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EVOLUZIONE STORICA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE; COMPOSIZIONE E STATUS DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE; LA GIURISDIZIONE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE; LA COMPETENZA; Il RICORSO
Tipologia: Appunti
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COMPOSIZIONE E STATUS DELLECOMPOSIZIONE E STATUS DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE; COMMISSIONI TRIBUTARIE; LA GIURISDIZIONE DELLELA GIURISDIZIONE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE; COMMISSIONI TRIBUTARIE; LA COMPETENZA;LA COMPETENZA; Il RICORSOIl RICORSO 2
(^) Sotto il profilo sostanziale (contenuto della tutela) va rilevato che il giudice tributario non si limita a dichiarare legittimi o ad annullare gli atti dell’ente impositore, ma emette pronunce che attengono al merito del rapporto di imposta: giudizio di accertamento negativo della pretesa avanzata con l’atto investito dal ricorso e della correlata obbligazione.
(^) Tale ricostruzione non sarebbe convincente in riferimento ai casi in cui il ricorso sia fondato sui vizi meramente formali dell’atto impugnato. Il giudice non emetterebbe, nel caso in parola, una pronuncia di accertamento attinente al merito della pretesa tributaria, ma si limiterebbe ad annullare o meno l’atto, a seconda che reputi sussistenti o meno i vizi dedotti dal ricorrente: giudizio di impugnazione- annullamento e non di impugnazione- merito
sono organi del processo tributario:sono organi del processo tributario:
la competenza territoriale delle commissionila competenza territoriale delle commissioni provinciali è determinata sulla base della sede provinciali è determinata sulla base della sede dell’ufficio che ha emesso l’atto impugnato (art.4, dell’ufficio che ha emesso l’atto impugnato (art.4, c.1) c.1) la competenza territoriale delle commissionila competenza territoriale delle commissioni regionali è determinata sulla base della sede della regionali è determinata sulla base della sede della commissione provinciale che ha emesso la commissione provinciale che ha emesso la sentenza impugnata (art.4, c.2) sentenza impugnata (art.4, c.2) 5
All’epoca dell’Unità d’Italia, vigeva un sistema di giustizia tributaria che distingueva le controversie in materia di imposte dirette , nelle quali si riteneva prevalessero questioni tecnico-estimative da risolvere con valutazioni essenzialmente equitative in sede amministrativa, e controversie in materia di imposte indirette , per le quali si consideravano prevalenti le questioni di diritto, che venivano risolte secondo le regole giuridiche previste nel giudizio ordinario.
(^) A seguito della Legge 14 luglio 1864. n. 1830, istitutiva dell'imposta di ricchezza mobile, furono introdotte le Commissioni tributarie comunali (o consorziali) e provinciali , le prime avevano il compito di determinare il reddito imponibile; in seguito fu istituita la Commissione centrale, con il regolamento 14 agosto 1864, n. 1884.
(^) Solo con l’entrata in vigore della nuova legge sulla ricchezza mobile (r.d. luog. 28 giugno 1866, n. 3023) e l’ abolizione, nella tassazione mobiliare, del sistema del «contingente» con quello della «quotità», fu devoluta la funzione accertativa all'agente delle imposte, e di conseguenza anche alle commissioni di primo grado fu concesso di decidere “ delle controversie che sorgono tra il contribuente e l'agente per l'accertamento dei redditi, sui quali l'imposta si riscuote mediante ruoli”.
(^) Tale mutamento della natura delle commissioni culminò nella riforma degli ordinamenti tributari (r.d.l. 1936, n. 1639 e r.d. 1937, n. 1516) che suddivise le Commissioni amministrative sulle imposte dirette e sulle imposte indirette sugli affari in tre gradi, ed ampliò l’originaria competenza relativa solo all’imposta di ricchezza mobile a tutte le imposte dirette
(^) aumentò l'esigenza di una riforma dell'assetto esistente delle commissioni tributarie in virtù delle norme in essa contenute, che nel sancire il divieto dell’ istituzione di giudici straordinari o speciali come espressione del principio dell'unità della giurisdizione (art. 102, co. 1 e 2), mentre conservavano alcuni giudici speciali (art. 103), facevano obbligo al legislatore ordinario, nella VI disposizione transitoria, di procedere entro cinque anni alla “ revisione” degli organi speciali di giurisdizione esistenti, perché fosse assicurata anche per legge l’indipendenza anche dei giudici speciali (art. 108, co. 2)
L'articolazione delle commissioni era prevista in: commissioni tributarie di primo grado , aventi sede nella stessa dei tribunali; commissioni tributarie di secondo grado , con sede in ciascun capoluogo di provincia (^) e commissione tributaria centrale, i cui componenti erano nominati, per il primo ed il secondo grado, con decreto del ministro delle finanze ma in conformità con le scelte effettuate, rispettivamente dal presidente del tribunale o della corte di appello, mentre, per la centrale, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle finanze.
(^) Avverso le decisioni delle commissioni di secondo grado, in alternativa al ricorso avanti la commissione centrale, dopo la scadenza del termine, era esperibile il ricorso avanti la corte di appello: in entrambi i casi l'impugnativa era ammessa soltanto per violazione di legge e per questioni di fatto escluse quelle relative a valutazione estimativa ed alla misura delle pene pecuniarie.