisogno della collettività. L'interesse collettivo viene determinato non attraverso un'astratta e impossibile media tra gli interessi individuali, ma in una concreta mediazione tra i diversi componenti del gruppo, che si svolge attraverso i procedimenti di formazione della volontà collettiva. L'interesse collettivo, come d'altronde quello pubblico o generale, non è un'essenza ontologica, bensì una convenzione linguistica che designa l'esito di un processo formalizzato di formazione della volontà di una pluralità organizzata di persone. Anche esso dipende, perciò, da una scelta volontaristica, come quella che dà origine al gruppo professionale.
Il carattere di indivisibilità dell'interesse collettivo ci consente di comprendere meglio il problema del rapporto tra sindacato e non iscritti. Il solidarismo classista a cui si ispira una gran parte del movimento sindacale europeo induce quest'ultimo ad agire in favore anche dei secondi; ma pure nei modelli ispirati al sindacato-associazione (o istituzione) che privilegiano il rapporto tra l'organizzazione e gli scritti, esiste una spinta all'estensione degli effetti dell'azione sindacale a tutti i lavoratori, perché funzionale alla difesa degli stessi iscritti. E infatti, ove gli imprenditori potessero praticare, nei confronti dei lavoratori non aderenti al sindacato, condizioni economiche e normative peggiori di quelle che devono praticare nei confronti degli iscritti allo stesso, preferirebbero dare occupazione ai primi anziché ai secondi. D'altronde assicurare ai lavoratori non iscritti i benefici della contrattazione collettiva può giovare allo stesso sindacato, perché dalla limitazione degli effetti di questa esso può subire una perdita della propria forza contrattuale, vedendo disertata la lotta da parte dei non iscritti in quanto non interessati alle rivendicazioni. Risulta così che la pressione del sindacato per estendere l'ambito di applicazione dei propri contratti collettivi si spiega non tanto per la investitura della qualità di rappresentante o titolare di un ufficio o di una funzione di tutela di un interesse alieno quale sarebbe l'interesse generale della categoria, quanto, invece, alla luce di una corretta valutazione degli interessi degli stessi organizzati. È infatti proprio la migliore soddisfazione di questi ultimi a postulare l'estensione degli effetti dell'azione sindacale.
Nel linguaggio tecnico giuridico, spesso l'espressione interesse collettivo è utilizzata in modo più o meno fungibile con quella di interesse diffuso , nata in relazione allo svilupparsi di una tendenza giurisprudenziale ad introdurre forme di tutela di interessi di cui proprio per la loro ampia diffusione, è difficile individuare il titolare e, dunque, colui che è legittimato a farli valere in giudizio. I due concetti sono affini nel distinguersi, da un lato, dall'interesse individuale e, dall'altro, dall'interesse pubblico o generale ma, ciononostante, non vanno confusi: è essenziale, infatti, per l'interesse collettivo e non per l'interesse diffuso, la sua appartenenza ad una organizzazione che ne è titolare.