Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


Processo Tributario: Principi e Procedura delle Commissioni Tributarie, Appunti di Diritto Tributario

Una dettagliata descrizione del processo tributario in Italia, con un focus particolare sui ruoli e le competenze delle commissioni tributarie. Il testo copre la giurisdizione, la competenza, i principi generali e il procedimento di impugnazione delle sentenze emesse dalle commissioni tributarie provinciali e regionali. Vengono inoltre trattati i mezzi di impugnazione, come l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione.

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 25/02/2021

aryanne
aryanne 🇮🇹

4.7

(3)

4 documenti

1 / 5

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
Il processo tributario
Le commissioni tributarie
Atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie
Impugnazioni Il giudizio di appello nel processo tributario
(gli effetti del) giudicato tributario in caso di solidarietà
1. Principi generali: giurisdizione, competenza e poteri delle commissioni tributarie
La disciplina degli organi di giurisdizione tributaria e del processo tributario è contenuta,
rispettivamente, nei d.lgs. n. 545 e 546 del 1992. Il legislatore ha previsto l'istituzione di un giudice
ad hoc: le commissioni tributarie, la cui cognizione ha ad oggetto esclusivamente le controversie
tributarie.
Più dettagliatamente, la cognizione delle commissioni tributarie riguarda tutte le controversie aventi
ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, salvo alcune marginali eccezioni stabilite dalla legge.
I giudici tributari, inoltre, risolvono in via incidentale ogni questione da cui dipenda la decisione
delle controversie di propria competenza, con esclusione delle questioni in materia di falso o sullo
stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio.
Restano escluse dalla giurisdizione tributaria (e vengono devolute al giudice ordinario) tutte le
controversie riguardanti gli atti di esecuzione successivi alla notificazione della cartella di
pagamento.
Una volta accertata la giurisdizione delle commissioni tributarie ci si pone il problema di
individuare il giudice competente. la competenza viene definita come la misura della
giurisdizione, cioè quella frazione di giurisdizione che in concreto spetta ad un determinato giudice
rispetto ad una determinata causa.
La competenza delle commissioni tributarie è di natura funzionale e territoriale.
La distinzione della competenza, dal punto di vista funzionale, attiene alla diversità del
livello del giudizio e della conseguente funzione, in quanto, in prima istanza, le
commissioni tributarie provinciali giudicano sull'impugnazione degli atti emessi dagli enti
impositori mentre, in seconda istanza, le commissioni tributarie regionali giudicano sulle
sentenze impugnate, pronunciate dalle commissioni tributarie provinciali.
La previsione della competenza per territorio è utilizzata per individuare, tra tutti i giudici
dello stesso tipo dislocati sul territorio nazionale, quello competenze a giudicare sulla
singola controversia ne deriva che per le controversie instaurate nei confronti di
articolazioni dell'agenzia delle entrate è competente la commissione tributaria provinciale
nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale spettano le attribuzioni sul tributo
controverso, individuato in ragione del domicilio fiscale del contribuente.
Il processo tributario è informato al principio dispositivo secondo il quale la parte ha l'onere di
affermare la verità di determinati fatti, i quali non possono essere conosciuto dal giudice se non in
quanto dedotti dal soggetto interessato. Il carattere dispositivo del processo tributario comporta che
il giudice non può utilizzare i propri poteri istruttori per sostituirsi alle parti.
Entro i limiti della materia del contendere, ossia nel giudizio delimitato dai fatti dedotti dalle parti,
le commissioni tributarie possono esercitare collegialmente tutte le facoltà di:
accesso;
richiesta dati, informazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari e all'ente locale da
ciascuna legge d'imposta
Viene anche riconosciuta alle commissioni la possibilità:
disporre la consulenza tecnica d'ufficio, così da acquisire dati tecnici che non rientrano nella
comune conoscenza dei giudici tributari;
disapplicare un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione se viene
ritenuto illegittimo;
dichiarare non applicabili le sanzioni amministrative tributarie quando la violazione è
collegata a condizioni di obiettiva incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle
disposizioni alle quali si riferisce.
Nel processo tributario non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale.
pf3
pf4
pf5

Anteprima parziale del testo

Scarica Processo Tributario: Principi e Procedura delle Commissioni Tributarie e più Appunti in PDF di Diritto Tributario solo su Docsity!

Il processo tributario

Le commissioni tributarie Atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie Impugnazioni Il giudizio di appello nel processo tributario (gli effetti del) giudicato tributario in caso di solidarietà

  1. Principi generali: giurisdizione, competenza e poteri delle commissioni tributarie La disciplina degli organi di giurisdizione tributaria e del processo tributario è contenuta, rispettivamente, nei d.lgs. n. 545 e 546 del 1992. Il legislatore ha previsto l'istituzione di un giudice ad hoc: le commissioni tributarie , la cui cognizione ha ad oggetto esclusivamente le controversie tributarie. Più dettagliatamente, la cognizione delle commissioni tributarie riguarda tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, salvo alcune marginali eccezioni stabilite dalla legge. I giudici tributari, inoltre, risolvono in via incidentale ogni questione da cui dipenda la decisione delle controversie di propria competenza, con esclusione delle questioni in materia di falso o sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria (e vengono devolute al giudice ordinario) tutte le controversie riguardanti gli atti di esecuzione successivi alla notificazione della cartella di pagamento. Una volta accertata la giurisdizione delle commissioni tributarie ci si pone il problema di individuare il giudice competente. → la competenza viene definita come la misura della giurisdizione, cioè quella frazione di giurisdizione che in concreto spetta ad un determinato giudice rispetto ad una determinata causa. La competenza delle commissioni tributarie è di natura funzionale e territoriale.
  • La distinzione della competenza, dal punto di vista funzionale, attiene alla diversità del livello del giudizio e della conseguente funzione, in quanto, in prima istanza, le commissioni tributarie provinciali giudicano sull'impugnazione degli atti emessi dagli enti impositori mentre, in seconda istanza, le commissioni tributarie regionali giudicano sulle sentenze impugnate, pronunciate dalle commissioni tributarie provinciali.
  • La previsione della competenza per territorio è utilizzata per individuare, tra tutti i giudici dello stesso tipo dislocati sul territorio nazionale, quello competenze a giudicare sulla singola controversia → ne deriva che per le controversie instaurate nei confronti di articolazioni dell'agenzia delle entrate è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale spettano le attribuzioni sul tributo controverso, individuato in ragione del domicilio fiscale del contribuente. Il processo tributario è informato al principio dispositivo secondo il quale la parte ha l'onere di affermare la verità di determinati fatti, i quali non possono essere conosciuto dal giudice se non in quanto dedotti dal soggetto interessato. Il carattere dispositivo del processo tributario comporta che il giudice non può utilizzare i propri poteri istruttori per sostituirsi alle parti. Entro i limiti della materia del contendere, ossia nel giudizio delimitato dai fatti dedotti dalle parti, le commissioni tributarie possono esercitare collegialmente tutte le facoltà di:
  • accesso;
  • richiesta dati, informazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari e all'ente locale da ciascuna legge d'imposta Viene anche riconosciuta alle commissioni la possibilità:
  • disporre la consulenza tecnica d'ufficio, così da acquisire dati tecnici che non rientrano nella comune conoscenza dei giudici tributari;
  • disapplicare un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione se viene ritenuto illegittimo;
  • dichiarare non applicabili le sanzioni amministrative tributarie quando la violazione è collegata a condizioni di obiettiva incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce. Nel processo tributario non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale.

2. Gli atti impugnabili (art. 19 d.lgs. 546/1992) L'art 19 contiene l'elencazione degli atti avvero i quali è proponibile l'impugnazione:

  • avviso di accertamento del tributo
  • avviso di liquidazione del tributo → ovvero l'atto che si pone nella fase intermedia fra il procedimento di accertamento e quello di riscossione, che ha la funzione, nell'ambito delle imposte indirette, di quantificare la pretesta fiscale e di invitare il contribuente al pagamento di quanto indicato;
  • il provvedimento che irroga le sanzioni → n.b. Anche quando le sanzioni sono comminate con lo stesso provvedimento di accertamento o liquidazione, detto provvedimento mantiene una autonomia concettuale e una specifica rilevanza ai fini dell'impugnazione dell'atto, per cui l'impugnazione dell'accertamento non può comprendere di per sé anche quella del provvedimento de quo, se il contribuente non lo abbia specificamente contestato;
  • il ruolo e la cartella di pagamento → sono impugnabili per motivi attinenti al merito del rapporto tributario soltanto quando non siano stati preceduti dalla notifica dell'avviso di accertamento, in caso contrario sono impugnabili soltanto per vizi propri
  • avviso di mora → abrogato a seguito della riforma della riscossione
  • l'iscrizione di ipotesi sugli immobili ex art. 77 d.p.r. 602/
  • il fermo di beni mobili registrati ex art. 86 d.p.r. 602/
  • gli atti relativi ad alcune operazioni catastali individuate nell'art. 2 del d.lgs. 546/
  • il diniego, la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata → la norma non consente la autonoma impugnabilità di un provvedimento tacito di rifiuto ma richiede un provvedimento espresso;
  • il rifiuto espresso o taci alla restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie o interessi o altri accessori non dovuti → per poter instaurare il relativo giudizio, a pena d'inammissibilità, occorre proporre una richiesta di rimborso all'ufficio impositore competente. Il ricorso alla commissione provinciale può essere presentato solo dopo un rifiuto espresso dell''ufficio finanziario o avverso il silenzio dello stesso ufficio protratto per i 90gg successivi alla presentazione dell'istanza;
  • ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità davanti alle commissioni tributarie. Tradizionalmente tale elencazione è ritenuta tassativa nel senso che non sono autonomamente impugnabili atti diversi da quelli indicati. Gli atti suscettibili di impugnazione devono contenere l'indicazione del termine di 60gg entro il quale proporre l'eventuale ricorso, della commissione tributaria competente e delle modalità di proposizione del ricorso. 3. Le parti Parti essenziali del processo sono, da un lato, il resistente, cioè l'organo che ha emanato l'atto impugnato (o non ha provveduto sulla richiesta di rimborso, dall'altro, il ricorrente, cioè il destinatario di tale atto (o il soggetto che ha richiesto il rimborso). Va precisato, riguardo alla parte resistente, che per i tributi erariali è parte l'ufficio locale o la direzione regionale o compartimentale dell'agenzia delle entrate che ha provveduto o doveva provvedere; in caso di liti su tributi locali sarà tale l'ente impositore; in caso di impugnazione della cartella di pagamento , atto dell'agente della riscossione, se la controversia riguarda la pretesa tributaria, quest'ultimo dovrà chiamare in causa l'ente impositore, rispondendo altrimenti delle conseguenze della lite.

5. La riscossione frazionata L'art. 68 disciplina l'esecutorietà delle sentenze totalmente o parzialmente favorevoli all'ufficio graduando la determinazione degli importi da versare in relazione all'esito della decisione ed al grado dell'organo giudicante. In particolare, la riscossione frazionata avviene:

  • dopo la notifica dell'atto di accertamento per un 1/3 del tributo;
  • dopo la decisione della commissione provinciale per i 2/3 se la sentenza respinge il ricorso o per l'ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale e, comunque, non oltre i due terzi se la stessa accoglie parzialmente il ricorso. In questo momento inizia anche la riscossione delle sanzioni amministrative tributarie;
  • dopo la decisione della commissione tributaria regionale per il residuo ammontare indicato nella stessa sentenza. 6. Le impugnazioni Le impugnazioni sono gli strumenti predisposti dall'ordinamento processuale per offrire alle parti la garanzia di ottenere una revisione della sentenza emessa dal giudice di prima istanza. Le parti del giudizio (soccombenti o parzialmente soccombenti) hanno la possibilità di chiedere ad un diverso giudice (o, nel caso di revocazione, allo stesso giudice) un controllo sulla sentenza emessa al fine di ottenerne la riforma. L'attuale sistema delle impugnazioni tributare è costruito su due gradi speciali di merito (commissione tributaria provinciale e regionale) e un grado generale di legittimità (corte di cassazione) in analogia al processo civile e penale. Possono costituire oggetto d'impugnazione i provvedimenti aventi carattere decisorio e cioè le sentenze delle commissioni tributarie. I mezzi per impugnare le sentenze delle commissioni tributarie sono: l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione. Al contribuente, alla luce delle modifiche apportate è ora accordata la possibilità di chiedere sia alla commissione provinciale tributaria che a quella regionale la sospensione parziale o totale tanto dell'atto impugnato quanto della sentenza sfavorevole sia di primo che di secondo grado. Per converso, la possibilità di chiedere la sospensione delle sentenze è stata prevista anche per l'ente impositore. 7. Il giudizio di appello La sentenza di 1à grado può essere impugnata con appello alla Commissione regionale. Il contenuto dell'atto d'appello è disciplinato dall'art. 53. L'appello ha effetto devolutivo ossia comporta la piena cognizione della causa da parte della commissione, salvo il passaggio in giudicato dei capi della sentenza non investiti dal gravame. I motivi però non possono risolversi in una generica contestazione, a supporto della richiesta di una diversa decisione, ma debbono indicare le ragioni per le quali ci si duole della sentenza impugnata. L'art. 57 stabilisce l'inammissibilità di nuove domande (tranne gli interessi maturati dopo la sentenza) ed anche il divieto di nuove eccezioni salvo quelle rilevabili d'ufficio. L'art. 56 considera rinunciate le eccezioni e questioni non accolte nella sentenza impugnata e non specificatamente riproposte in appello. L'art 58 consente alle parti di produrre nuovi documenti, ma limita la possibilità del giudice di disporre nuove prove a quelle necessarie ai fini della decisione,o che la parte dimostri di non aver potuto produrre nel grado precedente per causa ad essa non imputabile. La fase introduttiva è analoga a quella di primo grado ed anche per il resto del procedimento, valgono, in quanto applicabili le norme relative al primo grado. L'art. 63 prevede espressamente la ricorribilità per Cassazione delle sentenze della commissione regionale, per i motivi previsti dall'art. 360, nn. 1-5, cpc, e disciplina specificatamente la fase conseguente all'annullamento con rinvio alla commissione provinciale o regionale.

Nel processo tributario è prevista l'esperibilità della Revocazione , impugnazione rivolta contro una decisione il cui giudizio sul fatto appaia viziato da determinate gravi anomalie, per far valere le quali non siano impiegabili altri mezzi e diretta allo stesso organo che ha pronunciato tale decisione. Per quanto riguarda l'esecuzione delle sentenze va ricordato che le sentenze delle Commissioni tributarie sono immediatamente efficaci, ancorché soggette ad impugnazione. In caso di inadempimento è possibile attivare il procedimento di ottemperanza.