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L'evoluzione delle commissioni tributarie e le loro giurisdizioni, oltre alla composizione dei loro organi. Viene inoltre specificato come i contribuenti possono esprimere azioni in queste commissioni. Il testo include regole sulla giurisdizione tributaria, l'impugnazione di atti amministrativi e la nomina dei magistrati e giudici delle commissioni tributarie.
Tipologia: Dispense
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La storia delle commissioni tributarie è plurisecolare. Esse si ritrovano negli stati preunitari come organi amministrativi di riesame. Il punto di partenza della evoluzione storica si può riscontrare nella legge 20/03/1865 allegato E , la quale eliminò gli organi di contenzioso amministrativo (i giudici amministrativi), al fine di affidare tutte le controversie ad un unico giudice, ovvero l'autorità giudiziaria ordinaria. A seguito di questa legge, le commissioni tributarie censuarie (perchè la ricchezza era una ricchezza terriera ed era rapportata all'estensione del terreno) continuarono a sopravvivere come meri organi amministrativi di riesame. L'idea fondamentale è che le decisioni (decisione è un provvedimento tipico di un organo amministrativo di riesame) dovevano essere sottoposte al vaglio dell'autorità giudiziaria ordinaria – AGO. Questo sistema trovò una compiuta definizione nel 1936; per effetto della riforma intervenuta quell'anno, venivano individuati ben 6 gradi di giudizio per l'esame dei provvedimenti tributari. In particolare 3 gradi venivano effettuati davanti alle commissioni – distrettuale di primo grado, distrettuale di secondo grado, centrale ; a seguito della decisione della commissione tributaria centrale, si poteva adire l'autorità giudiziaria ordinaria con i consueti 3 gradi di giudizio – tribunale, corte di appello, giudizio di legittimità cioè Cassazione. Tale sistema garantiva certamente una piena tutela del contribuente; tuttavia era particolarmente lungo e farraginoso. Con la riforma del 1972, tale sistema venne modificato. In particolare, venne emanato il dpr 636/1973 con il quale i gradi di giudizio vennero ridotti a 4. Le commissioni tributarie continuavano a mantenere la natura di organo amministrativo; tuttavia, sempre più l'ordinamento riconosceva loro una funzione effettivamente giurisdizionale. I 4 gradi di giudizio erano così articolati:
L'evoluzione storica delle commissioni è altresì importante per comprendere quella che sembra essere una distonia del sistema. Il processo tributario è fondamentalmente, non esclusivamente, un processo di impugnazione di un provvedimento amministrativo (avviso di accertamento, cartella di pagamento, iscrizione al ruolo). Pertanto, partendo da questa considerazione, ci si aspetta che le regole del processo tributario dovrebbero essere informate alle norme del processo amministrativo. Invece, il 546/1992 è sostanzialmente informato alle regole del cpc. Infatti, l' art 1 co.1 del 546/1992 dispone che “ i giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto, e con esse compatibili le norme del cpc”. La discrasia evidenziale (processo che tratta di interessi legittimi ma fondato sulle regole di un processo che regola i diritti soggettivi) si spiega con l'evoluzione storica appena evidenziata. Le norme fondamentali che delineano il sistema del 546/1992 sono: -l' art 2 che disciplina l'oggetto della giurisdizione tributaria; -l' art 19 , rubricato atti impugnabili e oggetto del ricorso. La giurisdizione in materia tributaria è ripartita tra 3 diverse giurisdizioni: -quella delle commissioni tributarie; -quella dell'AGO; -quella dell'autorità giudiziaria amministrativa – AGA. Innanzitutto, occorre delineare la giurisdizione tributaria delle commissioni tributarie: il primo periodo del co.1 dell'art 2 del 546/1992 statuisce che “ appartengono alla giurisdizione delle commissioni tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati” (la norma sembra dire che in caso di controversia sul tributo, la giurisdizione appartiene alla commissione tributaria). Questa norma è stata modificata nel 2002. Nella formulazione originaria dell' art 2 , la giurisdizione delle commissioni veniva individuata secondo un meccanismo casistico enunciativo (veniva enunciata fattispecie per fattispecie la controversia che rientrava nella giurisdizione). In particolare, la norma affermava che appartenevano alla giurisdizione delle commissioni le controversie in tema di: -IRPEF; -IRPEG; -IVA; -imposta di registro; -altri tributi specificatamente individuati. Pertanto, per i tributi non contenuti nell'elenco tassativo, la giurisdizione sulle controversie che sorgevano tra contribuente e amministrazione veniva affidata al giudice ordinario. Nel 2002 l' art 2 co.1 primo periodo è stato integralmente riformato. La nuova formulazione attribuisce le controversie su tutti i tributi unicamente alle commissioni. Tale nuova formulazione della norma, ha di fatto creato dei problemi interpretativi; infatti, non esiste una nozione legislativa di tributo. In particolare, si crearono dei problemi con riferimento alla cd TIA (che aveva sostituito la TARSU); tale tariffa infatti non può essere univocamente ricondotta al genere tributo. Il secondo periodo del co.1 dell'art 2 del 546/1992 delinea altresì la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in materia tributaria. In particolare, sono affidate al giudice ordinario tutte le controversie relative all'esecuzione forzata che si determinano successivamente alla notifica della cartella di pagamento e all'avviso di mora. Inoltre, sono affidate all'AGO le controversie in tema di responsabilità aquiliana per danni causati dai dipendenti dell'amministrazione finanziaria. In materia tributaria esiste altresì una giurisdizione del giudice amministrativo, la quale è limitata esclusivamente alla impugnazione degli atti amministrativi aventi valenza generale (ad esempio, i regolamenti amministrativi). Naturalmente, il giudice amministrativo è l'unico che ha il potere di annullare e quindi espungere dall'ordinamento con valenza erga omnes l'atto amministrativo generale.
Il comma 5, in particolare, stabilisce che una delle parti deve riassumere con apposita istanza il processo innanzi alla commissione tributaria provinciale dichiarata competente nel termine fissato dalla stessa sentenza o, in mancanza, entro 6 mesi dalla comunicazione della sentenza stessa. Se tale riassunzione non viene effettuata nei termini indicati, il processo si estingue per inattività delle parti. Il co.4 statuisce che nel processo tributario non è ammesso l'istituto del regolamento di competenza (un mezzo di impugnazione delle sentenze che dichiarano l'incompetenza). Art 19 → Tale art costituisce il secondo pilastro, oltre all' art 2, sul quale è costruito l'intero impianto processualtributario. La norma è rubricata “atti impugnabili e oggetto del ricorso”. Il co.1 dell'art 19 contiene un elenco di atti impugnabili; occorre indagare sulla natura tassativa o meno di tale elenco. Da un punto di vista pratico, la soluzione a questo problema è di grande rilevanza: se l'elenco è tassativo, la conseguenza è che non possono essere impugnati provvedimenti amministrativi diversi da quelli elencati; se, invece, l'elenco non è tassativo, la conseguenza è che tutti gli atti dell'amministrazione tributaria possono essere impugnati. La problematica nasce dal collegamento che il legislatore del 546 aveva posto tra l'art 2 e l'art 19. In origine, l'art 2 (la giurisdizione) elencava in via tassativa i tributi le cui controversie erano affidate al giudice tributario; ne conseguiva che i tributi fuori elenco (ad es i tributi doganali) erano affidati ad un altro giudice, quello ordinario (art 9 cpc). L'art 19 coerentemente stabiliva, e tuttora stabilisce, un elenco tassativo di atti amministrativi, i quali erano relativi al procedimento amministrativo di applicazione dei tributi indicati dall'art 2. Successivamente, nel 2001, l'art 2 è stato modificato; infatti, il legislatore ha sostituito all'elenco tassativo di tributi la locuzione tributi di ogni genere e specie comunque denominati. Tuttavia, il legislatore a fronte della modifica dell'art 2 non ha correlativamente modificato l'art 19; ne consegue che l'art 19 continua ad elencare esclusivamente gli atti relativi al procedimento di applicazione dei tributi originariamente indicati nell'art 2. La giurisprudenza ha risolto questa distonia legislativa secondo due orientamenti fondamentali:
Il co.1 dell'art 19 elenca una serie di provvedimenti amministrativi ognuno dei quali costituisce atto impugnabile avverso il quale il contribuente può proporre ricorso. a) Il primo provvedimento indicato dall'art 19 è l' avviso di accertamento del tributo , il quale costituisce il paradigma del procedimento applicativo del tributo individuato dal legislatore. L'avviso di accertamento in quanto provvedimento amministrativo deve avere una motivazione e un dispositivo. La motivazione indica le ragioni di fatto e di diritto che hanno indotto l'amministrazione all'emanazione del provvedimento; il dispositivo indica la base imponibile accertata dall'ente impositore ed eventualmente anche la maggiore imposta ad essa correlata. Ogni avviso di accertamento può essere emesso secondo tipologie distinte previste dal legislatore (ad es accertamento sintetico, fondato sugli studi di settore, analitico, integrativo, ecc). b) Alcuni tributi e in particolare i tributi che applicano il sistema del registro (imposta di registro, imposta ipotecaria, imposta catastale) sono caratterizzati da un peculiare sistema procedimentale. Infatti, previamente l'amministrazione notifica un avviso di accertamento di maggior valore con il quale determina la maggiore base imponibile; successivamente a tale avviso segue un ulteriore e distinto provvedimento, ovvero il cd avviso di liquidazione del tributo che si limita a quantificare la maggiore imposta relativa alla maggiore base imponibile determinata dal precedente provvedimento. c) Costituisce atto impugnabile il cd provvedimento irrogativo delle sanzioni amministrative. In particolare, per le sanzioni non collegate al tributo l'amministrazione emette un atto di contestazione delle sanzioni, il quale deve essere notificato al contribuente. Il contribuente dal giorno della notifica ha 3 distinte possibilità: 1) paga entro 60 gg la sanzione contestata, usufruendo di una riduzione ad un terzo; 2) il contribuente entro 60 gg deposita presso l'amministrazione memorie difensive con le quali dimostra la non debenza delle sanzioni contestate; a seguito della presentazione delle memorie difensive, l'amministrazione, se non accoglie tali memorie, deve entro un anno notificare il provvedimento di irrogazione delle sanzioni, che costituisce atto impugnabile;
Il primo periodo del co.3 statuisce che gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Questa norma può essere interpretata in due modi:
previa interlocuzione con l'interessato. Il Presidente non può essere nominato tra soggetti che raggiungeranno l'età pensionabile entro i quattro anni successivi alla nomina. co.4 : A ciascuna sezione e' assegnato un presidente, un vice- presidente e non meno di quattro giudici tributari. co.5 : Ogni collegio giudicante e' presieduto dal presidente della sezione o dal vicepresidente e giudica con numero invariabile di tre votanti.” Art 3 : “I presidenti delle commissioni tributarie provinciali sono nominati tra i magistrati ordinari, ovvero amministrativi o militari, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle tabelle E ed F. I presidenti di sezione delle commissioni tributarie provinciali sono nominati tra i magistrati ordinari, amministrativi o militari, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle tabelle E ed F. I vicepresidenti di sezione delle commissioni tributarie provinciali sono nominati tra i magistrati di cui al comma 1, ovvero tra i componenti che abbiano esercitato, per almeno cinque anni le funzioni di giudice tributario, purchè in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, secondo la graduatoria redatta sulla base delle tabelle E ed F. I presidenti delle commissioni tributarie regionali sono nominati tra i magistrati ordinari, ovvero amministrativi o militari, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle tabelle E ed F. I presidenti di sezione delle commissioni tributarie regionali sono nominati tra i magistrati ordinari, ovvero amministrativi o militari, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle tabelle E ed F. I vicepresidenti di sezione delle commissioni tributarie regionali sono nominati tra i magistrati di cui al comma 3 ovvero tra i componenti che abbiano esercitato per almeno dieci anni le funzioni di giudice tributario regionale purchè in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, secondo la graduatoria redatta sulla base delle tabelle E ed F.” Art 4 : “I giudici delle commissioni tributarie provinciali sono nominati tra: a) i magistrati ordinari, ((amministrativi, militari e contabili)), in servizio o a riposo, e gli avvocati e procuratori dello Stato, a riposo; b) i dipendenti civili dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche in servizio o a riposo che hanno prestato servizio per almeno dieci anni, di cui almeno due in una qualifica alla quale si accede con la laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o altra equipollente; c) gli ufficiali della Guardia di finanza cessati dalla posizione di servizio permanente effettivo prestato per almeno dieci anni; d) coloro che sono iscritti negli albi dei ragionieri e dei periti commerciali ed hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni; e) coloro che, in possesso del titolo di studio ed in qualità di ragionieri o periti commerciali, hanno svolto per almeno dieci anni, alle dipendenze di terzi, attività nelle materie tributarie ed amministrativo-contabili; f) coloro che sono iscritti nel ruolo o nel registro dei revisori ufficiali dei conti o dei revisori contabili ed hanno svolto almeno cinque anni di attività; g) coloro che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento in materie giuridiche, economiche o tecnico-ragionieristiche ed esercitato per almeno cinque anni attività di insegnamento; h) gli appartenenti alle categorie indicate nell'articolo 5; i) coloro che hanno conseguito da almeno due anni il diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio;
ogni altro caso alla nomina dei componenti di commissione tributaria si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.))” I soggetti del processo sono il giudice e le parti. Il giudice tributario è articolato in commissioni tributarie provinciali (CTP) ed in commissioni tributarie regionali (CTR). Ogni commissione è divisa in sezioni; ad ogni sezione è assegnato un presidente, un vice presidente ed almeno 4 membri. Il collegio giudicante di ogni controversia tributaria è formato da un presidente o un vice presidente e 2 membri, e giudica con il numero invariabile di tre votanti. Requisiti fondamentali di ogni giudice sono: l'indipendenza, l'imparzialità e la professionalità. L'attuale assetto della giurisdizione ordinaria cerca di contemperare queste tre caratteristiche fondamentali del giudice; tuttavia, il sistema è in evoluzione e alcuni aspetti sono carenti, soprattutto sotto il profilo della imparzialità e della professionalità. Secondo il progetto originario del legislatore del 92, il collegio giudicante relativo ad ogni controversia doveva essere formato da 3 soggetti aventi tendenzialmente queste caratteristiche professionali: -un presidente tratto dai ruoli della magistratura, il quale assicurava l'equilibrio di giudizio e la gestione del processo; -un giudice di formazione giuridica (tendenzialmente un avvocato), il quale poteva assicurare l'esame delle questioni giuridiche più complesse; -un giudice di formazione economica o comunque specialistica (ragioniere, dott. Commercialista, ingegnere), il quale assicurava una professionalità nelle questioni più prettamente tecniche. La fusione di queste professionalità, secondo l'intenzione originaria, assicurava un corretto ed equilibrato giudizio. In atto stanno scomparendo progressivamente dalle commissioni tributarie i giudici che non appartengono di ruolo ad altre magistrature. Il vero punto dolente del sistema è costituito dal fatto che i giudici tributari non appartengono ad un ruolo definito di giurisdizione, ma esercitano le loro funzioni come una carica onoraria. Le parti. Secondo la teoria generale del processo, occorre distinguere nettamente due capacità: -la capacità di essere parte del processo → La capacità di essere parte del processo corrisponde nel diritto sostanziale alla capacità giuridica, ovvero alla capacità di essere titolare di diritti; -la capacità di stare in giudizio → La capacità di stare in giudizio corrisponde, invece, alla capacità di agire, ovvero di compiere validamente atti giuridici. L'art 10 del 546 è rubricato “le parti” e pertanto detta le norme relative alla capacità di essere parte; in altri termini, questa norma individua le parti del processo tributario. In linea generale, si può affermare che nel processo tributario si ha sempre una parte privata ed una parte pubblica. Tendenzialmente la parte privata è quella che impugna un provvedimento autoritativo emesso dalla parte pubblica, oppure che chiede la condanna della parte pubblica alla restituzione di una somma di denaro versata indebitamente. Nel primo grado di giudizio, la parte privata assume sempre la veste di “ricorrente”, ovvero di colui il quale propone ricorso. Nel secondo grado di giudizio, invece, il soggetto che propone l'appello viene individuato dalla soccombenza, ovvero dalla sentenza di primo grado. L'art 10, statuisce che oltre al ricorrente sono parti del processo le seguenti parti pubbliche:
Termine per la proposizione del ricorso (art 21). Il co.1 dell'art 21 impone al contribuente di proporre ricorso, a pena di inammissibilità , entro e non oltre 60 gg dalla notifica dell'atto impugnato. Il ricorso deve essere notificato con le modalità previste dall' art 20. La norma altresì distingue tra notificazione della cartella di pagamento e notificazione dell'iscrizione al ruolo, prevedendo che la notifica della prima comporta anche la notifica della seconda. Nel termine previsto dal co.1, il contribuente ha la possibilità di proporre istanza di accertamento con adesione, ovvero di introdurre un procedimento amministrativo volto alla risoluzione anticipata della controversia. Il solo fatto che il contribuente proponga istanza di accertamento con adesione, al di là dell'esito del procedimento relativo, comporta processualmente la sospensione per 90gg del termine previsto per la proposizione del ricorso; ne consegue che, in tal caso, il termine finale per la proposizione del ricorso è di 150gg. Occorre rilevare la differenza tra istanza di accertamento con adesione ed istanza di annullamento in autotutela, in quanto la secondo non sospende affatto il termine per la proposizione del ricorso. Una volta decorso il termine per la proposizione del ricorso (60 gg o 60+90gg) senza che l'atto sia stato impugnato, l'atto impugnabile diventa definitivo. Il co.2 dell'art 21 disciplina il termine per la proposizione del ricorso nell'ipotesi specifica di impugnazione avverso il rifiuto tacito alla restituzione dei tributi. In questa ipotesi, la legge statuisce un doppio termine:
chiamata di terzi in causa. Documenti (art 24). Il processo tributario è un processo fondamentalmente documentale; infatti la prova regina è costituita da documenti scritti. Da un punto di vista tecnico, con la locuzione “documento”, s’intende quell'atto che non è conosciuto da controparte. A contrario, tecnicamente non costituisce documento una sentenza della Corte di Cassazione o una circolare dell’amministrazione di cui il contribuente intende avvalersi in giudizio, in quanto tali atti sono conosciuti da controparte. La distinzione è importante al fine di identificare il termine entro il quale il documento può essere depositato in giudizio. Se si tratta di documento in senso proprio, ai sensi dell’ articolo 32 co.1 esso deve essere depositato nel termine perentorio di 20 giorni liberi prima della data di trattazione. È importante rilevare che la legge fissa un termine cd libero ; è tale il termine in cui non vengono computati il dies a quo ed il dies ad quem. La presentazione dei documenti può avvenire secondo due modalità disciplinate dall’ articolo 24 co.1:
È importante ricordare che il segretario deve consentire alle parti di ottenere copia autentica dei documenti presentati da controparte. Art 26. Il segretario, formato il fascicolo d’ufficio, ai sensi dell’ articolo 25 , lo trasmette al presidente della commissione tributaria provinciale, il quale provvede ad assegnare quella controversia ad una delle sezioni della commissione. Il presidente può assegnare ricorsi concernenti identiche questioni di diritto a carattere ripetitivo alla medesima sezione (per evitare contrasti di giudicati). Art 27. Il presidente della sezione alla quale ha assegnato il ricorso, scaduti i termini per la costituzione in giudizio delle parti, esamina preliminarmente il ricorso e ne dichiara l'inammissibilità nei casi in cui essa è manifesta. Inoltre, il presidente della sezione, ove ne sussistano i presupposti, dichiara la sospensione, l'interruzione e l'estinzione del processo. Tutti i provvedimenti resi dal presidente della sezione assumono la forma del decreto, i quali sono soggetti ad un particolare tipo di impugnazione innanzi alla stessa commissione; tale impugnazione è il cd reclamo. Art 28. Contro i decreti del presidente della sezione che dichiarano l'inammissibilità del ricorso oppure la sospensione, interruzione o estinzione del processo, la parte può presentare reclamo alla commissione tributaria. Tale reclamo deve essere notificato a controparte nelle stesse forme previste dall' articolo 20 , entro 30gg dalla comunicazione del decreto ad opera della segreteria. Avvenuta la proposizione del reclamo, il reclamante, entro 15gg da essa, provvede a costituirsi in giudizio secondo le norme dell’ articolo 22. Nei successivi 15gg, le altre parti possono presentare memorie. Scaduti i termini, la commissione decide in camera di consiglio. Se la commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso o l'estinzione del giudizio, adotta la forma della sentenza; in tutti gli altri casi, adotta la forma dell’ordinanza non impugnabile e dispone i provvedimenti per la prosecuzione (riassunzione) del processo. SCHEMA 15/03/2016: →→ 10/05/2016: →→ 03/06/2016: notifica dell'atto (60gg) Proposizione del (30gg) costituzione in giudizio impugnato. Ricorso del ricorrente →→ 02/07/2016: (60gg) costituzione in giudizio del resistente 03/11/2017 ←←←← 13/11/2017 ←←←←←← 18/11/2017 ←←←←←← 24/11/2017: trattazione del ricorso. 20gg liberi 10gg liberi 5gg liberi per i documenti memorie illustrative brevi repliche scritte (se si tratta di camera di consiglio (se si tratta di camera o pubblica udienza) di consiglio)
possibilità non viene concessa in pubblica udienza; infatti, se viene fissata pubblica udienza, la possibilità di replicare alla memoria è concessa in sede di udienza. Art 33. L'art 33 disciplina la trattazione della controversia in camera di consiglio. La regola generale è che la trattazione del ricorso tributario avviene sempre in camera di consiglio, cioè senza la presenza delle parti. Esiste, tuttavia, un'eccezione a tale regola generale, che si ha quando una delle parti presenta un'apposita istanza di trattazione in pubblica udienza almeno 10gg liberi prima della data di trattazione. Tale istanza deve essere depositata in segretaria e da notificare alle altre parti costituite. Nella trattazione in camera di consiglio, il relatore espone al collegio i fatti e le questioni della controversia. Della trattazione in camera di consiglio è redatto processo verbale ad opera del segretario. Art 34. Alla pubblica udienza, il giudice relatore espone al collegio i fatti e le questioni della controversia. Finita la relazione, il presidente ammette le parti alla discussione; prima parla il ricorrente e successivamente il presidente da la parola al resistente. In alcuni casi, il presidente ammette le repliche orali. Dell'udienza è redatto processo verbale dal segretario. Art 35. Il collegio giudicante, dopo la pubblica udienza oppure, se non vi è stata, subito dopo la decisione del relatore, delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio. Quando ne ricorrono i motivi, la deliberazione in camera di consiglio può essere rinviata di non oltre 30gg. Art 36. La sentenza deve contenere: -l'intestazione alla Repubblica italiana (ed è pronunciata in nome del popolo italiano); -l'indicazione della composizione del collegio; -l'indicazione delle parti, ricorrente e resistente, e dei loro difensori se vi sono; -la concisa esposizione dello svolgimento del processo; -le richieste delle parti (es, il ricorrente può chiedere annullamento o condanna di atto, il resistente chiede il rigetto della richiesta del ricorrente); -la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto. Altrimenti non si potrà impugnare in gradi successivi. -il dispositivo: accoglimento o rigetto del ricorso, con relativa condanna se richiesta. Art 37. Pubblicazione. L'art 37 disciplina la pubblicazione e la comunicazione della sentenza. Per pubblicazione della sentenza si intende il deposito della stessa presso la segreteria della commissione. Di tale deposito il segretario da attestazione firmando la sentenza ed apponendo su di essa la data. La data di pubblicazione o deposito (la sentenza è resa pubblica mediante il deposito) è particolarmente importante ai fini dell'impugnazione della stessa. Al riguardo, si ricorda che l'impugnazione della sentenza la legge processuale prevede due termini:
soccombente. La parte soccombente, ricevuta la notifica della sentenza, ha 30gg a decorrere dalla notifica per proporre appello.